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35.2019.57

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 ottobre 2019Italiano55 min

Source ti.ch

Fatti

i certificati medici del 29 maggio 2018 e del 20 giugno 2018 del dr. med. __________

della Clinica __________ di __________, medico specialista che ha in cura

l’assicurato: doc. 220 e 223 fascicolo n. 2; scritto del 21 giugno 2018

dell’avv. RA 1: doc. 224 fascicolo n. 2; cfr. pure il rapporto del 3 maggio

2018, relativo alla visita medico-__________ del 25 aprile 2018: doc. 214

fascicolo n. 2 a pag. 9).

Alla luce degli elementi convergenti che emergono dalla documentazione appena

indicata, questa Corte ritiene corretta la conclusione dell’Istituto

assicuratore secondo cui, in data 1° luglio 2018, lo stato di salute

infortunistico dell'assicurato, era stabilizzato ai sensi dell’art. 19 cpv. 1

LAINF e della relativa giurisprudenza.

Non permette di giungere a diversa conclusione il fatto che l'assicurato

continuasse a sottoporsi a sedute di fisioterapia, anche dopo tale data, nella

misura in cui esse non miravano evidentemente a migliorare notevolmente

le sue condizioni di salute (quanto piuttosto a evitare dei peggioramenti; cfr.,

in particolare, doc. 214 fascicolo n. 2 a pag. 9; cfr., tra le tante, STCA

35.2017.124 del 22 marzo 2018, consid. 2.2.2 e STCA 35.2017.68 del 27 novembre

2017, consid. 2.3.3; STCA 35.2018.114 del 18 marzo

2019, consid. 2.2.2).

Tanto più che neppure il patrocinatore dell’assicurato è stato in

grado di evidenziare motivi atti ad imporre al TCA di scostarsi

dall’apprezzamento espresso dal medico di fiducia dell’assicuratore resistente.

Del resto, l'esigibilità posta dal medico __________ al termine della

visita del 25 aprile 2018 già corrispondeva a quanto si riscontra normalmente

negli assicurati che hanno riportato un danno alla spalla (cfr. consid. 2.4.6).

Pertanto, data la

stabilizzazione delle condizioni di salute infortunistiche, l’assicuratore

LAINF convenuto era dunque legittimato a porre fine alle prestazioni di corta

durata (cura medica e indennità giornaliera) e a valutare il diritto alle

prestazioni di lunga durata.

In esito alle considerazioni che precedono, all’amministrazione

non può dunque essere rimproverato di aver prematuramente proceduto alla

definizione delle prestazioni di lunga durata (rendita d’invalidità ed IMI),

con conseguente estinzione del diritto alla cura medica e all’indennità

giornaliera dal 1° luglio 2018.

2.4. Diritto a una rendita

d’invalidità?

2.4.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,

l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito

d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1

LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004,

pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF

rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,

corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale

occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito

all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16

LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che

l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno

2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha

modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai

previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha

quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di

inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere

la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma

gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

1. il danno alla salute

fisica o psichica (fattore medico)

2. la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e

l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato

(fattore causale).

Nell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,

naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.4.2. L'invalidità, concetto essenzialmente

economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non

secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché

l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un

danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente

adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire

una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un

esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per

prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando

quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente

il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella

professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi

aspetti, la STFA I

871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio

perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in

un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica

del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi

sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente

esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua

capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di

lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a;

conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato,

che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di

lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità

i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno

alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.4.3

Per costante

giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è

parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece

nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato

di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V

209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U.

Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,

p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356,

p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da

medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore

probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108ss.).

Per

quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni

all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore

probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare

della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353,

consid. 3b/bb).

In

una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno

a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.

Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la

Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e

che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05

del 25 aprile 2007).

2.4.4

Giova qui ricordare, per

costante giurisprudenza, l’assicurazione per l’invalidità non è vincolata

alla valutazione dell’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni e

viceversa (cfr. STF 9C_529/2010 del 24 gennaio 2011; sentenza U 148/06 del 28

agosto 2007, consid. 6, pubblicata in DTF 133 V 549, consid. 6; STF 9C_594/2016

del 18 novembre 2016, consid. 2.4; SVR 2016 UV Nr. 26 c. 2.2; STF 9C_243/2017

del 2 giugno 2017, consid. 4.1; STF 9C_170/2017 dell'8 agosto 2017 consid. 4.4;

STF 9C_422/2017 del 18 maggio 2018 consid. 2.2; STCA 32.2015.160 del 5 ottobre

2016, consid. 2.6, STCA 32.2016.90 del 10 aprile 2017, consid. 2.2 e STCA

35.2017.35

del 30 agosto 2017, consid. 2.3; STCA 32.2017.60 del 19 febbraio

2018, consid. 2.4; STCA 32.2017.91 del 14 agosto 2018, consid. 2.4; STCA

32.2018.106

del 13 dicembre 2018, consid. 2.3; STCA 35.2018.76 del 4 marzo

2019, consid. 2.1).

2.4.5

Nel caso di specie, dalle

tavole processuali emerge che al termine della visita medico-__________ del 25

aprile 2018 il

dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia, si è così espresso in merito

all’esigibilità lavorativa:

" L'assicurato

può portare molto spesso pesi molto leggeri o leggeri fino all'altezza dei

fianchi, di rado può sollevare pesi leggeri fino all'altezza dei fianchi (5-10

kg). Mai può sollevare pesi medi, pesanti e molto pesanti fino all'altezza dei

fianchi, talvolta può sollevare oltre l'altezza del petto pesi fino a 5 kg, mai

può sollevare oltre l'altezza del petto pesi superiori ai 5 kg. Nessuna

limitazione per il lavoro leggero e di precisione, molto spesso può effettuare

lavoro medio, mai può effettuare lavoro pesante o molto pesante. La rotazione

della mano non presenta nessuna limitazione. Mai può effettuare lavori sopra la

testa, nessuna limitazione per la rotazione del tronco, per la posizione seduta

e inclinata in avanti, in piedi e inclinata in avanti, per la posizione

inginocchiata o che comporti la flessione delle ginocchia. Nessuna limitazione

per la posizione seduta e in piedi e di libera scelta. Nessuna limitazione per

camminare fino e anche oltre i 50 metri, per lunghi tratti e su terreno

accidentato, oppure salire le scale. Mai invece può salire su scale a pioli.

L'uso delle due mani consentito senza nessuna limitazione, Io stare in

equilibrio è possibile a condizione.” (cfr. rapporto del 3 maggio 2018: doc.

214.

fascicolo n. 2)

Il 29 maggio 2018 il dr.

med. __________ della Clinica __________ di __________, medico specialista che

ha in cura l’assicurato ha attestato quanto segue: “(…) Sicuramente il paziente

non potrà più ritornare ad effettuare l'attività lavorativa che svolgeva prima

dell'infortunio e per quanto mi concerne rimane ancora inabile all'attività

lavorativa al 100% fintanto che la diatriba tra CO 1 e paziente non verrà

risolta (…)” (doc. 220 fascicolo n. 2). Il 20 giugno 2018 il medesimo

specialista ha puntualizzato che l’assicurato potrebbe svolgere solo attività

dove non sia necessario sollevare pesi sia con i polsi che con le spalle e in

queste attività il paziente potrebbe essere ritenuto abile al 50%. (doc. 223

fascicolo n. 2).

Su richiesta del 20 agosto 2018 del medico __________ (doc. 237

fascicolo n. 2), il 16 e 17 ottobre 2018 l'assicurato si è sottoposto ad una

valutazione della capacità funzionale ad opera del dr. med. __________,

specialista FMH in reumatologia, e di __________, fisioterapista EFL, presso la

Clinica __________ (cfr. doc. 246), che hanno posto la seguente diagnosi:

" 17.12.2015

trauma indiretto alla spalla destra, alla spalla sinistra, trauma diretto ai

polsi ddp

- nessuna lesione ossea

- lesione parziale del subscapolare e infraspinato

- 23.3.2016

sutura del subscapolare e dell'infraspinato, tenotomia e tenodesi del capolungo

del bicipite, acromioplastica

- sviluppo di una capsulite retrattile

- dolori cronici a entrambe le spalle e ai polsi

Minima discopatia C5/C6 conforme all'età

senza neurocompressione.” (doc. 246, pag. 2)

Gli specialisti in

questione, dopo aver eseguito una sonografia funzionale e un esame clinico

dello status (internistico, neurologico, ecc.) dell’assicurato, hanno sottolineato

che:

" Vi è una

sottovalutazione della capacità funzionale residua da parte dell'assicurato

rispetto agli elementi oggettivi riscontrati (vedi PACT).

Nei test vi è anche una amplificazione di sintomi di grado elevato

In particolare nei test di carico/sollevamento l'assicurato interrompe i test

prima dei limiti osservabili. Vi sono importanti discordanze nella mobilità spontanea

delle spalle che è molto migliore durante i test dell'equilibrio (vedi allegato

1) quando il paziente è concentrato su un altro compito e utilizza gli arti

superiori per bilanciarsi.

In presenza di un'amplificazione di sintomi di grado elevato fa stato la

valutazione medico teorica combinata con i risultati dei test.”

(doc. 246, pag. 10).

e che:

" A causa di

un'amplificazione di sintomi importante, di un'autolimitazione e di discordanze

tra le esternazioni dell'assicurato e la nostra osservazione, i risultati dei

test che riguardano le prestazioni fisiche sono da interpretare con prudenza

per la valutazione della caricabilità esigibile. Si deve dedurre che, con un

certo impegno, l'assicurato possa ottenere una prestazione migliore rispetto a

quella dimostrata nei test.

Le limitazioni fisiche dimostrate non sono spiegabili con i

reperti oggettivi patologici, con i risultati degli esami strumentali o con le

diagnosi somatiche.

La valutazione dell'esigibilità si basa anche su considerazioni

medico- teoriche, pur sempre con riferimento alle osservazioni durante il test.

Una maggiore limitazione della caricabilità non è giustificata da un punto di

vista medico-teorico.

La seguente valutazione dell'esigibilità è basata sul rapporto di

causalità con l'infortunio in questione.

(…).

Attività leggere a mediamente pesanti.

(…).

leggero (5-10 kg, oppure stare in piedi / camminare spesso, oppure

funzione che rappresenta un carico particolare per gli arti superiori o gli arti

inferiori) / leggero a mediamente pesante (10-15 kg). (…)”

(doc. 246, pag. 11)

In sede di opposizione,

nella relazione medica del 5 marzo 2019, la dr.ssa med. __________, specialista

in medicina legale a __________ consultata privatamente dell’assicurato, ha attestato

la seguente esigibilità lavorativa:

" Il signor RI

1.

presenta le seguenti limitazioni: lavori pesanti, lavori manuali al di sopra

delle spalle, lavori ripetitivi, di forza, mantenimento di posizioni estreme

con gli arti superiori, ln considerazione delle limitazioni funzionali e della

sintomatologia dolorosa a carico delle spalle, il soggetto attualmente potrebbe

svolgere solo attività sedentarie, senza richiesta di impegno delle spalle,

come ad esempio il centralinista.

Pertanto, (…). Per quanto riguarda invece una attività adeguata,

il soggetto presenta una capacità lavorativa del 50% (cinquanta per cento).” (doc.

270.

fascicolo n. 2 e doc. I)

Interpellato

al riguardo dall’amministrazione, nell’apprezzamento medico del 4 aprile 2019,

il dr. med. __________ ha ribadito l’esigibilità lavorativa posta, puntualizzando

in particolare che:

" (…)

Relativamente alla certificazione prodotta dal dr. med. __________, in data

20.06.2018

quando afferma che la mobilità articolare della spalla destra è

fortemente limitata e io vedo estrema difficoltà a sollevare pesi 5-10 kg al di

sotto del tronco e comunque pesi di circa 5 kg oltre il livello delle spalle,

egli non considera che la valutazione tiene presente l'uso delle due spalle,

non soltanto della spalla di destra, e per quanto riguarda la spalla sinistra

l'articolarità è ben diversa da quella relativa alla spalla destra a fronte di

una piccola lesione del sovraspinato (…). Quando si afferma inoltre di

sollevare pesi di 5 e 10 kg al di sotto del tronco e in particolare fino

all'altezza dei fianchi, si ricorda che i gruppi muscolari interessati sono in

gran parte diversi e tutt'al più a carico del bicipite, in quanto l'attività

della cuffia dei rotatori, particolarmente del sovraspinato si evidenzia

particolarmente in elevazione e non certamente su un carico assiale dove non si

ha assolutamente la sollecitazione, né anche dell'acromion-claveare. (…). Affermare

soprattutto che l'unico lavoro che l'assicurato potrebbe svolgere sarebbe

quello di centralinista, appare decisamente limitativo rispetto a persone con

lesioni ben peggiori che svolgono lavori decisamente più impegnativi. Da notare

inoltre che sia la patologia degenerativa discale a livello cervicale, sia la

situazione a livello del nervo mediano nel polso di sinistra non sono

suffragate da alcun tipo di positività all'esame elettromiografico e all'esame

neurologico oltre a non avere alcuna certa relazione causale con l'infortunio

subito. (…). L'esigibilità rilasciata all'epoca della visita __________ e poi

all'epoca della valutazione EFL appare congrua rispetto ai limiti funzionali

che sono stati definiti. (…). Per quanto riguarda la relazione medico-legale

della dott.ssa med. __________, si evidenzia come le misurazioni effettuate

siano estremamente sommarie (…). (…) essa materialmente non aggiunge nulla di

più a quanto già detto dal dr. med. __________ e soprattutto non dà delle

motivazioni chiare, reali e convincenti circa la percentuale del 50% che non si

comprende bene da quale parte venga presa ed in quale normativa, se Italiana,

Svizzera od altro, ma non è adeguatamente spiegata e giustificata

tabellarmente. (…). Non vi è quindi una spiegazione effettiva circa

l'attribuzione di questa percentuale di lavoro in quanto non vengono citate

misurazioni o test effettuati e quindi i valori non sono altro che quelli

citati dal dr. med. __________, il quale, tuttavia, in aggiunta a quanto sopra

esposto non fornisce certamente delle motivazioni supportate da dati

strumentali oltre che clinici, cosa che invece è stata fatta durante il test

EFL che è il test di riferimento a livello europeo circa la capacità lavorativa

residua di un assicurato nella fase finale della riabilitazione dopo

infortunio. Tale valutazione appare quindi oltre che incongrua soprattutto non

giustificata. Pertanto sulla scorta della copiosa documentazione medica, e

tutti gli esami clinici e strumentali effettuati, dal test EFL, dai consulti di

vari specialisti si ritiene che la esigibilità lavorativa redatta sia consona e

adeguata per lo stato fisico dell'assicurato e soprattutto nelle attività da

essa consentite sono tali da consentire l'impiego al 100%. (…)” (doc. 275

fascicolo n. 2)

Davanti al TCA, nella

relazione medico-legale 19 giugno 2019, la dr.ssa med. __________, ha

puntualizzato che:

" (…) Posta

l'attività lavorativa esigibile stabilita alla visita medico-__________ CO 1

del 25/04/2018, "(…)". Lo svolgimento delle attività esigibile sopra

indicata, seppure possibile, comporta dei carichi lavorativi che determinano

l'insorgenza di dolore, inoltre può determinare un peggioramento delle

condizioni di salute dipendente dal lavoro. Pertanto le mansioni indicate

possono essere compiute parzialmente, con la necessità di pause e non in modo

continuativo per tutto il turno lavorativo. Ciò può significare brevi pause più

frequenti, singole pause più lunghe o in generale un ritmo lavorativo più

lento. I carichi lavorativi indicati vengono tollerati, ma non nel normale

ritmo di lavoro richiesto, per la frequenza richiesta o per una lunga durata.

Pertanto, il sig. __________ presenta una residua capacità lavorativa in

attività adeguata del 50% (cinquanta per cento).” (doc. L)

2.4.6

Nella

concreta evenienza, questo Tribunale ritiene che il parere espresso nel

rapporto del 3 maggio 2018 dal dr. med. __________, specialista in chirurgia,

(doc. 214 fascicolo n. 2) e quello espresso nella valutazione della capacità

funzionale del 18 ottobre 2018 dai dr. med. Andrea Badaracco, specialista FMH

in reumatologia, e di __________, fisioterapista EFL, presso la Clinica __________

(cfr. doc. 246), e quindi nella materia che qui ci occupa

- dettagliati, approfonditi e quindi rispecchiante i parametri

giurisprudenziali sopra ricordati e, ai quali, vanno dunque attribuita piena

forza probante (cfr. consid. 2.4.3) - possano validamente costituire da base al

giudizio che è ora chiamato a rendere, senza che si riveli necessario procedere

a degli ulteriori atti istruttori.

Del

resto, la valutazione del medico __________ e degli specialisti incaricati

dall’CO 1 - che hanno posto un'esigibilità lavorativa compatibile al 100% (con

rendimento pieno) con un lavoro per lo più leggero - non è stata smentita da

certificati medico-specialistici neppure in sede ricorsuale.

In effetti, la relazione medico legale dell’11 marzo 2019 (completata da quella

del 19 giugno 2019) della dr.ssa med. __________, specialista in medicina

legale a __________, non è atta a sollevare dubbi - nemmeno lievi - circa la

fedefacenza del referto allestito il 3 maggio 2018 dal dr. med. __________ e della

valutazione della capacità funzionale del 18 ottobre 2018 del dr. med. __________

e del fisioterapista __________, con espresso riguardo alla situazione clinica

dell'assicurato, che è stata attentamente e dettagliatamente vagliata dai

precitati medici. La valutazione (dell’11 marzo e del 19 giugno 2019) della dottoressa

consultata privatamente dall'assicurato, seppur divergente per quanto riguarda

la valutazione della capacità lavorativa dell’insorgente, non apporta nuovi

elementi oggettivi ignorati dal medico fiduciario e va quindi intesa nel senso

di una diversa valutazione delle conseguenze che le patologie dell’interessato

hanno sulla sua capacità di lavoro.

Nell'approfondito apprezzamento medico del 4 aprile 2019,

il dr. med. __________ ha peraltro spiegato come mai la sua valutazione di

differenzia da quella (successiva alla valutazione della capacità funzionale

del 18 ottobre 2018) della dr.ssa med. __________ rispettivamente da quella

(antecedente alla valutazione della capacità funzionale del 18 ottobre 2018)

del 29 maggio e del 20 giugno 2018 del dr. med. __________, confermando con

considerazioni puntuali e convincenti l'esigibilità lavorativa posta il 3

maggio 2018.

In

conclusione, il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalle considerazioni

espresse dal medico __________ nel caso di specie che ha attentamente e

dettagliatamente vagliato la situazione clinica dell’assicurato.

Tanto

più che l’esigibilità lavorativa posta da tale specialista risulta plausibile

anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali, riguardanti assicurati che

accusavano limitazioni nell'utilizzo degli arti superiori (cfr. a questo

proposito, STCA 35.2017.51 dell'11 settembre 2017, consid. 2.3.5, e rinvii

giurisprudenziali ivi citati; STCA 35.2018.114 del 18 marzo 2019, consid. 2.3.3).

Va ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63,

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF

9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di procedere non lede il diritto

di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b,

122.

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Il

TCA rinuncia quindi all'assunzione di ulteriori prove, ritenendo la situazione

sufficientemente chiarita.

Alla luce di quanto appena esposto, richiamato inoltre l'obbligo che

incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare

alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF

123.

V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572;

Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer

Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è

da ritenere dimostrato, secondo il grado

della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle

assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6

pag. 221 con riferimenti), che

RI 1 in un'attività adeguata (ovvero rispettosa dei limiti indicati dal medico __________,

dr. med. __________) presenta una capacità lavorativa completa (presenza e

rendimento 100%).

Va inoltre rilevato che la giurisprudenza federale ha, in maniera

costante, già avuto modo di stabilire che nel mercato

occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato, vi è una

sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui

possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano

aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non

richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di

reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto

2012.

consid. 3.3, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18

giugno 2012;9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e

9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).

Secondo la giurisprudenza,

se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,

all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze

esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di

fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va

rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad

attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di

montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi

fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non

richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di

reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di

confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del

23.

agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti). Si può, quindi,

senz'altro ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà concreta di

reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà

che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e non

dall’assicurazione contro l’invalidità (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag.

332.

consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 83) - che il ricorrente sia in grado di

mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali

idonee.

In tale contesto va inoltre ricordato che il principio dell’esigibilità

configura un aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina

questo principio permette di pretendere da una persona un determinato

comportamento anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination

der Invalidenrente, Schulthess 1997 p. 71 e dottrina ivi citata), anche in

virtù del principio della riduzione del danno.

Giova pure segnalare che, come già esposto al consid. 2.4.2, giusta

l'art. 28 cpv. 4 OAINF, norma specifica della LAINF, "Se a causa della sua

età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se

la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età

avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che

potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute

della stessa gravità".

2.5

Si tratta ora di valutare le

conseguenze economiche del danno alla salute dell'assicurato.

Va qui ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi

fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF

129.

V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I

600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV

Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in

SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr.,

inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

Vengono considerati i dati

del 2018, visto che la stabilizzazione dello stato di salute dell'assicurato

risale al 30 giugno 2018 e, pertanto, il momento dell’inizio dell’eventuale

diritto alla rendita, viene a cadere al 1° luglio 2018 (cfr. consid. 2.3.2).

2.6

Per quanto concerne il reddito

da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente,

senza il danno alla salute infortunistico, RI 1, nel 2018, avrebbe

realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 68’790.-, calcolato sulla base dei

dati statistici risultanti dall'ISS, considerato che non era più attivo

professionalmente a seguito del fallimento della ditta per la quale lavorava (doc. 256 e 258).

In particolare, l’CO 1 ha

indicato di aver considerato per il salario da valido “un’attività semplice nel

ramo delle costruzioni (tabella TA1, costruzioni 41-43, livello 1, uomini, 41.3

h/sett., indice 2016 T1.1.15, C: 100.4, indice 2017 T1.1.15, C: 100.7, stima

trimestrale 2018: + 0,5%) ed ammonta a CHF 68’790.-” (doc. 258

pag. 2 e doc. 256).

Il

TCA osserva innanzitutto che dalle tavole processuali emerge che l’assicurato ha

perso il lavoro al 31 dicembre 2015 a causa del fallimento della ditta __________

(doc. 1 fascicolo n. 1 e doc. 257 fascicolo n.2).

Ora, per costante

giurisprudenza federale, se la persona assicurata era disoccupata

al momento in cui le è occorso l’infortunio oppure se nel periodo sino

all’inizio della rendita essa avrebbe perso il posto di lavoro anche senza

l’infortunio, il reddito da valido può essere desunto dai dati della

rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS) (ad esempio: STF

8C_314/2019 del 10 settembre 2019 consid. 6.1 e riferimenti ivi citati; la STF 8C_728/2016 del 21 dicembre 2016 consid. 3.1 in fine e

riferimento ivi citato e la STF 9C_501/2013 del 28 novembre 2013,

consid. 4.2 in fine e 4.3.2 e riferimenti ivi citati; in

questo senso, si veda pure L. Grisanti, Nuove regole per la valutazione

dell’invalidità, in RtiD II-2006, p. 316; STCA 35.2016.93 del 5 aprile 2017,

consid. 2.8; STCA 35.2018.123 del 27 marzo 2019, consid. 2.5.1; STCA 35.2019.25

del 5 settembre 2019, consid. 2.6).

Considerato

che l’assicurato nel periodo sino al 1° luglio 2018 (data di inizio dell’eventuale

rendita) avrebbe comunque perso il posto di lavoro al 31 dicembre 2015 anche

senza l’infortunio del 17 dicembre 2015, il suo reddito da valido deve

essere stabilito in base ai dati statistici risultati dalla RSS.

In caso di assicurati che hanno perso il lavoro per motivi estranei

all’invalidità va preso in considerazione il salario statistico conseguibile

nell'ultima professione esercitata, rispettivamente conseguibile in funzione

dei titoli di studio ed in base all'esperienza professionale concreta e non il

salario statistico conseguibile in un'attività semplice e ripetitiva (cfr. STCA

32.2013.61

del 22 novembre 2013; STCA 32.2013.216 del 22 settembre 2014, STCA

32.2017.175

del 30 maggio 2018, STCA 35.2018.123 del 27 marzo 2019; STCA 35.2019.25 del 5 settembre 2019, consid. 2.6).

Il Tribunale federale ha inoltre stabilito che vanno utilizzati i dati

statistici più attuali esistenti al momento della decisione su opposizione

(cfr. DTF 143 V 295, in particolare, consid. 4.1.7. pag. 301: “Das kantonale

Gericht konnte somit auf Beschwerde der Versicherten hin die Rechtskonformität

der Invaliditätsbemessung umfassend prüfen und im Rahmen der Rechtsanwendung

von Amtes wegen einen Einkommensvergleich gestützt auf die im Zeitpunkt des

Einspracheentscheids aktuellsten verfügbaren statistischen Zahlen vornehmen. Da

der Rentenbeginn von der AXA auf den 1. Februar 2013 festgesetzt wurde und der

Einspracheentscheid am 9. November 2015 erging, stand der Anwendung der LSE

2012.

insoweit nichts entgegen.”).

Tenuto conto dell’esperienza professionale maturata dall'insorgente nel corso

degli anni sia in Italia sia in Svizzera in qualità di muratore e del fatto che

non ha alcun AFC (doc. 59 fascicolo n. 1), il TCA ritiene che si debba

utilizzare, nel caso concreto, la tabella TA 1 2016, ramo

41-43 "costruzioni", livello 1, uomini, riportato su 41.3 ore e aggiornato al 2018, così

come deciso dall’amministrazione. Ciò che è peraltro pure rimasto - a

ragione - incontestato dal ricorrente.

Utilizzando i dati forniti dalla tabella RSS 2016 TA1,

l’assicurato, svolgendo nel 2016 una professione che non presuppone qualifiche

superiori (livello di qualifica 1) nel ramo 41-43 "costruzioni", avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo

pari a fr. 5'508.-. Riportando questo dato su 41.4 ore, esso

ammonta a fr. 5'700.78 mensili oppure a fr. 68'409.36 per l'intero anno (fr. 5'700.78

x 12), ritenuto che la quota di tredicesima è

già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Da notare che, per quanto

riguarda l’aggiornamento di tale dato nominalmente al

2018, anno di inizio dell’eventuale rendita, il TCA osserva che deve

essere applicata la “T1.1.10 Indice dei salari nominali Uomini 2016-2018” (cfr.

STF 8C_174/2019 del 9 luglio 2019 e STF 8C_72/2019 dell’11 giugno 2019 consid.

4.

). Ora, giusta la citata tabella, l’indice, rispetto al 2015, è stato del

102,9 nel 2016 e del 103,8 nel 2018. Il reddito da valido ammonta quindi nel

2018.

a fr. 69'007.69 (68'409.36 x 103,8/102,9).

Il "reddito da valido" per il 2018 è, pertanto, fissato

in fr. 69'007.69 (e non in fr. 68’790.-, come fatto

dall’amministrazione, la quale ha applicato la tabella “T1.1.15 Indice dei

salari nominali Uomini 2016-2017” per l’anno 2016 e 2017, aggiungendo per il

2018.

lo 0.5% quale ultima stima trimestrale a disposizione; cfr. doc. 256 e 258).

2.7

Per quanto concerne il reddito

da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati

nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione.

Nella

seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché

il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei

salari DPL.

In

quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno

cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero

totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

Questa

giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in

DTF 139 V 592 e nella sentenza 8C_898/2015 del 13 giugno 2016 al consid. 3.3.

L’Alta

Corte, relativamente ai dati statistici, ha difatti stabilito che sono

esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i

dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1

dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5

settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

In

una sentenza 32.2007.165 del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008,

ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in

una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella

stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima

percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311

seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta

la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore

fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di

regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid.

6.

; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza

pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto

rilevante un gap salariale del 4%).

La

questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui

la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno

effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico

usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi

della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le

ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo

parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la

soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di

parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti,

nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono

giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una

deduzione per circostanze personali e professionali.

Questa

giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in

DTF 141 V 1 consid. 5.

Nella DTF 129 V 472

consid. 4.2.2, l’Alta Corte ha verificato, in base a una valutazione statistica

compiuta dall’CO 1, che il salario medio risultante dalle DPL si situava soltanto

leggermente sotto quello secondo l’ISS (in questo senso, si veda pure la

STF 8C_647/2013 del 4 giugno 2014 consid. 7.2).

Con comunicazione del 19 ottobre 2018, l’CO 1 ha informato il Tribunale

federale e tutti i Tribunali cantonali delle assicurazioni che, a partire dal

1° gennaio 2019, avrebbe cessato di utilizzare le DPL e avrebbe applicato

unicamente i dati statistici RSS (cfr. STF 8C_368/2018 del 28 marzo 2019 consid. 4.3).

2.7.1

Nella presente fattispecie,

l’amministrazione ha quantificato in fr.

64'035.67 il reddito da invalido, applicando la TA1 2016, media

totale, livello di qualifica 1, uomini, riportato su 41.3 ore e

aggiornato al 2018 e operando successivamente una decurtazione 5%

a titolo di deduzione sociale secondo la DTF 126 V 80 (doc. 256 e 276

fascicolo n. 2).

Il TCA ritiene che - a ragione - l’assicuratore ha usato i dati statistici,

visto che al momento dell’infortunio l’assicurato era disoccupato (cfr.

8C_728/2016 del 21 dicembre 2016 consid. 4; in questo senso, si veda pure la

STF 8C_9/2017 del 3 marzo 2017 consid. 4.2.1; cfr. anche la STCA 35.2017.87 del

6.

dicembre 2017, consid. 2.9; STCA 35.2018.123 del 27 marzo 2019, consid.

2.6

).

Ora, utilizzando i dati forniti dalla tabella RSS 2016 TA 1,

l’assicurato, svolgendo nel 2016 una professione che presuppone qualifiche

inferiori (livello di qualifica 1) nel settore privato svizzero (a proposito

della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001

U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in

media, un salario mensile lordo pari a fr. 5'340.-. Riportando questo dato su

41.7

ore, esso ammonta a fr. 5'566.95 mensili oppure a fr.

66'803.40 per l'intero anno (fr. 5'556.95 x 12). Tenuto conto del rincaro,

si ottiene, per il 2017, un reddito annuo di fr. 67'070.61 (+ 0.4%) e, per il

2018, di fr. 67'405.96 (+ 0.5%; cfr. STCA 35.2019.25 del 5

settembre 2019, consid. 2.6 e STCA 35.2019.33 del 19 agosto 2019, consid.

2.4

).

2.7.2

In ossequio alla

giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nella concreta evenienza,

l’assicuratore convenuto ha operato una decurtazione del 5% sul reddito

statistico da invalido per tener conto delle variabili professionali e

personali dell’interessato, in particolare per le attività molto leggere (doc.

258.

e 276 fascicolo n. 2).

Il rappresentante del

ricorrente osserva che la deduzione sociale del 5% operata dall’CO 1 è

eccessivamente bassa e chiede che la stessa venga considerata almeno nella

misura del 15% per tenere debitamente conto della necessità di attività

leggera, delle varie limitazioni fisiche (menomazione a entrambe le spalle),

del cambio di professione, dell’assenza di formazione, della situazione di

frontaliere con salari di regola al ribasso, al pari di quanto ammesso

dall’amministrazione in ambito AI (cfr. doc. I, pag. 8).

In

proposito, va rilevato che il TF ha più volte negato la rilevanza del fattore

"età" in relazione a lavoratori ausiliari, siccome essi “… auf dem

massgebenden hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 16 ATSG)

grundsätzlich altersunabhängig nachgefragt werden und sich das Alter bei

Männer-Hilfsarbeitertätigkeiten im Anforderungsniveau 4 (einfache und

repetitive Tätigkeiten) ab dem 40. Altersjahr bis zum Lebensalter 63/65 sogar

lohnerhöhend auswirkt (LSE 2002 Tabelle TA9 S. 55, LSE 2004 Tabelle TA9 S. 65;

vgl. auch AHI 1999 S. 237 E. 4c; Urteile U 11/07 vom 27. Februar 2008, E. 8.3,

und 8C_223/2007 vom 2. November 2007, E. 6.2.2)."

(STF 8C_319/2007 del 6 maggio 2008 consid. 8.3; in questo senso, si

vedano pure la STF 8C_712/2012 del 30 novembre 2012 consid. 4.2.3, la STF

8C_361/2011 del 20 luglio 2011, la STF 8C_373/2008 del 28 agosto 2008 consid.

5.2.2.2

e la STF 8C_292/2009 del 10 giugno 2009 consid. 5.2.1).

D’altra parte, il fatto di

avere una limitata formazione professionale non giustifica ulteriori

decurtazioni, considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto

(livello di qualifica 4, semplici e ripetitive) non richiedono né un’esperienza

professionale diversificata né un grado d’istruzione particolare (cfr., in

questo senso, la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 Nr. UV 15 p. 49 consid.

3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid.

2.3

). Un discorso analogo vale anche per l’assenza di esperienza in taluni

ambiti di attività (cfr. STF 8C_103/2018 del 25 luglio 2018 consid. 5.2,

9C_467/2012 del 25 febbraio 2013 consid. 4.3.2).

Infine, in una sentenza

8C_610/2017 del 3 aprile 2018 consid. 4.4, l’Alta Corte ha stabilito che,

tenuto conto delle disposizioni dell’Allegato I all’ALC, un lavoratore

cittadino di uno Stato membro non è a priori svantaggiato rispetto a un

lavoratore svizzero in ragione della sua nazionalità e del suo statuto di

frontaliere (cfr. pure la STCA 35.2018.96 del 12 dicembre 2018, consid. 2.7).

Per quanto concerne la

deduzione sociale del 15% operata in ambito AI, va rilevato che in quella sede

- contrariamente a quanto osservato dal patrocinatore dell’assicurato - è stato

tenuto conto pure di affezioni extra-infortunistiche di cui soffre

l'assicurato, che non sono di pertinenza dell'assicuratore resistente, ovvero

dell’artrosi cervicale con discopatie multiple del rachide cervicale ed ernia

discale C5/C6 destra conforme all’età senza neurocompressione (cfr. doc. 214,

pag. 8 e doc. 246 pag. 2 fascicolo n. 2). Né il patrocinatore dell’assicurato

né gli specialisti medici curanti o da lui consultati privatamente

dall’assicurato hanno difatti fornito al TCA alcun motivo di scostarsi da

quanto deciso dall’CO 1 in merito alla negata causalità naturale tra

l’infortunio del 17 dicembre 2015 e il precitato danno alla salute di cui

soffre l’assicurato sulla base di quanto attestato in maniera convincente dai

propri specialisti. Del resto, sulla base della documentazione medica agli

atti, il TCA non ritiene comunque dimostrato, perlomeno secondo il criterio

della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza

sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélèw, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die

Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che l’artrosi cervicale con

discopatie multiple del rachide cervicale ed ernia discale C5/C6 destra di cui

soffre l’assicurato costituisca una

conseguenza naturale dell’infortunio occorso in data 17 dicembre 2015,

di modo che l’assicuratore resistente era legittimato a valutare la fattispecie

facendo astrazione da tale componente medica che, per i motivi poc’anzi detti,

non era di sua pertinenza. Va infine segnalato che l’Alta Corte

ha precisato che l’assicuratore infortuni non è tenuto a dimostrare l’esistenza

di una causa extra-infortunistica a cui imputare i disturbi accusati

dall’interessato (cfr. STFA U 152/03 del 21 aprile 2005 e riferimenti

ivi menzionati). Da ultimo, va comunque ribadito che l’assicurazione per

l’invalidità non è vincolata alla valutazione dell’invalidità

dell’assicurazione contro gli infortuni e viceversa (cfr. consid. 2.3.4).

D'altra parte però va

considerato che l'assicurato può eseguire solo lavori per lo più molto

leggeri rispettosi dei noti limiti funzionali fisici riguardanti ambedue

le spalle nell’ambito di un’attività adeguata ove è stata considerata una

capacità lavorativa totale (presenza e rendimento 100%: consid. 2.4.6).

In una sentenza STF 8C_471/2017 del 16 aprile 2018 - riguardante l'assicurato

(destrimano) che non riusciva più a flettere 3 dita della mano sinistra, in

grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento completo attività leggere

di sorveglianza o telesorveglianza - l'Alta Corte ha confermato la deduzione

sociale del 10% (che era stata poi aumentata al 15% dalla Corte cantonale)

operata dalla __________.

Da notare inoltre, a pure titolo esemplificativo, che con decisione del 6

febbraio 2018, confermata su opposizione il 28 marzo 2018, l’CO 1 ha riconosciuto

all’assicurato - carpentiere nato nel 1962 che il 16 dicembre 2015 si era

procurato un danno infortunistico alla spalla destra ed era stato considerato

in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività

lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute

infortunistico - una rendita LAINF del 17%, applicando una decurtazione sociale

del 15%; cfr. STCA 35.2018.28 del 10 ottobre 2018, consid. 1.1., 1.3 e 1.5).

In un’altra decisione del

22.

marzo 2018, confermata su opposizione il 14 maggio 2018, l'CO 1 ha negato

all'assicurato - venditore di aspirapolveri nato nel 1954 che il 13 gennaio

2015.

si era procurato un danno infortunistico alla spalla sinistra ed era stato

considerato in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo,

un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla

salute infortunistico - una rendita LAINF alla luce di un grado di invalidità

nullo dopo avere applicato una deduzione sociale del 10%; cfr. STCA 35.2018.52

del 12 novembre 2018, consid. 1.1., 1.4 e 1.5).

Infine in una sentenza

35.2019.25

del 5 settembre 2019 consid. 2.6., questo Tribunale ha rilevato:

" (…) Nel

caso concreto, il TCA può fare propria la deduzione del 10% operata

dall’amministrazione, in considerazione del danno alla salute (altri fattori di

riduzione non entrano invece in considerazione; cfr., tra le tante, STF

8C_201/2019 del 14 agosto 2019; STF 9C_373/2019 del 18 luglio 2019; STF

9C_787/2018;9C_795/2018 del 19 luglio 2019; STF 8C_203/2019 del 18 luglio

2019; STF 8C_72/2019 dell’11 giugno 2019; STCA 35.2019.6 del 26 agosto 2019

consid. 2.3.8; STCA 35.2018.123 del 27 marzo 2019, consid. 2.6.2.; STCA

35.2018.114

del 18 marzo 2019, consid. 2.6.3; STCA 35.2019.33 del 19 agosto

2019.

consid. 2.4.7).

Riguardo alle precisazioni fornite dall’CO 1 a proposito della

deduzione sociale (cfr. consid. 1.7 e 1.8), il TCA si limita a rilevare che la

giurisprudenza federale è sempre in vigore. Tale concetto non deve peraltro

essere confuso con la possibilità di eventualmente effettuare un parallelismo

dei redditi, introdotto dalla giurisprudenza federale per tenere conto, tra

l’altro, delle differenze salariali regionali. Anche questa giurisprudenza è

sempre in vigore (cfr. STF 9C_138/2019 del 29 maggio 2019; STF 9C_500/2018 del

31.

gennaio 2019; STCA 35.2019.60 del 29 agosto 2019; TF 9C_179/2013 del 26

agosto 2013 in RtiD I-2014 pag. 318; STCA 35.2019.33 del 19 agosto 2019 consid.

2.

).”

(cfr. pure la STCA 35.2019.59 del 30 settembre 2019, consid. 2.6).

Nella concreta evenienza, sulla scorta delle considerazioni che precedono,

questa Corte ritiene che sul reddito statistico da invalido vada applicata una

decurtazione del 10%, proprio per tenere debitamente conto degli

impedimenti legati al danno alla salute infortunistico di cui è affetto

l'assicurato che, giova ribadire, può eseguire solo lavori per lo più molto

leggeri rispettosi dei noti limiti funzionali fisici riguardanti ambedue

le spalle nell’ambito di un’attività adeguata, ove è stata considerata una

capacità lavorativa totale (presenza e rendimento 100%: consid. 2.4.6).

Il "reddito da

invalido" di fr. 67'405.96 (cfr.

consid. 2.7.1), tenuto conto di una decurtazione sociale del 10%,

ammonta dunque a fr. 60'665.36 (cfr. doc. 256, pag. 2).

2.8

Il grado di invalidità del

ricorrente (stabilito confrontando i fr 60'665.36 annui al reddito che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto il danno alla salute

infortunistico, e cioè fr.

69'007.69 annui) è del 12% ([69'007.69 - 60'665.36] x 100 : 69'007.69 = 12.08%

arrotondato al 12% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121).

Nulla muta a questo

riguardo il fatto che, in ambito LAI, sia stata riconosciuto un grado di

invalidità del 18% (doc. 272 fascicolo n. 2). In quella sede è stato infatti

tenuto conto pure di affezioni extra-infortunistiche di cui soffre

l'assicurato, che non sono di pertinenza dell'assicuratore resistente (cfr.

consid. 2.7.2). In ogni caso, val qui la pena di rilevare che, anche in ambito

AI, l’amministrazione ha concluso che l’assicurato presenta una capacità

lavorativa completa (presenza e rendimento 100%) in un’attività adeguata a

partire dal 1° giugno 2018 (doc. 272 fascicolo n. 2).

La decisione su opposizione

del 5 aprile 2019 deve dunque essere modificata nel senso che l’assicurato ha

diritto ad una rendita d’invalidità del 12% dal 1° luglio 2018.

Stante quanto precede, gli

atti sono trasmessi all’CO 1 affinché si determini, dopo

aver proceduto ai necessari accertamenti, in merito alla presa a carico

di ulteriori cure ex art. 21 cpv. 1 LAINF.

In

questo contesto è utile segnalare che nel rapporto del 3

maggio 2018, relativo alla visita __________ del 25 aprile 2018,

il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia, ha, tra l’altro, puntualizzato

quanto segue:

" (…) Per

quanto riguarda la necessità di cure future, appare evidente come per mantenere

lo stato attuale sia necessario effettuare almeno 2-3 cicli di fisioterapia

all’anno per ca. 2 anni. Anti-infiammatori al bisogno sono comunque un utile

ausilio per cui si prega l’amministrazione di consentirne l’uso secondo

necessità (…)”

(doc. 214, pag.

9.

fascicolo n. 2).

2.9

Sulla scorta delle

considerazioni che precedono, il ricorso deve essere parzialmente accolto e la

decisione impugnata modificata, nel senso che l’assicurato ha diritto ad una

rendita d’invalidità del 12% dal 1° luglio 2018. Per il resto (riconoscimento

di un’IMI complessiva del 20%, non contestata: cfr. consid. 2.2), rimane

invariata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ La

decisione su opposizione del 5 aprile 2019 dell’CO 1 è riformata, nel senso che

l’assicurato ha diritto ad una rendita d’invalidità del 12% dal 1° luglio 2018.

Per il resto (riconoscimento di un’IMI complessiva del 20%), rimane invariata.

§§ Gli

atti sono trasmessi all’CO 1 affinché proceda come indicato al consid. 2.8 in

fine.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà

all’assicurato fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti