35.2019.57
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14 ottobre 2019Italiano55 min
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Raccomandata
Incarto
n.
35.2019.57
PC/DC/sc
Lugano
14 ottobre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 maggio 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 5 aprile 2019 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 17 dicembre 2015, RI
1, nato il __________ 1968, dipendente della ditta __________ di __________ con
contratto a tempo indeterminato in qualità di muratore non qualificato dal 1°
giugno 2015, e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l'CO 1,
mentre si trovava a __________ è inciampato e, cadendo, è finito sull’asfalto,
proteggendosi “mettendo in avanti le mani” (doc. 1 e 59 fascicolo n. 1 e doc.
240 fascicolo n. 2).
A causa di questo evento,
egli ha riportato la rottura della cuffia dei rotatori a destra e una minima
rottura del sovraspinato a sinistra. Il 23 marzo 2016 è stato sottoposto ad un
intervento di artroscopia, sutura del sottoscapolare, tenotomia e tenodesi alla
spalla destra. In seguito ha sviluppato una capsulite adesiva (doc. 6, 7,
21-23, 27, 28, 29, 40, 44, 50, 56, 59, 69, 70, 75, 74, 78, 81, 82, 87, 91, 93,
97 e 101 fascicolo n. 1).
A causa di persistenti
dolori l'assicurato si è sottoposto a svariate indagini, che sono state
effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche e di immagine radiologica
come pure diverse visite mediche specialistiche (anche in Svizzera interna). RI
1 si è pure sottoposto a svariate sedute di fisioterapia e fisiokinesiterapia.
Nel frattempo il contratto
di lavoro è stato sciolto per il 31 dicembre 2015 a causa del fallimento della
ditta __________ (doc. 1 fascicolo n. 1 e doc. 257 fascicolo n.2).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Preso atto del rapporto del 3
maggio 2018, relativo alla visita __________ del 25 aprile 2018 del dr.
med. __________, specialista FMH in chirurgia (giusta il quale l'artrosi cervicale con discopatie multiple
del rachide cervicale ed ernia discale C5/C6 destra non è di competenza della CO
1; doc. 214 fascicolo n. 2), il 14 maggio 2018 l'CO 1 ha comunicato
all’assicurato la sospensione delle prestazioni (spese di cura e indennità
giornaliera) a decorrere dal 1° giugno 2018, ritenuto come "il nostro
medico __________, Dr. med. __________, è del parere che a dipendenza
dell’infortunio in oggetto le risorse mediche per un ulteriore sensibile
miglioramento del suo stato di salute siano da ritenersi praticamente
esaurite”; nella medesima occasione esso ha altresì puntualizzato che dal
1° giugno 2018 lo riteneva pure "abile al lavoro nella misura massima
possibile" e che “può sin d’ora svolgere altri lavori con
rendimento comple-to osservando le limitazioni fisiche descritte dal medico nel
rapporto di chiusura”(doc. 215 fascicolo n. 2). Il 5 giugno 2018 l'CO 1 ha posticipato
la sospensione delle prestazioni (spese di cura e indennità giornaliera) a
decorrere dal 1° luglio 2018 (doc. 221 fascicolo n. 2).
1.3. Esperiti gli accertamenti
amministrativi e medici del caso con decisione formale del 15 gennaio 2019,
l’assicuratore LAINF ha negato all’assicurato l’assegnazione di una rendita
d’invalidità mentre gli ha riconosciuto un’indennità per menomazione
dell’integrità (IMI) complessiva del 20% (15% per la spalla destra e 5% per la
spalla sinistra; doc. 257 e doc. 258 fascicolo n. 2).
A seguito dell’opposizione
interposta il 13 febbraio 2018 (recte: 2019) dall’avv. RA 1 per conto
dell’assicurato (doc. 265 fascicolo n. 2) e completata il 16 marzo 2019 (doc.
271 fascicolo n. 2), in data 5 aprile 2019, l’CO 1 ha confermato il contenuto
della sua prima decisione (doc. 276 fascicolo n. 2).
1.4. Nel frattempo, in ambito AI,
con decisione del 13 marzo 2019 (doc. 272 fascicolo n. 2), preavvisata con
progetto del 18 gennaio 2019 (doc. 263 fascicolo n. 2), l’amministrazione ha
riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita d'invalidità intera dal
1° dicembre 2016 (alla scadenza dell'anno di attesa ex art. 28 LAI) limitatamente
al 31 agosto 2018 (trascorsi 3 mesi dall'oggettivato miglioramento dello stato
di salute ex art. 88a cpv. 1 OAI), stabilendo un grado di invalidità del 18% [a
fronte di un reddito "da valido" di fr. 69’780.-, fissato sulla base
della tabella TA 2016, ramo 41-43 "costruzioni",
livello di qualifica 1, uomini, e "da invalido" di fr. 67'148.20,
determinato sulla base della TA1 2016, media totale, livello di
qualifica 1, riportato su 41.7 ore e operando successivamente una decurtazione
15% a titolo di deduzione sociale - per “attività leggera e svantaggi
salariali derivanti da contingenze particolari” -, giungendo
così all’importo di fr. 57'076.-), a seguito dello
stato di salute migliorato a partire dal 1° giugno 2018 (doc. 272 fascicolo n.
2).
1.5. Con tempestivo ricorso del 4
maggio 2019 RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha postulato in ambito
Lainf l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento “della
copertura delle spese mediche, delle indennità giornaliere e dal 15.1.2019 una
rendita di invalidità infortunistica del 59% (in via subordinata del 18%)”
(doc. I, pag. 9).
Il rappresentante del ricorrente - che non contesta l’asse-gnazione di un’IMI
complessiva del 20% (cfr., in particolare, doc. I, pag. 9) - ha criticato
l'operato dell'CO 1 sia per quanto concerne l’aspetto medico sia per quanto
concerne quello economico. In assenza di patologie extra-infortunistiche, a
fronte di una capacità lavorativa residua in attività adeguate del 50% e tenuto
conto di una deduzione sociale del 15% (come operato in ambito AI), al suo
cliente dovrebbe essere riconosciuta una rendita del 59% rispettivamente del
18% (corrispondente al grado di invalidità determinato in ambito AI). A
suffragio delle proprie argomentazioni ha prodotto, oltre a documentazione già
agli atti, anche la decisione del 13 marzo 2019 dell’UAIE e l’annotazione del
28 giugno 2018 della consulente AI (doc. F e G).
1.6. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.7. Il 26 giugno 2019 l’avv. RA 1
si è riconfermato nelle proprie tesi e domande, con argomenti di cui si dirà,
per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VII). A suffragio delle
proprie argomentazioni ha prodotto la relazione medico-legale del 19 giugno
2019 della dr.ssa med. __________, specialista in medicina legale a __________
(doc. L).
1.8. Il 28 giugno 2019 l’CO 1 si è
riconfermato nelle proprie tesi e domande, con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IX).
1.9. Il doc. IX è stato trasmesso
per conoscenza all’avv. RA 1 (doc. X).
in
ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata
la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF
8C_14/2018 del 25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide questa vertenza
nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio
2018). Con scritto del 18 ottobre 2018 l’CO 1 ha infatti comunicato al TCA che,
a partire da quella data, gli incarti affidati dall’assicuratore ad un legale
esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria non vengono
gestiti, in seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia del
Giudice Ivano Ranzanici.
nel merito
2.2. L'oggetto della lite è
circoscritto alla stabilizzazione dello stato di salute al 1° luglio 2018 e
all'entità del grado d’invalidità dell'assicurato. Non è invece oggetto di
contestazione, ed esula quindi dalla presente vertenza, il riconoscimento di
un’IMI complessiva del 20%.
2.3. Condizioni di salute
infortunistiche stabilizzate al 1° luglio 2018?
2.3.1. Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a
seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle
cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano
a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si
può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew,
Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna
1992, p. 41ss.).
Se, al momento
dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro canto, nella
misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione
all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.3.2. Nel caso di specie, l'CO 1 ha
sospeso le prestazioni di corta durata dell'assicurato dal 1° luglio 2018, ritenuto
come "il nostro medico __________, Dr. med. __________, è del parere
che a dipendenza dell’infortunio in oggetto le risorse mediche per un ulteriore
sensibile miglioramento del suo stato di salute siano da ritenersi praticamente
esaurite” (cfr. rapporto del 3 maggio 2018, relativo alla visita __________
del 25 aprile 2018; doc. 214 fascicolo n. 2; cfr. pure doc. 215 e 221
fascicolo n. 2) e tenuto conto dello scritto del 21 giugno 2018 dell’avv. RA 1,
giusta il quale: “il signor RI 1 ha valutato che non intende effettuare il
secondo intervento alla spalla destra in quanto gli sono state date scarse
possibilità di miglioramento dai medici stessi che lo hanno seguito. Egli tiene
in sospeso invece un eventuale intervento alla spalla sinistra, ritenuto che in
caso ci fosse bisogno, chiederà di riaprire il caso” (doc. 224 fascic. n.
2).
Tutto ben considerato, precisato che, secondo la
giurisprudenza federale, occorre procedere a una valutazione prospettica della
questione della stabilizzazione, ponendosi al momento in cui le
prestazioni sono state interrotte (dunque, in casu, il 1° luglio 2018;
cfr. RAMI 2005 U 557 p. 388; STF 8C_651/2016 del 15 dicembre 2016 consid. 4.1,
8C_184/2017 del 13 luglio 2017 consid. 2.2,8C_303/2017 del 5 settembre 2017
consid. 6.3.1; STCA 35.2017.68 del 27 novembre 2017, consid. 2.3.3; STCA
35.2017.76 del 4 ottobre 2018, consid. 2.2.2; STCA 35.2018.114 del 18 marzo
2019, consid. 2.2.2), il TCA condivide il parere del medico fiduciario, specialista
che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e
infortunistica. In effetti, dalle tavole processuali,
emerge che, all’epoca in cui l’assicuratore ha dichiarato estinto il diritto
alle prestazioni di corta durata, non entravano ancora in linea di conto dei
provvedimenti terapeutici suscettibili di migliorare notevolmente le condizioni
di salute infortunistiche, dato che l’assicurato aveva deciso di non sottoporsi
per il momento ad ulteriori interventi operatorii (cfr., in particolare,
Fatti
i certificati medici del 29 maggio 2018 e del 20 giugno 2018 del dr. med. __________
della Clinica __________ di __________, medico specialista che ha in cura
l’assicurato: doc. 220 e 223 fascicolo n. 2; scritto del 21 giugno 2018
dell’avv. RA 1: doc. 224 fascicolo n. 2; cfr. pure il rapporto del 3 maggio
2018, relativo alla visita medico-__________ del 25 aprile 2018: doc. 214
fascicolo n. 2 a pag. 9).
Alla luce degli elementi convergenti che emergono dalla documentazione appena
indicata, questa Corte ritiene corretta la conclusione dell’Istituto
assicuratore secondo cui, in data 1° luglio 2018, lo stato di salute
infortunistico dell'assicurato, era stabilizzato ai sensi dell’art. 19 cpv. 1
LAINF e della relativa giurisprudenza.
Non permette di giungere a diversa conclusione il fatto che l'assicurato
continuasse a sottoporsi a sedute di fisioterapia, anche dopo tale data, nella
misura in cui esse non miravano evidentemente a migliorare notevolmente
le sue condizioni di salute (quanto piuttosto a evitare dei peggioramenti; cfr.,
in particolare, doc. 214 fascicolo n. 2 a pag. 9; cfr., tra le tante, STCA
35.2017.124 del 22 marzo 2018, consid. 2.2.2 e STCA 35.2017.68 del 27 novembre
2017, consid. 2.3.3; STCA 35.2018.114 del 18 marzo
2019, consid. 2.2.2).
Tanto più che neppure il patrocinatore dell’assicurato è stato in
grado di evidenziare motivi atti ad imporre al TCA di scostarsi
dall’apprezzamento espresso dal medico di fiducia dell’assicuratore resistente.
Del resto, l'esigibilità posta dal medico __________ al termine della
visita del 25 aprile 2018 già corrispondeva a quanto si riscontra normalmente
negli assicurati che hanno riportato un danno alla spalla (cfr. consid. 2.4.6).
Pertanto, data la
stabilizzazione delle condizioni di salute infortunistiche, l’assicuratore
LAINF convenuto era dunque legittimato a porre fine alle prestazioni di corta
durata (cura medica e indennità giornaliera) e a valutare il diritto alle
prestazioni di lunga durata.
In esito alle considerazioni che precedono, all’amministrazione
non può dunque essere rimproverato di aver prematuramente proceduto alla
definizione delle prestazioni di lunga durata (rendita d’invalidità ed IMI),
con conseguente estinzione del diritto alla cura medica e all’indennità
giornaliera dal 1° luglio 2018.
2.4. Diritto a una rendita
d’invalidità?
2.4.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004,
pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF
rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,
corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale
occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito
all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16
LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che
l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno
2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha
modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai
previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha
quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute
fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4.2. L'invalidità, concetto essenzialmente
economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non
secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi
aspetti, la STFA I
871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio
perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica
del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi
sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di
confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro
stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire
pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua
capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente
esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua
capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di
lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a;
conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti
l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato,
che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di
lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,
cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI
1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994
succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo
l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente
dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità
i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno
alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze
ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.4.3
Per costante
giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è
parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece
nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato
di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V
209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U.
Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,
p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356,
p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da
medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore
probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108ss.).
Per
quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni
all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore
probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare
della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353,
consid. 3b/bb).
In
una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno
a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.
Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la
Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,
discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità
dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova
propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,
anche le certificazioni dei medici curanti.
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e
che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05
del 25 aprile 2007).
2.4.4
Giova qui ricordare, per
costante giurisprudenza, l’assicurazione per l’invalidità non è vincolata
alla valutazione dell’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni e
viceversa (cfr. STF 9C_529/2010 del 24 gennaio 2011; sentenza U 148/06 del 28
agosto 2007, consid. 6, pubblicata in DTF 133 V 549, consid. 6; STF 9C_594/2016
del 18 novembre 2016, consid. 2.4; SVR 2016 UV Nr. 26 c. 2.2; STF 9C_243/2017
del 2 giugno 2017, consid. 4.1; STF 9C_170/2017 dell'8 agosto 2017 consid. 4.4;
STF 9C_422/2017 del 18 maggio 2018 consid. 2.2; STCA 32.2015.160 del 5 ottobre
2016, consid. 2.6, STCA 32.2016.90 del 10 aprile 2017, consid. 2.2 e STCA
35.2017.35
del 30 agosto 2017, consid. 2.3; STCA 32.2017.60 del 19 febbraio
2018, consid. 2.4; STCA 32.2017.91 del 14 agosto 2018, consid. 2.4; STCA
32.2018.106
del 13 dicembre 2018, consid. 2.3; STCA 35.2018.76 del 4 marzo
2019, consid. 2.1).
2.4.5
Nel caso di specie, dalle
tavole processuali emerge che al termine della visita medico-__________ del 25
aprile 2018 il
dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia, si è così espresso in merito
all’esigibilità lavorativa:
" L'assicurato
può portare molto spesso pesi molto leggeri o leggeri fino all'altezza dei
fianchi, di rado può sollevare pesi leggeri fino all'altezza dei fianchi (5-10
kg). Mai può sollevare pesi medi, pesanti e molto pesanti fino all'altezza dei
fianchi, talvolta può sollevare oltre l'altezza del petto pesi fino a 5 kg, mai
può sollevare oltre l'altezza del petto pesi superiori ai 5 kg. Nessuna
limitazione per il lavoro leggero e di precisione, molto spesso può effettuare
lavoro medio, mai può effettuare lavoro pesante o molto pesante. La rotazione
della mano non presenta nessuna limitazione. Mai può effettuare lavori sopra la
testa, nessuna limitazione per la rotazione del tronco, per la posizione seduta
e inclinata in avanti, in piedi e inclinata in avanti, per la posizione
inginocchiata o che comporti la flessione delle ginocchia. Nessuna limitazione
per la posizione seduta e in piedi e di libera scelta. Nessuna limitazione per
camminare fino e anche oltre i 50 metri, per lunghi tratti e su terreno
accidentato, oppure salire le scale. Mai invece può salire su scale a pioli.
L'uso delle due mani consentito senza nessuna limitazione, Io stare in
equilibrio è possibile a condizione.” (cfr. rapporto del 3 maggio 2018: doc.
214.
fascicolo n. 2)
Il 29 maggio 2018 il dr.
med. __________ della Clinica __________ di __________, medico specialista che
ha in cura l’assicurato ha attestato quanto segue: “(…) Sicuramente il paziente
non potrà più ritornare ad effettuare l'attività lavorativa che svolgeva prima
dell'infortunio e per quanto mi concerne rimane ancora inabile all'attività
lavorativa al 100% fintanto che la diatriba tra CO 1 e paziente non verrà
risolta (…)” (doc. 220 fascicolo n. 2). Il 20 giugno 2018 il medesimo
specialista ha puntualizzato che l’assicurato potrebbe svolgere solo attività
dove non sia necessario sollevare pesi sia con i polsi che con le spalle e in
queste attività il paziente potrebbe essere ritenuto abile al 50%. (doc. 223
fascicolo n. 2).
Su richiesta del 20 agosto 2018 del medico __________ (doc. 237
fascicolo n. 2), il 16 e 17 ottobre 2018 l'assicurato si è sottoposto ad una
valutazione della capacità funzionale ad opera del dr. med. __________,
specialista FMH in reumatologia, e di __________, fisioterapista EFL, presso la
Clinica __________ (cfr. doc. 246), che hanno posto la seguente diagnosi:
" 17.12.2015
trauma indiretto alla spalla destra, alla spalla sinistra, trauma diretto ai
polsi ddp
- nessuna lesione ossea
- lesione parziale del subscapolare e infraspinato
- 23.3.2016
sutura del subscapolare e dell'infraspinato, tenotomia e tenodesi del capolungo
del bicipite, acromioplastica
- sviluppo di una capsulite retrattile
- dolori cronici a entrambe le spalle e ai polsi
Minima discopatia C5/C6 conforme all'età
senza neurocompressione.” (doc. 246, pag. 2)
Gli specialisti in
questione, dopo aver eseguito una sonografia funzionale e un esame clinico
dello status (internistico, neurologico, ecc.) dell’assicurato, hanno sottolineato
che:
" Vi è una
sottovalutazione della capacità funzionale residua da parte dell'assicurato
rispetto agli elementi oggettivi riscontrati (vedi PACT).
Nei test vi è anche una amplificazione di sintomi di grado elevato
In particolare nei test di carico/sollevamento l'assicurato interrompe i test
prima dei limiti osservabili. Vi sono importanti discordanze nella mobilità spontanea
delle spalle che è molto migliore durante i test dell'equilibrio (vedi allegato
1) quando il paziente è concentrato su un altro compito e utilizza gli arti
superiori per bilanciarsi.
In presenza di un'amplificazione di sintomi di grado elevato fa stato la
valutazione medico teorica combinata con i risultati dei test.”
(doc. 246, pag. 10).
e che:
" A causa di
un'amplificazione di sintomi importante, di un'autolimitazione e di discordanze
tra le esternazioni dell'assicurato e la nostra osservazione, i risultati dei
test che riguardano le prestazioni fisiche sono da interpretare con prudenza
per la valutazione della caricabilità esigibile. Si deve dedurre che, con un
certo impegno, l'assicurato possa ottenere una prestazione migliore rispetto a
quella dimostrata nei test.
Le limitazioni fisiche dimostrate non sono spiegabili con i
reperti oggettivi patologici, con i risultati degli esami strumentali o con le
diagnosi somatiche.
La valutazione dell'esigibilità si basa anche su considerazioni
medico- teoriche, pur sempre con riferimento alle osservazioni durante il test.
Una maggiore limitazione della caricabilità non è giustificata da un punto di
vista medico-teorico.
La seguente valutazione dell'esigibilità è basata sul rapporto di
causalità con l'infortunio in questione.
(…).
Attività leggere a mediamente pesanti.
(…).
leggero (5-10 kg, oppure stare in piedi / camminare spesso, oppure
funzione che rappresenta un carico particolare per gli arti superiori o gli arti
inferiori) / leggero a mediamente pesante (10-15 kg). (…)”
(doc. 246, pag. 11)
In sede di opposizione,
nella relazione medica del 5 marzo 2019, la dr.ssa med. __________, specialista
in medicina legale a __________ consultata privatamente dell’assicurato, ha attestato
la seguente esigibilità lavorativa:
" Il signor RI
1.
presenta le seguenti limitazioni: lavori pesanti, lavori manuali al di sopra
delle spalle, lavori ripetitivi, di forza, mantenimento di posizioni estreme
con gli arti superiori, ln considerazione delle limitazioni funzionali e della
sintomatologia dolorosa a carico delle spalle, il soggetto attualmente potrebbe
svolgere solo attività sedentarie, senza richiesta di impegno delle spalle,
come ad esempio il centralinista.
Pertanto, (…). Per quanto riguarda invece una attività adeguata,
il soggetto presenta una capacità lavorativa del 50% (cinquanta per cento).” (doc.
270.
fascicolo n. 2 e doc. I)
Interpellato
al riguardo dall’amministrazione, nell’apprezzamento medico del 4 aprile 2019,
il dr. med. __________ ha ribadito l’esigibilità lavorativa posta, puntualizzando
in particolare che:
" (…)
Relativamente alla certificazione prodotta dal dr. med. __________, in data
20.06.2018
quando afferma che la mobilità articolare della spalla destra è
fortemente limitata e io vedo estrema difficoltà a sollevare pesi 5-10 kg al di
sotto del tronco e comunque pesi di circa 5 kg oltre il livello delle spalle,
egli non considera che la valutazione tiene presente l'uso delle due spalle,
non soltanto della spalla di destra, e per quanto riguarda la spalla sinistra
l'articolarità è ben diversa da quella relativa alla spalla destra a fronte di
una piccola lesione del sovraspinato (…). Quando si afferma inoltre di
sollevare pesi di 5 e 10 kg al di sotto del tronco e in particolare fino
all'altezza dei fianchi, si ricorda che i gruppi muscolari interessati sono in
gran parte diversi e tutt'al più a carico del bicipite, in quanto l'attività
della cuffia dei rotatori, particolarmente del sovraspinato si evidenzia
particolarmente in elevazione e non certamente su un carico assiale dove non si
ha assolutamente la sollecitazione, né anche dell'acromion-claveare. (…). Affermare
soprattutto che l'unico lavoro che l'assicurato potrebbe svolgere sarebbe
quello di centralinista, appare decisamente limitativo rispetto a persone con
lesioni ben peggiori che svolgono lavori decisamente più impegnativi. Da notare
inoltre che sia la patologia degenerativa discale a livello cervicale, sia la
situazione a livello del nervo mediano nel polso di sinistra non sono
suffragate da alcun tipo di positività all'esame elettromiografico e all'esame
neurologico oltre a non avere alcuna certa relazione causale con l'infortunio
subito. (…). L'esigibilità rilasciata all'epoca della visita __________ e poi
all'epoca della valutazione EFL appare congrua rispetto ai limiti funzionali
che sono stati definiti. (…). Per quanto riguarda la relazione medico-legale
della dott.ssa med. __________, si evidenzia come le misurazioni effettuate
siano estremamente sommarie (…). (…) essa materialmente non aggiunge nulla di
più a quanto già detto dal dr. med. __________ e soprattutto non dà delle
motivazioni chiare, reali e convincenti circa la percentuale del 50% che non si
comprende bene da quale parte venga presa ed in quale normativa, se Italiana,
Svizzera od altro, ma non è adeguatamente spiegata e giustificata
tabellarmente. (…). Non vi è quindi una spiegazione effettiva circa
l'attribuzione di questa percentuale di lavoro in quanto non vengono citate
misurazioni o test effettuati e quindi i valori non sono altro che quelli
citati dal dr. med. __________, il quale, tuttavia, in aggiunta a quanto sopra
esposto non fornisce certamente delle motivazioni supportate da dati
strumentali oltre che clinici, cosa che invece è stata fatta durante il test
EFL che è il test di riferimento a livello europeo circa la capacità lavorativa
residua di un assicurato nella fase finale della riabilitazione dopo
infortunio. Tale valutazione appare quindi oltre che incongrua soprattutto non
giustificata. Pertanto sulla scorta della copiosa documentazione medica, e
tutti gli esami clinici e strumentali effettuati, dal test EFL, dai consulti di
vari specialisti si ritiene che la esigibilità lavorativa redatta sia consona e
adeguata per lo stato fisico dell'assicurato e soprattutto nelle attività da
essa consentite sono tali da consentire l'impiego al 100%. (…)” (doc. 275
fascicolo n. 2)
Davanti al TCA, nella
relazione medico-legale 19 giugno 2019, la dr.ssa med. __________, ha
puntualizzato che:
" (…) Posta
l'attività lavorativa esigibile stabilita alla visita medico-__________ CO 1
del 25/04/2018, "(…)". Lo svolgimento delle attività esigibile sopra
indicata, seppure possibile, comporta dei carichi lavorativi che determinano
l'insorgenza di dolore, inoltre può determinare un peggioramento delle
condizioni di salute dipendente dal lavoro. Pertanto le mansioni indicate
possono essere compiute parzialmente, con la necessità di pause e non in modo
continuativo per tutto il turno lavorativo. Ciò può significare brevi pause più
frequenti, singole pause più lunghe o in generale un ritmo lavorativo più
lento. I carichi lavorativi indicati vengono tollerati, ma non nel normale
ritmo di lavoro richiesto, per la frequenza richiesta o per una lunga durata.
Pertanto, il sig. __________ presenta una residua capacità lavorativa in
attività adeguata del 50% (cinquanta per cento).” (doc. L)
2.4.6
Nella
concreta evenienza, questo Tribunale ritiene che il parere espresso nel
rapporto del 3 maggio 2018 dal dr. med. __________, specialista in chirurgia,
(doc. 214 fascicolo n. 2) e quello espresso nella valutazione della capacità
funzionale del 18 ottobre 2018 dai dr. med. Andrea Badaracco, specialista FMH
in reumatologia, e di __________, fisioterapista EFL, presso la Clinica __________
(cfr. doc. 246), e quindi nella materia che qui ci occupa
- dettagliati, approfonditi e quindi rispecchiante i parametri
giurisprudenziali sopra ricordati e, ai quali, vanno dunque attribuita piena
forza probante (cfr. consid. 2.4.3) - possano validamente costituire da base al
giudizio che è ora chiamato a rendere, senza che si riveli necessario procedere
a degli ulteriori atti istruttori.
Del
resto, la valutazione del medico __________ e degli specialisti incaricati
dall’CO 1 - che hanno posto un'esigibilità lavorativa compatibile al 100% (con
rendimento pieno) con un lavoro per lo più leggero - non è stata smentita da
certificati medico-specialistici neppure in sede ricorsuale.
In effetti, la relazione medico legale dell’11 marzo 2019 (completata da quella
del 19 giugno 2019) della dr.ssa med. __________, specialista in medicina
legale a __________, non è atta a sollevare dubbi - nemmeno lievi - circa la
fedefacenza del referto allestito il 3 maggio 2018 dal dr. med. __________ e della
valutazione della capacità funzionale del 18 ottobre 2018 del dr. med. __________
e del fisioterapista __________, con espresso riguardo alla situazione clinica
dell'assicurato, che è stata attentamente e dettagliatamente vagliata dai
precitati medici. La valutazione (dell’11 marzo e del 19 giugno 2019) della dottoressa
consultata privatamente dall'assicurato, seppur divergente per quanto riguarda
la valutazione della capacità lavorativa dell’insorgente, non apporta nuovi
elementi oggettivi ignorati dal medico fiduciario e va quindi intesa nel senso
di una diversa valutazione delle conseguenze che le patologie dell’interessato
hanno sulla sua capacità di lavoro.
Nell'approfondito apprezzamento medico del 4 aprile 2019,
il dr. med. __________ ha peraltro spiegato come mai la sua valutazione di
differenzia da quella (successiva alla valutazione della capacità funzionale
del 18 ottobre 2018) della dr.ssa med. __________ rispettivamente da quella
(antecedente alla valutazione della capacità funzionale del 18 ottobre 2018)
del 29 maggio e del 20 giugno 2018 del dr. med. __________, confermando con
considerazioni puntuali e convincenti l'esigibilità lavorativa posta il 3
maggio 2018.
In
conclusione, il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalle considerazioni
espresse dal medico __________ nel caso di specie che ha attentamente e
dettagliatamente vagliato la situazione clinica dell’assicurato.
Tanto
più che l’esigibilità lavorativa posta da tale specialista risulta plausibile
anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali, riguardanti assicurati che
accusavano limitazioni nell'utilizzo degli arti superiori (cfr. a questo
proposito, STCA 35.2017.51 dell'11 settembre 2017, consid. 2.3.5, e rinvii
giurisprudenziali ivi citati; STCA 35.2018.114 del 18 marzo 2019, consid. 2.3.3).
Va ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio
conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre
prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63,
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF
9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di procedere non lede il diritto
di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b,
122.
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Il
TCA rinuncia quindi all'assunzione di ulteriori prove, ritenendo la situazione
sufficientemente chiarita.
Alla luce di quanto appena esposto, richiamato inoltre l'obbligo che
incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare
alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF
123.
V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,
Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572;
Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer
Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è
da ritenere dimostrato, secondo il grado
della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle
assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6
pag. 221 con riferimenti), che
RI 1 in un'attività adeguata (ovvero rispettosa dei limiti indicati dal medico __________,
dr. med. __________) presenta una capacità lavorativa completa (presenza e
rendimento 100%).
Va inoltre rilevato che la giurisprudenza federale ha, in maniera
costante, già avuto modo di stabilire che nel mercato
occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato, vi è una
sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui
possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano
aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non
richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di
reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto
2012.
consid. 3.3, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18
giugno 2012;9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e
9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).
Secondo la giurisprudenza,
se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,
all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze
esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di
fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va
rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad
attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di
montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi
fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non
richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di
reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di
confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del
23.
agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti). Si può, quindi,
senz'altro ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà concreta di
reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà
che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e non
dall’assicurazione contro l’invalidità (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag.
332.
consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen
Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 83) - che il ricorrente sia in grado di
mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali
idonee.
In tale contesto va inoltre ricordato che il principio dell’esigibilità
configura un aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina
questo principio permette di pretendere da una persona un determinato
comportamento anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination
der Invalidenrente, Schulthess 1997 p. 71 e dottrina ivi citata), anche in
virtù del principio della riduzione del danno.
Giova pure segnalare che, come già esposto al consid. 2.4.2, giusta
l'art. 28 cpv. 4 OAINF, norma specifica della LAINF, "Se a causa della sua
età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se
la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età
avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che
potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute
della stessa gravità".
2.5
Si tratta ora di valutare le
conseguenze economiche del danno alla salute dell'assicurato.
Va qui ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi
fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF
129.
V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I
600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV
Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in
SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr.,
inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
Vengono considerati i dati
del 2018, visto che la stabilizzazione dello stato di salute dell'assicurato
risale al 30 giugno 2018 e, pertanto, il momento dell’inizio dell’eventuale
diritto alla rendita, viene a cadere al 1° luglio 2018 (cfr. consid. 2.3.2).
2.6
Per quanto concerne il reddito
da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente,
senza il danno alla salute infortunistico, RI 1, nel 2018, avrebbe
realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 68’790.-, calcolato sulla base dei
dati statistici risultanti dall'ISS, considerato che non era più attivo
professionalmente a seguito del fallimento della ditta per la quale lavorava (doc. 256 e 258).
In particolare, l’CO 1 ha
indicato di aver considerato per il salario da valido “un’attività semplice nel
ramo delle costruzioni (tabella TA1, costruzioni 41-43, livello 1, uomini, 41.3
h/sett., indice 2016 T1.1.15, C: 100.4, indice 2017 T1.1.15, C: 100.7, stima
trimestrale 2018: + 0,5%) ed ammonta a CHF 68’790.-” (doc. 258
pag. 2 e doc. 256).
Il
TCA osserva innanzitutto che dalle tavole processuali emerge che l’assicurato ha
perso il lavoro al 31 dicembre 2015 a causa del fallimento della ditta __________
(doc. 1 fascicolo n. 1 e doc. 257 fascicolo n.2).
Ora, per costante
giurisprudenza federale, se la persona assicurata era disoccupata
al momento in cui le è occorso l’infortunio oppure se nel periodo sino
all’inizio della rendita essa avrebbe perso il posto di lavoro anche senza
l’infortunio, il reddito da valido può essere desunto dai dati della
rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS) (ad esempio: STF
8C_314/2019 del 10 settembre 2019 consid. 6.1 e riferimenti ivi citati; la STF 8C_728/2016 del 21 dicembre 2016 consid. 3.1 in fine e
riferimento ivi citato e la STF 9C_501/2013 del 28 novembre 2013,
consid. 4.2 in fine e 4.3.2 e riferimenti ivi citati; in
questo senso, si veda pure L. Grisanti, Nuove regole per la valutazione
dell’invalidità, in RtiD II-2006, p. 316; STCA 35.2016.93 del 5 aprile 2017,
consid. 2.8; STCA 35.2018.123 del 27 marzo 2019, consid. 2.5.1; STCA 35.2019.25
del 5 settembre 2019, consid. 2.6).
Considerato
che l’assicurato nel periodo sino al 1° luglio 2018 (data di inizio dell’eventuale
rendita) avrebbe comunque perso il posto di lavoro al 31 dicembre 2015 anche
senza l’infortunio del 17 dicembre 2015, il suo reddito da valido deve
essere stabilito in base ai dati statistici risultati dalla RSS.
In caso di assicurati che hanno perso il lavoro per motivi estranei
all’invalidità va preso in considerazione il salario statistico conseguibile
nell'ultima professione esercitata, rispettivamente conseguibile in funzione
dei titoli di studio ed in base all'esperienza professionale concreta e non il
salario statistico conseguibile in un'attività semplice e ripetitiva (cfr. STCA
32.2013.61
del 22 novembre 2013; STCA 32.2013.216 del 22 settembre 2014, STCA
32.2017.175
del 30 maggio 2018, STCA 35.2018.123 del 27 marzo 2019; STCA 35.2019.25 del 5 settembre 2019, consid. 2.6).
Il Tribunale federale ha inoltre stabilito che vanno utilizzati i dati
statistici più attuali esistenti al momento della decisione su opposizione
(cfr. DTF 143 V 295, in particolare, consid. 4.1.7. pag. 301: “Das kantonale
Gericht konnte somit auf Beschwerde der Versicherten hin die Rechtskonformität
der Invaliditätsbemessung umfassend prüfen und im Rahmen der Rechtsanwendung
von Amtes wegen einen Einkommensvergleich gestützt auf die im Zeitpunkt des
Einspracheentscheids aktuellsten verfügbaren statistischen Zahlen vornehmen. Da
der Rentenbeginn von der AXA auf den 1. Februar 2013 festgesetzt wurde und der
Einspracheentscheid am 9. November 2015 erging, stand der Anwendung der LSE
2012.
insoweit nichts entgegen.”).
Tenuto conto dell’esperienza professionale maturata dall'insorgente nel corso
degli anni sia in Italia sia in Svizzera in qualità di muratore e del fatto che
non ha alcun AFC (doc. 59 fascicolo n. 1), il TCA ritiene che si debba
utilizzare, nel caso concreto, la tabella TA 1 2016, ramo
41-43 "costruzioni", livello 1, uomini, riportato su 41.3 ore e aggiornato al 2018, così
come deciso dall’amministrazione. Ciò che è peraltro pure rimasto - a
ragione - incontestato dal ricorrente.
Utilizzando i dati forniti dalla tabella RSS 2016 TA1,
l’assicurato, svolgendo nel 2016 una professione che non presuppone qualifiche
superiori (livello di qualifica 1) nel ramo 41-43 "costruzioni", avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo
pari a fr. 5'508.-. Riportando questo dato su 41.4 ore, esso
ammonta a fr. 5'700.78 mensili oppure a fr. 68'409.36 per l'intero anno (fr. 5'700.78
x 12), ritenuto che la quota di tredicesima è
già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
Da notare che, per quanto
riguarda l’aggiornamento di tale dato nominalmente al
2018, anno di inizio dell’eventuale rendita, il TCA osserva che deve
essere applicata la “T1.1.10 Indice dei salari nominali Uomini 2016-2018” (cfr.
STF 8C_174/2019 del 9 luglio 2019 e STF 8C_72/2019 dell’11 giugno 2019 consid.
4.
). Ora, giusta la citata tabella, l’indice, rispetto al 2015, è stato del
102,9 nel 2016 e del 103,8 nel 2018. Il reddito da valido ammonta quindi nel
2018.
a fr. 69'007.69 (68'409.36 x 103,8/102,9).
Il "reddito da valido" per il 2018 è, pertanto, fissato
in fr. 69'007.69 (e non in fr. 68’790.-, come fatto
dall’amministrazione, la quale ha applicato la tabella “T1.1.15 Indice dei
salari nominali Uomini 2016-2017” per l’anno 2016 e 2017, aggiungendo per il
2018.
lo 0.5% quale ultima stima trimestrale a disposizione; cfr. doc. 256 e 258).
2.7
Per quanto concerne il reddito
da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati
nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale
concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La
questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati
statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze
personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del
25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione.
Nella
seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché
il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei
salari DPL.
In
quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno
cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero
totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
Questa
giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in
DTF 139 V 592 e nella sentenza 8C_898/2015 del 13 giugno 2016 al consid. 3.3.
L’Alta
Corte, relativamente ai dati statistici, ha difatti stabilito che sono
esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i
dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1
dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5
settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
In
una sentenza 32.2007.165 del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008,
ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in
una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella
stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima
percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311
seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con
sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta
la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore
fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di
regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid.
6.
; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza
pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto
rilevante un gap salariale del 4%).
La
questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui
la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno
effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico
usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi
della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le
ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo
parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la
soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di
parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti,
nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono
giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una
deduzione per circostanze personali e professionali.
Questa
giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in
DTF 141 V 1 consid. 5.
Nella DTF 129 V 472
consid. 4.2.2, l’Alta Corte ha verificato, in base a una valutazione statistica
compiuta dall’CO 1, che il salario medio risultante dalle DPL si situava soltanto
leggermente sotto quello secondo l’ISS (in questo senso, si veda pure la
STF 8C_647/2013 del 4 giugno 2014 consid. 7.2).
Con comunicazione del 19 ottobre 2018, l’CO 1 ha informato il Tribunale
federale e tutti i Tribunali cantonali delle assicurazioni che, a partire dal
1° gennaio 2019, avrebbe cessato di utilizzare le DPL e avrebbe applicato
unicamente i dati statistici RSS (cfr. STF 8C_368/2018 del 28 marzo 2019 consid. 4.3).
2.7.1
Nella presente fattispecie,
l’amministrazione ha quantificato in fr.
64'035.67 il reddito da invalido, applicando la TA1 2016, media
totale, livello di qualifica 1, uomini, riportato su 41.3 ore e
aggiornato al 2018 e operando successivamente una decurtazione 5%
a titolo di deduzione sociale secondo la DTF 126 V 80 (doc. 256 e 276
fascicolo n. 2).
Il TCA ritiene che - a ragione - l’assicuratore ha usato i dati statistici,
visto che al momento dell’infortunio l’assicurato era disoccupato (cfr.
8C_728/2016 del 21 dicembre 2016 consid. 4; in questo senso, si veda pure la
STF 8C_9/2017 del 3 marzo 2017 consid. 4.2.1; cfr. anche la STCA 35.2017.87 del
6.
dicembre 2017, consid. 2.9; STCA 35.2018.123 del 27 marzo 2019, consid.
2.6
).
Ora, utilizzando i dati forniti dalla tabella RSS 2016 TA 1,
l’assicurato, svolgendo nel 2016 una professione che presuppone qualifiche
inferiori (livello di qualifica 1) nel settore privato svizzero (a proposito
della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001
U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in
media, un salario mensile lordo pari a fr. 5'340.-. Riportando questo dato su
41.7
ore, esso ammonta a fr. 5'566.95 mensili oppure a fr.
66'803.40 per l'intero anno (fr. 5'556.95 x 12). Tenuto conto del rincaro,
si ottiene, per il 2017, un reddito annuo di fr. 67'070.61 (+ 0.4%) e, per il
2018, di fr. 67'405.96 (+ 0.5%; cfr. STCA 35.2019.25 del 5
settembre 2019, consid. 2.6 e STCA 35.2019.33 del 19 agosto 2019, consid.
2.4
).
2.7.2
In ossequio alla
giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nella concreta evenienza,
l’assicuratore convenuto ha operato una decurtazione del 5% sul reddito
statistico da invalido per tener conto delle variabili professionali e
personali dell’interessato, in particolare per le attività molto leggere (doc.
258.
e 276 fascicolo n. 2).
Il rappresentante del
ricorrente osserva che la deduzione sociale del 5% operata dall’CO 1 è
eccessivamente bassa e chiede che la stessa venga considerata almeno nella
misura del 15% per tenere debitamente conto della necessità di attività
leggera, delle varie limitazioni fisiche (menomazione a entrambe le spalle),
del cambio di professione, dell’assenza di formazione, della situazione di
frontaliere con salari di regola al ribasso, al pari di quanto ammesso
dall’amministrazione in ambito AI (cfr. doc. I, pag. 8).
In
proposito, va rilevato che il TF ha più volte negato la rilevanza del fattore
"età" in relazione a lavoratori ausiliari, siccome essi “… auf dem
massgebenden hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 16 ATSG)
grundsätzlich altersunabhängig nachgefragt werden und sich das Alter bei
Männer-Hilfsarbeitertätigkeiten im Anforderungsniveau 4 (einfache und
repetitive Tätigkeiten) ab dem 40. Altersjahr bis zum Lebensalter 63/65 sogar
lohnerhöhend auswirkt (LSE 2002 Tabelle TA9 S. 55, LSE 2004 Tabelle TA9 S. 65;
vgl. auch AHI 1999 S. 237 E. 4c; Urteile U 11/07 vom 27. Februar 2008, E. 8.3,
und 8C_223/2007 vom 2. November 2007, E. 6.2.2)."
(STF 8C_319/2007 del 6 maggio 2008 consid. 8.3; in questo senso, si
vedano pure la STF 8C_712/2012 del 30 novembre 2012 consid. 4.2.3, la STF
8C_361/2011 del 20 luglio 2011, la STF 8C_373/2008 del 28 agosto 2008 consid.
5.2.2.2
e la STF 8C_292/2009 del 10 giugno 2009 consid. 5.2.1).
D’altra parte, il fatto di
avere una limitata formazione professionale non giustifica ulteriori
decurtazioni, considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto
(livello di qualifica 4, semplici e ripetitive) non richiedono né un’esperienza
professionale diversificata né un grado d’istruzione particolare (cfr., in
questo senso, la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 Nr. UV 15 p. 49 consid.
3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid.
2.3
). Un discorso analogo vale anche per l’assenza di esperienza in taluni
ambiti di attività (cfr. STF 8C_103/2018 del 25 luglio 2018 consid. 5.2,
9C_467/2012 del 25 febbraio 2013 consid. 4.3.2).
Infine, in una sentenza
8C_610/2017 del 3 aprile 2018 consid. 4.4, l’Alta Corte ha stabilito che,
tenuto conto delle disposizioni dell’Allegato I all’ALC, un lavoratore
cittadino di uno Stato membro non è a priori svantaggiato rispetto a un
lavoratore svizzero in ragione della sua nazionalità e del suo statuto di
frontaliere (cfr. pure la STCA 35.2018.96 del 12 dicembre 2018, consid. 2.7).
Per quanto concerne la
deduzione sociale del 15% operata in ambito AI, va rilevato che in quella sede
- contrariamente a quanto osservato dal patrocinatore dell’assicurato - è stato
tenuto conto pure di affezioni extra-infortunistiche di cui soffre
l'assicurato, che non sono di pertinenza dell'assicuratore resistente, ovvero
dell’artrosi cervicale con discopatie multiple del rachide cervicale ed ernia
discale C5/C6 destra conforme all’età senza neurocompressione (cfr. doc. 214,
pag. 8 e doc. 246 pag. 2 fascicolo n. 2). Né il patrocinatore dell’assicurato
né gli specialisti medici curanti o da lui consultati privatamente
dall’assicurato hanno difatti fornito al TCA alcun motivo di scostarsi da
quanto deciso dall’CO 1 in merito alla negata causalità naturale tra
l’infortunio del 17 dicembre 2015 e il precitato danno alla salute di cui
soffre l’assicurato sulla base di quanto attestato in maniera convincente dai
propri specialisti. Del resto, sulla base della documentazione medica agli
atti, il TCA non ritiene comunque dimostrato, perlomeno secondo il criterio
della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza
sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélèw, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die
Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che l’artrosi cervicale con
discopatie multiple del rachide cervicale ed ernia discale C5/C6 destra di cui
soffre l’assicurato costituisca una
conseguenza naturale dell’infortunio occorso in data 17 dicembre 2015,
di modo che l’assicuratore resistente era legittimato a valutare la fattispecie
facendo astrazione da tale componente medica che, per i motivi poc’anzi detti,
non era di sua pertinenza. Va infine segnalato che l’Alta Corte
ha precisato che l’assicuratore infortuni non è tenuto a dimostrare l’esistenza
di una causa extra-infortunistica a cui imputare i disturbi accusati
dall’interessato (cfr. STFA U 152/03 del 21 aprile 2005 e riferimenti
ivi menzionati). Da ultimo, va comunque ribadito che l’assicurazione per
l’invalidità non è vincolata alla valutazione dell’invalidità
dell’assicurazione contro gli infortuni e viceversa (cfr. consid. 2.3.4).
D'altra parte però va
considerato che l'assicurato può eseguire solo lavori per lo più molto
leggeri rispettosi dei noti limiti funzionali fisici riguardanti ambedue
le spalle nell’ambito di un’attività adeguata ove è stata considerata una
capacità lavorativa totale (presenza e rendimento 100%: consid. 2.4.6).
In una sentenza STF 8C_471/2017 del 16 aprile 2018 - riguardante l'assicurato
(destrimano) che non riusciva più a flettere 3 dita della mano sinistra, in
grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento completo attività leggere
di sorveglianza o telesorveglianza - l'Alta Corte ha confermato la deduzione
sociale del 10% (che era stata poi aumentata al 15% dalla Corte cantonale)
operata dalla __________.
Da notare inoltre, a pure titolo esemplificativo, che con decisione del 6
febbraio 2018, confermata su opposizione il 28 marzo 2018, l’CO 1 ha riconosciuto
all’assicurato - carpentiere nato nel 1962 che il 16 dicembre 2015 si era
procurato un danno infortunistico alla spalla destra ed era stato considerato
in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività
lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute
infortunistico - una rendita LAINF del 17%, applicando una decurtazione sociale
del 15%; cfr. STCA 35.2018.28 del 10 ottobre 2018, consid. 1.1., 1.3 e 1.5).
In un’altra decisione del
22.
marzo 2018, confermata su opposizione il 14 maggio 2018, l'CO 1 ha negato
all'assicurato - venditore di aspirapolveri nato nel 1954 che il 13 gennaio
2015.
si era procurato un danno infortunistico alla spalla sinistra ed era stato
considerato in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo,
un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla
salute infortunistico - una rendita LAINF alla luce di un grado di invalidità
nullo dopo avere applicato una deduzione sociale del 10%; cfr. STCA 35.2018.52
del 12 novembre 2018, consid. 1.1., 1.4 e 1.5).
Infine in una sentenza
35.2019.25
del 5 settembre 2019 consid. 2.6., questo Tribunale ha rilevato:
" (…) Nel
caso concreto, il TCA può fare propria la deduzione del 10% operata
dall’amministrazione, in considerazione del danno alla salute (altri fattori di
riduzione non entrano invece in considerazione; cfr., tra le tante, STF
8C_201/2019 del 14 agosto 2019; STF 9C_373/2019 del 18 luglio 2019; STF
9C_787/2018;9C_795/2018 del 19 luglio 2019; STF 8C_203/2019 del 18 luglio
2019; STF 8C_72/2019 dell’11 giugno 2019; STCA 35.2019.6 del 26 agosto 2019
consid. 2.3.8; STCA 35.2018.123 del 27 marzo 2019, consid. 2.6.2.; STCA
35.2018.114
del 18 marzo 2019, consid. 2.6.3; STCA 35.2019.33 del 19 agosto
2019.
consid. 2.4.7).
Riguardo alle precisazioni fornite dall’CO 1 a proposito della
deduzione sociale (cfr. consid. 1.7 e 1.8), il TCA si limita a rilevare che la
giurisprudenza federale è sempre in vigore. Tale concetto non deve peraltro
essere confuso con la possibilità di eventualmente effettuare un parallelismo
dei redditi, introdotto dalla giurisprudenza federale per tenere conto, tra
l’altro, delle differenze salariali regionali. Anche questa giurisprudenza è
sempre in vigore (cfr. STF 9C_138/2019 del 29 maggio 2019; STF 9C_500/2018 del
31.
gennaio 2019; STCA 35.2019.60 del 29 agosto 2019; TF 9C_179/2013 del 26
agosto 2013 in RtiD I-2014 pag. 318; STCA 35.2019.33 del 19 agosto 2019 consid.
2.
).”
(cfr. pure la STCA 35.2019.59 del 30 settembre 2019, consid. 2.6).
Nella concreta evenienza, sulla scorta delle considerazioni che precedono,
questa Corte ritiene che sul reddito statistico da invalido vada applicata una
decurtazione del 10%, proprio per tenere debitamente conto degli
impedimenti legati al danno alla salute infortunistico di cui è affetto
l'assicurato che, giova ribadire, può eseguire solo lavori per lo più molto
leggeri rispettosi dei noti limiti funzionali fisici riguardanti ambedue
le spalle nell’ambito di un’attività adeguata, ove è stata considerata una
capacità lavorativa totale (presenza e rendimento 100%: consid. 2.4.6).
Il "reddito da
invalido" di fr. 67'405.96 (cfr.
consid. 2.7.1), tenuto conto di una decurtazione sociale del 10%,
ammonta dunque a fr. 60'665.36 (cfr. doc. 256, pag. 2).
2.8
Il grado di invalidità del
ricorrente (stabilito confrontando i fr 60'665.36 annui al reddito che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto il danno alla salute
infortunistico, e cioè fr.
69'007.69 annui) è del 12% ([69'007.69 - 60'665.36] x 100 : 69'007.69 = 12.08%
arrotondato al 12% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121).
Nulla muta a questo
riguardo il fatto che, in ambito LAI, sia stata riconosciuto un grado di
invalidità del 18% (doc. 272 fascicolo n. 2). In quella sede è stato infatti
tenuto conto pure di affezioni extra-infortunistiche di cui soffre
l'assicurato, che non sono di pertinenza dell'assicuratore resistente (cfr.
consid. 2.7.2). In ogni caso, val qui la pena di rilevare che, anche in ambito
AI, l’amministrazione ha concluso che l’assicurato presenta una capacità
lavorativa completa (presenza e rendimento 100%) in un’attività adeguata a
partire dal 1° giugno 2018 (doc. 272 fascicolo n. 2).
La decisione su opposizione
del 5 aprile 2019 deve dunque essere modificata nel senso che l’assicurato ha
diritto ad una rendita d’invalidità del 12% dal 1° luglio 2018.
Stante quanto precede, gli
atti sono trasmessi all’CO 1 affinché si determini, dopo
aver proceduto ai necessari accertamenti, in merito alla presa a carico
di ulteriori cure ex art. 21 cpv. 1 LAINF.
In
questo contesto è utile segnalare che nel rapporto del 3
maggio 2018, relativo alla visita __________ del 25 aprile 2018,
il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia, ha, tra l’altro, puntualizzato
quanto segue:
" (…) Per
quanto riguarda la necessità di cure future, appare evidente come per mantenere
lo stato attuale sia necessario effettuare almeno 2-3 cicli di fisioterapia
all’anno per ca. 2 anni. Anti-infiammatori al bisogno sono comunque un utile
ausilio per cui si prega l’amministrazione di consentirne l’uso secondo
necessità (…)”
(doc. 214, pag.
9.
fascicolo n. 2).
2.9
Sulla scorta delle
considerazioni che precedono, il ricorso deve essere parzialmente accolto e la
decisione impugnata modificata, nel senso che l’assicurato ha diritto ad una
rendita d’invalidità del 12% dal 1° luglio 2018. Per il resto (riconoscimento
di un’IMI complessiva del 20%, non contestata: cfr. consid. 2.2), rimane
invariata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ La
decisione su opposizione del 5 aprile 2019 dell’CO 1 è riformata, nel senso che
l’assicurato ha diritto ad una rendita d’invalidità del 12% dal 1° luglio 2018.
Per il resto (riconoscimento di un’IMI complessiva del 20%), rimane invariata.
§§ Gli
atti sono trasmessi all’CO 1 affinché proceda come indicato al consid. 2.8 in
fine.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà
all’assicurato fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti