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Decisione

35.2019.58

Corretta l'entità della rendita di invalidità attribuita all'assicurata

8 maggio 2020Italiano30 min

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2019.58

cr

Lugano

8 maggio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 6 maggio 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 20 marzo 2019 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 12 febbraio 2012 RI 1,

nata nel 1980, di professione assistente di cura nella misura dell’80% presso

la __________, è scivolata sul ghiaccio nel parcheggio di un supermercato,

procurandosi una frattura scomposta al gomito sinistro (cfr. doc. M1 e M6).

In data 14 febbraio 2012

l’assicurata ha subito un intervento chirurgico di riduzione e sintesi olecrano

con placca e viti presso l’Ospedale __________.

1.2. Con decisione del 23 giugno

2015, poi confermata con decisione su opposizione del 21 marzo 2016, CO 1,

posto termine alle prestazioni di corta durata, ha riconosciuto all’interessata

il diritto ad un’IMI del 7.5%, rifiutandole, per contro, il diritto ad una

rendita di invalidità, vista la ritrovata piena capacità lavorativa della

stessa nell’abituale professione (doc. A64).

1.3. Con sentenza 35.2016.39 del 7

novembre 2016, cresciuta incontestata in giudicato, il TCA ha accolto il

ricorso dell’assicurata, annullato la decisione su opposizione impugnata e

rinviato gli atti all’assicuratore LAINF al fine di verificare, tramite

approfondimento peritale, quale fosse la capacità lavorativa dell’assicurata,

tenuto conto di tutti i postumi infortunistici in nesso causale con l’evento

assicurato (doc. A86).

1.4. In ossequio alla sentenza del

TCA, dopo avere eseguito gli accertamenti del caso, in particolare una perizia

reumatologica affidata al dr. __________, con decisione del 6 giugno 2018,

l’assicuratore infortuni ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad una

rendita di invalidità del 14% a decorrere dal 1° luglio 2015, oltre ad un’IMI

del 10% in luogo di quella del 7.5% già riconosciuta in precedenza (doc. A109).

A seguito dell’opposizione

presentata contro tale decisione dall’assicurata, patrocinata dall’avv. RA 1,

in data 20 marzo 2019 CO 1 ha confermato il contenuto della propria precedente

decisione (doc. A1).

1.5. Con tempestivo ricorso del 6

maggio 2019 l’assicurata, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha contestato

l’entità della rendita di invalidità riconosciutale dall’assicuratore LAINF,

criticando, in particolar modo, il raffronto dei redditi operato

dall’amministrazione.

Secondo il legale della

ricorrente, difatti, l’assicuratore infortuni avrebbe, a torto, nel calcolare

il reddito da valido dell’assicurata, utilizzato i dati statistici afferenti al

livello di competenza 1 del settore 86-88, in luogo del livello 2, maggiormente

corretto; inoltre, l’assicuratore LAINF avrebbe omesso di tenere conto del gap

salariale. Già solo tenendo conto di queste critiche, la rendita di invalidità

da riconoscere all’assicurata dovrebbe dunque ammontare al 19%.

Il legale ha, tuttavia,

aggiunto che considerando che al reddito da invalido è stata applicata una

riduzione percentuale “solo” del 10%, insufficiente per tenere conto delle

particolarità del caso di specie – ciò che avrebbe senz’altro giustificato una

deduzione del 15% - l’assicuratore LAINF deve essere tenuto a corrispondere

all’interessata una rendita di invalidità del 23% (doc. I).

1.6. Con la risposta di causa del

17 giugno 2019, CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso, con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi in diritto (doc. V).

1.7. In data 1° luglio 2019 il

patrocinatore dell’Istituto assicuratore ha trasmesso al TCA la decisione

dell’Ufficio AI concernente l’interessata, a conferma della correttezza dei

redditi utilizzati da CO 1 in sede di raffronto dei redditi (doc. IX + 1).

1.8. Con scritto del 2 agosto

2019, l’avv. RA 1 ha informato il TCA di non avere particolari osservazioni da

presentare, riconfermando interamente il contenuto del ricorso (doc. XIII).

Tale scritto

dell’assicurata è stato trasmesso all’assicuratore LAINF (doc. XIV), per

conoscenza.

in diritto

2.1. Oggetto

del contendere è la questione a sapere se l’assicuratore LAINF ha correttamente

assegnato all’assicurata una rendita di invalidità del 14%, o se invece, come

da ella preteso, la stessa abbia diritto ad una rendita di invalidità di entità

superiore.

Esula,

per contro, dalla presente vertenza, in quanto incontestata, l’entità dell’IMI

riconosciuta dall’assicuratore LAINF.

2.2. Giusta

l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per

cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1

LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha

rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv.

1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase

LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti

di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16

LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che

l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella

sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che

anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità

dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2

seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la

nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza

relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità

continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della

LPGA.

Su questi aspetti si veda

pure la DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma

gli elementi costitutivi dell'invalidità:

1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

2. la diminuzione

della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre

intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).

Nell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,

naturale ed adeguato, tra il dan­no alla salute e l'infortunio.

2.3. L'invalidità, concetto

essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di

guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché

l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un

danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente

adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire

una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un

esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per

prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando

quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente

il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella

professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi

aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo

2002).

L'invalidità, proprio

perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in

un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.

28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità

i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno

alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta

sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.).

Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se per modifiche di

qualche rilievo sono già date al momento del­l'infortunio o se partico­lari

circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile (cfr. RAMI 1993

U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.4

Quanto alla valenza probante

di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano

stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami

completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia

stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid.

3.

e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di

Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF

132.

V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di

rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore

probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità

del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il

TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM

nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure

giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea

(consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre

ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo

(assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della

perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo

e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6

e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3,

4.4.1.4

e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va infine evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)

e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.5

Nella concreta evenienza,

dalle carte processuali si evince che, per chiarire la questione della

capacità/esigibilità lavorativa, l’assicuratore LAINF ha ordinato, come imposto

dalla sentenza di rinvio di questo Tribunale STCA 32.2016.39 del 7 novembre

2016.

(cfr. doc. A86), una perizia specialistica, affidata al dr. __________,

spec. FMH in reumatologia, il quale si è pure avvalso della collaborazione del

fisioterapista EFL __________.

Nel

referto peritale del 19 gennaio 2018 il dr. __________ ha posto le diagnosi di

“1. sindrome da dolore cronico di tutto l’arto superiore sinistro e del cinto

scapolare a sinistra: stato dopo frattura dell’olecrano a sinistra 12.2.2012, osteosintesi

14.2.2012, asportazione del materiale di osteosintesi con artrolisi,

osteofitectomia, sinovectomia parziale e asportazione di una calcificazione del

tendine distale del tricipite 26.1.2014; incipiente artrosi postraumatica con

lieve deficit di flessione/estensione, non di pro-supinazione; 2. sclerosi

sistemica a partecipazione cutanea limitata: diagnosi 2010; sindrome di

Raynaud; non artralgie, non artriti; non manifestazioni cardiache

(ecocardiografia normale, assenza di ipertensione polmonare); spirometria

normale, DLCO leggermente ridotta; anticorpi antinucleari positivi, anticorpi

anticentromeri; terapia con Iloprost mensile tutto l’anno; 3. Lieve

periartropatia omero scapolare tendinotica bilaterale senza alterazioni

strutturali rilevanti; 4. Stato dopo trattamento chirurgico di un mucocele

sublinguale nel 2012; 5. Cisti aracnoidea cerebellare asintomatica nota dal

2009; recente intervento al sopracciglio destro” (doc. M83 pag. 2).

Passando

all’esame dell’esigibilità lavorativa e dei limiti funzionali, il dr. __________

ha rilevato che “clinicamente vi è una modica diminuzione della mobilità per la

flessione e estensione ma non per la pro-supinazione. Ricordo che la

pro-supinazione è il movimento più importante del gomito. Un lieve deficit di

flessione e estesione non compromette in modo importante la maggior parte delle

attività della vita privata o professionale”.

Il

perito ha osservato che dai test ergonomici è risultato che l’assicurata “è in

grado di svolgere spesso attività leggere (5-10 kg) e talvolta attività

mediamente pesanti (10-15 kg). Sollevamento massimale fino a 20 kg”, aggiungendo

che “si tratta di prestazioni compatibili con il lavoro di assistente di cura,

premesso che questo venga svolto in modo ottimale dal punto di vista

ergonomico, se necessario con ausili meccanici (sollevatore) e con 2 assistenti

per i pazienti maggiormente bisognosi (doc. M83 pag. 8).

Dai test ergonomici non sono invece emersi problemi maggiori a

carico del cinto scapolare o della colonna cervicale; anche la forza della mano

(16 kg) è risultata solo leggermente sotto la norma (norma 18 kg).

In conclusione, quindi, il perito ha considerato l’attività di

assistente di cura esigibile durante tutto il giorno, a tempo pieno, così come

lo svolgimento di attività leggere che possano comportare talvolta compiti

mediamente pesanti (doc. M83 pag. 9).

Il TCA non ha motivo per discostarsi da questa valutazione

peritale, la quale, del resto, neppure è stata contestata in sede ricorsuale.

Non occorre, quindi, dilungarsi oltre sull’argomento, posto che la

controversia verte esclusivamente sugli aspetti economici.

2.6

Si tratta ora di valutare le

conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Per quanto concerne il reddito

da valido, l’amministrazione ha indicato che, senza il danno alla salute, la

ricorrente, nel 2017, avrebbe realizzato lavorando a tempo pieno un guadagno

annuo lordo pari a fr. 57'119 (cfr. doc. A109, pag. 2).

Questo valore – che, come

specificato dall’assicuratore LAINF in sede di decisione su opposizione (cfr.

doc. A109), corrispondendo al salario versato al momento dell’infortunio è,

quindi, più favorevole all’assicurata rispetto a quello comunicato dal datore

di lavoro. Del resto, non è neppure stato contestato dall’insorgente.

2.7

Per quanto riguarda il reddito

da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle

sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,

conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle

statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i

salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme

delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione

addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di

permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione

è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una

deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto

delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima

sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di

principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da

invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL

(“Descrizione dei posti di lavoro”).

In quella sede, la nostra

Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,

l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei

posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta Corte,

relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

In una sentenza

32.2007.165

del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del

20.

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido

conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario

medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va

ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la

valutazione dell’invalidità, in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p.

326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007

del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la

questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore

fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di

regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid.

6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza

pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto

rilevante un gap salariale del 4%).

La questione è stata

definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima

Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di

almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è

considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4

p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un

parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però

soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le

condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze

personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi

fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente

una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze

personali e professionali.

Questa giurisprudenza è

stata confermata ancora di recente dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1

consid. 5.

2.8

Nella presente fattispecie,

l’Istituto convenuto ha quantificato in fr. 49’192 il reddito da invalido,

facendo capo alla tabella TA1 2014, media totale, livello di qualifica 1, donne,

aggiornato al 2017, applicando poi una deduzione sociale del 10% (cfr. doc. A108,

pag. 2).

A fronte delle

contestazioni sollevate dal legale dell’interessata (il quale ha chiesto che

venga tenuto conto del gap salariale e, inoltre, che la riduzione percentuale

venga aumentata dal 10% al 15%), nella decisione su opposizione, l’assicuratore

LAINF ha ribadito la correttezza del proprio calcolo, indicando che:

" Sulla

scorta della tabella TA1 delle RSS 2014, risulta che l’opponente, svolgendo

un’attività semplice e ripetitiva, livello di competenza 1, potrebbe realizzare

un reddito mensile ipotetico da invalida pari a CHF 4'300.00 (totale, donne,

valore mediano, 40 ore/sett), che rapportato a 41.7h/sett e a 12 mesi, comporta

un salario di CHF 53'793.00. Adeguando il reddito annuale di CHF 53'793 al rincaro

nominale stabilito dall’Ufficio federale di statistica, nel 2017 l’assicurata

avrebbe potuto conseguire un reddito di CHF 54'658.00. Anche questo importo non

è veramente contestato dall’assicurata, che critica solo l’ammontare delle

deduzioni sociali operate.

Per quanto concerne le deduzioni sociali, l’assicuratore ha

applicato una riduzione del 10% legata alla caricabilità ridotta,

rispettivamente alla scarsa adattabilità dovuta alle limitazioni

fisico-funzionali, oltre al percorso socio professionale e al salario ridotto

che necessariamente ne consegue. Proprio su quest’ultimo punto si innesta la

critica dell’opponente, che ritiene – a torto – che non si sia tenuto conto del

fatto che il suo diploma sia un diploma paramedico ottenuto in patria, rispettivamente

che essa abbia sempre lavorato presso il medesimo datore di lavoro e che è una

lavoratrice frontaliera. Tutto ciò giustificherebbe una ulteriore riduzione del

5%. Contrariamente a quanto esposto dall’assicurata, l’assicuratore ritiene di

avere adeguatamente tenuto conto anche di questi aspetti sotto la voce

“percorso socio professionale” e di avere operato una riduzione corretta, pari

al 10% indicata nella decisione.

Ne deriva un calcolo del grado di invalidità corretto: dal

confronto dei redditi da valido (CHF 57'119.00) e invalido (CHF 54'658.00 – 10%

= CHF 49'192.00) risulta un grado di invalidità del 13.88%, arrotondato al 14%,

che viene qui riconfermato.

2.6

Come evidenziato sopra, l’assicurata ritiene che vi sia un

gap salariale che vada preso in considerazione, aumentando il salario da valido

secondo il principio del parallelismo dei redditi

(…)

Per il salario medio nazionale, va tuttavia fatto riferimento alla

tabella TA1 e non alla tabella TA 1b citata dall’assicurata (cfr. fra le altre

DTF 142 V 178 consid. 2.5.7.) la quale indica un salario per la categoria 86-88

di CHF 4'636.00 e non di CHF 5'309.00. Se tale salario lo si rapporta al

salario effettivo da valido (rapportandolo alle ore settimanali lavorate e

all’indice, per dodici mensilità all’anno) si ottiene così un salario

statistico, nel settore 86-88, di CHF 58'006.00, praticamente identico al

salario effettivo che l’assicurata percepirebbe presso la Residenza Rivabella.

In siffatte circostanze non si applicano dunque i principi invocati

dall’assicurata, relativi al gap salariale. Rimangono per contro valide le

deduzioni sociali esposte al punto che precede, che già rappresentano un

correttivo nel senso auspicato dall’assicurata.” (Doc. A1).

2.9

In sede ricorsuale, il

patrocinatore dell’assicurata ha nuovamente contestato, da un lato, il mancato

riconoscimento del parallelismo dei redditi per tenere conto del gap salariale

e, dall’altro, l’insufficiente deduzione percentuale del 10% applicata al

reddito da invalido, da innalzare a suo avviso al 15% visto che l’interessata

non può più svolgere la propria attività (doc. I).

Tali censure sono state

nuovamente rigettate dall’amministrazione con la risposta di causa, fornendo le

seguenti dettagliate motivazioni:

" Nel caso

concreto, dall’annuncio di sinistro (doc. A5) risulta che la signora RI 1,

cittadina polacca e italiana, residente a __________, è stata assunta dalla

Residenza __________ il 1.9.2007. Essa ha lavorato presso la casa per anziani

sulla base di un permesso per confinanti (permesso G) con un grado di

occupazione all’80%. Il 27 agosto 2010 essa ha conseguito in Polonia il diploma

di assistente di cura, continuando a mantenere un contratto di lavoro presso lo

stesso datore di lavoro, con lo stesso grado di occupazione e le stesse

mansioni. Il rapporto di lavoro è terminato il 28.02.2018, dopo 11 anni di

impiego. Le mansioni svolte dall’assicurata sono quelle dell’assistente di cura.

Esse sono ben descritte nella valutazione della capacità funzionale, eseguita

nel 2018 presso la Clinica __________. Da essa emerge che le attività affidate

alla qui ricorrente comprendevano l’igiene del paziente, la distribuzione e

assistenza pasti, il riordino dei letti e delle stanze e il ripristino del

materiale di pronto consumo nelle stanze mediante giro con carrello (doc. M83,

p. 12).

Nel caso concreto dunque, se è ben vero che l’assicurata abbia

svolto mansioni di assistenza alla cura del paziente, è altrettanto vero che

essa ha svolto mansioni con compiti pratici, ma senza che per tali attività

siano richieste competenze professionali specifiche o abilità e conoscenze

speciali. La funzione non richiede neppure un grado di responsabilità particolarmente

elevato, né contempla compiti di gestione. Si tratta dunque invero di una

funzione semplice, di tipo fisico e manuale, tipica del livello di competenza 1

(cfr. ad esempio sentenza TCA 35.2018.114 del 18.03.2019). Tale funzione di

assistente di cura viene attribuita dal ROCA alla classe salariale 18, laddove

le classi vanno dalla classe 10 alla classe 39, per le mansioni meglio

retribuite.

Il bagaglio formativo e professionale della qui ricorrente non è

inoltre tale da poterlo considerare “ben oltre a quello cui normalmente

dispongono le persone che svolgono attività lavorative comportanti soltanto

mansioni semplici di tipo fisico e manuale” (sentenza TCA 32.2012.207 del

6.5.2013). Essa è stata assunta per svolgere mansioni di assistenza di cura, acquisendo

il relativo diploma tre anni dopo. Come la giurisprudenza ha avuto modo di

sottolineare, ormai non vi è più professione che non richieda un diploma di

formazione, motivo per cui non è il conseguimento del solo diploma di

assistente di cura a dare una qualifica particolare alla dipendente, che ha

infatti continuato a svolgere le stesse mansioni per le quali era stata assunta

nel 2007.

La qui resistente ritiene dunque di aver applicato il livello di

competenza e di conseguenza lo stipendio corretto; stipendio che non giustifica

l’applicazione del principio del parallelismo dei redditi, stante il gap

salariale praticamente inesistente.

c. Anche volendo considerare che un tale gap ci sia,

l’assicuratore è dell’avviso che il calcolo del parallelismo non vada comunque

effettuato.

Per giurisprudenza il principio si applica infatti se il salario

corrisponde o è superiore al salario minimo secondo un contratto collettivo di

lavoro (sentenza TF 8C_759/2017 del 8.5.2018, consid. 3.2.2.). Allo stesso modo

esso non si applica se la persona assicurata si è accontentata del salario

(sentenza TF 8C_250/2017 del 28.9.2017, consid. 5.1.2.).

d. Nel caso concreto l’assicuratore è dell’avviso che se il

salario fosse inferiore al livello salariale svizzero, si dovrebbe perlomeno

considerare che l’assicurata si è accontentata dello stipendio pagato dalla

Residenza __________. L’assicurata, cittadina polacca e italiana, residente in

Italia, è stata assunta dalla casa per anziani nel 2007, a 27 anni, con un

grado di occupazione all’80%.

Essa ha continuato a lavorare con tale grado di occupazione anche

dopo aver conseguito in Polonia il diploma di assistente di cura. È evidente

che l’assicurata si è accontentata – in tutti questi anni – del reddito

proveniente dalla sua attività lavorativa, per il quale oggi essa pretende

l’applicazione del parallelismo dei redditi.

A mente dell’assicurazione, in considerazione del fatto che

l’assicurata si è sempre accontentata di tale reddito – senza mettere in atto

sforzi particolari per cambiare posto di lavoro o funzione o, ancora, grado di

occupazione, volti a conseguire un salario superiore – fa sì che il

parallelismo non si applichi.

e. Per verificare se, oltre a quanto sopra, il salario corrisponde

al salario di un contratto collettivo, si chiede in questa sede: il richiamo

dell’incarto AI completo; l’edizione da parte del datore di lavoro Residenza __________

del contratto di assunzione e dell’informazione a sapere se la Residenza sia

sottoposta a contratto collettivo, rispettivamente a quanto ammonta il salario

minimo previsto dal CCL per la funzione di assistente di cura.

f. La parte resistente è dunque dell’avviso che il principio del

parallelismo dei redditi non si giustifichi e che di conseguenza essa ha

considerato un salario da valido corretto.” (Doc. V)

In data 1° luglio 2019 il

patrocinatore dell’Istituto assicuratore, a conferma della correttezza dei

redditi da valido e da invalido utilizzati nella decisione su opposizione

impugnata, ha trasmesso al TCA la decisione del 19 giugno 2019 con la quale

l’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero ha attribuito

all’interessata una mezza rendita d’invalidità dal 1° novembre 2014 al 30

aprile 2018, poi soppressa in mancanza di un sufficiente grado di invalidità

(doc. IX/1).

2.10

Chiamato a pronunciarsi in

merito al calcolo operato dall’amministrazione, il TCA può fare proprie le

argomentazioni con le quali, in maniera motivata e convincente,

l’amministrazione ha diffusamente spiegato le ragioni per le quali, nel caso

dell’interessata, non vada applicato il parallelismo dei redditi (cfr. consid.

2.8

e 2.9.).

Come correttamente

indicato dall’assicuratore infortuni, infatti, l’utilizzo del livello di

qualifica 1 appare rispettoso della giurisprudenza federale, la quale ha

evidenziato come oggigiorno in praticamente ogni settore viene richiesto un

diploma o delle formazioni e perfezionamenti (cfr. STF 9C_993/2010 del 2 dicembre

2011.

con la quale l’Alta Corte ha confermato il livello di qualifica 4, anziché

3.

come richiesto dal ricorrente, nel caso di un assicurato in possesso del

diploma di saldatore e di numerosi anni di esperienza; vedi anche 9C_837/2009

del 23 giugno 2010 consid. 3.4 pubbl. in RtiD I-2011 pag. 245; I 734/06 dell’8

ottobre 2007 consid. 5.2; I 19/05 del 29 giugno 2005).

Inoltre e soprattutto,

come pure pertinentemente osservato dall’amministrazione, anche volendo, per

pura ipotesi di lavoro, far capo nel caso di specie al livello di qualifica

superiore e considerare l’esistenza di un gap salariale, non sarebbe comunque

possibile attuare un parallelismo dei redditi, dovendo concludere che

l’interessata, la quale per 11 anni ha lavorato presso lo stesso datore di

lavoro, si sia accontentata di un salario modesto. Non risulta, difatti, che

durante questo lungo periodo ella abbia svolto ricerche di lavoro per

migliorare la propria situazione finanziaria o abbia messo in atto sforzi

particolari per cambiare attività ed ottenere in questo modo un salario

superiore (cfr. DTF 135 V 297; DTF 135 V 58; DTF 134 V 322; STF 9C_966/2010;

STF 9C_488/2008; I 644/06 del 15 febbraio 2007; I 64/03 del 18 novembre 2003 e

I 1/04 del 17 febbraio 2005). Tale soluzione appare tanto più necessaria, se si

considera che ella ha conseguito il diploma in Polonia tre anni dopo l’entrata

in servizio (avvenuta nel 2007), continuando anche dopo a svolgere le medesime

mansioni, con lo stesso stipendio, presso lo stesso datore di lavoro (cfr. doc.

V).

Per tutte queste ragioni,

dunque, il TCA non reputa che si debba attuare, nel caso presente, il

parallelismo dei redditi, come stabilito dall’assicuratore LAINF.

Altrettanto condivisibile

il ragionamento dell’amministrazione volto a dimostrare l’adeguatezza della

riduzione percentuale del 10% applicata al reddito da invalido, la quale

permette già di tenere conto delle particolarità del caso di specie (nello

stesso senso vedi anche STF 9C_633/2017 del 29 dicembre 2017).

Stante quanto sopra

esposto, il reddito da invalido, partendo dai dati statistici pertinentemente

utilizzati dall’Istituto assicuratore, cui va applicata una decurtazione del

10%, ammonta dunque a fr. 49’192.

Ora, confrontando i fr.

49'192 al reddito che l’insorgente avrebbe potuto conseguire senza il danno

alla salute, e cioè fr. 57’119, ne risulta una perdita di guadagno a dipendenza

dei postumi residuali dell’infortunio del 13.88%, arrotondato al 14%, come

correttamente calcolato dall’amministrazione.

In queste condizioni, la

decisione su opposizione impugnata deve essere confermata e il ricorso

respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti