35.2019.59
Determinazione del diritto alla rendita d'invalidità (affrontata in particolare la questione riguardante la deduzione sociale dipendente dagli impedimenti legati al danno alla salute infortunistico)
30 settembre 2019Italiano23 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2019.59
mm
Lugano
30 settembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Sarah Socchi (in
sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 maggio 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 26 marzo 2019 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 6 agosto 2017, RI 1,
dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di falegname e,
perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali
presso l’CO 1, è rimasto vittima di un infortunio al ginocchio destro.
Accertamenti eseguiti nel prosieguo hanno evidenziato la presenza di una gonartrosi
mediale e femoro-patellare, resa sintomatica dal trauma subito.
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Alla chiusura del caso, con
decisione formale del 22 gennaio 2019, l’amministrazione ha negato il diritto
alla rendita a fronte di un grado d’invalidità inferiore alla soglia minima
legale e ha assegnato un’indennità per menomazione dell’integrità del 10% (doc.
133).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’RA 1 (__________ – doc. 164), in data 26 marzo 2019,
l’assicuratore ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 165).
1.3. Con tempestivo ricorso del 6
maggio 2019, RI 1, sempre rappresentato dall’RA 1, ha chiesto la condanna dell’CO
1 a riconoscergli una rendita d’invalidità del 13% almeno.
A sostegno della propria
pretesa, l’insorgente contesta innanzitutto il fatto che l’amministrazione
abbia determinato il reddito da invalido in applicazione dei salari statistici,
piuttosto che mediante il metodo delle DPL, a suo dire più favorevole agli
assicurati.
D’altro canto, trattandosi
sempre del reddito da invalido, egli pretende che sul medesimo venga operata
una decurtazione del 10% almeno per “attività leggere e per altri fattori di riduzione”
(doc. I, p. 2 s.: “Sulla base di quanto precede, riteniamo di non capire come
l’intimata possa, in tal caso, affermare nella propria decisione su opposizione
che non vede quale fattore di riduzione potrebbe entrare in considerazione.
Sulla base degli atti CO 1 è gioco forza concludere che le limitazioni
post-infortunistiche dell’assicurato, indicate anche nel rapporto medico di
agenzia del 16.5.2018 del Dr. __________, paragrafo esigibilità lavorativa (…),
dimostrate anche nello svolgimento dell’attività adeguata da settembre 2018, la
sua scarsa scolarizzazione, l’aspetto che abbia sempre e solo esercitato
attività pesante, lo limitino nel mettere a frutto la propria capacità
lavorativa residua.”).
1.4. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).
1.5. In replica, la rappresentante
dell’assicurato si è riconfermata nelle proprie conclusioni, precisando in
particolare che “… l’applicazione della riduzione del 10% sul calcolo dello
scapito economico (punto 3) non è stata richiesta solo per la bassa
scolarizzazione ma bensì anche per le limitazioni ben comprovate in sede di
attività lavorativa anche nel periodo di lavoro svolto dal 1 settembre 2018.
L’assicurato, anche svolgendo un’attività lavorativa, che a dire del datore di
lavoro può essere semplicemente svolta da un apprendista, ha riscontrato
difficoltà che non gli permettono di mettere a frutto una piena residua
capacità di guadagno. Ribadiamo che secondo il nostro avviso la CO 1 dovrebbe
almeno applicare una riduzione per attività leggera ed altri fattori di
riduzione evidenti anche agli atti CO 1.” (doc. VII).
L’istituto assicuratore
convenuto si è pronunciato in merito il 5 luglio 2019 (doc. IX).
La patrocinatrice del
ricorrente ha ancora formulato alcune considerazioni in data 17 luglio 2019
(doc. XI).
2.1. Oggetto della lite è la
questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare il diritto alla rendita
d’invalidità, oppure no.
2.2. Giusta l'art. 18 cpv. 1
LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004,
pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF
rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,
corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale
occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito
all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16
LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che
l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno
2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato
la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti
art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha
quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute
fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi
aspetti, la STFA I
871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio
perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica
del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi
sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di
confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro
stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire
pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua
capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente
esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua
capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di
lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a;
conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti
l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato,
che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di
lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,
cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI
1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994
succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo
l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente
dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità
i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno
alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze
ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.4
Chiamato a pronunciarsi sul
diritto a una rendita d’invalidità, questo Tribunale constata innanzitutto che
la valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dal medico __________
dell’istituto a margine della visita di chiusura del 16 maggio 2018 (cfr. doc.
81, p. 3 s.), non è oggetto di contestazione da parte dell’insorgente, il quale
va ritenuto in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo,
attività lavorative sostitutive che rispettano i limiti funzionali indicati.
Oggetto di contestazione
sono invece gli aspetti economici legati alla determinazione del grado
dell’invalidità e, specificatamente, l’entità del reddito da invalido
ritenuto dall’CO 1 (cfr. doc. I, doc. VII e doc. XI).
2.5
Per quanto riguarda il
reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati
nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,
conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle
statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i
salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme
delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione
addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di
permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione
è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una
deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto
delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima
sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di
principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da
invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL
(“Descrizione dei posti di lavoro”).
In quella sede, la nostra
Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,
l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei
posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta Corte,
relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I
222/04).
In una sentenza
32.2007.165
del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del
20.
febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido
conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario
medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va
ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la
valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p.
326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007
del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la
questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore
fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di
regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid.
6.
; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza
pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto
rilevante un gap salariale del 4%).
La questione è stata
definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima
Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di
almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è
considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4
p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un
parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però
soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le
condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze
personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi
fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente
una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze
personali e professionali.
Questa giurisprudenza è
stata confermata dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1 consid. 5.
Da notare che, con
comunicazione del 19 ottobre 2018, l’CO 1 ha informato il Tribunale federale e
tutti i Tribunali cantonali delle assicurazioni che, a partire dal 1° gennaio
2019, avrebbe cessato di utilizzare le DPL, ritenuto che “nel corso degli
ultimi anni, il mantenimento della banca DPL è infatti divenuto sempre più
dispendioso in termini di tempo e costi ed avrebbe richiesto investimenti
considerevoli negli anni a venire. Inoltre, la collaborazione richiesta da
parte della CO 1 per il mantenimento del sistema è stata percepita dalle imprese
come sempre più gravosa. Per tutte queste ragioni, la CO 1 ha quindi deciso
che in futuro utilizzerà soltanto i dati statistici RSS nel quadro della
fissazione delle rendite di invalidità, e ciò a partire dal 1 gennaio 2019.”
(il corsivo è del redattore).
2.6
Nella presente fattispecie,
l’istituto convenuto ha quantificato in fr. 67'406 il reddito da invalido,
facendo capo alla tabella RSS TA 1 2016, media totale, livello di
qualifica 1, uomini, aggiornato al 2018, senza applicare alcuna deduzione sociale
ex DTF 126 V 80 (cfr. doc. 132, p. 1).
L’insorgente contesta
innanzitutto il fatto che il reddito da invalido sia stato determinato in
applicazione dei dati salariali statistici, pubblicati periodicamente
dall’Ufficio federale di statistica, anziché in base alle DPL (cfr. doc. I).
Tale censura è già stata
esaminata e risolta dal Tribunale federale in una sentenza 8C_368/2018 del 28
marzo 2019 consid. 4.2 e 4.3. In quella fattispecie, il TF si è infatti
pronunciato nei termini seguenti:
" (…).
4.2
Il ricorrente per il calcolo del reddito da invalido censura
ancora la circostanza che siano stati applicati i rilevamenti RSS, anziché le
DPL. Quest'ultimo sistema è più corretto rispetto alla realtà ticinese, la
quale ha salari più bassi. A parer suo, i rilevamenti RSS sono superiori di
almeno fr. 5'000.-/6'000.- rispetto alle DPL.
4.3
Lo stesso ricorrente dà atto che la scelta dell'assicuratore,
confermata dalla Corte cantonale, non può essere contestata. Infatti, per
prassi consolidata del Tribunale federale (delle assicurazioni) per il calcolo
del grado di invalidità non si può far capo a statistiche regionali (cfr.
sentenza U 462/05 del 25 aprile 2007 consid. 8.1 con riferimenti). Questo per
non dimenticare oltretutto che l'CO 1 in una comunicazione del 18 ottobre 2018
ha informato il Tribunale federale e i tribunali cantonali delle assicurazioni
che dal 1° gennaio 2019 avrebbe abbandonato l'uso delle DPL, applicando in
futuro unicamente i rilevamenti RSS.”
Del resto, va segnalato che, nella DTF 129 V 472
consid. 4.2.2, l’Alta Corte ha verificato, in base a una valutazione statistica
compiuta dall’CO 1, che il salario medio risultante dalle DPL si situava soltanto
leggermente sotto quello secondo la RSS (in questo senso, si veda pure la
STF 8C_647/2013 del 4 giugno 2014 consid. 7.2).
Utilizzando quindi i dati
forniti dalla tabella RSS 2016 TA 1, l’assicurato,
svolgendo nel 2016 una professione che presuppone qualifiche inferiori (livello
di qualifica 1) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle
condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR
2002.
UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile
lordo pari a fr. 5'340. Riportando questo dato su 41.7 ore, esso
ammonta a fr. 5'566.95 mensili oppure a fr. 66'803.40 per l'intero anno (fr.
5'566.95 x 12).
Tale
dato va poi aggiornato al 2018, anno di inizio dell’eventuale diritto alla
rendita. Secondo la “T1.1.10 Indice dei salari nominali, 22 maggio 2019 Uomini
2011-2018” (cfr. STF 8C_72/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 4.1 e riferimento
ivi citato) l’indice, rispetto al 2010, è stato del 104.1 nel 2016 e del 105.1
nel 2018.
Il
reddito da invalido ammonta quindi a fr. 67'445.12 (fr. 66'803.40
x 105.1/104.1).
Per quanto riguarda la
questione del gap salariale, va rilevato che, in una sentenza
8C_141/2016 e 8C_142/2016 del 17 maggio 2016 consid. 5.2.2.3, il TF ha
stabilito che non erano dati i presupposti per aumentare il reddito da valido,
allorquando quest’ultimo è superiore al salario usuale del settore (in quella
fattispecie, quello dell’edilizia), determinato in base al salario minimo
d’assunzione previsto da un contratto collettivo di lavoro (in questo senso, si
vedano pure la STF 8C_537/2016 dell’11 aprile 2017 consid. 6, in cui la Corte
federale ha precisato che questa giurisprudenza è applicabile, mutatis
mutandis, ad altri settori nei quali è stato concluso un contratto
nazionale o un contratto collettivo di lavoro, e la STF 8C_643/2016 del 25
aprile 2017 consid. 4.3).
Nel caso concreto, così come
indicato dall’CO 1 (aspetto non contestato dall’insorgente), il salario minimo
secondo il CCL per i falegnami ammontava nel 2018 a fr. 66'932 (riferito alla
classe salariale “spec. posatori” dai 24 anni), dunque inferiore a quello che
l’assicurato avrebbe realizzato, sempre nel 2018, quale falegname alle
dipendenze della ditta __________ (fr. 69'810) (cfr.
doc. 132, p. 1 e 7).
In queste condizioni, non
entra in linea di conto una decurtazione del reddito statistico da invalido a
tale titolo.
Per quel che concerne la
deduzione sociale, il TCA ricorda che la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della
particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in
lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello
medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul
salario teorico statistico.
L’Alta
Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido
motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Il ricorrente fa valere
che sul reddito statistico da invalido andrebbe applicata una deduzione sociale
del 10% almeno, in ragione degli impedimenti legati al danno alla salute, della
sua scarsa scolarizzazione e del fatto che ha sempre e solo svolto attività
pesanti (cfr. doc. I).
Da parte sua,
l’amministrazione ritiene invece che il reddito statistico da invalido non
debba essere ridotto in quanto, da un lato, “un mercato equilibrato del lavoro
offre sufficienti possibilità di impiego realisticamente e oggettivamente
praticabili da persone che non possono effettuare che lavori leggeri …” (doc.
IX, p. 1) e, dall’altro, “… anche gli assicurati analfabeti e privi di
formazione, costretti ad abbondonare la loro originaria professione, di tipo
manuale, a causa del danno alla salute, possono reperire sul mercato generale
del lavoro un’attività fisicamente leggera e che non presupponga particolari
attitudini intellettuali” (doc. V, p. 4).
In una sentenza 35.2019.25
del 5 settembre 2019 consid. 2.6., questo Tribunale si è pronunciato in merito
al cambiamento di prassi deciso dall’istituto assicuratore resistente e
consistente nel non più applicare a contare dal 1° gennaio 2019 la deduzione
sociale dipendente dalle limitazioni derivanti dal danno alla salute (in quel
caso, concernente un assicurato che, a causa del danno infortunistico alla
spalla sinistra, era stato giudicato in grado di svolgere a tempo pieno e con
rendimento completo un lavoro sostitutivo da leggero a talvolta mediamente
pesante), l’CO 1 aveva in un primo tempo decurtato del 10% il reddito
statistico da invalido, mentre in un secondo tempo, invitato a ricalcolare il
reddito in questione in base ai dati salariali più attuali a disposizione, era
ritornato sui propri passi, invocando il cambiamento di prassi a cui si è fatto
accenno in precedenza).
In quella pronunzia, il
TCA si è così espresso:
" (…) Nel
caso concreto, il TCA può fare propria la deduzione del 10% operata
dall’amministrazione, in considerazione del danno alla salute (altri fattori di
riduzione non entrano invece in considerazione; cfr., tra le tante, STF
8C_201/2019 del 14 agosto 2019; STF 9C_373/2019 del 18 luglio 2019; STF
9C_787/2018;9C_795/2018 del 19 luglio 2019; STF 8C_203/2019 del 18 luglio
2019; STF 8C_72/2019 dell’11 giugno 2019; STCA 35.2019.6 del 26 agosto 2019
consid. 2.3.8; STCA 35.2018.123 del 27 marzo 2019, consid. 2.6.2.; STCA
35.2018.114
del 18 marzo 2019, consid. 2.6.3; STCA 35.2019.33 del 19 agosto
2019.
consid. 2.4.7).
Riguardo alle precisazioni fornite dall’CO 1 a proposito della
deduzione sociale (cfr. consid. 1.7 e 1.8), il TCA si limita a rilevare che la giurisprudenza
federale è sempre in vigore. Tale concetto non deve peraltro essere confuso con
la possibilità di eventualmente effettuare un parallelismo dei redditi,
introdotto dalla giurisprudenza federale per tenere conto, tra l’altro, delle
differenze salariali regionali. Anche questa giurisprudenza è sempre in vigore
(cfr. STF 9C_138/2019 del 29 maggio 2019; STF 9C_500/2018 del 31 gennaio 2019;
STCA 35.2019.60 del 29 agosto 2019; TF 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 in RtiD
I-2014 pag. 318; STCA 35.2019.33 del 19 agosto 2019 consid. 2.6).”
Nella concreta evenienza,
per i medesimi motivi sviluppati nella sentenza appena citata, questa Corte
ritiene che sul reddito statistico da invalido vada applicata una decurtazione
del 10%, proprio per tener conto degli impedimenti legati al danno alla salute
infortunistico.
ll fatto che l’assicurato abbia un basso grado di scolarità e
che abbia sempre lavorato quale falegname, non giustifica una decurtazione più
ampia, considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto (livello
di qualifica 4, semplici e ripetitive) non richiedono né un’esperienza
professionale diversificata, né un grado di istruzione particolare (cfr., in
questo senso, la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b;
RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3)
Il reddito da invalido,
tenuto conto di una deduzione sociale del 10%, ammonta dunque nel 2018 a fr.
60'700.60.
Confrontato con il reddito
da valido di fr. 69'810 (cfr. doc. 132, p. 1), dato non contestato, risulta un
grado d’invalidità del 13.04%, arrotondato al 13% (cfr. STF 8C_72/2019
dell’11 giugno 2019 consid. 4.4.2; DTF 130 V 121 consid. 3.2 = SVR 2004 UV Nr.
11.
pag. 41), ciò che conferisce il diritto a una rendita d’invalidità secondo
l’art. 18 cpv. 1 LAINF.
La decisione su opposizione
del 26 marzo 2019 deve dunque essere modificata nel senso che l’assicurato ha
diritto ad una rendita d’invalidità del 13% dal 1° novembre 2018.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione su
opposizione impugnata è annullata.
§§ L’CO
1 è condannato a versare all’assicurato una rendita d’invalidità del 13% dal 1°
novembre 2018.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà
all’assicurato fr. 1'000 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti