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Decisione

35.2019.59

Determinazione del diritto alla rendita d'invalidità (affrontata in particolare la questione riguardante la deduzione sociale dipendente dagli impedimenti legati al danno alla salute infortunistico)

30 settembre 2019Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica

del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi

sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente

esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua

capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di

lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a;

conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato,

che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di

lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità

i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno

alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.4

Chiamato a pronunciarsi sul

diritto a una rendita d’invalidità, questo Tribunale constata innanzitutto che

la valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dal medico __________

dell’istituto a margine della visita di chiusura del 16 maggio 2018 (cfr. doc.

81, p. 3 s.), non è oggetto di contestazione da parte dell’insorgente, il quale

va ritenuto in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo,

attività lavorative sostitutive che rispettano i limiti funzionali indicati.

Oggetto di contestazione

sono invece gli aspetti economici legati alla determinazione del grado

dell’invalidità e, specificatamente, l’entità del reddito da invalido

ritenuto dall’CO 1 (cfr. doc. I, doc. VII e doc. XI).

2.5

Per quanto riguarda il

reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati

nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,

conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle

statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i

salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme

delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione

addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di

permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione

è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una

deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto

delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima

sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di

principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da

invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL

(“Descrizione dei posti di lavoro”).

In quella sede, la nostra

Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,

l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei

posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta Corte,

relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04).

In una sentenza

32.2007.165

del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del

20.

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido

conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario

medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va

ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la

valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p.

326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007

del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la

questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore

fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di

regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid.

6.

; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza

pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto

rilevante un gap salariale del 4%).

La questione è stata

definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima

Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di

almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è

considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4

p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un

parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però

soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le

condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze

personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi

fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente

una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze

personali e professionali.

Questa giurisprudenza è

stata confermata dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1 consid. 5.

Da notare che, con

comunicazione del 19 ottobre 2018, l’CO 1 ha informato il Tribunale federale e

tutti i Tribunali cantonali delle assicurazioni che, a partire dal 1° gennaio

2019, avrebbe cessato di utilizzare le DPL, ritenuto che “nel corso degli

ultimi anni, il mantenimento della banca DPL è infatti divenuto sempre più

dispendioso in termini di tempo e costi ed avrebbe richiesto investimenti

considerevoli negli anni a venire. Inoltre, la collaborazione richiesta da

parte della CO 1 per il mantenimento del sistema è stata percepita dalle imprese

come sempre più gravosa. Per tutte queste ragioni, la CO 1 ha quindi deciso

che in futuro utilizzerà soltanto i dati statistici RSS nel quadro della

fissazione delle rendite di invalidità, e ciò a partire dal 1 gennaio 2019.”

(il corsivo è del redattore).

2.6

Nella presente fattispecie,

l’istituto convenuto ha quantificato in fr. 67'406 il reddito da invalido,

facendo capo alla tabella RSS TA 1 2016, media totale, livello di

qualifica 1, uomini, aggiornato al 2018, senza applicare alcuna deduzione sociale

ex DTF 126 V 80 (cfr. doc. 132, p. 1).

L’insorgente contesta

innanzitutto il fatto che il reddito da invalido sia stato determinato in

applicazione dei dati salariali statistici, pubblicati periodicamente

dall’Ufficio federale di statistica, anziché in base alle DPL (cfr. doc. I).

Tale censura è già stata

esaminata e risolta dal Tribunale federale in una sentenza 8C_368/2018 del 28

marzo 2019 consid. 4.2 e 4.3. In quella fattispecie, il TF si è infatti

pronunciato nei termini seguenti:

" (…).

4.2

Il ricorrente per il calcolo del reddito da invalido censura

ancora la circostanza che siano stati applicati i rilevamenti RSS, anziché le

DPL. Quest'ultimo sistema è più corretto rispetto alla realtà ticinese, la

quale ha salari più bassi. A parer suo, i rilevamenti RSS sono superiori di

almeno fr. 5'000.-/6'000.- rispetto alle DPL.

4.3

Lo stesso ricorrente dà atto che la scelta dell'assicuratore,

confermata dalla Corte cantonale, non può essere contestata. Infatti, per

prassi consolidata del Tribunale federale (delle assicurazioni) per il calcolo

del grado di invalidità non si può far capo a statistiche regionali (cfr.

sentenza U 462/05 del 25 aprile 2007 consid. 8.1 con riferimenti). Questo per

non dimenticare oltretutto che l'CO 1 in una comunicazione del 18 ottobre 2018

ha informato il Tribunale federale e i tribunali cantonali delle assicurazioni

che dal 1° gennaio 2019 avrebbe abbandonato l'uso delle DPL, applicando in

futuro unicamente i rilevamenti RSS.”

Del resto, va segnalato che, nella DTF 129 V 472

consid. 4.2.2, l’Alta Corte ha verificato, in base a una valutazione statistica

compiuta dall’CO 1, che il salario medio risultante dalle DPL si situava soltanto

leggermente sotto quello secondo la RSS (in questo senso, si veda pure la

STF 8C_647/2013 del 4 giugno 2014 consid. 7.2).

Utilizzando quindi i dati

forniti dalla tabella RSS 2016 TA 1, l’assicurato,

svolgendo nel 2016 una professione che presuppone qualifiche inferiori (livello

di qualifica 1) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle

condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR

2002.

UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile

lordo pari a fr. 5'340. Riportando questo dato su 41.7 ore, esso

ammonta a fr. 5'566.95 mensili oppure a fr. 66'803.40 per l'intero anno (fr.

5'566.95 x 12).

Tale

dato va poi aggiornato al 2018, anno di inizio dell’eventuale diritto alla

rendita. Secondo la “T1.1.10 Indice dei salari nominali, 22 maggio 2019 Uomini

2011-2018” (cfr. STF 8C_72/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 4.1 e riferimento

ivi citato) l’indice, rispetto al 2010, è stato del 104.1 nel 2016 e del 105.1

nel 2018.

Il

reddito da invalido ammonta quindi a fr. 67'445.12 (fr. 66'803.40

x 105.1/104.1).

Per quanto riguarda la

questione del gap salariale, va rilevato che, in una sentenza

8C_141/2016 e 8C_142/2016 del 17 maggio 2016 consid. 5.2.2.3, il TF ha

stabilito che non erano dati i presupposti per aumentare il reddito da valido,

allorquando quest’ultimo è superiore al salario usuale del settore (in quella

fattispecie, quello dell’edilizia), determinato in base al salario minimo

d’assunzione previsto da un contratto collettivo di lavoro (in questo senso, si

vedano pure la STF 8C_537/2016 dell’11 aprile 2017 consid. 6, in cui la Corte

federale ha precisato che questa giurisprudenza è applicabile, mutatis

mutandis, ad altri settori nei quali è stato concluso un contratto

nazionale o un contratto collettivo di lavoro, e la STF 8C_643/2016 del 25

aprile 2017 consid. 4.3).

Nel caso concreto, così come

indicato dall’CO 1 (aspetto non contestato dall’insorgente), il salario minimo

secondo il CCL per i falegnami ammontava nel 2018 a fr. 66'932 (riferito alla

classe salariale “spec. posatori” dai 24 anni), dunque inferiore a quello che

l’assicurato avrebbe realizzato, sempre nel 2018, quale falegname alle

dipendenze della ditta __________ (fr. 69'810) (cfr.

doc. 132, p. 1 e 7).

In queste condizioni, non

entra in linea di conto una decurtazione del reddito statistico da invalido a

tale titolo.

Per quel che concerne la

deduzione sociale, il TCA ricorda che la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello

medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul

salario teorico statistico.

L’Alta

Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido

motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Il ricorrente fa valere

che sul reddito statistico da invalido andrebbe applicata una deduzione sociale

del 10% almeno, in ragione degli impedimenti legati al danno alla salute, della

sua scarsa scolarizzazione e del fatto che ha sempre e solo svolto attività

pesanti (cfr. doc. I).

Da parte sua,

l’amministrazione ritiene invece che il reddito statistico da invalido non

debba essere ridotto in quanto, da un lato, “un mercato equilibrato del lavoro

offre sufficienti possibilità di impiego realisticamente e oggettivamente

praticabili da persone che non possono effettuare che lavori leggeri …” (doc.

IX, p. 1) e, dall’altro, “… anche gli assicurati analfabeti e privi di

formazione, costretti ad abbondonare la loro originaria professione, di tipo

manuale, a causa del danno alla salute, possono reperire sul mercato generale

del lavoro un’attività fisicamente leggera e che non presupponga particolari

attitudini intellettuali” (doc. V, p. 4).

In una sentenza 35.2019.25

del 5 settembre 2019 consid. 2.6., questo Tribunale si è pronunciato in merito

al cambiamento di prassi deciso dall’istituto assicuratore resistente e

consistente nel non più applicare a contare dal 1° gennaio 2019 la deduzione

sociale dipendente dalle limitazioni derivanti dal danno alla salute (in quel

caso, concernente un assicurato che, a causa del danno infortunistico alla

spalla sinistra, era stato giudicato in grado di svolgere a tempo pieno e con

rendimento completo un lavoro sostitutivo da leggero a talvolta mediamente

pesante), l’CO 1 aveva in un primo tempo decurtato del 10% il reddito

statistico da invalido, mentre in un secondo tempo, invitato a ricalcolare il

reddito in questione in base ai dati salariali più attuali a disposizione, era

ritornato sui propri passi, invocando il cambiamento di prassi a cui si è fatto

accenno in precedenza).

In quella pronunzia, il

TCA si è così espresso:

" (…) Nel

caso concreto, il TCA può fare propria la deduzione del 10% operata

dall’amministrazione, in considerazione del danno alla salute (altri fattori di

riduzione non entrano invece in considerazione; cfr., tra le tante, STF

8C_201/2019 del 14 agosto 2019; STF 9C_373/2019 del 18 luglio 2019; STF

9C_787/2018;9C_795/2018 del 19 luglio 2019; STF 8C_203/2019 del 18 luglio

2019; STF 8C_72/2019 dell’11 giugno 2019; STCA 35.2019.6 del 26 agosto 2019

consid. 2.3.8; STCA 35.2018.123 del 27 marzo 2019, consid. 2.6.2.; STCA

35.2018.114

del 18 marzo 2019, consid. 2.6.3; STCA 35.2019.33 del 19 agosto

2019.

consid. 2.4.7).

Riguardo alle precisazioni fornite dall’CO 1 a proposito della

deduzione sociale (cfr. consid. 1.7 e 1.8), il TCA si limita a rilevare che la giurisprudenza

federale è sempre in vigore. Tale concetto non deve peraltro essere confuso con

la possibilità di eventualmente effettuare un parallelismo dei redditi,

introdotto dalla giurisprudenza federale per tenere conto, tra l’altro, delle

differenze salariali regionali. Anche questa giurisprudenza è sempre in vigore

(cfr. STF 9C_138/2019 del 29 maggio 2019; STF 9C_500/2018 del 31 gennaio 2019;

STCA 35.2019.60 del 29 agosto 2019; TF 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 in RtiD

I-2014 pag. 318; STCA 35.2019.33 del 19 agosto 2019 consid. 2.6).”

Nella concreta evenienza,

per i medesimi motivi sviluppati nella sentenza appena citata, questa Corte

ritiene che sul reddito statistico da invalido vada applicata una decurtazione

del 10%, proprio per tener conto degli impedimenti legati al danno alla salute

infortunistico.

ll fatto che l’assicurato abbia un basso grado di scolarità e

che abbia sempre lavorato quale falegname, non giustifica una decurtazione più

ampia, considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto (livello

di qualifica 4, semplici e ripetitive) non richiedono né un’esperienza

professionale diversificata, né un grado di istruzione particolare (cfr., in

questo senso, la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b;

RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3)

Il reddito da invalido,

tenuto conto di una deduzione sociale del 10%, ammonta dunque nel 2018 a fr.

60'700.60.

Confrontato con il reddito

da valido di fr. 69'810 (cfr. doc. 132, p. 1), dato non contestato, risulta un

grado d’invalidità del 13.04%, arrotondato al 13% (cfr. STF 8C_72/2019

dell’11 giugno 2019 consid. 4.4.2; DTF 130 V 121 consid. 3.2 = SVR 2004 UV Nr.

11.

pag. 41), ciò che conferisce il diritto a una rendita d’invalidità secondo

l’art. 18 cpv. 1 LAINF.

La decisione su opposizione

del 26 marzo 2019 deve dunque essere modificata nel senso che l’assicurato ha

diritto ad una rendita d’invalidità del 13% dal 1° novembre 2018.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione su

opposizione impugnata è annullata.

§§ L’CO

1 è condannato a versare all’assicurato una rendita d’invalidità del 13% dal 1°

novembre 2018.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà

all’assicurato fr. 1'000 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti