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Decisione

35.2019.6

Discussa assunzione da parte assicuratore LAINF di cure odontoiatriche annunciate quale ricaduta di un infortunio accaduto circa 40 anni prima (nozione di assunzione pro forma). Applicazione del dirit

11 novembre 2019Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

1.7. In data 5 aprile 2019, la

ricorrente si è riconfermata nelle proprie conclusioni, rilevando segnatamente

come, a suo avviso, “… la decisione datata 10.04.2017 (recte: 2007,

n.d.r.) della spettabile CO 1 si riferisse esclusivamente alle lesioni subite

all’arcata superiore, mentre nel colloquio intercorso tra la sottoscritta e il

Dr. __________ (medico di fiducia della CO 1) in data 15.03.2007, il medesimo

mi rese attenta sul fatto che i danni da me subiti coinvolgevano pure l’arcata

inferiore. A quel momento, vista la mia impossibilità finanziaria nel far

fronte all’importante quota parte per il costo di un intervento, decisi mio

malgrado di rimandare il medesimo.” (doc. IX).

L’CO 1 ha preso posizione in

proposito il 2 maggio 2019, sottolineando che - contrariamente a quanto preteso

dall’insorgente -, l’infortunio del dicembre 1976 aveva “… interessato

esclusivamente i due incisivi superiori (doc. 15: annuncio di infortunio del 10

dicembre 1976). Inoltre la documentazione relativa al colloquio con il Dr. __________

non permette di ritenere che quest’ultimo avrebbe detto ciò che gli attribuisce

la ricorrente. Anzi, le allegazioni dell’insorgente sono smentite dagli atti.

Nel suo apprezzamento del 15 marzo 2017, come pure nel formulario e nel

preventivo, il Dr. __________ fa in effetti esclusivamente riferimento

all’arcata dentale superiore (doc. 4 e doc. 5). L’infortunio di competenza

della CO 1 ha riguardato soltanto gli incisivi superiori ed il fatto che altri

denti avrebbero potuto essere coinvolti non è mai emerso in più di 40 anni.”

(doc. XI).

1.8. Il 26 agosto 2019, il TCA ha

interpellato il dott. __________, il quale è stato invitato a rispondere ad

alcune domande inerenti la fattispecie (doc. XIII).

La sua risposta è

pervenuta in data 13 settembre 2019 (doc. XIV).

L’istituto assicuratore

resistente si è pronunciato in merito il 20 settembre 2019 (doc. XVII), mentre

l’assicurata lo ha fatto in data 21 settembre 2019, ribadendo in sostanza

quanto già fatto valere con il suo scritto del 5 aprile 2019 (doc. XVI).

Considerandi

2.1

L’oggetto litigioso è

circoscritto alla questione di sapere se l’amministrazione era legittimata a

negare le proprie prestazioni in relazione alla cura dentaria eseguita dal

dott. med. dent. __________, oppure no.

2.2

Nel caso di specie, si pone

preliminarmente una questione di diritto intertemporale.

L’assicuratore LAINF

convenuto ha al riguardo sostenuto l’applicabilità del diritto previgente (LAMI

in vigore sino al 31 dicembre 1983), precisando che, in ogni caso, esso “…

risponde solo delle conseguenze di un infortunio o di una malattia

professionale che hanno un nesso causale naturale e adeguato con un avvenimento

assicurato …” (doc. 34, p. 2).

Giusta l’art. 118 cpv. 1

LAINF, le prestazioni assicurative per

infortuni anteriori all'entrata in vigore della presente legge e per malattie

professionali insorte prima di questa data sono effettuate secondo il diritto

precedente.

Nel caso di specie,

l’infortunio a dipendenza del quale l’assicurata pretende le prestazioni in discussione,

è accaduto il 7 dicembre 1976, pertanto precedentemente all’entrata in vigore

della LAINF (1° gennaio 1984). Posto come nessuna delle eccezioni previste dal

capoverso 2 della disposizione appena citata possa qui entrare in linea di

conto, la vertenza deve essere giudicata applicando il diritto previgente,

ossia la LAMI in vigore sino al 31 dicembre 1983.

2.3

Secondo

l’art. 73 cpv. 1 LAMI, dal momento in cui accade l’infortunio e per la durata

della malattia che ne è la conseguenza, l’assicurato ha diritto alla cura

medica, ai medicamenti e ad altri rimedi e oggetti che giovino alla guarigione,

nonché al rimborso delle spese di viaggio necessarie.

La cura medica viene

principalmente prestata immediatamente dopo l’infortunio o l’apparizione della

malattia professionale. Tuttavia, una cura medica può entrare in considerazione

anche in caso di ricadute o di conseguenze tardive, le quali insorgono

soltanto dopo la liquidazione tecnico-assicurativa di un danno. Secondo la

giurisprudenza, si è in presenza di una ricaduta quando un danno alla salute,

che si presumeva guarito, si riacutizza, di modo che esso necessita di cura

medica e causa incapacità lavorativa. Per contro, si parla di conseguenza

tardiva quando un danno alla salute apparentemente guarito produce, nel corso

di un periodo di tempo prolungato, delle modificazioni organiche o psichiche,

comportanti sovente uno stato patologico differente (cfr. A.

Maurer, Rechts und praxis der schweizerischen obligatorischen

unfallversicherung, 2a ed., Berna 1963, p. 182 s.).

L’assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a versare le prestazioni di cura medica solo

fintanto che ci si può attendere con verosimiglianza un notevole miglioramento

dello stato di salute. Al riguardo, viene richiesta perlomeno una relativa

stabilizzazione delle condizioni di salute. Non è sufficiente che da una cura

medica oppure ad esempio da una cura balneare ci si attenda soltanto un

miglioramento insignificante oppure che un notevole miglioramento sia

semplicemente possibile (cfr. Maurer, op. cit., p. 183 e i riferimenti ivi

citati).

2.4

L’obbligo a prestazioni

dell’assicuratore contro gli infortuni presuppone però, in primo luogo, che tra

l’evento infortunistico e il danno insorto (danno alla salute, invalidità,

morte) esista un nesso di causalità naturale. Cause ai sensi del nesso

di causalità naturale sono tutte quelle circostanze, senza le quali, l’effetto

prodottosi non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello

stesso modo, rispettivamente nello stesso momento. In queste condizioni, per

ammettere il nesso di causalità naturale non occorre che un infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento lesivo, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia pregiudicato l'integrità

corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una

condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo

stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di

causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. DTF

112.

V 30 consid. 1a e i riferimenti ivi citati).

L’obbligo a prestazioni

dell’assicuratore contro gli infortuni presuppone inoltre che tra l’evento

infortunistico e il danno intervenuto esista un nesso di causalità adeguata.

Secondo la giurisprudenza, un evento è ritenuto causa adeguata di un

determinato effetto se, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza

generale della vita, è idoneo a provocare simili risultati. L'effetto

concretamente prodottosi apparirà in quel caso propiziato, in linea generale,

dall’evento in questione.

Sapere se, dato un nesso

di causalità naturale tra l’evento assicurato e il danno alla salute

verificatosi, è presente anche il richiesto legame causale adeguato, è una

questione di diritto che va valutata alla luce delle regole sviluppate da

dottrina e giurisprudenza. La risposta a tale quesito – contrariamente a quella

riguardante la causalità naturale – non deve essere fornita con il grado della

verosimiglianza preponderante (cfr. DTF 112 V 30 consid. 1b e i riferimenti ivi

menzionati).

2.5

Ai sensi dell’art. 71 cpv. 3

LAMI, l’istituto prende in ogni tempo le opportune disposizioni per la cura

razionale dell’assicurato; in caso d’inosservanza ingiustificata di queste

disposizioni, le prestazioni dell’assicurazione potranno essere negate in tutto

o in parte per l’avvenire.

Secondo la giurisprudenza

e la dottrina, il diritto dell’istituto d’impartire istruzioni previsto

dall’art. 71 LAMI e il conseguente obbligo dell’assicurato di tollerare hanno

quale corollario la responsabilità dell’CO 1. Ciò significa, tra l’altro, che

l’CO 1 è tenuto a rispondere per le conseguenze di un’ospedalizzazione da esso disposta

a titolo di accertamento. Questa responsabilità non è espressamente prevista

dalla LAMI, tuttavia deve essere ammessa dal giudice, in quanto non sarebbe

giustificato lasciare l’assicurato a mani vuote, allorquando egli si è

conformato a una direttiva dell’istituto e, a causa di ciò, ha riportato un

danno alla salute oppure un aggravamento di un danno già esistente (cfr. DTFA

1964.

p. 207 e 1967 p. 17).

Il legislatore ha

codificato la giurisprudenza appena citata agli articoli 6 cpv. 3 LAINF e 10

OAINF (DTF 128 V 169 consid. 1c).

La giurisprudenza ha

precisato al riguardo che conseguenza del diritto dell’assicuratore contro gli

infortuni di disporre dei provvedimenti di cura è, da una parte, che esso è

tenuto a fornire le prestazioni per le lesioni causate all’assicurato nell’ambito

del trattamento medico (DTF 118 V 286) e, dall’altra, che può rifiutare le

prestazioni per una misura terapeutica non autorizzata e per le conseguenze che

ne risultano (DTF 128 V 171 consid. 1b e i riferimenti menzionati).

In una sentenza U 154/02

del 17 marzo 2003, il TFA (a partire dal 1° gennaio 2007: TF) è stato chiamato

a giudicare il caso di un assicurato, vittima di un infortunio ai denti, riguardo

al quale il suo assicuratore contro gli infortuni si era dichiarato disposto ad

assumere, pro forma, i costi di confezionamento di una protesi parziale

metallica, anziché quelli legati alla costruzione di un ponte, proposta

ritenuta non esente da rischi. Successivamente, l’assicurato si era visto

costretto a sottoporsi a delle nuove cure dentali a causa del deterioramento

dei denti inferiori (infezione del dente 42, sospetta frattura radicolare e

infezione periodica del dente 48). L’assicuratore aveva rifiutato l’assunzione

dei costi di risanamento, per il motivo che l’assicurato, a suo tempo, aveva

scelto di far realizzare un ponte (anziché una protesi) e che la responsabilità

dell’assicuratore non era impegnata per cure non autorizzate. L’Alta Corte ha

confermato la sentenza cantonale (la quale, a sua volta, aveva confermato la

decisione amministrativa), ritenendo accertato che l’assicuratore, a suo tempo,

era legittimato a rifiutare l’assunzione di un trattamento considerato

inadeguato, rifiuto che l’assicurato non aveva del resto contestato. Inoltre,

visto che l’assicurato aveva nondimeno scelto di sottoporsi alla cura non

autorizzata e che essa ha in seguito provocato un nuovo danno alla salute,

l’assicuratore non è tenuto a sopportarne le conseguenze.

2.6

Nel caso di specie, va

constatato che, nel novembre 2006, l’assicurata ha chiesto all’assicuratore

convenuto la riapertura del caso d’infortunio del 1976 (che, in base alla

pregressa documentazione, aveva interessato i denti 11 e 12 dell’arcata

superiore, fratturati e risanati mediante corone ceramo metalliche – cfr. doc.

15, p. 4 s.), a causa dell’insorgere di dolori alla dentatura (doc. 5, p. 4).

Il 22 dicembre 2006, il

dott. med. dent. __________ ha preventivato un costo di fr. 8'461.45,

corrispondente alla rimozione del ponte superiore, all’estrazione dei denti

11-21-22-12-17, alla ricostruzione dei monconi di 13-14-15-16, alla cura

endodontica di 16 e alla posa di un ponte in ceramica, il tutto a livello del mascellare

superiore (doc. 5, p. 3).

Così incaricato

dall’amministrazione, in data 15 marzo 2007, il dott. med. dent. __________ ha

visitato l’insorgente. Questo il tenore del referto elaborato in

quell’occasione:

" (…) Il

mascellare superiore risulta riabilitato tramite un ponte circolare ceramometallico

cementato provvisoriamente.

Considerato lo stato paradontale della dentatura che sostiene tale

manufatto propongo di corrispondere l’equivalente di due corone

ceramometalliche ed una scheletrata pro forma.” (doc. 4, p. 1).

Il dentista fiduciario ha

preventivato un costo di circa fr. 6'275.80 (doc. 4, p. 2).

Il 10 aprile 2007,

l’istituto assicuratore ha quindi stabilito che avrebbe concesso “… un importo

massimo di fr. 6'275.80 corrispondente al preventivo allestito dal dr. __________

in data 28.3.2007, il tutto pro forma. Declinando la nostra responsabilità per

il futuro, attendiamo pertanto a fine cura una nota dettagliata del lavoro

eseguito dopo di che provvederemo a rimborsarle quanto da noi dovuto.”.

Risulta che tale scritto è

stato inviato al dott. __________, che ha pure ricevuto copia del rapporto del

dott. __________ e del relativo preventivo, con copia all’assicurata (doc. 6,

p. 1 e 2).

Nel corso del 2017, RI 1

si è vista costretta a far capo nuovamente alle cure di un dentista.

Dal preventivo allestito il

9.

gennaio 2018 dal dott. med. dent. __________ si evince che ella è stata

sottoposta all’estrazione dei denti 16 (mascellare superiore) e 33-43

(mascellare inferiore), nonché alla posa di una protesi totale inferiore

ancorata su due impianti (cfr. doc. 13, p. 2), per un costo complessivo di fr.

7'581 (doc. 12).

In data 24 agosto 2018, il

dott. __________ ha rilevato che “sulla base della visita del 15.03.2007 presso

il mio studio, avevamo comunicato al Dr. __________, con copia alla paziente,

che la terapia da lui allora proposta non poteva essere assunta dalla CO 1 ed

avevamo concesso la confezione di 2 corone ed una protesi scheletrata. La

terapia effettuata a suo tempo dal Dr. __________, non corrispondendo a quanto

proposto, ha potuto sì essere riconosciuta, ma pro forma, vale a dire senza

responsabilità a carico della CO 1 per conseguenze tardive. Questo è il motivo

per il quale la terapia proposta dal Dr. __________, benché appropriata, non

può essere riconosciuta.” (doc. 25, p. 2; dello stesso tenore è il doc. 33, p.

2).

L’amministrazione ha fatto

proprio il parere del suo dentista fiduciario e, con decisione formale del 10

ottobre 2018, poi confermata in sede di opposizione, ha negato il proprio

obbligo a prestazioni in relazione alla cura dentaria praticata dal dott. __________

(doc. 29).

Con la propria

impugnativa, l’insorgente sostiene di non aver avuto conoscenza dello scritto

10.

aprile 2007 dell’CO 1. Qualora ne avesse avuto conoscenza, ella “avrebbe

contestato immediatamente il riconoscimento dell’importo pro forma, essendo ben

cosciente che l’infortunio subito nel 1976 aveva avuto conseguenze anche

sull’arcata dentale inferiore. Oppure avrebbe potuto eseguire subito nel 2007

le cure su entrambe le arcate dentali come auspicato da CO 1.” (doc. I).

In corso di causa, il TCA

ha interpellato il dott. med. dent. __________ con uno scritto del seguente

tenore:

" (…) Ai

fini dell’istruttoria di causa, la invito a rispondere alle seguenti domande:

1.

A margine della

ricaduta del novembre 2006, con parere del 28 marzo 2007, lei ha proposto di

corrispondere all’assicurata “l’equivalente della confezione di due corone

ceramometalliche ed una scheletrata pro forma”, in luogo della terapia

prospettata (e poi eseguita) dal dentista curante (al riguardo, cfr. preventivo

22.

dicembre 2006 del dott. dent. __________). Voglia puntualmente spiegare le

ragioni per le quali lei ha giudicato inadeguata la proposta terapeutica

formulata dal dentista curante.

2.

Il danno alla

salute oggetto della cura proposta dal dott. dent. __________ è da considerarsi

una conseguenza diretta della scelta terapeutica effettuata dall’assicurata nel

quadro della ricaduta del novembre 2006, oppure no? Voglia in ogni caso

motivare la sua risposta. (…).” (doc. XIII)

Queste le risposte che il

dentista fiduciario ha fornito in data 11 settembre 2019:

" (…).

1.

Nel 1976 la

paziente si è sottoposta a delle cure inerenti i denti 12 e 11, vale a dire la

confezione di 2 corone ceramo metalliche.

A distanza di 30 anni, la paziente si

è sottoposta ad altri interventi e la proposta del Dr. __________ per

sostituire i denti 12 e 11, andati persi, non è stata da me accolta in quanto

(come si legge nel mio rapporto del 09.02.2006) la situazione paradontale della

dentatura residua non sosteneva l’indicazione per la confezione di un ponte

circolare fisso, che inoltre andava a riabilitare tutto il mascellare superiore

e non solo i denti coinvolti nell’infortunio del 1976.

2.

Il danno alla

salute oggetto della cura proposta dal Dr. __________ è da considerarsi

solamente in parte una conseguenza diretta della scelta terapeutica effettuata

dall’assicurata nel quadro della ricaduta del novembre 2006, vale a dire solo

per l’estrazione del dente 16.

Per quanto concerne la riabilitazione

del mascellare inferiore, come da formulario del 09.01.2018 del Dr. __________,

la terapia proposta, benché adeguata, non concerne l’infortunio del 1976, i

denti del mascellare inferiore non risultavano coinvolti nell’infortunio.” (doc.

XIV)

Chiamata a formulare delle

osservazioni in proposito, la ricorrente ha richiamato quanto da lei indicato

nel suo scritto al Tribunale del 5 aprile 2019, ovvero di ritenere che “… la

decisione datata 10.04.2017 (recte: 2007) della spettabile CO 1 si

riferisse esclusivamente alle lesioni subite all’arcata superiore, mentre nel

colloquio intercorso tra la sottoscritta e il Dr. __________ (medico di fiducia

della CO 1) in data 15.03.2007, il medesimo mi rese attenta sul fatto che i

danni da me subiti coinvolgevano pure l’arcata inferiore. A quel momento, vista

la mia impossibilità finanziaria nel far fronte all’importanza quota parte per il

costo di un intervento, decisi mio malgrado di rimandare il medesimo. Ritengo

pertanto, visto l’evolversi dello stato di disagio accumulato in entrambe le

arcate mascellari, che quanto rivendicato dalla sottoscritta sia conforme alla

legge contro gli infortuni.” (doc. XVI e IX).

2.7

Chiamata ora a pronunciarsi,

questa Corte osserva che le cure prestate dal dott. med. dent. __________, il

cui rimborso è oggetto della presente vertenza, hanno riguardato,

prevalentemente, il mascellare inferiore (estrazione dei denti 33-43 e posa di

una protesi totale inferiore ancorata su due impianti) e, in misura marginale,

il mascellare superiore (estrazione del dente 16) (doc. 13, p. 2).

A proposito dei

trattamenti sull’arcata dentale inferiore, la ricorrente fa valere che

si sarebbe trattato di riparare un danno causato dall’infortunio del 7 dicembre

1976, così come le sarebbe stato del resto comunicato dallo stesso dentista

consulente dell’CO 1, a margine della visita fiduciaria del 15 marzo 2007 (cfr.

doc. I e doc. IX).

Da parte sua, l’istituto

assicuratore sostiene invece che l’evento infortunistico in parola avrebbe

interessato unicamente l’arcata superiore (di modo che, nella misura in

cui hanno riguardato il mascellare inferiore, le cure prestate dal dott. med.

dent. __________ non sarebbero di sua pertinenza) e, inoltre, che dalla

documentazione agli atti non risulterebbe che il dott. med. dent. __________

avrebbe informato altrimenti l’assicurata (cfr. doc. XI e doc. XVII).

Attentamente vagliati gli

atti, il TCA non ritiene dimostrato, con il grado di verosimiglianza richiesto

dalla giurisprudenza federale (cfr. supra, consid. 2.4.), che i disturbi

interessanti i denti del mascellare inferiore costituiscano una conseguenza naturale

del sinistro assicurato, così come ha del resto precisato il dott. __________

(doc. XIV: “Per quanto concerne la riabilitazione del mascellare inferiore,

come da formulario del 09.01.2018 del Dr. __________, la terapia proposta,

benché adeguata, non concerne l’infortunio del 1976, i denti del

mascellare inferiore non risultavano coinvolti nell’infortunio.” – il corsivo è

del redattore).

In questo senso, va rilevato

che dall’avviso d’infortunio del 10 dicembre 1976 emerge che l’evento in

questione aveva comportato una commozione cerebrale e la “rottura di due denti

incisivi superiori” (doc. 15, p. 1 – il corsivo è del redattore).

Analoghe indicazioni risultano pure dal rapporto 13 dicembre 1976 del dott. __________

(doc. 15, p. 2).

Dal questionario

concernente lesioni dentarie compilato il 20 dicembre 1976 dal dott. med. dent.

__________ si evince in particolare che l’insorgente si era “presentata il

giorno festivo 8.12.76 con gli incisivi 2+, 1+ rotti. Abbiamo proceduto

all’estirpazione delle 2 polpe sotto anestesia e alla confezione di 2 denti a

perno provvisori.”. Nessun accenno a eventuali problematiche concernenti l’arcata

inferiore (doc. 15, p. 5 – il corsivo è del redattore).

Le cure prestate nel

contesto della ricaduta del marzo 1989 (sostituzione dei denti 11 e 12 a causa

del normale deterioramento dei materiali) hanno interessato esclusivamente l’arcata

superiore (doc. 17, p. 3-4).

Analoga constatazione vale

anche per la ricaduta del novembre 2006. Dal preventivo 22 dicembre 2006 del

dott. med. dent. __________ risultano soltanto cure inerenti l’arcata superiore

(cfr. doc. 5, p. 2-3). Nulla di diverso si evince dal referto del dott. med.

dent. __________ relativo alla visita fiduciaria che ha avuto luogo il 15 marzo

2007.

(doc. 4, p. 1).

Alla luce di quanto

precede, occorre dunque concludere che problemi concernenti i denti dell’arcata

inferiore sono stati segnalati, per la prima volta, in occasione della ricaduta

del 2017, a distanza di oltre 40 anni dall’infortunio assicurato.

Nella documentazione a

disposizione non si trova alcun riscontro dell’affermazione della ricorrente

secondo la quale, a margine della visita del marzo 2007, il dentista consulente

dell’CO 1 le avrebbe detto che l’infortunio avrebbe coinvolto anche l’arcata

dentale inferiore, né tantomeno di quella secondo la quale l’assicuratore

medesimo, nel quadro della ricaduta del novembre 2006, avrebbe auspicato che

ella si sottoponesse contemporaneamente alle cure su entrambe le arcate. A tal

proposito, il TCA si limita a ribadire che tanto il preventivo allestito dal

dott. med. dent. __________ (cfr. doc. 5) quanto la valutazione del dott. med.

dent. __________ relativa alla visita fiduciaria del 15 marzo 2007, mediante il

quale egli ha preso posizione sulla proposta terapeutica formulata dal dentista

curante (cfr. doc. 4), concernono cure dentarie riguardanti esclusivamente

l’arcata superiore.

In queste condizioni, mancando

un nesso di causalità naturale tra l’infortunio del 7 dicembre 1976 e i

disturbi che hanno interessato l’arcata dentale inferiore di RI 1,

l’assicuratore resistente era ben legittimato a negare il rimborso dei costi

legati alle corrispondenti cure prestate dal dott. med. dent. __________.

2.8

Per quanto concerne invece le

cure sull’arcata dentale superiore – concretamente l’estrazione del

dente 16 – questo Tribunale constata che, a margine della visita fiduciaria del

15.

marzo 2007, il dott. med. dent. __________ aveva consigliato all’amministrazione

di assumere, pro forma, il costo corrispondente alla confezione di due

corone ceramometalliche e di una protesi scheletrata parziale (fr. 6’275.80

circa), e ciò in considerazione dello stato paradontale dei denti a sostegno

del ponte ceramometallico proposto dal dott. med. dent. __________ (doc. 4). Il

dentista fiduciario dell’CO 1 ha peraltro ribadito tale aspetto rispondendo

alla richiesta d’informazioni rivoltagli in corso di causa (doc. XIV: “A distanza

di 30 anni, la paziente si è sottoposta ad altri interventi e la proposta del

Dr. __________ per sostituire i denti 12 e 11, andati persi, non è stata da

me accolta in quanto (come si legge nel mio rapporto del 09.02.2006) la

situazione paradontale della dentatura residua non sosteneva l’indicazione per

la confezione di un ponte circolare fisso, …” – il corsivo è del

redattore).

Questa Corte non ha motivo

di dubitare della correttezza del parere enunciato dal dott. med. dent. __________

- parere riguardo al quale il dentista curante non aveva peraltro sollevato

obiezioni di sorta -, ragione per la quale occorre riconoscere che l’istituto

assicuratore aveva il diritto di rifiutare la presa a carico di un trattamento

giudicato come inadeguato.

In queste condizioni, è

irrilevante sapere se l’assicurata abbia o meno ricevuto copia della decisione

informale del 10 aprile 2007 e, in definitiva, se quest’ultima sia nel

frattempo cresciuta in giudicato, oppure no.

Conformemente alla giurisprudenza

citata in precedenza, è però ancora necessario che la misura terapeutica non

autorizzata – in concreto, la posa del ponte circolare ceramometallico – sia direttamente

all’origine del danno alla salute trattato dal dott. med. dent. __________ nel corso

del 2017 (estrazione del dente 16).

Interpellato in proposito,

il dentista consulente dell’CO 1 si è limitato a dichiarare che “il danno alla

salute oggetto della cura proposta dal Dr. __________ è da considerarsi

solamente in parte una conseguenza diretta della scelta effettuata

dall’assicurata nel quadro della ricaduta del novembre 2006, vale a dire solo

per l’estrazione del dente 16.” (doc. XIV). Egli non ha quindi minimamente

motivato la sua opinione, nonostante gli sia stato esplicitamente richiesto di

farlo (cfr. doc. XIII).

Il TCA non ritiene che la

documentazione a sua disposizione gli consenta di concludere, con piena

cognizione di causa, che l’estrazione del dente 16 costituisca una conseguenza

della cura dentaria, (giustamente) non autorizzata dall’CO 1, alla quale la

ricorrente era stata sottoposta nel quadro della ricaduta del mese di novembre

2006.

Di conseguenza, la

decisione su opposizione impugnata deve essere annullata nella misura in cui

all’assicurata è stato negato il rimborso dei costi legati alla cura del dente

16, praticatale dal dott. med. dent. __________ nel 2017. Gli atti sono quindi

retrocessi all’amministrazione affinché disponga un approfondimento peritale

volto a determinare se il trattamento appena menzionato si è reso necessario in

ragione di disturbi insorti a causa della terapia praticata a suo tempo dal

dott. med. dent. __________.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su

opposizione impugnata è annullata nella misura in cui l’CO 1 ha negato il

rimborso dei costi legati alla cura del dente 16.

§§ Gli atti sono

rinviati all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti