35.2019.6
Discussa assunzione da parte assicuratore LAINF di cure odontoiatriche annunciate quale ricaduta di un infortunio accaduto circa 40 anni prima (nozione di assunzione pro forma). Applicazione del dirit
11 novembre 2019Italiano24 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2019.6
mm
Lugano
11 novembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Sarah Socchi (in sostituzione di Ivano
Ranzanici, astenuto)
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 gennaio 2019 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 7 dicembre 2018 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 7 dicembre 1976, RI 1,
dipendente delle allora __________ in qualità di disegnatrice copista e,
perciò, assicurata contro gli infortuni presso l’CO 1, è scivolata e ha battuto
la parte destra del viso contro un mobile della camera, riportando in
particolare la rottura di due incisivi superiori.
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Il 7 novembre 2006,
l’assicurata ha annunciato all’amministrazione una ricaduta dell’evento
traumatico del dicembre 1976 (doc. 5, p. 4). In quel contesto, il suo
medico-dentista curante ha proposto, quale terapia, la rimozione del ponte
superiore, l’estrazione dei denti 11-21-22-12-17, la ricostruzione dei monconi
di 13-14-15-16, la cura endodontica di 16 e, infine, il posizionamento di un ponte
in ceramica (doc. 3, p. 3).
Dopo aver raccolto il
parere del proprio dentista fiduciario (doc. 4, p. 1), in data 10 aprile 2007,
l’CO 1 ha comunicato al dentista curante, con copia all’assicurata, che avrebbe
riconosciuto “… un importo massimo di fr. 6275.80 corrispondente al preventivo
allestito dal dr. __________ in data 28.3.2007 il tutto pro forma. Declinando
la nostra responsabilità per il futuro, attendiamo pertanto a fine cura una
nota dettagliata del lavoro eseguito dopo di che provvederemo a rimborsarle
quanto da noi dovuto.” (doc. 6).
1.3. Nel corso del mese di
dicembre 2017, all’assicuratore è stata annunciata un’ulteriore ricaduta del
pregresso infortunio (doc. 7, p. 1). Con preventivo del 9 gennaio 2018, il
dott. med. dent. __________ ha proposto l’estrazione dei denti 16 (mascellare
superiore) e 33-43 (mascellare inferiore), nonché la confezione di una protesi
totale inferiore ancorata su due impianti (doc. 13, p. 2).
1.4. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 10 ottobre 2018,
l’amministrazione ha negato il proprio obbligo a prestazioni in relazione alle
cure proposte (e nel frattempo eseguite) dal dentista curante, “in quanto la
responsabilità assicurativa si è esaurita dopo le cure sostenute nel 2007
assunte pro forma.” (doc. 29).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’assicurata personalmente (doc. 31), in data 7 dicembre 2018, l’CO
1 ha confermato la sua prima decisione (doc. 34).
1.5. Con tempestivo ricorso del 7
gennaio 2019, RI 1 ha chiesto che la decisione su opposizione impugnata venga
annullata, argomentando in particolare quanto segue:
" (…) Vista
la mancata comunicazione all’interessata della presa di posizione CO 1 del
10.04.2007 e delle proposte di cura del dentista di fiducia, l’assicurata non
ha mai potuto esercitare il suo diritto di opporsi a tale decisione e quindi
l’assicurazione CO 1 non può negare il riconoscimento della continuazione delle
cure eseguite tramite il Dr. __________ di __________.
Se l’assicurata fosse stata a conoscenza della lettera del
10.04.2007 avrebbe contestato immediatamente il riconoscimento dell’importo pro
forma, essendo ben cosciente che l’infortunio subito nel 1976 aveva avuto
conseguenze anche sull’arcata dentale inferiore. Oppure avrebbe potuto eseguire
subito nel 2007 le cure su entrambe le arcate dentali come auspicato da CO 1.” (doc.
I, p. 2)
1.6. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).
Fatti
1.7. In data 5 aprile 2019, la
ricorrente si è riconfermata nelle proprie conclusioni, rilevando segnatamente
come, a suo avviso, “… la decisione datata 10.04.2017 (recte: 2007,
n.d.r.) della spettabile CO 1 si riferisse esclusivamente alle lesioni subite
all’arcata superiore, mentre nel colloquio intercorso tra la sottoscritta e il
Dr. __________ (medico di fiducia della CO 1) in data 15.03.2007, il medesimo
mi rese attenta sul fatto che i danni da me subiti coinvolgevano pure l’arcata
inferiore. A quel momento, vista la mia impossibilità finanziaria nel far
fronte all’importante quota parte per il costo di un intervento, decisi mio
malgrado di rimandare il medesimo.” (doc. IX).
L’CO 1 ha preso posizione in
proposito il 2 maggio 2019, sottolineando che - contrariamente a quanto preteso
dall’insorgente -, l’infortunio del dicembre 1976 aveva “… interessato
esclusivamente i due incisivi superiori (doc. 15: annuncio di infortunio del 10
dicembre 1976). Inoltre la documentazione relativa al colloquio con il Dr. __________
non permette di ritenere che quest’ultimo avrebbe detto ciò che gli attribuisce
la ricorrente. Anzi, le allegazioni dell’insorgente sono smentite dagli atti.
Nel suo apprezzamento del 15 marzo 2017, come pure nel formulario e nel
preventivo, il Dr. __________ fa in effetti esclusivamente riferimento
all’arcata dentale superiore (doc. 4 e doc. 5). L’infortunio di competenza
della CO 1 ha riguardato soltanto gli incisivi superiori ed il fatto che altri
denti avrebbero potuto essere coinvolti non è mai emerso in più di 40 anni.”
(doc. XI).
1.8. Il 26 agosto 2019, il TCA ha
interpellato il dott. __________, il quale è stato invitato a rispondere ad
alcune domande inerenti la fattispecie (doc. XIII).
La sua risposta è
pervenuta in data 13 settembre 2019 (doc. XIV).
L’istituto assicuratore
resistente si è pronunciato in merito il 20 settembre 2019 (doc. XVII), mentre
l’assicurata lo ha fatto in data 21 settembre 2019, ribadendo in sostanza
quanto già fatto valere con il suo scritto del 5 aprile 2019 (doc. XVI).
Considerandi
2.1
L’oggetto litigioso è
circoscritto alla questione di sapere se l’amministrazione era legittimata a
negare le proprie prestazioni in relazione alla cura dentaria eseguita dal
dott. med. dent. __________, oppure no.
2.2
Nel caso di specie, si pone
preliminarmente una questione di diritto intertemporale.
L’assicuratore LAINF
convenuto ha al riguardo sostenuto l’applicabilità del diritto previgente (LAMI
in vigore sino al 31 dicembre 1983), precisando che, in ogni caso, esso “…
risponde solo delle conseguenze di un infortunio o di una malattia
professionale che hanno un nesso causale naturale e adeguato con un avvenimento
assicurato …” (doc. 34, p. 2).
Giusta l’art. 118 cpv. 1
LAINF, le prestazioni assicurative per
infortuni anteriori all'entrata in vigore della presente legge e per malattie
professionali insorte prima di questa data sono effettuate secondo il diritto
precedente.
Nel caso di specie,
l’infortunio a dipendenza del quale l’assicurata pretende le prestazioni in discussione,
è accaduto il 7 dicembre 1976, pertanto precedentemente all’entrata in vigore
della LAINF (1° gennaio 1984). Posto come nessuna delle eccezioni previste dal
capoverso 2 della disposizione appena citata possa qui entrare in linea di
conto, la vertenza deve essere giudicata applicando il diritto previgente,
ossia la LAMI in vigore sino al 31 dicembre 1983.
2.3
Secondo
l’art. 73 cpv. 1 LAMI, dal momento in cui accade l’infortunio e per la durata
della malattia che ne è la conseguenza, l’assicurato ha diritto alla cura
medica, ai medicamenti e ad altri rimedi e oggetti che giovino alla guarigione,
nonché al rimborso delle spese di viaggio necessarie.
La cura medica viene
principalmente prestata immediatamente dopo l’infortunio o l’apparizione della
malattia professionale. Tuttavia, una cura medica può entrare in considerazione
anche in caso di ricadute o di conseguenze tardive, le quali insorgono
soltanto dopo la liquidazione tecnico-assicurativa di un danno. Secondo la
giurisprudenza, si è in presenza di una ricaduta quando un danno alla salute,
che si presumeva guarito, si riacutizza, di modo che esso necessita di cura
medica e causa incapacità lavorativa. Per contro, si parla di conseguenza
tardiva quando un danno alla salute apparentemente guarito produce, nel corso
di un periodo di tempo prolungato, delle modificazioni organiche o psichiche,
comportanti sovente uno stato patologico differente (cfr. A.
Maurer, Rechts und praxis der schweizerischen obligatorischen
unfallversicherung, 2a ed., Berna 1963, p. 182 s.).
L’assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a versare le prestazioni di cura medica solo
fintanto che ci si può attendere con verosimiglianza un notevole miglioramento
dello stato di salute. Al riguardo, viene richiesta perlomeno una relativa
stabilizzazione delle condizioni di salute. Non è sufficiente che da una cura
medica oppure ad esempio da una cura balneare ci si attenda soltanto un
miglioramento insignificante oppure che un notevole miglioramento sia
semplicemente possibile (cfr. Maurer, op. cit., p. 183 e i riferimenti ivi
citati).
2.4
L’obbligo a prestazioni
dell’assicuratore contro gli infortuni presuppone però, in primo luogo, che tra
l’evento infortunistico e il danno insorto (danno alla salute, invalidità,
morte) esista un nesso di causalità naturale. Cause ai sensi del nesso
di causalità naturale sono tutte quelle circostanze, senza le quali, l’effetto
prodottosi non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello
stesso modo, rispettivamente nello stesso momento. In queste condizioni, per
ammettere il nesso di causalità naturale non occorre che un infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento lesivo, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia pregiudicato l'integrità
corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una
condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. DTF
112.
V 30 consid. 1a e i riferimenti ivi citati).
L’obbligo a prestazioni
dell’assicuratore contro gli infortuni presuppone inoltre che tra l’evento
infortunistico e il danno intervenuto esista un nesso di causalità adeguata.
Secondo la giurisprudenza, un evento è ritenuto causa adeguata di un
determinato effetto se, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza
generale della vita, è idoneo a provocare simili risultati. L'effetto
concretamente prodottosi apparirà in quel caso propiziato, in linea generale,
dall’evento in questione.
Sapere se, dato un nesso
di causalità naturale tra l’evento assicurato e il danno alla salute
verificatosi, è presente anche il richiesto legame causale adeguato, è una
questione di diritto che va valutata alla luce delle regole sviluppate da
dottrina e giurisprudenza. La risposta a tale quesito – contrariamente a quella
riguardante la causalità naturale – non deve essere fornita con il grado della
verosimiglianza preponderante (cfr. DTF 112 V 30 consid. 1b e i riferimenti ivi
menzionati).
2.5
Ai sensi dell’art. 71 cpv. 3
LAMI, l’istituto prende in ogni tempo le opportune disposizioni per la cura
razionale dell’assicurato; in caso d’inosservanza ingiustificata di queste
disposizioni, le prestazioni dell’assicurazione potranno essere negate in tutto
o in parte per l’avvenire.
Secondo la giurisprudenza
e la dottrina, il diritto dell’istituto d’impartire istruzioni previsto
dall’art. 71 LAMI e il conseguente obbligo dell’assicurato di tollerare hanno
quale corollario la responsabilità dell’CO 1. Ciò significa, tra l’altro, che
l’CO 1 è tenuto a rispondere per le conseguenze di un’ospedalizzazione da esso disposta
a titolo di accertamento. Questa responsabilità non è espressamente prevista
dalla LAMI, tuttavia deve essere ammessa dal giudice, in quanto non sarebbe
giustificato lasciare l’assicurato a mani vuote, allorquando egli si è
conformato a una direttiva dell’istituto e, a causa di ciò, ha riportato un
danno alla salute oppure un aggravamento di un danno già esistente (cfr. DTFA
1964.
p. 207 e 1967 p. 17).
Il legislatore ha
codificato la giurisprudenza appena citata agli articoli 6 cpv. 3 LAINF e 10
OAINF (DTF 128 V 169 consid. 1c).
La giurisprudenza ha
precisato al riguardo che conseguenza del diritto dell’assicuratore contro gli
infortuni di disporre dei provvedimenti di cura è, da una parte, che esso è
tenuto a fornire le prestazioni per le lesioni causate all’assicurato nell’ambito
del trattamento medico (DTF 118 V 286) e, dall’altra, che può rifiutare le
prestazioni per una misura terapeutica non autorizzata e per le conseguenze che
ne risultano (DTF 128 V 171 consid. 1b e i riferimenti menzionati).
In una sentenza U 154/02
del 17 marzo 2003, il TFA (a partire dal 1° gennaio 2007: TF) è stato chiamato
a giudicare il caso di un assicurato, vittima di un infortunio ai denti, riguardo
al quale il suo assicuratore contro gli infortuni si era dichiarato disposto ad
assumere, pro forma, i costi di confezionamento di una protesi parziale
metallica, anziché quelli legati alla costruzione di un ponte, proposta
ritenuta non esente da rischi. Successivamente, l’assicurato si era visto
costretto a sottoporsi a delle nuove cure dentali a causa del deterioramento
dei denti inferiori (infezione del dente 42, sospetta frattura radicolare e
infezione periodica del dente 48). L’assicuratore aveva rifiutato l’assunzione
dei costi di risanamento, per il motivo che l’assicurato, a suo tempo, aveva
scelto di far realizzare un ponte (anziché una protesi) e che la responsabilità
dell’assicuratore non era impegnata per cure non autorizzate. L’Alta Corte ha
confermato la sentenza cantonale (la quale, a sua volta, aveva confermato la
decisione amministrativa), ritenendo accertato che l’assicuratore, a suo tempo,
era legittimato a rifiutare l’assunzione di un trattamento considerato
inadeguato, rifiuto che l’assicurato non aveva del resto contestato. Inoltre,
visto che l’assicurato aveva nondimeno scelto di sottoporsi alla cura non
autorizzata e che essa ha in seguito provocato un nuovo danno alla salute,
l’assicuratore non è tenuto a sopportarne le conseguenze.
2.6
Nel caso di specie, va
constatato che, nel novembre 2006, l’assicurata ha chiesto all’assicuratore
convenuto la riapertura del caso d’infortunio del 1976 (che, in base alla
pregressa documentazione, aveva interessato i denti 11 e 12 dell’arcata
superiore, fratturati e risanati mediante corone ceramo metalliche – cfr. doc.
15, p. 4 s.), a causa dell’insorgere di dolori alla dentatura (doc. 5, p. 4).
Il 22 dicembre 2006, il
dott. med. dent. __________ ha preventivato un costo di fr. 8'461.45,
corrispondente alla rimozione del ponte superiore, all’estrazione dei denti
11-21-22-12-17, alla ricostruzione dei monconi di 13-14-15-16, alla cura
endodontica di 16 e alla posa di un ponte in ceramica, il tutto a livello del mascellare
superiore (doc. 5, p. 3).
Così incaricato
dall’amministrazione, in data 15 marzo 2007, il dott. med. dent. __________ ha
visitato l’insorgente. Questo il tenore del referto elaborato in
quell’occasione:
" (…) Il
mascellare superiore risulta riabilitato tramite un ponte circolare ceramometallico
cementato provvisoriamente.
Considerato lo stato paradontale della dentatura che sostiene tale
manufatto propongo di corrispondere l’equivalente di due corone
ceramometalliche ed una scheletrata pro forma.” (doc. 4, p. 1).
Il dentista fiduciario ha
preventivato un costo di circa fr. 6'275.80 (doc. 4, p. 2).
Il 10 aprile 2007,
l’istituto assicuratore ha quindi stabilito che avrebbe concesso “… un importo
massimo di fr. 6'275.80 corrispondente al preventivo allestito dal dr. __________
in data 28.3.2007, il tutto pro forma. Declinando la nostra responsabilità per
il futuro, attendiamo pertanto a fine cura una nota dettagliata del lavoro
eseguito dopo di che provvederemo a rimborsarle quanto da noi dovuto.”.
Risulta che tale scritto è
stato inviato al dott. __________, che ha pure ricevuto copia del rapporto del
dott. __________ e del relativo preventivo, con copia all’assicurata (doc. 6,
p. 1 e 2).
Nel corso del 2017, RI 1
si è vista costretta a far capo nuovamente alle cure di un dentista.
Dal preventivo allestito il
9.
gennaio 2018 dal dott. med. dent. __________ si evince che ella è stata
sottoposta all’estrazione dei denti 16 (mascellare superiore) e 33-43
(mascellare inferiore), nonché alla posa di una protesi totale inferiore
ancorata su due impianti (cfr. doc. 13, p. 2), per un costo complessivo di fr.
7'581 (doc. 12).
In data 24 agosto 2018, il
dott. __________ ha rilevato che “sulla base della visita del 15.03.2007 presso
il mio studio, avevamo comunicato al Dr. __________, con copia alla paziente,
che la terapia da lui allora proposta non poteva essere assunta dalla CO 1 ed
avevamo concesso la confezione di 2 corone ed una protesi scheletrata. La
terapia effettuata a suo tempo dal Dr. __________, non corrispondendo a quanto
proposto, ha potuto sì essere riconosciuta, ma pro forma, vale a dire senza
responsabilità a carico della CO 1 per conseguenze tardive. Questo è il motivo
per il quale la terapia proposta dal Dr. __________, benché appropriata, non
può essere riconosciuta.” (doc. 25, p. 2; dello stesso tenore è il doc. 33, p.
2).
L’amministrazione ha fatto
proprio il parere del suo dentista fiduciario e, con decisione formale del 10
ottobre 2018, poi confermata in sede di opposizione, ha negato il proprio
obbligo a prestazioni in relazione alla cura dentaria praticata dal dott. __________
(doc. 29).
Con la propria
impugnativa, l’insorgente sostiene di non aver avuto conoscenza dello scritto
10.
aprile 2007 dell’CO 1. Qualora ne avesse avuto conoscenza, ella “avrebbe
contestato immediatamente il riconoscimento dell’importo pro forma, essendo ben
cosciente che l’infortunio subito nel 1976 aveva avuto conseguenze anche
sull’arcata dentale inferiore. Oppure avrebbe potuto eseguire subito nel 2007
le cure su entrambe le arcate dentali come auspicato da CO 1.” (doc. I).
In corso di causa, il TCA
ha interpellato il dott. med. dent. __________ con uno scritto del seguente
tenore:
" (…) Ai
fini dell’istruttoria di causa, la invito a rispondere alle seguenti domande:
1.
A margine della
ricaduta del novembre 2006, con parere del 28 marzo 2007, lei ha proposto di
corrispondere all’assicurata “l’equivalente della confezione di due corone
ceramometalliche ed una scheletrata pro forma”, in luogo della terapia
prospettata (e poi eseguita) dal dentista curante (al riguardo, cfr. preventivo
22.
dicembre 2006 del dott. dent. __________). Voglia puntualmente spiegare le
ragioni per le quali lei ha giudicato inadeguata la proposta terapeutica
formulata dal dentista curante.
2.
Il danno alla
salute oggetto della cura proposta dal dott. dent. __________ è da considerarsi
una conseguenza diretta della scelta terapeutica effettuata dall’assicurata nel
quadro della ricaduta del novembre 2006, oppure no? Voglia in ogni caso
motivare la sua risposta. (…).” (doc. XIII)
Queste le risposte che il
dentista fiduciario ha fornito in data 11 settembre 2019:
" (…).
1.
Nel 1976 la
paziente si è sottoposta a delle cure inerenti i denti 12 e 11, vale a dire la
confezione di 2 corone ceramo metalliche.
A distanza di 30 anni, la paziente si
è sottoposta ad altri interventi e la proposta del Dr. __________ per
sostituire i denti 12 e 11, andati persi, non è stata da me accolta in quanto
(come si legge nel mio rapporto del 09.02.2006) la situazione paradontale della
dentatura residua non sosteneva l’indicazione per la confezione di un ponte
circolare fisso, che inoltre andava a riabilitare tutto il mascellare superiore
e non solo i denti coinvolti nell’infortunio del 1976.
2.
Il danno alla
salute oggetto della cura proposta dal Dr. __________ è da considerarsi
solamente in parte una conseguenza diretta della scelta terapeutica effettuata
dall’assicurata nel quadro della ricaduta del novembre 2006, vale a dire solo
per l’estrazione del dente 16.
Per quanto concerne la riabilitazione
del mascellare inferiore, come da formulario del 09.01.2018 del Dr. __________,
la terapia proposta, benché adeguata, non concerne l’infortunio del 1976, i
denti del mascellare inferiore non risultavano coinvolti nell’infortunio.” (doc.
XIV)
Chiamata a formulare delle
osservazioni in proposito, la ricorrente ha richiamato quanto da lei indicato
nel suo scritto al Tribunale del 5 aprile 2019, ovvero di ritenere che “… la
decisione datata 10.04.2017 (recte: 2007) della spettabile CO 1 si
riferisse esclusivamente alle lesioni subite all’arcata superiore, mentre nel
colloquio intercorso tra la sottoscritta e il Dr. __________ (medico di fiducia
della CO 1) in data 15.03.2007, il medesimo mi rese attenta sul fatto che i
danni da me subiti coinvolgevano pure l’arcata inferiore. A quel momento, vista
la mia impossibilità finanziaria nel far fronte all’importanza quota parte per il
costo di un intervento, decisi mio malgrado di rimandare il medesimo. Ritengo
pertanto, visto l’evolversi dello stato di disagio accumulato in entrambe le
arcate mascellari, che quanto rivendicato dalla sottoscritta sia conforme alla
legge contro gli infortuni.” (doc. XVI e IX).
2.7
Chiamata ora a pronunciarsi,
questa Corte osserva che le cure prestate dal dott. med. dent. __________, il
cui rimborso è oggetto della presente vertenza, hanno riguardato,
prevalentemente, il mascellare inferiore (estrazione dei denti 33-43 e posa di
una protesi totale inferiore ancorata su due impianti) e, in misura marginale,
il mascellare superiore (estrazione del dente 16) (doc. 13, p. 2).
A proposito dei
trattamenti sull’arcata dentale inferiore, la ricorrente fa valere che
si sarebbe trattato di riparare un danno causato dall’infortunio del 7 dicembre
1976, così come le sarebbe stato del resto comunicato dallo stesso dentista
consulente dell’CO 1, a margine della visita fiduciaria del 15 marzo 2007 (cfr.
doc. I e doc. IX).
Da parte sua, l’istituto
assicuratore sostiene invece che l’evento infortunistico in parola avrebbe
interessato unicamente l’arcata superiore (di modo che, nella misura in
cui hanno riguardato il mascellare inferiore, le cure prestate dal dott. med.
dent. __________ non sarebbero di sua pertinenza) e, inoltre, che dalla
documentazione agli atti non risulterebbe che il dott. med. dent. __________
avrebbe informato altrimenti l’assicurata (cfr. doc. XI e doc. XVII).
Attentamente vagliati gli
atti, il TCA non ritiene dimostrato, con il grado di verosimiglianza richiesto
dalla giurisprudenza federale (cfr. supra, consid. 2.4.), che i disturbi
interessanti i denti del mascellare inferiore costituiscano una conseguenza naturale
del sinistro assicurato, così come ha del resto precisato il dott. __________
(doc. XIV: “Per quanto concerne la riabilitazione del mascellare inferiore,
come da formulario del 09.01.2018 del Dr. __________, la terapia proposta,
benché adeguata, non concerne l’infortunio del 1976, i denti del
mascellare inferiore non risultavano coinvolti nell’infortunio.” – il corsivo è
del redattore).
In questo senso, va rilevato
che dall’avviso d’infortunio del 10 dicembre 1976 emerge che l’evento in
questione aveva comportato una commozione cerebrale e la “rottura di due denti
incisivi superiori” (doc. 15, p. 1 – il corsivo è del redattore).
Analoghe indicazioni risultano pure dal rapporto 13 dicembre 1976 del dott. __________
(doc. 15, p. 2).
Dal questionario
concernente lesioni dentarie compilato il 20 dicembre 1976 dal dott. med. dent.
__________ si evince in particolare che l’insorgente si era “presentata il
giorno festivo 8.12.76 con gli incisivi 2+, 1+ rotti. Abbiamo proceduto
all’estirpazione delle 2 polpe sotto anestesia e alla confezione di 2 denti a
perno provvisori.”. Nessun accenno a eventuali problematiche concernenti l’arcata
inferiore (doc. 15, p. 5 – il corsivo è del redattore).
Le cure prestate nel
contesto della ricaduta del marzo 1989 (sostituzione dei denti 11 e 12 a causa
del normale deterioramento dei materiali) hanno interessato esclusivamente l’arcata
superiore (doc. 17, p. 3-4).
Analoga constatazione vale
anche per la ricaduta del novembre 2006. Dal preventivo 22 dicembre 2006 del
dott. med. dent. __________ risultano soltanto cure inerenti l’arcata superiore
(cfr. doc. 5, p. 2-3). Nulla di diverso si evince dal referto del dott. med.
dent. __________ relativo alla visita fiduciaria che ha avuto luogo il 15 marzo
2007.
(doc. 4, p. 1).
Alla luce di quanto
precede, occorre dunque concludere che problemi concernenti i denti dell’arcata
inferiore sono stati segnalati, per la prima volta, in occasione della ricaduta
del 2017, a distanza di oltre 40 anni dall’infortunio assicurato.
Nella documentazione a
disposizione non si trova alcun riscontro dell’affermazione della ricorrente
secondo la quale, a margine della visita del marzo 2007, il dentista consulente
dell’CO 1 le avrebbe detto che l’infortunio avrebbe coinvolto anche l’arcata
dentale inferiore, né tantomeno di quella secondo la quale l’assicuratore
medesimo, nel quadro della ricaduta del novembre 2006, avrebbe auspicato che
ella si sottoponesse contemporaneamente alle cure su entrambe le arcate. A tal
proposito, il TCA si limita a ribadire che tanto il preventivo allestito dal
dott. med. dent. __________ (cfr. doc. 5) quanto la valutazione del dott. med.
dent. __________ relativa alla visita fiduciaria del 15 marzo 2007, mediante il
quale egli ha preso posizione sulla proposta terapeutica formulata dal dentista
curante (cfr. doc. 4), concernono cure dentarie riguardanti esclusivamente
l’arcata superiore.
In queste condizioni, mancando
un nesso di causalità naturale tra l’infortunio del 7 dicembre 1976 e i
disturbi che hanno interessato l’arcata dentale inferiore di RI 1,
l’assicuratore resistente era ben legittimato a negare il rimborso dei costi
legati alle corrispondenti cure prestate dal dott. med. dent. __________.
2.8
Per quanto concerne invece le
cure sull’arcata dentale superiore – concretamente l’estrazione del
dente 16 – questo Tribunale constata che, a margine della visita fiduciaria del
15.
marzo 2007, il dott. med. dent. __________ aveva consigliato all’amministrazione
di assumere, pro forma, il costo corrispondente alla confezione di due
corone ceramometalliche e di una protesi scheletrata parziale (fr. 6’275.80
circa), e ciò in considerazione dello stato paradontale dei denti a sostegno
del ponte ceramometallico proposto dal dott. med. dent. __________ (doc. 4). Il
dentista fiduciario dell’CO 1 ha peraltro ribadito tale aspetto rispondendo
alla richiesta d’informazioni rivoltagli in corso di causa (doc. XIV: “A distanza
di 30 anni, la paziente si è sottoposta ad altri interventi e la proposta del
Dr. __________ per sostituire i denti 12 e 11, andati persi, non è stata da
me accolta in quanto (come si legge nel mio rapporto del 09.02.2006) la
situazione paradontale della dentatura residua non sosteneva l’indicazione per
la confezione di un ponte circolare fisso, …” – il corsivo è del
redattore).
Questa Corte non ha motivo
di dubitare della correttezza del parere enunciato dal dott. med. dent. __________
- parere riguardo al quale il dentista curante non aveva peraltro sollevato
obiezioni di sorta -, ragione per la quale occorre riconoscere che l’istituto
assicuratore aveva il diritto di rifiutare la presa a carico di un trattamento
giudicato come inadeguato.
In queste condizioni, è
irrilevante sapere se l’assicurata abbia o meno ricevuto copia della decisione
informale del 10 aprile 2007 e, in definitiva, se quest’ultima sia nel
frattempo cresciuta in giudicato, oppure no.
Conformemente alla giurisprudenza
citata in precedenza, è però ancora necessario che la misura terapeutica non
autorizzata – in concreto, la posa del ponte circolare ceramometallico – sia direttamente
all’origine del danno alla salute trattato dal dott. med. dent. __________ nel corso
del 2017 (estrazione del dente 16).
Interpellato in proposito,
il dentista consulente dell’CO 1 si è limitato a dichiarare che “il danno alla
salute oggetto della cura proposta dal Dr. __________ è da considerarsi
solamente in parte una conseguenza diretta della scelta effettuata
dall’assicurata nel quadro della ricaduta del novembre 2006, vale a dire solo
per l’estrazione del dente 16.” (doc. XIV). Egli non ha quindi minimamente
motivato la sua opinione, nonostante gli sia stato esplicitamente richiesto di
farlo (cfr. doc. XIII).
Il TCA non ritiene che la
documentazione a sua disposizione gli consenta di concludere, con piena
cognizione di causa, che l’estrazione del dente 16 costituisca una conseguenza
della cura dentaria, (giustamente) non autorizzata dall’CO 1, alla quale la
ricorrente era stata sottoposta nel quadro della ricaduta del mese di novembre
2006.
Di conseguenza, la
decisione su opposizione impugnata deve essere annullata nella misura in cui
all’assicurata è stato negato il rimborso dei costi legati alla cura del dente
16, praticatale dal dott. med. dent. __________ nel 2017. Gli atti sono quindi
retrocessi all’amministrazione affinché disponga un approfondimento peritale
volto a determinare se il trattamento appena menzionato si è reso necessario in
ragione di disturbi insorti a causa della terapia praticata a suo tempo dal
dott. med. dent. __________.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su
opposizione impugnata è annullata nella misura in cui l’CO 1 ha negato il
rimborso dei costi legati alla cura del dente 16.
§§ Gli atti sono
rinviati all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti