35.2019.60
Determinazione del diritto alla rendita d'invalidità e all'IMI
26 agosto 2019Italiano38 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2019.60
mm
Lugano
26 agosto 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 maggio 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 26 marzo 2019 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 21 novembre 2016, RI
1, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di montatore di
ponteggi e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è
scivolato, è caduto con il braccio sinistro teso in avanti e ha battuto a terra
la mano, il braccio e il fianco sinistro (doc. 48, p. 1). A causa di questo
evento, egli ha riportato la rottura quasi trasmurale del tendine del muscolo
sovraspinato della spalla sinistra (doc. 12).
L’istituto assicuratore ha
ammesso la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni
di legge.
1.2. Alla chiusura del caso, con
decisione formale del 15 gennaio 2019, l’amministrazione ha dichiarato estinto
il diritto alle prestazioni di corta durata (cura medica + indennità
giornaliera) a decorrere dal 1° agosto 2018 e ha negato all’assicurato l’assegnazione
di una rendita d’invalidità e di un’indennità per menomazione dell’integrità
(IMI) (doc. 143).
A seguito dell’opposizione
interposta dal MLaw __________ dello studio legale RA 1 per conto
dell’assicurato (doc. 150 e 156), in data 26 marzo 2019, l’CO 1 ha confermato
il contenuto della sua prima decisione (doc. 157).
1.3. Con tempestivo ricorso del 10
maggio 2019, RI 1, sempre rappresentato dal MLaw __________, ha chiesto, in
via preliminare, il rinvio degli atti all’assicuratore per l’esecuzione di
una perizia specialistica e, nel merito, l’attribuzione di una rendita
d’invalidità del 40% almeno e la corresponsione dell’indennità giornaliera fino
alla rivalutazione dello stato di salute, argomentando in particolare quanto
segue:
" (…) Pacifica
è la situazione di infortunio professionale del qui ricorrente.
L’elemento che tuttavia viene in particolar modo contestato è
l’analisi della situazione medica del signor RI 1.
Il ricorrente, ancora attualmente, riporta forti dolori all’arto
menomato così come una grossa difficoltà nei movimenti e nella coordinazione.
Dei ripetuti blocchi alla spalla sinistra vengono inoltre riportati in caso di
sollevamento di pesi anche minori ai 10 kg. Il semplice sollevamento del figlio
di tenera età risulta invero impossibile.
La situazione del paziente non sembra pertanto coincidere con i
rapporti medici. Si ritiene opportuno far constatare che la barriera
linguistica ha già in precedenza influito sulle condizioni del paziente, che si
è visto operare a quasi un anno dall’infortunio.
In aggiunta a ciò, nell’ambito del riconoscimento di un’indennità
non è stata neppure considerata la questione della formazione del qui
ricorrente, il quale ha esercitato unicamente l’attività di montatore di
ponteggi dal suo arrivo in Svizzera fino al giorno dell’incidente.
Le difficoltà linguistiche dello stesso, come anche la carenza di
formazione e le problematiche salutari costituiscono delle vere e proprie
limitazioni nell’ambito dell’esecuzione di qualsivoglia attività.
Prima dell’infortunio il ricorrente – montatore di ponteggi – non
aveva invero necessità di parlare la lingua italiana in maniera fluente.
Neppure necessario risultava essere un diploma. Il lavoro di tipo fisico e
ripetitivo eseguito dallo stesso non prevedeva la conoscenza di elementi
specifici e l’apprendimento della professione è avvenuto mediante la pratica.
All’assicurato è dunque indispensabile una riqualifica per lavori
che permettano di impegnare il braccio sinistro, al di sotto dei 90° e con un
peso inferiore ai 10 kg fino all’altezza dei fianchi.
Si ripete inoltre che una ripetitività nei movimenti delle braccia
provoca ancora oggi dei forti dolori alla spalla sinistra.
Il rapporto del 26 febbraio 2019 del dr. med. __________
costituisce un resoconto generale della situazione medica del qui paziente
(doc. C).
Come già citato da parte dell’assicuratore, la valutazione della
menomazione all’integrità compete ai medici. Il medico curante è senza dubbio
in grado di determinare l’abilità del qui paziente. Ne consegue che nel caso di
specie esiste un danno all’integrità e tale danno è da definirsi maggiore
rispetto a quanto ritenuto da parte dell’assicuratore.
(…).
Sulla base di tali elementi, il raffronto dei redditi va pertanto
contestato in quanto il danno fisico è da definirsi maggiore rispetto a quanto
sostenuto dall’assicuratore sociale. Ne consegue che l’esame del medico __________
è da definirsi limitato e lacunoso, non pertinente alla situazione e pertanto
degli accertamenti più specifici hanno ragione di essere considerati.” (doc. I,
p. 3 s.)
1.4. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.5. In data 6 giugno 2019, il
ricorrente si è in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e
conclusioni (doc. V).
Il 10 luglio 2019, egli ha
prodotto una certificazione del proprio medico curante (doc. VII + allegato).
L’amministrazione si è
pronunciata in proposito il 15 luglio 2019 (doc. IX).
in
ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata
la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF
8C_14/2018 del 25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide questa vertenza
nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio
2018). Con scritto del 18 ottobre 2018 l’CO 1 ha infatti comunicato al TCA che,
a partire da quella data, gli incarti affidati dall’assicuratore ad un legale
esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria non vengono
gestiti, in seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia del
Giudice Ivano Ranzanici.
nel merito
2.2. L’oggetto della lite è
circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare
all’assicurato il diritto alla rendita e all’IMI, oppure no.
2.3. Diritto alla rendita
d’invalidità?
2.3.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004,
pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF
rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,
corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale
occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito
all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16
LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che
l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno
2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha
modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai
previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha
quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute
fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3.2. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi
aspetti, la STFA I
871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio
perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità,
non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno
alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle
conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di
confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro
stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire
pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua
capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti
l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività che
si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno
alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,
cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI
1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994
succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo
l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente
dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità
i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno
alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze
ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.3.3
Nel caso concreto,
l’assicuratore LAINF convenuto ha negato all’assicurato il diritto a una
rendita d’invalidità, facendo essenzialmente capo, per quanto riguarda
l’esigibilità lavorativa, alla relativa valutazione espressa dal medico __________
in occasione della visita di chiusura del 24 maggio 2018.
In quell’occasione, il
dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, dopo aver
precisato che ulteriori provvedimenti terapeutici non avrebbero più avuto
incidenza sulla capacità/esigibilità lavorativa dell’insorgente (cfr., su
questo aspetto, la DTF 134 V 109), ha così descritto l’esigibilità lavorativa:
" (…) Sollevare
e portare: l’assicurato è in grado di sollevare con due braccia fino
all’altezza dei fianchi pesi leggeri fino a 10 kg senza limitazione, pesi medi
da 10 a 25 kg talvolta, pesi pesanti da 25 a 45 kg di rado, pesi molto pesanti
oltre i 45 kg mai. È in grado di sollevare oltre l’altezza del petto pesi fino
a 5 kg utilizzando prevalentemente l’arto dominante destro molto spesso, pesi
oltre 5 kg solo talvolta.
Maneggio di attrezzi: l’assicurato è in grado di maneggiare
attrezzi leggeri e di precisione e medi senza limitazione. Attrezzi pesanti
spesso, molto pesanti di rado. La rotazione della mano è possibile senza
limitazione.
Posizione e mobilità: l’assicurato è in grado di svolgere lavori
sopra la testa di rado, non vi è limitazione per la rotazione del busto, la
posizione seduta e inclinata in avanti, la posizione in piedi e inclinata in
avanti, la posizione inginocchiata e con flessione delle ginocchia.
Posizione di lunga durata: l’assicurato è in grado di mantenere la
posizione seduta e la posizione in piedi senza limitazione così come la
posizione di libera scelta.
Spostamento: l’assicurato è in grado di camminare anche per lunghi
tratti, anche su terreno accidentato e di salire le scale senza limitazioni.
L’assicurato è in grado di salire su scale a pioli talvolta. L’uso delle due
mani è possibile. Equilibrio e stare in equilibrio è possibile.
L’assicurato in un’attività che rispetti un’esigibilità definita è
abile al 100% (senza pause supplementari con rendimento completo.
L’assicurato è inoltre da considerarsi abile in misura completa in
attività confacente nel mercato generale del lavoro.” (doc. 122, p. 3 s.)
Agli atti figurano alcune
certificazioni del medico curante del ricorrente, dott. __________, spec. FMH
in medicina generale, il quale ha dichiarato RI 1 completamente inabile in
attività pesanti e ritenuto “… utile una riqualifica per lavori che non
impegnino il braccio sinistro sopra i 90°, con limitazione di sollevamento pesi
non superiori ai 10 kg fino ai fianchi.” (doc. 155, p. 1; dello stesso tenore
l’allegato al doc. VII).
2.3.4
Secondo la giurisprudenza, il
giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i
mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la
documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto
sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra
loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle
prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto
che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia
completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga
conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in
piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto
medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per
decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la
sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel che riguarda le perizie
allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure
loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi
concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del
10.
luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
In
una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista alcun dubbio a
proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.
Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte
europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che
gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti
dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra
questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le
certificazioni dei medici curanti.
2.3.5
Chiamato a
pronunciarsi nella concreta evenienza, il TCA ritiene di
poter validamente far capo alla valutazione dell’esigibilità lavorativa
espressa dal medico __________, specialista proprio nella materia che qui
interessa, a margine della visita di chiusura del 24 maggio 2018 (cfr.
doc. 122), senza che si riveli necessario procedere a ulteriori atti
istruttori.
Del resto, gli impedimenti
funzionali che presenta l’insorgente, sono quelli che si riscontrano,
usualmente, in assicurati che hanno subito danni alle spalle: in sostanza, si
tratta dell'impossibilità di sollevare, rispettivamente, trasportare pesi anche
solo relativamente importanti nonché d'ingaggiare l'arto superiore interessato
in mansioni da eseguire al di sopra dell'orizzontale (cfr., fra le tante, STCA
35.1998.63
del 23 novembre 1998 e 35.1998.117 del 29 luglio 1999, confermata
dal TFA con pronunzia U 296/99 del 3 gennaio 2000).
La valutazione
dell’esigibilità lavorativa del medico __________, risulta plausibile anche
alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito,
riguardanti assicurati che hanno lamentato limitazioni nell’utilizzo degli arti
superiori.
Ad esempio, in una
sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha ritenuto
realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa
in attività alternative, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che -
a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla
destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10
kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi
movimenti non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio
oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto
per il braccio adominante.
In una sentenza 35.1997.23
dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA con sentenza U 449/00
dell'8 maggio 2002 -, questo Tribunale ha dichiarato totalmente abile in
attività sostitutive confacenti, specificatamente in
professioni nell'esercizio delle quali la mano sinistra, adominante, avesse
funzione ausiliaria, un'operaia che, secondo l'avviso dei medici, presentava
una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per
delle prese a tre dita senza forza.
Il TFA è pervenuto alla
medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente
pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato di
professione autista che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali
all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere a tempo
pieno lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con
la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2
kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).
In una sentenza 35.2002.88
del 14 aprile 2003 consid. 2.6., questa Corte ha giudicato completamente abile
in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza
dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo:
"importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto
scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito
flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità
nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del
nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto,
citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio
dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così
come nei movimenti di rotazione.
Limitato l'uso di
utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi
possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo
fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al
tronco.".
Nella STFA U 200/02 del 20
maggio 2003 consid. 2.2, riguardante un’assicurata, la quale, a causa di un
infortunio professionale alla mano sinistra adominante, aveva subito
l’amputazione del pollice, dell’indice e del medio, come pure una frattura
pluriframmentaria della falange basale con instabilità a livello delle
articolazioni interfalangee dell’anulare, divenendo praticamente monca di una
mano, l’Alta Corte ha ammesso una piena capacità lavorativa dal profilo
ortopedico.
In un giudizio I 27/06 e U
18/06 del 24 agosto 2006 consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di
svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di
controllo, così come lavori in un chiosco nonché attività ausiliarie nel campo
della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva
di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di
un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa
del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine
sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi
dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del
braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).
In una sentenza
8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di svolgere a
tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato che
presentava una paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della spalla
e del braccio destro dominante.
In una sentenza 35.2013.74
dell’8 settembre 2014 consid. 2.3.4., cresciuta incontestata in giudicato,
questo Tribunale ha accertato l’esistenza di una piena abilità in attività
lavorative adeguate, trattandosi di un assicurato che aveva subito
l’amputazione dell’avambraccio destro nell’utilizzare una sega circolare.
Infine, in una sentenza
35.2017.10
del 22 giugno 2017, il TCA ha giudicato completamente abile al
lavoro in attività sostitutive adeguate, un assicurato che presentava uno stato
dopo contusione del dorso della mano destra con sviluppo di una malattia di
Sudeck che aveva portato a esiti tragici in una situazione paragonabile a un
amputato del braccio destro.
Secondo questo Tribunale, le
certificazioni agli atti del dott. __________ (doc. 155 e allegato al doc. VII)
non sono atte a generare dei dubbi, nemmeno lievi, circa la correttezza della
valutazione enunciata dal dott. __________. Il fatto che l’assicurato non sia
più in grado di svolgere lavori pesanti non è in discussione. D’altro canto,
anche il curante ha auspicato che il ricorrente venga riqualificato professionalmente
in attività leggere da esercitare a livello del piano di lavoro.
Anche le circostanze
evidenziate in sede di ricorso – la scarsa conoscenza della lingua italiana e
la mancanza di formazione professionale -, non giustificano una soluzione diversa.
Questa Corte è in effetti
già stata chiamata a statuire in cause riguardanti assicurati analfabeti e
privi di formazione, costretti ad abbandonare la loro originaria professione a
causa del danno alla salute. Ad esempio, nella sentenza 35.2004.104 del 25
aprile 2005, cresciuta in giudicato dopo che il ricorso al TFA era stato
ritirato a fronte della possibilità d’incorrere in una reformatio in pejus
(cfr. STFA U 218/05 del 13 giugno 2006), il TCA ha considerato realistica la
possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa in attività
cosiddette sostitutive trattandosi di un assicurato, di professione ferraiolo,
vittima di un infortunio all’arto superiore sinistro che ne aveva limitato la
capacità lavorativa ad attività leggere, non comportanti il
sollevamento/trasporto di pesi rilevanti e l’ingaggio del braccio in questione
in lavori da eseguire sopra l’orizzontale:
" Con la
propria impugnativa, ___ ha inoltre fatto valere che il suo stato di
analfabetismo gli precluderebbe, citiamo: “la possibilità di svolgere
qualsivoglia attività non identica a quella da lui svolta nell’arco della
propria vita e sino alla data dell’infortunio, e a maggior ragione le attività
prese in considerazione dalla ___ per il calcolo dell’incapacità lucrativa, …”
(I, p. 6).
Il fatto che l’assicurato sia analfabeta e privo di ogni
formazione, merita effettivamente qualche riflessione.
Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato
costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere
soltanto l’esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della
sua formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed
intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del
lavoro equilibrato che entra in considerazione per lui (cfr. A. Rumo-Jungo,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz
über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 130 e giurisprudenza ivi
menzionata; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen
Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 205s., secondo cui: “Bei einem Wechsel
muss die neue Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten
angepasst sein und hat den körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den
Behinderungen des Versicherten zu entsprechen”; A.-C. Doudin, La rente
d’invalidité dans l’assurance-accidents selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral des assurances, in SZS 1990, p 255s.).
In questo ordine d’idee, il TFA ha stabilito che - trattandosi di
lavoratori non qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività
manuale - entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di
manovalanza oppure altre attività fisiche (P. Omlin, op. cit., p. 206; RCC
1989, p. 331 consid. 4a).
L’Alta Corte ha, tuttavia, anche precisato che il mercato del
lavoro accessibile a questi assicurati non é limitato a tali attività.
Nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti
vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano
le attività di controllo e sorveglianza (cfr. SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b;
RCC 1991, p. 332 consid. 3b, STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., U 871/02,
consid. 3).
Anche in questo ambito, vi sono aperte delle opportunità di lavoro
per lavoratori ausiliari, così come é il caso per il settore delle prestazioni
di servizio.
In sintesi, se é vero che, da un lato, l'assicurato é tenuto a
compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno,
dall’altro, non bisogna perdere d’occhio il concetto di esigibilità, nel
senso poc’anzi evocato.
Nella concreta evenienza, il fatto che ___ non sappia né leggere
né scrivere e sia, inoltre, privo di formazione, rappresenta un handicap, che
si traduce in un ulteriore restringimento del ventaglio delle attività
lucrative da lui ragionevolmente esigibili, e ciò pur ponendosi dal punto di
vista di un mercato del lavoro equilibrato.
Nondimeno, questa Corte ritiene che dall’assicurato si possa
esigere che valorizzi la sua restante capacità lavorativa, avuto riguardo al
mercato generale del lavoro che entra per lui in linea di conto. Specialmente
nell’ambito industriale, vi sono, in effetti, delle attività di mera sorveglianza
- fisicamente assai leggere - che non presuppongono particolari attitudini
intellettuali. Tali attività potrebbero senz’altro venire svolte anche da una
persona analfabeta, nella misura in cui richiedono prevalentemente il
compimento di gesti ripetitivi: assimilato l’automatismo, non vi possono più
essere ostacoli ad un loro esercizio (cfr., in questo senso, la STCA del 7
maggio 1999 nella causa D., inc. 35.1998.102, consid. 2.6., cresciuta in
giudicato).
Occorre infine rilevare che, secondo la giurisprudenza, se è vero
che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione
rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti
sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera
attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TFA ha in
particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale
e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e
sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U
329/01, consid. 4.7).” (STCA succitata, consid. 2.6. - il corsivo è del
redattore)
Le medesime considerazioni
devono valere anche nel presente caso. La Corte federale è peraltro pervenuta a
questa stessa conclusione, ad esempio, in una sentenza U 191/99 del 24 gennaio
2001.
e in quella I 532/05 del 13 luglio 2006, entrambe concernenti degli
assicurati stranieri, analfabeti e privi di formazione.
In esito alle
considerazioni che precedono, questo Tribunale deve concludere che
l'assicurato, da una parte, é definitivamente impedito nell’esercizio della sua
originaria professione di montatore di ponteggi, ma che, d’altra parte, egli è
in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, attività leggere
dal profilo del sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di
attrezzi, che non implicano l’utilizzo degli arti superiori al di sopra del
piano orizzontale, reperibili sul mercato generale del lavoro.
2.3.6
Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute
infortunistico.
Per quanto
concerne il reddito da valido, l’amministrazione ha indicato che, senza
il danno alla salute, il ricorrente, nel 2018, avrebbe realizzato un
guadagno annuo lordo pari a fr. 60'099 (cfr. doc. 145, p. 1).
Questo valore - desunto
dalle informazioni fornite dal datore di lavoro (cfr. doc. 128, p. 4) e
peraltro non contestato dall’insorgente -, può essere fatto proprio dal TCA.
2.3.7
Per quanto riguarda il reddito
da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle
sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,
conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle
statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i
salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme
delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione
addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di
permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione
è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una
deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto
delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima
sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di
principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da
invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL
(“Descrizione dei posti di lavoro”).
In quella sede, la nostra
Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,
l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei
posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta Corte,
relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I
222/04).
In una sentenza
32.2007.165
del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del
20.
febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido
conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario
medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va
ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la
valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p.
326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007
del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la
questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore
fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di
regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid.
6.
; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza
pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto
rilevante un gap salariale del 4%).
La questione è stata
definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima
Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di
almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è
considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4
p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un
parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però
soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le
condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze
personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi
fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente
una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze
personali e professionali.
Questa giurisprudenza è
stata confermata ancora di recente dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1
consid. 5.
Da notare che, con
comunicazione del 19 ottobre 2018, l’CO 1 ha informato il Tribunale federale e
tutti i Tribunali cantonali delle assicurazioni che, a partire dal 1° gennaio
2019, avrebbe cessato di utilizzare le DPL, ritenuto che “nel corso degli
ultimi anni, il mantenimento della banca DPL è infatti divenuto sempre più
dispendioso in termini di tempo e costi ed avrebbe richiesto investimenti
considerevoli negli anni a venire. Inoltre, la collaborazione richiesta da
parte della CO 1 per il mantenimento del sistema è stata percepita dalle
imprese come sempre più gravosa. Per tutte queste ragioni, la CO 1 ha quindi
deciso che in futuro utilizzerà soltanto i dati statistici RSS nel quadro della
fissazione delle rendite di invalidità, e ciò a partire dal 1 gennaio 2019.”
(il corsivo è del redattore).
2.3.8
Nella presente fattispecie,
l’istituto convenuto ha quantificato in fr. 67'406 il reddito da invalido, facendo
capo alla tabella TA1 2016, media totale, livello di qualifica 1,
uomini, aggiornato al 2018, senza applicare alcuna deduzione sociale ex
DTF 126 V 80 (cfr. doc. 145, p. 1).
Ora, utilizzando i dati
forniti dalla tabella RSS 2016 TA 1, l’assicurato,
svolgendo nel 2016 una professione che presuppone qualifiche inferiori (livello
di qualifica 1) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle
condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR
2002.
UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile
lordo pari a fr. 5'340. Riportando questo dato su 41.7 ore, esso
ammonta a fr. 5'566.95 mensili oppure a fr. 66'803.40 per l'intero anno (fr.
5'566.95 x 12). Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si
ottiene, per il 2017, un reddito annuo di fr. 67'070.61 (+ 0.4%) e, per il
2018, di fr. 67'405.96 (+ 0.5%).
Per quanto riguarda la
questione del gap salariale, va rilevato che, in una sentenza
8C_141/2016 e 8C_142/2016 del 17 maggio 2016 consid. 5.2.2.3, il TF ha
stabilito che non erano dati i presupposti per aumentare il reddito da valido,
allorquando quest’ultimo è superiore al salario usuale del settore (in quella
fattispecie, quello dell’edilizia), determinato in base al salario minimo
d’assunzione previsto da un contratto collettivo di lavoro (in questo senso, si
vedano pure la STF 8C_537/2016 dell’11 aprile 2017 consid. 6, in cui la Corte
federale ha precisato che questa giurisprudenza è applicabile, mutatis
mutandis, ad altri settori nei quali è stato concluso un contratto
nazionale o un contratto collettivo di lavoro, e la STF 8C_643/2016 del 25
aprile 2017 consid. 4.3).
Nel caso concreto, così come
indicato dall’CO 1 (aspetto non contestato dall’insorgente), il salario minimo
secondo il contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi ammontava nel
2018.
a fr. 54'509, dunque inferiore a quello che l’assicurato avrebbe
realizzato, sempre nel 2018, quale montatore (fr. 60'099 - cfr. supra,
consid. 2.3.6.) (cfr. doc. 145, p. 1, 6 e 8).
In queste condizioni, non
entra in linea di conto una decurtazione del reddito statistico da invalido a
tale titolo.
In ossequio alla
giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nella concreta evenienza,
l’assicuratore convenuto sostiene che una riduzione sul reddito da invalido non
entra in considerazione, in quanto non sarebbe dato nessun criterio (doc. 157,
p. 5).
Secondo il TCA, ci si potrebbe
chiedere se, nel caso di specie, non si giustifichi applicare una decurtazione
in ragione degli effetti legati al danno alla salute. La questione può rimanere
aperta in quanto, anche riducendo del 10% il reddito statistico da invalido, il
grado dell’invalidità non raggiungerebbe comunque la soglia minima legale del
10% (cfr. art. 18 cpv. 1 LAINF).
D’altra parte, il fatto di
avere una limitata formazione professionale non giustifica decurtazioni,
considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto (attività semplici
e ripetitive) non richiedono né un’esperienza professionale diversificata né un
grado d’istruzione particolare (cfr., in questo senso, la DTF 137 V 71 consid.
5.3
e SVR 2002 Nr. UV 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF
8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3.).
Infine,
nella STF 8C_482/2016 del 15 settembre 2016 pubblicata in SVR 2017 IV Nr. 17,
l’Alta Corte ha precisato che in caso d’applicazione del livello di qualifiche
1.
della RSS sono già considerate le carenti conoscenze linguistiche.
Il reddito da invalido,
tenuto conto (ipotesi di lavoro) di una decurtazione del 10%, ammonta dunque a fr.
60'665.36.
Ora, confrontando i fr. 60'665.36
al reddito che l’insorgente avrebbe potuto conseguire senza il danno alla
salute, e cioè fr. 60'099, risulta che egli non subisce alcuna perdita di
guadagno a dipendenza dei postumi residuali dell’infortunio accaduto nel
novembre 2016.
In queste condizioni, la
decisione su opposizione impugnata mediante la quale all’assicurato è stata
negata una rendita d’invalidità, deve essere confermata.
2.4
Diritto all’IMI?
2.4.1
Secondo l'art. 24 cpv. 1
LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito
all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità
fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa
non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.4.2
L'art. 36 cpv. 1 OAINF
definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24
LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente
sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se
l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione
dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze
personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della
menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza
ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto
privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.
42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione
del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire da la loi sur
l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).
2.4.3
Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,
l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3
dell'OAINF.
Una tabella elenca una
serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,
corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno
assicurato.
Questa tabella - riconosciuta
conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U
362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni
extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per
menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso
di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita
parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna
indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al
5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni
all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36.
cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende in
considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione
dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,
ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4
OAINF).
Peggioramenti non
prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un
pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la
revisione dell'indennità per
menomazione è, di
principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.4.4
L’INSAI ha allestito una serie
di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella
dell'ordinanza.
Semplici direttive di
natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il
giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA
del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in
cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di
trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3
all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,
consid. 3a).
2.4.5
Nel caso di specie, l’assicuratore
LAINF resistente, sentito il parere del proprio medico __________, ha rifiutato
l’assegnazione al ricorrente di un’IMI (cfr. doc. 157, p. 6).
A margine della visita di
chiusura del 24 maggio 2018, il chirurgo ortopedico dott. __________ ha in
effetti negato che fossero adempiuti i presupposti per riconoscere l’esistenza
di una menomazione importante e durevole dell’integrità fisica (cfr. doc. 122,
p. 4: “Per quanto riguarda il diritto all’indennità di menomazione all’integrità
in considerazione della situazione attuale e della possibile prevedibile
evoluzione futura, in considerazione della buona articolarità e della buona
stenia, secondo le tabelle comunemente in uso, la situazione a mio parere è
ricompresa in una percentuale inferiore al 5%.”).
Chiamata ora a pronunciarsi su una questione di carattere
squisitamente medico, constatato che agli atti non figura alcuna divergente
valutazione specialistica (tale non può essere ritenuta la certificazione 10
luglio 2019 del dott. __________ [cfr. allegato al doc. VII], il quale neppure
si è pronunciato in merito alla menomazione dell’integrità) e considerato che
al riguardo il ricorrente non ha sollevato alcuna motivata obiezione, questa
Corte ritiene che l’apprezzamento della menomazione dell’integrità espresso dal
medico __________ possa validamente costituire da fondamento al proprio
giudizio.
In conclusione, anche per quanto riguarda il diritto all’IMI,
il ricorso di RI 1 non può dunque essere accolto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti