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Decisione

35.2019.60

Determinazione del diritto alla rendita d'invalidità e all'IMI

26 agosto 2019Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità,

non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno

alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle

conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività che

si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno

alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità

i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno

alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.3.3

Nel caso concreto,

l’assicuratore LAINF convenuto ha negato all’assicurato il diritto a una

rendita d’invalidità, facendo essenzialmente capo, per quanto riguarda

l’esigibilità lavorativa, alla relativa valutazione espressa dal medico __________

in occasione della visita di chiusura del 24 maggio 2018.

In quell’occasione, il

dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, dopo aver

precisato che ulteriori provvedimenti terapeutici non avrebbero più avuto

incidenza sulla capacità/esigibilità lavorativa dell’insorgente (cfr., su

questo aspetto, la DTF 134 V 109), ha così descritto l’esigibilità lavorativa:

" (…) Sollevare

e portare: l’assicurato è in grado di sollevare con due braccia fino

all’altezza dei fianchi pesi leggeri fino a 10 kg senza limitazione, pesi medi

da 10 a 25 kg talvolta, pesi pesanti da 25 a 45 kg di rado, pesi molto pesanti

oltre i 45 kg mai. È in grado di sollevare oltre l’altezza del petto pesi fino

a 5 kg utilizzando prevalentemente l’arto dominante destro molto spesso, pesi

oltre 5 kg solo talvolta.

Maneggio di attrezzi: l’assicurato è in grado di maneggiare

attrezzi leggeri e di precisione e medi senza limitazione. Attrezzi pesanti

spesso, molto pesanti di rado. La rotazione della mano è possibile senza

limitazione.

Posizione e mobilità: l’assicurato è in grado di svolgere lavori

sopra la testa di rado, non vi è limitazione per la rotazione del busto, la

posizione seduta e inclinata in avanti, la posizione in piedi e inclinata in

avanti, la posizione inginocchiata e con flessione delle ginocchia.

Posizione di lunga durata: l’assicurato è in grado di mantenere la

posizione seduta e la posizione in piedi senza limitazione così come la

posizione di libera scelta.

Spostamento: l’assicurato è in grado di camminare anche per lunghi

tratti, anche su terreno accidentato e di salire le scale senza limitazioni.

L’assicurato è in grado di salire su scale a pioli talvolta. L’uso delle due

mani è possibile. Equilibrio e stare in equilibrio è possibile.

L’assicurato in un’attività che rispetti un’esigibilità definita è

abile al 100% (senza pause supplementari con rendimento completo.

L’assicurato è inoltre da considerarsi abile in misura completa in

attività confacente nel mercato generale del lavoro.” (doc. 122, p. 3 s.)

Agli atti figurano alcune

certificazioni del medico curante del ricorrente, dott. __________, spec. FMH

in medicina generale, il quale ha dichiarato RI 1 completamente inabile in

attività pesanti e ritenuto “… utile una riqualifica per lavori che non

impegnino il braccio sinistro sopra i 90°, con limitazione di sollevamento pesi

non superiori ai 10 kg fino ai fianchi.” (doc. 155, p. 1; dello stesso tenore

l’allegato al doc. VII).

2.3.4

Secondo la giurisprudenza, il

giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i

mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la

documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto

sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra

loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle

prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto

che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia

completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga

conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in

piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto

medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per quel che riguarda le perizie

allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure

loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi

concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del

10.

luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

In

una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista alcun dubbio a

proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.

Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte

europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che

gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti

dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra

questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le

certificazioni dei medici curanti.

2.3.5

Chiamato a

pronunciarsi nella concreta evenienza, il TCA ritiene di

poter validamente far capo alla valutazione dell’esigibilità lavorativa

espressa dal medico __________, specialista proprio nella materia che qui

interessa, a margine della visita di chiusura del 24 maggio 2018 (cfr.

doc. 122), senza che si riveli necessario procedere a ulteriori atti

istruttori.

Del resto, gli impedimenti

funzionali che presenta l’insorgente, sono quelli che si riscontrano,

usualmente, in assicurati che hanno subito danni alle spalle: in sostanza, si

tratta dell'impossibilità di sollevare, rispettivamente, trasportare pesi anche

solo relativamente importanti nonché d'ingaggiare l'arto superiore interessato

in mansioni da eseguire al di sopra dell'orizzontale (cfr., fra le tante, STCA

35.1998.63

del 23 novembre 1998 e 35.1998.117 del 29 luglio 1999, confermata

dal TFA con pronunzia U 296/99 del 3 gennaio 2000).

La valutazione

dell’esigibilità lavorativa del medico __________, risulta plausibile anche

alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito,

riguardanti assicurati che hanno lamentato limitazioni nell’utilizzo degli arti

superiori.

Ad esempio, in una

sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha ritenuto

realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa

in attività alternative, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che -

a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla

destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10

kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi

movimenti non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio

oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto

per il braccio adominante.

In una sentenza 35.1997.23

dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA con sentenza U 449/00

dell'8 maggio 2002 -, questo Tribunale ha dichiarato totalmente abile in

attività sostitutive confacenti, specificatamente in

professioni nell'esercizio delle quali la mano sinistra, adominante, avesse

funzione ausiliaria, un'operaia che, secondo l'avviso dei medici, presentava

una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per

delle prese a tre dita senza forza.

Il TFA è pervenuto alla

medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente

pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato di

professione autista che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali

all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere a tempo

pieno lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con

la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2

kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).

In una sentenza 35.2002.88

del 14 aprile 2003 consid. 2.6., questa Corte ha giudicato completamente abile

in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza

dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo:

"importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto

scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito

flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità

nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del

nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto,

citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio

dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così

come nei movimenti di rotazione.

Limitato l'uso di

utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi

possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo

fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al

tronco.".

Nella STFA U 200/02 del 20

maggio 2003 consid. 2.2, riguardante un’assicurata, la quale, a causa di un

infortunio professionale alla mano sinistra adominante, aveva subito

l’amputazione del pollice, dell’indice e del medio, come pure una frattura

pluriframmentaria della falange basale con instabilità a livello delle

articolazioni interfalangee dell’anulare, divenendo praticamente monca di una

mano, l’Alta Corte ha ammesso una piena capacità lavorativa dal profilo

ortopedico.

In un giudizio I 27/06 e U

18/06 del 24 agosto 2006 consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di

svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di

controllo, così come lavori in un chiosco nonché attività ausiliarie nel campo

della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva

di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di

un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa

del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine

sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi

dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del

braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).

In una sentenza

8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di svolgere a

tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato che

presentava una paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della spalla

e del braccio destro dominante.

In una sentenza 35.2013.74

dell’8 settembre 2014 consid. 2.3.4., cresciuta incontestata in giudicato,

questo Tribunale ha accertato l’esistenza di una piena abilità in attività

lavorative adeguate, trattandosi di un assicurato che aveva subito

l’amputazione dell’avambraccio destro nell’utilizzare una sega circolare.

Infine, in una sentenza

35.2017.10

del 22 giugno 2017, il TCA ha giudicato completamente abile al

lavoro in attività sostitutive adeguate, un assicurato che presentava uno stato

dopo contusione del dorso della mano destra con sviluppo di una malattia di

Sudeck che aveva portato a esiti tragici in una situazione paragonabile a un

amputato del braccio destro.

Secondo questo Tribunale, le

certificazioni agli atti del dott. __________ (doc. 155 e allegato al doc. VII)

non sono atte a generare dei dubbi, nemmeno lievi, circa la correttezza della

valutazione enunciata dal dott. __________. Il fatto che l’assicurato non sia

più in grado di svolgere lavori pesanti non è in discussione. D’altro canto,

anche il curante ha auspicato che il ricorrente venga riqualificato professionalmente

in attività leggere da esercitare a livello del piano di lavoro.

Anche le circostanze

evidenziate in sede di ricorso – la scarsa conoscenza della lingua italiana e

la mancanza di formazione professionale -, non giustificano una soluzione diversa.

Questa Corte è in effetti

già stata chiamata a statuire in cause riguardanti assicurati analfabeti e

privi di formazione, costretti ad abbandonare la loro originaria professione a

causa del danno alla salute. Ad esempio, nella sentenza 35.2004.104 del 25

aprile 2005, cresciuta in giudicato dopo che il ricorso al TFA era stato

ritirato a fronte della possibilità d’incorrere in una reformatio in pejus

(cfr. STFA U 218/05 del 13 giugno 2006), il TCA ha considerato realistica la

possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa in attività

cosiddette sostitutive trattandosi di un assicurato, di professione ferraiolo,

vittima di un infortunio all’arto superiore sinistro che ne aveva limitato la

capacità lavorativa ad attività leggere, non comportanti il

sollevamento/trasporto di pesi rilevanti e l’ingaggio del braccio in questione

in lavori da eseguire sopra l’orizzontale:

" Con la

propria impugnativa, ___ ha inoltre fatto valere che il suo stato di

analfabetismo gli precluderebbe, citiamo: “la possibilità di svolgere

qualsivoglia attività non identica a quella da lui svolta nell’arco della

propria vita e sino alla data dell’infortunio, e a maggior ragione le attività

prese in considerazione dalla ___ per il calcolo dell’incapacità lucrativa, …”

(I, p. 6).

Il fatto che l’assicurato sia analfabeta e privo di ogni

formazione, merita effettivamente qualche riflessione.

Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato

costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere

soltanto l’esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della

sua formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed

intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del

lavoro equilibrato che entra in considerazione per lui (cfr. A. Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 130 e giurisprudenza ivi

menzionata; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 205s., secondo cui: “Bei einem Wechsel

muss die neue Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten

angepasst sein und hat den körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den

Behinderungen des Versicherten zu entsprechen”; A.-C. Doudin, La rente

d’invalidité dans l’assurance-accidents selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral des assurances, in SZS 1990, p 255s.).

In questo ordine d’idee, il TFA ha stabilito che - trattandosi di

lavoratori non qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività

manuale - entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di

manovalanza oppure altre attività fisiche (P. Omlin, op. cit., p. 206; RCC

1989, p. 331 consid. 4a).

L’Alta Corte ha, tuttavia, anche precisato che il mercato del

lavoro accessibile a questi assicurati non é limitato a tali attività.

Nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti

vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano

le attività di controllo e sorveglianza (cfr. SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b;

RCC 1991, p. 332 consid. 3b, STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., U 871/02,

consid. 3).

Anche in questo ambito, vi sono aperte delle opportunità di lavoro

per lavoratori ausiliari, così come é il caso per il settore delle prestazioni

di servizio.

In sintesi, se é vero che, da un lato, l'assicurato é tenuto a

compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno,

dall’altro, non bisogna perdere d’occhio il concetto di esigibilità, nel

senso poc’anzi evocato.

Nella concreta evenienza, il fatto che ___ non sappia né leggere

né scrivere e sia, inoltre, privo di formazione, rappresenta un handicap, che

si traduce in un ulteriore restringimento del ventaglio delle attività

lucrative da lui ragionevolmente esigibili, e ciò pur ponendosi dal punto di

vista di un mercato del lavoro equilibrato.

Nondimeno, questa Corte ritiene che dall’assicurato si possa

esigere che valorizzi la sua restante capacità lavorativa, avuto riguardo al

mercato generale del lavoro che entra per lui in linea di conto. Specialmente

nell’ambito industriale, vi sono, in effetti, delle attività di mera sorveglianza

- fisicamente assai leggere - che non presuppongono particolari attitudini

intellettuali. Tali attività potrebbero senz’altro venire svolte anche da una

persona analfabeta, nella misura in cui richiedono prevalentemente il

compimento di gesti ripetitivi: assimilato l’automatismo, non vi possono più

essere ostacoli ad un loro esercizio (cfr., in questo senso, la STCA del 7

maggio 1999 nella causa D., inc. 35.1998.102, consid. 2.6., cresciuta in

giudicato).

Occorre infine rilevare che, secondo la giurisprudenza, se è vero

che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione

rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti

sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera

attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TFA ha in

particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale

e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e

sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U

329/01, consid. 4.7).” (STCA succitata, consid. 2.6. - il corsivo è del

redattore)

Le medesime considerazioni

devono valere anche nel presente caso. La Corte federale è peraltro pervenuta a

questa stessa conclusione, ad esempio, in una sentenza U 191/99 del 24 gennaio

2001.

e in quella I 532/05 del 13 luglio 2006, entrambe concernenti degli

assicurati stranieri, analfabeti e privi di formazione.

In esito alle

considerazioni che precedono, questo Tribunale deve concludere che

l'assicurato, da una parte, é definitivamente impedito nell’esercizio della sua

originaria professione di montatore di ponteggi, ma che, d’altra parte, egli è

in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, attività leggere

dal profilo del sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di

attrezzi, che non implicano l’utilizzo degli arti superiori al di sopra del

piano orizzontale, reperibili sul mercato generale del lavoro.

2.3.6

Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute

infortunistico.

Per quanto

concerne il reddito da valido, l’amministrazione ha indicato che, senza

il danno alla salute, il ricorrente, nel 2018, avrebbe realizzato un

guadagno annuo lordo pari a fr. 60'099 (cfr. doc. 145, p. 1).

Questo valore - desunto

dalle informazioni fornite dal datore di lavoro (cfr. doc. 128, p. 4) e

peraltro non contestato dall’insorgente -, può essere fatto proprio dal TCA.

2.3.7

Per quanto riguarda il reddito

da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle

sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,

conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle

statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i

salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme

delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione

addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di

permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione

è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una

deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto

delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima

sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di

principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da

invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL

(“Descrizione dei posti di lavoro”).

In quella sede, la nostra

Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,

l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei

posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta Corte,

relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04).

In una sentenza

32.2007.165

del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del

20.

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido

conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario

medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va

ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la

valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p.

326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007

del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la

questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore

fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di

regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid.

6.

; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza

pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto

rilevante un gap salariale del 4%).

La questione è stata

definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima

Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di

almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è

considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4

p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un

parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però

soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le

condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze

personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi

fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente

una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze

personali e professionali.

Questa giurisprudenza è

stata confermata ancora di recente dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1

consid. 5.

Da notare che, con

comunicazione del 19 ottobre 2018, l’CO 1 ha informato il Tribunale federale e

tutti i Tribunali cantonali delle assicurazioni che, a partire dal 1° gennaio

2019, avrebbe cessato di utilizzare le DPL, ritenuto che “nel corso degli

ultimi anni, il mantenimento della banca DPL è infatti divenuto sempre più

dispendioso in termini di tempo e costi ed avrebbe richiesto investimenti

considerevoli negli anni a venire. Inoltre, la collaborazione richiesta da

parte della CO 1 per il mantenimento del sistema è stata percepita dalle

imprese come sempre più gravosa. Per tutte queste ragioni, la CO 1 ha quindi

deciso che in futuro utilizzerà soltanto i dati statistici RSS nel quadro della

fissazione delle rendite di invalidità, e ciò a partire dal 1 gennaio 2019.”

(il corsivo è del redattore).

2.3.8

Nella presente fattispecie,

l’istituto convenuto ha quantificato in fr. 67'406 il reddito da invalido, facendo

capo alla tabella TA1 2016, media totale, livello di qualifica 1,

uomini, aggiornato al 2018, senza applicare alcuna deduzione sociale ex

DTF 126 V 80 (cfr. doc. 145, p. 1).

Ora, utilizzando i dati

forniti dalla tabella RSS 2016 TA 1, l’assicurato,

svolgendo nel 2016 una professione che presuppone qualifiche inferiori (livello

di qualifica 1) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle

condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR

2002.

UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile

lordo pari a fr. 5'340. Riportando questo dato su 41.7 ore, esso

ammonta a fr. 5'566.95 mensili oppure a fr. 66'803.40 per l'intero anno (fr.

5'566.95 x 12). Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si

ottiene, per il 2017, un reddito annuo di fr. 67'070.61 (+ 0.4%) e, per il

2018, di fr. 67'405.96 (+ 0.5%).

Per quanto riguarda la

questione del gap salariale, va rilevato che, in una sentenza

8C_141/2016 e 8C_142/2016 del 17 maggio 2016 consid. 5.2.2.3, il TF ha

stabilito che non erano dati i presupposti per aumentare il reddito da valido,

allorquando quest’ultimo è superiore al salario usuale del settore (in quella

fattispecie, quello dell’edilizia), determinato in base al salario minimo

d’assunzione previsto da un contratto collettivo di lavoro (in questo senso, si

vedano pure la STF 8C_537/2016 dell’11 aprile 2017 consid. 6, in cui la Corte

federale ha precisato che questa giurisprudenza è applicabile, mutatis

mutandis, ad altri settori nei quali è stato concluso un contratto

nazionale o un contratto collettivo di lavoro, e la STF 8C_643/2016 del 25

aprile 2017 consid. 4.3).

Nel caso concreto, così come

indicato dall’CO 1 (aspetto non contestato dall’insorgente), il salario minimo

secondo il contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi ammontava nel

2018.

a fr. 54'509, dunque inferiore a quello che l’assicurato avrebbe

realizzato, sempre nel 2018, quale montatore (fr. 60'099 - cfr. supra,

consid. 2.3.6.) (cfr. doc. 145, p. 1, 6 e 8).

In queste condizioni, non

entra in linea di conto una decurtazione del reddito statistico da invalido a

tale titolo.

In ossequio alla

giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nella concreta evenienza,

l’assicuratore convenuto sostiene che una riduzione sul reddito da invalido non

entra in considerazione, in quanto non sarebbe dato nessun criterio (doc. 157,

p. 5).

Secondo il TCA, ci si potrebbe

chiedere se, nel caso di specie, non si giustifichi applicare una decurtazione

in ragione degli effetti legati al danno alla salute. La questione può rimanere

aperta in quanto, anche riducendo del 10% il reddito statistico da invalido, il

grado dell’invalidità non raggiungerebbe comunque la soglia minima legale del

10% (cfr. art. 18 cpv. 1 LAINF).

D’altra parte, il fatto di

avere una limitata formazione professionale non giustifica decurtazioni,

considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto (attività semplici

e ripetitive) non richiedono né un’esperienza professionale diversificata né un

grado d’istruzione particolare (cfr., in questo senso, la DTF 137 V 71 consid.

5.3

e SVR 2002 Nr. UV 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF

8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3.).

Infine,

nella STF 8C_482/2016 del 15 settembre 2016 pubblicata in SVR 2017 IV Nr. 17,

l’Alta Corte ha precisato che in caso d’applicazione del livello di qualifiche

1.

della RSS sono già considerate le carenti conoscenze linguistiche.

Il reddito da invalido,

tenuto conto (ipotesi di lavoro) di una decurtazione del 10%, ammonta dunque a fr.

60'665.36.

Ora, confrontando i fr. 60'665.36

al reddito che l’insorgente avrebbe potuto conseguire senza il danno alla

salute, e cioè fr. 60'099, risulta che egli non subisce alcuna perdita di

guadagno a dipendenza dei postumi residuali dell’infortunio accaduto nel

novembre 2016.

In queste condizioni, la

decisione su opposizione impugnata mediante la quale all’assicurato è stata

negata una rendita d’invalidità, deve essere confermata.

2.4

Diritto all’IMI?

2.4.1

Secondo l'art. 24 cpv. 1

LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito

all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità

fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa

non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.4.2

L'art. 36 cpv. 1 OAINF

definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24

LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente

sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se

l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione

dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze

personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della

menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza

ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto

privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.

42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione

del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire da la loi sur

l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).

2.4.3

Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,

l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3

dell'OAINF.

Una tabella elenca una

serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,

corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno

assicurato.

Questa tabella - riconosciuta

conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U

362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni

extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per

menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso

di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita

parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna

indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al

5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni

all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36.

cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende in

considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione

dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,

ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4

OAINF).

Peggioramenti non

prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un

pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la

revisione dell'indennità per

menomazione è, di

principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.4.4

L’INSAI ha allestito una serie

di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella

dell'ordinanza.

Semplici direttive di

natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il

giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA

del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in

cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di

trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3

all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,

consid. 3a).

2.4.5

Nel caso di specie, l’assicuratore

LAINF resistente, sentito il parere del proprio medico __________, ha rifiutato

l’assegnazione al ricorrente di un’IMI (cfr. doc. 157, p. 6).

A margine della visita di

chiusura del 24 maggio 2018, il chirurgo ortopedico dott. __________ ha in

effetti negato che fossero adempiuti i presupposti per riconoscere l’esistenza

di una menomazione importante e durevole dell’integrità fisica (cfr. doc. 122,

p. 4: “Per quanto riguarda il diritto all’indennità di menomazione all’integrità

in considerazione della situazione attuale e della possibile prevedibile

evoluzione futura, in considerazione della buona articolarità e della buona

stenia, secondo le tabelle comunemente in uso, la situazione a mio parere è

ricompresa in una percentuale inferiore al 5%.”).

Chiamata ora a pronunciarsi su una questione di carattere

squisitamente medico, constatato che agli atti non figura alcuna divergente

valutazione specialistica (tale non può essere ritenuta la certificazione 10

luglio 2019 del dott. __________ [cfr. allegato al doc. VII], il quale neppure

si è pronunciato in merito alla menomazione dell’integrità) e considerato che

al riguardo il ricorrente non ha sollevato alcuna motivata obiezione, questa

Corte ritiene che l’apprezzamento della menomazione dell’integrità espresso dal

medico __________ possa validamente costituire da fondamento al proprio

giudizio.

In conclusione, anche per quanto riguarda il diritto all’IMI,

il ricorso di RI 1 non può dunque essere accolto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti