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35.2019.61

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

8 maggio 2020Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale

o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono

causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate

nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati

affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.

28 cpv. 4 OAINF:

"Se a causa della sua

età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se

la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età

avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che

potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute

della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.5

Dal profilo medico, questa

Corte ha accertato - con sentenza n. 35.2018.38 del 10 ottobre 2018 (doc. 201

incarto LAINF), cresciuta incontestata in giudicato - che l’assicurato, al

momento della stabilizzazione dello stato di salute infortunistico (1° febbraio

2018), era in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo,

un’attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla

salute infortunistico (cfr. STCA 35.2018.38 del 10 ottobre 2018, consid. 2.5 e

2.

: doc. 201 incarto LAINF).

2.6

Si tratta ora di valutare le

conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Preliminarmente va

ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato

il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222;

cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3

febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18

ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr.

11.

e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA

del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

Nel caso di specie sono

quindi determinanti i dati del 2018 (data di stabilizzazione dello stato di

salute infortunistico dell'assi-curato: 1° febbraio 2018; cfr. consid. 2.5).

2.7

Per quanto concerne il

reddito da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, senza il danno

infortunistico, RI 1, nel 2018, avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo di

fr. 68'790.-, fissato sulla base della tabella TA 1 2016, ramo 41-43

"costruzioni", livello di qualifica 1, uomini, riportato su 41.4 ore

aggiornato al 2018, dato che l'assicurato “per motivi prettamente aziendali”

“avrebbe ricevuto regolare disdetta con effetto 30.06.2016 anche se non si

fosse verificato l’infortunio” (doc. 219 e 234 incarto LAINF), in

applicazione della giurisprudenza federale (sentenze del TF 9C_501/2013 e

8C_842/2014 consid. 2.4.2. con riferimenti).

Il patrocinatore del ricorrente contesta l'utilizzo dei dati statistici, nel

raffronto dei redditi, per il "reddito da valido". Il suo cliente

infatti non è stato licenziato a marzo 2016 (come ritenuto dall'CO 1), tant'è

che ha ininterrottamente lavorato per esso negli ultimi anni. Il salario da

valido del suo assistito realmente percepito nel 2015 è dunque pari a fr.

122'606.-. Inoltre, al salario base vanno aggiunte le indennità previste dal

Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in Svizzera (CNM), tra

cui, in particolare, quelle previste nella convenzione addizionale al CNM per i

lavori in sotterraneo. Esse consistono nel supplemento per i lavori in

galleria, le indennità per lavoro a sciolte comuni, il supplemento per il

lavoro notturno, le indennità per il tempo di viaggio, le indennità per il

tempo di tragitto, il supplemento per il lavoro festivo e domenicale, le

indennità per il vitto e alloggio. La precitata cifra è ben lontana dal salario

"da valido" di soli fr. 69'157.- fissato dall'CO 1 e più aderente al

dato reale. In ogni caso, anche ammettendo per un istante che l’CO 1 possa fare

ricorso ai dati statistici, andrebbe applicato il livello 2 della TA 1 2016,

ramo 41-43 "costruzioni", dato che il suo assistito, pur essendo

assunto formalmente come carpentiere, in realtà si occupava di conduzione di

mezzi meccanici, come ad esempio escavatori, autobotti, pale meccaniche. In

questo caso, il salario da valido ammonterebbe quindi comunque a fr. 76'843.-

(fr. 5'911.- per 13 mensilità).

2.8

Chiamato ad esprimersi in

merito, il TCA osserva che agli atti figurano due colloqui, il 12 novembre 2018

e l’8 gennaio 2019, col signor __________ dell'Ufficio del personale del __________,

dai quali si evince che, in assenza dell’infortunio, l’assicurato sarebbe stato

licenziato a gennaio 2016 con effetto a giugno 2016, ma che a gennaio 2016 il

suo contratto di lavoro non poteva essere disdetto, poiché in infortunio.

L’assicurato aveva percepito le indennità giornaliere LAINF dall’8 gennaio 2016

al 31 gennaio 2018 e dal 1° febbraio 2018 era iniziata la decorrenza del

termine di licenziamento con effetto al 31 maggio 2018. Dal 1° febbraio al 31

maggio 2018, ovvero durante il termine di disdetta di quattro mesi,

l’assicurato aveva svolto diversi lavori di magazzino compatibili con il suo

stato di salute, senza alcun cambiamento delle condizioni contrattuali. Il

licenziamento era, quindi, divenuto effettivo il 1° giugno 2018 (doc. 204 e 213

incarto LAINF).

Per costante giurisprudenza federale, se la persona assicurata era disoccupata

al momento in cui le è occorso l’infortunio oppure se nel periodo sino

all’inizio della rendita essa avrebbe perso il posto di lavoro anche senza

l’infortunio, il reddito da valido può essere desunto dai dati della

rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS) (cfr., tra le tante, la

STF 8C_314/2019 del 10 settembre 2019 consid. 6.1 e riferimenti ivi citati; la

STF 8C_728/2016 del 21 dicembre 2016 consid. 3.1 in fine e riferimento ivi

citato e la STF 9C_501/2013 del 28 novembre 2013, consid. 4.2 in fine e 4.3.2 e

riferimenti ivi citati; in questo senso, si veda pure L. Grisanti, Nuove regole

per la valutazione dell’invalidità, in RtiD II-2006, p. 316; STCA 35.2016.93

del 5 aprile 2017, consid. 2.8; STCA 35.2018.123 del 27 marzo 2019, consid.

2.5

; STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.9; STCA 35.2019.25 del 5

settembre 2019, consid. 2.6; STCA 35.2019.48 del 16 ottobre 2019, consid. 2.9;

STCA 32.2018.211 del 21 ottobre

2019, consid. 2.8; STCA 32.2019.24 del 28 gennaio 2020, consid. 2.6.1).

Considerato che

l’assicurato avrebbe perso il posto di lavoro al 31 maggio 2016,

indipendentemente dal danno alla salute infortunistico, il suo reddito da

valido deve essere stabilito in base ai dati statistici risultati dalla RSS.

In siffatte circostanze,

le censure sollevate dal patrocinatore del ricorrente all’operato

dell’amministrazione per non avere determinato il “reddito da valido” del suo

assistito in almeno fr. 122'606.- (corrispondente all’importo realmente

percepito dal suo assistito nel 2015) devono essere respinte.

A proposito della questione di sapere se, in concreto, va applicato il livello

di competenze 1 (come lo pretende l’CO 1) oppure il livello di competenze 2

(come lo sostiene il patrocinatore dell’assicurato), è utile segnalare che a

partire dalla 10a edizione della RSS (RSS 2012), gli impieghi sono classificati

per professione in funzione del tipo di lavoro che è generalmente eseguito.

L’accento è pertanto posto sul genere di attività che la persona interessata è

in grado di svolgere in funzione delle sue qualifiche (livello delle sue

competenze) e non più sulle qualifiche in quanto tali. Sono dunque stati

definiti quattro livelli di competenza in funzione di nove gruppi di

professioni e del tipo di lavoro, della formazione necessaria per praticare la

professione e dell’esperienza professionale (cfr. tabella TA 1_skill_level

della RSS 2012; DTF 142 V 178 consid. 2.5.3). Il livello 1 è il più basso e corrisponde

alle mansioni fisiche e manuali semplici, mentre il livello 4 è il più elevato

e raggruppa le attività che richiedono la risoluzione di problemi compositi e

l’assunzione di decisioni complesse, che presuppongono un’ampia conoscenza

fattuale e teorica in un ambito specifico (ne fanno parte, ad esempio, i

direttori, i quadri di direzione e i gerenti, come pure le professioni

intellettuali e scientifiche). Tra questi due estremi figurano le professioni

dette intermedie (livelli 3 e 2). Il livello 3 implica delle attività pratiche

complesse che necessitano ampie conoscenze in un ambito specifico (in

particolare, i tecnici, i supervisori, gli intermediari o il personale

infermieristico). Il livello 2 si riferisce alle attività pratiche come la

vendita, la cura delle persone, l’elaborazione dei dati e l’amministrazione,

l’utilizzo di macchinari e di apparecchiature elettroniche, i servizi di

sicurezza e la guida di veicoli (cfr. STF 9C_370/2019 del 10 luglio 2019

consid. 4.1 e riferimenti ivi citati; STCA 35.2019.39 del 21 ottobre 2019

consid. 2.10).

Se il TCA concorda con l’amministrazione nel ritenere che il reddito da valido

vada calcolato in applicazione dei dati statistici di cui alla Tabella TA1,

ramo economico 41-43 “costruzioni”, non può, invece, condividere la scelta

dell’CO 1 di fare capo al livello di qualifica 1, attività semplici e

ripetitive, ma ritiene maggiormente indicato applicare il livello di qualifica

2.

“attività pratiche come la vendita, la cura delle persone, l’elaborazione di

dati e l’amministrazione, l’utilizzo di macchinari e di apparecchiature

elettroniche, i servizi di sicurezza, i trasporti”.

Dalle tavole processuali

(in particolare, dal colloquio con l’assicurato del 18 febbraio 2016: cfr. doc.

14.

incarto LAINF) emerge infatti quanto segue:

" In Italia

possiedo il diploma di geometra. Non mi ricordo più in che anno l'avevo

conseguito, ma salvo errore doveva essere alla fine degli anni ottanta.

Ottenuto il diploma avevo lavorato per la ditta __________ di __________, come

operatore di mezzi meccanici per la movimentazione della terra.

Nel 2008 avevo iniziato a lavorare per la ditta __________ di __________. Ero

impiegato come operatore di mezzi meccanici nella costruzione di gallerie in

Italia.

Dal 12.6.12 lavoro per fa ditta __________ di __________. Sono stato assunto

come carpentiere, ma la mia attività principale è quella di conduttore di mezzi

meccanici, come ad esempio escavatori, autobotti, pale meccaniche ecc.

Aiuto comunque gli altri operai a costruire i casseri che devono essere posati

nella galleria.

L'attività di conduttore di mezzi meccanici per la movimentazione della terra

non è particolarmente pesante.

Per contro l'attività di carpentiere è pesante dal lato fisico perché si devono

spostare pezzi di ferro di notevole peso, si utilizza spesso la mazza, grosse

chiavi fisse per serrare bulloni, devo smontare tubi che portano l’acqua o

l'aria all'interno della galleria.

Quando lavoro come carpentiere mi capita abbastanza frequentemente di dover

sollevare le braccia oltre l'orizzontale.

Pure quando si deve salire o scendere dai mezzi meccanici si devono sollevare

le braccia oltre l'orizzontale per attaccarsi ai maniglioni per poi entrare

nelle cabine, oppure quando si devono attaccare i tubi che spruzzano il

cemento, oppure aprire gli sportelli dei cassoni dei camion”.

Nel corso del colloquio

dell’8 gennaio 2019 (doc. 214 incarto AI) il signor __________ dell'Ufficio del

personale del __________, ha confermato che l’assicurato svolgeva attività “di

carpentiere e conduttore di mezzi meccanici (escavatori, autobotti, pale

meccaniche, ecc.).”

Nel caso di specie, ritenuti i compiti pratici richiesti all’assicurato come

pure il suo bagaglio professionale e formativo, il TCA ritiene che si debba

fare riferimento al livello di competenza 2.

Tale soluzione, a mente di questo Tribunale, consente di tenere conto anche

delle considerazioni espresse in sede ricorsuale a proposito della peculiarità

dei lavori svolti (e delle relative retribuzioni riconosciute) nei cantieri “in

sotterranea”.

In siffatte circostanze, le censure sollevate dal patrocinatore del ricorrente

all’operato dell’amministrazione a tal riguardo vanno accolte.

Chiarito anche l’aspetto riguardante il livello di competenze applicabile nel

caso di specie, sostituendo nel calcolo eseguito dall’CO 1 ai dati di cui alla

tabella RSS 2016 TA1, livello di qualifica 1 (cfr. doc. 219 incarto LAINF)

quelli afferenti al livello di competenza 2 del medesimo ramo 41-43

"costruzioni", risulta che l’assicurato avrebbe potuto realizzare, in

media, un salario mensile lordo pari a fr. 5'911.-.

Riportando questo dato su

41.4

ore, esso ammonta a fr. 6'117.88 mensili oppure a fr. 73’414.56 per

l'intero anno (fr. 6'117.88 x 12), ritenuto che la quota di tredicesima è già

compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Dopo adeguamento

all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2018

(73'414.56x100.7/100.4x100.5%; cfr. doc. 219 incarto LAINF) un reddito annuo di

fr. 74'002.09.

Il "reddito da

valido" dell'assicurato per il 2018 ammonta, quindi,

a fr. 74'002.09.

2.9

Per

quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75

seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

Nella

seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché

il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei

salari DPL.

In

quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno

cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero

totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso,

nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

Questa

giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in

DTF 139 V 592 e nella sentenza 8C_898/2015 del 13 giugno 2016 al consid. 3.3.

L’Alta

Corte, relativamente ai dati statistici, ha difatti stabilito che sono

esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i

dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1

dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5

settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

In

una sentenza 32.2007.165 del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008,

ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in

una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella

stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima

percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311

seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta

la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il

valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è

di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella

sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha

ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La

questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui

la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno

effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico

usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi

della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le

ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo

parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la

soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di

parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti,

nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono

giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una

deduzione per circostanze personali e professionali.

Questa

giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in

DTF 141 V 1 consid. 5.

Nella

DTF 129 V 472 consid. 4.2.2, l’Alta Corte ha verificato, in base a una

valutazione statistica compiuta dall’CO 1, che il salario medio risultante

dalle DPL si situava soltanto leggermente sotto quello secondo l’ISS (in

questo senso, si veda pure la STF 8C_647/2013 del 4 giugno 2014 consid. 7.2;

STCA 32.2018.52 del 12 novembre 2018, consid. 2.6).

2.10

Nella presente fattispecie,

l’amministrazione ha quantificato il reddito "da invalido" in fr.

57'295.10 fissato sulla base della TA1 2016, uomini, livello 1 di competenze,

attività semplici e ripetitive, riportato un orario medio di lavoro settimanale

nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2016 ed aggiornato al 2018,

applicando una deduzione sociale del 15% ex DTF 126 V 80 (cfr. decisione del 12

marzo 2019, doc. 220, confermata in decisione su opposizione del 15 aprile

2019, doc. 234).

In sede di opposizione e nel gravame il patrocinatore del ricorrente ha

contestato l'utilizzo dei dati statistici, nel raffronto dei redditi, per il

"reddito da invalido", che andava fissato, in via principale, in fr.

55'055.80 in base alle DPL oppure, in via subordinata, in fr. 57'681.- in base

ai dai statistici.

In sede di decisione su

opposizione del 15 aprile 2019 (doc. 234) e nella risposta di causa (doc. III)

l’amministrazione ha precisato che, se si volesse fare capo al livello 2

anziché al livello 1 per determinare il reddito da valido dell’assicurato (come

richiesto dal suo patrocinatore), essendo il ricorrente a beneficio di un

diploma di geometria in Italia, anche per il guadagno post-infortunistico andrebbe

fatto riferimento al profilo superiore (STF 8C_423/2015 del 16 novembre 2016).

In sede di risposta di causa (doc. III), l’CO 1 ha ribadito quanto precede.

Va in primo luogo

constatato che l’assicuratore non ha fatto capo ai dati salariali risultati dalle

DPL, e ciò “per evitare un differente metodo di calcolo che mette a

confronto dati nazionali con quelli regionali, tanto più che la giurisprudenza

non permette in questo frangente il calcolo correttivo del gap salariale

(parallelismo)", posto che il reddito da valido è stato determinato in

applicazione dei dati salariali statistici (doc. 219).

Questo Tribunale condivide

l’agire dell’amministrazione. Del resto, anche in una sentenza 8C_728/2016 del

21.

dicembre 2016 consid. 4, l’Alta Corte ha stabilito il reddito da invalido

facendo capo ai dati salariali statistici (in questo senso, si veda pure la STF

8C_9/2017 del 3 marzo 2017 consid. 4.2.1; cfr. pure STCA 35.2017.87 del 6

dicembre 2017, consid. 2.9; STCA 35.2018.52 del 12 novembre 2018, consid. 2.7).

Il TCA concorda con

l’amministrazione nel ritenere che il reddito “da invalido” vada calcolato in

applicazione dei dati statistici di cui alla Tabella TA1 2016, uomini, attività

semplici e ripetitive, ma, considerato il bagaglio professionale e formativo

dell’assicurato, ritiene maggiormente indicato applicare il livello di

qualifica 2, così come poc’anzi effettuato per la determinazione del reddito

“da valido”.

Chiarito anche l’aspetto riguardante il livello di competenze applicabile nel

caso di specie, sostituendo nel calcolo eseguito dall’CO 1 ai dati di cui alla

tabella RSS 2016 TA1, livello di qualifica 1 (cfr. doc. 219 incarto LAINF)

quelli afferenti al livello di competenza 2 in attività semplici e ripetitive,

risulta che l’assicurato avrebbe potuto realizzare, in media, un salario

mensile lordo pari a fr. 5'646.-.

Riportando questo dato su

41.7

ore, esso ammonta a fr. 5'885.95 mensili oppure a fr. 70’631.40 per

l'intero anno (fr. 5'885.95 x 12), ritenuto che la quota di tredicesima è già

compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Dopo adeguamento

all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2018

(70'631.40x101/100.6x100.5%; cfr. doc. 219 incarto LAINF) un reddito annuo di

fr. 71'266.80.

Questa Corte ritiene corretta, e può quindi fare propria, la riduzione sociale

del 15% (peraltro neppure contestata dall’assicurato) riconosciuta dall’CO 1 in

considerazione delle particolarità del caso, tenuto anche conto del riserbo di

cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il

proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V

393.

consid. 3.3).

Ne segue che il reddito da “invalido” di fr. 71'266.80, tenuto conto di una

decurtazione sociale del 15% (ovvero di fr. 10'690.02), ammonta dunque a fr.

60'576.78.

Il "reddito da invalido" dell'assicurato per il 2018

ammonta, quindi, a fr. 60'576.78.

2.11

Confrontando ora il reddito da

invalido di fr. 60'576.78 con il relativo reddito da valido di fr. 74'002.09,

si ottiene per il 2018 un grado d’invalidità del 18% ([74'002.09 -

60'576.78] x 100 : 74'002.9 = 18.14% arrotondato al 18% secondo la

giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121).

L’assicurato ha quindi

diritto ad una rendita di invalidità del 18% (e non del 17%, così come deciso

dall’amministrazione) a far tempo dal 1° febbraio 2018. In queste condizioni,

il ricorso interposto dall’assicurato va parzialmente accolto.

2.12

Da ultimo, va qui ricordato

che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o

il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla

convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata

predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare

il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata

delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag.

274, si veda pure STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24

agosto 2012). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d e sentenza ivi citata).

Il TCA rinuncia quindi

all'assunzione di ulteriori prove (in parti-colare, all'audizione testimoniale

di svariati testi richiesta dal patrocinatore dell’insorgente: cfr. doc. I),

ritenendo la situazione sufficientemente chiarita.

L'incarto della CO 1 è

stato versato agli atti con la risposta di causa (cfr. consid. 1.5).

2.13

Parzialmente vincente in

causa, l’assicurato, rappresentato da un avvocato, ha diritto a ripetibili

parziali (cfr. art. 61 lett. g LPGA), quantificate in fr. 1'200.-.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione

impugnata è annullata.

§§ L’assicurato ha diritto a una

rendita d’invalidità del 18% a decorrere dal 1° febbraio 2018.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà

all’assicurato, patrocinata da un avvocato, l’importo di fr. 1'200.- (IVA

inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti