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Decisione

35.2019.62

Assicuratore LAINF nega ab initio assunzione evento annunciatogli dall'assicurato. Rifiuto confermato in quanto assicurato non ha reso sufficientemente verosimile l'intervento di un infortunio

9 marzo 2020Italiano31 min

8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2019.62

mm

Lugano

9 marzo 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 20 maggio 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 5 aprile 2019 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. Il

1° settembre 2015, l’Osteria __________ di __________ ha informato l’CO 1 che,

in data 6 giugno 2015, il proprio gerente, RI 1, era caduto dalle scale mentre

trasportava della merce in cantina battendo a terra la regione lombare della

schiena (doc. 1).

Con

rapporto del 26 settembre 2015, il medico curante dell’assicurato ha

diagnosticato un traumatismo contusivo alla colonna lombare con rottura delle

viti del materiale di artrodesi a livello di L5 (doc. 5).

1.2. Esperiti

gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 6

maggio 2016, l’amministrazione ha negato il proprio obbligo a prestazioni a

proposito dell’evento del giugno 2015, ritenuto che quest’ultimo non

costituirebbe la causa dei disturbi interessanti il rachide (doc. 22).

A

seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato

(cfr. doc. 27), in data 5 aprile 2019, l’assicuratore ha confermato la sua

prima decisione. In particolare, esso ha sostenuto che non sarebbe dimostrato,

con il grado della probabilità preponderante, che l’evento infortunistico

annunciato sarebbe effettivamente accaduto (doc. 34).

1.3. Con

tempestivo ricorso del 20 maggio 2019, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA

1, ha chiesto, a titolo preliminare, un esperimento di conciliazione e

la disposizione di una perizia giudiziaria pluridisciplinare, in via

principale la condanna dell’CO 1 a versargli indennità giornaliere del 100%

dal 9 giugno 2015 al 31 ottobre 2016 e del 50% dal 1° novembre 2016 al 26

settembre 2017, come pure una rendita d’invalidità del 31% a contare dal 27

settembre 2017 e in via subordinata il rinvio degli atti all’istituto

assicuratore per complemento istruttorio e nuova decisione sul diritto alle

prestazioni.

A

sostegno delle proprie pretese ricorsuali, la patrocinatrice dell’insorgente

contesta innanzitutto l’affermazione dell’amministrazione secondo la quale

l’evento del 6 giugno 2015 non sarebbe in realtà accaduto, e ciò poiché “… agli

atti vi è (…) il rapporto medico del 08.07.2015 del Dr. med. __________, medico

curante che ha inviato il ricorrente presso lo specialista Dr. med. __________.

Da tale rapporto risulta che: (…). Parimenti il Dr. med. __________ nel

rapporto del 10.07.2015 stabiliva la necessità di ulteriori approfondimenti

diagnostici con RMN lombosacrale e RX colonna lombosacrale statica e dinamica

(cfr. doc. E, ultimo paragrafo). Da tale rapporto dunque, essendovi previste

ulteriori necessità diagnostiche, non pon mente di dedurre alcunché, essendo

che di tutt’evidenza esso non è stato redatto sulla base degli accertamenti

necessari, visto che gli stessi vengono con lo stesso rapporto ordinati, così

come non è e non può essere completo e definitivo. Pertanto le dichiarazioni

della “prima ora” secondo la giurisprudenza sono semmai appunto quelle che

emergono dal rapporto medico del 08.07.2015 del Dr. med. __________, ove la

caduta è stata debitamente riferita.” (doc. I, p. 10 s.).

D’altro

canto, in merito alla pretesa assenza di un nesso di causalità tra il danno

alla salute (rottura delle viti peduncolari con relativa sintomatologia algica)

e il sinistro del giugno 2015, la rappresentante dell’assicurato contesta che

al rapporto del dott. __________, servito da fondamento per l’emanazione della

decisione impugnata, possa essere attribuito pieno valore probatorio, e ciò

soprattutto alla luce di quanto è stato attestato al riguardo dal dott. __________,

specialista proprio nella materia che qui interessa (doc. I, p. 11-25).

1.4. L’CO

1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

1.5. In

replica, la patrocinatrice del ricorrente si è in sostanza riconfermata nelle

proprie allegazioni e conclusioni (cfr. doc. IX).

L’assicuratore

si è espresso al riguardo in data 13 settembre 2019 (doc. XIII).

In

data 27 settembre 2019, l’avv. RA 1 ha ancora formulato alcune considerazioni

inerenti l’oggetto litigioso e ha rinunciato all’esperimento di conciliazione

chiesto con il ricorso (cfr. doc. XV).

1.6. Il

7 febbraio 2020, questa Corte ha chiesto all’avv. RA 1 di comunicare il

nominativo dell’istituto che assicurava l’assicurato contro la perdita di

guadagno causata da malattia nel giugno 2015 e di produrre la relativa polizza

(doc. XVII).

La

sua risposta è pervenuta in data 20 febbraio 2020 (doc. XVIII).

in diritto

2.1. L’oggetto

litigioso è circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimata a

negare il proprio obbligo a prestazioni in relazione all’evento annunciatole

dall’assicurato nel corso del mese di settembre 2015, oppure no.

2.2. Secondo

l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le

prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali,

d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

2.3. L'art.

4 LPGA così definisce l'infortunio:

"È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso,

improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno

straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la

morte."

Questa

definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1

vOAINF, disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli

infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003,

di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

Cinque

sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

"- l'involontarietà

- la repentinità

- il danno alla salute (fisica o psichica)

- un fattore causale esterno

- la straordinarietà di tale fattore"

(cfr.

Ghèlew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA),

Losanna 1992, p. 44-51)

Scopo

della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

2.4. Conformemente

alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in

concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio. Se egli non soddisfa

questa esigenza, fornendo delle indicazioni incomplete, imprecise oppure

contraddittorie circa lo svolgimento dell’evento, che non consentono di rendere

verosimile l’esistenza di un infortunio, l’assicurazione non é tenuta a

prendere a carico il caso (cfr. DTF 116 V 136 consid. 4b e i riferimenti ivi

menzionati). Gli stessi principi sono applicabili alla prova dell'esistenza di

una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141

consid. 4b).

Per

un caso concreto in cui il TCA ha applicato tali principi, si veda la STCA

35.2014.64 del 6 agosto 2015, confermata dal TF con la pronunzia 8C_666/2015

del 17 maggio 2016 (sul tema, si veda pure la STF 8C_832/2017 del 13 febbraio

2018).

2.5. Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra

l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. DTF 134 V 109 consid. 9.5.; RDAT II-2001 N. 91

p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195;

STFA del 4 luglio 2003 U 133/02; STFA U 162/02 del 29 gennaio 2001; DTF 121 V

6; STFA H 407/99 del 28 novembre 2000; STFA C 116/00 del 22 agosto 2000; STFA C 341/98 del 23 dicembre 1999 consid. 3, pag., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa

Fatti

E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c,

RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid.

8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler

Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al

riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non

ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31;

DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF

113 V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (cfr. DTF 129 V 181

consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi

citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr.

STF 8C_12/2019 del 4 marzo 2019 consid. 3; STF 8C_160/2012 del 13 giugno2012

consid. 2; RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in

Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la

giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato

con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal

proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la

causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla

determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle

prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere

provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La

semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è

sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni,

l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr.

RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

Il

diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso

di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente

ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V

102 consid. 5b/bb p. 103).

2.6. Nella

concreta evenienza, con l’annuncio d’infortunio del 1° settembre 2015,

l’assicurato, nella sua qualità di gerente del Bar __________ di __________, ha

informato l’CO 1 che, in data 6 giugno 2015 verso le ore 10°°, era caduto dalle

scale della cantina battendo la schiena, che aveva curato i forti dolori

scatenatisi assumendo degli analgesici e che nel frattempo si era deciso a

sottoporsi a un controllo approfondito (doc. 1).

Dal

certificato medico iniziale, stilato dal dott. __________, spec. FMH in

medicina interna generale, si apprende che la prima consultazione ha avuto

luogo il 23 giugno 2015 e che, in quell’occasione, era stata refertata una

ridotta mobilità della colonna lombare a causa dei dolori, come pure una

contrattura dolente della muscolatura paravertebrale. Le cure istituite erano

consistite in un trattamento antalgico sistemico e locale, nonché in una

consultazione neurochirurgica (doc. 5).

Agli

atti figurano le cartelle cliniche stilate dal dott. __________ a margine delle

consultazioni del 23 e 30 giugno e dell’8 luglio 2015.

Per

quanto qui d’interesse, nel referto del 23 giugno 2015 il curante ha riferito

di essere stato consultato “… in quanto già da un po' di tempo, specialmente

nelle ultime settimane, accusa dolori lombari, intorpidimento e disestesia,

nonché ipoestesie lungo l’arto inferiore a sinistra con occasionale cedimento

della gamba.”. Egli ha quindi disposto l’esecuzione di un esame TAC della

colonna lombare e di una consultazione neurochirurgica a cura del dott. __________

(doc. 35).

Dal

rapporto relativo alla consultazione del 30 giugno 2015 si apprende che, in

quell’occasione, era stato discusso l’esito della TAC eseguita nel frattempo,

esame che aveva evidenziato una sospetta rottura delle ultime viti

dell’artrodesi. Il dott. __________ ha perciò confermato l’indicazione a

sottoporre il paziente al dott. __________ (doc. 36).

Nel

referto dell’8 luglio 2015 il medico curante ha dichiarato di avere nel

frattempo discusso il caso con il dott. __________, il quale avrebbe visitato

l’assicurato due giorni più tardi. Alla fine del rapporto il dott. __________

ha indicato quanto segue:

"

(…) alla conoscenza della rottura del materiale di osteosintesi lombare

al controllo TAC lombare, il paziente mi riferisce una caduta per le scale

scendendo in cantina all’inizio del mese del giugno scorso, con conseguente

contusione della colonna lombare.

In quanto si è medicato autonomamente per alcuni

giorni con AINS con modesto beneficio, non ha ricorso ad una consultazione

medica in quanto pensava che il trauma subito fosse banale, pur lamentando in

continuazione dei dolori lombari, non collegando i sintomi ad una possibile

rottura del materiale di osteosintesi.

Da discutere con il neurochirurgo (Dr. __________) se

si tratta di caso di infortunio!!!” (doc. 37)

Allegati

al certificato iniziale del curante vi sono i rapporti allestiti dal dott. __________,

specialista in neurochirurgia e in chirurgia vertebrale.

Da

quello datato 10 luglio 2015 si evince, dal profilo anamnestico, che nel 2011

l’assicurato era stato sottoposto “… ad interventi di osteosintesi L3-L5 per

grave discopatia L4-L5 resistente a trattamento conservativo con infiltrazioni,

fisioterapia e farmaci analgesici. Beneficio per 2 anni da dopo l’intervento

poi ripresa della sintomatologia con lombalgia e da inizio 2015 inoltre

comparsa di dolore ed alterazione della sensibilità a carico dell’arto

inferiore sinistro.”. Il dott. __________ ha quindi formulato la diagnosi di

lombalgia e sciatalgia sinistra in stato dopo osteosintesi lombare con rottura

viti peduncolari in L5 bilateralmente (alla TAC lombosacrale) e proposto

segnatamente un approfondimento diagnostico mediante RMN lombosacrale e rx statica

e dinamica.

Con

referto del 30 luglio 2015, il neurochirurgo in questione ha riferito in

particolare che l’esame di risonanza magnetica aveva evidenziato una modesta

compressione radicolare di L5 a sinistra e una discopatia a livello di L3-L4 e

L4-L5 mentre la rx dinamica aveva mostrato una completa mobilità del segmento

L4-L5.

Infine,

dal suo rapporto del 3 settembre 2015 risulta in particolare quanto segue:

" (…) Il

dolore appare fluttuante (oggi per esempio riferisce lombalgia e sciatalgia

sinistra discretamente invalidanti ma nei giorni scorsi la sintomatologia era

pressoché assente). Controlla il dolore con Tilur 90mg (che prescrivo).

Considerando quanto emerso dalla visita per il momento non ho proposto ancora

di intervenire chirurgicamente; abbiamo concordato una eventuale infiltrazione

faccettaria nel caso in cui questo stato di dolore dovesse protrarsi per alcuni

giorni ancora. Abbiamo anche discusso sul fatto che un intervento di revisione

chirurgica sarebbe indubbiamente più complesso tecnicamente. Collateralmente

ho convertito il caso in infortunio in quanto il paziente ha prodotto

documentazione relativa ad un infortunio lavorativo incorso il 06.06.2015 (caduta

dalle scale).” (il corsivo è del redattore)

In

data 19 ottobre 2015, ha avuto luogo l’audizione dell’assicurato da parte di

una funzionaria dell’CO 1. Questo segnatamente il tenore del relativo verbale:

" (…).

Fattispecie/Dinamica:

Infortunio professionale.

Si stava recando in cantina per portare delle

scatole/cartoni contenenti sei bottiglie di vino (bottiglie piene), nello

scendere i gradini delle scale che conducono alla cantina, ha creduto di essere

arrivato sul pianerottolo e invece mancava ancora un gradino; ha così mancato

il gradino e perso l’equilibrio andando a cadere all’indietro inizialmente

picchiando la zona bassa della schiena e in seguito con la spalla sx con il

muro.

Subito dopo l’accaduto ha avvertito forti dolori alla

schiena, essendo gestore nonostante i forti dolori non ha abbandonato il posto

di lavoro ma è rimasto unicamente per fare presenza.

Credendo che si trattasse di una cosa di poca

importanza, si è curato in modo autonomo per qualche giorno, assumendo

antidolorifici e beneficiando di riposo (IL 100%).

In seguito a causa del persistere dei dolori e dato

che ha iniziato ad accusare dolori anche alla gamba sx e fastidio, difficoltà

nei movimenti e percepiva che non vi era più la sensibilità della stessa. Si è

recato dal medico curante Dr. __________

in data 23.06.2015, il quale ha disposto immediatamente per una TAC lombare

eseguita presso la Clinica __________ e successiva visita specialistica presso

il Dr. __________.

10.07.2015 è stato visto dallo specialista Dr. __________

il quale ha certificato l’inabilità lavorativa al 100%.

(…).

Precedenti assicuratori interessati, LAMal e IG,

prestazioni percepite:

L’interessato dichiara di essere stato sempre in buona

salute, ha subito un unico intervento alla schiena nel 2011 per il quale è

stato inabile al lavoro per alcuni mesi (non ricorda con esattezza il periodo

esatto). L’assicuratore malattia che aveva assunto il caso a suo tempo era la

spettabile __________ (suo precedente assicuratore per la perdita di guadagno

da malattia) −˃ l’interessato non è sicuro se era la __________ e/o

la __________!?! −˃

controllerà e ci informerà in seguito del nominativo.

Cassa malati: __________ (ci comunicherà il numero

d’assicurato).

(…).

Informazioni in merito all’impiego dell’interessato:

Attività lavorativa: Gestore/proprietario

Ha 3 impiegate ma non al 100% in qualità di cameriere

Prima dell’evento in questione si occupava

prevalentemente di tutto, servizio bar, servizio ai tavoli, mettere a posto la

cantina, sistemare il bar, comprare merce, buttare le bottiglie vuote. Per

quanto attiene ai lavori amministrativi se ne occupa il contabile.” (doc.

8)

Il

27 marzo 2016, l’insorgente è stato visitato dal dott. __________, spec. FMH in

chirurgia e medicina generale. Il consulente medico dell’CO 1 ha negato

l’eziologia traumatica alla rottura delle viti peduncolari, esprimendo le

considerazioni seguenti:

"

(…) è matematicamente impossibile che l’asserita caduta del 6 giugno

2015 abbia potuto cagionare la rottura delle viti a livello dell’impiantato su

L5 per i seguenti motivi:

·

occorre subire un trauma di

notevole entità con immediata sintomatologia, invalidante e con necessità di

immediato ricovero ospedaliero;

·

si sarebbero manifestati ematomi

nelle parti molli oltre che contusioni ossee elementi che la risonanza

magnetica della colonna lombare del 23.7.2015 non mostra in alcun modo;

·

la TAC del 23.6.2015 esclude

qualsivoglia componente di natura post-traumatica;

·

lo scritto del Dott. __________

risulta inequivocabile quando indica (scritto 10.7.2015) che, già da inizio

2015, il paziente soffriva di lombalgie associate successivamente a maggior

dolore e alterazione della sensibilità all’arto inferiore sinistro;

·

la asserita caduta del 6.6.2015

non può aver causato alcunché di particolare;

·

ulteriormente eloquente lo scritto

del 3.9.2015 dove il Dott. __________ converte il caso in infortunio in quanto

il paziente ha prodotto documentazione relativa a un infortunio lavorativo

occorso il 6.6.2015 con caduta dalle scale. Questa è una presa di posizione che

non può essere sostenuta.

(…).

Le indagini radio-strumentali non hanno evidenziato

alcuna contusione ossea e/o ematomi delle parti molli reperti che sarebbero

stati sicuramente presenti in caso di trauma di notevole entità tale, per

altro, di causare la rottura delle viti a livello di L5. V’è inoltre da dire

che i rilevamenti radiografici, oltre alla rottura delle viti, rivelano una

altamente probabile pseudo-artrosi a livello L3-L4, più marcata L4-L5, con

conseguente instabilità dell’impianto di spondilodesi.” (doc. 21 – il

corsivo è del redattore)

Nel

quadro della procedura di opposizione, la rappresentante dell’assicurato ha

prodotto ulteriore documentazione medica.

Con

rapporto dell’8 giugno 2016, il dott. __________ ha preso posizione in merito

agli argomenti sviluppati dal dott. __________ per negare l’esistenza di un

nesso causale naturale:

"

(…) È noto come gli impianti di fissazione vertebrale possono andare

incontro a rottura o usura delle proprie componenti; in generale si parla di

fallimento meccanico dell’impianto. Come riporta la letteratura scientifica al

riguardo, le cause di fallimento sono principalmente legate alla pseudoartrosi

(non unione delle vertebre sottoposte al trattamento), agli eventi traumatici,

alle caratteristiche meccaniche intrinseche dei mezzi di sintesi.

1. Eventi traumatici

Un evento traumatico può generare un fallimento

meccanico di un impianto di fissazione vertebrale.

In uno studio caso-controllo pubblicato nel 2014 si

sottolinea come, nel pool di pazienti in esame, il 10% delle rotture delle viti

peduncolari si sia manifestato in seguito a traumi. Non viene specificata

l’entità dell’evento traumatico ma soltanto “una qualche forma di trauma” (some

forme of trauma).

Considerandi

2.

Ematomi delle parti ossee, contusioni ossee non

rilevabili alla RMN del 23.07.2015 ed alla TC del 23.06.2015

Non ritengo che si possa affermare che solo in

concomitante presenza di lesioni dei tessuti molli o di contusioni ossee sia

ipotizzabile un fallimento meccanico post-traumatico di un impianto di

fissazione vertebrale.

Le lesioni emorragiche dei tessuti molli (con questo

ritengo siano da intendersi le strutture sottocutanee, muscolari superficiali e

muscolari e legamentose paravertebrali profonde) sono eventi molto rari e

soprattutto non per forza associate alle ben più frequenti contusioni ossee e/o

a fratture vertebrali. Fa eccezione la rara sindrome di Morel-Lavallee, di cui

sono effettivamente descritti pochi casi. Le prime sono per lo più espressione

di traumi diretti, certamente di notevole entità, mentre una contusione/frattura

vertebrale può originare certamente anche da un evento traumatico indiretto

(per esempio un sovraccarico funzionale).

Ulteriori osservazioni

Lo stesso Dr. med. __________ ritiene che vi sia una

instabilità a carico delle viti superiori a quelle rotte. Tale instabilità

potrebbe rappresentare un ulteriore fallimento meccanico dell’impianto legato

alla caduta.

Conclusioni

Sulla base della anamnesi e della documentazione

clinico relativa all’accaduto, con riferimento alla letteratura scientifica

riportata, non ritengo sia possibile affermare con certezza che la caduta del

06.06.2015

non abbia potuto cagionare la rottura delle viti peduncolari

impiantate in L5 bilateralmente.” (allegato

al doc. 27 – il corsivo è del redattore)

Nel

suo rapporto, anch’esso datato 8 giugno 2016, il dott. __________ ha espresso

le seguenti considerazioni:

"

(…) Alla comunicazione del referto della TAC (eseguita il 23 giugno

2016, giorno in cui ha pure avuto luogo la prima consultazione, n.d.r.) al paziente

si approfondisce ulteriormente l’anamnesi alla ricerca di eventuali fattori

scatenanti (eventi traumatici) che potrebbero spiegare la rottura di entrambe

le viti peduncolari a livello di L5. A tale proposito il paziente mi riferisce

una caduta dalle scale scendendo in cantina (mancato un gradino con scivolata e

caduta) all’inizio del mese di giugno 2015, con conseguente contusione della

colonna lombare. Il sig. RI 1 si è medicato autonomamente per diversi giorni

con AINS con modesto beneficio e non ha ricorso ad una consultazione medica

immediata pensando che il trauma subito fosse banale, pur lamentando in

continuazione dei dolori lombari ma non collegando i sintomi ad un possibile

traumatismo più serio. In seguito, proprio per la complessità del caso, ho

deciso di sottoporre il paziente alla consultazione neurochirurgica (Dr. __________)

per una valutazione e per le cure del caso.

Il sig. RI 1, che conosco da anni, è un paziente con

la soglia del dolore molto alta, da lì emerge anche il suo atteggiamento di non

presentarsi immediatamente per le cure nell’ambito della sintomatologia

lamentata.

Non condivido con il collega Dr. __________

l’osservazione che il traumatismo subito dal paziente doveva obbligatoriamente

comportare un ricovero ospedaliero immediato. La dinamica del traumatismo, la

soglia del dolore del paziente e la parte del corpo lesa, influiscono in

maniera significativa sull’intensità dei dolori.

L’assenza di ematomi o di contusioni ossee può essere

pure spiegata dalla dinamica del traumatismo (non si trattava di un traumatismo

diretto: mancato gradino con conseguente caduta) nonché del tempo trascorso dal

trauma e dall’esame eseguito (TAC lombare eseguita a distanza di 2 settimane e

mezzo dall’evento; RMN lombare eseguita a distanza di 7 settimane).

D’altra parte, è pur vero che il paziente ha avuto

problemi lombari cronici, ragione per cui era stato sottoposto anche a un

intervento alla schiena in zona lombare. Dopo questo intervento per diversi

anni è rimasto pauci-oligosintomatico, senza bisogno di ricorrere né a

trattamenti medici né all’utilizzo di analgesici ed è attivo al 100% dal punto

di vista lavorativo.

Il fatto che il paziente abbia avuto dolori lombari

leggeri ma che non gli impedivano l’attività lucrativa è comprensibile nel suo

caso. Il fatto però che i dolori siano peggiorati sia d’intensità che di

tipologia dopo l’evento traumatico, penso non si possa mettere in dubbio.

Il caso era stato discusso anche con il neurochirurgo

(Dr. __________) che, dopo aver visitato il paziente, chiedendogli

esplicitamente se il traumatismo riferito dal paziente poteva spiegare sia la

rottura delle viti peduncolari che l’esacerbazione della sintomatologia algica,

nonché il deficit sensitivo osservato, lo stesso mi ha confermato che vi era

un’alta possibilità che il tipo di trauma

subito da paziente “scivolando per le scale e conseguente caduta” poteva essere

causa dell’accaduto.” (allegato al doc. 27)

Rispondendo

a una richiesta d’informazioni dell’avv. RA 1, in data 16 febbraio 2017, il

dott. __________ ha in particolare ribadito che “…, sulla base della anamnesi e

della documentazione clinica relativa all’accaduto, con riferimento alla

letteratura scientifica, non ritengo possibile affermare con certezza che

l’infortunio del 06.06.2015 non abbia potuto cagionare la rottura delle viti

peduncolari impiantate in L5 bilateralmente; in ogni caso anche un trauma

lombare su un impianto già rotto sarebbe responsabile di insorgenza o

peggioramento di un dolore lombare preesistente.” (doc. J; i rapporti prodotti sub

doc. L e K non contengono informazioni utili ai fini del giudizio).

A

cavallo dei mesi di giugno e luglio 2017, il ricorrente è stato oggetto di una

perizia pluridisciplinare presso il __________ di __________, ordinata dall’assicurazione

per l’invalidità. Il relativo rapporto, prodotto sub doc. C1, è

irrilevante ai fini del giudizio, ritenuto che gli esperti non hanno

approfondito il tema dell’eziologia dei disturbi interessanti il rachide

lombare.

2.7

Dalla

decisione su opposizione impugnata si evince che l’amministrazione ha rifiutato

l’assunzione del caso, a titolo principale, in quanto l’assicurato non

avrebbe reso sufficientemente verosimile la circostanza di essere rimasto

vittima di un infortunio ai sensi di legge e, in subordine, poiché il

danno alla salute denunciato non costituirebbe una conseguenza naturale del

sinistro annunciato (cfr. doc. 34, p. 8: “Tutto ben ponderato, in base a quanto

sopra, si deve negare all’evento del 06.06.2015 la qualifica di infortunio ai

sensi della legge in quanto non è provata con il necessario grado di

probabilità preponderante la sussistenza degli elementi costitutivi. In più

qualora si volesse ammettere un infortunio ai sensi di legge, è da negare

l’esistenza di un nesso causale naturale.”).

Per

quanto riguarda il primo aspetto, l’CO 1 ha evidenziato in particolare

che, sebbene l’assicurato affermi di aver consultato il dott. __________ in

ragione del persistere dei dolori apparsi a seguito della pretesa caduta dalle

scale, né il referto del 23 giugno né quello del 30 giugno 2015 (allorquando

curante e paziente hanno discusso le risultanze dell’esame TAC eseguito nel

frattempo) fanno accenno a un qualsiasi evento traumatico, che l’insorgenza di

un infortunio è stata evocata soltanto nel rapporto relativo alla consultazione

dell’8 luglio 2015, per di più in calce all’ultima pagina (e non sotto i dati

anamnestici), che, contrariamente a quanto sostiene il curante, dal referto 10

luglio 2015 del dott. __________ non emerge affatto che quest’ultimo sarebbe

stato nel frattempo informato a proposito della pretesa caduta, quest’ultima

circostanza risultando soltanto dal rapporto del 3 settembre 2015.

Da

parte sua, la patrocinatrice di RI 1 contesta innanzitutto che nella

documentazione medica detta “della prima ora” non si faccia alcun accenno alla

caduta dalle scale, e ciò con riferimento al rapporto 8 luglio 2015 del dott. __________

in cui si legge che “alla conoscenza della rottura del materiale di

osteosintesi lombare al controllo TAC lombare il paziente mi riferisce una

caduta per le scale scendendo in cantina all’inizio del mese di giugno scorso,

…”. D’altro canto, ella rileva che non si può trarre alcuna conclusione dal

referto 10 luglio 2015 del dott. __________, posto che, al momento in cui è

stato redatto, questo specialista non era ancora a conoscenza degli esiti

dell’esame di RMN lombare (effettuato soltanto il 23 luglio 2015) (doc. I, p.

10.

s.).

In

sede di replica, l’avv. RA 1 fa inoltre valere che non è possibile negare l’esistenza

di un infortunio per il solo fatto che l’assicurato ha consultato il curante 17

giorni dopo l’evento, precisando in particolare che “… la rottura delle viti

non era percettibile né ipotizzabile da una persona senza formazione specifica,

difatti ci sono voluti svariati appuntamenti e soprattutto i vari appuntamenti

con uno specialista (Dr. med. __________) per definire l’origine della

problematica. Le cadute sono avvenimenti inaspettati e repentini ma purtroppo

nel corso della vita prima o poi succedono praticamente a chiunque ed è

oltremodo normale non allarmarsi e sperare che la situazione migliori da sé.

Non siamo in presenza di una situazione in cui non vi è stata percezione del

dolore alcuna, ma semplicemente il paziente, come molti altri nella medesima

situazione, ha deciso in un primo tempo di auto-medicarsi. Notisi che il signor

RI 1 ha sempre mantenuto le dichiarazioni in relazione al sopraggiungimento di

un dolore repentino, placato con auto-medicazione …”.

Chiamata

ora a pronunciarsi nella concreta evenienza, questa Corte condivide la

conclusione a cui è pervenuta l’CO 1.

In

effetti, così come verrà qui di seguito dimostrato, dalla documentazione agli

atti emergono zone d’ombra che non consentono di ritenere dimostrato, con un

sufficiente grado di verosimiglianza, che il 6 giugno 2015 l’assicurato sia

effettivamente rimasto vittima di un infortunio ai sensi di legge.

Innanzitutto,

il ricorrente ha dichiarato che a seguito della pretesa caduta dalle scale, ha

immediatamente lamentato dolori alla schiena, in un primo tempo oggetto di

auto-medicazione. Proprio in ragione della persistenza dei dolori e della

successiva insorgenza di sintomi neurologici, il 23 giugno 2015 l’assicurato si

è quindi deciso a consultare il proprio medico curante (cfr. doc. 8 e allegato

al doc. 27).

In

questa situazione, a destare perplessità non è tanto il ritardo con il quale RI

1.

si è recato da un sanitario - questa Corte ha in effetti già avuto modo di

constatare in altre fattispecie che vi sono persone che si recano da un medico

soltanto quando i disturbi diventano insopportabili -, ma piuttosto il fatto

che dai referti del dott. __________ relativi alle consultazioni del 23 e 30

giugno 2015, non risulta il benché minimo accenno a un qualsiasi evento

infortunistico (cfr. doc. 35 e 36). La perplessità deriva dal fatto che se una

persona consulta il proprio medico perché continua a lamentare disturbi insorti

in coincidenza con un infortunio, occorre ragionevolmente attendersi che ella

lo informi al riguardo già in occasione della prima visita.

D’altro

canto, dal rapporto del dott. __________ relativo al consulto del 30 giugno

2015.

si evince che é a quel momento che egli aveva discusso con il paziente le

risultanze dell’esame TAC effettuato nel frattempo (doc. 36, p. 1: “Inoltre viene

per la comunicazione dei risultati della TAC della colonna lombare in

quanto accusa occasionali crampi e dolori alle gambe, …” – il corsivo è del

redattore). Ora, a fronte della diagnosi di rottura delle viti peduncolari in

L5, anche se soltanto sospettata (nel referto radiologico del 24 giugno 2015,

indirizzato al curante, si parla comunque di “rottura di entrambe le

viti posizionate ad L5” e non di sospetta rottura – cfr. allegato al doc. 20),

è francamente difficile credere che, qualora fosse effettivamente intervenuta

una caduta, l’argomento non sarebbe stato affrontato (al più tardi) in

quell’occasione.

Sempre

in questo contesto, il TCA non può seguire il medico curante allorquando, nel

suo rapporto dell’8 giugno 2016, dichiara che l’assicurato gli avrebbe riferito

della caduta di giugno 2015, “alla comunicazione del referto della TAC” (doc.

28, p. 1). Come già indicato in precedenza, gli esiti dell’accertamento

radiologico sono stati discussi a margine della consultazione del 30 giugno

2015.

ma dal relativo referto non emerge alcunché a proposito della pretesa

caduta (doc. 36). In questo senso, sono pure condivisibili le perplessità

manifestate dall’amministrazione in merito al contenuto del rapporto del dott. __________

afferente alla visita dell’8 luglio 2015, specificatamente laddove si legge che

“alla conoscenza della rottura del materiale di osteosintesi lombare al

controllo TAC lombare il paziente mi riferisce una caduta per le scale …” (doc.

37, p. 2), e ciò nella misura in cui l’insorgente era stato messo al corrente

della rottura delle viti già in occasione della visita del 30 giugno 2015 (doc.

36, p. 1).

Bisogna

inoltre sottolineare che, a margine della prima consultazione, riportando i

dati anamnestici riferitigli dall’assicurato, il dott. __________ ha rilevato

che il dolore a livello lombare e le turbe neurologiche interessanti l’arto

inferiore sinistro, erano apparsi già a inizio 2015 (cfr. allegato al

doc. 5).

Alla

luce di tale circostanza e del fatto che nei suoi referti del 10 e 30 luglio

2015, non vi è alcun riferimento al preteso evento traumatico (cfr. allegati al

doc. 5), questo Tribunale non può che concludere che lo specialista in

questione è stato verosimilmente informato della presunta caduta dalle scale

soltanto più tardi (nel rapporto datato 3 settembre 2015, egli afferma

di aver convertito il caso in infortunio, dato che il paziente gli aveva

consegnato documentazione relativa a un infortunio [caduta dalle scale] – cfr.

allegato al doc. 5).

D’altro

canto, se fosse vero quanto dichiarato dal dott. __________, ovvero che in

occasione della consultazione dell’8 luglio 2015, l’assicurato gli comunicò di

essere caduto dalle scale, è illogico che, solo due giorni dopo, lo stesso

assicurato non abbia informato di tale circostanza anche il dott. __________,

tanto più che, secondo quanto indicato dal curante, il consulto presso lo

specialista doveva servire a chiarire se si era in presenza di un “… caso di

infortunio !!!” (doc. 37, p. 2 in fine).

Vi

è poi da considerare che nemmeno la natura del danno alla salute presentato

dall’assicurato può assurgere a indizio a favore dell’esistenza “a monte” di un

evento infortunistico. In effetti, secondo quanto riportato dallo stesso

specialista curante, dallo studio da lui consultato è risultato che “soltanto”

il 10% delle rotture delle viti peduncolari era imputabile a una causa

traumatica (cfr. allegato al doc. 27).

D’altra

parte, a margine della visita di controllo del 27 marzo 2016, il fiduciario

dell’CO 1 ha rilevato che le indagini radiografiche compiute nel frattempo

avevano mostrato l’assenza di contusioni ossee e di ematomi delle parti molli e

la presenza di una “… una altamente probabile pseudo-artrosi a livello L3-L4,

più marcata L4-L5, con conseguente instabilità dell’impianto di spondilodesi.”

(doc. 21). Ora, sempre secondo il dott. __________, “… le cause di fallimento

sono principalmente legate alla pseudoartrosi (non unione delle vertebre

sottoposte al trattamento), agli eventi traumatici, alle caratteristiche

meccaniche intrinseche dei mezzi di sintesi.” (cfr. allegato al doc. 27 – il

corsivo è del redattore).

Oltre

a ciò, il TCA segnala che, in sede di risposta, l’amministrazione ha sostenuto

che “… sembrerebbe che il ricorrente non sia assicurato per perdita di guadagno

da malattia.” (doc. V, p. 5).

Con

la replica, la patrocinatrice dell’assicurato ha rilevato che “…

l’assicurazione malattia del signor RI 1 risulta dall’incarto AI che CO 1 ha

richiamato ai suoi atti …” (doc. IX, p. 2 s. e p. 11).

In

corso di causa, questa Corte ha quindi chiesto all’avv. RA 1 di comunicare il

nominativo dell’istituto che assicurava l’insorgente contro la perdita di

guadagno causata da malattia nel giugno 2015 e a produrre la relativa polizza

(doc. XVII).

La

risposta della rappresentante è stata la seguente:

" (…) ho

proceduto alla contestuale verifica e con la presente sono a comunicarle che

nel giugno 2015 il signor RI 1 non era assicurato contro la perdita di

guadagno.” (doc. XVIII – il corsivo è del redattore)

In

considerazione di tutto quanto è stato esposto, questa Corte ritiene che, nella

concreta evenienza, l’intervento di un infortunio non sia stato dimostrato con

un sufficiente grado di verosimiglianza, di modo che, in ossequio alla

giurisprudenza citata al considerando 2.4., l’istituto assicuratore resistente

era legittimato a rifiutare un relativo diritto alle prestazioni.

In

tali condizioni, il TCA può esimersi dall’approfondire quanto l’CO 1 ha

sostenuto in via sussidiaria, ossia che, anche nell’ipotesi in cui si volesse

ammettere l’insorgenza di un infortunio secondo le circostanze dichiarate

dall’assicurato, il danno alla salute riscontrato a livello lombare non

potrebbe comunque essere imputato a quell’evento.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti