35.2019.63
Discussa la questione di sapere se, al momento del tentativo di suicidio, assicurato era totalmente privo della capacità di agire ragionevolmente e, pertanto, se ha diritto alle relative prestazioni LAINF. Rinvio degli atti all'assicuratore per esecuzione di una perizia esterna
17 luglio 2020Italiano33 min
contenute nella perizia della dott.ssa __________, sulle quali l’amministrazione
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2019.63
mm
Lugano
17 luglio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 maggio 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
rappr. da: RA 2
contro
la decisione su opposizione del 5 aprile 2019 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 16 febbraio 2017, la
ditta __________ ha comunicato all’CO 1 (di seguito: CO 1) che il 15 febbraio
2017 il proprio dipendente, RI 1, era stato vittima di una caduta presso la sua
abitazione di __________ (doc. 1).
Nei giorni successivi, la
sorella dell’assicurato ha precisato che quest’ultimo era “… caduto dal balcone
del suo appartamento in __________ dall’altezza di 9 metri infortunandosi
gravemente. Ancora oggi si trova in cure intese all’ospedale __________ di __________.”
(doc. 7).
Dal rapporto di uscita 10
aprile 2017 dell’Ospedale __________ di __________ risultano le diagnosi di
politrauma da defenestrazione, polmonite basale destra a germe ignoto, embolia
polmonare, cardiopatia ipertensiva e sindrome ansioso depressiva con ideazione
suicidale con politrauma da defenestrazione e recente ricovero in clinica __________
(allegato al doc. 38).
1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi
del caso, con decisione formale del 9 marzo 2018, l’amministrazione ha negato
il diritto a prestazioni assicurative ritenuto che, al momento dell’atto
suicidario, RI 1 non sarebbe stato completamente privo della capacità di agire
ragionevolmente (doc. 55).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 2 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 58), in data 5
aprile 2019, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc.
65).
1.3. Con tempestivo ricorso del 21
maggio 2019, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 2, ha chiesto, in via
principale, che l’assicuratore convenuto venga condannato a riconoscergli
il diritto alle prestazioni legali e, in subordine, il rinvio degli atti
all’istituto per complemento istruttorio volto a chiarire la dinamica
dell’incidente e la capacità di discernimento al momento dei fatti.
In merito alla questione
Fatti
di sapere se quanto accaduto nel febbraio 2017 è imputabile a una fatalità
oppure a un tentativo di suicidio, la rappresentante dell’insorgente ha
osservato che “…, il tentativo di suicidio può apparire più verosimile della
caduta accidentale. Tuttavia riteniamo che una valutazione definitiva sulle
dinamiche della caduta, non possa prescindere da ulteriori accertamenti e in
ogni caso da un sopralluogo sul posto dell’incidente. (…). Per il momento non
possiamo pertanto ancora escludere e scartare definitivamente l’ipotesi
dell’incidente e quindi, dell’atto involontario.” (doc. I, p. 3).
Nell’ipotesi in cui si
trattasse di un tentato suicidio, l’avv. RA 2 fa valere in particolare che
l’assicurato si è buttato dal terrazzo “… in preda a un gesto pulsionale non
voluto, non razionale e non intenzionale, causato da quell’insopportabile
fischio, che da notti e notti non lo lasciava prender sonno, gli arrecava
fastidio e dolore e lo destabilizzava completamente. Non si è trattato di una
logica “quoad vitam”, ma di una reazione impulsiva e incontrollabile a
delle sofferenze insopportabili, alla quale soffriva e che era “resistente alla
terapia” (cfr. rapporto di dimissione, Clinica __________, 9.3.2017, agli
atti), complici probabilmente anche i medicamenti che assumeva in quel periodo,
ma soprattutto inevitabile a causa della debolezza mentale di cui RI 1 soffre
da sempre. In altre parole riteniamo che se RI 1 si è buttato dal terrazzo lo
ha fatto in uno stato di completa incapacità di discernimento, in preda a un
raptus incontrollabile e ingestibile soprattutto per una persona dalle capacità
volitive pressoché assenti.” (doc. I, p. 6).
1.4. Il 22 maggio 2019, la
patrocinatrice del ricorrente ha prodotto una certificazione, datata 21 maggio
2019, del dott. __________, psichiatra curante (doc. IV + allegato).
1.5. In data 13 giugno 2019, al
TCA è pervenuta documentazione volta a supportare la domanda di assistenza
giudiziaria (doc. VI + allegati).
1.6. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IX).
1.7. Il 19 agosto 2019, l’avv. RA
2 ha versato agli atti un ulteriore rapporto del dott. __________ (doc. XI +
allegato).
L’istituto assicuratore si
è pronunciato in proposito il 16 settembre 2019 (doc. XV).
1.8. In data 21 febbraio 2020,
questo Tribunale ha interpellato lo psichiatra curante dell’insorgente, il
quale è stato invitato a prendere posizione in merito alle conclusioni
contenute nella perizia della dott.ssa __________, sulle quali l’amministrazione
ha fondato la decisione impugnata (doc. XVII).
La sua risposta è
pervenuta il 16 marzo 2020 (doc. XVIII).
Le parti si sono espresse
in merito il 13 maggio (doc. XXI), rispettivamente l’8 giugno 2020 (doc. XXVI).
in diritto
Considerandi
in ordine
2.1
La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49.
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31.
agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190.
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999.
Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
nel merito
2.2
Oggetto della lite è la
questione di sapere se l’CO 1 era legittimata a negare il diritto alle
prestazioni all’assicurato in relazione a quanto accaduto il 15 febbraio 2017,
oppure no.
In primo luogo, occorre
determinare se l’evento in questione è stato o meno un atto involontario.
Qualora si sia trattato di suicidio, il TCA dovrà ancora stabilire se, al
momento del gesto, l’assicurato era o meno completamente privo della capacità
di discernimento.
2.3
Giusta l'art. 6 cpv. 1 LAINF,
per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative
sono concesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non
professionale e di malattie professionali.
L'art. 4 LPGA così
definisce l'infortunio:
" È
considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario,
apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la
salute fisica o psichica o che provochi la morte."
Questa definizione
riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 OAINF - disposizione
abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11
settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003.
La precedente
giurisprudenza relativa alla nozione di infortunio e ai singoli elementi
caratteristici della stessa continua a essere valevole (SVR 2005 UV Nr. 2).
Cinque sono dunque gli
elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
" - l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale fattore."
(cfr.
Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA),
Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo
della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.4
L'art. 37 LAINF distingue,
nei tre paragrafi di cui si compone, diverse ipotesi di riduzione,
rispettivamente di diniego, delle prestazioni in contanti.
In particolare, nel cpv.
1, il legislatore ha ancorato il principio secondo cui l'assicurato che ha
provocato intenzionalmente il danno alla salute o la morte non ha
diritto alle prestazioni assicurative, ad eccezione delle spese funerarie.
L'art. 48 cpv. 1 OAINF
precisa, nondimeno, che "anche se è provato che l'assicurato intendeva
suicidarsi o automutilarsi, l'art. 37 capoverso 1 della legge non è applicabile
se l'assicurato, al momento dell'azione e senza propria colpa, era
completamente incapace di agire ragionevolmente, o se il suicidio, il tentativo
di suicidio o l'automutilazione vanno indubbiamente ascritti ad un infortunio
assicurato.".
La
giurisprudenza ha ammesso la legalità di questo disposto (cfr. DTF 129 V 95;
RAMI 2003 p. 197 seg.; J.M. Frésard/M. Moser/Szeless, Refus, réduction et
suspension des prestations de l'assurance-accidents: états des lieux et
nouvautés, in HAVE/REAS 2/2005, p. 127 s.).
Essa
ha inoltre precisato che il suicidio come tale costituisce un infortunio
assicurato soltanto se è stato commesso in uno stato di totale incapacità
di discernimento ai sensi dell'art. 16 CC. Di conseguenza, affinché la
responsabilità dell'assicuratore contro gli infortuni sia impegnata, è
necessario che, al momento dell'atto e tenuto conto di tutte le circostanze
oggettive e soggettive, in relazione anche all'atto in questione, l'interessato
fosse totalmente privato della facoltà di agire ragionevolmente, a causa,
segnatamente, di infermità o debolezza mentale (cfr. DTF 129 V 95, in
particolare 99; RAMI 1996 U 267, p. 310 consid. 2b, 1989 U 84,
p. 449 consid. 2b; DTF 113 V 61 = RAMI 1987 U 22, p. 352; G. Scartazzini, Les
rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, p. 86).
L’esistenza
di una malattia psichica o di un grave disturbo della coscienza deve essere stabilita
conformemente al principio del grado della verosimiglianza preponderante (DTF
129.
V 177 consid. 3.1, 119 V 335 consid. 1, 118 V 286 consid. 1b). Deve
trattarsi di sintomi psicopatologici quali la follia, le allucinazioni, il
raptus, ecc. Il motivo che ha indotto al suicidio o al tentativo di suicidio
deve trovarsi in relazione con i sintomi psicopatologici. L’atto deve apparire
“insensato”. Un semplice gesto sproporzionato, nel corso del quale il suicida
valuta unilateralmente e con precipitazione la sua situazione in un momento di
depressione e di sconforto, non è sufficiente (cfr., ad esempio, la STF
8C_812/2015 del 20 luglio 2016 consid. 1; 8C_195/2015 del 10 febbraio
2016.
consid. 2.2, pubblicata in SVR
2016.
UV n. 32 p. 105 e i riferimenti).
Per
stabilire l’assenza della capacità di discernimento, non è sufficiente
considerare l’atto del suicida e, pertanto, esaminare se tale atto era
irragionevole, inconcepibile oppure insensato.
Occorre
piuttosto esaminare, tenuto conto dell’insieme delle circostanze, in
particolare del comportamento e delle condizioni esistenziali dell’assicurato
prima del suicidio, se egli era ragionevolmente in grado di evitare di mettere
fine o di tentare di mettere fine ai propri giorni. Il fatto che il suicidio si
spieghi unicamente con uno stato psicopatologico escludente la libera
formazione della volontà, costituisce soltanto un indizio di un’incapacità di
discernimento (cfr. STF 8C_936/2010 del 14 giugno 2011 consid. 3.1 e RAMI 1996
U 267 p. 309 consid. 2b e riferimenti ivi citati).
2.5
Quando vi è un
dubbio circa la questione di sapere se la morte è dovuta a un infortunio oppure
a un suicidio, ci si deve fondare sulla forza dell’istinto di conservazione
dell’essere umano e porre la presunzione naturale del carattere involontario
della morte, ciò che comporta il riconoscimento della tesi dell’infortunio. Il
fatto che l’assicurato si è volontariamente tolto la vita sarà considerato
provato soltanto se esistono dei seri indizi che escludono ogni altra
spiegazione conforme alle circostanze. In tali casi, occorre esaminare se le
circostanze sono sufficientemente convincenti per rovesciare la presunzione del
carattere involontario della morte. Qualora gli indizi a favore di un suicidio
non fossero sufficientemente convincenti per rovesciare oggettivamente la
presunzione, l’assicuratore contro gli infortuni deve sopportarne le
conseguenze (cfr. STF 8C_773/2016 del 20 marzo 2017 consid. 3.3; 8C_591/2015
del 19 gennaio 2016 consid. 3.1; 8C_324/2010 del 16 marzo 2011 consid. 3.2;
8C_550/2010 del 6 settembre 2010 consid. 2.3; RAMI 1996 n. U 247 p. 168 [U 21/95] consid. 2b).
La Corte
federale ha inoltre precisato che la presunzione in questione non impedisce di
concludere all’esistenza di un suicidio qualora, in base alla situazione
fattuale, una morte involontaria appaia meno verosimile rispetto a un suicidio.
È così che, nonostante l’assenza d’indizi a favore di una pregressa
suicidabilità, il TF ha ammesso l’esistenza di un suicidio nel caso di un uomo
che era rimasto fermo sui binari malgrado l’avvicinarsi del treno, e ciò
siccome il suo comportamento poteva essere spiegato soltanto con un’intenzione
suicidale e le possibili alternative apparivano tutte improbabili (cfr. STF
8C_581/2016 del 14 febbraio 2017 consid. 3.3 e riferimento ivi citato).
2.6
Nella
concreta evenienza, con la decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore
convenuto ha sostenuto che “… l’ipotesi più plausibile è quella del tentativo
di suicidio”, e ciò considerato che “…, è stata condotta un’indagine
approfondita dalla polizia cantonale in relazione all’evento in questione. La
polizia ha fatto un sopralluogo e ha riportato le constatazioni – foto comprese
– nel rapporto del 17.10.2017. Se ci fosse stato motivo di presumere una caduta
accidentale, sarebbe stato annotato nel rapporto.” (doc. 65, p. 5).
Da parte sua, il
ricorrente ritiene invece che “… una valutazione definitiva sulle dinamiche
della caduta, non possa prescindere da ulteriori accertamenti e in ogni caso da
un sopralluogo sul posto dell’incidente.” (doc. I, p. 3).
Chiamato ora a
pronunciarsi su questo primo aspetto, il TCA ritiene che dagli atti emergano
già sufficienti elementi suscettibili di rovesciare la presunzione di cui alla
giurisprudenza evocata in precedenza (cfr. supra, consid. 2.5.).
Innanzitutto, occorre
rilevare che, precedentemente all’evento in esame, RI 1 aveva già manifestato
propositi suicidali. In particolare, dal rapporto 19 dicembre 2016
dell’Ospedale __________ di __________, a cui l’assicurato si era rivolto in
urgenza il 12 dicembre 2016, risulta la diagnosi di “depressione con ideazione
suicidale non elaborata” e inoltre che “la mattina presto del 12.12.2016
decide di chiamare l’ambulanza perché questo suono lo disturba in modo
esponenziale causandogli dolore, e riferisce di volerla fare finita con la
vita.” (doc. M 7 – il corsivo è del redattore). Indicazioni analoghe si
ritrovano pure nei referti dell’Ospedale __________ di __________, dove
l’assicurato è stato ricoverato dopo la caduta, ad esempio nel rapporto di
uscita 10 aprile 2017 del Servizio di medicina interna (allegato al doc. 38:
“Paziente di 60 anni, noto per disturbo depressivo grave con pregressi ricoveri
in ambiente psichiatrico ed ideazioni autolesive, …” – il corsivo è del
redattore).
D’altro canto, la Polizia
cantonale stessa, al termine della propria inchiesta (che ha comportato anche
un sopralluogo), è pervenuta alla conclusione che “… l’ipotesi più plausibile è
quella di un tentativo di suicidio.” (doc. 38, p. 3 – il corsivo è del
redattore).
Non può inoltre essere
ignorato che, secondo l’otorinolaringoiatra curante, dott. __________, “in casi
estremi un rumore molto forte può portare a delle azioni drastiche da parte del
paziente per interrompere il fischio. Non sono rare delle azioni di auto
lesioni che possono passare dal picchiare la testa contro un muro a cercare
di porre fine alla propria vita.” (allegato al doc. 58 – il corsivo è del
redattore).
Infine, nelle sue
certificazioni agli atti, lo psichiatra curante dà per accertato che quanto
accaduto quel 15 febbraio del 2017 è da ricondurre proprio a un tentativo di
suicidio (cfr. doc. IV 1, p. 1: “Stato dopo tentamen suicidale con
defenestrazione il 16.2.2017 [recte: 15 febbraio 2017, n.d.r.]”, il
doc. XI 1, p. 1: “In data 16 febbraio 2017 [recte: 15 febbraio 2017,
n.d.r.] tentamen suicidale grave
con defenestrazione, tenuto
conto di quanto hanno rilevato i colleghi della clinica Santa Croce.
Considerato il grave tentamen suicidale del 16 febbraio 2017 [recte: 15
febbraio 2017, n.d.r.] posso affermare che il ricorrente è affetto da malattia
mentale.” – il corsivo è del redattore). Un parere analogo è pure stato
espresso dalla psichiatra consulente dell’amministrazione (doc. 46, p. 5: “Dass
es sich beim Ereignis vom 15.2.2017 um einen Selbstmordvorsuch handelte, erscheint
in der Gesamtschau aller vorliegenden Informationen sehr wahrscheinlich.” e
p. 6: “Unter Berücksichtigung der vorliegenden Informationen insbesondere dem
Polizeirapport, ergeben sich keine Hinweise auf eine Dritteinwirkung oder auf
einen versehentlichen Sturz aus dem Fenster. Eine
Suizidhandlung wurde von Seiten der Kantonspolizei als die plausibelste
Hypothese beurteilt. Auch aus medizinischer Sicht erscheint mit Blick auf die
nähere Vorgeschichte eine Suizidhandlung mit “willentlich” aus dem
Leben-scheiden-wollen als überwiegend wahrscheinlich.” – il corsivo è del
redattore).
Del
resto, con l’allegato dell’8 giugno 2020, la stessa patrocinatrice
dell’assicurato sembra dare per scontata l’ipotesi del tentativo di suicidio
(cfr. doc. XXVI, p. 1: “Per le ragioni e in base agli elementi che andrò
brevemente a ricordare è infatti certo, o almeno altamente verosimile, che la
mattina del 15.2. 2017, alle ore 5.20, se RI 1 si è defenestrato, lo ha
fatto senza rendersi conto … (…). Ecco perché mi sento di poter escludere, in
base agli elementi a disposizione, che RI 1 abbia volontariamente tentato il
suicidio o, in altre parole, ritengo si possa escludere che RI 1 avrebbe
potuto ragionevolmente evitare il tentativo suicidale.” – il corsivo è
el redattore).
In queste condizioni,
senza che si riveli necessario procedere a ulteriori atti istruttori (in
particolare al richiesto sopralluogo, peraltro già a suo tempo esperito dalla
Polizia cantonale), è dunque da ritenere accertato, con un sufficiente grado di
verosimiglianza, che il danno alla salute riportato dall'assicurato è
conseguente a un tentativo di suicidio, ragione per la quale determinante ai
fini di stabilire l’eventuale diritto a prestazioni, è la questione di sapere
se RI 1, al momento dell'atto, fosse o meno totalmente incapace di
discernimento.
2.7
Con la decisione su
opposizione impugnata, l’istituto assicuratore resistente ha ritenuto
inapplicabile l'art. 48 cpv. 1 OAINF, non potendo ammettere che al momento
dell’atto l’assicurato era completamente privo della capacità di discernimento,
e ciò facendo capo alla valutazione della propria psichiatra di fiducia,
dott.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.
Con il suo referto del 13
dicembre 2017, la dott.ssa __________ ha innanzitutto dichiarato che, al
momento dell’atto, svoltosi sullo sfondo di un disturbo depressivo ancora
attivo e di un persistente tinnito, il ricorrente non presentava un’infermità o
debolezza mentale nel senso giuridico del termine. Al riguardo ella si è così
espressa:
" (…) In
vorliegenden Fall kann auf die in der psychiatrischen Klinik __________
gestellte und behandelte Diagnose einer schweren depressiven Episode ohne
psychotische Symptome nicht von einer Geisteskrankheit oder Geistesschwäche im
juristischen Sinne gesprochen werden, umso mehr, als keine psychotische
Symptomatik (mit Wahnideen und Sinnestäuschungen) bestand.
Offenbar befand sich der Versicherte zum Zeitpunkt des Ereignisses
vom 15.2.2017 in hausärzlicher, nicht aber in fachpsychiatrischer oder
fachpsychologischer Behandlung. Dies wurde vom Hausarzt Dr. __________
anlässlich der telefonischen Nachfrage vom 12.12.2017 bestätigt. Nach dem
Klinikaustritt habe der Versicherte 2 Konsultationen bei seinem Hausarzt
gehabt, am 31.1.2017 sowie am 13.2.2017. Nach telefonischen Angaben von Dr. __________
habe der Versicherte bei diesen beiden Konsultationen weiterhin “un po'
depresso” gewirkt, es habe aber keine Hinweise auf eine Suizidalität gegeben
und er habe auch sonst keine besonderen Beobachtungen beim Versicherten einen
Termin beim Spezialisten veranlasst, der noch im Februar hätte stattfinden
sollen.
Somit haben wir zeitnahe Angaben über die allgemeine Verfassung
des Versicherten seitens des Hausarztes, aus denen sich zumindest Hinweise auf
den Geisteszustand des Ereignisses vom 15.2.2017 ableiten lassen. Es kann
festgehalten werden, dass der Versicherten zum Zeitpunkt des Ereignisses mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit nicht an einer Geisteskrankheit oder an
Geistesschwäche im juristischen Sinne gelitten hat.” (doc. 46, p. 5 – il
corsivo è del redattore)
Per quanto concerne
l’eventualità di un disturbo della personalità, la dott.ssa __________ ha
osservato di non avere a sua disposizione atti medici che consentano di
valutare tale aspetto (doc. 46, p. 6).
Chiamata a pronunciarsi in
merito al grado di capacità di discernimento esistente al momento del tentamen,
dopo aver precisato di non poter rispondere in maniera affidabile a tale
domanda visto che non sono disponibili indicazioni specialistiche verificate a
proposito delle condizioni psichiche del ricorrente nel periodo intercorso tra
la dimissione dalla Clinica __________ il 27 gennaio 2018 e l’evento del 15
febbraio 2017, la psichiatra consulente dell’CO 1 ha sostenuto che nel caso in
cui RI 1 abbia presentato un grave episodio depressivo con impellente ideazione
suicidaria – analogamente dunque a quanto accaduto nel dicembre 2016 -, la sua
capacità di agire ragionevolmente sarebbe stata perlomeno in parte limitata,
visto che un grave stato depressivo è in genere atto a restringere tale
capacità. Tuttavia, sempre a suo avviso, anche in presenza di un episodio
depressivo grave, non può essere ammessa una completa soppressione della
capacità di agire ragionevolmente, tanto più che non vi è alcun indizio che
l’assicurato avrebbe sofferto di un’infermità mentale in senso giuridico, in
particolare di una sintomatologia psicotica (con deliri e allucinazioni) (doc.
46, p. 6).
Da parte sua, l’insorgente
contesta la posizione assunta dall’amministrazione, fondata sulle risultanze
della valutazione della dott.ssa Tribastone, facendo valere che “… dall’esame
dei documenti agli atti, ma soprattutto dalla conoscenza di alcune informazioni
relative all’esistenza e alla salute mentale del Sig. RI 1, sia attuali, sia
precedenti all’incidente, emergano una serie di elementi oggettivi, che messi
assieme, lasciano trasparire uno scenario ben diverso da quello ipotizzato
dall’assicurazione. Questi elementi richiedono necessariamente considerazione,
oltre che un approfondimento tramite precisi atti istruttori, sotto pena
dell’arbitrarietà della decisione presa in assenza degli stessi.” (doc. I, p.
5).
Questa Corte constata come
l’assicurato fondi le proprie censure in particolare sul contenuto dei rapporti
agli atti dello psichiatra curante, dott. __________, spec. FMH in psichiatria
e psicoterapia.
Con referto del 21 maggio
2019, il dott. __________ ha diagnosticato una sindrome depressiva grave senza
sintomi psicotici (ICD-10 F33.2) e un tinnito in cura presso il dott. __________.
Egli ha poi riferito di
avere in sua cura il ricorrente dal mese di novembre 2017 e di avere osservato,
in occasione dei colloqui, “… qualche idea passiva di morte, ma mai una
suicidabilità. Dal profilo del pensiero non ho mai rilevato un pensiero
rallentato, con allentati nessi associativi. Molto labile dal lato emotivo sul
piano comportamentale e degli impulsi. Sul piano personologico si evidenziano
importanti tratti di dipendenza con anche un evidente passività. Poco
tollerante e irrispettoso delle regole della casa anziani.”.
Chiamato quindi a
esprimersi in merito alla questione di sapere se l’assicurato è in grado di
resistere a un impulso prepotente, lo psichiatra ha dichiarato che dai colloqui
avuti è “… emerso che il paziente è molto disfunzionale, con un importante
tratto di personalità dipendente, con una bassa capacità introspettiva ed un
facile discontrollo impulsivo. Resta molto difficile oggi dire cosa abbia
effettivamente spinto il signor RI 1 alla defenestrazione avvenuta il 16
febbraio 2017 [recte: 15 febbraio 2017, n.d.r.]. Tenuto conto della
grave depressione, del tinnitus e del disturbo di personalità con il
sottostante discontrollo impulsivo che nei momenti prima del tentamen
manifestava, è probabile che abbia sviluppato uno stato dissociativo grave tale
da determinare l’alterazione dell’esame di realtà e presumibilmente della
capacità di discernimento.” (doc. IV 1 – il corsivo è del redattore).
Invitato a pronunciarsi
sul contenuto dell’allegato di risposta dell’__________, il dott. __________ ha
formulato le seguenti considerazioni:
" (…) Come
descritto nel mio precedente rapporto, egli evidenzia ancora un quadro
depressivo, per tale situazione lo vedo con sedute mensili e assume anche una
farmacoterapia antidepressiva e ansiolitica.
Certo risulta per me difficile definire con chiarezza se il 16
febbraio 2017 [recte: 15 febbraio 2017, n.d.r.] al momento della
defenestrazione fosse capace di intendere e volere. Nel rapporto osservavo che
il quel frangente temporale tra l’acuzia depressiva da un lato e il grave
disagio provocato dal tinnitus dall’altro, egli fosse in uno stato dissociativo
e che tale grave scompenso psicopatologico avrebbe potuto determinare
un’alterazione dell’esame di realtà e quindi della consapevolezza. Quindi
nell’atto dell’agito suicidale è possibile presupporre che il signor RI 1 non
fosse nella piena capacità di intendere e volere.
La mia affermazione sul ricorrente taciturno, sfuggente, non
cooperante e con aspetti comportamentali impulsivi, emerge da numerose mie
osservazioni e da quanto mi riportano infermieri e operatori educativi della
casa anziani, che osservano il surriferito nell’arco dell’intera giornata.
Il tratto caratteriale è la dimensione temperamentale o struttura
personologica, questa non subisce modificazioni. Si può affermare quindi che la
struttura caratteriale ravvisata dopo l’evento era già presente prima
dell’avvenuto tentamen suicidale. È quindi possibile affermare che il
funzionamento attuale ricalchi quello prima dell’evento.” (doc. XI 1 – il
corsivo è del redattore)
In corso di causa, il TCA
ha interpellato lo psichiatra curante, al quale è stato chiesto di pronunciarsi
sull’apprezzamento della dott.ssa __________, in particolare laddove nega che,
al momento dell’atto, RI 1 si trovasse completamente privato della capacità di
discernimento (doc. XVII).
Questa la risposta che il
dott. __________ ha fornito in data 13 marzo 2020:
" (…) Come
descritto nel mio rapporto del 21 maggio 2019, il signor RI 1 soffre di
disturbo depressivo grave, che è stato diagnosticato anche dalla dr.ssa __________
e di un tinnitus destro importante.
Nei colloqui ho potuto rilevare i sintomi depressivi. Il paziente
ha tuttora un’amnesia totale dell’evento e dei fatti che l’hanno anticipato e
preceduto.
Questo paziente non è stato diagnosticato come psicotico,
quindi non ha avuto deliri o allucinazioni. Come da mio rapporto del 21 maggio
2019, sulla base della mia valutazione del disturbo, nonché della mia
conoscenza del paziente e del funzionamento dello stesso, ritengo che al
momento del noto tentamen vi sarebbe potuto essere sulla base della gravità del
disturbo uno stato dissociativo grave tale da alterare l’esame della realtà,
quindi compromettere la capacità di discernimento.” (doc. XVIII – il
corsivo è del redattore)
2.8
Per costante giurisprudenza,
in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02
dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg.
(= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Nella DTF 135 V 465,
l’Alta Corte ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista alcun dubbio,
nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute
in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle
armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1
CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio
l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei
mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in
particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di
perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura
amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati
indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non
esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF
8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il
valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui
temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle
censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena
conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto
medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr.
21.
p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p.
191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per
decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la
sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare
che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere
la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in
fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.9
Chiamata a pronunciarsi nella
concreta evenienza, questa Corte non ritiene di poter validamente fondare il
proprio giudizio sulla valutazione agli atti della psichiatra di fiducia
dell’assicuratore resistente, in base alla quale non sarebbe dimostrato, con il
grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale, che
l’assicurato fosse totalmente privo della capacità d’intendere e di volere al
momento dell’atto (cfr. doc. 46).
Preliminarmente, occorre rilevare come la dott.ssa __________ non abbia
agito in qualità di perito amministrativo incaricato in ossequio alla procedura
di cui all’art. 44 LPGA (cfr., al riguardo, il doc. 36, dal quale risulta che
al ricorrente non è stato concesso né di ricusare l’esperto incaricato né di
esprimersi sul catalogo dei quesiti da sottoporgli). Per questa ragione, può trovare applicazione la giurisprudenza
di cui alla DTF 135 V 465, secondo la quale dei minimi dubbi circa
l’affidabilità di un rapporto medico bastano per potersene discostare (cfr. supra,
consid. 2.8.).
Secondo questo Tribunale,
l’analisi formulata dalla psichiatra consulente dell’CO 1 appare incompleta,
nella misura in cui non sono stati affrontati aspetti della fattispecie
potenzialmente suscettibili di giustificare una diversa conclusione circa lo
stato di coscienza di RI 1 al momento del noto tentamen e, in questo
senso, è da ritenere data la presenza di dubbi - perlomeno lievi - circa la sua
affidabilità.
Il TCA constata che è la
stessa dott.ssa __________ ad aver riconosciuto che gli atti a sua disposizione
non le consentivano di approfondire l’eventualità che l’assicurato soffrisse
(anche) di un disturbo della personalità, accanto al diagnosticato disturbo
depressivo grave (cfr. doc. 46, p. 6).
A tale riguardo, va
rilevato che dalle certificazioni agli atti del dott. __________ - il quale
nella sua qualità di psichiatra curante che conosce l’insorgente sin dal
novembre 2017, si trova in una posizione indubbiamente privilegiata per fornire
un giudizio informato circa il suo stato psichico -, si evince segnatamente che
il ricorrente presenta (e verosimilmente presentava prima del tentativo di
suicidio) un disturbo di personalità con un sottostante discontrollo
impulsivo (cfr. doc. IV 1 e doc. XI 1).
Ora, se è vero che di per
sé uno stato depressivo non è in genere atto a sopprimere la capacità di
discernimento (in questo senso, cfr. la STF 8C_175/2015 del 15 gennaio 2016
consid. 2.1.2), così come osservato dalla consulente in psichiatria
dell’amministrazione, in concreto è necessario indagare la questione di sapere
se ciò è ancora il caso quando il disturbo depressivo interagisce con un
disturbo della personalità quale quello che presenta RI 1 (discontrollo
impulsivo). A ciò si aggiunge il fatto che l’assicurato è affetto da un tinnito
(soggettivamente) molto disturbante e che, secondo l’otorinolaringoiatra
curante, tale patologia può indurre il paziente a compiere anche delle azioni
drastiche per interrompere il fastidio, finanche a togliersi la vita (cfr.
allegato al doc. 58). Non può del resto essere ignorato che, nel mese di
dicembre 2016, sebbene esasperato dall’acufene, anziché passare all’atto,
l’insorgente era riuscito ad allertare i primi soccorsi. Alla luce di tale
circostanza, è ragionevole interrogarsi circa i motivi per i quali, nel
febbraio 2017, le cose sono invece andate diversamente e, pertanto,
interrogarsi circa l’eventualità di un raptus suicida.
Alla luce di quanto
precede, considerata l’esistenza di dubbi, perlomeno lievi, circa la
completezza e, dunque, la correttezza della valutazione enunciata dalla dott.ssa
__________, questa Corte ritiene, per maggiore tranquillità, che non si possa
prescindere dal procedere a un approfondimento peritale della fattispecie.
2.10
In una sentenza di principio
9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale
federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale
relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico
(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla
Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi
il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in
quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento
istruttorio.
Il TF ha, al riguardo,
sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…).
4.4.1.1
Ist das Gutachten einer
versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene
Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das
Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die
Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit
diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines
Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den
kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61
lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen
(BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen
Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung
delegieren dürfen.
4.4.1.2
Die Vorteile von Gerichtsgutachten
(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des
Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte
Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko
von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren
multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick
auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche
funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der
Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,
Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation
schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3
Die Einschränkung der Befugnis der
Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die
Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter
Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im
Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;
vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,
derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine
Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo
dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige
Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,
bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten
(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil
vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4
Freilich ist es weder unter praktischen
noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,
die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts
fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines
Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS
von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.
Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein
Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig
erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich
abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem
rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der
bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die
betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend
reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine
Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt
hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher
vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen
Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil
9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E.
3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)
In
una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella
pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli
infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF
135.
V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di
rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero
di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare
gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo
la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein
Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine
Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).” (STF 8C_59/2011,
consid. 5.2)
Nella presente
fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio
degli atti all’assicuratore resistente (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011
e DTF 135 V 465), già per il fatto che esso non ha fondato la decisione
impugnata su una perizia amministrativa ex art. 44 LPGA (per un caso analogo,
si veda la STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2).
Per le ragioni già esposte al considerando 2.9., si
giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché disponga un
approfondimento esterno (art. 44 LPGA), nella forma di una perizia
psichiatrica, volta finalmente a determinare se, al momento del gesto,
l’assicurato fosse, o meno, completamente privo della capacità di
discernimento. In base alle relative risultanze, l’istituto assicuratore sarà
poi di nuovo chiamato a decidere in merito al diritto a prestazioni.
2.11
L’assicurato ha formulato
istanza di assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 2
(cfr. doc. I, p. 9).
Visto l'esito favorevole
del ricorso, l'assicurato, patrocinato da un avvocato, ha diritto al versamento
da parte dell’assicuratore LAINF di fr. 2’500 a titolo di ripetibili.
La domanda di assistenza
giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF
124.
V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014
consid. 5; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16
agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La decisione su
opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà al
ricorrente, rappresentato da un avvocato, l’importo di fr. 2'500 (IVA inclusa)
a titolo d’indennità per ripetibili, ciò
che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti