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Decisione

35.2019.65

Dolore alla schiena mentre,x evitarne la caduta,ha accompagnato a terra paziente di 85 kg che stava trasferendo dalla sedia rotelle al letto. Discectomia C5-C6. L'evento va considerato quale infortuni

21 ottobre 2019Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

35.2019.65

dc/sc

Lugano

21 ottobre 2019

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 maggio 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione dell’11 aprile 2019 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 1° ottobre 2018, la __________

di __________ ha comunicato alla CO 1 (in seguito: CO 1) che la propria

dipendente RI 1 - nata il __________ 1972, impiegata come collaboratrice

sanitaria all’80% dal 23 maggio 2017, il 26 settembre 2018 alle ore 09:00

"trasferendo il paziente dalla sedia a rotelle al letto, il paziente si è

accasciato (ha una sola gamba che funziona completamente) e l’infortunata lo ha

accompagnato a terra per evitare la caduta. Lo sforzo per non creare danni al

paziente ha fatto si che ha sentito subito il dolore alla schiena" (doc. 2.1).

A causa del persistere dei

dolori, l'assicurata si è sottoposta a svariati esami radiologici.

Il 9 novembre 2018 l’__________

ha chiesto alla CO 1 la garanzia per un’operazione presso il reparto di

neurochirurgia dell’Ospedale __________ di __________ (cfr. doc. 2.8).

Il 21 novembre 2018 è

stata effettuata una “discectomia C5-C6 per via anteriore” (cfr. Rapporto del

23 novembre 2018 dell’Ospedale __________ di __________)

1.2. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 14 gennaio 2019

l’istituto assicuratore ha negato il proprio obbligo a prestazioni ritenendo

che l’evento in questione non configuri né un infortunio ai sensi dell’art. 4

LPGA, né una lesione corporale parificabile ai postumi di un infortunio a norma

dell’art. 6 cpv. 2 LAINF (cfr. doc. 1.3).

1.3. A seguito dell’opposizione

dell’assicurata, rappresentata dalla RA 1 (cfr. doc. 1.14), l’assicurazione

contro gli infortuni ha confermato il rifiuto di assumere il caso.

Nella decisione su

opposizione dell’11 aprile 2019 la CO 1 ha sottolineato che non siamo in

presenza di un fattore esterno straordinario, in quanto non risulta che il

paziente sia “caduto addosso” all’assicurata, contrariamente a quanto

sostenuto nell’opposizione.

Inoltre, vista l’età

dell’assicurata e il peso del paziente non è possibile concludere che RI 1

abbia compiuto uno sforzo eccessivo. Infine il danno alla salute subito dalla

ricorrente non figura sulla lista delle lesioni parificabili (cfr. doc. D).

1.4. Contro la citata decisione su

opposizione l’assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA. La

sua patrocinatrice ritiene la presente fattispecie del tutto analoga a quella

decisa dall’Alta Corte nella sentenza U 168/04 del 18 aprile 2005,

argomentando:

" (…)

Il caso in oggetto calza perfettamente con la fattispecie in

oggetto per i motivi esposti di seguito:

· il fatto che un paziente emiplegico

"si lasci del tutto andare" non può essere considerato come una

dinamica normale anche nell'ambito di un'attività di assistente sanitaria;

· la qui ricorrente ha indicato

nell'annuncio di sinistro che "l'unico braccio funzionante era sulle

mie spalle". Questa circostanza spiega come nel "cedere" il

paziente abbia causato un trauma alla signora RI 1. In effetti, come risulta

dall'opuscolo redatto online dall'Istituto __________ (doc. E), a titolo

esemplativo, nel caso in cui un paziente emiplegico viene spostato da una

persona sola, come nel caso di specie, quest'ultimo si appoggia sul curante con

l'unico braccio valido.

Tale dinamica corrisponde esattamente

a quanto dichiarato dalla signora RI 1: al momento in cui il paziente si è

accasciato, quest'ultimo si è aggrappato a lei, non lasciandole altra soluzione

che tentare di sostenerlo e accompagnarlo fino a terra (doc. G).

· il certificato medico rilasciato dal Dr.

med. __________, medico curante 'della signora RI 1, attesta che la paziente in

cura dal 26 marzo 2006 non ha mai manifestato patologie del rachide

cervicale (doc. F).

· il paziente è un uomo di circa 85 kg e

alto circa 1,80 cm, emiplegico a destra.

· la signora RI 1 è una donna di 46 anni, di

media statura (1,68 cm). (…)” (Doc. I)

Secondo la patrocinatrice

dell’assicurata, l’evento in questione deve quindi essere considerato un

infortunio.

1.5. Nella sua risposta del 21

giugno 2019 la CO 1 chiede di respingere il ricorso.

Il suo patrocinatore

sottolinea innanzitutto che non è avvenuto nulla di straordinario in quanto, da

una parte, il paziente non è “franato addosso all’assicurata” e, d’altra

parte, l’assicura “stava per l’appunto unicamente compiendo il suo lavoro,

il quale consiste – a non averne dubbio alcuno – anche nel sostenere i pazienti

durante gli sposamenti ed evitare che essi, cadendo, si feriscano. La

ricorrente, la quale stava, in casu, agendo da sola, poteva e doveva presumere

che la gamba del paziente avrebbe potuto cedere” (cfr. doc. VI, pag. 5).

Il rappresentante della CO

1 contesta inoltre che la presente fattispecie sia paragonabile alla decisione “caso

limite” del Tribunale federale e al riguardo rileva:

" (…)

4. Nella

decisione precitata, inoltre, "l'insorgente, di sesso femminile e

trovantesi ad agire da sola [...] per evitare la caduta improvvisa [...] non

aveva altra scelta se non quella di intervenire con uno sforzo violento e

repentino" (corsivo degli scriventi). Anche questa circostanza non

risulta – a ben vedere – realizzata nella fattispecie in esame, dato che la

ricorrente era, come già diffusamente esposto in precedenza, intenta a spostare

il paziente, il quale le si era appoggiato sulle spalle con l'unico braccio

funzionante. Non vi è stato quindi, a differenza dell'evento delineato nella

decisione addotta dalla ricorrente a sostegno della propria posizione di causa,

nessuno sforzo violento e repentino, ragione per cui la fattispecie in esame non

è sussumibile sotto i (restrittivi) parametri del menzionato caso limite.

5. Per di più,

si contesta che – in concreto – il peso del paziente eccedesse di gran lunga

quello della ricorrente, come era invece il caso nella sentenza del Tribunale

federale delle assicurazioni che la ricorrente, a torto, pretende applicabile

all'evento in disamina. In casu, il paziente è un uomo di 180 cm di

altezza, vale a dire di soli 12 cm più alto rispetto alla ricorrente, e pesa

circa 85 kg. Sebbene non vi sia riscontro agli atti dell'effettivo peso della

ricorrente, la sua altezza di 168 cm e l'età (46 anni) lasciano senz'altro

presumere che il suo peso si aggiri attorno ai 60 kg. È dunque escluso che, nel

caso di specie, il peso del paziente eccedesse di gran lunga quello della

ricorrente, motivo per cui, a maggior ragione, il caso limite citato

dalla stessa non è applicabile alla fattispecie in oggetto. Si postula in ogni

caso che l'insorgente integri il suo atto di ricorso fornendo a questo lod.

Tribunale, oltre all'indicazione di età e statura, anche quella relativa al suo

peso. (…)” (Doc. VI pag. 5)

1.6. Il 24 giugno 2019 il TCA ha

assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali ulteriori

mezzi di prova (cfr. doc. VII).

Sia la rappresentante

della RA 1 (cfr. doc. VIII) sia il patrocinatore della CO 1 (cfr. doc. X) hanno

comunicato al TCA di non avere ulteriori mezzi di prova da presentare.

Considerandi

2.1

Il

TCA è chiamato a stabilire se l’assicuratore LAINF convenuto era legittimato a

negare la propria responsabilità relativamente al danno alla salute

interessante la schiena di RI 1, oppure no.

2.2

Secondo l’art. 6 cpv. 1

LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni

assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non

professionali e di malattie professionali.

L'assicurazione

effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali parificabili ai

postumi d’infortunio esaustivamente enumerate al cpv. 2 del medesimo articolo.

2.3

Vi è infortunio unicamente se

un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento

deve accadere nel mondo esterno.

Quando il processo lesivo

si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni,

l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo

eccessivo o di movimenti scoordinati.

La giurisprudenza esige,

perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi

superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente

esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è

abitualmente in grado di resistere.

Da un altro lato, per

poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati

o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne

manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la

straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte

le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1,

121.

V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e

b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).

2.4

L’art. 6 cpv. 2 LAINF

stabilisce che l’assicurazione effettua le prestazioni anche per le lesioni

corporali seguenti, sempre che non siano dovute prevalentemente all’usura o a

una malattia:

a. fratture;

b. lussazioni di

articolazioni;

c. lacerazioni del

menisco;

d. lacerazioni muscolari;

e. stiramenti muscolari;

f. lacerazioni dei

tendini;

g. lesioni dei legamenti;

h. lesioni del timpano.

Nel Messaggio aggiuntivo

concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione contro gli

infortuni del 19 settembre 2014, il Consiglio federale si è così espresso al

riguardo:

" Nella

propria giurisprudenza il Tribunale federale sostiene invece che, per essere

riconosciuta, una lesione corporale analoga ai postumi di un infortunio deve

essere riconducibile a un influsso esterno ovvero a un’attività o a un

movimento associati a un rischio elevato di danneggiare la salute. L’influsso

esterno non deve invece necessariamente essere straordinario. Questa

giurisprudenza, tuttavia, è fonte di incertezze fra gli assicurati e crea a

volte difficoltà agli assicuratori. Per tale motivo, proponiamo, così come già

auspicato dal legislatore nel 1976 (cfr. il relativo messaggio sulla LAINF),

una nuova normativa che rinuncia al criterio del fattore esterno. Le lesioni

corporali figuranti nell’elenco sono considerate lesioni corporali parificabili

ai postumi di un infortunio e devono essere assunte dall’assicuratore

infortuni. Quest’ultimo è tuttavia esonerato dall’obbligo di erogare

prestazioni se è in grado di provare che la lesione corporale è riconducibile prevalentemente

a una malattia o a usura (cfr. art. 6 cpv. 2 D-LAINF).” (FF 2014 6846-6847)

Sul tema, si

veda pure M. Hüsler, “Erste UVG-Revision: wichtigste Änderungen und mögliche

Probleme bei der Umsetzung”, in STS/RSAS 2017, p. 26 ss. (in particolare

p. 32-36).

2.5

In una sentenza U 166/04 del 18

aprile 2005, massimata in RtiD II-2005 N. 56 pag. 265, il TFA ha ammesso il

carattere infortunistico nel caso di un'assicurata di 35 anni e del peso di 57

kg, attiva come fisioterapista presso una Casa per anziani, che si è procurata

un danno alla salute nel tentativo di sostenere un paziente, del peso di 84 kg,

che stava improvvisamente per cadere.

In una sentenza 35.2005.98

dell'8 marzo 2006, riassunta in RtiD II-2006 pag. 181, il TCA ha stabilito che

nel caso di “un'assicurata di 56 anni, alta 160 cm, che mentre stava

asciugando da sola un paziente molto anziano, alto circa 170 cm e pesante tra

gli 80 e 85 kg, l'ha dovuto trattenere sotto le ascelle, con uno sforzo

violento, poiché stava scivolando e ha accusato un forte dolore alla schiena

(esami medici hanno riscontrato una frattura del corpo vertebrale di L5) andava

la straordinarietà dell'evento e quindi l'esistenza di un infortunio”.

In una sentenza 35.2006.78

del 24 gennaio 2007, il TCA è giunto allo stesso risultato trattandosi di un’“assicurata,

di 24 anni, alta 153 cm e pesante 45 kg, la quale, la mattina del 18 maggio

2006.

mentre stava alzando un paziente, del peso di circa 70 kg, presso la

Clinica X.______, ha dovuto reagire per trattenere quest’ultimo che aveva perso

l’equilibrio ed evitarne così la caduta”.

In una sentenza 8C_403/2010

del 6 dicembre 2010 consid. 4.1, il TF ha sviluppato le seguenti

considerazioni:

" (…) Il

Tribunale federale (delle assicurazioni) ha ad esempio negato l'esistenza di un

fattore esterno straordinario nel caso di un aiuto infermiere - 36enne, di

buona costituzione fisica - che aveva riportato una sindrome vertebrale dorsale

in seguito allo spostamento, dal tavolo operatorio al letto, di un paziente del

peso di 100-120 kg. Esso respinse la richiesta dell'interessato soprattutto in

considerazione del fatto che l'azione incriminata rientrava nelle mansioni

quotidiane della sua professione e che comunque il paziente non era stato

propriamente sollevato (DTF 116 V 136 consid. 3c pag. 139).

Per contro, in una sentenza successiva pubblicata in RAMI 1994 no.

U 185 pag. 79 (U 67/93), la Corte ha riconosciuto - per l'intervento di un

evento fuori programma - il carattere infortunistico all'infermiera che, per

evitare una caduta imprevista di un paziente corpulento durante il suo

trasferimento dal letto alla carrozzella, era riuscita ad adagiarlo nella

carrozzella adiacente solo grazie ad uno sforzo violento riportando un trauma

da lussazione. Nello stesso senso la Corte ha deciso anche nella sentenza U

166/04 del 18 aprile 2005, pubblicata in RtiD 2005 II no. 56 pag. 265 e

concernente il caso di una stagista fisioterapista (57

kg) attiva in una casa per anziani che, per evitare l'improvvisa caduta di un

paziente (84 kg), non aveva avuto scelta se non quella di intervenire con uno

sforzo violento e repentino. Quest'ultima sentenza rinvia ad altre sentenze

giudicate nello stesso modo. Per esempio alla sentenza pubblicata in RAMI 1994

no. U 180 pag. 37 (U 109/92), nella quale il Tribunale federale (delle

assicurazioni) ebbe modo di precisare che, per accertare se si è in presenza di

un infortunio conseguente ad uno sforzo straordinario, occorre tenere conto di

tutti gli aspetti del processo lavorativo concreto sicché anche il sollevamento

di un peso, rientrante, in quanto tale, nell'attività abituale dell'assicurato,

può risultare straordinario se lo stesso peso si rivela essere inaspettatamente

superiore al solito e se il lavoro dev'essere ad es. eseguito in posizione piegata

e affrettata. (...)" (STCA 35.2011.1 del 23 marzo 2011, consid. 2.7).”

2.6

Conformemente alla

giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in

concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.

Quando l'istruttoria non permette

di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza

preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice

constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica

dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V

136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler, Der

Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und

Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).

Gli

stessi principi sono applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione

parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b; STCA

35.2014.72

del 9 marzo 2015, consid. 2.4).

2.7

Nell’evenienza concreta, sul

formulario di “Annuncio d’infortunio-bagatella LAINF” figura la seguente

indicazione:

" (…) trasferendo

il paziente dalla sedia a rotelle al letto, il paziente si è accasciato (ha una

sola gamba che funziona completamente) e l’infortunata lo ha accompagnato a

terra per evitare la caduta. Lo sforzo per non creare danni al paziente ha

fatto si che ha sentito subito il dolore alla schiena (…)." (Doc. 2.1)

Il 5 novembre 2018

l’assicurata ha cosi dettagliatamene illustrato l’evento:

" (…) la

caduta del paziente era imprevedibile. Ho dovuto seguirlo con posizione non

salutare per la mia schiena tutto per evitare che cada di colpo e si faccia

male. L’unico braccio funzionante era sulle mie spalle. (…)” (Doc. 1.1)

In un messaggio di posta

elettronica del 26 settembre 2018, la ricorrente aveva affermato:

" (…) stamattina

non collaborante eseguito tutto come programma, dopo doccia e meta vestizione

lo portato con la comoda al letto. Nel sposamento comoda letto nel sollevarlo

al momento del sollevamento si è lasciato andare peso morto che non c’è lo

fatta a tenerlo di tutto il suo peso. Non ci stava neanche minimamente sulla

gamba sinistra. Che dovuto accompagnato giù per terra.

Ho chiamato la moglie, che quest’ultima ha chiamato il figlio che

pure lui non ce l’ha fatta a tirarlo da solo dal pavimento, che abbiamo fatto

insieme, uno dalla spalla e una (…).” (Doc. G)

Chiamato ora a

pronunciarsi il TCA ritiene che l’assicurata, la quale agiva da sola come

collaboratrice sanitaria presso il domicilio di un paziente, il 26 settembre

2018.

ha dovuto compiere uno sforzo inatteso per evitare una caduta dello stesso

(che avrebbe potuto avere gravi conseguenze). Da notare che il paziente è alto

180.

cm e pesa circa 85 kg e che, dopo la caduta, neppure il figlio è stato in

grado di risollevarlo da solo. L’elemento straordinario consiste nel fatto che

in quell’occasione al paziente è ceduta totalmente l’unica gamba funzionante

(quella sinistra, essendo egli emiplegico a destra) e si è appoggiato a peso

morto con il braccio sinistro sulla ricorrente, la quale ha dunque dovuto

compiere uno sforzo eccessivo.

Questo fatto è intervenuto

a modificare l’abituale lavoro di spostamento del paziente dalla sedia a

rotelle al letto (cfr. doc. E).

Analogamente a quanto già deciso

dal Tribunale federale e dal TCA nelle sentenze riprodotte al consid. 2.5,

siamo dunque in presenza di un infortunio.

La decisione su

opposizione dell’11 aprile 2019 deve dunque essere annullata e gli atti

rinviati all’amministrazione affinché esamini gli altri presupposti del diritto

e versi, se del caso, all’assicurata le prestazioni previste dalla legge.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto e la decisione su opposizione dell’11 aprile 2019 è annullata.

§ L’evento

del 26 settembre 2018 deve essere qualificato quale infortunio.

§§ Gli

atti sono rinviati alla CO 1 affinché esamini gli altri presupposti del diritto

e versi, se del caso, all’assicurata le prestazioni previste dalla legge.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1 verserà all’assicurata

fr. 1'800.-- (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti