35.2019.65
Dolore alla schiena mentre,x evitarne la caduta,ha accompagnato a terra paziente di 85 kg che stava trasferendo dalla sedia rotelle al letto. Discectomia C5-C6. L'evento va considerato quale infortuni
21 ottobre 2019Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto
n.
Fatti
35.2019.65
dc/sc
Lugano
21 ottobre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 maggio 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione dell’11 aprile 2019 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 1° ottobre 2018, la __________
di __________ ha comunicato alla CO 1 (in seguito: CO 1) che la propria
dipendente RI 1 - nata il __________ 1972, impiegata come collaboratrice
sanitaria all’80% dal 23 maggio 2017, il 26 settembre 2018 alle ore 09:00
"trasferendo il paziente dalla sedia a rotelle al letto, il paziente si è
accasciato (ha una sola gamba che funziona completamente) e l’infortunata lo ha
accompagnato a terra per evitare la caduta. Lo sforzo per non creare danni al
paziente ha fatto si che ha sentito subito il dolore alla schiena" (doc. 2.1).
A causa del persistere dei
dolori, l'assicurata si è sottoposta a svariati esami radiologici.
Il 9 novembre 2018 l’__________
ha chiesto alla CO 1 la garanzia per un’operazione presso il reparto di
neurochirurgia dell’Ospedale __________ di __________ (cfr. doc. 2.8).
Il 21 novembre 2018 è
stata effettuata una “discectomia C5-C6 per via anteriore” (cfr. Rapporto del
23 novembre 2018 dell’Ospedale __________ di __________)
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 14 gennaio 2019
l’istituto assicuratore ha negato il proprio obbligo a prestazioni ritenendo
che l’evento in questione non configuri né un infortunio ai sensi dell’art. 4
LPGA, né una lesione corporale parificabile ai postumi di un infortunio a norma
dell’art. 6 cpv. 2 LAINF (cfr. doc. 1.3).
1.3. A seguito dell’opposizione
dell’assicurata, rappresentata dalla RA 1 (cfr. doc. 1.14), l’assicurazione
contro gli infortuni ha confermato il rifiuto di assumere il caso.
Nella decisione su
opposizione dell’11 aprile 2019 la CO 1 ha sottolineato che non siamo in
presenza di un fattore esterno straordinario, in quanto non risulta che il
paziente sia “caduto addosso” all’assicurata, contrariamente a quanto
sostenuto nell’opposizione.
Inoltre, vista l’età
dell’assicurata e il peso del paziente non è possibile concludere che RI 1
abbia compiuto uno sforzo eccessivo. Infine il danno alla salute subito dalla
ricorrente non figura sulla lista delle lesioni parificabili (cfr. doc. D).
1.4. Contro la citata decisione su
opposizione l’assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA. La
sua patrocinatrice ritiene la presente fattispecie del tutto analoga a quella
decisa dall’Alta Corte nella sentenza U 168/04 del 18 aprile 2005,
argomentando:
" (…)
Il caso in oggetto calza perfettamente con la fattispecie in
oggetto per i motivi esposti di seguito:
· il fatto che un paziente emiplegico
"si lasci del tutto andare" non può essere considerato come una
dinamica normale anche nell'ambito di un'attività di assistente sanitaria;
· la qui ricorrente ha indicato
nell'annuncio di sinistro che "l'unico braccio funzionante era sulle
mie spalle". Questa circostanza spiega come nel "cedere" il
paziente abbia causato un trauma alla signora RI 1. In effetti, come risulta
dall'opuscolo redatto online dall'Istituto __________ (doc. E), a titolo
esemplativo, nel caso in cui un paziente emiplegico viene spostato da una
persona sola, come nel caso di specie, quest'ultimo si appoggia sul curante con
l'unico braccio valido.
Tale dinamica corrisponde esattamente
a quanto dichiarato dalla signora RI 1: al momento in cui il paziente si è
accasciato, quest'ultimo si è aggrappato a lei, non lasciandole altra soluzione
che tentare di sostenerlo e accompagnarlo fino a terra (doc. G).
· il certificato medico rilasciato dal Dr.
med. __________, medico curante 'della signora RI 1, attesta che la paziente in
cura dal 26 marzo 2006 non ha mai manifestato patologie del rachide
cervicale (doc. F).
· il paziente è un uomo di circa 85 kg e
alto circa 1,80 cm, emiplegico a destra.
· la signora RI 1 è una donna di 46 anni, di
media statura (1,68 cm). (…)” (Doc. I)
Secondo la patrocinatrice
dell’assicurata, l’evento in questione deve quindi essere considerato un
infortunio.
1.5. Nella sua risposta del 21
giugno 2019 la CO 1 chiede di respingere il ricorso.
Il suo patrocinatore
sottolinea innanzitutto che non è avvenuto nulla di straordinario in quanto, da
una parte, il paziente non è “franato addosso all’assicurata” e, d’altra
parte, l’assicura “stava per l’appunto unicamente compiendo il suo lavoro,
il quale consiste – a non averne dubbio alcuno – anche nel sostenere i pazienti
durante gli sposamenti ed evitare che essi, cadendo, si feriscano. La
ricorrente, la quale stava, in casu, agendo da sola, poteva e doveva presumere
che la gamba del paziente avrebbe potuto cedere” (cfr. doc. VI, pag. 5).
Il rappresentante della CO
1 contesta inoltre che la presente fattispecie sia paragonabile alla decisione “caso
limite” del Tribunale federale e al riguardo rileva:
" (…)
4. Nella
decisione precitata, inoltre, "l'insorgente, di sesso femminile e
trovantesi ad agire da sola [...] per evitare la caduta improvvisa [...] non
aveva altra scelta se non quella di intervenire con uno sforzo violento e
repentino" (corsivo degli scriventi). Anche questa circostanza non
risulta – a ben vedere – realizzata nella fattispecie in esame, dato che la
ricorrente era, come già diffusamente esposto in precedenza, intenta a spostare
il paziente, il quale le si era appoggiato sulle spalle con l'unico braccio
funzionante. Non vi è stato quindi, a differenza dell'evento delineato nella
decisione addotta dalla ricorrente a sostegno della propria posizione di causa,
nessuno sforzo violento e repentino, ragione per cui la fattispecie in esame non
è sussumibile sotto i (restrittivi) parametri del menzionato caso limite.
5. Per di più,
si contesta che – in concreto – il peso del paziente eccedesse di gran lunga
quello della ricorrente, come era invece il caso nella sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni che la ricorrente, a torto, pretende applicabile
all'evento in disamina. In casu, il paziente è un uomo di 180 cm di
altezza, vale a dire di soli 12 cm più alto rispetto alla ricorrente, e pesa
circa 85 kg. Sebbene non vi sia riscontro agli atti dell'effettivo peso della
ricorrente, la sua altezza di 168 cm e l'età (46 anni) lasciano senz'altro
presumere che il suo peso si aggiri attorno ai 60 kg. È dunque escluso che, nel
caso di specie, il peso del paziente eccedesse di gran lunga quello della
ricorrente, motivo per cui, a maggior ragione, il caso limite citato
dalla stessa non è applicabile alla fattispecie in oggetto. Si postula in ogni
caso che l'insorgente integri il suo atto di ricorso fornendo a questo lod.
Tribunale, oltre all'indicazione di età e statura, anche quella relativa al suo
peso. (…)” (Doc. VI pag. 5)
1.6. Il 24 giugno 2019 il TCA ha
assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali ulteriori
mezzi di prova (cfr. doc. VII).
Sia la rappresentante
della RA 1 (cfr. doc. VIII) sia il patrocinatore della CO 1 (cfr. doc. X) hanno
comunicato al TCA di non avere ulteriori mezzi di prova da presentare.
Considerandi
2.1
Il
TCA è chiamato a stabilire se l’assicuratore LAINF convenuto era legittimato a
negare la propria responsabilità relativamente al danno alla salute
interessante la schiena di RI 1, oppure no.
2.2
Secondo l’art. 6 cpv. 1
LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni
assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non
professionali e di malattie professionali.
L'assicurazione
effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali parificabili ai
postumi d’infortunio esaustivamente enumerate al cpv. 2 del medesimo articolo.
2.3
Vi è infortunio unicamente se
un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento
deve accadere nel mondo esterno.
Quando il processo lesivo
si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni,
l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo
eccessivo o di movimenti scoordinati.
La giurisprudenza esige,
perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi
superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente
esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è
abitualmente in grado di resistere.
Da un altro lato, per
poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati
o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne
manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la
straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte
le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1,
121.
V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e
b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).
2.4
L’art. 6 cpv. 2 LAINF
stabilisce che l’assicurazione effettua le prestazioni anche per le lesioni
corporali seguenti, sempre che non siano dovute prevalentemente all’usura o a
una malattia:
a. fratture;
b. lussazioni di
articolazioni;
c. lacerazioni del
menisco;
d. lacerazioni muscolari;
e. stiramenti muscolari;
f. lacerazioni dei
tendini;
g. lesioni dei legamenti;
h. lesioni del timpano.
Nel Messaggio aggiuntivo
concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione contro gli
infortuni del 19 settembre 2014, il Consiglio federale si è così espresso al
riguardo:
" Nella
propria giurisprudenza il Tribunale federale sostiene invece che, per essere
riconosciuta, una lesione corporale analoga ai postumi di un infortunio deve
essere riconducibile a un influsso esterno ovvero a un’attività o a un
movimento associati a un rischio elevato di danneggiare la salute. L’influsso
esterno non deve invece necessariamente essere straordinario. Questa
giurisprudenza, tuttavia, è fonte di incertezze fra gli assicurati e crea a
volte difficoltà agli assicuratori. Per tale motivo, proponiamo, così come già
auspicato dal legislatore nel 1976 (cfr. il relativo messaggio sulla LAINF),
una nuova normativa che rinuncia al criterio del fattore esterno. Le lesioni
corporali figuranti nell’elenco sono considerate lesioni corporali parificabili
ai postumi di un infortunio e devono essere assunte dall’assicuratore
infortuni. Quest’ultimo è tuttavia esonerato dall’obbligo di erogare
prestazioni se è in grado di provare che la lesione corporale è riconducibile prevalentemente
a una malattia o a usura (cfr. art. 6 cpv. 2 D-LAINF).” (FF 2014 6846-6847)
Sul tema, si
veda pure M. Hüsler, “Erste UVG-Revision: wichtigste Änderungen und mögliche
Probleme bei der Umsetzung”, in STS/RSAS 2017, p. 26 ss. (in particolare
p. 32-36).
2.5
In una sentenza U 166/04 del 18
aprile 2005, massimata in RtiD II-2005 N. 56 pag. 265, il TFA ha ammesso il
carattere infortunistico nel caso di un'assicurata di 35 anni e del peso di 57
kg, attiva come fisioterapista presso una Casa per anziani, che si è procurata
un danno alla salute nel tentativo di sostenere un paziente, del peso di 84 kg,
che stava improvvisamente per cadere.
In una sentenza 35.2005.98
dell'8 marzo 2006, riassunta in RtiD II-2006 pag. 181, il TCA ha stabilito che
nel caso di “un'assicurata di 56 anni, alta 160 cm, che mentre stava
asciugando da sola un paziente molto anziano, alto circa 170 cm e pesante tra
gli 80 e 85 kg, l'ha dovuto trattenere sotto le ascelle, con uno sforzo
violento, poiché stava scivolando e ha accusato un forte dolore alla schiena
(esami medici hanno riscontrato una frattura del corpo vertebrale di L5) andava
la straordinarietà dell'evento e quindi l'esistenza di un infortunio”.
In una sentenza 35.2006.78
del 24 gennaio 2007, il TCA è giunto allo stesso risultato trattandosi di un’“assicurata,
di 24 anni, alta 153 cm e pesante 45 kg, la quale, la mattina del 18 maggio
2006.
mentre stava alzando un paziente, del peso di circa 70 kg, presso la
Clinica X.______, ha dovuto reagire per trattenere quest’ultimo che aveva perso
l’equilibrio ed evitarne così la caduta”.
In una sentenza 8C_403/2010
del 6 dicembre 2010 consid. 4.1, il TF ha sviluppato le seguenti
considerazioni:
" (…) Il
Tribunale federale (delle assicurazioni) ha ad esempio negato l'esistenza di un
fattore esterno straordinario nel caso di un aiuto infermiere - 36enne, di
buona costituzione fisica - che aveva riportato una sindrome vertebrale dorsale
in seguito allo spostamento, dal tavolo operatorio al letto, di un paziente del
peso di 100-120 kg. Esso respinse la richiesta dell'interessato soprattutto in
considerazione del fatto che l'azione incriminata rientrava nelle mansioni
quotidiane della sua professione e che comunque il paziente non era stato
propriamente sollevato (DTF 116 V 136 consid. 3c pag. 139).
Per contro, in una sentenza successiva pubblicata in RAMI 1994 no.
U 185 pag. 79 (U 67/93), la Corte ha riconosciuto - per l'intervento di un
evento fuori programma - il carattere infortunistico all'infermiera che, per
evitare una caduta imprevista di un paziente corpulento durante il suo
trasferimento dal letto alla carrozzella, era riuscita ad adagiarlo nella
carrozzella adiacente solo grazie ad uno sforzo violento riportando un trauma
da lussazione. Nello stesso senso la Corte ha deciso anche nella sentenza U
166/04 del 18 aprile 2005, pubblicata in RtiD 2005 II no. 56 pag. 265 e
concernente il caso di una stagista fisioterapista (57
kg) attiva in una casa per anziani che, per evitare l'improvvisa caduta di un
paziente (84 kg), non aveva avuto scelta se non quella di intervenire con uno
sforzo violento e repentino. Quest'ultima sentenza rinvia ad altre sentenze
giudicate nello stesso modo. Per esempio alla sentenza pubblicata in RAMI 1994
no. U 180 pag. 37 (U 109/92), nella quale il Tribunale federale (delle
assicurazioni) ebbe modo di precisare che, per accertare se si è in presenza di
un infortunio conseguente ad uno sforzo straordinario, occorre tenere conto di
tutti gli aspetti del processo lavorativo concreto sicché anche il sollevamento
di un peso, rientrante, in quanto tale, nell'attività abituale dell'assicurato,
può risultare straordinario se lo stesso peso si rivela essere inaspettatamente
superiore al solito e se il lavoro dev'essere ad es. eseguito in posizione piegata
e affrettata. (...)" (STCA 35.2011.1 del 23 marzo 2011, consid. 2.7).”
2.6
Conformemente alla
giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in
concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.
Quando l'istruttoria non permette
di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza
preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice
constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica
dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V
136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler, Der
Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und
Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).
Gli
stessi principi sono applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione
parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b; STCA
35.2014.72
del 9 marzo 2015, consid. 2.4).
2.7
Nell’evenienza concreta, sul
formulario di “Annuncio d’infortunio-bagatella LAINF” figura la seguente
indicazione:
" (…) trasferendo
il paziente dalla sedia a rotelle al letto, il paziente si è accasciato (ha una
sola gamba che funziona completamente) e l’infortunata lo ha accompagnato a
terra per evitare la caduta. Lo sforzo per non creare danni al paziente ha
fatto si che ha sentito subito il dolore alla schiena (…)." (Doc. 2.1)
Il 5 novembre 2018
l’assicurata ha cosi dettagliatamene illustrato l’evento:
" (…) la
caduta del paziente era imprevedibile. Ho dovuto seguirlo con posizione non
salutare per la mia schiena tutto per evitare che cada di colpo e si faccia
male. L’unico braccio funzionante era sulle mie spalle. (…)” (Doc. 1.1)
In un messaggio di posta
elettronica del 26 settembre 2018, la ricorrente aveva affermato:
" (…) stamattina
non collaborante eseguito tutto come programma, dopo doccia e meta vestizione
lo portato con la comoda al letto. Nel sposamento comoda letto nel sollevarlo
al momento del sollevamento si è lasciato andare peso morto che non c’è lo
fatta a tenerlo di tutto il suo peso. Non ci stava neanche minimamente sulla
gamba sinistra. Che dovuto accompagnato giù per terra.
Ho chiamato la moglie, che quest’ultima ha chiamato il figlio che
pure lui non ce l’ha fatta a tirarlo da solo dal pavimento, che abbiamo fatto
insieme, uno dalla spalla e una (…).” (Doc. G)
Chiamato ora a
pronunciarsi il TCA ritiene che l’assicurata, la quale agiva da sola come
collaboratrice sanitaria presso il domicilio di un paziente, il 26 settembre
2018.
ha dovuto compiere uno sforzo inatteso per evitare una caduta dello stesso
(che avrebbe potuto avere gravi conseguenze). Da notare che il paziente è alto
180.
cm e pesa circa 85 kg e che, dopo la caduta, neppure il figlio è stato in
grado di risollevarlo da solo. L’elemento straordinario consiste nel fatto che
in quell’occasione al paziente è ceduta totalmente l’unica gamba funzionante
(quella sinistra, essendo egli emiplegico a destra) e si è appoggiato a peso
morto con il braccio sinistro sulla ricorrente, la quale ha dunque dovuto
compiere uno sforzo eccessivo.
Questo fatto è intervenuto
a modificare l’abituale lavoro di spostamento del paziente dalla sedia a
rotelle al letto (cfr. doc. E).
Analogamente a quanto già deciso
dal Tribunale federale e dal TCA nelle sentenze riprodotte al consid. 2.5,
siamo dunque in presenza di un infortunio.
La decisione su
opposizione dell’11 aprile 2019 deve dunque essere annullata e gli atti
rinviati all’amministrazione affinché esamini gli altri presupposti del diritto
e versi, se del caso, all’assicurata le prestazioni previste dalla legge.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto e la decisione su opposizione dell’11 aprile 2019 è annullata.
§ L’evento
del 26 settembre 2018 deve essere qualificato quale infortunio.
§§ Gli
atti sono rinviati alla CO 1 affinché esamini gli altri presupposti del diritto
e versi, se del caso, all’assicurata le prestazioni previste dalla legge.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1 verserà all’assicurata
fr. 1'800.-- (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti