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Decisione

35.2019.66

Discusso il diritto a una rendita d'invalidità tenuto conto del solo danno infortunistico. Rinvio all'amministrazione per approfondimento peritale dal punto di vista neurologico (cefalee e turbe del v

17 febbraio 2020Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica dell'assicurazione

obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta

alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità i

redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno

alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

2.4

Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. DTF 134 V 109 consid. 9.5.; RDAT II-2001 N. 91

p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195;

STFA del 4 luglio 2003 U 133/02; STFA U 162/02 del 29 gennaio 2001; DTF 121 V

6; STFA H 407/99 del 28 novembre 2000; STFA C 116/00 del 22 agosto 2000; STFA C

341/98 del 23 dicembre 1999 consid. 3, pag., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa

E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c,

RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid.

8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler

Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al

riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non

ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31;

DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF

113.

V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (cfr. DTF 129 V 181

consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi

citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr.

STF 8C_12/2019 del 4 marzo 2019 consid. 3; STF 8C_160/2012 del 13 giugno2012

consid. 2; RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit

von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici

svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la

giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato

con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal

proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la

causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla

determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle

prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere

provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La

semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è

sufficiente.

Trattandosi

della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe,

non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46

consid. 2 e riferimenti ivi citati).

Il diritto alle

prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di

causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di

danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente

ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V

102.

consid. 5b/bb p. 103).

2.5

Nel caso di specie, con la

decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha negato all’assicurato il diritto

a una rendita d’invalidità, ritenuto che i postumi residuali dell’infortunio

del 29 settembre 2017 non inciderebbero negativamente sulla sua capacità

lucrativa (cfr. doc. 124).

Per quanto riguarda

l’esigibilità lavorativa, l’amministrazione ha fatto capo alle relative

valutazioni contenute nel rapporto di uscita 17 luglio 2018 della Clinica di

riabilitazione di __________ ed in quello elaborato dal medico _____________ a

margine della visita di chiusura del 13 settembre 2018. Da questi documenti

risulta la diagnosi di stato dopo caduta da un’altezza di circa 4 metri con

frattura del corpo vertebrale di L1 di tipo A3 e contusione del capo con ferita

lacero-contusa occipitale, come pure la presenza di una totale capacità

lavorativa in attività medio-pesanti con carico alternato e senza posizioni

forzate di lunga durata (doc. 91, p. 4 e doc. 98, p. 3).

Da parte sua, il

ricorrente contesta di essere in grado di svolgere, a tempo pieno e con un

rendimento completo, delle attività sostitutive adeguate, e ciò alla luce delle

considerazioni espresse al riguardo dal dott. __________ nel suo referto del 24

maggio 2019. D’altro canto, egli fa valere che l’amministrazione avrebbe omesso

di approfondire gli aspetti neurologici e psichici (cfr. doc. I).

Questa Corte constata che,

con referto 24 maggio 2019, il dott. __________, spec. FMH in neurochirurgia, è

giunto alla conclusione che “… non ci sia consapevolezza del fatto che questi

dolori sono dovuti a problemi muscolari dipendenti dallo scompenso statico

toracico-lombare e dalle alterazioni anatomiche post-traumatiche in Th12 e L1.

In questi segmenti inseriscono diversi tendini muscolari che a causa di

problemi insertivi, come p.e. dopo traumatismi della colonna, vengono attivati

punti trigger muscolari la cui persistenza porta ad una cronicità dei dolori e

purtroppo anche alla malattia del dolore cronico con ovvie ripercussioni

psicologiche.” (doc. B, p. 7).

Egli si è poi così

espresso a proposito della residua capacità lavorativa:

" (…) Ritengo

che una capacità lavorativa residuale sia presente ed opportuna anche per

garantire una certa stabilità psicologica. Pertanto, ritengo che la capacità

residuale, alle condizioni sopra menzionate nell’ambito della visita ____________,

siano di 8 ore al giorno, con un rendimento del 40-50% o 4 ore con un

rendimento di 80-100%, a dipendenza della frequenza di dover sollevare pesi,

flessioni lombari e rotazioni.” (doc. B, p. 8)

In corso di causa,

l’amministrazione ha invitato il dott. __________, spec. FMH in chirurgia

generale e traumatologia, a prendere posizione in merito alla valutazione

enunciata dallo specialista privatamente interpellato dall’insorgente.

Con apprezzamento datato

10.

luglio 2019, il medico fiduciario ha negato che quanto sostenuto dal dott.

Liverani potesse mettere in discussione l’esigibilità lavorativa definita dai

sanitari di __________ e dal medico ____________, in quanto egli “… ha

allestito una perizia molto breve sul caso del signor RI 1, senza essere in

possesso della documentazione completa. Nella sua argomentazione si sofferma su

degli aspetti di tipo molto teorico, che attribuisce poi a sintomi

dell’assicurato senza mai averlo visitato. Se poi questi punti muscolari

trigger da lui descritti sarebbero stati così importanti per i sintomi del

signor RI 1, gli specialisti della Clinica di riabilitazione di __________ lo

avrebbero certamente accennato anche nella loro relazione di uscita del 17

luglio 2018. L’esigibilità lavorativa definita dal dott. __________ è infondata

basandosi su una diagnosi errata.” (doc. IX 1, p. 13).

Trattandosi degli aspetti neurologici,

in sede di opposizione, il rappresentante di RI 1 ha prodotto un rapporto,

datato 14 febbraio 2019, del Centro cefalee dell’Unità di neurologia del

Presidio ospedaliero di __________, in base alla quale l’assicurato soffre di

una persistente cefalea tensiva post-traumatica con disturbi del visus (cfr.

doc. 118).

Consultato in proposito

dall’amministrazione, il dott. __________, spec. in chirurgia ortopedica e

traumatologia, ha sostenuto non esservi un nesso causale naturale tra le

diagnosticate cefalee e l’evento traumatico assicurato, e ciò tenuto conto del

tempo di latenza con il quale si è manifestato il disturbo e dell’assenza di

una sintomatologia a ponte (doc. 123).

Il suo parere è stato poi

ripreso nella decisione su opposizione impugnata (cfr. doc. 124, p. 6).

Per quanto riguarda invece

l’asserita problematica psichica, l’avv. RA 1 segnala che la sua esistenza

sarebbe stata evidenziata anche in occasione della degenza presso la Clinica di

__________ ma non indagata dall’assicuratore resistente (doc. XI, p. 2).

2.6

Chiamato ora a pronunciarsi

in merito al diritto a una rendita d’invalidità, questo Tribunale ritiene di

non poter confermare la decisione su opposizione impugnata nella misura in cui

l’assicurato è stato dichiarato in grado di esercitare, a tempo pieno e con un

rendimento completo, delle attività professionali compatibili con le

limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico.

In effetti, a proposito

dei disturbi neurologici (in sostanza, delle cefalee accompagnate da

turbe del visus), se è vero che la loro presenza è stata segnalata soltanto

all’inizio del 2019, dunque con un tempo di latenza piuttosto lungo rispetto al

momento in cui è avvenuto l’infortunio in discussione (settembre 2017), è

altrettanto vero che l’istituto assicuratore convenuto ha negato la propria

responsabilità in proposito fondandosi sul parere di uno specialista in

chirurgia ortopedica e traumatologia (dott. __________), dunque di un medico

non particolarmente qualificato a pronunciarsi nella materia che qui interessa.

In esito a quanto precede,

tenuto pure conto che nell’infortunio è rimasto coinvolto anche il capo, questa

Corte ritiene che, per maggiore tranquillità, si giustifichi l’annullamento

della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti

all’amministrazione affinché disponga un approfondimento neurologico

volto a stabilire se i disturbi in questione costituiscono una conseguenza

dell’evento traumatico del 29 settembre 2017 e, nell’affermativa, se essi

incidono negativamente sulla capacità lavorativa residua del ricorrente.

A titolo abbondanziale,

per quanto riguarda i pretesi disturbi psichici, il TCA rileva che dagli

atti di causa non risulta che uno specialista ne abbia mai diagnosticato

l’esistenza (contrariamente a quanto sostiene il rappresentante

dell’insorgente, nel rapporto di uscita della Clinica di __________ non si

evince affatto tale circostanza – cfr. doc. 98), né tantomeno che RI 1 sia

stato sottoposto a specifiche terapie. In queste condizioni, nella misura in

cui ha rinunciato ad esperire accertamenti in quell’ambito, l’agire dell’CO 1

non appare dunque censurabile.

Trattandosi del rimprovero

secondo il quale l’assicuratore LAINF sarebbe responsabile del mancato

intervento di stabilizzazione alla schiena (cfr. doc. VII; p. 2: “Omette

però di dire che il ritardo nel procedere nei dovuti modi è imputabile alla CO

1, che non ha preso posizione in merito e dato il suo benestare almeno a

livello dell’assunzione dei costi. La risposta omette poi di considerare che

tale ritardo costituirebbe comunque un infortunio ulteriore, anch’esso a carico

dell’assicuratore LAINF.”), questo Tribunale si limita a segnalare che dalle

carte processuali emerge che l’CO 1 ha tempestivamente fornito il

proprio benestare all’intervento chirurgico proposto (risulta in effetti che il

dott. __________ ha sollecitato una decisione in merito con rapporto del 6

febbraio 2018 [doc. 40] e che l’istituto gli ha comunicato il proprio benestare

già il 19 febbraio 2018 [doc. 42]). Se l’operazione in questione non è stata

finalmente eseguita, è per ragioni estranee all’agire dell’assicuratore, così

come si evince chiaramente dal referto 26 aprile 2018 del dott. __________

(cfr. doc. 63).

Per quanto concerne infine

il preteso diritto a provvedimenti integrativi (cfr. doc. I, p. 8), è

utile qui ricordare che la

riformazione professionale non è una prestazione che gli assicuratori contro

gli infortuni sono tenuti a fornire in base alla LAINF. Essa compete infatti

all’assicurazione per l’invalidità (cfr. artt. 8 ss. LAI).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su

opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono retrocessi all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione

circa il diritto a una rendita d’invalidità.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà

all’assicurato, patrocinato da un avvocato, l’importo di fr. 2'500 (IVA

inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti