35.2019.66
Discusso il diritto a una rendita d'invalidità tenuto conto del solo danno infortunistico. Rinvio all'amministrazione per approfondimento peritale dal punto di vista neurologico (cefalee e turbe del visus)
17 febbraio 2020Italiano22 min
l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2019.66
mm
Lugano
17 febbraio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 maggio 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 10 aprile 2019 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 29 settembre 2017, RI
1, dipendente dell’__________ di __________ in qualità di carpentiere e,
perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali
presso l’CO 1, è caduto da una scala a pioli mentre stava per spostare un
pannello fonico e ha battuto a terra la schiena e la parte occipitale della
testa (doc. 52, p. 2).
A causa di questo evento
egli ha riportato, secondo il rapporto di uscita del Servizio di neurochirurgia
dell’Ospedale __________ di __________, la frattura tipo A3 della vertebra L1,
una ferita lacero-contusa a livello occipitale, nonché una millimetrica
immagine ipodensa in corrispondenza del VI-VII segmento epatico (doc. 15).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Alla chiusura del caso, con
decisione formale del 22 marzo 2019, l’amministrazione ha negato all’assicurato
il diritto a una rendita d’invalidità, mentre gli ha assegnato un’indennità per
menomazione dell’integrità (IMI) del 10% (doc. 113).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 117), in data 10
aprile 2019, l’CO 1 ha confermato la sua prima decisione. In particolare, esso
ha sostenuto che i disturbi di natura neurologica fatti valere con
l’opposizione, non costituiscono una conseguenza naturale dell’evento
traumatico del settembre 2017 (doc. 124).
1.3. Con tempestivo ricorso del 27
maggio 2019, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che
l’assicuratore convenuto venga condannato a riconoscergli una rendita LAINF
intera a contare dal 1° dicembre 2018.
A sostegno della propria
pretesa ricorsuale, l’assicurato ha sviluppato in particolare le seguenti
considerazioni:
" (…) In
primo luogo si censura che la CO 1 non ha valutato compiutamente se lo stato di
salute del ricorrente sia stato accuratamente vagliato prima dell’emissione
della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica
agli atti. (…).
L’esame del caso da parte del consulente del qui ricorrente mette
nuovamente in luce le pecche degli accertamenti e delle conclusioni avversarie.
Sarà quindi una perizia giudiziaria a dover stabilire natura, tipo e gravità
delle limitazioni d’ordine medico all’espletamento di un’attività lavorativa a
seguito delle sequele dell’infortunio del 29 settembre 2017. I dati ripresi da CO
1 con riferimento ai dati ripresi dalla Clinica di __________ e dei propri
medici sono contestati nello specifico perché non sostenibili di fronte ad una
corretta valutazione d’ordine medico (cfr. doc. B) (…).
Si ripete quindi che per le sole conseguenze delle lesioni al
rachide l’incapacità lavorativa del signor RI 1 è del 62.5%, stante che il dr.
med. __________ ha stabilito in 40% la capacità lavorativa residua su 8 ore
lavorative giornaliere, mentre quando era attivo presso la __________ il
ricorrente lavorava 8.5 ore al giorno, sicché la sua capacità lavorativa va
rapportata alla mezz’ora in meno che riesce a lavorare, portandola al 37.5%.
A questa incapacità lavorativa si aggiunge quella indotta dalle
cefalee tensive post-traumatiche insorte a seguito dell’infortunio sul lavoro
in narrativa, che aggravano la situazione di un altro 15% e la componente
psichiatrica che aggiunge un ulteriore 10%, fatte salve diverse risultanze
istruttorie. Non è possibile mettere a frutto il rimanente 12.5% teorico, sicché
bisogna partire da un’invalidità completa anche in un’attività alternativa,
fermo che anche la resistente è dell’opinione che il signor RI 1 mai più potrà
svolgere il lavoro di manovale-operaio edile sui cantieri.
Per quanto riguarda i pareri medici ripresi dalla resistente
tramite il suo medico ________________, che ci risulta essere un ortopedico,
che a questi difetta la necessaria specializzazione in neurologia e
neurochirurgia. Non può dunque esprimersi in maniera vincolante per gli aspetti
connessi con le lesioni alla schiena e le loro conseguenze invalidanti, per le
cefalee e gli aspetti psichiatrici.” (doc. I, p. 7 ss.)
1.4. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.5. In data 27 giugno 2019, il
patrocinatore del ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione e si è in
sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc. VII +
allegati).
L’amministrazione si è
pronunciata al riguardo l’11 luglio 2019, versando agli atti un apprezzamento
del proprio medico fiduciario (doc. IX + allegato).
Al rappresentante
dell’assicurato è ancora stato concesso di formulare delle osservazioni
sull’apprezzamento elaborato nel frattempo dal dott. __________ (doc. XI).
L’istituto assicuratore si
è riconfermato nella risposta di causa e nella sua successiva presa di
posizione dell’11 luglio 2019 (doc. XIII).
1.6. In data 7 febbraio 2020,
l’avv. RA 1 ha chiesto al TCA di voler dare ulteriore corso alla procedura
(doc. XV).
in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
nel merito
2.2. Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)
a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Il
diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi
un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda
frase LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile
miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione
è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno
stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura
termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che
presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).
Una volta terminata la
cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle
condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al
beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro
le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del
20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).
L’Alta Corte ha inoltre
precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19
cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure
del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è
pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e
riferimenti).
2.3. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi
aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio
perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,
sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di
confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro
stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire
pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua
capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti
l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,
cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI
1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994
succitata).
Specifica dell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo
l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta
alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i
redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno
alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze
ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
2.4
Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. DTF 134 V 109 consid. 9.5.; RDAT II-2001 N. 91
p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195;
STFA del 4 luglio 2003 U 133/02; STFA U 162/02 del 29 gennaio 2001; DTF 121 V
6; STFA H 407/99 del 28 novembre 2000; STFA C 116/00 del 22 agosto 2000; STFA C 341/98 del 23 dicembre 1999 consid. 3, pag., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa
E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c,
RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid.
8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler
Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al
riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non
ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31;
DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF
113.
V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (cfr. DTF 129 V 181
consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi
citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
STF 8C_12/2019 del 4 marzo 2019 consid. 3; STF 8C_160/2012 del 13 giugno2012
consid. 2; RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit
von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la
giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato
con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal
proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la
causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla
determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle
prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere
provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La
semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è
sufficiente.
Trattandosi
della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe,
non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46
consid. 2 e riferimenti ivi citati).
Il diritto alle
prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di
causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di
danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente
ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V
102.
consid. 5b/bb p. 103).
2.5
Nel caso di specie, con la
decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha negato all’assicurato il diritto
a una rendita d’invalidità, ritenuto che i postumi residuali dell’infortunio
del 29 settembre 2017 non inciderebbero negativamente sulla sua capacità
lucrativa (cfr. doc. 124).
Per quanto riguarda
l’esigibilità lavorativa, l’amministrazione ha fatto capo alle relative
valutazioni contenute nel rapporto di uscita 17 luglio 2018 della Clinica di
riabilitazione di __________ ed in quello elaborato dal medico _____________ a
margine della visita di chiusura del 13 settembre 2018. Da questi documenti
risulta la diagnosi di stato dopo caduta da un’altezza di circa 4 metri con
frattura del corpo vertebrale di L1 di tipo A3 e contusione del capo con ferita
lacero-contusa occipitale, come pure la presenza di una totale capacità
lavorativa in attività medio-pesanti con carico alternato e senza posizioni
forzate di lunga durata (doc. 91, p. 4 e doc. 98, p. 3).
Da parte sua, il
ricorrente contesta di essere in grado di svolgere, a tempo pieno e con un
rendimento completo, delle attività sostitutive adeguate, e ciò alla luce delle
considerazioni espresse al riguardo dal dott. __________ nel suo referto del 24
maggio 2019. D’altro canto, egli fa valere che l’amministrazione avrebbe omesso
di approfondire gli aspetti neurologici e psichici (cfr. doc. I).
Questa Corte constata che,
con referto 24 maggio 2019, il dott. __________, spec. FMH in neurochirurgia, è
giunto alla conclusione che “… non ci sia consapevolezza del fatto che questi
dolori sono dovuti a problemi muscolari dipendenti dallo scompenso statico
toracico-lombare e dalle alterazioni anatomiche post-traumatiche in Th12 e L1.
In questi segmenti inseriscono diversi tendini muscolari che a causa di
problemi insertivi, come p.e. dopo traumatismi della colonna, vengono attivati
punti trigger muscolari la cui persistenza porta ad una cronicità dei dolori e
purtroppo anche alla malattia del dolore cronico con ovvie ripercussioni
psicologiche.” (doc. B, p. 7).
Egli si è poi così
espresso a proposito della residua capacità lavorativa:
" (…) Ritengo
che una capacità lavorativa residuale sia presente ed opportuna anche per
garantire una certa stabilità psicologica. Pertanto, ritengo che la capacità
residuale, alle condizioni sopra menzionate nell’ambito della visita ____________,
siano di 8 ore al giorno, con un rendimento del 40-50% o 4 ore con un
rendimento di 80-100%, a dipendenza della frequenza di dover sollevare pesi,
flessioni lombari e rotazioni.” (doc. B, p. 8)
In corso di causa,
l’amministrazione ha invitato il dott. __________, spec. FMH in chirurgia
generale e traumatologia, a prendere posizione in merito alla valutazione
enunciata dallo specialista privatamente interpellato dall’insorgente.
Con apprezzamento datato
10.
luglio 2019, il medico fiduciario ha negato che quanto sostenuto dal dott.
Liverani potesse mettere in discussione l’esigibilità lavorativa definita dai
sanitari di __________ e dal medico ____________, in quanto egli “… ha
allestito una perizia molto breve sul caso del signor RI 1, senza essere in
possesso della documentazione completa. Nella sua argomentazione si sofferma su
degli aspetti di tipo molto teorico, che attribuisce poi a sintomi
dell’assicurato senza mai averlo visitato. Se poi questi punti muscolari
trigger da lui descritti sarebbero stati così importanti per i sintomi del
signor RI 1, gli specialisti della Clinica di riabilitazione di __________ lo
avrebbero certamente accennato anche nella loro relazione di uscita del 17
luglio 2018. L’esigibilità lavorativa definita dal dott. __________ è infondata
basandosi su una diagnosi errata.” (doc. IX 1, p. 13).
Trattandosi degli aspetti neurologici,
in sede di opposizione, il rappresentante di RI 1 ha prodotto un rapporto,
datato 14 febbraio 2019, del Centro cefalee dell’Unità di neurologia del
Presidio ospedaliero di __________, in base alla quale l’assicurato soffre di
una persistente cefalea tensiva post-traumatica con disturbi del visus (cfr.
doc. 118).
Consultato in proposito
dall’amministrazione, il dott. __________, spec. in chirurgia ortopedica e
traumatologia, ha sostenuto non esservi un nesso causale naturale tra le
diagnosticate cefalee e l’evento traumatico assicurato, e ciò tenuto conto del
tempo di latenza con il quale si è manifestato il disturbo e dell’assenza di
una sintomatologia a ponte (doc. 123).
Il suo parere è stato poi
ripreso nella decisione su opposizione impugnata (cfr. doc. 124, p. 6).
Per quanto riguarda invece
l’asserita problematica psichica, l’avv. RA 1 segnala che la sua esistenza
sarebbe stata evidenziata anche in occasione della degenza presso la Clinica di
__________ ma non indagata dall’assicuratore resistente (doc. XI, p. 2).
2.6
Chiamato ora a pronunciarsi
in merito al diritto a una rendita d’invalidità, questo Tribunale ritiene di
non poter confermare la decisione su opposizione impugnata nella misura in cui
l’assicurato è stato dichiarato in grado di esercitare, a tempo pieno e con un
rendimento completo, delle attività professionali compatibili con le
limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico.
In effetti, a proposito
dei disturbi neurologici (in sostanza, delle cefalee accompagnate da
turbe del visus), se è vero che la loro presenza è stata segnalata soltanto
all’inizio del 2019, dunque con un tempo di latenza piuttosto lungo rispetto al
momento in cui è avvenuto l’infortunio in discussione (settembre 2017), è
altrettanto vero che l’istituto assicuratore convenuto ha negato la propria
responsabilità in proposito fondandosi sul parere di uno specialista in
chirurgia ortopedica e traumatologia (dott. __________), dunque di un medico
non particolarmente qualificato a pronunciarsi nella materia che qui interessa.
In esito a quanto precede,
tenuto pure conto che nell’infortunio è rimasto coinvolto anche il capo, questa
Corte ritiene che, per maggiore tranquillità, si giustifichi l’annullamento
della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti
all’amministrazione affinché disponga un approfondimento neurologico
volto a stabilire se i disturbi in questione costituiscono una conseguenza
dell’evento traumatico del 29 settembre 2017 e, nell’affermativa, se essi
incidono negativamente sulla capacità lavorativa residua del ricorrente.
A titolo abbondanziale,
per quanto riguarda i pretesi disturbi psichici, il TCA rileva che dagli
atti di causa non risulta che uno specialista ne abbia mai diagnosticato
l’esistenza (contrariamente a quanto sostiene il rappresentante
dell’insorgente, nel rapporto di uscita della Clinica di __________ non si
evince affatto tale circostanza – cfr. doc. 98), né tantomeno che RI 1 sia
stato sottoposto a specifiche terapie. In queste condizioni, nella misura in
cui ha rinunciato ad esperire accertamenti in quell’ambito, l’agire dell’CO 1
non appare dunque censurabile.
Trattandosi del rimprovero
secondo il quale l’assicuratore LAINF sarebbe responsabile del mancato
intervento di stabilizzazione alla schiena (cfr. doc. VII; p. 2: “Omette
però di dire che il ritardo nel procedere nei dovuti modi è imputabile alla CO
1, che non ha preso posizione in merito e dato il suo benestare almeno a
livello dell’assunzione dei costi. La risposta omette poi di considerare che
tale ritardo costituirebbe comunque un infortunio ulteriore, anch’esso a carico
dell’assicuratore LAINF.”), questo Tribunale si limita a segnalare che dalle
carte processuali emerge che l’CO 1 ha tempestivamente fornito il
proprio benestare all’intervento chirurgico proposto (risulta in effetti che il
dott. __________ ha sollecitato una decisione in merito con rapporto del 6
febbraio 2018 [doc. 40] e che l’istituto gli ha comunicato il proprio benestare
già il 19 febbraio 2018 [doc. 42]). Se l’operazione in questione non è stata
finalmente eseguita, è per ragioni estranee all’agire dell’assicuratore, così
come si evince chiaramente dal referto 26 aprile 2018 del dott. __________
(cfr. doc. 63).
Per quanto concerne infine
il preteso diritto a provvedimenti integrativi (cfr. doc. I, p. 8), è
utile qui ricordare che la
riformazione professionale non è una prestazione che gli assicuratori contro
gli infortuni sono tenuti a fornire in base alla LAINF. Essa compete infatti
all’assicurazione per l’invalidità (cfr. artt. 8 ss. LAI).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto
ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su
opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli
atti sono retrocessi all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione
circa il diritto a una rendita d’invalidità.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà
all’assicurato, patrocinato da un avvocato, l’importo di fr. 2'500 (IVA
inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti