Lexipedia

Decisione

35.2019.68

Discussa la determinazione del diritto all'IMI

20 gennaio 2020Italiano25 min

8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler

Source ti.ch

Incarto

n.

35.2019.68

MM/sc

Lugano

20 gennaio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 maggio 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 23 aprile 2019 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. Nel 2006 e nel 2015 RI 1,

dipendente della __________ di __________ in qualità d’istruttore di fitness e,

perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso

la CO 1, ha annunciato due contusioni alla spalla sinistra che sono state prese

a carico dall’assicuratore (doc. 5.3 e 5.11).

Nel corso del mese di luglio

2017, l’assicurato ha notificato alla CO 1 una ricaduta del sinistro occorsogli

nel 2015 (doc. 4.1), riguardo alla quale essa ha ammesso il proprio obbligo a

prestazioni.

Il 20 dicembre 2017, l’assicurato

è stato sottoposto a un intervento di ricostruzione della cuffia dei rotatori e

di resezione acromio-clavicolare (doc. 3.8).

Con scritto del 16 luglio 2018,

l’assicurato ha chiesto alla CO 1 l’assegnazione di un’indennità per

menomazione dell’integrità (IMI - doc. 1.2.).

1.2. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 20 dicembre 2018,

l’amministrazione ha negato il diritto all’IMI, argomentando in particolare quanto

segue:

" (…) Dalla

valutazione del Dr. med. __________ possiamo apprendere, che non sussiste

nessuna menomazione importante e durevole all’integrità fisica, mentale o

psichica. Non sussiste pertanto nessun diritto a un’indennità per menomazione

all’integrità. (…)” (doc. 1.5)

A

seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato personalmente (doc. 1.7), in

data 23 aprile 2019, l’istituto assicuratore ha confermato il contenuto della

sua prima decisione (doc. 1.8.).

1.3. Con tempestivo ricorso del 27

maggio 2019, RI 1, rappresentato dall’avv. __________, ha chiesto, annullata la

decisione su opposizione impugnata, in via principale, il riconoscimento

di un IMI del 10% e, in subordine, il rinvio degli atti alla CO 1 per emanare

una nuova decisione. Egli ha inoltre domandato l’esecuzione di una perizia e/o

controperizia medica destinata a “… accertare lo status quo ante/sine

l’infortunio occorso a RI 1 a luglio 2017 così come il nesso di causalità

naturale e adeguato tra infortunio e danno alla salute.” (doc. I).

1.4. La CO 1, in risposta, ha

postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VII).

1.5. In corso di causa,

l’amministrazione ha prodotto ulteriori rapporti del proprio medico consulente (allegati

ai doc. IX e XV).

Il rappresentante

dell’insorgente ha formulato le proprie osservazioni al riguardo il 30 agosto,

rispettivamente il 29 novembre 2019 (doc. XIII + allegato e doc. XIX + allegato).

Il patrocinatore della CO

1 si è ancora espresso in data 3 dicembre 2019 (doc. XXI).

in diritto

2.1. Oggetto della lite è la

questione di sapere se la CO 1 era legittimata a negare il diritto all’IMI,

oppure no.

2.2. Secondo l'art. 24 cpv. 1

LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito

all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità

fisica o mentale.

Tale indennità è assegnata

in forma di prestazione in capitale.

Essa non deve superare

l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed

è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il Consiglio federale emana

disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2

LAINF).

2.3. L'art.

36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità

giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole

se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e

importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In

questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed

anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,

infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di

accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto

morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato

(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.

438).

La

parte della riparazione del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 121).

2.4. Giusta

l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive

contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una

tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di

indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicurato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco

esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;

RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti

tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2

dell'allegato).

La

perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo

stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente

ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione

dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se

più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni

sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo

(art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

Si

prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi

eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile

(art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti

non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel

caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi

originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione

è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.5. L’INSAI

ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che

integrano quella dell'ordinanza.

Semplici

direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non

vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377

consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.

221ss.).

Tuttavia,

nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire

la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con

l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF

116 V 157, consid. 3a).

2.6. Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. DTF 134 V 109 consid. 9.5.; RDAT II-2001 N. 91

p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195;

STFA del 4 luglio 2003 U 133/02; STFA U 162/02 del 29 gennaio 2001; DTF 121 V

6; STFA H 407/99 del 28 novembre 2000; STFA C 116/00 del 22 agosto 2000; STFA C 341/98 del 23 dicembre 1999 consid. 3, pag., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa

Fatti

E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c,

RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid.

8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler

Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al

riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non

ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31;

DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF

113 V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (cfr. DTF 129 V 181

consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi

citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr.

STF 8C_12/2019 del 4 marzo 2019 consid. 3; STF 8C_160/2012 del 13 giugno2012

consid. 2; RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit

von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici

svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la

giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato

con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal

proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la

causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla

determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle

prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere

provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La

semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è

sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni,

l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr.

RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

Il diritto alle

prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità

adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla

salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal

momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid.

5b/bb p. 103).

2.7. Nel caso di specie, la

decisione della CO 1 di non attribuire all’insorgente un’IMI risulta fondata sui

rapporti agli atti allestiti dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia e in

medicina generale.

A margine della visita

fiduciaria del 27 aprile 2018, il consulente medico appena citato ha sostenuto

che la sintomatologia denunciata dal ricorrente alla spalla sinistra non

sarebbe più stata imputabile a contare dal 1° luglio 2018 all’infortunio occorso

nel novembre 2015, e ciò a fronte del raggiungimento dello status quo sine:

" (…) Gli

infortuni subiti dal paziente in due occasioni hanno causato unicamente una

piccola lesione al sovraspinato che è stata sanata con la sutura side to side

il 20.12.2017. Il resto dell’intervento artroscopico ha riguardato la

omartrosi, l’acromion Bigliani II con conseguente impingement infraacromiale

favorito anche dalla bursite.

Un nesso di causalità naturale fra gli infortuni e l’attuale

stato, come del resto sottoscrive anche il dott. __________ nel suo rapporto

del 19.2.2018, diviene preponderante con il quadro clinico caratteristico delle

omartrosi. Conseguentemente la causalità fra l’infortunio e la lesione parziale

del sovraspinato suturata side to side nel dicembre 2017, è della percentuale

del 50%. Sempre per la componente infortunistica (lesione parziale del

sovraspinato), lo status quo sine può essere considerato raggiunto con il 30

giugno 2018.

A partire dal 1 luglio 2018 il quadro clinico, che risulta

caratteristico delle omartrosi, non rientrerà più in un contesto infortunistico

per estinzione della causalità.” (doc. 3.13, p. 4)

Da notare che nel referto

menzionato dal dott. __________, il dott. __________, Responsabile del Servizio

di chirurgia dell’arto superiore presso l’Ospedale __________ di __________,

medico curante specialista dell’insorgente, aveva indicato che la riparazione side

to side del tendine del muscolo sovraspinato della spalla sinistra era

avvenuta nel “… quadro di una condropatia da omartrosi concentrica della

glena omerale con zone condropatiche di 3° e 4° sia sulla glena che sulla

testa omerale”, precisando inoltre che il quadro clinico post-operatorio era

“caratteristico delle omartrosi” (doc. 3.10 – il corsivo è del redattore).

Con apprezzamento dell’8

agosto 2018, il dott. __________ ha confermato l’estinzione della causalità

naturale con l’evento traumatico del 2015 e, perciò, l’inesistenza di un

diritto all’IMI.

Questo, in particolare, il

tenore del documento succitato:

" (…) Premesso

che il paziente non sia verosimilmente a completa conoscenza del concetto della

valutazione della menomazione all’integrità fisica secondo Lainf, secondo

l’art. 36, annesso 3 allegato 2 il signor RI 1 non ha diritto ad alcun tipo di

indennità di menomazione alla integrità fisica: la lesione da lui subita è

stata sanata con la sutura della lesione parziale al passaggio di contatto

sovra-infraspinato. Ovviamente per la omartrosi, malattia degenerativa di cui

soffre il paziente, non si entra neppure in argomento trattandosi appunto di malattia

e non interessata dalla fattispecie del 3.11.2015; per la precisione la

omartrosi, l’acromion Bigliani II, l’impingement sub-acromiale favorito dalla

bursite, ecc. – come del resto osservato anche dal collega Dott. __________ –

nulla hanno a che vedere con l’infortunio in causa ed i sintomi che il paziente

accusa sono conseguenti all’andamento caratteristico del quadro clinico della

omartrosi.” (doc. 3.14)

Unitamente alla propria

impugnativa, RI 1 ha versato ulteriore documentazione medica.

In particolare, il dott. __________,

specialista in ortopedia e traumatologia a __________ (__________), ha

dichiarato che l’assicurato presenta esiti di acromioplastica e di tenotomia

del capolungo del bicipite, nonché un’artrosi scapolo-omerale (omartrosi)

(artro-RMN del 23 agosto 2018). A suo avviso, il peggioramento del quadro

artrosico con aggravamento delle limitazioni funzionali e del dolore “… è in

parte imputabile ai duplici traumi (del 2006 e 2015) subiti.” (doc. E).

Da parte sua, il dott. __________

ha sostenuto che “lo sviluppo dell’omartrosi e quindi delle omartriti

recidivanti potrebbe essere interpretato come post-traumatico. Per meglio

chiarire i nessi causali e anche la mancanza di ripresa funzionale

post-operatoria consigliamo un ulteriore approfondimento diagnostico tramite

MRI seguito da perizia ortopedica-specialistica presso centro universitario.”

(doc. F).

In data 3 luglio 2019, il

dott. __________ si è pronunciato sui rapporti medici prodotti, in particolare

su quello del dott. __________:

" (…) La

presa di posizione del Dott. __________, in ambito elvetico, non trova appoggio

evidente, la omartrosi non è stata provocata dalle due semplici contusioni alla

spalla, ma dal tipo di lavoro che svolge il paziente (istruttore, allenatore,

maestro di ginnastica in centro sportivo nonché istruttore sub PADI) e

naturalmente dall’acromion Bigliani II e dall’artrosi acromio-clavicolare

sfociate come ben evidenzia il riscontro artroscopico del 20.12.2017 (ma anche

la risonanza magnetica) in una omartrosi concentrica con condropatia di III°

della testa omerale e di IV° sulla glena.

La situazione è piuttosto chiara, confermata anche dal Dott. __________

con il suo scritto del 11.1.2018, dal fisioterapista poi e, indirettamente,

anche dal Dott. __________: infatti, come descrive il Dott. __________

nell’intervento artroscopico del 20.12.2017 alla spalla sinistra: ricostruzione

della cuffia dei rotatori, sutura side to side del sovraspinato che corrisponde

alla lesione parziale post-infortunistica e, per evitare peggioramenti futuri,

pur non essendo l’acromion Bigliani tipo II e l’artrosi acromio-clavicolare

considerate per nulla lesioni post-infortunistiche, sono state eseguite anche

l’acromioplastica e la resezione dell’articolazione acromio-clavicolare. Il

Dott. Masola stesso descrive poi un decorso post-operatorio regolare e non

complicato.

Questa era la situazione che ho rilevato nella mia visita del 27

aprile 2018.” (doc. IX 1)

Con referto datato 28

agosto 2019, il dott. __________ ha affermato che “… il quadro artrosico

presente può essere stato causato dai due traumi consecutivi alla spalla

sinistra (nel 2006 e 2015), di conseguenza vi può essere una correlazione

diretta tra i traumi e lo sviluppo di artrosi gleno/omerale - in quanto vi è un

lasso di tempo congruo soprattutto dal primo trauma all’intervento – alla

spalla destra assenza di dolore ai movimenti attivi e passivi …” (doc. G).

Le considerazioni

enunciate dallo specialista privatamente consultato dal ricorrente sono state diffusamente

commentate dal medico di fiducia dell’istituto assicuratore resistente, nel suo

apprezzamento del 9 settembre 2019:

" (…) Sempre

nello scritto del 28.8.2019, il Dott. __________ scrive: “il quadro artrosico

presente può essere stato causato dai due traumi subiti alla spalla sinistra

Considerandi

(nel 2006 e 2015)”.

Per l’infortunio del 2006, avvalendoci della artro-risonanza

magnetica eseguita il 14.8.2006, sappiamo che vi era una situazione di:

“leggera lesione parziale all’interno del muscolo del sovraspinato, sospetta

lesione dello SLAP di 1° in sede labbrale”. Non vi è menzione alcuna riguardo

eventuali alterazioni cartilaginee, nessun rilevamento di edema osseo alla

testa omerale o alla glena.

Nell’infortunio del 3.11.1026, l’assicurato cadde dalle scale

procurandosi una contusione alla spalla sinistra, all’emitorace di sinistra e

alla colonna. Il 25.2.2016 eseguì una sonografia della spalla sinistra che

documentò una lesione parziale del tendine del sovraspinato senza lesioni

sicure dello stesso e modesta ipertrofia dell’articolazione acromio-clavicolare

con sovradistensione della borsa sottoacromiale. (…).

Approfondendo la diagnosi posta di artrosi gleno-omerale

concentrica, mi permetto allegare le tabelle di classificazione delle cause

delle artrosi alla spalla, in particolare dell’artrosi simmetrica concentrica

(riferita al caso in esame): una delle principali cause di tale artrosi,

nonostante vi siano cause non sempre ben note, risiede nell’usura ma vi sono

anche altri fattori predisponenti quali il movimento che comporta maggiore

stress meccanico articolare determinando più possibilità di artrosi nei

soggetti che si impegnano in attività di alta intensità (sollevamento pesi,

atleti, tennisti, golfisti, nuotatori, ecc.).

La omartrosi secondaria può essere post-traumatica,

post-lussazioni croniche, artrite reumatoide, capsuloraffia post-chirurgica.

Da ultimo vi è la necrosi vascolare.

Il collega __________, riferendosi agli infortuni subiti dal

paziente, ritiene che quello del 2006 rimanga il più votato come possibile

generatore della omartrosi concentrica, tenuto conto del lasso di tempo

trascorso. Anche il secondo trauma, sempre secondo il collega, ha avuto la sua

importanza.

Orbene, fatta salva la classificazione secondo Neer per cui una

omartrosi concentrica rimane di origine primaria, come pure il fatto che la

artro-risonanza magnetica della spalla sinistra eseguita il 14.8.2006 non

lascia intravvedere nessun segno di contusione cartilaginea ossea o simili

componenti così come nessun segno per edema osseo, il trauma subito nel 2006

non può essere ascritto quale correlazione diretta – così come indica

l’avvocato RA 1 –, al contrario del Dott. __________ che ritiene i due traumi

in possibile nesso di causalità.

È opportuno precisare inoltre che le artrosi post-traumatiche –

come del resto si evince dall’allegato in lingua tedesca – si manifestano in

caso di fratture della testa omerale o della glena con o senza osteosintesi per

cui non vi è una perfetta riduzione fisiologica e le lesioni cartilaginee

sfociano in breve tempo in un’artrosi; il congruo tempo invocato dal collega __________

risulta non conveniente considerato che il trauma si è consumato nel 2006,

peraltro senza aver causato lesioni osteo-cartilaginee secondo il riscontro

alla artro-risonanza magnetica.

Unisco una ulteriore pubblicazione in lingua inglese

(osteoarthritis equivale all’artrosi) dove pure viene descritto come

l’omartrosi concentrica subentra o su base genetica o su base famigliare o

legata alle attività e metodiche di vita del paziente: sappiamo che il signor RI

1.

è un preparatore atletico con un fisico piuttosto imponente.

Altra questione sono le cause dell’artrosi asimmetrica eccentrica

che non rientra nel quadro della situazione ora in esame, come tutti i medici

interessati al caso (Dott. __________, Dott. __________, il sottoscritto)

concordano, poiché trattasi di una omartrosi concentrica gleno-omerale

sinistra.” (allegato al doc. XV)

Il 29 novembre 2019,

l’avv. RA 1 ha ancora prodotto un rapporto, datato 25 novembre 2019, del Prof.

dott. __________, Viceprimario di chirurgia e ortopedia presso l’Ospedale __________

di __________. In questo documento, lo specialista ha rilevato di essere stato

interpellato dall’assicurato per avere un consiglio a proposito di disguidi

assicurativi. Il dott. __________ ha al riguardo precisato di essersi

concentrato “… piuttosto sulla parte medica.”. Risulta inoltre la diagnosi di

“artrosi glenomerale secondaria posttraumatica spalla sinistra” (doc. H).

2.8

Per costante

giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è

parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece

nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato

di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209;

STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U.

Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,

p. 30ss.).

Nella DTF

125.

V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una

sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,

nemmeno il più lieve,

a proposito della correttezza delle conclusioni

contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della

parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto

dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere

in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione

mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea

di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Per quel che

concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia

completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311

consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È, infine,

utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice

non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i

motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al

riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che

raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto

di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle

carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio

2005.

consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 p.

35.

consid. 4b).

2.9

Chiamato

ora a pronunciarsi, il TCA ritiene che il parere espresso in piena conoscenza

di causa dal dott. __________ - secondo il quale i disturbi lamentati

dall’insorgente alla spalla sinistra non sono più riconducibili, in termini di

causalità naturale, agli eventi traumatici assicurati ma sono invece

espressione di una patologia morbosa (omartrosi concentrica gleno-omerale) -, possa

validamente servire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere.

Questa Corte attribuisce

una particolare rilevanza al fatto che la presenza di un’artrosi concentrica

(e non eccentrica) sia stata esplicitamente ammessa anche dal dott. __________,

ossia dallo stesso specialista che ha eseguito l’intervento chirurgico del 20

dicembre 2017 (cfr. allegato al doc. 3.8: “Si segnala omartrosi concentrica con

condropatia di III grado della testa omerale e IV grado della glena.”), come

pure a quello secondo il quale, in base alla letteratura allegata

all’apprezzamento 9 settembre 2019 del consulente medico dell’amministrazione,

l’artrosi concentrica ha un’origine genetica, familiare o legata alle

attività svolte dal paziente nella sua quotidianità (e non traumatica).

Vi è inoltre da

considerare che, così come ha sottolineato il dott. __________, né dopo

l’infortunio del 2006 né dopo quello del 2015 era stata evidenziata, agli accertamenti

esperiti, la presenza di lesioni osteo-cartilaginee e/o di un edema osseo a

livello dell’articolazione gleno-omerale. La piccola lesione parziale del

tendine sovraspinato, diagnosticata dall’artro-RMN del 9 agosto 2017 (doc. 3.1)

e riguardo alla quale l’assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità,

era stata del resto definitivamente sanata grazie alla sutura side to side

praticata dal dott. __________.

Il TCA constata inoltre

che agli atti non figura alcun referto specialistico suscettibile di generare

dei dubbi, nemmeno lievi, circa la correttezza della valutazione enunciata dal

medico fiduciario della CO 1.

Da un lato, tanto il dott.

__________ quanto il dott. __________, nelle loro rispettive certificazioni, si

sono espressi in termini di mera possibilità a proposito dell’esistenza

di un nesso causale naturale tra l’omartrosi a sinistra e l’uno e/o l’altro

degli infortuni occorsi a RI 1 (doc. F: “lo sviluppo dell’omartrosi e quindi

delle omartriti recidivanti potrebbe essere interpretato come

post-traumatico” e doc. G: “il quadro artrosico presente può essere stato

causato dai due traumi consecutivi alla spalla sinistra (nel 2006 e 2015),

di conseguenza vi può essere una correlazione diretta tra i traumi e lo

sviluppo di artrosi gleno/omerale” – il corsivo è del redattore), ciò che non

basta dal profilo probatorio (cfr. la giurisprudenza citata al considerando

2.6.).

Dall’altro, nel suo

rapporto del 25 novembre 2019, il Prof. __________, per sua stessa ammissione,

non ha approfondito oltre la tematica dell’eziologia della nota omartrosi (doc.

H: “Personalmente mi concentro piuttosto sulla parte medica.”), limitandosi a definire

come postraumatico tale danno.

A quest’ultimo proposito, è

utile segnalare che, secondo la giurisprudenza federale, il termine

“post-traumatico” utilizzato in ambito medico sta a indicare il fatto che i

disturbi sono apparsi dopo l’incidente e non sono più interamente

spariti da allora, malgrado i trattamenti intrapresi (cfr. STF 8C_400/2014 del

21.

luglio 2014 consid. 3.2; 8C_524/2014 del 20 agosto 2014, consid. 4.3.3.;

8C_423/2014 del 31 marzo 2015 consid. 4.3.). Da tale ragionamento non si può,

tuttavia, desumere l’eziologia infortunistica di una patologia, dato che ciò

equivarrebbe a fondarsi sul principio post hoc ergo propter hoc (dopo

questo, dunque a causa di questo), il quale non permette di stabilire

l’esistenza di un nesso di causalità naturale (cfr. DTF 119 V 335 consid. 2b/bb

p. 341 ss.; SVR 2016 UV n. 18 p. 55 consid. 2.2.3.1).

In esito a tutte le

considerazioni che precedono, va ritenuto dimostrato, perlomeno con il grado

della verosimiglianza preponderante, che la diagnosticata omartrosi

gleno-omerale, dalla quale derivano i disturbi che denuncia l’insorgente, non

costituisce una conseguenza naturale degli eventi infortunistici assicurati. Di

conseguenza, è a giusta ragione che la CO 1 ha negato al ricorrente il diritto

a un’IMI.

Il TCA può peraltro esimersi

dal disporre ulteriori misure istruttorie, ritenendo che le circostanze

giuridicamente rilevanti siano già state adeguatamente accertate. In proposito,

va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF

9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che

ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29

cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi

citata).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti