35.2019.69
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
16 dicembre 2019Italiano23 min
Source ti.ch
Incarto
n.
35.2019.69
mm
Lugano
16 dicembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 maggio 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 16 aprile 2019 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 22 settembre 2008, RI
1, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di meccanico e,
perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali
presso l’CO 1, ha riportato una distorsione della caviglia sinistra alla
ricezione da un salto, con interessamento del legamento laterale esterno (cfr.
doc. 3 e doc. 21 p. 2).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
L’assicurato ha nel
frattempo terminato le cure mediche e ritrovato una piena capacità lavorativa.
1.2. Nel corso del mese di gennaio
2015, il nuovo datore di lavoro dell’assicurato ha annunciato una ricaduta
dell’infortunio del settembre 2008, in ragione di una recrudescenza dei dolori
alla caviglia sinistra, con necessità d’intervenire chirurgicamente (doc. 5 e
7).
In data 25 febbraio 2015, RI
1 è in effetti stato sottoposto a un intervento di revisione articolare
tibio-tarsica superiore con escissione di un corpo articolare neo formato e di
cheilectomia anteriore (doc. 19).
1.3. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 12 dicembre 2018, l’CO
1 ha negato la propria responsabilità in merito ai disturbi oggetto
dell’annuncio di ricaduta del 20 gennaio 2015, ritenuti non trovarsi in
relazione causale naturale con l’evento traumatico assicurato (doc. 52).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 58), in data 16
aprile 2019, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima
decisione (doc. 61).
1.4. Con tempestivo ricorso del 27
maggio 2019, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto, in via
principale, che gli vengano riconosciute le prestazioni di breve e lunga
durata e, in via subordinata, il rinvio degli atti all’amministrazione
per nuova decisione.
A sostegno delle proprie
pretese, l’insorgente contesta che al parere espresso dal medico __________, su
cui l’assicuratore ha fondato la decisione su opposizione impugnata, possa
essere attribuito pieno valore probatorio, e ciò per le ragioni elencate alle
pagine 5-7 dell’allegato ricorsuale (cfr. doc. I).
1.5. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).
Fatti
1.6. In replica, il patrocinatore
del ricorrente si è in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e
conclusioni (cfr. doc. IX).
L’assicuratore resistente
si è espresso in proposito il 23 luglio 2019 (doc. XI).
1.7. In data 25 ottobre 2019, il
TCA ha interpellato il PD dott. __________, il quale è stato invitato a
prendere posizione in merito alla valutazione espressa dal medico __________
(doc. XIII).
Il rapporto del dott. __________
è pervenuto il 14 novembre 2019 (doc. XIV).
Il rappresentante
dell’insorgente ha formulato le proprie osservazioni in data 22 novembre 2019
(doc. XVII), mentre l’istituto convenuto lo ha fatto il 6 dicembre 2019 (doc.
XIX, con allegato).
Considerandi
in
ordine
2.1
La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49.
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31.
agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190.
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999.
Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
nel merito
2.2
Oggetto della lite è la questione
di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare il proprio obbligo a prestazioni
in relazione ai disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta del mese di gennaio
2015, oppure no.
2.3
Secondo l’art. 6 cpv. 1
LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni
assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non
professionali e di malattie professionali.
Il diritto alle
prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un
nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute.
Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di
fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un
nesso di causalità naturale. Su tale questione amministrazione e giudice si
determinano secondo il principio della probabilità preponderante -
insufficiente essendo l'esistenza di mera possibilità o verosimiglianza -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6. p. 231 con riferimenti; DTF
129.
V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406; STF 9C_316/2013 del 25
febbraio 2014 consid. 5.1).
2.4
In virtù dell’art. 11 OAINF,
l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni
assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive.
Né la LAINF né l’OAINF
prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere
fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per
la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò
indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno
ancora assicurato. Rilevante è soltanto l’esistenza di un nesso di causalità
(cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).
2.5
Chiamato a pronunciarsi nella
concreta evenienza, il TCA constata che la decisione dell’CO 1 di negare
l’esistenza di un legame causale naturale tra l’infortunio occorso
all’assicurato il 22 settembre 2008 e i disturbi all’estremità inferiore
sinistra, oggetto dell’annuncio di ricaduta, è fondato sul parere espresso in
proposito dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e
traumatologia.
Queste le considerazioni
enunciate dal medico __________ nel suo apprezzamento del 29 settembre 2015:
" (…) Si
tratta di un assicurato particolarmente sportivo che nel 2008 ha subito un
trauma distorsivo della caviglia con interessamento dell’apparato
capsulo-legamentare laterale trattato conservativamente con ottimi risultati.
In effetti l’assicurato non ha mai avuto problemi di instabilità e anche
durante i rapporti del dott. med. __________, soprattutto nel rapporto
operatorio non si accenna minimamente a una problematica di instabilità e
l’apparato capsulo-legamentare durante l’intervento non ha subito una revisione.
Si nota tuttavia la progressiva formazione di una certa esostosi
della parte anteriore del talo con contemporanea comparsa di una certa
spigolosità del margine anteriore della tibia. Queste immagini sono
frequentemente visibili negli sportivi, in modo particolare nei calciatori a
seguito di microtraumi della caviglia.
È possibile quindi che alla caviglia sinistra, a seguito
dell’attività sportiva e da questo impingement anteriore tibiotalare si sia poi
staccato un piccolo frammento osseo del talo anteriormente che con il tempo è
evoluto in questa grossa calcificazione rotondeggiante. Personalmente ritengo
che questa problematica non abbia nulla a che vedere con l’infortunio del 2008
in cui è stato interessato soltanto l’apparato capsulo-legamentario laterale
peraltro perfettamente guarito.” (doc. 38)
L’apprezzamento del dott. __________
è stato criticamente commentato dal dott. __________, spec. FMH in ortopedia e
chirurgia ortopedica, il quale si è al riguardo espresso nei seguenti termini:
" (...) ho visto
in data 23 maggio 2017 il paziente a margine che è stato vittima nel 2008 di un
trauma contusivo/distorsivo e non solo distorsivo come descritto nel rapporto e
valutando la chiara dinamica spiegata dal paziente. In seguito, ha sviluppato
problemi di tipo meccanico e meteodipendenti con, oltre l’apparizione di
disturbi degenerativi importanti, apparizione di un frammento
osteocartilaginoso anteriore importante con conflitto e che ha necessitato nel
2015.
una revisione chirurgica.
Già allora, la valutazione da parte vostra è stata sbagliata,
scotomizzando l’effetto contusivo durante l’infortunio del 2008 e che spiega
benissimo, e già allora, la problematica a livello della caviglia.
Questo fatto anche con assenza di qualsiasi lesione traumatica a
livello della caviglia sinistra nel 2008 e presenza nel 2015 di piccoli
disturbi anteriori a livello della caviglia destra, tuttavia senza paragone
alle lesioni della caviglia sinistra. In più il paziente è destra/mano e
durante l’attività sportiva utilizza al 90% la caviglia destra e non la
sinistra.
La problematica attuale si sta aggravando, documentata con una
risonanza magnetica eseguita dal medico curante in marzo 2017 che dimostra non
solo delle lesioni cartilaginose e ossee a livello della tibia ma anche delle
zone di contusione con edema a livello dell’astragalo e quindi uno sviluppo di
una grave artrosi con lesione osteo-cartilaginosa, lesioni incompatibili con
una non traumatica, ma ben applicabile al 100% alle lesioni subite in settembre
2008.
Da notare ugualmente l’assenza di qualsiasi sintomatologia a
livello della caviglia destra. (…).” (doc. 43)
Nel quadro della procedura
di opposizione, l’amministrazione ha di nuovo interpellato il dott. __________,
chiamato a pronunciarsi sulle obiezioni sollevate dal rappresentante
dell’assicurato (doc. 59).
Questo, in particolare, il
contenuto del suo apprezzamento del 27 marzo 2019:
" (…) Dal
rapporto ispettivo del 31.03.2015 l’assicurato riferisce che nel giro di poche
settimane aveva potuto riprendere il suo lavoro ma i disturbi non erano
svaniti. Non vi era difficoltà a camminare o a correre ma, in caso di banali
movimenti o leggere sorte legate a piccoli dislivelli, i dolori alla caviglia
si ripresentavano in modo marcato costringendolo a fermarsi qualche minuto a
riposo e poi rientrava nella consuetudine.
Tale situazione si è protratta permettendogli tuttavia di
praticare quasi tutte le attività, sia professionali che private. Ha ancora
praticato snowboard senza difficoltà. Ha potuto correre ancora, giocare a
calcio ma nel corso degli anni ha notato una graduale diminuzione della
mobilità della caviglia.
Nelle radiografie della caviglia destra, cioè controlaterale del
15.01
, si possono notare già dei piccoli speroni ossei anteriormente alla
tibia e a livello talo-malleolo mediale. A sinistra si notava la presenza di un
frammento osteocartilagineo anteriore alla caviglia, sperone osseo anteriore
alla tibia distalmente ma anche posteriormente. Segni di impingement non
soltanto anteriore ma probabilmente anche posteriore.
A seguito dell’infortunio del 2008 l’assicurato ha subito una
lesione dell’apparato capsulo-legamentare laterale trattato conservativamente
con buon esito, fatto sta che l’assicurato non si è mai lamentato di segni
d’instabilità o cedimenti della caviglia. Non si può quindi assolutamente
affermare che lo sviluppo artrosico sia dovuto ad una instabilità cronica della
tibiotarsica.
È noto che le attività sportive con microtraumi della caviglia
come ad esempio il gioco del calcio porta alla formazione di speroni
osteofitotici anteriori al margine anteriore della tibia con conseguente
sindrome di impingement anteriore. Non penso assolutamente si possa mettere in
relazione causale una distorsione della caviglia con lesione legamentare che
non ha lasciato reliquati di instabilità con uno sviluppo di una grave artrosi
tibiotarsica con impingement sia anteriore che posteriore con importante edema
del domus del talo sia mediale che laterale e zona di osteonecrosi del talo
stesso. Già nelle radiografie del 15.01.2015 si notavano anche speroni
posteriori alla tibia, segni anche di un impingement posteriore della
tibiotarsica. (…).” (doc. 60)
In corso di causa, il TCA
ha interpellato il PD dott. __________ con uno scritto del seguente tenore:
" (…) Fra
gli atti di causa figura il suo rapporto 23 giugno 2015 in cui lei ha
segnatamente affermato che “il paziente vuole inoltre con ragione procedere ad
un ricorso assicurativo di fronte all’evidenza della relazione con il trauma
del 2008.”.
Ai fini dell’istruttorio di causa, le chiedo di precisare in base
a quali argomenti medico-scientifici lei sostiene che il legame causale
naturale con l’infortunio del 22 settembre 2008 è evidente.
Invitato dall’amministrazione a pronunciarsi a proposito
dell’eziologia dei disturbi oggetto del suddetto intervento chirurgico, il
dott. __________ ha in particolare rilevato che, posteriormente all’evento
infortunistico, “l’assicurato non ha mai avuto problemi di instabilità e
anche durante i rapporti del dott. med. __________, soprattutto nel rapporto
operatorio, non si accenna minimamente ad una problematica di instabilità e
l’apparato capsulo-ligamentare durante l’intervento non ha subito una
revisione. Si nota tuttavia la progressiva formazione di una certa esostosi
della parte anteriore del talo con contemporanea comparsa di una certa
spigolosità del margine anteriore della tibia. Queste immagini sono
frequentemente visibili negli sportivi in particolare nei calciatori a seguito
di microtraumi della caviglia. È possibile quindi che alla caviglia
sinistra, a seguito dell’attività sportiva e da questo impingement anteriore
tibiotalare si sia poi staccato un piccolo frammento osseo del talo
anteriormente che con il tempo è evoluto in questa grossa calcificazione
rotondeggiante. Personalmente ritengo che questa problematica non abbia nulla a
che vedere con l’infortunio del 2008 in cui è stato interessato soltanto
l’apparato capsulo-ligamentare laterale peraltro perfettamente guarito.”
Le chiedo una sua presa di posizione in merito alle considerazioni
espresse dal medico __________ dell’CO 1.” (doc. XIII)
Questa la risposta fornita
dal medico curante specialista dell’assicurato:
" (…) in
merito al suo scritto del 25.10.2019 per la vertenza tra la CO 1 e il paziente
in oggetto, le comunico che la situazione è assolutamente chiara a livello
medico. Il mio trattamento deriva direttamente dalle conseguenze del trauma
subito dal paziente il 22.09.2008.
La dichiarazione del medico di fiducia della CO 1 “… formazione
di una certa esostosi della parte anteriore del talo …” è
un’interpretazione falsa. Si tratta difatti di una formazione ossea tipica per
un’instabilità della caviglia con il nome di osteofite. In due parole il
trattamento di un’instabilità post-traumatica della caviglia in caso di varus
bilaterale del retropiede (vedi rapporto visita del 15.01.2015 allegato) è il
riorientamento osteo-articolare e per nulla un trattamento dell’apparato
legamentoso che non è necessario. Posso aggiungere che un trattamento
dell’apparato legamentoso in questa situazione clinica precisa sarebbe da
considerare un “errore medico”, in quanto condannato ad una recidiva a corto o
medio termine. È inoltre da osservare che da settembre 2008 fino alla data
dell’intervento il paziente ha sempre avvertito i sintomi chiari di
un’instabilità dolorosa e artrogena (distruzione dell’articolazione della
caviglia) in qualsiasi attività fisica. Durante tutti questi anni il paziente
ha dunque subito un’anomalia di mobilità della caviglia, anomalia che a medio e
lungo termine distrugge completamente l’articolazione. La mia operazione del
25.02.2015
ha interrotto questo processo degenerativo post-traumatico.
In conclusione sostengo chiaramente che il legame causale naturale
con l’infortunio del 22.09.2008 è assolutamente evidente.” (doc. XIV)
Con apprezzamento datato
27.
novembre 2019, il dott. __________ ha confermato il proprio parere riguardo
all’assenza di relazione causale con l’evento traumatico del settembre 2008,
rilevando segnatamente che “… in un piede normo-conformato che presenta a
livello della caviglia una instabilità per una lesione dell’apparato
capsulo-legamentare laterale con instabilità residua viene normalmente corretto
con una plastica legamentare normalmente e frequentemente secondo Broström.
Ricordo che in data 25.02.2015 il dr. med. __________ ha proceduto ad una
revisione articolare della tibiotarsica superiore sinistra con escissione
dell’enorme neo-formato e alla cheilotomia anteriore. Dal rapporto non risulta
nulla riguardo all’apparato capsulo-legamentare laterale coinvolto in occasione
dell’infortunio del 22.09.2008 che all’atto dell’intervento non è stato neppure
preso in considerazione. Confermo quindi appieno la mia valutazione di una non
relazione causale tra i disturbi accusati dall’assicurato alla caviglia
sinistra con conseguente intervento del dr. med. __________ e l’infortunio del
22.09.2008
” (doc. XIX 1)
2.6
Per costante
giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è
parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece
nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato
di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209;
STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U.
Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,
p. 30ss.).
Nella DTF
125.
V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una
sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,
nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni
contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della
parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto
dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere
in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione
mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea
di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Per quel che
concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia
completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311
consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È, infine,
utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice
non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i
motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al
riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che
raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto
di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle
carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio
2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10
pag. 35 consid. 4b).
2.7
Nella
concreta evenienza, questa Corte ritiene di non poter confermare la decisione
dell’amministrazione di ritenere estranei all’infortunio del settembre 2008 i
disturbi alla caviglia sinistra, oggetto dell’annuncio di ricaduta del gennaio
2015.
In effetti, riguardo all’eziologia della problematica appena citata, agli
atti di causa figurano referti specialistici contraddittori – da una parte
quelli del dott. __________, dall’altra quelli elaborati dal dott. __________ e
dal PD dott. __________ - che non gli consentono di decidere, con la necessaria
tranquillità, in un senso oppure nell’altro.
In simili casi, la
giurisprudenza federale prevede che la vertenza non possa essere decisa
basandosi sull’uno o sull’altro dei pareri a disposizione ma che occorre
ordinare una perizia ad opera di un medico indipendente secondo la procedura di
cui all’art. 44 LPGA oppure una perizia giudiziaria (cfr. STF 8C_456/2010 del
19.
aprile 2011 consid. 3; in questo stesso si veda pure la STF 8C_943/2010 del
9.
novembre 2011 consid. 3.2).
Tutto ben considerato,
dalla documentazione a disposizione emergono dunque elementi suscettibili di
generare dei dubbi, perlomeno lievi, circa l’affidabilità dei referti medici
sui quali l’istituto assicuratore ha fondato la propria decisione di negare al
ricorrente l’assunzione della ricaduta in discussione, dubbi che inducono
questo Tribunale a scostarsene (per un caso in cui il TF ha annullato il
giudizio cantonale e rinviato la causa per nuova decisione, ritenendo che i
referti agli atti dei medici curanti dell’assicurato fossero atti a suscitare
un, almeno minimo, dubbio circa la pertinenza del parere espresso dal medico CO
1.
a proposito della capacità lavorativa, si veda la STF 8C_370/2017 del 15
gennaio 2018 consid. 3.3.3).
2.8
In una sentenza di principio
9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale
federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale
relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico
(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla
Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi
il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in
quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento
istruttorio.
Il TF ha, al riguardo,
sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…).
4.4.1.1
Ist das Gutachten einer
versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene
Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das
Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die
Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit
diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines
Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den
kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61
lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen
auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen
Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung
delegieren dürfen.
4.4.1.2
Die Vorteile von Gerichtsgutachten
(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des
Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte
Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko
von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren
multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick
auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche
funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der
Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,
Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation
schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3
Die Einschränkung der Befugnis der
Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die
Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter
Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im
Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;
vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,
derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine
Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo
dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige
Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,
bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten
(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil
vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4
Freilich ist es weder unter praktischen
noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,
die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts
fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines
Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS
von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.
Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten
einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen)
medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält
oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht
beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei
Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt
alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden -
Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine
Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der
notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist.
Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien)
unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung,
Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist
(siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl.
auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5,9C_85/2009).” (DTF
137.
V 263-265)
In
una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella
pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli
infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF
135.
V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di
rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero
di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare
gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo
la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein
Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen
haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst
(BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).” (STF 8C_59/2011, consid. 5.2)
Nella presente
fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio
degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF
135.
V 465), già per il fatto che essa ha fondato la decisione impugnata sul
solo parere del proprio medico __________ (per un caso analogo,
si veda la STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2).
Per le ragioni già esposte al considerando 2.7., si
giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e
il rinvio degli atti all’assicuratore resistente affinché disponga un
approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) volto a chiarire se i disturbi
oggetto dell’annuncio di ricaduta del gennaio 2015 costituivano una conseguenza
naturale dell’evento infortunistico del 22 settembre 2008.
Sulla scorta delle relative risultanze, l’CO 1 sarà poi chiamato a pronunciarsi
di nuovo sul diritto alle prestazioni.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto
ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà
all’assicurato, patrocinato da un avvocato, l’importo di fr. 2’300 (IVA
inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti