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Decisione

35.2019.7

Sospensione prestazioni dal 1° settembre 2018 in relazione a infortunio del 20 dicembre 2016 (scivolato sul ghiaccio). Numerose problematiche algiche multifattoriali + disturbi psichici. NO causalità

29 aprile 2019Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

i parametri giurisprudenziali sopra ricordati (cfr. consid. 2.6). Ad esso va

dunque attribuita piena forza probante e può validamente costituire da base al

giudizio che questa Corte è ora chiamata a rendere.

Del resto, nè gli argomenti che il patrocinatore dell’assicurato ha sollevato

con la propria impugnativa (cfr. doc. I) nè la documentazione medica agli atti

sono atti a generare dei dubbi - neppure lievi - circa la fondatezza

dell'approfondito parere espresso dallo specialista interpellato dall’istituto

assicuratore resistente, con considerazioni puntuali e convincenti.

In particolare, nel rapporto del 16 agosto 2018 (doc. 126), relativo alla

visita medico-__________ del 3 agosto 2018 circa la valutazione del nesso

causale, il medico __________ - dopo aver osservato che la dorsalgia

persistente e lombosacralgia persistente, la pandorsalgia, l'insufficienza del

corsetto muscolare del tronco, la generalizzazione della sintomatologia

dolorosa, la sintomatologia neurovegetativa (importante bruxismo, ipertensione

arteriosa ed asma bronchiale), la sindrome da dolore cronico, le moderate

alterazioni degenerative con condrosi C6-C7 con spondiloartrosi, la

spondilartrosi L3-L4 ed il nervosismo non sono di competenza dell'CO1 - ha

puntualizzato, tra l'altro, quanto segue:

" (…) Per i

soli postumi infortunistici si ritiene capacità lavorativa completa a partire

dallo 01.09.2018. L'attuale sintomatologia ancora lamentata dall'assicurato non

è più da mettere in connessione con il trauma del 20.12.2016 poiché a distanza

di venti mesi dalla data del trauma cranico con interessamento della colonna in

toto, essendo stato l'assicurato valutato dal profilo neurologico, neurochirurgico

e fisiatrico da più professionisti che non hanno refertato chiare patologie di

natura post-traumatica, avendo eseguito un protocollo riabilitativo

fisioterapico da cui ha tratto un giovamento, avendo giovato di un congruo

periodo di riposo ed assumendo un'importante politerapia farmacologica ancora

in essere, avendo eseguito tutti gli esami radiologici prescritti all'uopo che

hanno palesato l'assenza di chiare lesioni post-traumatiche si ritiene

l'attuale sintomatologia ancora lamentata dall'assicurato essere collegata ad

una problematica multifattoriale senza chiare lesioni strutturali visibili ed

ad una sindrome del dolore cronico con importante tensione interna e

clinicamente un importante bruxismo e un'ipertensione arteriosa associata ad

una moltitudine di disturbi e ad un grave decondizionamento congiuntamente ad

un'evoluzione sfavorevole con lo sviluppo di una depressione evidente: la depressione

evidente ha un influsso sfavorevole sui dolori ed i dolori a loro volta hanno

un influsso sfavorevole sulla depressione, così come chiarito dal dr. med. __________

e dal dr. med. __________ nei rispettivi rapporti medici. Per questo motivo si

ritiene la correlazione tra la sintomatologia ancora lamentata ed il trauma del

20.12.2016 solo possibile, la sintomatologia residuale dovrà essere assunta

dalla rispettiva Cassa malati. (…)" (doc. 126, pag. 5 e 6).

In effetti, la valutazione

dello specialista dell'CO 1 non è stata smentita da certificati

medico-specialistici neppure in sede ricorsuale.

I numerosi certificati medici agli atti (incluso pure quello del 18 settembre

2018 della Clinica __________ dell'__________ di __________; doc. 136) sono

stati debitamente presi in considerazione e analizzati dal medico __________,

in particolare nelle motivate e convincenti considerazioni espresse il 24

ottobre 2018 (doc. 146), in particolare, giusta le quali, tra l'altro:

" (…)

Dall'analisi della documentazione medica agli atti emergono alcune

costatazioni: che il sig. RI 1 a seguito del trauma del 20.12.2016 riportò un

"trauma cervicale e lombare con infrazione dei coccige", infrazione

coccigea che fu inizialmente solo sospettata in Italia (sospetta infrazione),

fu successivamente indagata approfonditamente a livello radiologico e già non

più visibile all'esame RX del 16.01.2017 ed all'esame MRI del 17.01.2017

eseguiti, senza lasciare postumi evidenti (edemi post contusivi), senza alcun

cambiamento strutturale delle strutture anatomiche coinvolte, investigate più

volte sotto il profilo specialistico neurochirurgico, neurologico ed ortopedico

senza l'evidenza di sequele patologiche direttamente collegabili a tale lesione

parziale e ritenuta quindi guarita sotto il profilo clinico già dopo 27 giorni

dalla data del trauma, finestra temporale oltremodo congrua a determinare la

guarigione di una lesione ossea incompleta, mai chiaramente visibile in nessun

esame radiologico eseguito, in un soggetto sano; che le contusioni a livello

del rachide cervicale e lombare furono anch'esse indagate in maniera

assolutamente approfondita prima radiologicamente con esami MR mirati ed

olo-TAC che non mostrarono chiare lesioni post traumatiche ossee, tegumentare,

legamentari, discali o edemi post-contusivi e successivamente con molteplici

esami specialistici risultati anch'essi negativi per patologie post

traumatiche. Non si può in alcun modo concordare con le affermazioni

dell'avvocato RA 1 quando lo stesso riferisce:" Dall'infortunio e dalla

conseguente lesione sono derivate molteplici patologie: oltre alla

sintomatologia algica panvertebrale, per il quale l'assicurato sta assumendo

antidolorifici e farmaci stereoidei, il sig. RI 1 ha sviluppato un'intensa

sindrome depressiva" in quanto dopo un periodo temporale di 20 mesi dalla

data del trauma, avendo il sig. RI 1 assunto la terapia farmacologica

prescritta ed essendosi sottoposto a molteplici valutazioni specialistiche neurologiche,

neurochirurgiche ed ortopediche che non sono riuscite a rilevare chiare

patologie post traumatiche, avendo eseguito una terapia

fisioterapico-riabilitativa adeguata e congrua, avendo eseguito terapia

infiltrativa rachidea, avendo eseguito tutte le investigazioni radiologiche

richieste all'uopo che non hanno mostrato chiare patologie post infortunistiche

si ritiene un collegamento solo possibile tra la sintomatologia algica

panvertebrale con l'infortunio del 20.12.2016 reputando tale problematica da un

lato ascrivibile alle patologie artrosico-degenerative più volte emerse dalle

molteplici indagini radiologiche eseguite e dall'altro ad una problematica

multifattoriale senza chiare lesioni strutturali visibili con una sindrome del

dolore cronico ed importante tensione interna associata ad una moltitudine di

disturbi e ad un grave decondizionamento, così come chiarito dal dr. med. __________

nel suo rapporto medico del 20.07.2018; inoltre l'avvocato Trifone non solo non

elenca le "molteplici patologie" di cui parla nel suo scritto del

04.10.2018 ma non offre alcuna spiegazione scientifica condivisibile che

giustifichi la sua affermazione/correlazione:" Dall'infortunio e dalla

conseguente lesione sono derivate molteplici patologie"; d'altra parte

l'avv. RA 1 nel suo scritto del 04.10.2018 non chiarisce neppure le motivazioni

medico-scientifiche che rapportano le patologie internistiche riscontrate a __________

con il trauma del 20.12.2016. Riguardo la sindrome depressiva riscontrata

questa fu già diagnosticata dal dr. med. __________, FMH in neurologia il

24.07.2017 ossia dopo sette mesi dalla data del trauma, periodo temporale

troppo breve per parlare di una depressione post traumatica. Infine non si può

neppure concordare con le affermazioni dell'avvocato RA 1 quando lo stesso

riferisce:" Alla luce di quanto sopra dedotto è pienamente sussistente il

nesso causale tra l'evento del 20 dicembre 2016 e tutte le patologie accertate

nei confronti del sig. RI 1. Tale nesso causale sussiste pienamente sia a livello

di causalità naturale, sia a livello di causalità adeguata" in quanto

ancora una volta l'avvocato RA 1 non giustifica in nessun modo le motivazioni

alla base delle sue affermazioni: il solo fatto che prima del trauma del

20.12.2016 l'assicurato dichiarasse di stare bene e che successivamente al

trauma invece riferisce di aver sviluppato patologie internistiche,

psichiatriche e un disturbo cronico del dolore non è di per se un fattore che

possa giustificare una causalità tra il trauma e tali sindromi. Nel rapporto

medico del 19.09.2018 della Clinica __________ di __________ non è riportato

nessun dato clinico in controtendenza a quanto già chiarito. (…)" (doc.

16, pag. 6 e 7)

Del resto, questo

Tribunale constata che, l'assicurato si è sottoposto a svariate indagini,

che sono state effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche e di

immagine radiologica, che - a parte evidenziare delle problematiche artrosiche

degenerative ed escludere delle fratture e/o delle deformazioni traumatiche -

sono risultate nella norma, anche dal profilo neurologico (cfr. in

particolare, doc. 12, 19, 23, 34, 59, 63, 66, 72, 73 e 75). L'assicurato si è

pure sottoposto a diverse visite mediche specialistiche

(in particolare, in ambito neurologico, neurochirurgico, fisiatrico e

reumatologico) che - a parte evidenziare dei dolori di carattere artrosico

degenerativo (di non competenza dell'CO 1: cfr. doc. 126 e 146) - non

hanno messo in evidenza una patologia organica che potrebbe spiegare

l'importante e diffusa sintomatologia algica multifattoriale sviluppata

dall'assicurato, che nel frattempo è pure stato sottoposto a un trattamento

riabilitativo in ambito stazionario dal 24 maggio al 20 giugno 2018, e poi di

cure in regime di day hospital, presso la Clinica __________ dell'__________ di

__________ (cfr. in particolare, doc. 8, 23, 25, 44, 47, 69, 85, 106, 114, 118

e 136).

In siffatte circostanze, il TCA ritiene dimostrato, perlomeno con il grado di

verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che vi sia un nesso causale solo

possibile tra la problematica algica panvertebrale e l'infortunio del 20

dicembre 2016, reputando tali dolori ascrivibili in parte a patologie artrosico-degenerative

(di non competenza dell'CO 1: cfr. doc. 126 e 146) ed in parte alla

sintomatologia algica multifattoriale presentata da RI 1, che - alla luce di

quanto emerge dalla documentazione che è stata precedentemente riassunta - non

correla con un danno infortunistico oggettivabile.

In tale contesto va ricordato che, per poter parlare di lesioni traumatiche

oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti devono essere

confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o

di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente

(STF 8C_421/2009 del 2 ottobre 2009 consid. 3 e sentenze ivi citate; cfr. pure

DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122).

Ad esempio, il TCA segnala la STCA 35.2012.57 del 23 ottobre 2013 riguardante

un'assicurata che era rimasta vittima di un tamponamento che aveva sviluppato una

sintomatologia dolorosa alla spalla sinistra. In quell'occasione questa Corte,

allo scopo di chiarire la fattispecie dal profilo medico, aveva ordinato una

perizia giudiziaria, affidandone l’allestimento al PD dott. PE 1, spec. FMH in

reumatologia. L’esperto giudiziario aveva spiegato che gli accertamenti

compiuti non avevano evidenziato rilevanti alterazioni pato-anatomiche. A suo

avviso, l’esistenza di dolori a riposo erano compatibili con una lesione del

sistema nervoso, rispettivamente con un disturbo del funzionamento del medesimo

scatenato dall’infortunio subito. La persistenza dei disturbi dopo il sinistro

e il loro scatenamento soltanto alla palpazione, corrispondevano a una lesione

delle fibre A delta e C. Il perito giudiziario aveva quindi precisato che tale

lesione non poteva essere rappresentata mediante immagini, né documentata

grazie a misure neurofisiologiche ("Eine solche Läsion kann bildgebend

nicht dargestellt werden, ebenfalls können diese mit neurophysiologischen

Untersuchungen (Ableitung von sensibile oder motorischen Potenzialen) nicht

dokumentiert werde."). Rispondendo ai quesiti postigli dalle parti,

l’esperto incaricato dal TCA aveva ribadito che, a suo avviso, il quadro

dolorifico presentato dall'assicurata, che non correlava con alterazioni

anatomiche oggettivabili, andava imputato all’infortunio occorsole nel marzo

2009. In presenza di una sintomatologia che non correlava con un danno alla

salute oggettivabile, questo Tribunale ha effettuato un esame specifico

dell'adeguatezza, giungendo alla conclusione che la sintomatologia denunciata

dall'assicurata non costituiva una conseguenza adeguata dell'infortunio. Questa

decisione è stata confermata con STF 8C_858/2013 dell'8 gennaio 2014.

Il TCA segnala pure la STCA 35.2015.59 del 4 febbraio 2016 (riguardante un

assicurato che, alla guida della propria moto, scendeva da un passo di montagna;

giunto poco prima di una galleria, nell’affrontare una curva piegante a destra,

a causa di un’irregolarità del campo stradale, fuoriusciva sulla sinistra;

percorreva una cinquantina di metri nel prato adiacente e terminava la sua

corsa contro un dosso presente; veniva sbalzato qualche metro più avanti) ove

l'assicurato aveva sviluppato una neuropatia del nervo occipitale a sinistra e

dei disturbi psichici che non correlavano con un danno alla salute

oggettivabile, la STCA 35.2016.109 del 22 maggio 2017 (riguardante un

assicurato che circolava in sella alla sua motocicletta diretto verso sud ad

una velocità dichiarata di 40-50 km/h, lo stesso portava regolarmente il casco

di protezione; giunto all’altezza di un distributore di benzina sito alla sua

destra, si trovava un autoveicolo, che circolava sulla corsia inversa, svoltare

verso la sua sinistra diretto al distributore di benzina; l'assicurato frenava

rovinando a terra collidendo in seguito con l’autovettura; la collisione è

avvenuta tra la parte anteriore della motocicletta e la parte anteriore

dell’autoveicolo), ove l'assicurato aveva sviluppato dei disturbi psichici che

non correlavano con un danno alla salute oggettivabile e dei disturbi organici

in parte non oggettivabili, la STCA 35.2017.29 del 17 agosto 2017 (riguardante

un operatore del sollevatore che, durante il riordino

del materiale sul piazzale del deposito, stava procedendo frontalmente

sottosterzo e improvvisamente, sentendo i lamenti dell'assicurato, ha

Considerandi

interrotto immediatamente la manovra costatando il ferimento del suo piede

destro; in tale occasione l'insorgente, che stava lavorando con le scarpe

antinfortunistiche) ove l'assicurato aveva

riportato un trauma da schiacciamento senza fratture ma sviluppando in seguito

dei dolori di carattere neuropatico e la STCA 35.2016.86 del 30 gennaio

2017.

(riguardante un operaio che stava lavorando con le scarpe anti infortunistica,

allorquando, gli è caduto un cuscinetto della boccola, che pesava circa 15 kg,

sul dorso del piede destro) ove l'assicurato ha sviluppato una sintomatologia

che - a prescindere dalla discussione riguardante la diagnosi (principalmente

una "neuropatia post-traumatica del nervo fibularis profundus destro"

secondo lo specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia

consultato privatamente dall'assicurato rispettivamente dei "disturbi

psicogeni" per l'assicuratore convenuto) - non correlava con un danno

infortunistico oggettivabile. In tutti questi casi il TCA ha sospeso momentaneamente l'esame della causalità naturale per procedere a un

esame particolare dell’adeguatezza del nesso causale e, non essendo dato il necessario

nesso di causalità adeguata, ha rinunciato a esperire ulteriori indagini sulla

questione della causalità naturale tra gli infortuni esaminati e i disturbi

lamentati (DTF 135 V 465 consid. 5.1).

In queste condizioni, il TCA può esimersi dal disporre ulteriori misure

istruttorie, ritenendo che le circostanze giuridicamente rilevanti siano già

state adeguatamente accertate. In proposito, va ricordato che, per costante

giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce

l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si

rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013;

STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca una lesione del

diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Val qui in ogni caso la pena di puntualizzare che la sintomatologia algica

multifattoriale di cui soffre RI 1, è stata approfonditamente indagata, da

tutti i profili possibili. Non vi sarebbe pertanto da attendersi che ulteriori

provvedimenti istruttori mettessero in luce nuovi e rilevanti elementi di

valutazione.

Stante quanto precede, questa Corte non condivide le critiche ricorsuali mosse

dal rappresentante legale dell'assicurato all'operato dell'CO 1.

In assenza di un sufficiente sostrato organico oggettivabile,

come è il caso nella presente fattispecie sulla scorta delle considerazioni che

precedono, occorre quindi effettuare, conformemente alla giurisprudenza

riportata al consid. 2.5 e 2.6, un esame specifico dell’adeguatezza, secondo

i criteri applicabili in caso di evoluzione psichica abnorme conseguente a

infortunio (DTF 115 V 133ss.). Medesimo esame deve essere effettuato pure in

relazione ai disturbi psichici di cui soffre l'assicurato.

2.9

Nell'esaminare l'adeguatezza

del legame causale, bisogna avantutto procedere alla classificazione

dell’infortunio occorso al ricorrente.

Nel caso concreto l’assicurato, il 20 dicembre 2016 RI 1, mentre, mentre si trovava

a __________, verso le 15:30, è caduto sui gradini di una scala ghiacciata e ha

picchiato il coccige ed il capo, riportando "un trauma da caduta

accidentale" policontusivo (doc. 1, 2, 8, 12 e 19).

L’assicuratore infortuni ha considerato l’infortunio subito dall’interessato

quale classificabile nella categoria intermedia ma al limite di quella

inferiore e ritenuto che non può in ogni caso essere ammessa la causalità

adeguata, non essendo adempiuto nel caso di specie alcun criterio (doc. 149).

Nel caso di

specie, secondo il TCA - ritenuto che comuni cadute e scivolate vanno

considerate infortuni leggeri (DTF 115 V 139 consid.

6a; cfr. Anche RAMI 1992 no. U 154 pag. 246, riguardante una caduta durante una

partita di calcio) - non vi è alcun dubbio che l'infortunio di

cui è rimasto vittima l’assicurato dev'essere classificata nella categoria

degli infortuni insignificanti o leggeri (cfr., per una vicenda analoga, STF 8C_291/2012 dell'11 giugno 2012, riguardante il caso di un assicurato caduto dalle

scale, riportando una contusione alla caviglia sinistra; vedi pure STFA

U 347/01 del 9 gennaio 2003 consid. 5.2, riguardante un’assicurata scivolata su

fondo ghiacciato che si era procurata delle contusioni all’anca destra).

Nei casi di infortunio insignificante o leggero, come nel caso di

specie, l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra evento ed eventuali

disturbi psichici può di regola essere a priori negata. Secondo l'esperienza

della vita e ritenute le cognizioni acquisite in materia di medicina degli

infortuni, può in effetti essere ammesso che un infortunio insignificante o leggero

non sia di natura tale da provocare un'incapacità lavorativa e di guadagno di

origine psichica (DTF 115 V 133 consid. 6a pag. 139; STCA 35.2015.126

del 18 maggio 2016, consid. 2.7).

Ne consegue che i disturbi psichici denunciati dall'insorgente non vanno

considerati in nesso di causalità adeguato con l’infortunio del 20 dicembre

2016.

In siffatte condizioni, si deve quindi negare l’esistenza del nesso

causale adeguato e, con esso, la responsabilità dell'Istituto assicuratore

convenuto.

Ma quand'anche si volesse considerare l'ipotesi maggiormente favorevole

all'assicurato (così come effettuato dall'CO 1; che tuttavia non appare

giustificata nel caso di specie), il ricorrente non ne terrebbe alcun giovamento.

In effetti, tenuto conto della dinamica oggettiva dell’evento e precisato che,

in questo contesto, non devono essere prese in considerazione le conseguenze

dell’infortunio, nè le circostanze concomitanti (cfr. SVR 2008 UV Nr. 8 p. 26),

secondo questo Tribunale, il sinistro accaduto al ricorrente può essere

classificato, tutt’al più, tra gli eventi di grado medio, al limite però

della categoria degli infortuni leggeri o insignificanti.

In tale eventualità, il

giudice è tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i

criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati al consid. 2.6 e 2.7.

Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, è necessario che un fattore

fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più

criteri (cfr. consid. 2.2.5.).

In una sentenza

8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5., pubblicata in SVR 10/2010 UV 25

p. 100ss., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni di media gravità ma che

si trovano al limite della categoria di quelli leggeri - devono essere

adempiuti quattro dei sette criteri di rilievo, affinché possa essere

riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.

A titolo di premessa, occorre osservare che nell'apprezzamento dell’adeguatezza

del nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati

unicamente i disturbi di natura somatica che si trovano in una relazione di

causalità, naturale e adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999

U 341 p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).

Sempre in questo contesto,

va precisato che i disturbi che si impongono come somatici, ma che non

possono però essere spiegati a sufficienza dal profilo organico, non devono

essere presi in considerazione (cfr. STF 8C_1044/2010 del 12 maggio 2011

consid. 4.4.4: “Die als körperlich imponierenden organisch

jedoch nicht hinreichend erklärbaren Beschwerden sind bei einer Prüfung der

Adäquanz nach BGE 115 V 133 nicht in die Beurteilung einzubeziehen (Urteil

8C_825/2008 vom 9. April 2009 E. 4.6).“).

L'evento infortunistico non si è svolto secondo circostanze concomitanti

particolarmente drammatiche o spettacolari.

Nell’infortunio del 20 dicembre 2016, l’assicurato ha

riportato un trauma policontusivo senza alcuna frattura mentre, nel prosieguo,

egli ha sviluppato una sindrome algica multifattoriale, risultata priva di

sostrato organico oggettivabile. Il criterio in questione implica l’esistenza

di lesioni fisiche gravi o, trattandosi della loro particolare natura, delle

lesioni interessanti organi ai quali l’uomo attribuisce una particolare

importanza soggettiva come ad esempio la perdita di un occhio oppure la

mutilazione della mano dominante (cfr. STF 8C_566/2013 del 18

agosto 2014, consid. 6.2.2). Tenuto conto di quanto precede, secondo

questo Tribunale, non si può quindi parlare di lesioni gravi o

particolarmente caratteristiche (in questo senso, si vedano la STF

8C_795/2012 del 28 novembre 2012 consid. 5.3.2., riguardante un’assicurata

vittima di un trauma cranio-cerebrale con emorragia subaracnoidea frontale a

sinistra, che aveva reliquato cefalee come pure disturbi dell’olfatto e del

gusto, in cui il TF ha negato che il criterio in discussione fosse adempiuto,

anche soltanto in forma semplice, e la STF 8C_52/2008 del 5 settembre 2008

consid. 8.2, concernente un assicurato che, caduto dopo essere stato urtato da

un’autovettura, aveva accusato una commotio cerebri, una contusione

toracica a destra con una serie di fratture costali, nonché alcune ferite

lacero-contuse alla parte sinistra del volto).

Nessun elemento all’inserto permette inoltre di ravvisare gli estremi per

ammettere la presenza di una cura medica errata e notevolmente aggravante

gli esiti dell’infortunio. Del resto, secondo la giurisprudenza, questo

criterio non può già essere considerato realizzato quando un determinato

provvedimento medico non si rivela finalmente efficace (cfr. SVR 2009 UV 41 p.

142.

consid. 5.6.1).

Il TCA ritiene pure insoddisfatto il criterio della specifica cura medica

protratta e gravosa. Per ammettere l’adempimento di questo criterio, non ci

si deve basare unicamente sull’aspetto temporale. Occorre parimenti considerare

la natura e l’intensità del trattamento e se ci si può attendere un

miglioramento delle condizioni di salute dell’assicurato (cfr. STF 8C_577/2007

del 23 gennaio 2008 consid. 7 e riferimento ivi citato). In questo senso, un

trattamento che serve unicamente a conservare le condizioni di salute

già esistenti, non ha di principio rilevanza nel quadro dell’esame

dell’adeguatezza (STFA U 246/03 dell’11 febbraio 2004 consid. 2.4s. e U 37/06

del 22 febbraio 2007 consid. 7.3). Provvedimenti diagnostici e semplici visite

di controllo (cfr. STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure

la somministrazione di farmaci antidolorifici e la prescrizione di

manipolazioni, sono stati giudicati insufficienti a fondare questo criterio

(cfr. STF 8C_507/2010 del 18 ottobre 2010 consid. 5.3.4). Il TF ha del resto ritenuto

in una sentenza 8C_387/2011 del 20 settembre 2011 consid. 3.3.3 (concernente un

assicurato, vittima di un incidente stradale con commotio cerebri e

contusione del rachide lombare, il cui trattamento era consistito

essenzialmente in controlli presso il medico curante e in sedute di

fisioterapia) che nemmeno la degenza in clinica nel periodo 20 novembre 2007-17

gennaio 2008, la seguente ergoterapia ambulatoriale e l’ulteriore

ospedalizzazione dal 20 luglio al 21 agosto 2008, potevano giustificare la

realizzazione di questo criterio, precisando che per la realizzazione del

criterio della specifica cura medica protratta e gravosa, la prassi pone delle

esigenze decisamente più elevate. In concreto, l’assicurato ha essenzialmente

beneficiato di trattamenti farmacologici/infiltrativi (antalgici) e si è

sottoposto a visite mediche soprattutto a scopo diagnostico, il tutto eseguito

su base ambulatoriale, oltre ad un

trattamento riabilitativo in ambito stazionario dal 24 maggio al 20 giugno

2018, e poi di cure in regime di day hospital, presso la Clinica __________

dell'__________ di __________. Di tutta evidenza, la cura medica applicata

all’assicurato non ha dunque avuto un’intensità tale da giustificare

l’adempimento del criterio in discussione (per un caso in cui questa Corte ne

ha per contro ammesso la realizzazione, si veda la STCA 35.2014.2 del 17

settembre 2014 consid. 2.12, riguardante un assicurato, vittima di un incidente

della circolazione, le cui conseguenze avevano necessitato di ben dieci

operazioni chirurgiche, l’ultima delle quali eseguita a distanza di sei anni e

mezzo circa dall’evento traumatico).

Anche il criterio del decorso sfavorevole della cura e le complicazioni

rilevanti intervenute non è realizzato. In merito è utile sottolineare che

dalla cura medica e dai notevoli disturbi non si può dedurre un decorso

sfavorevole e/o delle complicazioni rilevanti. Sono inoltre necessarie delle

circostanze particolari che hanno pregiudicato la guarigione. L’assunzione di

molti medicamenti e l’esecuzione di diverse terapie non basta per ammettere

questo criterio. Lo stesso vale per il fatto che, nonostante regolari terapie,

l’assicurato lamenta ancora disturbi e non ha raggiunto una (completa) capacità

lavorativa (cfr. STF 8C_80/2009 del 5 giugno 2009 consid. 6.5 e riferimenti).

Nel caso di specie, se il

decorso della cura medica si è rivelato insoddisfacente è perché, ad un certo

punto, si è sovrapposta una sintomatologia giudicata priva di sostrato organico

che, come tale, non può essere presa in considerazione nella valutazione

dell’adeguatezza del nesso causale secondo la DTF 115 V 133 (cfr. STF

8C_1044/2010 del 12 maggio 2011 consid. 4.4.4: “Die als

körperlich imponierenden, organisch jedoch nicht hinreichend erklärbaren

Beschwerden sind bei einer Prüfung der Adäquanz nach BGE 115 V 133 nicht in die

Beurteilung einzubeziehen (Urteil 8C_825/2008 vom 9. April 2009 E.

4.

).“; cfr. STCA 35.2015.20 del 9 novembre 2015, consid. 2.2.7).

In queste condizioni, può

rimanere indeciso se sono adempiuti il criterio dei dolori somatici

persistenti e quello del grado e durata dell'incapacità lavorativa,

poiché questi due criteri da soli, in presenza di un infortunio di media

gravità al limite di quelli leggeri, non potrebbe comunque giustificare

l’adeguatezza del nesso di causalità (cfr. RDAT 2003 II n. 67 p. 276, U 164/02

consid. 4.7; RSAS 2001 p. 431, U 187/95; cfr. STCA 35.2015.20 del 9 novembre

2015, consid. 2.2.7).

Ne consegue che le

numerose problematiche algiche non oggettivabili ed i disturbi psichici (cfr.

consid. 1.1) di cui soffre l'insorgente non vanno considerati in nesso di

causalità adeguato con l’infortunio in esame. Facendo difetto l’adeguatezza,

può essere lasciata aperta la questione relativa all’esistenza del nesso di

causalità naturale tra l’infortunio e il danno alla salute infortunistico (cfr., in proposito, SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 3c; STF U 17/07 del

30.

ottobre 2007, consid. 3, U 606/06 del 23 ottobre 2007, consid. 4 e U 299/05

del 28 maggio 2007, consid. 5.2).

Va infine segnalato che l’Alta Corte ha precisato che l’assicuratore infortuni

non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una causa extra-infortunistica

a cui imputare i disturbi accusati dall’interessato (cfr. STFA U 152/03

del 21 aprile 2005 e riferimenti ivi menzionati; cfr. STCA

35.2017.62

del 2 ottobre 2017, consid. 2.9).

2.10

Sulla scorta delle considerazioni

che precedono, il TCA ritiene che - a partire dal 1° settembre 2018 (cfr.

valutazioni mediche del 16 agosto 2018, di cui al doc. 126, e del 13 novembre

2018, di cui al doc. 146, del dr. med. __________) - i disturbi somatici e

psichici ancora presenti non erano più causati dall'infortunio del 20 dicembre

2016.

e che, essendo l'assicurato abile al lavoro al 100% (con pieno rendimento)

nell'attività abituale di aiuto giardiniere per i soli postumi infortunistici

(cfr. valutazioni mediche del 16 agosto 2018, di cui al doc. 126, e del 13

novembre 2018, di cui al doc. 146, del dr. med. __________), l’assicuratore

resistente era legittimato a sospendere il proprio obbligo a prestazioni in

relazione all’evento del 20 dicembre 2016 a partire da tale data.

In

conclusione, visto quanto sopra, il gravame deve essere respinto mentre la

decisione su opposizione avversata merita di essere confermata.

2.11

Da ultimo, dal momento che la

decisione impugnata delimita il litigio (cfr. STF 9C_636/2015 del 2 febbraio

2016, consid. 1 con riferimenti), esula dalla presente procedura l'infortunio

del 26 settembre 2018 occorso all'assicurato (cfr. doc. I, pag. 12) come pure

la domanda di riconoscimento di un'indennità da menomazione dell'integrità in

conseguenza all'infortunio del 20 dicembre 2016 (doc. I, pag. 13), sul quale

l'Istituto assicuratore resistente non si è determinato con la decisione

formale qui impugnata. La relativa richiesta è, pertanto, irricevibile.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella misura in cui è

ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti