35.2019.70
Determinazione del diritto a una rendita d'invalidità (discusso in particolare aspetto del livello di competenza nel contesto della determinazione del gap salariale - in casu, applicazione del livello 1, ancziché 2)
9 marzo 2020Italiano27 min
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità,
Source ti.ch
Incarto
n.
35.2019.70
mm
Lugano
9 marzo 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 maggio 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 16 aprile 2019 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 24 novembre 2011, RI
1, dipendente della ditta __________ di __________ e, perciò, assicurato
d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1, è
caduto all’indietro trasportando un divano e ha riportato, secondo il rapporto
di uscita 2 dicembre 2011 dell’Ospedale __________ di __________, la frattura-lussazione
trimmalleolare della caviglia sinistra. Nel prosieguo, è stata accertata la
presenza anche di una lesione del nervo cutaneo dorsale intermedio.
L’istituto assicuratore ha
riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
1.2. Alla chiusura del caso, con
decisione formale dell’11 marzo 2019, l’CO 1 ha negato all’assicurato il
diritto a una rendita d’invalidità, mentre lo ha posto al beneficio di
un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 20% (doc. 492).
A seguito dell’opposizione
interposta dalla RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 501), in data 16
aprile 2019, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima
decisione (cfr. doc. 507).
1.3. Con tempestivo ricorso del 27
maggio 2019, RI 1, sempre rappresentato dalla RA 1, ha chiesto che
l’assicuratore convenuto venga condannato a corrispondergli una rendita
d’invalidità del 24% a contare dal 1° aprile 2018.
A sostegno della propria
pretesa, l’insorgente contesta esclusivamente gli aspetti economici alla base
della determinazione del grado d’invalidità da parte dell’istituto assicuratore
resistente.
Per quanto concerne il reddito
da valido, egli fa valere che per stabilire quest’ultimo non si dovrebbe
far capo al ”… salario dichiarato dall’ex datore di lavoro nell’ultima attività
esercitata, ma deve riprendere il salario statistico del ramo d’attività
dell’assicurato. Infatti, la peculiarità del licenziamento per motivi economici
del datore di lavoro permette di potersi distanziare dal dover ipotizzare
l’evoluzione della situazione partendo dall’assunto che senza il danno alla
salute la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile secondo
quanto stabilito dalla massima Corte. Assunto invece applicabile al ramo di
attività che l’assicurato avrebbe continuato a svolgere senza il danno alla
salute; confermato anche dal fatto che ha sempre svolto questa professione fin da
quando ha terminato le scuole dell’obbligo. Dati questi fatti, vale a dire
quello della verosimiglianza preponderante dell’assenza di posto di lavoro al
momento del calcolo del grado d’invalidità per fattori estranei al danno alla
salute dell’assicurato e alla continuità nello stesso ramo di attività, il
reddito senza invalidità da utilizzare per il calcolo del grado è di fr.
75'344.05 (…).” (doc. I, p. 7 s.).
D’altro canto, trattandosi
dell’entità del reddito da invalido, l’assicurato pretende che sul salario
statistico debba essere applicata una deduzione sociale del 15% (anziché del
10, come deciso dall’amministrazione), ritenuto che il danno infortunistico
residuale ed i relativi impedimenti funzionali impedirebbero “… in modo
preponderante la possibilità di raggiungere, nel libero mercato del lavoro, il
reinserimento professionale in un’attività confacente allo stato di salute; se
non addirittura impedire del tutto la possibilità di trovare concretamente un
posto di lavoro.”. A suo avviso, occorrerebbe inoltre considerare la sua
specializzazione in un determinato settore senza diplomi specifici (doc. I, p.
8 s.).
1.4. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.5. In data 3 luglio 2019, il
patrocinatore dell’assicurato si è in sostanza riconfermato nelle proprie
allegazioni e conclusioni (doc. V).
L’istituto resistente si è
pronunciato in proposito l’11 luglio 2019 (doc. VIII).
in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata
la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF
8C_14/2018 del 25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide questa vertenza
nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio
2018) poiché, come comunicato dall’CO 1 con scritto del 18 ottobre 2018
(relativo a undici vertenze), l’incarto in esame, affidato dall’assicuratore ad
un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria, non è
stato gestito, in seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia
del Giudice Ivano Ranzanici.
nel merito
2.2. Litigioso è esclusivamente il
diritto a una rendita d’invalidità.
Giusta l'art. 18 cpv. 1
LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha
rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv.
1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase
LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti
di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16
LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che
l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza
U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art.
16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità
dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2
seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la
nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza
relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e
invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda
pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla
salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi
aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo
2002).
L'invalidità, proprio
perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità,
non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno
alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle
conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di
confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro
stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire
pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua
capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera
praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente
esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua
capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di
lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a;
conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti
l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,
cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI
1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994
succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.
28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo
l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente
dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado
d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima
di un danno alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze
ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.4
Nel caso di specie, questo
Tribunale constata innanzitutto che la valutazione dell’esigibilità lavorativa
espressa in occasione della visita di chiusura del 14 febbraio 2019 dal dott. __________,
spec. FMH in chirurgia, non è oggetto di contestazione da parte
dell’insorgente, il quale va dunque ritenuto in grado di svolgere, a tempo
pieno e con un rendimento completo, attività lavorative sostitutive che
rispettano i limiti funzionali indicati (cfr. doc. 456, p. 6).
Oggetto di contestazione
sono invece gli aspetti economici legati alla determinazione del grado
dell’invalidità, specificatamente l’entità del reddito da valido e di quello
da invalido ritenuti dall’CO 1.
Preliminarmente va
ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato
il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222;
cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3
febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18
ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr.
11.
e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA
del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
Nel caso di specie sono quindi
determinanti i dati del 2018 (stabilizzazione dello stato di salute
infortunistico dell'assicurato: vedi il rapporto concernente la visita __________
di chiusura del 14 febbraio 2018 - cfr. doc. 456).
2.5
Per quanto concerne il reddito
da valido, secondo l’istituto assicuratore, l’insorgente avrebbe guadagnato
nel 2018, qualora non fosse rimasto vittima dell'infortunio assicurato, un
importo annuo di fr. 56'331.60, stabilito in base alle informazioni
fornite dalla ditta __________ nello scritto del 3 aprile 2018 (cfr. doc. 464),
ovvero fr. 25 x 40 ore x 50 settimane x 108.33% (doc. 490).
Il ricorrente fa invece
valere che il reddito da valido andrebbe invece determinato in base al salario
statistico relativo al ramo economico 73-75 (“Altre attività professionali,
scientifiche e tecniche”), livello di competenze 2, considerato che egli ha
perso il proprio posto di lavoro indipendentemente dalle conseguenze
dell’infortunio (doc. I, p. 6 ss.).
Chiamato a pronunciarsi su
questo specifico aspetto, il TCA rileva che, a margine della sua audizione del
14.
novembre 2013, RI 1 ha in particolare dichiarato che “il datore di lavoro, che
lo aveva già licenziato subito dopo l’infortunio, non è molto disponibile. L’assicurato
teme che se si lamenta o chiede un supporto il Sig. __________ lo licenzi di
nuovo.” (doc. 131, p. 2 – il corsivo è del redattore).
Il 1° dicembre 2014, egli
ha informato l’assicuratore di essere “… andato di nuovo al lavoro perché
teme di perdere il posto: sta però uscendo ora, perché non riesce.” (doc.
226.
– il corsivo è del redattore).
In occasione dell’incontro
del 28 luglio 2015, il datore di lavoro ha precisato di avere nel frattempo
sgravato il dipendente “… e ha cercato di adattare l’attività in questi anni ma
risulta difficile per l’azienda quantificare i pesi e adattare completamente
l’attività professionale. A seguito del periodo di prova dovremo rivalutare
la situazione.” (doc. 316 – il corsivo è del redattore).
Dalla nota telefonica del
1° settembre 2015 intercorsa tra la funzionaria CO 1 incaricata del caso e il
datore di lavoro si apprende che, nonostante l’attività adattata, l’insorgente
“… non riesce a lavorare. Gli si gonfia il piede a causa probabilmente
del fatto che comunque deve restare a lungo in piedi. L’assicurato non sarà
più dipendente dal 1.10.2015. Il Sig. __________ resta volentieri a
disposizione, anche per delle referenze.” (doc. 321 – il corsivo è del
redattore).
Dai dati anamnestici
contenuti nella perizia 18 gennaio 2016 del __________ si evince segnatamente
che nell’agosto 2015 vi era stato “… l’ultimo tentativo di reinserimento
lavorativo in cui per 4 giorni lavora mezza giornata ma, dopo una settimana il
piede è già gonfio e non riesce ad appoggiarlo a terra per presenza di dolore
plantare. Da allora non ha più ripreso il lavoro, ancora non è stato licenziato
ma da ottobre 2015 non riceve più le indennità e, a suo dire, gli è stata anche
negata la possibilità di una riqualifica.” (doc. 473, p. 7).
Agli atti figura poi la
lettera di licenziamento datata 30 novembre 2016 in cui si legge che “a causa
del perdurare della complicata situazione economica che ormai da tempo ha causato
un netto calo di lavoro e vendite per la nostra azienda, non avendo trovato
appoggio nell’assicurazione perdita di guadagno che ci ha rifiutato la
richiesta di sussidio parziale, ci vediamo purtroppo costretti per poter
drasticamente ridurre le spese aziendali a rescindere il suo contratto di
lavoro. In base al contratto collettivo dei decoratori, il rapporto di
collaborazione avrà termine il 31.01.2017.” (doc. 512).
Tutto ben considerato, occorre
ritenere che dalla documentazione appena citata emergono elementi convergenti a
favore del fatto che il licenziamento è intervenuto per ragioni di salute, vista
l’impossibilità per l’assicurato di riprendere l’esercizio della precedente
attività lavorativa, seppur adattata. A prescindere dal fatto che la decisione
di sciogliere il contratto di lavoro era già stata presa tempo prima, proprio a
seguito del fallimento del periodo di prova (cfr. doc. 321), dal tenore della
lettera di licenziamento risulta semplicemente che il mantenimento alle proprie
dipendenze dell’assicurato, non era più economicamente sopportabile per il
datore di lavoro, considerata l’assenza di prestazioni assicurative volte a compensare
il discapito di rendimento, ciò che non significa che il licenziamento sia
stato giustificato da motivi economici inerenti l’azienda.
Questa Corte prende atto
che, secondo l’amministratrice delegata della ditta __________, interpellata
dal patrocinatore, qualora non si fosse infortunato, “… il signor RI 1 (…)
verosimilmente oggi sarebbe impiegato a tempo parziale se non addirittura
licenziato come capitato ad altri colleghi.” (doc. A 6). Tuttavia, ritenuto che
l’azienda in questione è ancora pienamente operativa (al riguardo, si veda il
relativo estratto RC e il sito web) con, pertanto, ancora dei collaboratori
alle proprie dipendenze, affermare che, qualora non si fosse infortunato, l’assicurato
nel 2019 sarebbe stato licenziato o, nella migliore delle ipotesi, posto al
beneficio di un tempo parziale, non è niente altro che una semplice ipotesi.
In esito a quanto precede,
accertato che il licenziamento è, con verosimiglianza preponderante,
intervenuto a causa delle conseguenze dell’infortunio, occorre concludere che
l’assicuratore LAINF convenuto ha correttamente ritenuto che il reddito da
valido corrisponde a quanto l’insorgente avrebbe guadagnato nel 2018
continuando a lavorare alle dipendenze della ditta __________, nell’ipotesi in
cui non fosse rimasto vittima dell’evento traumatico del novembre 2011, ovvero
a fr. 56'331.60.
2.6
Per quanto riguarda il reddito
da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle
sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente
alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche
salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i salari
fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme delle
circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione
addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di
permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione
è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una
deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto
delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima
sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di
principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da
invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL
(“Descrizione dei posti di lavoro”).
In quella sede, la nostra
Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,
l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei
posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta Corte,
relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
In una sentenza
32.2007.165
del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del
20.
febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido
conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario
medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va
ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la
valutazione dell’invalidità, in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p.
326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007
del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la
questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore
fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di
regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid.
6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza
pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto
rilevante un gap salariale del 4%).
La questione è stata
definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima
Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di
almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è
considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4
p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un
parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto
per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per
una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e
professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che
incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione
a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e
professionali.
Questa giurisprudenza è
stata confermata dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1 consid. 5.
Da notare che, con comunicazione
del 19 ottobre 2018, l’CO 1 ha informato il Tribunale federale e tutti i
Tribunali cantonali delle assicurazioni che, a partire dal 1° gennaio 2019,
avrebbe cessato di utilizzare le DPL, ritenuto che “nel corso degli ultimi
anni, il mantenimento della banca DPL è infatti divenuto sempre più dispendioso
in termini di tempo e costi ed avrebbe richiesto investimenti considerevoli
negli anni a venire. Inoltre, la collaborazione richiesta da parte della CO 1
per il mantenimento del sistema è stata percepita dalle imprese come sempre più
gravosa. Per tutte queste ragioni, la CO 1 ha quindi deciso che in futuro
utilizzerà soltanto i dati statistici RSS nel quadro della fissazione delle
rendite di invalidità, e ciò a partire dal 1° gennaio 2019.”
2.7
Nella presente fattispecie,
l’istituto convenuto ha quantificato in fr. 52'099.42 il reddito da invalido,
facendo capo alla tabella RSS TA 1 2016, media totale, livello di
competenze 1, uomini, aggiornato al 2018, applicando poi una riduzione del 14%
a titolo di gap salariale e del 10% a titolo di deduzione sociale ex
DTF 126 V 80 (cfr. doc. 116).
Per quanto attiene al gap
salariale, l’CO 1 ha determinato il salario medio svizzero applicando la
tabella RSS TA 1 2016, ramo economico 73-75, livello di competenza 1, uomini,
adeguandolo all’indice nominale dei salari sino al 2018 (cfr. doc. 489, p. 1).
Da parte sua, il
ricorrente contesta il procedere dell’amministrazione nella misura in cui, a
suo avviso, l’attività svolta presso la ditta __________ rientrerebbe nel livello
di competenza 2. In questo senso, egli ha prodotto una dichiarazione
dell’Ufficio federale di statistica (doc. 512, p. 16: “Le Tapissier-Rembourreur
se trouve dans le niveau de compétence 2. Le décorateur d’intérieur se trouve
dans le niveau de compétence 3.”).
A proposito della
questione di sapere se, ai fini della determinazione del gap salariale,
va applicato il livello di competenze 1 (come lo sostiene l’CO 1) oppure il
livello di competenze 2 (come lo pretende l’insorgente), è utile segnalare che
a partire dalla 10a edizione della RSS (RSS 2012), gli impieghi sono
classificati per professione in funzione del tipo di lavoro che è generalmente
eseguito. L’accento è pertanto posto sul genere di attività che la persona
interessata è in grado di svolgere in funzione delle sue qualifiche (livello
delle sue competenze) e non più sulle qualifiche in quanto tali. Sono dunque
stati definiti quattro livelli di competenza in funzione di nove gruppi di
professioni e del tipo di lavoro, della formazione necessaria per praticare la
professione e dell’esperienza professionale (cfr. tabella TA 1_skill_level
della RSS 2012; DTF 142 V 178 consid. 2.5.3). Il livello 1 è il più
basso e corrisponde alle mansioni fisiche e manuali semplici, mentre il livello
4.
è il più elevato e raggruppa le attività che richiedono la risoluzione di
problemi compositi e l’assunzione di decisioni complesse, che presuppongono
un’ampia conoscenza fattuale e teorica in un ambito specifico (ne fanno parte,
ad esempio, i direttori, i quadri di direzione e i gerenti, come pure le
professioni intellettuali e scientifiche). Tra questi due estremi figurano le
professioni dette intermedie (livelli 3 e 2). Il livello 3 implica delle
attività pratiche complesse che necessitano ampie conoscenze in un ambito
specifico (in particolare, i tecnici, i supervisori, gli intermediari o il
personale infermieristico). Il livello 2 si riferisce alle attività
pratiche come la vendita, la cura delle persone, l’elaborazione dei dati e
l’amministrazione, l’utilizzo di macchinari e di apparecchiature elettroniche,
i servizi di sicurezza e la guida di veicoli (cfr. STF 9C_370/2019 del 10 luglio 2019 consid. 4.1 e riferimenti ivi citati).
Nel caso concreto, dalle
tavole processuali emerge che l’assicurato ha terminato la propria formazione
scolastica con l’ottenimento della licenza di terza media (doc. 133, p. 11). Inizialmente,
egli ha lavorato in __________, nella piccola azienda artigianale del padre.
Sposatosi, egli si è trasferito in __________ dove ha lavorato, in un primo
tempo, quale addetto alle pulizie e, successivamente, durante quattro anni e
mezzo, alle dipendenze di una fabbrica che si occupava della lavorazione
dell’oro. Tornato nella sua terra d’origine, il ricorrente ha ripreso a
lavorare con suo padre, e ciò sino al 2008, quando con la famiglia si è
trasferito in __________. Ha trovato quasi subito lavoro alle dipendenze della
ditta __________ (cfr. doc. 473, p. 14 s.). In occasione della sua audizione
del 16 febbraio 2012, egli ha dichiarato che, presso quel datore di lavoro,
doveva occuparsi “… della consegna e del ritiro della merce. La maggior parte
delle giornate lavorative sono in movimento con il furgone e mi sposto tra i
vari clienti oppure presso i fornitori per ritirare del mobilio in genere
(lampadari, divani, armadi, tappezzeria, ecc.). Spesso mi sposto anche in
Italia per ritirare materiale. Durante l’attività lavorativa devo spesso
sollevare pesi importanti e trasportarli presso la clientela. In magazzino la
merce viene sempre spostata manualmente. Non sono presenti in ditta dei carri
ponte o muletti che facilitano gli spostamenti ma solo dei carrellini da
trasloco. Spesso capita di dover trasportare dei pesi importanti anche lungo le
scale.” (doc. 20, p. 1 – verbale sottoscritto dall’assicurato stesso; in questo
stesso senso, si veda pure il doc. 316: “Il Sig. RI 1 si occupa della consegna
e del ritiro della merce. La maggior parte del tempo si sposta con il furgone
dai vari clienti o dai fornitori per il ritiro del mobilio di ogni genere.
Solleva spesso pesi importanti e li trasporta dai clienti. In magazzino la
merce viene sempre spostata manualmente.”).
Tenuto conto della natura
delle mansioni che l’insorgente era chiamato a svolgere - in prevalenza delle
mansioni semplici di tipo fisico -, il fatto che l’amministrazione abbia
considerato il livello di competenza 1 per stabilire il salario medio
svizzero relativo al ramo economico 73-75, appare conforme alla giurisprudenza
federale citata in precedenza. Per il resto, il TCA ritiene che la risposta
fornita dall’Ufficio federale di statistica sia troppo semplicistica, non
tenendo conto della circostanza che, presso il suo ex datore di lavoro, RI 1 di
fatto non svolgeva, se non in maniera marginale, mansioni specifiche dell’attività
di tappezziere-materassaio.
Posto che le modalità con
le quali è stato calcolato il gap salariale non sono state di per sé contestate
dall’assicurato (fatta eccezione per il livello di competenza applicato, di cui
si è detto in precedenza), questo Tribunale ritiene di poter fare propria la
decurtazione del 14% operata dall’CO 1 sul salario statistico da invalido.
Trattandosi, d’altro
canto, dell’entità della deduzione sociale, secondo l’istituto
resistente, il 10% terrebbe conto “… in modo corretto del fatto che i postumi
infortunistici potrebbero comportare anche in un’attività adatta una
diminuzione del salario. Nessun altro fattore di riduzione entra in
considerazione. In particolare, a differenza di quanto preteso con l’opposizione,
lo statuto di frontaliere non rientra nel novero dei fattori di riduzione
(sentenza del TF 8C_610/2017 del 3.4.2018 4.4).” (doc. 507, p. 5).
Il ricorrente chiede
invece una decurtazione sociale del 15% in considerazione dell’importanza delle
limitazioni funzionali legate al danno alla salute infortunistico e del fatto
che la sua esperienza professionale è limitata a un singolo settore (cfr. doc.
I).
Ricordato che il tasso di riduzione rileva dal potere di
apprezzamento dell’amministrazione e che può essere rivisto dal giudice solo con
riserbo (cfr. DTF 132 V 393 consid.
3.3), secondo il TCA, la decurtazione del 10% decisa dall’CO 1 non appare
arbitraria. Essa tiene adeguatamente conto delle limitazioni legate allo stato
di salute infortunistico, precisato che RI 1 è stato dichiarato in grado di
esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, attività sostitutive
adeguate.
D’altro canto, per quanto attiene al fatto che
l’assicurato disporrebbe di competenze professionali limitate, il TF ha già ha
avuto modo di precisare che l’assenza d’esperienza in taluni ambiti di attività
ha poca incidenza sulla rimunerazione percepita per l’esecuzione di mansioni
semplici e ripetitive (cfr. STF 9C_467/2012 del 25 febbraio 2013 consid.
4.3.2).
Applicata una deduzione
del 14% per il gap salariale e, in seguito, una del 10% a titolo di
riduzione sociale, il reddito statistico da invalido ammonta a fr. 52'099.42,
così come stabilito dall’assicuratore resistente.
Ora, confrontando i fr.
52'099.42 al reddito che l’insorgente avrebbe potuto conseguire senza il danno
alla salute, e cioè fr. 56'331.60, risulta che egli subisce una perdita di
guadagno del 7.51%, arrotondata all’8%, insufficiente a fondare il
diritto a una rendita d’invalidità (cfr. art. 18 cpv. 1 LAINF).
In queste consizioni il
ricorso deve essere respinto e la decisione su opposizione impugnata
confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti