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Decisione

35.2019.70

Determinazione del diritto a una rendita d'invalidità (discusso in particolare aspetto del livello di competenza nel contesto della determinazione del gap salariale - in casu, applicazione del livello 1, ancziché 2)

9 marzo 2020Italiano27 min

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità,

Source ti.ch

Incarto

n.

35.2019.70

mm

Lugano

9 marzo 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 maggio 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 16 aprile 2019 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 24 novembre 2011, RI

1, dipendente della ditta __________ di __________ e, perciò, assicurato

d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1, è

caduto all’indietro trasportando un divano e ha riportato, secondo il rapporto

di uscita 2 dicembre 2011 dell’Ospedale __________ di __________, la frattura-lussazione

trimmalleolare della caviglia sinistra. Nel prosieguo, è stata accertata la

presenza anche di una lesione del nervo cutaneo dorsale intermedio.

L’istituto assicuratore ha

riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le

prestazioni di legge.

1.2. Alla chiusura del caso, con

decisione formale dell’11 marzo 2019, l’CO 1 ha negato all’assicurato il

diritto a una rendita d’invalidità, mentre lo ha posto al beneficio di

un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 20% (doc. 492).

A seguito dell’opposizione

interposta dalla RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 501), in data 16

aprile 2019, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima

decisione (cfr. doc. 507).

1.3. Con tempestivo ricorso del 27

maggio 2019, RI 1, sempre rappresentato dalla RA 1, ha chiesto che

l’assicuratore convenuto venga condannato a corrispondergli una rendita

d’invalidità del 24% a contare dal 1° aprile 2018.

A sostegno della propria

pretesa, l’insorgente contesta esclusivamente gli aspetti economici alla base

della determinazione del grado d’invalidità da parte dell’istituto assicuratore

resistente.

Per quanto concerne il reddito

da valido, egli fa valere che per stabilire quest’ultimo non si dovrebbe

far capo al ”… salario dichiarato dall’ex datore di lavoro nell’ultima attività

esercitata, ma deve riprendere il salario statistico del ramo d’attività

dell’assicurato. Infatti, la peculiarità del licenziamento per motivi economici

del datore di lavoro permette di potersi distanziare dal dover ipotizzare

l’evoluzione della situazione partendo dall’assunto che senza il danno alla

salute la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile secondo

quanto stabilito dalla massima Corte. Assunto invece applicabile al ramo di

attività che l’assicurato avrebbe continuato a svolgere senza il danno alla

salute; confermato anche dal fatto che ha sempre svolto questa professione fin da

quando ha terminato le scuole dell’obbligo. Dati questi fatti, vale a dire

quello della verosimiglianza preponderante dell’assenza di posto di lavoro al

momento del calcolo del grado d’invalidità per fattori estranei al danno alla

salute dell’assicurato e alla continuità nello stesso ramo di attività, il

reddito senza invalidità da utilizzare per il calcolo del grado è di fr.

75'344.05 (…).” (doc. I, p. 7 s.).

D’altro canto, trattandosi

dell’entità del reddito da invalido, l’assicurato pretende che sul salario

statistico debba essere applicata una deduzione sociale del 15% (anziché del

10, come deciso dall’amministrazione), ritenuto che il danno infortunistico

residuale ed i relativi impedimenti funzionali impedirebbero “… in modo

preponderante la possibilità di raggiungere, nel libero mercato del lavoro, il

reinserimento professionale in un’attività confacente allo stato di salute; se

non addirittura impedire del tutto la possibilità di trovare concretamente un

posto di lavoro.”. A suo avviso, occorrerebbe inoltre considerare la sua

specializzazione in un determinato settore senza diplomi specifici (doc. I, p.

8 s.).

1.4. L’CO 1, in risposta, ha

postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

1.5. In data 3 luglio 2019, il

patrocinatore dell’assicurato si è in sostanza riconfermato nelle proprie

allegazioni e conclusioni (doc. V).

L’istituto resistente si è

pronunciato in proposito l’11 luglio 2019 (doc. VIII).

in diritto

in ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata

la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF

8C_14/2018 del 25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide questa vertenza

nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio

2018) poiché, come comunicato dall’CO 1 con scritto del 18 ottobre 2018

(relativo a undici vertenze), l’incarto in esame, affidato dall’assicuratore ad

un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria, non è

stato gestito, in seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia

del Giudice Ivano Ranzanici.

nel merito

2.2. Litigioso è esclusivamente il

diritto a una rendita d’invalidità.

Giusta l'art. 18 cpv. 1

LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito

d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1

LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha

rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv.

1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase

LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti

di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16

LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che

l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza

U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art.

16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità

dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2

seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la

nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza

relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e

invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito

all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda

pure la DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma

gli elementi costitutivi dell'invalidità:

1. il danno alla

salute fisica o psichica (fattore medico)

2. la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e

l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato

(fattore causale).

Nell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,

naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.3. L'invalidità, concetto

essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di

guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché

l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un

danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente

adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire

una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un

esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per

prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando

quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente

il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella

professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi

aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo

2002).

L'invalidità, proprio

perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in

un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità,

non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno

alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle

conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera

praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente

esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua

capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di

lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a;

conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.

28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado

d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima

di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.4

Nel caso di specie, questo

Tribunale constata innanzitutto che la valutazione dell’esigibilità lavorativa

espressa in occasione della visita di chiusura del 14 febbraio 2019 dal dott. __________,

spec. FMH in chirurgia, non è oggetto di contestazione da parte

dell’insorgente, il quale va dunque ritenuto in grado di svolgere, a tempo

pieno e con un rendimento completo, attività lavorative sostitutive che

rispettano i limiti funzionali indicati (cfr. doc. 456, p. 6).

Oggetto di contestazione

sono invece gli aspetti economici legati alla determinazione del grado

dell’invalidità, specificatamente l’entità del reddito da valido e di quello

da invalido ritenuti dall’CO 1.

Preliminarmente va

ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato

il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222;

cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3

febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18

ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr.

11.

e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA

del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

Nel caso di specie sono quindi

determinanti i dati del 2018 (stabilizzazione dello stato di salute

infortunistico dell'assicurato: vedi il rapporto concernente la visita __________

di chiusura del 14 febbraio 2018 - cfr. doc. 456).

2.5

Per quanto concerne il reddito

da valido, secondo l’istituto assicuratore, l’insorgente avrebbe guadagnato

nel 2018, qualora non fosse rimasto vittima dell'infortunio assicurato, un

importo annuo di fr. 56'331.60, stabilito in base alle informazioni

fornite dalla ditta __________ nello scritto del 3 aprile 2018 (cfr. doc. 464),

ovvero fr. 25 x 40 ore x 50 settimane x 108.33% (doc. 490).

Il ricorrente fa invece

valere che il reddito da valido andrebbe invece determinato in base al salario

statistico relativo al ramo economico 73-75 (“Altre attività professionali,

scientifiche e tecniche”), livello di competenze 2, considerato che egli ha

perso il proprio posto di lavoro indipendentemente dalle conseguenze

dell’infortunio (doc. I, p. 6 ss.).

Chiamato a pronunciarsi su

questo specifico aspetto, il TCA rileva che, a margine della sua audizione del

14.

novembre 2013, RI 1 ha in particolare dichiarato che “il datore di lavoro, che

lo aveva già licenziato subito dopo l’infortunio, non è molto disponibile. L’assicurato

teme che se si lamenta o chiede un supporto il Sig. __________ lo licenzi di

nuovo.” (doc. 131, p. 2 – il corsivo è del redattore).

Il 1° dicembre 2014, egli

ha informato l’assicuratore di essere “… andato di nuovo al lavoro perché

teme di perdere il posto: sta però uscendo ora, perché non riesce.” (doc.

226.

– il corsivo è del redattore).

In occasione dell’incontro

del 28 luglio 2015, il datore di lavoro ha precisato di avere nel frattempo

sgravato il dipendente “… e ha cercato di adattare l’attività in questi anni ma

risulta difficile per l’azienda quantificare i pesi e adattare completamente

l’attività professionale. A seguito del periodo di prova dovremo rivalutare

la situazione.” (doc. 316 – il corsivo è del redattore).

Dalla nota telefonica del

1° settembre 2015 intercorsa tra la funzionaria CO 1 incaricata del caso e il

datore di lavoro si apprende che, nonostante l’attività adattata, l’insorgente

“… non riesce a lavorare. Gli si gonfia il piede a causa probabilmente

del fatto che comunque deve restare a lungo in piedi. L’assicurato non sarà

più dipendente dal 1.10.2015. Il Sig. __________ resta volentieri a

disposizione, anche per delle referenze.” (doc. 321 – il corsivo è del

redattore).

Dai dati anamnestici

contenuti nella perizia 18 gennaio 2016 del __________ si evince segnatamente

che nell’agosto 2015 vi era stato “… l’ultimo tentativo di reinserimento

lavorativo in cui per 4 giorni lavora mezza giornata ma, dopo una settimana il

piede è già gonfio e non riesce ad appoggiarlo a terra per presenza di dolore

plantare. Da allora non ha più ripreso il lavoro, ancora non è stato licenziato

ma da ottobre 2015 non riceve più le indennità e, a suo dire, gli è stata anche

negata la possibilità di una riqualifica.” (doc. 473, p. 7).

Agli atti figura poi la

lettera di licenziamento datata 30 novembre 2016 in cui si legge che “a causa

del perdurare della complicata situazione economica che ormai da tempo ha causato

un netto calo di lavoro e vendite per la nostra azienda, non avendo trovato

appoggio nell’assicurazione perdita di guadagno che ci ha rifiutato la

richiesta di sussidio parziale, ci vediamo purtroppo costretti per poter

drasticamente ridurre le spese aziendali a rescindere il suo contratto di

lavoro. In base al contratto collettivo dei decoratori, il rapporto di

collaborazione avrà termine il 31.01.2017.” (doc. 512).

Tutto ben considerato, occorre

ritenere che dalla documentazione appena citata emergono elementi convergenti a

favore del fatto che il licenziamento è intervenuto per ragioni di salute, vista

l’impossibilità per l’assicurato di riprendere l’esercizio della precedente

attività lavorativa, seppur adattata. A prescindere dal fatto che la decisione

di sciogliere il contratto di lavoro era già stata presa tempo prima, proprio a

seguito del fallimento del periodo di prova (cfr. doc. 321), dal tenore della

lettera di licenziamento risulta semplicemente che il mantenimento alle proprie

dipendenze dell’assicurato, non era più economicamente sopportabile per il

datore di lavoro, considerata l’assenza di prestazioni assicurative volte a compensare

il discapito di rendimento, ciò che non significa che il licenziamento sia

stato giustificato da motivi economici inerenti l’azienda.

Questa Corte prende atto

che, secondo l’amministratrice delegata della ditta __________, interpellata

dal patrocinatore, qualora non si fosse infortunato, “… il signor RI 1 (…)

verosimilmente oggi sarebbe impiegato a tempo parziale se non addirittura

licenziato come capitato ad altri colleghi.” (doc. A 6). Tuttavia, ritenuto che

l’azienda in questione è ancora pienamente operativa (al riguardo, si veda il

relativo estratto RC e il sito web) con, pertanto, ancora dei collaboratori

alle proprie dipendenze, affermare che, qualora non si fosse infortunato, l’assicurato

nel 2019 sarebbe stato licenziato o, nella migliore delle ipotesi, posto al

beneficio di un tempo parziale, non è niente altro che una semplice ipotesi.

In esito a quanto precede,

accertato che il licenziamento è, con verosimiglianza preponderante,

intervenuto a causa delle conseguenze dell’infortunio, occorre concludere che

l’assicuratore LAINF convenuto ha correttamente ritenuto che il reddito da

valido corrisponde a quanto l’insorgente avrebbe guadagnato nel 2018

continuando a lavorare alle dipendenze della ditta __________, nell’ipotesi in

cui non fosse rimasto vittima dell’evento traumatico del novembre 2011, ovvero

a fr. 56'331.60.

2.6

Per quanto riguarda il reddito

da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle

sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente

alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche

salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i salari

fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme delle

circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione

addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di

permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione

è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una

deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto

delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima

sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di

principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da

invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL

(“Descrizione dei posti di lavoro”).

In quella sede, la nostra

Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,

l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei

posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta Corte,

relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

In una sentenza

32.2007.165

del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del

20.

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido

conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario

medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va

ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la

valutazione dell’invalidità, in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p.

326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007

del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la

questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore

fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di

regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid.

6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza

pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto

rilevante un gap salariale del 4%).

La questione è stata

definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima

Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di

almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è

considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4

p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un

parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto

per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per

una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e

professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che

incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione

a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e

professionali.

Questa giurisprudenza è

stata confermata dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1 consid. 5.

Da notare che, con comunicazione

del 19 ottobre 2018, l’CO 1 ha informato il Tribunale federale e tutti i

Tribunali cantonali delle assicurazioni che, a partire dal 1° gennaio 2019,

avrebbe cessato di utilizzare le DPL, ritenuto che “nel corso degli ultimi

anni, il mantenimento della banca DPL è infatti divenuto sempre più dispendioso

in termini di tempo e costi ed avrebbe richiesto investimenti considerevoli

negli anni a venire. Inoltre, la collaborazione richiesta da parte della CO 1

per il mantenimento del sistema è stata percepita dalle imprese come sempre più

gravosa. Per tutte queste ragioni, la CO 1 ha quindi deciso che in futuro

utilizzerà soltanto i dati statistici RSS nel quadro della fissazione delle

rendite di invalidità, e ciò a partire dal 1° gennaio 2019.”

2.7

Nella presente fattispecie,

l’istituto convenuto ha quantificato in fr. 52'099.42 il reddito da invalido,

facendo capo alla tabella RSS TA 1 2016, media totale, livello di

competenze 1, uomini, aggiornato al 2018, applicando poi una riduzione del 14%

a titolo di gap salariale e del 10% a titolo di deduzione sociale ex

DTF 126 V 80 (cfr. doc. 116).

Per quanto attiene al gap

salariale, l’CO 1 ha determinato il salario medio svizzero applicando la

tabella RSS TA 1 2016, ramo economico 73-75, livello di competenza 1, uomini,

adeguandolo all’indice nominale dei salari sino al 2018 (cfr. doc. 489, p. 1).

Da parte sua, il

ricorrente contesta il procedere dell’amministrazione nella misura in cui, a

suo avviso, l’attività svolta presso la ditta __________ rientrerebbe nel livello

di competenza 2. In questo senso, egli ha prodotto una dichiarazione

dell’Ufficio federale di statistica (doc. 512, p. 16: “Le Tapissier-Rembourreur

se trouve dans le niveau de compétence 2. Le décorateur d’intérieur se trouve

dans le niveau de compétence 3.”).

A proposito della

questione di sapere se, ai fini della determinazione del gap salariale,

va applicato il livello di competenze 1 (come lo sostiene l’CO 1) oppure il

livello di competenze 2 (come lo pretende l’insorgente), è utile segnalare che

a partire dalla 10a edizione della RSS (RSS 2012), gli impieghi sono

classificati per professione in funzione del tipo di lavoro che è generalmente

eseguito. L’accento è pertanto posto sul genere di attività che la persona

interessata è in grado di svolgere in funzione delle sue qualifiche (livello

delle sue competenze) e non più sulle qualifiche in quanto tali. Sono dunque

stati definiti quattro livelli di competenza in funzione di nove gruppi di

professioni e del tipo di lavoro, della formazione necessaria per praticare la

professione e dell’esperienza professionale (cfr. tabella TA 1_skill_level

della RSS 2012; DTF 142 V 178 consid. 2.5.3). Il livello 1 è il più

basso e corrisponde alle mansioni fisiche e manuali semplici, mentre il livello

4.

è il più elevato e raggruppa le attività che richiedono la risoluzione di

problemi compositi e l’assunzione di decisioni complesse, che presuppongono

un’ampia conoscenza fattuale e teorica in un ambito specifico (ne fanno parte,

ad esempio, i direttori, i quadri di direzione e i gerenti, come pure le

professioni intellettuali e scientifiche). Tra questi due estremi figurano le

professioni dette intermedie (livelli 3 e 2). Il livello 3 implica delle

attività pratiche complesse che necessitano ampie conoscenze in un ambito

specifico (in particolare, i tecnici, i supervisori, gli intermediari o il

personale infermieristico). Il livello 2 si riferisce alle attività

pratiche come la vendita, la cura delle persone, l’elaborazione dei dati e

l’amministrazione, l’utilizzo di macchinari e di apparecchiature elettroniche,

i servizi di sicurezza e la guida di veicoli (cfr. STF 9C_370/2019 del 10 luglio 2019 consid. 4.1 e riferimenti ivi citati).

Nel caso concreto, dalle

tavole processuali emerge che l’assicurato ha terminato la propria formazione

scolastica con l’ottenimento della licenza di terza media (doc. 133, p. 11). Inizialmente,

egli ha lavorato in __________, nella piccola azienda artigianale del padre.

Sposatosi, egli si è trasferito in __________ dove ha lavorato, in un primo

tempo, quale addetto alle pulizie e, successivamente, durante quattro anni e

mezzo, alle dipendenze di una fabbrica che si occupava della lavorazione

dell’oro. Tornato nella sua terra d’origine, il ricorrente ha ripreso a

lavorare con suo padre, e ciò sino al 2008, quando con la famiglia si è

trasferito in __________. Ha trovato quasi subito lavoro alle dipendenze della

ditta __________ (cfr. doc. 473, p. 14 s.). In occasione della sua audizione

del 16 febbraio 2012, egli ha dichiarato che, presso quel datore di lavoro,

doveva occuparsi “… della consegna e del ritiro della merce. La maggior parte

delle giornate lavorative sono in movimento con il furgone e mi sposto tra i

vari clienti oppure presso i fornitori per ritirare del mobilio in genere

(lampadari, divani, armadi, tappezzeria, ecc.). Spesso mi sposto anche in

Italia per ritirare materiale. Durante l’attività lavorativa devo spesso

sollevare pesi importanti e trasportarli presso la clientela. In magazzino la

merce viene sempre spostata manualmente. Non sono presenti in ditta dei carri

ponte o muletti che facilitano gli spostamenti ma solo dei carrellini da

trasloco. Spesso capita di dover trasportare dei pesi importanti anche lungo le

scale.” (doc. 20, p. 1 – verbale sottoscritto dall’assicurato stesso; in questo

stesso senso, si veda pure il doc. 316: “Il Sig. RI 1 si occupa della consegna

e del ritiro della merce. La maggior parte del tempo si sposta con il furgone

dai vari clienti o dai fornitori per il ritiro del mobilio di ogni genere.

Solleva spesso pesi importanti e li trasporta dai clienti. In magazzino la

merce viene sempre spostata manualmente.”).

Tenuto conto della natura

delle mansioni che l’insorgente era chiamato a svolgere - in prevalenza delle

mansioni semplici di tipo fisico -, il fatto che l’amministrazione abbia

considerato il livello di competenza 1 per stabilire il salario medio

svizzero relativo al ramo economico 73-75, appare conforme alla giurisprudenza

federale citata in precedenza. Per il resto, il TCA ritiene che la risposta

fornita dall’Ufficio federale di statistica sia troppo semplicistica, non

tenendo conto della circostanza che, presso il suo ex datore di lavoro, RI 1 di

fatto non svolgeva, se non in maniera marginale, mansioni specifiche dell’attività

di tappezziere-materassaio.

Posto che le modalità con

le quali è stato calcolato il gap salariale non sono state di per sé contestate

dall’assicurato (fatta eccezione per il livello di competenza applicato, di cui

si è detto in precedenza), questo Tribunale ritiene di poter fare propria la

decurtazione del 14% operata dall’CO 1 sul salario statistico da invalido.

Trattandosi, d’altro

canto, dell’entità della deduzione sociale, secondo l’istituto

resistente, il 10% terrebbe conto “… in modo corretto del fatto che i postumi

infortunistici potrebbero comportare anche in un’attività adatta una

diminuzione del salario. Nessun altro fattore di riduzione entra in

considerazione. In particolare, a differenza di quanto preteso con l’opposizione,

lo statuto di frontaliere non rientra nel novero dei fattori di riduzione

(sentenza del TF 8C_610/2017 del 3.4.2018 4.4).” (doc. 507, p. 5).

Il ricorrente chiede

invece una decurtazione sociale del 15% in considerazione dell’importanza delle

limitazioni funzionali legate al danno alla salute infortunistico e del fatto

che la sua esperienza professionale è limitata a un singolo settore (cfr. doc.

I).

Ricordato che il tasso di riduzione rileva dal potere di

apprezzamento dell’amministrazione e che può essere rivisto dal giudice solo con

riserbo (cfr. DTF 132 V 393 consid.

3.3), secondo il TCA, la decurtazione del 10% decisa dall’CO 1 non appare

arbitraria. Essa tiene adeguatamente conto delle limitazioni legate allo stato

di salute infortunistico, precisato che RI 1 è stato dichiarato in grado di

esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, attività sostitutive

adeguate.

D’altro canto, per quanto attiene al fatto che

l’assicurato disporrebbe di competenze professionali limitate, il TF ha già ha

avuto modo di precisare che l’assenza d’esperienza in taluni ambiti di attività

ha poca incidenza sulla rimunerazione percepita per l’esecuzione di mansioni

semplici e ripetitive (cfr. STF 9C_467/2012 del 25 febbraio 2013 consid.

4.3.2).

Applicata una deduzione

del 14% per il gap salariale e, in seguito, una del 10% a titolo di

riduzione sociale, il reddito statistico da invalido ammonta a fr. 52'099.42,

così come stabilito dall’assicuratore resistente.

Ora, confrontando i fr.

52'099.42 al reddito che l’insorgente avrebbe potuto conseguire senza il danno

alla salute, e cioè fr. 56'331.60, risulta che egli subisce una perdita di

guadagno del 7.51%, arrotondata all’8%, insufficiente a fondare il

diritto a una rendita d’invalidità (cfr. art. 18 cpv. 1 LAINF).

In queste consizioni il

ricorso deve essere respinto e la decisione su opposizione impugnata

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti