35.2019.71
Discussa la stabilizzazione dello stato di salute infortunistico (negato diritto a ulteriori cure mediche) e l'entità della menomazione dell'integrità (negata eziologia infortunistica ai disturbi al ginocchio sx)
24 febbraio 2020Italiano25 min
1.6. L’CO 1, in risposta, ha
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2019.71
mm
Lugano
24 febbraio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 maggio 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 17 aprile 2019 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 9 novembre 2017, RI 1,
nato nel 1937, titolare dell’omonimo __________ di __________ e, perciò,
assicurato contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1, è
stato investito da un’autovettura mentre stava attraversando la strada e ha
riportato, secondo il rapporto di uscita del Servizio di chirurgia dell’Ospedale
__________ di __________, un trauma toracico sinistro con pneumotorace e
fratture costali I, IV e V, un trauma cranico lieve con ferita lacero-contusa
parietale destra, nonché una lussazione acromio-claveare bilaterale stadio II
(doc. 28).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. In data 20 novembre 2018, l’assicuratore
LAINF ha dichiarato l’assicurato totalmente abile al lavoro a contare dal 1°
dicembre 2018 con conseguente estinzione del diritto all’indennità giornaliera.
Trattandosi delle spalle, l’CO 1 lo ha informato che, secondo il parere del
medico __________, egli avrebbe dovuto continuare con gli esercizi di rinforzo
muscolare e, in caso di peggioramento, eseguire un ciclo di fisioterapia/anno
per i prossimi 2-3 anni (doc. 89).
1.3. Sempre il 20 novembre 2018,
l’amministrazione ha emanato una decisione formale mediante la quale ha
attribuito all’assicurato un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del
10% (doc. 95).
L’assicurato si è opposto
a questo provvedimento.
1.4. Il 17 aprile 2019, l’CO 1 ha respinto
l’opposizione.
In quella sede, esso ha
ritenuto che non vi fossero motivi atti a modificare la valutazione del grado
della menomazione interessante le spalle, precisato che “… l’assicurato lamenta
degli importanti elementi degenerativi di natura morbosa cronica verosimilmente
preesistenti l’infortunio.”. D’altro canto, l’istituto ha sostenuto che
l’assicurato non può vantare alcun diritto a più ampie prestazioni sanitarie
(rispetto al ciclo di fisioterapia/anno per i prossimi 2-3 anni riconosciutogli),
posto che al momento in cui è stata sospesa la corrispondente copertura, RI 1
aveva ritrovato una piena abilità lavorativa nella sua professione (doc. 112).
1.5. Con tempestivo ricorso del 28
maggio 2019, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della
decisione su opposizione impugnata, rispettivamente la sua riforma nel senso
che il suo stato di salute venga accertato mediante perizia medica e
considerato come non ancora stabilizzato.
Trattandosi della stabilizzazione
dello stato di salute infortunistico e, quindi, dell’estinzione del diritto
alle prestazioni di corta durata (in particolare a quelle sanitarie),
l’insorgente contesta che al parere del medico __________ possa essere riconosciuto
pieno valore probatorio, posto come quest’ultimo non si sarebbe confrontato “…
minimamente con il contenuto dell’opposizione e, soprattutto, del referto dello
specialista Dr. med. __________, limitandosi però a constatare e sottolineare
come “… l’assicurato lamenta delle importanti elementi degenerativi di natura
morbosa cronica verosimilmente preesistenti l’infortunio.”. Il tutto va detto,
senza ritenere necessaria una nuova visita dell’assicurato e qui ricorrente.”.
D’altro canto, per quanto
riguarda l’entità dell’IMI, l’assicurato rimprovera all’amministrazione
di non aver considerato il peggioramento prevedibile della menomazione
dell’integrità, posto che “…, dal tenore del referto del Dr. med. __________,
non si può escludere a priori un peggioramento della menomazione all’integrità
in tempi brevi. Tale peggioramento risulta essere prevedibile e concreto già
allo stato attuale (e non assurge ad un caso eccezionale, non prevedibile, pur
sempre passibile di revisione ex post), nella misura in cui lo specialista, che
ha visitato più di recente il ricorrente, prospetta un eventuale intervento
atto all’impianto di una protesi inversa nella spalla destra. Come ampiamente
esposto, la decisione impugnata non si confronta minimamente con quanto
rilevato nel referto del 08.03.2019, ragion per cui vi è da ritenere che un
possibile peggioramento ex art. 36 cpv. 4 OAINF, non è stato nemmeno tenuto in
considerazione nella quantificazione percentuale della menomazione
all’integrità. Consultando infine le richiamate tabelle della __________ della CO
1, in particolare la tabella numero 5, si evince che nel caso in cui si debba
procedere all’impianto di endoprotesi in relazione all’artrosi
(indipendentemente dal risultato finale dell’operazione) il tasso della
menomazione varia tra il 10 e il 25%. Analogamente potrebbe risultare possibile
e prevedibile un peggioramento riportato nell’elenco della tabella specifica
numero 1, con tassi, in alcuni casi, ancora maggiori. Senza poi voler
considerare il fatto che, sin da subito il qui ricorrente, ha lamentato un
“colpo di frusta” al ginocchio come diretta conseguenza dell’incidente del
2017, circostanza questa peraltro portata subito all’attenzione del suo medico
di fiducia, Dr. __________ di __________, ma soprattutto dei medici della CO 1,
come si evince da quanto protocollato nel rapporto CO 1 del 13.03.2018, nonché
da quello successivo di data 26.07.2018. Nonostante il problema al ginocchio è
stato valutato come non collegato all’infortunio, sebbene mai prima di allora
il signor RI 1 avesse lamentato il benché minimo dolore in tal senso ed egli da
sempre ha praticato costantemente e assiduamente diverse pratiche sportive, ampiamente
sopra la media dei coetanei della sua età. (…).”
In merito infine al numero
di cicli di fisioterapia riconosciutigli, il ricorrente rileva che non
emerge il motivo per il quale “…, considerando una nuova valutazione e perizia
medica che dovrà dunque chiarire definitivamente la sua situazione clinica, non
sia possibile, se dovesse emergere una situazione peggiore a quanto ritenuto
dal medico __________ della CO 1, aumentare il numero di cicli di fisioterapia
o perlomeno di sedute per anno.” (doc. I).
Fatti
1.6. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).
1.7. In data 19 agosto 2019, il
patrocinatore del ricorrente ha comunicato di non avere ulteriori mezzi di
prova da produrre e ha ribadito la necessità che venga esperita una perizia
medica da parte di un terzo specialista (doc. VIII).
L’amministrazione si è
espressa al riguardo il 26 agosto 2019 (doc. X).
1.8. Il 24 ottobre 2019, il TCA ha
interpellato il dott. __________, invitandolo a prendere posizione in merito
alla valutazione espressa dal medico __________ circa l’eziologia del danno
alla spalla destra (doc. XII).
La sua risposta è
pervenuta in data 4 novembre 2019 (doc. XIII).
L’CO 1 ha affermato di non
avere osservazioni da formulare (doc. XV), mentre il rappresentante
dell’assicurato è rimasto silente.
in diritto
Considerandi
in ordine
2.1
Preliminarmente, richiamata
la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF
8C_14/2018 del 25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide questa vertenza
nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio
2018) poiché, come comunicato dall’CO 1 con scritto del 18 ottobre 2018
(relativo a undici vertenze), l’incarto in esame, affidato dall’assicuratore ad
un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria, non è
stato gestito, in seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia
del Giudice Ivano Ranzanici.
nel merito
2.2
Litigiosa è innanzitutto la
questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a porre fine alle prestazioni
sanitarie (fatta eccezione per i cicli di fisioterapia riconosciuti) a
decorrere dal mese di dicembre 2018, oppure no.
Il TCA è inoltre chiamato
a valutare l’entità della menomazione dell’integrità di cui è portatore il
ricorrente.
2.3
Diritto alle cure sanitarie
estinto dal dicembre 2018?
2.3.1
Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)
a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Il
diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi
un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda
frase LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile
miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione
è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno
stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura
termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che
presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).
Una volta terminata la
cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle
condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al
beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro
le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del
20.
luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).
L’Alta Corte ha inoltre
precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19
cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure
del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è
pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e
riferimenti).
2.3.2
Nel caso di specie, con la
decisione su opposizione impugnata, l’istituto resistente ha sostenuto che
l’assicurato “… non può vantare alcuna pretesa dato che al momento in cui la CO
1.
__________ ha sospeso la copertura delle spese di cura – ad eccezione di un
ciclo di fisioterapia all’anno per i prossimi 2-3 anni – l’assicurato era ormai
abile al lavoro al 100%.” (doc. 112, p. 4).
Chiamata ora a
pronunciarsi, questa Corte osserva che l’assicuratore LAINF ha posto termine alle
prestazioni sanitarie, salvo assumere il costo di un ciclo di fisioterapia
all’anno per 2/3 anni, a far tempo dal mese di dicembre 2018 (doc. 89).
Dalle carte processuali si
evince che, a margine della visita fiduciaria di controllo del 16 novembre
2018, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia,
ha dichiarato l’assicurato abile in misura completa (doc. 87, p. 4).
Questa sua valutazione non
risulta smentita da nessun’altra certificazione specialistica e, del resto,
l’insorgente non ha in proposito sollevato alcuna specifica obiezione.
Ora, assodato che, al più
tardi a decorrere dal dicembre 2018, RI 1 ha ritrovato una capacità del
100% nella sua abituale attività lavorativa di architetto, si deve concludere
che da quel momento ulteriori provvedimenti terapeutici non potevano avere lo
scopo di migliorare sensibilmente il suo stato di salute infortunistico ai
sensi della giurisprudenza citata al considerando 2.3.1. in fine (per un caso analogo, si veda la STCA 35.2019.31 del 26
agosto 2019 consid. 2.5., cresciuta incontestata in giudicato).
Se ne deduce pertanto che,
in applicazione dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, l’amministrazione non può essere
tenuta ad assumere prestazioni sanitarie più ampie rispetto a quelle già
riconosciute e pertanto, in tale misura, la decisione su opposizione impugnata
deve essere confermata.
Dato che il
ricorrente non ha diritto a una rendita d’invalidità, non può nascere nemmeno
un diritto alle prestazioni di cui all’art 21 LAINF (cfr. STF 8C_50/2018 del 20 luglio 2018 e
riferimenti ivi menzionati).
2.4
Entità della
menomazione dell’integrità.
2.4.1
Secondo l'art. 24 cpv. 1
LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito
all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità
fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa
non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.4.2
L'art. 36 cpv. 1 OAINF
definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24
LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente
sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se
l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione
dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle
circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la
gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici
senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto
privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.
42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione
del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono
esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).
2.4.3
Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,
l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3
dell'OAINF.
Una tabella elenca una
serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,
corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno
assicurato.
Questa tabella -
riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.
RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni
extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per
menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso
di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita
parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna
indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al
5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni
all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36.
cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende in
considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione
dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero
se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti non
prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un
pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la
revisione dell'indennità per menomazione è, di principio, esclusa. Per contro,
l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una
misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308
ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.4.4
L’CO 1 ha allestito una serie
di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella
dell'ordinanza.
Semplici direttive di
natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il
giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA
del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in
cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento
di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI
1987.
U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).
2.4.5
Nel caso di specie, l’assicuratore
LAINF resistente, sentito il parere del dott. __________, ha assegnato al
ricorrente un’IMI del 10% (cfr. doc. 95).
Questo quanto sostenuto in
proposito dal medico __________ in occasione della visita di controllo del 16
novembre 2018:
" (…).
1.
Reperti
L’assicurato è portatore di postumi importanti e durevoli a
seguito di politrauma da incidente della strada (pedone investito da
autovettura) con lussazione acromion-claveare bilaterale, fratture costali I,
IV e V a sinistra con pneumotorace e successivo drenaggio toracico, contusione
ginocchio sinistro su preesistente gonartrosi, distorsione caviglia sinistra.
2.
Valutazione del danno all’integrità
10%
3.
Motivazione
Siamo di fronte a uno stato dopo lussazione acromion-claveare
bilaterale con importante e residua instabilità, tale fattispecie è contemplata
nella tabella 6.2 CO 1 dove per una instabilità acromion-claveare importante
viene riconosciuta una percentuale oscillante tra 0 e 5%.
Possiamo fare riferimento anche alla tabella 5.2 dove per
un’artrosi acromion-clavicolare grave viene riconosciuta una percentuale dal 5
al 10%.
Siamo quindi di fronte ad una instabilità acromion claveare con
possibile evoluzione in artrosi. Riteniamo adeguato riconoscere il massimo
della percentuale prevista per tale fattispecie, pari al 5% per ciascun lato,
che incorpora anche la probabilità di una evoluzione in artrosi della stessa
articolazione, per un totale del 10%.” (doc. 88)
Da notare, a proposito dei
disturbi ai ginocchi, in special modo a quello sinistro, che il dott. __________
ha negato che essi si trovino in una relazione causale naturale con
l’infortunio del novembre 2017, essendo imputabili alla “… gonartrosi conseguente
ai due episodi traumatici ed alle cure seguite a carico dell’assicurazione __________
e all’assicurazione militare rispettivamente.” (doc. 87, p. 4).
Nel frattempo,
l’assicurato è stato sottoposto a un’artro-RMN della spalla destra che ha
mostrato la presenza di una “artrosi acromion-claveare in paziente con
allargamento dell’interlinea articolare su verosimile pregressa lesione
capsulo-ligamentaria. Segni di omartrosi e condropatia con estese aree di perdita
di sostanza e grossolane formazioni geodiche della testa omerale,
cranializzata, nell’ambito di una rottura pressoché completa della cuffia dei
rotatori, con risparmio del subscapolare. Involuzione adiposa dei ventri
muscolari del sovra e del sottospinato e del piccolo rotondo.” (doc. 106).
A margine del consulto
dell’8 marzo 2019, il dott. __________, spec. FMH in ortopedia e traumatologia,
ha rilevato che l’esame di RMN appena citato aveva evidenziato “una rottura
massiva della cuffia dei rotatori che coinvolge il sovrapinoso e il
sottospinoso.”. Dal profilo terapeutico, lo specialista curante ha consigliato
“… di non effettuare alcuna terapia oppure, se il paziente lo desidera, uno o
due volte all’anno sarebbero utili esercizi di rinforzo della muscolatura
accessoria della spalla. Nel momento in cui la sintomatologia dovesse diventare
non più tollerabile dal paziente, ossia una forte riduzione del movimento come
accade nella spalla pseudo-paralitica o dolore o entrambi i sintomi, a quel
punto sarà indicato l’impianto di una protesi inversa. Nel caso la condizione
clinica si mantenga stabile come in questo momento non saranno necessari
ulteriori consultazioni o ulteriori accertamenti.” (doc. 107).
Chiamato
dall’amministrazione a prendere posizione in merito alla documentazione
acquisita nel frattempo, il dott. __________ ha confermato la propria valutazione
dell’IMI precisando che essa è “… basata sulle normali tabelle in uso alla CO 1
ed appare equilibrata e rappresentativa della situazione dell’assicurato. Il
quadro funzionale della spalla appare ben compensato come anche sostenuto dal
dr. med. __________.”. In merito alla diagnosi posta da quest’ultimo alla luce delle
risultanze della nota artro-RMN, il medico __________ ha precisato che “si
tratta di una lesione massiva cronica di cuffia in artrosi della spalla. Gli
elementi caratteristici comprendono una importante degenerazione dei tendini,
retrazione muscolare ed involuzione adiposa. Essa si inscrive in un quadro di omartrosi
già avanzata con lesioni cartilaginee e presenza di geosi sub-condrali. Viene
inoltre descritta una risalita della testa omerale con creazione di una
neo-artrosi a livello dell’acromion. Tali quadri s’instaurano normalmente
nell’arco di anni. Gli importanti elementi degenerativi sopra descritti, per
entità e tipologia delle lesioni, sono da ritenersi di natura prevalentemente morbosa
cronica, verosimilmente preesistente all’evento a noi annunciato.
L’evento ha solo reso
evidente un quadro probabilmente preesistente. Esso pertanto non modifica in
modo apprezzabile il giudizio sull’indennità di menomazione all’integrità il
quale si riferisce alle sole conseguenze post infortunistiche.” (doc. 109).
In corso di causa, il TCA
ha chiesto al dott. __________ se condividesse, oppure no, il parere del medico
__________ dell’CO 1 a proposito dell’eziologia dei reperti evidenziati
dall’artro-RMN (doc. XII).
Questo il tenore della
risposta fornita dal medico curante specialista:
" (…) dopo
aver rivisto la cartella e la risonanza magnetica del signor RI 1, concordo con
quanto sostenuto dal Dr. __________, ossia che gli aspetti degenerativi a
carico della gleno-omerale destra del signor RI 1 sono di natura
prevalentemente cronica degenerativa pre-esistente all’infortunio del novembre
2017, in quanto una rottura così estesa e degenerata dei tendini della
cuffia ha sicuramente un’origine antecedente a tale data.” (doc. XIII – il
corsivo è del redattore)
2.4.6
Per costante
giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è
parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece
nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato
di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209;
STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U.
Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p.
30ss.).
Nella DTF
125.
V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una
sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno
il più lieve,
a proposito della correttezza delle conclusioni
contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della
parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto
dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere
in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione
mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea
di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Per quel che
concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia
completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311
consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È, infine,
utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice
non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i
motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al
riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che
raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto
di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle
carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio
2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10
pag. 35 consid. 4b).
2.4.7
Nel caso sub judice, chiamata a pronunciarsi su una
questione di natura squisitamente medica, questa Corte non vede validi motivi
per discostarsi dalla valutazione dell’IMI enunciata dal dott. __________,
specialista proprio nella materia che qui interessa, senza che si riveli
necessario procedere a ulteriori atti istruttori.
Al riguardo, va
innanzitutto rilevato che, secondo il parere convergente dei dottori __________
e __________ (cfr. doc. 109 e doc. XIII), quest’ultimo medico curante
specialista del ricorrente, gli importanti reperti oggettivati a livello della
cuffia rotatoria grazie all’artro-RMN della spalla destra del 27 febbraio 2019,
sono sicuramente preesistenti all’evento traumatico assicurato e, dunque, non
causati da quest’ultimo. Essi non possono pertanto essere presi in
considerazione nella valutazione dell’IMI (in questo contesto, è utile
segnalare che, in una sentenza 8C_253/2019 del 13 novembre 2019, il Tribunale
federale ha precisato che peggioramenti temporanei dovuti all’infortunio
non possono giustificare il riconoscimento di un’indennità, dato che la
menomazione indennizzabile deve essere durevole, ciò che è il caso allorquando
è prevedibile che essa sussisterà almeno con la stessa gravità durante tutta la
vita).
D’altro canto, il TCA
osserva che il tasso stabilito dal medico fiduciario (5% per ciascuna spalla)
rientra nella forchetta prevista dalla tabella n. 5.2 (“Atteinte à
l’intégrité résultant d’arthroses”) edita dalla __________ dell’CO 1, in
caso di artrosi acromio-claveare grave (5-10%) e tiene già conto del
prevedibile peggioramento concernente il solo danno alla salute in relazione
causale naturale con l’infortunio assicurato (la possibilità che al ricorrente
venga impiantata una protesi inversa alla spalla destra è relativa alla
diagnosticata rottura della cuffia dei rotatori e, dunque, a un danno alla
salute di natura morbosa).
In esito a quanto precede,
la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata nella misura in
cui al ricorrente è stata assegnata un’indennità del 10% per la menomazione
interessante le spalle.
Con l’impugnativa,
l’assicurato ha censurato l’agire dell’amministrazione anche nella misura in
cui, nella valutazione dell’IMI, avrebbe omesso di considerare il danno al ginocchio
sinistro, il quale, a suo avviso, costituirebbe una conseguenza naturale dell’infortunio
occorso nel novembre 2017.
Dal referto 11 ottobre
2018.
del dott. __________, spec. FMH in medicina generale-interna, si evince
che RI 1 soffre di dolori al ginocchio sinistro, insorti successivamente
all’evento infortunistico e localizzati a livello antero-mediale. Le
radiografie effettuate nel frattempo (cfr. doc. 83) hanno evidenziato “… importanti
alterazioni degenerative, sicuramente in parte pre-esistenti.” (doc. 81).
A margine della visita __________
del 16 novembre 2018, il dott. __________ ha sostenuto che i disturbi in
questione non si trovano più in nesso causale con l’infortunio ma sono
riconducibili alla gonartrosi bilaterale conseguente a due pregressi eventi
traumatici, l’uno a carico della __________, l’altro dell’assicurazione
militare (doc. 87, p. 4).
Anche su questo specifico
aspetto, il TCA ritiene che l’apprezzamento del fiduciario dell’CO 1 possa
validamente costituire da base al giudizio che è chiamato a rendere, e ciò
vista anche l’assenza agli atti di rapporti specialistici suscettibili di
generare dei dubbi, perlomeno lievi, circa la sua affidabilità.
Di particolare rilievo è
il fatto che risultano in effetti documentati degli antecedenti riguardanti
entrambe le ginocchia (in questo senso, si veda il rapporto di uscita dell’Ospedale
__________ di __________ - doc. 28, p. 1) e il fatto che l’indagine radiologica
ha messo in evidenza uno stato degenerativo già molto avanzato, in assenza di
danni strutturali riconducibili a trauma.
D’altro canto, nella
misura in cui l’insorgente fa valere che prima dell'infortunio del 9 novembre 2017 ha sempre goduto di buona salute, è utile ricordare
che la regola del “post
hoc ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha
valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha infatti stabilito che per il
solo fatto di essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può
già essere ritenuto una sua conseguenza. Secondo l’Alta Corte tale argomento è
insostenibile dal profilo della medicina infortunistica e inammissibile da
quello probatorio (cfr. STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der
Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus
dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen
Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel “post
hoc ergo propter hoc” (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch
praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht
zulässig, …”; STF 8C_335/2018 del 7 maggio 2019; STF 8C_855/2018 del 19 marzo
2019; STF 8C_834/2018 del 19 marzo 2019; STF 8C_355/2018 del 29 giugno 2018;
STF 8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF 8C_230/2017 del 22 giugno 2017; sul
tema vedi pure Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des
Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A.
Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41; STCA 35.2017.60
del 25 settembre 2017 consid. 2.5; STCA 35.2018.33 del 18 luglio 2018 consid.
2.6; STCA 35.2019.7 del 29 aprile 2019 consid. 2.7).
Ora, posto che la
problematica interessante le ginocchia, in particolare quello sinistro, non
costituisce (più) una conseguenza naturale dell’evento infortunistico
assicurato, essa non può nemmeno essere presa in considerazione nella
valutazione della menomazione dell’integrità.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti