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Decisione

35.2019.72

Incompetenza territoriale del TCA. Ricorso dichiarato irricevibile

30 luglio 2019Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

35.2019.72

mm

Lugano

30 luglio 2019

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 28 maggio 2019 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 2 maggio 2019 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 26 agosto 2018, RI 1,

dipendente della __________ di __________ in qualità di responsabile del

marketing di vendita e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni

presso la CO 1, ha riportato la lesione totale dell’inserzione del tendine

estensore dell’anulare della mano destra nell’estrarre un vassoio da un

cartone.

1.2. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 1° febbraio 2019,

l’amministrazione ha negato il proprio obbligo a prestazioni in relazione

all’evento dell’agosto 2018 (doc. 22).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’assicurato personalmente (doc. 23), in data 16 aprile 2019, la CO

1 ha annullato la decisione formale del 1° febbraio 2019 e ha riconosciuto la

propria responsabilità a titolo di lesione parificata a infortunio ex art. 6

cpv. 2 LAINF (doc. 36).

1.3. Con ricorso del 28 maggio

2019, RI 1 ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata, argomentando

in particolare quanto segue:

" (…).

Ho chiesto più volte a CO 1 la possibilità di verificare

attraverso i loro specialisti il danno subito, ma non lo ha mai ritenuto

opportuno. Oggi ho un dito storto e la presa/pressione della mano destra decisamente

compromessa (io sono destro).

Credo sia condivisibile senza alcun dubbio che questo incidente è

avvenuto sul posto di lavoro mentre stavo svolgendo le mansioni richieste dalla

mia azienda e che conseguentemente abbia riportato un danno che mi ha ridotto

le capacità motorie della mano destra.

Questo infortunio è un infortunio sul lavoro, non saprei come

altro modo chiamarlo.

Poiché CO 1 supporta attraverso il proprio gruppo anche gli

infortuni sul lavoro, mi è oscura la ragione del loro diniego nel riconoscere

un fatto così chiaro e palese.”

(doc. I)

1.4. La CO 1, in risposta, ha

chiesto che l’impugnativa venga dichiarata irricevibile per incompetenza

territoriale di questa Corte e, nel merito, priva di oggetto, ritenuto che con

la decisione su opposizione impugnata essa ha riconosciuto il principio della

presenza di una lesione ex art. 6 cpv. 2 LAINF e quindi l’assunzione delle

spese sanitarie (doc. III).

1.5. In data 8 luglio 2019, il

ricorrente si è in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e

conclusioni (doc. VI).

1.6. Il 18 luglio 2019, il TCA ha

chiesto al Controllo degli abitanti del Comune di __________ se risulta ivi

domiciliato e, nell’affermativa, a partire da quale data (doc. VIII).

La relativa risposta è

pervenuta in data 24 luglio 2019 (doc. IX).

Considerandi

2.1

Con la risposta di causa

l’assicuratore resistente ha sollevato l’eccezione d’incompetenza

territoriale di questo Tribunale (cfr. doc. III, p. 2).

Il TCA è quindi tenuto a

verificare preliminarmente tale aspetto.

2.2

Secondo

l’art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni possono essere impugnate entro trenta

giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate.

A norma dell’art. 56 cpv.

1.

LPGA, le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è

esclusa possono essere impugnate mediante ricorso.

L’art. 58 LPGA stabilisce

che competente è il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l’assicurato

o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso (cpv.1).

Se l’assicurato o il terzo

è domiciliato all’estero, è competente il tribunale delle assicurazioni del

Cantone dell’ultimo domicilio o in cui il suo ultimo datore di lavoro aveva

domicilio; se non è possibile determinare alcuna di queste località, la

competenza spetta al tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha sede

l’organo d’esecuzione (cpv. 2).

L’autorità che si

considera incompetente trasmette senza indugio il ricorso al competente

tribunale delle assicurazioni (cpv. 3).

2.3

Nel caso di specie, dagli

atti risulta che l’assicurato è domiciliato nel Comune di __________ a partire

dal 1° marzo 2018 (cfr. doc. IX). Competente a trattare la causa che vede RI 1

opposto alla CO 1 è, pertanto, la Camera di diritto delle assicurazioni sociali

del Tribunale amministrativo del Cantone di __________;

Il presente ricorso si

rivela, di conseguenza, irricevibile per mancanza di competenza ratione loci.

Gli atti vanno trasmessi

alla Camera di diritto delle assicurazioni sociali del Tribunale amministrativo

del Cantone di __________ per ragione di competenza (cfr. art. 58 cpv. 3 LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è irricevibile.

§ Gli

atti sono trasmessi, per competenza, alla Camera di diritto delle assicurazioni

sociali del Tribunale amministrativo del Cantone di __________, __________.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni