35.2019.72
Incompetenza territoriale del TCA. Ricorso dichiarato irricevibile
30 luglio 2019Italiano5 min
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Incarto
n.
Fatti
35.2019.72
mm
Lugano
30 luglio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 28 maggio 2019 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 2 maggio 2019 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 26 agosto 2018, RI 1,
dipendente della __________ di __________ in qualità di responsabile del
marketing di vendita e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni
presso la CO 1, ha riportato la lesione totale dell’inserzione del tendine
estensore dell’anulare della mano destra nell’estrarre un vassoio da un
cartone.
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 1° febbraio 2019,
l’amministrazione ha negato il proprio obbligo a prestazioni in relazione
all’evento dell’agosto 2018 (doc. 22).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’assicurato personalmente (doc. 23), in data 16 aprile 2019, la CO
1 ha annullato la decisione formale del 1° febbraio 2019 e ha riconosciuto la
propria responsabilità a titolo di lesione parificata a infortunio ex art. 6
cpv. 2 LAINF (doc. 36).
1.3. Con ricorso del 28 maggio
2019, RI 1 ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata, argomentando
in particolare quanto segue:
" (…).
Ho chiesto più volte a CO 1 la possibilità di verificare
attraverso i loro specialisti il danno subito, ma non lo ha mai ritenuto
opportuno. Oggi ho un dito storto e la presa/pressione della mano destra decisamente
compromessa (io sono destro).
Credo sia condivisibile senza alcun dubbio che questo incidente è
avvenuto sul posto di lavoro mentre stavo svolgendo le mansioni richieste dalla
mia azienda e che conseguentemente abbia riportato un danno che mi ha ridotto
le capacità motorie della mano destra.
Questo infortunio è un infortunio sul lavoro, non saprei come
altro modo chiamarlo.
Poiché CO 1 supporta attraverso il proprio gruppo anche gli
infortuni sul lavoro, mi è oscura la ragione del loro diniego nel riconoscere
un fatto così chiaro e palese.”
(doc. I)
1.4. La CO 1, in risposta, ha
chiesto che l’impugnativa venga dichiarata irricevibile per incompetenza
territoriale di questa Corte e, nel merito, priva di oggetto, ritenuto che con
la decisione su opposizione impugnata essa ha riconosciuto il principio della
presenza di una lesione ex art. 6 cpv. 2 LAINF e quindi l’assunzione delle
spese sanitarie (doc. III).
1.5. In data 8 luglio 2019, il
ricorrente si è in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e
conclusioni (doc. VI).
1.6. Il 18 luglio 2019, il TCA ha
chiesto al Controllo degli abitanti del Comune di __________ se risulta ivi
domiciliato e, nell’affermativa, a partire da quale data (doc. VIII).
La relativa risposta è
pervenuta in data 24 luglio 2019 (doc. IX).
Considerandi
2.1
Con la risposta di causa
l’assicuratore resistente ha sollevato l’eccezione d’incompetenza
territoriale di questo Tribunale (cfr. doc. III, p. 2).
Il TCA è quindi tenuto a
verificare preliminarmente tale aspetto.
2.2
Secondo
l’art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni possono essere impugnate entro trenta
giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate.
A norma dell’art. 56 cpv.
1.
LPGA, le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è
esclusa possono essere impugnate mediante ricorso.
L’art. 58 LPGA stabilisce
che competente è il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l’assicurato
o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso (cpv.1).
Se l’assicurato o il terzo
è domiciliato all’estero, è competente il tribunale delle assicurazioni del
Cantone dell’ultimo domicilio o in cui il suo ultimo datore di lavoro aveva
domicilio; se non è possibile determinare alcuna di queste località, la
competenza spetta al tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha sede
l’organo d’esecuzione (cpv. 2).
L’autorità che si
considera incompetente trasmette senza indugio il ricorso al competente
tribunale delle assicurazioni (cpv. 3).
2.3
Nel caso di specie, dagli
atti risulta che l’assicurato è domiciliato nel Comune di __________ a partire
dal 1° marzo 2018 (cfr. doc. IX). Competente a trattare la causa che vede RI 1
opposto alla CO 1 è, pertanto, la Camera di diritto delle assicurazioni sociali
del Tribunale amministrativo del Cantone di __________;
Il presente ricorso si
rivela, di conseguenza, irricevibile per mancanza di competenza ratione loci.
Gli atti vanno trasmessi
alla Camera di diritto delle assicurazioni sociali del Tribunale amministrativo
del Cantone di __________ per ragione di competenza (cfr. art. 58 cpv. 3 LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è irricevibile.
§ Gli
atti sono trasmessi, per competenza, alla Camera di diritto delle assicurazioni
sociali del Tribunale amministrativo del Cantone di __________, __________.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente La
segretaria
Daniele Cattaneo Stefania
Cagni