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Decisione

35.2019.73

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 gennaio 2020Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità

i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno

alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.4.3

Nel caso concreto, con la decisione

su opposizione impugnata, l’CO 1 ha dichiarato la ricorrente in grado di

svolgere, a tempo pieno e con rendimento completo, un’attività lavorativa

alternativa, compatibile con il suo danno alla salute infortunistico, facendo

capo alla valutazione dell’esigibilità lavorativa enunciata dal proprio medico __________

(doc. 212, p. 3 s.).

A margine della visita

medica di chiusura dell’11 dicembre 2018, il dott. __________ si è in effetti

espresso nei seguenti termini:

" (…) L’assicurata

viene giudicata quindi abile in misura completa senza limitazione di tempo o di

rendimento per le attività confacenti riguardanti le limitazioni sotto

descritte.

Esigibilità del lavoro

L’assicurata può molto spesso sollevare pesi fino a 5 kg fino

all’altezza dei fianchi. Talvolta fino a 10 kg, ma mai superiore ai 10 kg,

molto spesso può sollevare oltre l’altezza del petto fino a 5 kg ma di rado

superiore ai 5 kg.

Molto spesso può effettuare lavori leggeri e di precisione.

Talvolta lavori medi, ma mai più lavori pesanti e molto pesanti.

Nessuna limitazione per la rotazione della mano. Non può svolgere

mai lavori sopra la testa. Nessuna limitazione per quanto riguarda la rotazione

del busto, la posizione seduta inclinata in avanti, così come quella in piedi e

inclinata in avanti.

Molto spesso può mantenere la posizione inginocchiata e con

ginocchia in flessione. Nessuna limitazione per la posizione seduta, in piedi e

a scelta così come per gli spostamenti tranne il salire e scendere le scale a

pioli che può essere fatto soltanto di rado. L’assicurata ha un utilizzo delle

mani simmetrico e non vi sono problemi di equilibrio.” (doc. 175, p. 4 – il

corsivo è del redattore)

Il TCA constata che

l’apprezzamento del medico __________ risulta sostanzialmente condiviso dal

medico curante specialista della ricorrente il quale, nel suo rapporto del 7

giugno 2019, ha dichiarato l’insorgente totalmente inabile per “attività

lavorative manuali e pesanti o che comportino l’utilizzo delle spalle al di

sopra del livello delle spalle” ma abile al 100% per “lavori molto leggeri”

(cfr. doc. III 1; in questo senso, si veda pure il doc. 201, p. 1).

Vista la presenza agli

atti di pareri specialistici convergenti e considerato che l’obiezione

ricorsuale sollevata dall’avv. RA 1 risulta infondata (nella misura in cui la

diagnosticata artrosi acromion-claveare non si trova in nesso causale con il

sinistro assicurato), questo Tribunale ritiene accertata, con un sufficiente

grado di verosimiglianza, la piena capacità lavorativa dell’assicurata in

attività lavorative confacenti.

2.4.4

Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute

infortunistico.

Preliminarmente,

occorre precisare che, in ossequio alla DTF 128 V 174 consid. 4a, per la

valutazione del grado d’invalidità fanno stato i redditi riferiti all’anno in

cui sarebbe insorto l’eventuale diritto alla rendita di invalidità (in casu,

i redditi del 2019).

Per quanto

concerne il reddito da valido, l’amministrazione ha indicato che, senza

il danno alla salute, la ricorrente, nel 2019, avrebbe realizzato un

guadagno annuo lordo pari a fr. 51'610 (cfr. doc. 188, p. 1).

Questo valore, desunto da

informazioni fornite direttamente dal datore di lavoro (doc. 184) e non

contestato dall’insorgente (cfr. doc. I), può essere fatto proprio dal TCA.

2.4.5

Per quanto riguarda il reddito

da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle

sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,

conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle

statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i

salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme

delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione

addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di

permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione

è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una

deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto

delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima

sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di

principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da

invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL

(“Descrizione dei posti di lavoro”).

In quella sede, la nostra

Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,

l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei

posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta Corte, relativamente

ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in

difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali

risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei

salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili

dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni

(SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

In una sentenza

32.2007.165

del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del

20.

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido

conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario

medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va

ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la

valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p.

326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007

del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la

questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore

fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di

regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid.

6.

; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza

pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto

rilevante un gap salariale del 4%).

La questione è stata

definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima

Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di

almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è

considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p.

325.

e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo

dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per

la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una

deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali

sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito

non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di

parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

Questa giurisprudenza è

stata confermata ancora di recente dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1

consid. 5.

2.4.6

Nella presente fattispecie,

l’istituto convenuto ha quantificato in fr. 52'581.38 il reddito da invalido,

facendo capo alla tabella RSS TA1 2016, media totale, livello di

qualifica 1 (“attività semplici e ripetitive”), donne, aggiornato al 2019, applicando

una deduzione sociale ex DTF 126 V 80 del 5% (cfr. doc. 188, p. 1).

Con la propria

impugnativa, l’assicurata contesta l’entità del reddito da invalido soltanto

nella misura in cui l’amministrazione non ha operato alcuna riduzione a titolo

di gap salariale e ne ha applicata una del 5% a titolo di deduzione

sociale (cfr. doc. I, p. 2).

Il TCA può pertanto

limitare il proprio esame agli aspetti contestati.

Per quanto riguarda la

questione del gap salariale, va rilevato che, in una sentenza

8C_141/2016 e 8C_142/2016 del 17 maggio 2016 consid. 5.2.2.3, il TF ha

stabilito che non erano dati i presupposti per aumentare il reddito da valido,

allorquando quest’ultimo è superiore al salario usuale del settore (in quella

fattispecie, quello dell’edilizia), determinato in base al salario minimo

d’assunzione previsto da un contratto collettivo di lavoro (in questo senso, si

vedano pure la STF 8C_537/2016 dell’11 aprile 2017 consid. 6, in cui la Corte

federale ha precisato che questa giurisprudenza è applicabile, mutatis

mutandis, ad altri settori nei quali è stato concluso un contratto

nazionale o un contratto collettivo di lavoro, e la STF 8C_643/2016 del 25

aprile 2017 consid. 4.3).

Nel caso concreto, una

riduzione a titolo di gap salariale non entra in linea di conto, nella

misura in cui i dipendenti della __________ sottostanno a un proprio contratto

collettivo di lavoro nazionale e vengono retribuiti nel rispetto dei salari

minimi ivi previsti (in questo senso, si veda la STCA 35.2017.121 del 20 marzo

2018.

consid. 2.2.6., cresciuta incontestata in giudicato).

Trattandosi del secondo

aspetto litigioso, in ossequio alla giurisprudenza federale, occorre esaminare

le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere

ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In concreto, la ricorrente

sostiene che il reddito da invalido andrebbe decurtato del 10% almeno per

tenere conto del fatto che la sua capacità lavorativa residua potrebbe essere

messa a frutto soltanto in attività leggere (doc. I, p. 2).

Secondo la più recente

giurisprudenza federale, una riduzione sociale per le limitazioni dipendenti

dal danno alla salute si giustifica soltanto se, anche su un mercato del lavoro

che si suppone equilibrato, considerati gli impedimenti legati alla persona o

al posto di lavoro, non esiste più un ventaglio sufficientemente ampio di

attività accessibili alla persona assicurata (cfr. STF 8C_174/2019 del 9 luglio

2019.

consid. 5.2.2 e i riferimenti ivi citati).

Nel caso di specie, dalla

documentazione agli atti emerge che, nonostante il danno all’arto superiore

destro, RI 1 sarebbe ancora in grado di esercitare, senza limiti di tempo o di

rendimento, un’attività lavorativa leggera, in cui possa evitare di

trasportare/sollevare pesi superiori ai 5 kg e di svolgere mansioni sopra il

livello delle spalle.

Secondo questo Tribunale,

tenuto conto dell’esigibilità appena descritta, occorre ammettere che la

ricorrente beneficia di un ventaglio di attività sostitutive esigibili ancora

sufficientemente ampio, motivo per il quale non può essere pretesa

l’applicazione di una decurtazione più ampia rispetto a quella già ammessa dall’assicuratore

resistente (in questo senso, si veda, ad esempio, la STF 8C_122/2019 del 10

settembre 2019 consid. 4.3.1.4, concernente un assicurato i cui limiti

funzionali riguardavano i movimenti ripetitivi del gomito destro e il trasporto

di pesi superiori ai 7 kg, precisato che quest’ultimo costituiva un valore

massimo nel senso che il trasporto di pesi, anche di minore entità, doveva

alternarsi a periodi di riposo per il braccio destro oppure la succitata STF 8C_174/2019

consid. 5.2.2, riguardante un’assicurata in grado d’impiegare il suo arto

superiore sinistro soltanto in attività leggere e non ripetitive).

In questo contesto, è

utile segnalare che l’incapacità per motivi di salute di continuare a svolgere

lavori pesanti non implica necessariamente una riduzione del reddito ipotetico

da invalido. Il semplice fatto che

siano ormai esigibili soltanto dei lavori leggeri non giustifica l’applicazione

di una riduzione supplementare, siccome il salario statistico comprende, nel livello di qualifica 4, già un gran numero di attività leggere (cfr. STF 8C_841/2017 del 14

maggio 2018 consid. 5.2.2.2 e riferimenti).

I restanti fattori

elencati nella DTF 126 V 80 non giustificano ulteriori riduzioni percentuali

del reddito statistico da invalido, ciò che del resto la ricorrente neppure

pretende.

Il reddito da invalido

ammonta quindi a fr. 52'581.38.

Ora, confrontando i fr. 52'581.38

al reddito che l’insorgente avrebbe potuto conseguire senza il danno alla

salute, e cioè fr. 51'610 (cfr. supra, consid. 2.4.4.), risulta che il

danno alla salute infortunistico non le cagiona alcuna perdita di guadagno.

La decisione su

opposizione impugnata merita conferma anche nella misura in cui è stato negato

il diritto a una rendita d’invalidità.

2.5

Entità della

menomazione dell’integrità.

2.5.1

Secondo l'art. 24 cpv. 1

LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito

all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica

o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa

non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.5.2

L'art. 36 cpv. 1 OAINF

definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24

LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente

sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se

l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione

dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle

circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la

gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici

senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto

privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.

42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione

del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).

2.5.3

Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,

l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3

dell'OAINF.

Una tabella elenca una

serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,

corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno

assicurato.

Questa tabella -

riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.

RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni

extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per

menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso

di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita

parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna

indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5%

(cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni

all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36.

cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende in

considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione

dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,

ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4

OAINF).

Peggioramenti non

prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un

pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la

revisione dell'indennità per menomazione è, di principio, esclusa. Per contro,

l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una

misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308

ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

2.5.4

L’INSAI ha allestito una serie

di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella

dell'ordinanza.

Semplici direttive di

natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il

giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA

del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in

cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di

trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3

all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,

consid. 3a).

2.5.5

Nel caso di specie, l’assicuratore

LAINF resistente, sentito il parere del dott. __________, ha assegnato alla

ricorrente un’IMI del 10% (cfr. doc. 190, p. 2).

Questo il tenore

dell’apprezzamento elaborato dal medico __________ appena citato il 4 dicembre

2017:

" (…).

1.

Reperti

L’assicurata è portatrice di uno stato post-traumatico della

spalla destra con una rottura parziale della cuffia. Lo stato clinico è

complicato da una importante sopravalutazione della sintomatologia algica, ciò

che rende fortemente sconsigliato un intervento chirurgico da parte degli

specialisti (dr. med. __________, prof. dr. med. __________ e dr. med. __________).

La valutazione della IMI non è quindi possibile per quanto

riguarda la limitazione funzionale in quanto la stessa non è oggettivabile.

2.

Valutazione del danno all’integrità

10%

3.

Motivazione

Considerata la presenza di questa piccola rottura del sovraspinato

di dimensione di 10 x 5 mm e considerato che la valutazione non può essere

fatta in modo oggettivabile per quanto riguarda la funzionalità della spalla

prendo in considerazione questa situazione analoga ad una spalla affetta da una

periartrite omero-scapolare di grado medio, indennizzabile quindi con il 10%.” (doc.

86)

Il dott. __________ ha

confermato la propria valutazione della menomazione dell’integrità a margine

della visita di chiusura dell’11 dicembre 2018 (doc. 175, p. 4) e, ancora, con

il proprio apprezzamento del 24 aprile 2019 (doc. 211, p. 5: “In base a queste

considerazioni sostengo che l’artrosi AC, peraltro modesta, della spalla

destra di cui la paziente è affetta, non è assolutamente in relazione causale

con l’infortunio in questione. Mantengo quindi invariata la mia valutazione

sia per quanto riguarda la IMI, sia per quanto riguarda …” – il corsivo è

del redattore).

Con il proprio ricorso,

l’assicurata pretende di aver diritto a un’IMI del 15% almeno, e ciò alla luce

delle indicazioni contenute nel referto 7 giugno 2019 del dott. __________

(doc. III, p. 1).

Chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere

squisitamente medico, il TCA ritiene che l’apprezzamento della menomazione

dell’integrità espresso dal dott. __________ possa validamente costituire da

fondamento al proprio giudizio.

Da un canto, va constatato

che l’esistenza di un’estensione della sintomatologia è in effetti stata riconosciuta,

oltre che dal medico __________ dell’CO 1 (cfr. doc. 175, p. 4), anche dal Prof.

dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia (il quale

ha diagnosticato una fibromialgia, in presenza di punti trigger positivi

– doc. 65), come pure dal dott. __________, spec. FMH in reumatologia, a

margine della valutazione VCF del novembre 2017 (doc. 84, p. 6: “Questo quadro

clinico è dominato da un’amplificazione di sintomi di grado elevato

verosimilmente associato a una personalità con tratti istrionici. Vi è un

aspetto molto teatrale nell’espressione di dolore che risulta incostante e

inadeguata. L’assicurata entra con il braccio destro attaccato al tronco e dà

la mano con la sinistra. Alla domanda di rappresentare i dolori su una figura,

inizia con la sinistra, quindi passa a utilizzare la destra senza difficoltà

oggettive. Mentre si concentra su questo compito non mostra più segni di

sofferenza.” – il corsivo è del redattore).

Dall’altro, è già stato

dimostrato che la diagnosticata artrosi acromion-claveare non

costituisce una conseguenza naturale dell’infortunio del febbraio 2017, motivo

per il quale né l’artrosi in quanto tale né la sintomatologia algica e le

limitazioni funzionali ad essa legate, possono essere prese in considerazione

nella valutazione della menomazione dell’integrità.

In esito a quanto precede,

il fatto che l’assicuratore LAINF abbia posto l’assicurata al beneficio di

un’IMI del 10%, non presta il fianco a critiche di sorta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti