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Decisione

35.2019.73

Discussa stabilizzazione dello stato di salute infortunistico e la determinazione del diritto a una rendita d'invalidità (trattato in particolare l'aspetto della deduzione sociale legata alle limitazioni dipendenti dal danno alla salute) e a un'IMI

22 gennaio 2020Italiano33 min

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2019.73

mm

Lugano

22 gennaio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28 maggio 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 25 aprile 2019 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 2 febbraio 2017, RI 1,

dipendente della __________ di __________ in qualità di aiuto gastronomia e,

perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali

presso l’CO 1, è scivolata sul pavimento ed è caduta picchiando la spalla

destra contro lo stipite della porta (doc. 38, p. 2).

A causa di questo evento,

secondo il rapporto 10 maggio 2017 del dott. __________, ella ha riportato la

rottura della cuffia dei rotatori a destra (lesione transmurale del tendine del

muscolo sovraspinato – doc. 31).

Nel corso del mese di

maggio 2018, l’assicurata è stata sottoposta a un intervento artroscopico di

ricostruzione dei tendini sovra- e sottospinato, capsular release e

decompressione sottoacromiale (doc. 137).

L’istituto assicuratore ha

riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le

prestazioni di legge.

1.2. Alla chiusura del caso, con

decisione formale del 28 gennaio 2019, l’amministrazione ha negato

all’assicurata il diritto a una rendita d’invalidità mentre le ha assegnato

un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 10% (doc. 190).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (doc. 198 e doc. 204), in

data 25 aprile 2019, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima

decisione (doc. 212).

1.3. Con tempestivo ricorso del 28

maggio 2019, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto

l’annullamento della decisione su opposizione impugnata, argomentando in

particolare quanto segue:

" (…). Va

premesso che vi sono almeno due aspetti che paiono d’acchito da contestare.

Avantutto la riduzione del 5% di natura sociale ovviamente non si attaglia alla

fattispecie in esame, giacché l’assicurata appare d’acchito abile al lavoro in

una professione soltanto leggera e non medio leggera. Per il che una riduzione

di almeno il 10% si impone.

In secondo luogo anche il gap salariale non è stato accertato.

Il salario delle RSS (2016) per l’attività di vendita al

dettaglio, settore 1, è di fr. 4'390.- che rapportato al dato annuale

corrisponde a fr. 54'918.90 (nel 2016), che deve essere aumentato per il

periodo 2017-2019 sulla scorta degli aumenti nominali, per il che vi è una

differenza del 6.5%, dev’essere quindi applicato un aumento del 1.5% al netto

della franchigia del 5%.

(…). Ma l’aspetto decisamente più importante è quello medico che

resta da accertare. Da parte dell’assicurata sono in corso degli accertamenti

alfine di comprovare che le affermazioni fatte dalla medesima in sede di

anamnesi, ed in alcun modo ritenute dal dr. __________ poiché da questi

ritenute frutto di un’attitudine simulante, non corrispondono al vero.

Si chiede al riguardo che la medesima possa essere posta al

beneficio di un termine di 30 giorni per presentare siffatto accertamento

medico, quindi per consegnarlo a codesto lodevole Tribunale, ciò che non ha

ancora potuto essere.

Se ovviamente le affermazioni riportate dovessero trovare conferma

da un profilo medico, si imporrebbe senz’altro di ridurre le capacità di lavoro

dell’assicurata anche da un profilo medico.” (doc. I)

1.4. Il 17 giugno 2019, il rappresentante

dell’insorgente ha prodotto un rapporto, datato 7 giugno 2019, del dott. __________

e, in base ad esso, ha chiesto, in via principale, il ripristino delle

prestazioni di corta durata (cura medica + indennità giornaliera) e, in

subordine, il riconoscimento di una rendita d’invalidità del 10% almeno e

di un’IMI del 15% almeno (doc. III + allegato).

1.5. L’CO 1, in risposta, ha

postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VII).

1.6. Nel quadro del termine

assegnato per le nuove prove, l’avv. RA 1 ha comunicato al TCA che avrebbe

preso posizione sulla risposta dell’amministrazione, non appena quest’ultima si

fosse pronunciata sul referto 7 giugno 2019 del medico curante specialista

(doc. IX).

In data 27 novembre 2019,

questa Corte ha informato il patrocinatore della ricorrente che nel frattempo

l’CO 1 non aveva prodotto alcun ulteriore allegato o documento. All’avv. RA 1 è

quindi stato assegnato un nuovo termine per presentare eventuali nuovi mezzi di

prova (doc. X), facoltà di cui non ha fatto uso.

in diritto

in ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata

la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF

8C_14/2018 del 25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide questa vertenza

nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio

2018) poiché, come comunicato dall’CO 1 con scritto del 18 ottobre 2018

(relativo a undici vertenze), l’incarto in esame, affidato dall’assicuratore ad

un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria, non è

stato gestito, in seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia

del Giudice Ivano Ranzanici.

nel merito

2.2. Oggetto della lite è innanzitutto

la questione di sapere se l’assicuratore resistente era legittimato a dichiarare

estinto il diritto alle prestazioni di corta durata a contare dal 1° gennaio

2019, oppure no. Nell’affermativa, il TCA sarà quindi chiamato a pronunciarsi

sul diritto a una rendita d’invalidità e sull’entità della menomazione

dell’integrità di cui è portatrice la ricorrente.

2.3. Estinzione delle

prestazioni di corta durata dall’1.1.2019?

2.3.1. Giusta l'art. 10 LAINF,

l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.

DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)

a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Il

diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi

un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda

frase LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile

miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione

è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno

stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura

termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che

presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).

Una volta terminata la

cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle

condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al

beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro

le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del

20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).

L’Alta Corte ha inoltre

precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19

cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure

del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è

pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e

riferimenti).

2.3.2. Nella concreta evenienza,

l’assicuratore convenuto ha posto termine alle prestazioni di corta durata a

decorrere dal 1° gennaio 2019, ritenendo che da quella data lo stato di salute

infortunistico fosse ormai stabilizzato ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF.

Tale decisione trova

fondamento nel rapporto elaborato dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica e traumatologia, a margine della visita di chiusura dell’11 dicembre

2018.

In effetti, dopo aver

diagnosticato uno stato dopo trauma alla spalla destra e dopo intervento di

sutura della cuffia rotatoria con persistente calo della forza, limitazione

funzionale e omalgie, il medico __________ ha rilevato come “… da ulteriori

provvedimenti medici non ci si possa attendere un sostanziale miglioramento

della situazione.” (doc. 175, p. 4).

Pendente causa, il

patrocinatore dell’insorgente ha prodotto un rapporto, datato 7 giugno 2019 del

dott. __________, medico aggiunto presso il Servizio di chirurgia dell’arto

superiore presso l’Ospedale __________ di __________, in base al quale

l’assicurata presenta un’artrosi acromion-claveare sintomatica e necessita un

intervento di resenzione acromion-claveare con revisione della riparazione già

effettuata (doc. III 1).

Alla luce di ciò, l’avv. RA

1 ha postulato che l’istituto assicuratore riconosca la propria responsabilità

a proposito dell’operazione in questione e, quindi, ripristini il diritto alle

prestazioni di corta durata (cfr. doc. III).

Al riguardo, questa Corte

osserva che, nel quadro della procedura amministrativa, il medico __________

dell’CO 1 ha già avuto modo di esprimersi riguardo all’eziologia della

diagnosticata artrosi acromion-claveare, negando finalmente un’origine

infortunistica:

" (…). Successivamente,

l’avvocato RA 1 scrive che in data 15.02.2019 è stata effettuata una RM che ha

evidenziato una iniziale artrosi AC in precedenza non diagnosticata.

Ho preso personalmente visione dell’immagine della RM del

21.02.2017, dove personalmente avevo riscontrato una modesta artrosi AC. Ho

richiesto quindi telefonicamente al dr. med. __________ come mai non fosse

stata descritta questa artrosi.

Lo specialista mi ha risposto che, considerandosi di un

infortunio, pensava si volesse sapere soltanto se vi era dell’edema osseo o una

frattura, cosa che è stata esclusa.

Ho chiesto quindi una valutazione più dettagliata di questa

articolazione che effettivamente ci è giunta in data 15.04.2019, confermando

già allora la presenza di una modesta artrosi AC.

Ricordo comunque che in questa RM del 21.02.2017 si escludeva un

edema osseo ciò che comprova che l’articolazione stessa non è stata neppure

traumatizzata in occasione dell’infortunio del 02.02.2017.

(…).

In base a queste considerazioni sostengo che l’artrosi AC,

peraltro modesta, della spalla destra di cui la paziente è affetta, non è

assolutamente in relazione causale con l’infortunio in questione.

Mantengo quindi invariata la mia valutazione sia per quanto

riguarda la IMI, sia per quanto riguarda l’esigibilità e, ritenendo che

l’artrosi AC spalla destra non è in relazione causale con l’infortunio in

questione, ulteriori cure di questa articolazione non debbano andare a carico

della CO 1.” (doc. 211, p. 4 – il corsivo è del redattore)

Agli atti figura in

effetti il referto 15 aprile 2019 del radiologo dott. __________, il cui tenore

è il seguente:

" (…).

Dati clinici

Richiesta descrizione articolazione acromion-claveare spalla

destra, indagine MRI del 21 febbraio 2017.

Referto

Faccio seguito a richiesta scritta e colloquio telefonico con il

Dott. __________.

In merito alla risonanza magnetica di spalla destra del 21

febbraio 2017, oltre a quanto già refertato, si conferma presenza di una

modesta artrosi acromion-claveare.” (doc. 209 – il corsivo è del redattore)

Chiamato a pronunciarsi,

il TCA non vede alcun valido motivo per discostarsi dalla valutazione del dott.

__________, secondo la quale la nota artrosi acromion-claveare era preesistente

all’infortunio del 2 febbraio 2017 e, pertanto, non causata da quest’ultimo evento.

È in effetti inverosimile che l’artrosi in questione abbia potuto svilupparsi

nel breve volgere di una ventina di giorni - la RMN è stata effettuata il 21

febbraio 2017 -, tanto più che da quest’ultimo accertamento non erano risultati

né fratture né edemi ossei (cfr. doc. 14).

In queste condizioni, non

costituendo l’artrosi acromion-claveare una conseguenza naturale dell’evento

infortunistico assicurato, l’intervento chirurgico prospettato dal dott. __________

non può andare a carico dell’amministrazione e, quindi, neppure giustificare

una posticipazione della data di stabilizzazione dello stato di salute

infortunistico.

La decisione su

opposizione impugnata deve pertanto essere confermata perlomeno nella misura in

cui è stato dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta durata a

far tempo dal 1° gennaio 2019.

2.4. Diritto a una rendita

d’invalidità?

2.4.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,

l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito

d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1

LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004,

pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF

rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,

corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale

occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito

all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16

LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che

l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno

2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha

modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai

previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha

quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di

inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere

la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma

gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

1. il danno alla salute

fisica o psichica (fattore medico)

2. la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e

l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato

(fattore causale).

Nell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,

naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.4.2. L'invalidità, concetto

essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di

guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché

l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un

danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente

adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire

una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un

esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per

prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando

quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente

il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella

professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi

aspetti, la STFA I 871/02

del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio

perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in

un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità

i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno

alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.4.3

Nel caso concreto, con la decisione

su opposizione impugnata, l’CO 1 ha dichiarato la ricorrente in grado di

svolgere, a tempo pieno e con rendimento completo, un’attività lavorativa

alternativa, compatibile con il suo danno alla salute infortunistico, facendo

capo alla valutazione dell’esigibilità lavorativa enunciata dal proprio medico __________

(doc. 212, p. 3 s.).

A margine della visita

medica di chiusura dell’11 dicembre 2018, il dott. __________ si è in effetti

espresso nei seguenti termini:

" (…) L’assicurata

viene giudicata quindi abile in misura completa senza limitazione di tempo o di

rendimento per le attività confacenti riguardanti le limitazioni sotto

descritte.

Esigibilità del lavoro

L’assicurata può molto spesso sollevare pesi fino a 5 kg fino

all’altezza dei fianchi. Talvolta fino a 10 kg, ma mai superiore ai 10 kg,

molto spesso può sollevare oltre l’altezza del petto fino a 5 kg ma di rado

superiore ai 5 kg.

Molto spesso può effettuare lavori leggeri e di precisione.

Talvolta lavori medi, ma mai più lavori pesanti e molto pesanti.

Nessuna limitazione per la rotazione della mano. Non può svolgere

mai lavori sopra la testa. Nessuna limitazione per quanto riguarda la rotazione

del busto, la posizione seduta inclinata in avanti, così come quella in piedi e

inclinata in avanti.

Molto spesso può mantenere la posizione inginocchiata e con

ginocchia in flessione. Nessuna limitazione per la posizione seduta, in piedi e

a scelta così come per gli spostamenti tranne il salire e scendere le scale a

pioli che può essere fatto soltanto di rado. L’assicurata ha un utilizzo delle

mani simmetrico e non vi sono problemi di equilibrio.” (doc. 175, p. 4 – il

corsivo è del redattore)

Il TCA constata che

l’apprezzamento del medico __________ risulta sostanzialmente condiviso dal

medico curante specialista della ricorrente il quale, nel suo rapporto del 7

giugno 2019, ha dichiarato l’insorgente totalmente inabile per “attività

lavorative manuali e pesanti o che comportino l’utilizzo delle spalle al di

sopra del livello delle spalle” ma abile al 100% per “lavori molto leggeri”

(cfr. doc. III 1; in questo senso, si veda pure il doc. 201, p. 1).

Vista la presenza agli

atti di pareri specialistici convergenti e considerato che l’obiezione

ricorsuale sollevata dall’avv. RA 1 risulta infondata (nella misura in cui la

diagnosticata artrosi acromion-claveare non si trova in nesso causale con il

sinistro assicurato), questo Tribunale ritiene accertata, con un sufficiente

grado di verosimiglianza, la piena capacità lavorativa dell’assicurata in

attività lavorative confacenti.

2.4.4

Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute

infortunistico.

Preliminarmente,

occorre precisare che, in ossequio alla DTF 128 V 174 consid. 4a, per la

valutazione del grado d’invalidità fanno stato i redditi riferiti all’anno in

cui sarebbe insorto l’eventuale diritto alla rendita di invalidità (in casu,

i redditi del 2019).

Per quanto

concerne il reddito da valido, l’amministrazione ha indicato che, senza

il danno alla salute, la ricorrente, nel 2019, avrebbe realizzato un

guadagno annuo lordo pari a fr. 51'610 (cfr. doc. 188, p. 1).

Questo valore, desunto da

informazioni fornite direttamente dal datore di lavoro (doc. 184) e non

contestato dall’insorgente (cfr. doc. I), può essere fatto proprio dal TCA.

2.4.5

Per quanto riguarda il reddito

da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle

sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,

conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle

statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i

salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme

delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione

addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di

permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione

è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una

deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto

delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima

sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di

principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da

invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL

(“Descrizione dei posti di lavoro”).

In quella sede, la nostra

Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,

l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei

posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta Corte, relativamente

ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in

difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali

risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei

salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili

dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni

(SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

In una sentenza

32.2007.165

del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del

20.

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido

conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario

medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va

ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la

valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p.

326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007

del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la

questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore

fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di

regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid.

6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza

pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto

rilevante un gap salariale del 4%).

La questione è stata

definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima

Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di

almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è

considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p.

325.

e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo

dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per

la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una

deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali

sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito

non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di

parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

Questa giurisprudenza è

stata confermata ancora di recente dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1

consid. 5.

2.4.6

Nella presente fattispecie,

l’istituto convenuto ha quantificato in fr. 52'581.38 il reddito da invalido,

facendo capo alla tabella RSS TA1 2016, media totale, livello di

qualifica 1 (“attività semplici e ripetitive”), donne, aggiornato al 2019, applicando

una deduzione sociale ex DTF 126 V 80 del 5% (cfr. doc. 188, p. 1).

Con la propria

impugnativa, l’assicurata contesta l’entità del reddito da invalido soltanto

nella misura in cui l’amministrazione non ha operato alcuna riduzione a titolo

di gap salariale e ne ha applicata una del 5% a titolo di deduzione

sociale (cfr. doc. I, p. 2).

Il TCA può pertanto

limitare il proprio esame agli aspetti contestati.

Per quanto riguarda la

questione del gap salariale, va rilevato che, in una sentenza

8C_141/2016 e 8C_142/2016 del 17 maggio 2016 consid. 5.2.2.3, il TF ha

stabilito che non erano dati i presupposti per aumentare il reddito da valido,

allorquando quest’ultimo è superiore al salario usuale del settore (in quella

fattispecie, quello dell’edilizia), determinato in base al salario minimo

d’assunzione previsto da un contratto collettivo di lavoro (in questo senso, si

vedano pure la STF 8C_537/2016 dell’11 aprile 2017 consid. 6, in cui la Corte

federale ha precisato che questa giurisprudenza è applicabile, mutatis

mutandis, ad altri settori nei quali è stato concluso un contratto

nazionale o un contratto collettivo di lavoro, e la STF 8C_643/2016 del 25

aprile 2017 consid. 4.3).

Nel caso concreto, una

riduzione a titolo di gap salariale non entra in linea di conto, nella

misura in cui i dipendenti della __________ sottostanno a un proprio contratto

collettivo di lavoro nazionale e vengono retribuiti nel rispetto dei salari

minimi ivi previsti (in questo senso, si veda la STCA 35.2017.121 del 20 marzo

2018.

consid. 2.2.6., cresciuta incontestata in giudicato).

Trattandosi del secondo

aspetto litigioso, in ossequio alla giurisprudenza federale, occorre esaminare

le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere

ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In concreto, la ricorrente

sostiene che il reddito da invalido andrebbe decurtato del 10% almeno per

tenere conto del fatto che la sua capacità lavorativa residua potrebbe essere

messa a frutto soltanto in attività leggere (doc. I, p. 2).

Secondo la più recente

giurisprudenza federale, una riduzione sociale per le limitazioni dipendenti

dal danno alla salute si giustifica soltanto se, anche su un mercato del lavoro

che si suppone equilibrato, considerati gli impedimenti legati alla persona o

al posto di lavoro, non esiste più un ventaglio sufficientemente ampio di

attività accessibili alla persona assicurata (cfr. STF 8C_174/2019 del 9 luglio

2019.

consid. 5.2.2 e i riferimenti ivi citati).

Nel caso di specie, dalla

documentazione agli atti emerge che, nonostante il danno all’arto superiore

destro, RI 1 sarebbe ancora in grado di esercitare, senza limiti di tempo o di

rendimento, un’attività lavorativa leggera, in cui possa evitare di

trasportare/sollevare pesi superiori ai 5 kg e di svolgere mansioni sopra il

livello delle spalle.

Secondo questo Tribunale,

tenuto conto dell’esigibilità appena descritta, occorre ammettere che la

ricorrente beneficia di un ventaglio di attività sostitutive esigibili ancora

sufficientemente ampio, motivo per il quale non può essere pretesa

l’applicazione di una decurtazione più ampia rispetto a quella già ammessa dall’assicuratore

resistente (in questo senso, si veda, ad esempio, la STF 8C_122/2019 del 10

settembre 2019 consid. 4.3.1.4, concernente un assicurato i cui limiti

funzionali riguardavano i movimenti ripetitivi del gomito destro e il trasporto

di pesi superiori ai 7 kg, precisato che quest’ultimo costituiva un valore

massimo nel senso che il trasporto di pesi, anche di minore entità, doveva

alternarsi a periodi di riposo per il braccio destro oppure la succitata STF 8C_174/2019

consid. 5.2.2, riguardante un’assicurata in grado d’impiegare il suo arto

superiore sinistro soltanto in attività leggere e non ripetitive).

In questo contesto, è

utile segnalare che l’incapacità per motivi di salute di continuare a svolgere

lavori pesanti non implica necessariamente una riduzione del reddito ipotetico

da invalido. Il semplice fatto che

siano ormai esigibili soltanto dei lavori leggeri non giustifica l’applicazione

di una riduzione supplementare, siccome il salario statistico comprende, nel livello di qualifica 4, già un gran numero di attività leggere (cfr. STF 8C_841/2017 del 14

maggio 2018 consid. 5.2.2.2 e riferimenti).

I restanti fattori

elencati nella DTF 126 V 80 non giustificano ulteriori riduzioni percentuali

del reddito statistico da invalido, ciò che del resto la ricorrente neppure

pretende.

Il reddito da invalido

ammonta quindi a fr. 52'581.38.

Ora, confrontando i fr. 52'581.38

al reddito che l’insorgente avrebbe potuto conseguire senza il danno alla

salute, e cioè fr. 51'610 (cfr. supra, consid. 2.4.4.), risulta che il

danno alla salute infortunistico non le cagiona alcuna perdita di guadagno.

La decisione su

opposizione impugnata merita conferma anche nella misura in cui è stato negato

il diritto a una rendita d’invalidità.

2.5

Entità della

menomazione dell’integrità.

2.5.1

Secondo l'art. 24 cpv. 1

LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito

all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica

o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa

non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.5.2

L'art. 36 cpv. 1 OAINF

definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24

LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente

sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se

l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione

dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle

circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la

gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici

senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto

privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.

42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione

del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).

2.5.3

Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,

l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3

dell'OAINF.

Una tabella elenca una

serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,

corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno

assicurato.

Questa tabella -

riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.

RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni

extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per

menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso

di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita

parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna

indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5%

(cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni

all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36.

cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende in

considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione

dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,

ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4

OAINF).

Peggioramenti non

prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un

pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la

revisione dell'indennità per menomazione è, di principio, esclusa. Per contro,

l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una

misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308

ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

2.5.4

L’INSAI ha allestito una serie

di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella

dell'ordinanza.

Semplici direttive di

natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il

giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA

del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in

cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di

trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3

all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,

consid. 3a).

2.5.5

Nel caso di specie, l’assicuratore

LAINF resistente, sentito il parere del dott. __________, ha assegnato alla

ricorrente un’IMI del 10% (cfr. doc. 190, p. 2).

Questo il tenore

dell’apprezzamento elaborato dal medico __________ appena citato il 4 dicembre

2017:

" (…).

1.

Reperti

L’assicurata è portatrice di uno stato post-traumatico della

spalla destra con una rottura parziale della cuffia. Lo stato clinico è

complicato da una importante sopravalutazione della sintomatologia algica, ciò

che rende fortemente sconsigliato un intervento chirurgico da parte degli

specialisti (dr. med. __________, prof. dr. med. __________ e dr. med. __________).

La valutazione della IMI non è quindi possibile per quanto

riguarda la limitazione funzionale in quanto la stessa non è oggettivabile.

2.

Valutazione del danno all’integrità

10%

3.

Motivazione

Considerata la presenza di questa piccola rottura del sovraspinato

di dimensione di 10 x 5 mm e considerato che la valutazione non può essere

fatta in modo oggettivabile per quanto riguarda la funzionalità della spalla

prendo in considerazione questa situazione analoga ad una spalla affetta da una

periartrite omero-scapolare di grado medio, indennizzabile quindi con il 10%.” (doc.

86)

Il dott. __________ ha

confermato la propria valutazione della menomazione dell’integrità a margine

della visita di chiusura dell’11 dicembre 2018 (doc. 175, p. 4) e, ancora, con

il proprio apprezzamento del 24 aprile 2019 (doc. 211, p. 5: “In base a queste

considerazioni sostengo che l’artrosi AC, peraltro modesta, della spalla

destra di cui la paziente è affetta, non è assolutamente in relazione causale

con l’infortunio in questione. Mantengo quindi invariata la mia valutazione

sia per quanto riguarda la IMI, sia per quanto riguarda …” – il corsivo è

del redattore).

Con il proprio ricorso,

l’assicurata pretende di aver diritto a un’IMI del 15% almeno, e ciò alla luce

delle indicazioni contenute nel referto 7 giugno 2019 del dott. __________

(doc. III, p. 1).

Chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere

squisitamente medico, il TCA ritiene che l’apprezzamento della menomazione

dell’integrità espresso dal dott. __________ possa validamente costituire da

fondamento al proprio giudizio.

Da un canto, va constatato

che l’esistenza di un’estensione della sintomatologia è in effetti stata riconosciuta,

oltre che dal medico __________ dell’CO 1 (cfr. doc. 175, p. 4), anche dal Prof.

dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia (il quale

ha diagnosticato una fibromialgia, in presenza di punti trigger positivi

– doc. 65), come pure dal dott. __________, spec. FMH in reumatologia, a

margine della valutazione VCF del novembre 2017 (doc. 84, p. 6: “Questo quadro

clinico è dominato da un’amplificazione di sintomi di grado elevato

verosimilmente associato a una personalità con tratti istrionici. Vi è un

aspetto molto teatrale nell’espressione di dolore che risulta incostante e

inadeguata. L’assicurata entra con il braccio destro attaccato al tronco e dà

la mano con la sinistra. Alla domanda di rappresentare i dolori su una figura,

inizia con la sinistra, quindi passa a utilizzare la destra senza difficoltà

oggettive. Mentre si concentra su questo compito non mostra più segni di

sofferenza.” – il corsivo è del redattore).

Dall’altro, è già stato

dimostrato che la diagnosticata artrosi acromion-claveare non

costituisce una conseguenza naturale dell’infortunio del febbraio 2017, motivo

per il quale né l’artrosi in quanto tale né la sintomatologia algica e le

limitazioni funzionali ad essa legate, possono essere prese in considerazione

nella valutazione della menomazione dell’integrità.

In esito a quanto precede,

il fatto che l’assicuratore LAINF abbia posto l’assicurata al beneficio di

un’IMI del 10%, non presta il fianco a critiche di sorta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti