35.2019.73
Discussa stabilizzazione dello stato di salute infortunistico e la determinazione del diritto a una rendita d'invalidità (trattato in particolare l'aspetto della deduzione sociale legata alle limitazioni dipendenti dal danno alla salute) e a un'IMI
22 gennaio 2020Italiano33 min
dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2019.73
mm
Lugano
22 gennaio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 maggio 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 25 aprile 2019 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 2 febbraio 2017, RI 1,
dipendente della __________ di __________ in qualità di aiuto gastronomia e,
perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali
presso l’CO 1, è scivolata sul pavimento ed è caduta picchiando la spalla
destra contro lo stipite della porta (doc. 38, p. 2).
A causa di questo evento,
secondo il rapporto 10 maggio 2017 del dott. __________, ella ha riportato la
rottura della cuffia dei rotatori a destra (lesione transmurale del tendine del
muscolo sovraspinato – doc. 31).
Nel corso del mese di
maggio 2018, l’assicurata è stata sottoposta a un intervento artroscopico di
ricostruzione dei tendini sovra- e sottospinato, capsular release e
decompressione sottoacromiale (doc. 137).
L’istituto assicuratore ha
riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
1.2. Alla chiusura del caso, con
decisione formale del 28 gennaio 2019, l’amministrazione ha negato
all’assicurata il diritto a una rendita d’invalidità mentre le ha assegnato
un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 10% (doc. 190).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (doc. 198 e doc. 204), in
data 25 aprile 2019, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima
decisione (doc. 212).
1.3. Con tempestivo ricorso del 28
maggio 2019, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto
l’annullamento della decisione su opposizione impugnata, argomentando in
particolare quanto segue:
" (…). Va
premesso che vi sono almeno due aspetti che paiono d’acchito da contestare.
Avantutto la riduzione del 5% di natura sociale ovviamente non si attaglia alla
fattispecie in esame, giacché l’assicurata appare d’acchito abile al lavoro in
una professione soltanto leggera e non medio leggera. Per il che una riduzione
di almeno il 10% si impone.
In secondo luogo anche il gap salariale non è stato accertato.
Il salario delle RSS (2016) per l’attività di vendita al
dettaglio, settore 1, è di fr. 4'390.- che rapportato al dato annuale
corrisponde a fr. 54'918.90 (nel 2016), che deve essere aumentato per il
periodo 2017-2019 sulla scorta degli aumenti nominali, per il che vi è una
differenza del 6.5%, dev’essere quindi applicato un aumento del 1.5% al netto
della franchigia del 5%.
(…). Ma l’aspetto decisamente più importante è quello medico che
resta da accertare. Da parte dell’assicurata sono in corso degli accertamenti
alfine di comprovare che le affermazioni fatte dalla medesima in sede di
anamnesi, ed in alcun modo ritenute dal dr. __________ poiché da questi
ritenute frutto di un’attitudine simulante, non corrispondono al vero.
Si chiede al riguardo che la medesima possa essere posta al
beneficio di un termine di 30 giorni per presentare siffatto accertamento
medico, quindi per consegnarlo a codesto lodevole Tribunale, ciò che non ha
ancora potuto essere.
Se ovviamente le affermazioni riportate dovessero trovare conferma
da un profilo medico, si imporrebbe senz’altro di ridurre le capacità di lavoro
dell’assicurata anche da un profilo medico.” (doc. I)
1.4. Il 17 giugno 2019, il rappresentante
dell’insorgente ha prodotto un rapporto, datato 7 giugno 2019, del dott. __________
e, in base ad esso, ha chiesto, in via principale, il ripristino delle
prestazioni di corta durata (cura medica + indennità giornaliera) e, in
subordine, il riconoscimento di una rendita d’invalidità del 10% almeno e
di un’IMI del 15% almeno (doc. III + allegato).
1.5. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VII).
1.6. Nel quadro del termine
assegnato per le nuove prove, l’avv. RA 1 ha comunicato al TCA che avrebbe
preso posizione sulla risposta dell’amministrazione, non appena quest’ultima si
fosse pronunciata sul referto 7 giugno 2019 del medico curante specialista
(doc. IX).
In data 27 novembre 2019,
questa Corte ha informato il patrocinatore della ricorrente che nel frattempo
l’CO 1 non aveva prodotto alcun ulteriore allegato o documento. All’avv. RA 1 è
quindi stato assegnato un nuovo termine per presentare eventuali nuovi mezzi di
prova (doc. X), facoltà di cui non ha fatto uso.
in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata
la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF
8C_14/2018 del 25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide questa vertenza
nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio
2018) poiché, come comunicato dall’CO 1 con scritto del 18 ottobre 2018
(relativo a undici vertenze), l’incarto in esame, affidato dall’assicuratore ad
un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria, non è
stato gestito, in seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia
del Giudice Ivano Ranzanici.
nel merito
2.2. Oggetto della lite è innanzitutto
la questione di sapere se l’assicuratore resistente era legittimato a dichiarare
estinto il diritto alle prestazioni di corta durata a contare dal 1° gennaio
2019, oppure no. Nell’affermativa, il TCA sarà quindi chiamato a pronunciarsi
sul diritto a una rendita d’invalidità e sull’entità della menomazione
dell’integrità di cui è portatrice la ricorrente.
2.3. Estinzione delle
prestazioni di corta durata dall’1.1.2019?
2.3.1. Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)
a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Il
diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi
un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda
frase LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile
miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione
è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno
stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura
termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che
presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).
Una volta terminata la
cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle
condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al
beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro
le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del
20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).
L’Alta Corte ha inoltre
precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19
cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure
del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è
pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e
riferimenti).
2.3.2. Nella concreta evenienza,
l’assicuratore convenuto ha posto termine alle prestazioni di corta durata a
decorrere dal 1° gennaio 2019, ritenendo che da quella data lo stato di salute
infortunistico fosse ormai stabilizzato ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF.
Tale decisione trova
fondamento nel rapporto elaborato dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica e traumatologia, a margine della visita di chiusura dell’11 dicembre
2018.
In effetti, dopo aver
diagnosticato uno stato dopo trauma alla spalla destra e dopo intervento di
sutura della cuffia rotatoria con persistente calo della forza, limitazione
funzionale e omalgie, il medico __________ ha rilevato come “… da ulteriori
provvedimenti medici non ci si possa attendere un sostanziale miglioramento
della situazione.” (doc. 175, p. 4).
Pendente causa, il
patrocinatore dell’insorgente ha prodotto un rapporto, datato 7 giugno 2019 del
dott. __________, medico aggiunto presso il Servizio di chirurgia dell’arto
superiore presso l’Ospedale __________ di __________, in base al quale
l’assicurata presenta un’artrosi acromion-claveare sintomatica e necessita un
intervento di resenzione acromion-claveare con revisione della riparazione già
effettuata (doc. III 1).
Alla luce di ciò, l’avv. RA
1 ha postulato che l’istituto assicuratore riconosca la propria responsabilità
a proposito dell’operazione in questione e, quindi, ripristini il diritto alle
prestazioni di corta durata (cfr. doc. III).
Al riguardo, questa Corte
osserva che, nel quadro della procedura amministrativa, il medico __________
dell’CO 1 ha già avuto modo di esprimersi riguardo all’eziologia della
diagnosticata artrosi acromion-claveare, negando finalmente un’origine
infortunistica:
" (…). Successivamente,
l’avvocato RA 1 scrive che in data 15.02.2019 è stata effettuata una RM che ha
evidenziato una iniziale artrosi AC in precedenza non diagnosticata.
Ho preso personalmente visione dell’immagine della RM del
21.02.2017, dove personalmente avevo riscontrato una modesta artrosi AC. Ho
richiesto quindi telefonicamente al dr. med. __________ come mai non fosse
stata descritta questa artrosi.
Lo specialista mi ha risposto che, considerandosi di un
infortunio, pensava si volesse sapere soltanto se vi era dell’edema osseo o una
frattura, cosa che è stata esclusa.
Ho chiesto quindi una valutazione più dettagliata di questa
articolazione che effettivamente ci è giunta in data 15.04.2019, confermando
già allora la presenza di una modesta artrosi AC.
Ricordo comunque che in questa RM del 21.02.2017 si escludeva un
edema osseo ciò che comprova che l’articolazione stessa non è stata neppure
traumatizzata in occasione dell’infortunio del 02.02.2017.
(…).
In base a queste considerazioni sostengo che l’artrosi AC,
peraltro modesta, della spalla destra di cui la paziente è affetta, non è
assolutamente in relazione causale con l’infortunio in questione.
Mantengo quindi invariata la mia valutazione sia per quanto
riguarda la IMI, sia per quanto riguarda l’esigibilità e, ritenendo che
l’artrosi AC spalla destra non è in relazione causale con l’infortunio in
questione, ulteriori cure di questa articolazione non debbano andare a carico
della CO 1.” (doc. 211, p. 4 – il corsivo è del redattore)
Agli atti figura in
effetti il referto 15 aprile 2019 del radiologo dott. __________, il cui tenore
è il seguente:
" (…).
Dati clinici
Richiesta descrizione articolazione acromion-claveare spalla
destra, indagine MRI del 21 febbraio 2017.
Referto
Faccio seguito a richiesta scritta e colloquio telefonico con il
Dott. __________.
In merito alla risonanza magnetica di spalla destra del 21
febbraio 2017, oltre a quanto già refertato, si conferma presenza di una
modesta artrosi acromion-claveare.” (doc. 209 – il corsivo è del redattore)
Chiamato a pronunciarsi,
il TCA non vede alcun valido motivo per discostarsi dalla valutazione del dott.
__________, secondo la quale la nota artrosi acromion-claveare era preesistente
all’infortunio del 2 febbraio 2017 e, pertanto, non causata da quest’ultimo evento.
È in effetti inverosimile che l’artrosi in questione abbia potuto svilupparsi
nel breve volgere di una ventina di giorni - la RMN è stata effettuata il 21
febbraio 2017 -, tanto più che da quest’ultimo accertamento non erano risultati
né fratture né edemi ossei (cfr. doc. 14).
In queste condizioni, non
costituendo l’artrosi acromion-claveare una conseguenza naturale dell’evento
infortunistico assicurato, l’intervento chirurgico prospettato dal dott. __________
non può andare a carico dell’amministrazione e, quindi, neppure giustificare
una posticipazione della data di stabilizzazione dello stato di salute
infortunistico.
La decisione su
opposizione impugnata deve pertanto essere confermata perlomeno nella misura in
cui è stato dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta durata a
far tempo dal 1° gennaio 2019.
2.4. Diritto a una rendita
d’invalidità?
2.4.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004,
pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF
rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,
corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale
occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito
all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16
LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che
l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno
2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha
modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai
previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha
quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute
fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4.2. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi
aspetti, la STFA I 871/02
del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio
perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,
sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di
confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro
stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire
pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua
capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti
l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,
cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI
1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994
succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo
l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente
dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità
i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno
alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze
ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.4.3
Nel caso concreto, con la decisione
su opposizione impugnata, l’CO 1 ha dichiarato la ricorrente in grado di
svolgere, a tempo pieno e con rendimento completo, un’attività lavorativa
alternativa, compatibile con il suo danno alla salute infortunistico, facendo
capo alla valutazione dell’esigibilità lavorativa enunciata dal proprio medico __________
(doc. 212, p. 3 s.).
A margine della visita
medica di chiusura dell’11 dicembre 2018, il dott. __________ si è in effetti
espresso nei seguenti termini:
" (…) L’assicurata
viene giudicata quindi abile in misura completa senza limitazione di tempo o di
rendimento per le attività confacenti riguardanti le limitazioni sotto
descritte.
Esigibilità del lavoro
L’assicurata può molto spesso sollevare pesi fino a 5 kg fino
all’altezza dei fianchi. Talvolta fino a 10 kg, ma mai superiore ai 10 kg,
molto spesso può sollevare oltre l’altezza del petto fino a 5 kg ma di rado
superiore ai 5 kg.
Molto spesso può effettuare lavori leggeri e di precisione.
Talvolta lavori medi, ma mai più lavori pesanti e molto pesanti.
Nessuna limitazione per la rotazione della mano. Non può svolgere
mai lavori sopra la testa. Nessuna limitazione per quanto riguarda la rotazione
del busto, la posizione seduta inclinata in avanti, così come quella in piedi e
inclinata in avanti.
Molto spesso può mantenere la posizione inginocchiata e con
ginocchia in flessione. Nessuna limitazione per la posizione seduta, in piedi e
a scelta così come per gli spostamenti tranne il salire e scendere le scale a
pioli che può essere fatto soltanto di rado. L’assicurata ha un utilizzo delle
mani simmetrico e non vi sono problemi di equilibrio.” (doc. 175, p. 4 – il
corsivo è del redattore)
Il TCA constata che
l’apprezzamento del medico __________ risulta sostanzialmente condiviso dal
medico curante specialista della ricorrente il quale, nel suo rapporto del 7
giugno 2019, ha dichiarato l’insorgente totalmente inabile per “attività
lavorative manuali e pesanti o che comportino l’utilizzo delle spalle al di
sopra del livello delle spalle” ma abile al 100% per “lavori molto leggeri”
(cfr. doc. III 1; in questo senso, si veda pure il doc. 201, p. 1).
Vista la presenza agli
atti di pareri specialistici convergenti e considerato che l’obiezione
ricorsuale sollevata dall’avv. RA 1 risulta infondata (nella misura in cui la
diagnosticata artrosi acromion-claveare non si trova in nesso causale con il
sinistro assicurato), questo Tribunale ritiene accertata, con un sufficiente
grado di verosimiglianza, la piena capacità lavorativa dell’assicurata in
attività lavorative confacenti.
2.4.4
Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute
infortunistico.
Preliminarmente,
occorre precisare che, in ossequio alla DTF 128 V 174 consid. 4a, per la
valutazione del grado d’invalidità fanno stato i redditi riferiti all’anno in
cui sarebbe insorto l’eventuale diritto alla rendita di invalidità (in casu,
i redditi del 2019).
Per quanto
concerne il reddito da valido, l’amministrazione ha indicato che, senza
il danno alla salute, la ricorrente, nel 2019, avrebbe realizzato un
guadagno annuo lordo pari a fr. 51'610 (cfr. doc. 188, p. 1).
Questo valore, desunto da
informazioni fornite direttamente dal datore di lavoro (doc. 184) e non
contestato dall’insorgente (cfr. doc. I), può essere fatto proprio dal TCA.
2.4.5
Per quanto riguarda il reddito
da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle
sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,
conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle
statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i
salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme
delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione
addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di
permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione
è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una
deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto
delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima
sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di
principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da
invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL
(“Descrizione dei posti di lavoro”).
In quella sede, la nostra
Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,
l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei
posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta Corte, relativamente
ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in
difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali
risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei
salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili
dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni
(SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
In una sentenza
32.2007.165
del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del
20.
febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido
conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario
medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va
ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la
valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p.
326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007
del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la
questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore
fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di
regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid.
6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza
pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto
rilevante un gap salariale del 4%).
La questione è stata
definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima
Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di
almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è
considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p.
325.
e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo
dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per
la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una
deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali
sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito
non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di
parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.
Questa giurisprudenza è
stata confermata ancora di recente dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1
consid. 5.
2.4.6
Nella presente fattispecie,
l’istituto convenuto ha quantificato in fr. 52'581.38 il reddito da invalido,
facendo capo alla tabella RSS TA1 2016, media totale, livello di
qualifica 1 (“attività semplici e ripetitive”), donne, aggiornato al 2019, applicando
una deduzione sociale ex DTF 126 V 80 del 5% (cfr. doc. 188, p. 1).
Con la propria
impugnativa, l’assicurata contesta l’entità del reddito da invalido soltanto
nella misura in cui l’amministrazione non ha operato alcuna riduzione a titolo
di gap salariale e ne ha applicata una del 5% a titolo di deduzione
sociale (cfr. doc. I, p. 2).
Il TCA può pertanto
limitare il proprio esame agli aspetti contestati.
Per quanto riguarda la
questione del gap salariale, va rilevato che, in una sentenza
8C_141/2016 e 8C_142/2016 del 17 maggio 2016 consid. 5.2.2.3, il TF ha
stabilito che non erano dati i presupposti per aumentare il reddito da valido,
allorquando quest’ultimo è superiore al salario usuale del settore (in quella
fattispecie, quello dell’edilizia), determinato in base al salario minimo
d’assunzione previsto da un contratto collettivo di lavoro (in questo senso, si
vedano pure la STF 8C_537/2016 dell’11 aprile 2017 consid. 6, in cui la Corte
federale ha precisato che questa giurisprudenza è applicabile, mutatis
mutandis, ad altri settori nei quali è stato concluso un contratto
nazionale o un contratto collettivo di lavoro, e la STF 8C_643/2016 del 25
aprile 2017 consid. 4.3).
Nel caso concreto, una
riduzione a titolo di gap salariale non entra in linea di conto, nella
misura in cui i dipendenti della __________ sottostanno a un proprio contratto
collettivo di lavoro nazionale e vengono retribuiti nel rispetto dei salari
minimi ivi previsti (in questo senso, si veda la STCA 35.2017.121 del 20 marzo
2018.
consid. 2.2.6., cresciuta incontestata in giudicato).
Trattandosi del secondo
aspetto litigioso, in ossequio alla giurisprudenza federale, occorre esaminare
le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere
ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In concreto, la ricorrente
sostiene che il reddito da invalido andrebbe decurtato del 10% almeno per
tenere conto del fatto che la sua capacità lavorativa residua potrebbe essere
messa a frutto soltanto in attività leggere (doc. I, p. 2).
Secondo la più recente
giurisprudenza federale, una riduzione sociale per le limitazioni dipendenti
dal danno alla salute si giustifica soltanto se, anche su un mercato del lavoro
che si suppone equilibrato, considerati gli impedimenti legati alla persona o
al posto di lavoro, non esiste più un ventaglio sufficientemente ampio di
attività accessibili alla persona assicurata (cfr. STF 8C_174/2019 del 9 luglio
2019.
consid. 5.2.2 e i riferimenti ivi citati).
Nel caso di specie, dalla
documentazione agli atti emerge che, nonostante il danno all’arto superiore
destro, RI 1 sarebbe ancora in grado di esercitare, senza limiti di tempo o di
rendimento, un’attività lavorativa leggera, in cui possa evitare di
trasportare/sollevare pesi superiori ai 5 kg e di svolgere mansioni sopra il
livello delle spalle.
Secondo questo Tribunale,
tenuto conto dell’esigibilità appena descritta, occorre ammettere che la
ricorrente beneficia di un ventaglio di attività sostitutive esigibili ancora
sufficientemente ampio, motivo per il quale non può essere pretesa
l’applicazione di una decurtazione più ampia rispetto a quella già ammessa dall’assicuratore
resistente (in questo senso, si veda, ad esempio, la STF 8C_122/2019 del 10
settembre 2019 consid. 4.3.1.4, concernente un assicurato i cui limiti
funzionali riguardavano i movimenti ripetitivi del gomito destro e il trasporto
di pesi superiori ai 7 kg, precisato che quest’ultimo costituiva un valore
massimo nel senso che il trasporto di pesi, anche di minore entità, doveva
alternarsi a periodi di riposo per il braccio destro oppure la succitata STF 8C_174/2019
consid. 5.2.2, riguardante un’assicurata in grado d’impiegare il suo arto
superiore sinistro soltanto in attività leggere e non ripetitive).
In questo contesto, è
utile segnalare che l’incapacità per motivi di salute di continuare a svolgere
lavori pesanti non implica necessariamente una riduzione del reddito ipotetico
da invalido. Il semplice fatto che
siano ormai esigibili soltanto dei lavori leggeri non giustifica l’applicazione
di una riduzione supplementare, siccome il salario statistico comprende, nel livello di qualifica 4, già un gran numero di attività leggere (cfr. STF 8C_841/2017 del 14
maggio 2018 consid. 5.2.2.2 e riferimenti).
I restanti fattori
elencati nella DTF 126 V 80 non giustificano ulteriori riduzioni percentuali
del reddito statistico da invalido, ciò che del resto la ricorrente neppure
pretende.
Il reddito da invalido
ammonta quindi a fr. 52'581.38.
Ora, confrontando i fr. 52'581.38
al reddito che l’insorgente avrebbe potuto conseguire senza il danno alla
salute, e cioè fr. 51'610 (cfr. supra, consid. 2.4.4.), risulta che il
danno alla salute infortunistico non le cagiona alcuna perdita di guadagno.
La decisione su
opposizione impugnata merita conferma anche nella misura in cui è stato negato
il diritto a una rendita d’invalidità.
2.5
Entità della
menomazione dell’integrità.
2.5.1
Secondo l'art. 24 cpv. 1
LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito
all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica
o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa
non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.5.2
L'art. 36 cpv. 1 OAINF
definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24
LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente
sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se
l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione
dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle
circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la
gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici
senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto
privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.
42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione
del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).
2.5.3
Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,
l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3
dell'OAINF.
Una tabella elenca una
serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,
corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno
assicurato.
Questa tabella -
riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.
RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni
extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per
menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso
di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita
parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna
indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5%
(cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni
all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36.
cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende in
considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione
dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,
ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4
OAINF).
Peggioramenti non
prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un
pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la
revisione dell'indennità per menomazione è, di principio, esclusa. Per contro,
l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una
misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308
ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.5.4
L’INSAI ha allestito una serie
di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella
dell'ordinanza.
Semplici direttive di
natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il
giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA
del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in
cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di
trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3
all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,
consid. 3a).
2.5.5
Nel caso di specie, l’assicuratore
LAINF resistente, sentito il parere del dott. __________, ha assegnato alla
ricorrente un’IMI del 10% (cfr. doc. 190, p. 2).
Questo il tenore
dell’apprezzamento elaborato dal medico __________ appena citato il 4 dicembre
2017:
" (…).
1.
Reperti
L’assicurata è portatrice di uno stato post-traumatico della
spalla destra con una rottura parziale della cuffia. Lo stato clinico è
complicato da una importante sopravalutazione della sintomatologia algica, ciò
che rende fortemente sconsigliato un intervento chirurgico da parte degli
specialisti (dr. med. __________, prof. dr. med. __________ e dr. med. __________).
La valutazione della IMI non è quindi possibile per quanto
riguarda la limitazione funzionale in quanto la stessa non è oggettivabile.
2.
Valutazione del danno all’integrità
10%
3.
Motivazione
Considerata la presenza di questa piccola rottura del sovraspinato
di dimensione di 10 x 5 mm e considerato che la valutazione non può essere
fatta in modo oggettivabile per quanto riguarda la funzionalità della spalla
prendo in considerazione questa situazione analoga ad una spalla affetta da una
periartrite omero-scapolare di grado medio, indennizzabile quindi con il 10%.” (doc.
86)
Il dott. __________ ha
confermato la propria valutazione della menomazione dell’integrità a margine
della visita di chiusura dell’11 dicembre 2018 (doc. 175, p. 4) e, ancora, con
il proprio apprezzamento del 24 aprile 2019 (doc. 211, p. 5: “In base a queste
considerazioni sostengo che l’artrosi AC, peraltro modesta, della spalla
destra di cui la paziente è affetta, non è assolutamente in relazione causale
con l’infortunio in questione. Mantengo quindi invariata la mia valutazione
sia per quanto riguarda la IMI, sia per quanto riguarda …” – il corsivo è
del redattore).
Con il proprio ricorso,
l’assicurata pretende di aver diritto a un’IMI del 15% almeno, e ciò alla luce
delle indicazioni contenute nel referto 7 giugno 2019 del dott. __________
(doc. III, p. 1).
Chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere
squisitamente medico, il TCA ritiene che l’apprezzamento della menomazione
dell’integrità espresso dal dott. __________ possa validamente costituire da
fondamento al proprio giudizio.
Da un canto, va constatato
che l’esistenza di un’estensione della sintomatologia è in effetti stata riconosciuta,
oltre che dal medico __________ dell’CO 1 (cfr. doc. 175, p. 4), anche dal Prof.
dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia (il quale
ha diagnosticato una fibromialgia, in presenza di punti trigger positivi
– doc. 65), come pure dal dott. __________, spec. FMH in reumatologia, a
margine della valutazione VCF del novembre 2017 (doc. 84, p. 6: “Questo quadro
clinico è dominato da un’amplificazione di sintomi di grado elevato
verosimilmente associato a una personalità con tratti istrionici. Vi è un
aspetto molto teatrale nell’espressione di dolore che risulta incostante e
inadeguata. L’assicurata entra con il braccio destro attaccato al tronco e dà
la mano con la sinistra. Alla domanda di rappresentare i dolori su una figura,
inizia con la sinistra, quindi passa a utilizzare la destra senza difficoltà
oggettive. Mentre si concentra su questo compito non mostra più segni di
sofferenza.” – il corsivo è del redattore).
Dall’altro, è già stato
dimostrato che la diagnosticata artrosi acromion-claveare non
costituisce una conseguenza naturale dell’infortunio del febbraio 2017, motivo
per il quale né l’artrosi in quanto tale né la sintomatologia algica e le
limitazioni funzionali ad essa legate, possono essere prese in considerazione
nella valutazione della menomazione dell’integrità.
In esito a quanto precede,
il fatto che l’assicuratore LAINF abbia posto l’assicurata al beneficio di
un’IMI del 10%, non presta il fianco a critiche di sorta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti