Lexipedia

Decisione

35.2019.74

Valutazione del diritto alla rendita d'invalidità (affrontata in particolare questione riguardante il livello di competenze per determinare reddito da invalido)

11 marzo 2020Italiano26 min

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2019.74

mm

Lugano

11 marzo 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3 giugno 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 2 maggio 2019 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 10 luglio 2016, RI 1,

a quel momento al beneficio delle prestazioni di disoccupazione e assicurato d’obbligo

contro gli infortuni presso l’CO 1, si è ribaltato mentre scendeva da uno

scivolo ad acqua lussandosi la spalla sinistra. L’esame di artro-RMN del 30

agosto 2016 ha poi evidenziato la presenza di lesioni capsulo-legamentose con

pressoché totale scomparsa del legamento gleno-omerale medio, lesione Slap II e

lesione del labbro anteriore (doc. 25).

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Alla chiusura del caso, con

decisione formale del 30 luglio 2018, l’assicuratore LAINF ha assegnato

all’assicurato un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 15% e gli

ha negato il diritto a una rendita d’invalidità (doc. 192).

L’assicurato si è opposto

a tale provvedimento, nella misura in cui gli è stata rifiutata la

corresponsione di una rendita d’invalidità (doc. 197).

1.3. Il 13 dicembre 2018, l’CO 1

ha emanato una nuova decisione formale mediante la quale, in sostituzione della

precedente, ha ribadito il rifiuto di riconoscere una rendita d’invalidità (sulla

questione dell’IMI, la decisione del 30 luglio 2018 è cresciuta incontestata in

giudicato - doc. 205).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 214 e 222), in data 2

maggio 2019, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima

decisione (doc. 223).

1.4. Con tempestivo ricorso del 3

giugno 2019, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che l’CO 1

venga condannato a riconoscergli una rendita d’invalidità del 28.55% almeno.

A sostegno della propria

pretesa ricorsuale, l’insorgente ha valere, a proposito della valutazione della

capacità lavorativa, che, contrariamente a quanto stabilito dal medico ______________,

“la curante del ricorrente, dr.ssa med. __________, non ha ritenuto

giustificata la ripresa lavorativa stabilita dalla CO 1. La medesima, a giusta

ragione, ha evidenziato che il lavoro di rappresentante, in una piccola azienda

com’era quella nella quale era impiegato il ricorrente, implica anche il

trasporto di carichi pesanti e la guida di veicoli a motore per lunghi tratti.

Quanto sottolineato dalla dr.ssa __________ è corretto e corrisponde

all’effettiva attività svolta dal ricorrente. Non è vero dunque, come sostiene

il medico ______________, che il rappresentante di generi alimentari

rappresenterebbe una professione leggera. (…).” (doc. I, p. 3).

D’altro canto, trattandosi

dell’esigibilità lavorativa, il ricorrente contesta di essere in grado di

svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività adeguata,

alternativa alla sua abituale di rappresentante.

Per quanto concerne gli

aspetti economici legati alla determinazione del grado dell’invalidità e,

specificatamente, l’entità del reddito da invalido ritenuto

dall’amministrazione, l’assicurato rimprovera a quest’ultima di non aver

indicato “… per quale motivo ha considerato, nella struttura dei salari (Rss)

il salario di cui alla tabella TA1 Livello 2 e non il salario della tabella TA

1 Livello 1.”. A suo avviso, l’assicuratore resistente avrebbe pure dovuto

applicare una deduzione sociale del 25% “… a causa dell’età e della formazione

dell’assicurato che ben difficilmente gli consentiranno di ottenere ancora un

reddito neppure avvicinabile al dato statistico per lavori in attività

leggere.” (doc. I, p. 4).

1.5. L’CO 1, in risposta, ha

postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

1.6. L’11 luglio 2019, il patrocinatore

dell’assicurato si è in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e

conclusioni (doc. V).

L’assicuratore convenuto

si è pronunciato in merito il 25 luglio 2019 (doc. VII).

1.7. In data 12 novembre 2019,

l’avv. Lepori ha versato agli atti il progetto di assegnazione di rendita

emanato nel frattempo dall’Ufficio AI (doc. IX + allegato).

1.8. Il 23 gennaio 2020, questa

Corte ha interpellato il dott. __________, medico __________, il quale è stato

invitato a precisare un aspetto inerente l’oggetto litigioso (doc. XI).

La sua risposta è

pervenuta in data 12 febbraio 2020 (allegato al doc. XII).

Le osservazioni del

rappresentante del ricorrente sono datate 27 febbraio 2020 (doc. XIV).

in diritto

in

ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata

la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF

8C_14/2018 del 25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide questa vertenza

nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio

2018) poiché, come comunicato dall’CO 1 con scritto del 18 ottobre 2018

(relativo a undici vertenze), l’incarto in esame, affidato dall’assicuratore ad

un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria, non è

stato gestito, in seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia

del Giudice Ivano Ranzanici.

nel merito

2.2. L’oggetto della lite è

circoscritto alla questione di sapere se l’istituto resistente era legittimato

a negare il diritto a una rendita d’invalidità, oppure no.

2.3. Giusta l'art. 18 cpv. 1

LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito

d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1

LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004,

pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF

rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,

corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale

occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito

all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16

LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che

l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno

2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha

modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai

previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha

quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di

inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere

la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma

gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

1. il danno alla salute

fisica o psichica (fattore medico)

2. la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e

l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato

(fattore causale).

Nell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,

naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.4. L'invalidità, concetto

essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di

guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché

l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un

danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente

adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire

una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un

esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per

prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando

quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente

il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella

professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi

aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio

perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in

un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio

o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua

età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità i redditi

che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla

salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.5

Nel caso concreto, con la

decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha dichiarato il ricorrente in grado

di svolgere, a tempo pieno e con rendimento completo, un’attività lavorativa

alternativa, compatibile con il danno alla salute infortunistico interessante

la sola spalla sinistra (doc. 223, p. 3 s.).

Al riguardo, occorre

osservare che, con scritto indirizzato al patrocinatore dell’assicurato, la

rappresentante del Settore opposizioni dell’CO 1 ha precisato che “… non vi è

alcun apprezzamento del (recte) 24.7.2018 in merito all’esigibilità. (…). Il

medico ______________ si è espresso in merito alla capacità di lavoro in

occasione della visita dell’11.1.2018 così come pure il 21.2.2018 e il

15.5.2018

L’amministrazione – viste le limitazioni enunciate

conformemente alla prassi dei Tribunali – ha poi ritenuto l’assicurato in grado

di svolgere un’attività leggera per quanto concerne l’arto superiore sinistro

in misura completa.” (doc. 221 – il corsivo è del redattore).

Il TCA constata in effetti

che, a margine della visita di controllo dell’11 gennaio 2018, il dott. __________,

spec. in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha dichiarato l’insorgente abile

nella sua professione di rappresentante di prodotti alimentari in misura del

50% dall’11 febbraio 2018 e in misura completa dal 1° aprile 2018, senza

pronunciarsi in merito all’esigibilità lavorativa (doc. 142, p. 5). Egli ha

ribadito il suo parere il 21 febbraio 2018 (doc. 151) e con l’apprezzamento del

15.

maggio 2018 (doc. 172, p. 7).

Visto quanto precede, in

corso di causa, questo Tribunale ha chiesto al medico ______________ d’indicare

“… quali altre attività l’assicurato potrebbe esercitare sul mercato generale

del lavoro, avendo cura di precisarne le caratteristiche e il grado (sia dal

profilo del tempo che da quello del rendimento).” (doc. XI).

Questo, in particolare, il

tenore della sua risposta:

" (…) Sulla

scorta dei reperti emersi dall’esame obbiettivo della visita medico-______________

dell’11.01.2018 e sulla scorta della clinica illustrata nei rapporti medici

della dr.ssa __________. FMH in chirurgia ortopedica del 06.02.2018 e

12.07.2018, sulla scorta delle valutazioni emerse dall’apprezzamento medico del

15.05.2018

si definiscono i limiti funzionali in relazione allo stato dopo una lussazione

della spalla sinistra operata in data 02.06.2017, su infortunio del 10.07.2016

da valutare nel mercato generale del lavoro: l’assicurato è da considerare abile

al lavoro al 100%, senza necessità di pause aggiuntive, in attività che

rispettano le limitazioni sotto indicate.

Esigibilità del lavoro: molto spesso può sollevare pesi molto

leggeri (fino a 5 kg) fino all’altezza dei fianchi; spesso può sollevare pesi

leggeri (5-10 kg) fino all’altezza dei fianchi; di rado può sollevare pesi medi

(10-25 kg) fino all’altezza dei fianchi; mai più può sollevare pesi pesanti (25-45

kg) fino all’altezza dei fianchi; mai più può sollevare pesi molto pesanti

(maggiori di 45 kg) fino all’altezza dei fianchi; molto spesso può sollevare

oltre l’altezza del petto pesi fino a 5 kg; di rado può sollevare oltre

l’altezza del petto pesi superiori ai 5 kg. Molto spesso può eseguire lavori

leggeri-di precisione; talvolta può eseguire lavori medi; mai più può eseguire

lavoro pesante-lavoro manuale rozzo e molto pesante; molto spesso può eseguire

la rotazione della mano. Di rado può eseguire lavori sopra la testa e salire su

scale a pioli; possibile l’uso delle due mani, equilibrio e stare in

equilibrio.

Dalla valutazione di tale esigibilità, si ritiene il Sig. RI 1

abile al 100% in un’attività lavorativa leggera e rispettosa dei limiti funzionali

espressi, tra cui è da includere la professione di rappresentante di generi

alimentari, attività di riferimento dell’assicurato e potrebbe esercitare

qualsiasi altre attività compatibile con le limitazioni da noi formulate senza

limitazioni della durata o di rendimento.” (allegato al doc. XII – il corsivo è

del redattore)

Considerato che l’istituto

assicuratore ha determinato il grado dell’invalidità in applicazione del metodo

ordinario del raffronto dei redditi (facendo dunque riferimento al mercato

generale del lavoro), ci si può esimere dall’approfondire oltre la questione di

sapere se l’assicurato sarebbe, oppure no, in grado di riprendere l’esercizio a

tempo pieno della sua precedente attività lavorativa di rappresentante.

D’altro canto, attentamente vagliato l’insieme della

documentazione medica agli atti, il TCA ritiene di poter fare propria la

valutazione dell'esigibilità lavorativa espressa dal medico ______________, la quale, oltre a non essere smentita da

altri specialisti, risulta pure plausibile alla luce dei precedenti

giurisprudenziali riguardanti assicurati che accusavano limitazioni nell'utilizzo degli arti superiori (cfr.,

in proposito, la STCA 35.2017.51 dell'11 settembre 2017 consid. 2.3.5 e riferimenti

ivi menzionati).

In

conclusione, stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che

incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e

riferimenti ivi citati), è da ritenere dimostrato, perlomeno con il grado della

verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle

assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 e riferimenti), che RI 1 sarebbe

in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività

lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute

infortunistico.

Questa Corte non ignora

che, con il progetto di decisione del 29 ottobre 2019, l’Ufficio AI ha

dichiarato l’assicurato abile al 60% in attività sostitutive adeguate a

decorrere dal 1° agosto 2018 (cfr. allegato al doc. IX). Tale circostanza non è

tuttavia atta a rimettere in discussione quanto stabilito in ambito LAINF,

posto che l’assicurazione per l’invalidità, in quanto assicurazione finale,

deve considerare il danno alla salute nella sua globalità (diversamente

dall’assicurazione contro gli infortuni che tiene conto esclusivamente il danno

alla salute causato dall’evento assicurato). Ora, nel caso concreto, dalle

tavole processuali si evince che l’insorgente, oltre ai disturbi

(infortunistici) alla spalla sinistra, presenta problematiche in altre parti del

corpo, ad esempio al ginocchio sinistro.

2.6

Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute

infortunistico.

Preliminarmente,

occorre precisare che, in ossequio alla DTF 128 V 174 consid. 4a, per la

valutazione del grado d’invalidità fanno stato i redditi riferiti all’anno in

cui sarebbe insorto l’eventuale diritto alla rendita di invalidità (in casu,

i redditi del 2018).

Per quanto

concerne il reddito da valido, l’amministrazione ha indicato che, senza

il danno alla salute, il ricorrente, nel 2018, avrebbe realizzato un

guadagno annuo lordo pari a fr. 70'756.16 (cfr. doc. 204, p. 2).

Questo valore, risultante

dall’applicazione dei dati salariali statistici in quanto l’assicurato era

disoccupato al momento in cui è accaduto l’infortunio e non contestato (cfr.

doc. I, p. 4), può essere fatto proprio dal TCA.

2.7

Per quanto riguarda il reddito

da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle

sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,

conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle

statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i

salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme

delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione

addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di

permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione

è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una

deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto

delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima

sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di

principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da

invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL

(“Descrizione dei posti di lavoro”).

In quella sede, la nostra

Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,

l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei

posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta Corte,

relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

In una sentenza

32.2007.165

del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del

20.

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido

conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario

medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va

ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la

valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p.

326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007

del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la

questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore

fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di

regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid.

6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza

pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto

rilevante un gap salariale del 4%).

La questione è stata

definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima

Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di

almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente

inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può

giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei

redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la

parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una

deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali

sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito

non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di

parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

Questa giurisprudenza è

stata confermata ancora di recente dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1

consid. 5.

Da notare che, con

comunicazione del 19 ottobre 2018, l’CO 1 ha informato il Tribunale federale e

tutti i Tribunali cantonali delle assicurazioni che, a partire dal 1° gennaio

2019, avrebbe cessato di utilizzare le DPL, ritenuto che “nel corso degli

ultimi anni, il mantenimento della banca DPL è infatti divenuto sempre più

dispendioso in termini di tempo e costi ed avrebbe richiesto investimenti

considerevoli negli anni a venire. Inoltre, la collaborazione richiesta da

parte della CO 1 per il mantenimento del sistema è stata percepita dalle

imprese come sempre più gravosa. Per tutte queste ragioni, la CO 1 ha quindi

deciso che in futuro utilizzerà soltanto i dati statistici RSS nel quadro della

fissazione delle rendite di invalidità, e ciò a partire dal 1° gennaio 2019.”

2.8

Nella presente fattispecie,

l’istituto convenuto ha quantificato in fr. 64'333.17 il reddito da invalido,

facendo capo alla tabella RSS TA 1 2016, media totale, livello di

competenza 2, uomini, aggiornato al 2018, applicando una deduzione sociale ex

DTF 126 V 80 del 10% (cfr. doc. 204, p. 2).

Con la propria

impugnativa, l’assicurato contesta l’entità del reddito da invalido soltanto

nella misura in cui l’amministrazione ha ritenuto determinante il livello di

competenza 2 (anziché 1) e ha applicato una deduzione sociale del 10% (anziché

del 25% - cfr. doc. I, p. 4).

Il TCA può pertanto

limitare il proprio esame agli aspetti contestati.

Per quanto concerne il

primo aspetto - quello del livello di competenze applicabile -, è utile

segnalare che a partire dalla 10a edizione della RSS (RSS 2012), gli impieghi

sono classificati per professione in funzione del tipo di lavoro che è

generalmente eseguito. L’accento è pertanto posto sul genere di attività che la

persona interessata è in grado di svolgere in funzione delle sue qualifiche

(livello delle sue competenze) e non più sulle qualifiche in quanto tali. Sono

dunque stati definiti quattro livelli di competenza in funzione di nove gruppi

di professioni e del tipo di lavoro, della formazione necessaria per praticare

la professione e dell’esperienza professionale (cfr. tabella TA 1_skill_level

della RSS 2012; DTF 142 V 178 consid. 2.5.3). Il livello 1 è il più

basso e corrisponde alle mansioni fisiche e manuali semplici, mentre il livello

4.

è il più elevato e raggruppa le attività che richiedono la risoluzione di

problemi compositi e l’assunzione di decisioni complesse, che presuppongono

un’ampia conoscenza fattuale e teorica in un ambito specifico (ne fanno parte,

ad esempio, i direttori, i quadri di direzione e i gerenti, come pure le

professioni intellettuali e scientifiche). Tra questi due estremi figurano le

professioni dette intermedie (livelli 3 e 2). Il livello 3 implica delle

attività pratiche complesse che necessitano ampie conoscenze in un ambito

specifico (in particolare, i tecnici, i supervisori, gli intermediari o il

personale infermieristico). Il livello 2 si riferisce alle attività

pratiche come la vendita, la cura delle persone, l’elaborazione dei dati e

l’amministrazione, l’utilizzo di macchinari e di apparecchiature elettroniche,

i servizi di sicurezza e la guida di veicoli (cfr. STF 9C_370/2019 del 10 luglio 2019 consid. 4.1 e riferimenti ivi citati).

Nel caso concreto, dalla

documentazione agli atti emerge che l’assicurato ha terminato la propria

formazione scolastica con l’ottenimento del diploma d’impiegato di commercio. Egli

ha quindi lavorato alle dipendenze della casa di spedizioni __________ di __________,

della ditta __________ di __________, della __________ di __________ e di uno

studio fiduciario. Successivamente, l’insorgente ha aperto un proprio negozio

di abbigliamento, prima di intraprendere l’attività di rappresentante di

commercio per le ditte __________ e, a partire dal 1° novembre 2013, __________

di __________ (cfr. doc. 57, p. 1).

Secondo questa Corte, il

percorso scolastico e professionale seguito dal ricorrente lo collocano chiaramente

in una situazione superiore rispetto al livello di competenze 1, categoria

riservata agli assicurati che svolgono soltanto delle attività fisiche o

manuali semplici.

Stante ciò, la decisione

dell’amministrazione di stabilire il reddito da invalido in applicazione del

livello di competenze 2 della tabella RSS TA1, non presta il fianco a critiche

di sorta.

Per quanto concerne invece

il secondo aspetto – quello relativo all’entità della deduzione sociale -, il

TCA ricorda che la giurisprudenza

federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione

personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di

permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico.

L’Alta

Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili

di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla

deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve

succintamente motivare, il giudice non può, senza valido motivo, sostituire il

suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80

consid. 5b/cc).

L’CO 1 ha applicato una

deduzione sociale sul reddito statistico da invalido del 10% “per attività

leggere” (cfr. doc. 204, p. 2).

Da parte sua, il

ricorrente pretende che il reddito in questione vada ridotto del 25%, per

tenere conto della sua età e della sua formazione (doc. I, p. 4).

Tutto ben considerato,

questo Tribunale ritiene innanzitutto che la decurtazione decisa dall’assicuratore

resistente (10%), tenga adeguatamente conto degli effetti legati alla

menomazione infortunistica.

D’altro canto, il TCA non

ravvede altre circostanze personali o professionali che potrebbero giustificare

una più ampia riduzione del reddito statistico da invalido.

Da una parte, l’età

dell’assicurato – 49 anni al momento determinante del rilascio della

decisione su opposizione impugnato – certamente non lo giustifica (a

prescindere da ciò, è utile segnalare che il Tribunale federale ha sinora

lasciato aperta la questione di sapere se il fattore età può fondare una

riduzione del reddito statistico da invalido in materia d’assicurazione contro

gli infortuni, considerato che all’art. 28 cpv. 4 OAINF esiste già una

regolamentazione speciale del fattore età; cfr., fra le tante, la STF

8C_227/2017 del 17 maggio 2018 consid. 5 e riferimento ivi menzionato).

Dall’altra, occorre

ritenere che il livello di formazione e, soprattutto, di esperienza

professionale di cui gode l’insorgente è tale che non ci si deve attendere una

netta diminuzione del salario sul mercato generale del lavoro.

Applicata una deduzione

del 10% a titolo di riduzione sociale, il reddito statistico da invalido

ammonta a fr. 64'333.17, così come stabilito dall’assicuratore

resistente.

Ora, confrontando i fr.

64'333.17 al reddito che l’insorgente avrebbe potuto conseguire senza il danno

alla salute, e cioè fr. fr. 70'756.16, risulta che egli subisce una perdita di

guadagno del 9.07%, arrotondata al 9%, insufficiente a fondare il

diritto a una rendita d’invalidità (cfr. art. 18 cpv. 1 LAINF).

In queste condizioni la

decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti