Lexipedia

Decisione

35.2019.75

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

23 gennaio 2020Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I considerandi di cui alla decisione del 23 aprile 2019 della CO 1

in merito alla remissione in termini, vengono qui integralmente contestati.

È facile dissipare i dubbi e le domande di controparte con la

semplice lettura del "doc D”.

In tale documento, infatti, viene chiaramente indicato quale sia

stato il problema riscontrato dalla scrivente e l'orario in cui questo è

avvenuto.

A seguito dell'invio della predetta mail, il tecnico informatico

ha contattato telefonicamente la sottoscritta, consigliando di spegnere il

computer fino al giorno seguente, onde evitare un collasso dello stesso.

L’8 gennaio 2019, la sottoscritta ha riacceso il computer come

indicato dal tecnico informatico, è riuscita a stampare l'opposizione, ma di

fatto, non ha più utilizzato il computer, in quanto il tecnico poteva venire a

ritirarlo solo il giorno successivo, come risulta dal “doc E”.

Si contesta pertanto che la scrivente non abbia fornito alcun

valido motivo che rendesse scusabile il fatto di non aver inoltrato

l'opposizione nel termine di legge, cioè il 7 gennaio 2019.

In ogni caso, si evidenzia che, avendo la sottoscritta inoltrato

l'opposizione a solo un giorno di distanza dalla scadenza del termine di legge,

non ci sarebbe alcuna opportunità di un rinvio così breve. (…)” (Doc. I)

1.5. Dopo

aver ottenuto una proroga del relativo termine (cfr. doc. II; III; IV), la parte

resistente, il 4 luglio 2019, ha presentato la risposta di causa, nella quale

ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

1.6. Il

5 luglio 2019 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per

presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. VI). Le parti sono rimaste

silenti.

Considerandi

in ordine

2.1

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.

5.

, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11

luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H

212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98

del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del

22.

dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014

del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel merito

2.2

Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA,

a cui rinvia l’art. 1 LAINF, le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA

possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza

che le ha notificate.

Giusta

l'art. 40 cpv. 1 LPGA il termine legale non può essere prorogato.

Secondo

l'art. 39 cpv. 1 LPGA le richieste scritte devono essere consegnate

all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a

una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno

del termine.

Se

la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera

che il termine è stato rispettato (cpv. 2).

L'art.

38.

cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve

essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la

notificazione.

Se

l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo

riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno

feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o

sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).

I

termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono

dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua

incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio

incluso (cpv. 4).

Ai sensi dell’art. 38 cpv.

2bis LPGA una comunicazione consegnata soltanto

contro firma del destinatario o di un'altra persona autorizzata a ritirarla è

considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso

tentativo di recapito.

Si

tratta di una presunzione legale del tutto indipendente dal termine di ritiro

fissato dall’ufficio postale: la scadenza di sette giorni è inderogabile (cfr.

STF 8C_642/2018 del 19 settembre 2018; DTF 134 V 49 consid. 4; STF 8C_465/2014

dell’8 luglio 2014).

Il

termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione

dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della

sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STFA I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique

VSI 1998 pag. 217, Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003,

pagg. 130 segg.).

Se

il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso

tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110 V 37

consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, pag.

479).

2.3

L'art. 10 cpv. 1 OPGA prevede

che l'opposizione deve contenere una conclusione e una motivazione.

Ai

sensi dell’art. 10 cpv. 3 OPGA, con riserva delle eccezioni di cui al cpv. 2,

qui non applicabili, l’opposizione può essere fatta per scritto o oralmente

durante un colloquio personale.

Secondo

l’art. 10 cpv. 4 OPGA l’opposizione scritta deve portare la firma

dell’opponente o del suo patrocinatore. L’assicuratore mette a verbale

l’opposizione fatta oralmente; il verbale deve essere firmato dall’opponente o

dal suo patrocinatore.

Per

l’art. 10 cpv. 5 OPGA se l’opposizione non soddisfa i requisiti di cui al

capoverso 1 o se manca la firma, l’assicuratore assegna un congruo termine per

rimediarvi, con la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel

merito.

In proposito cfr. STF

8C_775/2016 del 1° febbraio 2017 consid. 2.3.; STF 9C_163/2016 del 1° giugno

2016.

2.4

Nella presente evenienza la

decisione del 15 novembre 2018 con la quale la CO 1 ha stabilito che

l’assicurata non aveva più alcun diritto a delle prestazioni LAINF dal 1°

gennaio 2019 è stata spedita al suo domicilio di __________ (Italia), pervenendole

il 21 novembre 2018 (cfr. doc. 148; 150).

Il

termine di 30 giorni per presentare l’opposizione ha quindi iniziato a

decorrere il 22 novembre 2018 ed è scaduto, considerate le ferie giudiziarie dal

18.

dicembre al 2 gennaio incluso (cfr. art. 38 cpv. 4 LPGA; consid. 2.2.) e ritenuto che l’ultimo giorno del termine,

6.

gennaio 2019, era un giorno

festivo (cfr. art. 38 cpv. 3 LPGA), lunedì 7 gennaio 2019, come del

resto riconosciuto anche dalla parte ricorrente (cfr. doc. 163; I).

L’opposizione

datata 8 gennaio 2019, inviata il medesimo giorno e pervenuta alla CO 1 il 9

gennaio 2019 (cfr. doc. 163; 180), si rivela, perciò, tardiva.

2.5

Occorre ora esaminare se la ricorrente può prevalersi della

restituzione del termine.

Ai

sensi dell'art. 14 Lptca, se il richiedente o il suo rappresentante è stato

impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è

restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30

giorni dalla cessazione dell'impedimento.

Di

analogo tenore è l’art. 41 LPGA relativo alla restituzione in termini.

Prima

dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la

restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria

volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare

sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa

(cfr. STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag.

71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V

123, consid. 3b, pag. 125).

Per

"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità

oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che

risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze

devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente

non deve potere essere rimproverata una negligenza.

L’assenza

di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid.

4.2

; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I

393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a;

U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999,

pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

La giurisprudenza

federale ammette in particolare che un incidente o una grave malattia contratta

improvvisamente possono costituire un impedimento non colpevole. Non basta,

però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine

stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad

incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF

9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015

consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86,

consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2

luglio 2003).

Tra

gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare

la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente se la

stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017

del 2 giugno 2017 consid. 2.2.).

Per la questione

dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato

oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se integrato in

una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con la

designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa in

modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio

impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).

Non costituiscono, per

contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto,

rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale

(cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000;

DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17,

consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210,

consid. 4, pag. 216).

Con sentenza 8C_910/2008

del 30 gennaio 2009, pubblicata in SVR 2009 UV Nr. 26 pag. 95, citata dalla

parte resistente (cfr. doc. A; V), il TF ha stabilito che errori nell’elenco

elettronico dei termini di un avvocato insorti dopo una panne informatica non

costituiscono un impedimento non colpevole giustificante la restituzione del

termine ex art. 41 LPGA. Dopo una panne informatica deve essere verificata la

completezza dell’elenco e ciò anche quando il PC-Supporter non fornisce alcun

indizio a favore di una possibile perdita di dati.

Deve ancora essere

sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio

di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del

diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e

seguire criteri restrittivi (cfr. STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

2.6

Nel caso di specie questa Corte ritiene che non siano dati i

presupposti per restituire il termine per interporre opposizione contro la

decisione 15 novembre 2018, notificata all’insorgente il 21 novembre 2018.

In

effetti il TCA non ravvede alcun valido motivo che renda scusabile l’invio

tardivo dell’opposizione.

In

particolare la panne informatica al computer della rappresentante

dell’assicurata che avrebbe avuto luogo il 7 gennaio 2019 e ha richiesto

l’intervento di un tecnico, avvenuto il 9 gennaio 2019 (cfr. doc. I; D; E), non può in ogni caso giustificare la tardività

dell’inoltro dell’opposizione.

L’avv. RA 1, alla quale la

ricorrente ha conferito il mandato di rappresentarla già il 4 dicembre 2018

(cfr. doc. 161), visto che il termine per interporre opposizione contro il

provvedimento del 15 novembre 2018 scadeva proprio il 7 gennaio 2019, avrebbe

dovuto e potuto - come precisato anche dall’assicuratore LAINF (cfr. doc. A; V)

- interporre perlomeno un’opposizione cautelativa scritta a mano, precisando

che l’avrebbe completata al più presto (cfr. consid. 2.3.).

Ciò a maggior ragione

considerato che il messaggio di posta elettronica alla __________ con la comunicazione

del sopravvenuto problema informatico è stato scritto dall’avvocato il 7

gennaio 2019 alle 16:50 (cfr. doc. D).

La patrocinatrice

dell’insorgente aveva, perciò, il tempo sufficiente per procedere come

indicato.

Va, infine, rilevato che,

per costante giurisprudenza, gli assicurati devono sopportare le conseguenze

delle azioni od omissioni delle persone alle quali hanno affidato il compito di

fare valere i propri diritti (cfr. STF 8C_126/2019 del 5 marzo 2019; STF

9C_739/2018 del 14 febbraio 2019 consid. 5.3.; STF 8C_431/2018 del 24 gennaio

2019.

consid. 4.3.; STF 8C_787/2018 del 17 dicembre 2018; STF 8C_915/2014 del 26

febbraio 2015 consid. 4.1.; STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2.2.;

STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA 2002 pag. 259; STCA 38.2008.1 dell'8

maggio 2008 confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA

38.2014.42

del 20 novembre 2014 consid. 2.6.; STCA 35.2006.39 del 7 settembre

2006.

consid. 2.7.; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003).

2.7

In simili condizioni, occorre

concludere che l'opposizione inoltrata contro la decisione del 15 novembre 2018

tardivamente l’8 gennaio 2019 (cfr. consid. 2.4.) è irricevibile (cfr. su

questo tema le STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014 in cui l’Alta Corte ha

considerato inammissibile un ricorso depositato il 13 giugno 2014 contro un

giudizio del TCA del 30 aprile 2014, notificato a un assicurato il 9 maggio

2014, ritenuto, da una parte, che il termine di

trenta giorni per impugnare la sentenza cantonale era scaduto il 10 giugno

2014, dall’altra, che l’insorgente non aveva fatto valere elementi suscettibili

di giustificare una restituzione del termine inosservato; STCA

38.2019.48

del 2 ottobre 2019; STCA 38.2019.18 del 1° luglio 2019; STCA

38.2013.22

del 15 luglio 2013; STCA 38.2007.102 del 31 gennaio 2008; STCA

35.2007.58

del 20 giugno 2007; STCA 38.2007.73 del 3 ottobre 2007).

Di conseguenza a ragione

la parte resistente non è entrata nel merito della vertenza.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti