35.2019.75
Opposizione tardiva. Non dati i presupposti per restituire il tremine. Panne informatica al computer della patrocinatrice non è un valido motivo per giustificare il ritardo. Assicurato sopporta le conseguenze di azioni o omissioni del proprio rappresentante
23 gennaio 2020Italiano17 min
aver ottenuto una proroga del relativo termine (cfr. doc. II; III; IV), la parte
Source ti.ch
Incarto
n.
35.2019.75
rs
Lugano
23 gennaio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 giugno 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 23 aprile 2019 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 15 novembre
2018 la CO 1, in relazione all’infortunio subito da RI 1 il 30 novembre 2017,
ha stabilito che una componente causale poteva essere ammessa al massimo fino
al 31 dicembre 2018 e che quindi le prestazioni sarebbero state sospese a far
tempo dal 1° gennaio 2019, data del raggiungimento dello status quo sine (cfr.
doc. 148).
1.2. Contro la decisione del 15
novembre 2018 RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha interposto opposizione,
datata 8 gennaio 2019 e pervenuta all’assicuratore LAINF il 9 gennaio 2019,
rilevando, riguardo alla tempestività, quanto segue:
" (…)
1. La decisione
opposta è stata notificata il 15 novembre 2018 e pervenuta all’opponente in
data 21 novembre 2018 (doc. A, B).
Il termine di 30
giorni per proporre opposizione, sospeso dalle ferie giudiziarie, scadeva
pertanto il 6 gennaio 2019, che essendo giorno festivo slittava al giorno
feriale immediatamente successivo, cioè il 7 gennaio 2019.
In tale data, la
scrivente aveva purtroppo problemi con il proprio computer (doc. C), che non
permettevano di stampare e/o inviare l’opposizione che era stata già redatta.
In base al disposto di
cui all’art. 15 LPamm la parte che non ha potuto osservare un termine a causa
di un impedimento di cui non ha colpa, può chiedere la restituzione in intero,
entro 10 giorni dalla cessazione dell’impedimento.
Ciò che è il caso di
specie, donde la tempestività del presente allegato. (…)” (cfr. doc. 163)
1.3. La
CO 1, il 23 aprile 2019, ha emesso un provvedimento con cui ha deciso la non
entrata nel merito dell’opposizione, in quanto tardiva, e ha respinto la
domanda di restituzione del termine.
Al riguardo l’assicuratore
LAINF ha osservato:
" (…) in
concreto non si ravvede alcun valido motivo che renda scusabile il fatto che
l'assicurata non ha inoltrato opposizione entro il 7 gennaio 2019, per lo meno,
cautelativa, avendo avuto, tra l'altro a causa delle ferie giudiziaria a
disposizione più di 30 giorni di tempo per farlo. In merito a ciò si osserva
che il termine per interporre opposizione ha cominciato a decorrere dal 21
novembre 2018. Dal contratto di mandato tra l'assicurata e la sua
rappresentante si può evincere che quest'ultima è stata incaricata il 4
dicembre 2018 (cfr. doc. D). Ne segue quindi che l'avvocato ha avuto 34 giorni
per inoltrare l'opposizione.
7.a) In concreto, la rappresentante dell'assicurata ha asserito
che il ritardo con il quale ha consegnato l'opposizione è imputabile al fatto
che nell'ultimo giorno per inoltrare l'opposizione aveva purtroppo problemi con
il proprio computer che non permettevano di stampare e/o inviare l'opposizione
che era stata già redatta.
7.b) Dal doc. C si evince che l'avvocato in data 7 gennaio 2019
alle ore 16:50 all’indirizzo __________ scriveva quanto segue: ''Egregio
Signor __________, da questo pomeriggio il computer fisso mostrava problemi di
lentezza (blocco), fino ad arrivare ad arresto improvviso, manifestatosi con
l'immagine dello schermo nero. Dovendo inviare degli atti molto urgenti,
necessito di un tecnico il prima possibile. Cordiali saluti"
8.a) A questo proposito si osserva innanzitutto che la
rappresentante dell'assicurata chiede la restituzione del termine senza
effettivamente sostanziare le circostanze dell'impedimento non colpevole.
Rimangono in effetti tanti dubbi e/o domande: A che ora è avvenuto l'arresto
del computer? Cosa ha causato l'arresto? E soprattutto cosa è successo dopo
l'invio della Mail? L'informatico ha potuto identificare il problema? Ha potuto
riparare il computer? In caso affermativo, quando ha ripreso a funzionare il
computer? In ogni caso risulta che al più tardi il giorno dopo ovvero il 8
gennaio 2019, il computer sembrava di nuovo funzionare perfettamente, visto che
la rappresentante in tale data ha consegnato l'opposizione.
8.b) Determinante ai fini del giudizio è difatti la circostanza
che la rappresentante dell'assicurata avrebbe dovuto e potuto a norma dell'art.
10 OPGA tempestivamente fare l'opposizione senza l'utilizzo del computer (i)
oralmente o (ii) manoscritta, in entrambe le forme, per risparmiare tempo,
anche soltanto in via cautelare senza motivazione, indicando che avrebbe
motivato l'opposizione in un secondo momento. (…)” (Doc. A)
1.4. Contro la decisione su
opposizione del 23 aprile 2019 RI 1, tramite la propria patrocinatrice, ha
inoltrato un tempestivo ricorso al TCA e ha postulato la concessione della
restituzione del termine per interporre opposizione, facendo valere:
" (…) La
decisione del 15 novembre 2018 perveniva alla scrivente in data 21 novembre
2018.
Il termine di 30 giorni per opporsi, scadeva, pertanto, il 6
gennaio 2019, che essendo un giorno festivo, slittava al giorno feriale
immediatamente successivo, cioè al 7 gennaio 2019.
Purtroppo in tale data, il sistema informatico della scrivente
entrava in panne e il computer si bloccava, con schermata completamente nera
(doc. D).
Il tecnico non poteva intervenire nemmeno da remoto e consigliava
di spegnere il computer per tutta la giornata e la notte.
Il giorno seguente il computer si riaccendeva, anche se per poco,
ma la scrivente riusciva a stampare l'opposizione.
Il tecnico interveniva solo il 09 gennaio 2019, venendo a ritirare
presso lo studio della scrivente il computer (doc. E).
Fatti
I considerandi di cui alla decisione del 23 aprile 2019 della CO 1
in merito alla remissione in termini, vengono qui integralmente contestati.
È facile dissipare i dubbi e le domande di controparte con la
semplice lettura del "doc D”.
In tale documento, infatti, viene chiaramente indicato quale sia
stato il problema riscontrato dalla scrivente e l'orario in cui questo è
avvenuto.
A seguito dell'invio della predetta mail, il tecnico informatico
ha contattato telefonicamente la sottoscritta, consigliando di spegnere il
computer fino al giorno seguente, onde evitare un collasso dello stesso.
L’8 gennaio 2019, la sottoscritta ha riacceso il computer come
indicato dal tecnico informatico, è riuscita a stampare l'opposizione, ma di
fatto, non ha più utilizzato il computer, in quanto il tecnico poteva venire a
ritirarlo solo il giorno successivo, come risulta dal “doc E”.
Si contesta pertanto che la scrivente non abbia fornito alcun
valido motivo che rendesse scusabile il fatto di non aver inoltrato
l'opposizione nel termine di legge, cioè il 7 gennaio 2019.
In ogni caso, si evidenzia che, avendo la sottoscritta inoltrato
l'opposizione a solo un giorno di distanza dalla scadenza del termine di legge,
non ci sarebbe alcuna opportunità di un rinvio così breve. (…)” (Doc. I)
1.5. Dopo
aver ottenuto una proroga del relativo termine (cfr. doc. II; III; IV), la parte
resistente, il 4 luglio 2019, ha presentato la risposta di causa, nella quale
ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.6. Il
5 luglio 2019 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per
presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. VI). Le parti sono rimaste
silenti.
in diritto
Considerandi
in ordine
2.1
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98
del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del
22.
dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014
del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2
Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA,
a cui rinvia l’art. 1 LAINF, le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA
possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza
che le ha notificate.
Giusta
l'art. 40 cpv. 1 LPGA il termine legale non può essere prorogato.
Secondo
l'art. 39 cpv. 1 LPGA le richieste scritte devono essere consegnate
all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a
una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno
del termine.
Se
la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera
che il termine è stato rispettato (cpv. 2).
L'art.
38.
cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve
essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la
notificazione.
Se
l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo
riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno
feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o
sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).
I
termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono
dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua
incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio
incluso (cpv. 4).
Ai sensi dell’art. 38 cpv.
2bis LPGA una comunicazione consegnata soltanto
contro firma del destinatario o di un'altra persona autorizzata a ritirarla è
considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso
tentativo di recapito.
Si
tratta di una presunzione legale del tutto indipendente dal termine di ritiro
fissato dall’ufficio postale: la scadenza di sette giorni è inderogabile (cfr.
STF 8C_642/2018 del 19 settembre 2018; DTF 134 V 49 consid. 4; STF 8C_465/2014
dell’8 luglio 2014).
Il
termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione
dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della
sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STFA I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique
VSI 1998 pag. 217, Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003,
pagg. 130 segg.).
Se
il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso
tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110 V 37
consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, pag.
479).
2.3
L'art. 10 cpv. 1 OPGA prevede
che l'opposizione deve contenere una conclusione e una motivazione.
Ai
sensi dell’art. 10 cpv. 3 OPGA, con riserva delle eccezioni di cui al cpv. 2,
qui non applicabili, l’opposizione può essere fatta per scritto o oralmente
durante un colloquio personale.
Secondo
l’art. 10 cpv. 4 OPGA l’opposizione scritta deve portare la firma
dell’opponente o del suo patrocinatore. L’assicuratore mette a verbale
l’opposizione fatta oralmente; il verbale deve essere firmato dall’opponente o
dal suo patrocinatore.
Per
l’art. 10 cpv. 5 OPGA se l’opposizione non soddisfa i requisiti di cui al
capoverso 1 o se manca la firma, l’assicuratore assegna un congruo termine per
rimediarvi, con la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel
merito.
In proposito cfr. STF
8C_775/2016 del 1° febbraio 2017 consid. 2.3.; STF 9C_163/2016 del 1° giugno
2016.
2.4
Nella presente evenienza la
decisione del 15 novembre 2018 con la quale la CO 1 ha stabilito che
l’assicurata non aveva più alcun diritto a delle prestazioni LAINF dal 1°
gennaio 2019 è stata spedita al suo domicilio di __________ (Italia), pervenendole
il 21 novembre 2018 (cfr. doc. 148; 150).
Il
termine di 30 giorni per presentare l’opposizione ha quindi iniziato a
decorrere il 22 novembre 2018 ed è scaduto, considerate le ferie giudiziarie dal
18.
dicembre al 2 gennaio incluso (cfr. art. 38 cpv. 4 LPGA; consid. 2.2.) e ritenuto che l’ultimo giorno del termine,
6.
gennaio 2019, era un giorno
festivo (cfr. art. 38 cpv. 3 LPGA), lunedì 7 gennaio 2019, come del
resto riconosciuto anche dalla parte ricorrente (cfr. doc. 163; I).
L’opposizione
datata 8 gennaio 2019, inviata il medesimo giorno e pervenuta alla CO 1 il 9
gennaio 2019 (cfr. doc. 163; 180), si rivela, perciò, tardiva.
2.5
Occorre ora esaminare se la ricorrente può prevalersi della
restituzione del termine.
Ai
sensi dell'art. 14 Lptca, se il richiedente o il suo rappresentante è stato
impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è
restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30
giorni dalla cessazione dell'impedimento.
Di
analogo tenore è l’art. 41 LPGA relativo alla restituzione in termini.
Prima
dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la
restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria
volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare
sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa
(cfr. STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag.
71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V
123, consid. 3b, pag. 125).
Per
"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità
oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che
risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze
devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente
non deve potere essere rimproverata una negligenza.
L’assenza
di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid.
4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a;
U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999,
pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).
La giurisprudenza
federale ammette in particolare che un incidente o una grave malattia contratta
improvvisamente possono costituire un impedimento non colpevole. Non basta,
però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine
stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad
incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF
9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015
consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86,
consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2
luglio 2003).
Tra
gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare
la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente se la
stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017
del 2 giugno 2017 consid. 2.2.).
Per la questione
dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato
oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se integrato in
una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con la
designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa in
modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio
impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).
Non costituiscono, per
contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto,
rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale
(cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000;
DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17,
consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210,
consid. 4, pag. 216).
Con sentenza 8C_910/2008
del 30 gennaio 2009, pubblicata in SVR 2009 UV Nr. 26 pag. 95, citata dalla
parte resistente (cfr. doc. A; V), il TF ha stabilito che errori nell’elenco
elettronico dei termini di un avvocato insorti dopo una panne informatica non
costituiscono un impedimento non colpevole giustificante la restituzione del
termine ex art. 41 LPGA. Dopo una panne informatica deve essere verificata la
completezza dell’elenco e ciò anche quando il PC-Supporter non fornisce alcun
indizio a favore di una possibile perdita di dati.
Deve ancora essere
sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio
di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del
diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e
seguire criteri restrittivi (cfr. STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).
2.6
Nel caso di specie questa Corte ritiene che non siano dati i
presupposti per restituire il termine per interporre opposizione contro la
decisione 15 novembre 2018, notificata all’insorgente il 21 novembre 2018.
In
effetti il TCA non ravvede alcun valido motivo che renda scusabile l’invio
tardivo dell’opposizione.
In
particolare la panne informatica al computer della rappresentante
dell’assicurata che avrebbe avuto luogo il 7 gennaio 2019 e ha richiesto
l’intervento di un tecnico, avvenuto il 9 gennaio 2019 (cfr. doc. I; D; E), non può in ogni caso giustificare la tardività
dell’inoltro dell’opposizione.
L’avv. RA 1, alla quale la
ricorrente ha conferito il mandato di rappresentarla già il 4 dicembre 2018
(cfr. doc. 161), visto che il termine per interporre opposizione contro il
provvedimento del 15 novembre 2018 scadeva proprio il 7 gennaio 2019, avrebbe
dovuto e potuto - come precisato anche dall’assicuratore LAINF (cfr. doc. A; V)
- interporre perlomeno un’opposizione cautelativa scritta a mano, precisando
che l’avrebbe completata al più presto (cfr. consid. 2.3.).
Ciò a maggior ragione
considerato che il messaggio di posta elettronica alla __________ con la comunicazione
del sopravvenuto problema informatico è stato scritto dall’avvocato il 7
gennaio 2019 alle 16:50 (cfr. doc. D).
La patrocinatrice
dell’insorgente aveva, perciò, il tempo sufficiente per procedere come
indicato.
Va, infine, rilevato che,
per costante giurisprudenza, gli assicurati devono sopportare le conseguenze
delle azioni od omissioni delle persone alle quali hanno affidato il compito di
fare valere i propri diritti (cfr. STF 8C_126/2019 del 5 marzo 2019; STF
9C_739/2018 del 14 febbraio 2019 consid. 5.3.; STF 8C_431/2018 del 24 gennaio
2019.
consid. 4.3.; STF 8C_787/2018 del 17 dicembre 2018; STF 8C_915/2014 del 26
febbraio 2015 consid. 4.1.; STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2.2.;
STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA 2002 pag. 259; STCA 38.2008.1 dell'8
maggio 2008 confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA
38.2014.42
del 20 novembre 2014 consid. 2.6.; STCA 35.2006.39 del 7 settembre
2006.
consid. 2.7.; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003).
2.7
In simili condizioni, occorre
concludere che l'opposizione inoltrata contro la decisione del 15 novembre 2018
tardivamente l’8 gennaio 2019 (cfr. consid. 2.4.) è irricevibile (cfr. su
questo tema le STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014 in cui l’Alta Corte ha
considerato inammissibile un ricorso depositato il 13 giugno 2014 contro un
giudizio del TCA del 30 aprile 2014, notificato a un assicurato il 9 maggio
2014, ritenuto, da una parte, che il termine di
trenta giorni per impugnare la sentenza cantonale era scaduto il 10 giugno
2014, dall’altra, che l’insorgente non aveva fatto valere elementi suscettibili
di giustificare una restituzione del termine inosservato; STCA
38.2019.48
del 2 ottobre 2019; STCA 38.2019.18 del 1° luglio 2019; STCA
38.2013.22
del 15 luglio 2013; STCA 38.2007.102 del 31 gennaio 2008; STCA
35.2007.58
del 20 giugno 2007; STCA 38.2007.73 del 3 ottobre 2007).
Di conseguenza a ragione
la parte resistente non è entrata nel merito della vertenza.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti