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Decisione

35.2019.75

Opposizione tardiva. Non dati i presupposti per restituire il tremine. Panne informatica al computer della patrocinatrice non è un valido motivo per giustificare il ritardo. Assicurato sopporta le conseguenze di azioni o omissioni del proprio rappresentante

23 gennaio 2020Italiano17 min

aver ottenuto una proroga del relativo termine (cfr. doc. II; III; IV), la parte

Source ti.ch

Incarto

n.

35.2019.75

rs

Lugano

23 gennaio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3 giugno 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 23 aprile 2019 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione del 15 novembre

2018 la CO 1, in relazione all’infortunio subito da RI 1 il 30 novembre 2017,

ha stabilito che una componente causale poteva essere ammessa al massimo fino

al 31 dicembre 2018 e che quindi le prestazioni sarebbero state sospese a far

tempo dal 1° gennaio 2019, data del raggiungimento dello status quo sine (cfr.

doc. 148).

1.2. Contro la decisione del 15

novembre 2018 RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha interposto opposizione,

datata 8 gennaio 2019 e pervenuta all’assicuratore LAINF il 9 gennaio 2019,

rilevando, riguardo alla tempestività, quanto segue:

" (…)

1. La decisione

opposta è stata notificata il 15 novembre 2018 e pervenuta all’opponente in

data 21 novembre 2018 (doc. A, B).

Il termine di 30

giorni per proporre opposizione, sospeso dalle ferie giudiziarie, scadeva

pertanto il 6 gennaio 2019, che essendo giorno festivo slittava al giorno

feriale immediatamente successivo, cioè il 7 gennaio 2019.

In tale data, la

scrivente aveva purtroppo problemi con il proprio computer (doc. C), che non

permettevano di stampare e/o inviare l’opposizione che era stata già redatta.

In base al disposto di

cui all’art. 15 LPamm la parte che non ha potuto osservare un termine a causa

di un impedimento di cui non ha colpa, può chiedere la restituzione in intero,

entro 10 giorni dalla cessazione dell’impedimento.

Ciò che è il caso di

specie, donde la tempestività del presente allegato. (…)” (cfr. doc. 163)

1.3. La

CO 1, il 23 aprile 2019, ha emesso un provvedimento con cui ha deciso la non

entrata nel merito dell’opposizione, in quanto tardiva, e ha respinto la

domanda di restituzione del termine.

Al riguardo l’assicuratore

LAINF ha osservato:

" (…) in

concreto non si ravvede alcun valido motivo che renda scusabile il fatto che

l'assicurata non ha inoltrato opposizione entro il 7 gennaio 2019, per lo meno,

cautelativa, avendo avuto, tra l'altro a causa delle ferie giudiziaria a

disposizione più di 30 giorni di tempo per farlo. In merito a ciò si osserva

che il termine per interporre opposizione ha cominciato a decorrere dal 21

novembre 2018. Dal contratto di mandato tra l'assicurata e la sua

rappresentante si può evincere che quest'ultima è stata incaricata il 4

dicembre 2018 (cfr. doc. D). Ne segue quindi che l'avvocato ha avuto 34 giorni

per inoltrare l'opposizione.

7.a) In concreto, la rappresentante dell'assicurata ha asserito

che il ritardo con il quale ha consegnato l'opposizione è imputabile al fatto

che nell'ultimo giorno per inoltrare l'opposizione aveva purtroppo problemi con

il proprio computer che non permettevano di stampare e/o inviare l'opposizione

che era stata già redatta.

7.b) Dal doc. C si evince che l'avvocato in data 7 gennaio 2019

alle ore 16:50 all’indirizzo __________ scriveva quanto segue: ''Egregio

Signor __________, da questo pomeriggio il computer fisso mostrava problemi di

lentezza (blocco), fino ad arrivare ad arresto improvviso, manifestatosi con

l'immagine dello schermo nero. Dovendo inviare degli atti molto urgenti,

necessito di un tecnico il prima possibile. Cordiali saluti"

8.a) A questo proposito si osserva innanzitutto che la

rappresentante dell'assicurata chiede la restituzione del termine senza

effettivamente sostanziare le circostanze dell'impedimento non colpevole.

Rimangono in effetti tanti dubbi e/o domande: A che ora è avvenuto l'arresto

del computer? Cosa ha causato l'arresto? E soprattutto cosa è successo dopo

l'invio della Mail? L'informatico ha potuto identificare il problema? Ha potuto

riparare il computer? In caso affermativo, quando ha ripreso a funzionare il

computer? In ogni caso risulta che al più tardi il giorno dopo ovvero il 8

gennaio 2019, il computer sembrava di nuovo funzionare perfettamente, visto che

la rappresentante in tale data ha consegnato l'opposizione.

8.b) Determinante ai fini del giudizio è difatti la circostanza

che la rappresentante dell'assicurata avrebbe dovuto e potuto a norma dell'art.

10 OPGA tempestivamente fare l'opposizione senza l'utilizzo del computer (i)

oralmente o (ii) manoscritta, in entrambe le forme, per risparmiare tempo,

anche soltanto in via cautelare senza motivazione, indicando che avrebbe

motivato l'opposizione in un secondo momento. (…)” (Doc. A)

1.4. Contro la decisione su

opposizione del 23 aprile 2019 RI 1, tramite la propria patrocinatrice, ha

inoltrato un tempestivo ricorso al TCA e ha postulato la concessione della

restituzione del termine per interporre opposizione, facendo valere:

" (…) La

decisione del 15 novembre 2018 perveniva alla scrivente in data 21 novembre

2018.

Il termine di 30 giorni per opporsi, scadeva, pertanto, il 6

gennaio 2019, che essendo un giorno festivo, slittava al giorno feriale

immediatamente successivo, cioè al 7 gennaio 2019.

Purtroppo in tale data, il sistema informatico della scrivente

entrava in panne e il computer si bloccava, con schermata completamente nera

(doc. D).

Il tecnico non poteva intervenire nemmeno da remoto e consigliava

di spegnere il computer per tutta la giornata e la notte.

Il giorno seguente il computer si riaccendeva, anche se per poco,

ma la scrivente riusciva a stampare l'opposizione.

Il tecnico interveniva solo il 09 gennaio 2019, venendo a ritirare

presso lo studio della scrivente il computer (doc. E).

Fatti

I considerandi di cui alla decisione del 23 aprile 2019 della CO 1

in merito alla remissione in termini, vengono qui integralmente contestati.

È facile dissipare i dubbi e le domande di controparte con la

semplice lettura del "doc D”.

In tale documento, infatti, viene chiaramente indicato quale sia

stato il problema riscontrato dalla scrivente e l'orario in cui questo è

avvenuto.

A seguito dell'invio della predetta mail, il tecnico informatico

ha contattato telefonicamente la sottoscritta, consigliando di spegnere il

computer fino al giorno seguente, onde evitare un collasso dello stesso.

L’8 gennaio 2019, la sottoscritta ha riacceso il computer come

indicato dal tecnico informatico, è riuscita a stampare l'opposizione, ma di

fatto, non ha più utilizzato il computer, in quanto il tecnico poteva venire a

ritirarlo solo il giorno successivo, come risulta dal “doc E”.

Si contesta pertanto che la scrivente non abbia fornito alcun

valido motivo che rendesse scusabile il fatto di non aver inoltrato

l'opposizione nel termine di legge, cioè il 7 gennaio 2019.

In ogni caso, si evidenzia che, avendo la sottoscritta inoltrato

l'opposizione a solo un giorno di distanza dalla scadenza del termine di legge,

non ci sarebbe alcuna opportunità di un rinvio così breve. (…)” (Doc. I)

1.5. Dopo

aver ottenuto una proroga del relativo termine (cfr. doc. II; III; IV), la parte

resistente, il 4 luglio 2019, ha presentato la risposta di causa, nella quale

ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

1.6. Il

5 luglio 2019 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per

presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. VI). Le parti sono rimaste

silenti.

in diritto

Considerandi

in ordine

2.1

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.

5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11

luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98

del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del

22.

dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014

del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel merito

2.2

Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA,

a cui rinvia l’art. 1 LAINF, le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA

possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza

che le ha notificate.

Giusta

l'art. 40 cpv. 1 LPGA il termine legale non può essere prorogato.

Secondo

l'art. 39 cpv. 1 LPGA le richieste scritte devono essere consegnate

all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a

una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno

del termine.

Se

la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera

che il termine è stato rispettato (cpv. 2).

L'art.

38.

cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve

essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la

notificazione.

Se

l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo

riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno

feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o

sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).

I

termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono

dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua

incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio

incluso (cpv. 4).

Ai sensi dell’art. 38 cpv.

2bis LPGA una comunicazione consegnata soltanto

contro firma del destinatario o di un'altra persona autorizzata a ritirarla è

considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso

tentativo di recapito.

Si

tratta di una presunzione legale del tutto indipendente dal termine di ritiro

fissato dall’ufficio postale: la scadenza di sette giorni è inderogabile (cfr.

STF 8C_642/2018 del 19 settembre 2018; DTF 134 V 49 consid. 4; STF 8C_465/2014

dell’8 luglio 2014).

Il

termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione

dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della

sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STFA I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique

VSI 1998 pag. 217, Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003,

pagg. 130 segg.).

Se

il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso

tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110 V 37

consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, pag.

479).

2.3

L'art. 10 cpv. 1 OPGA prevede

che l'opposizione deve contenere una conclusione e una motivazione.

Ai

sensi dell’art. 10 cpv. 3 OPGA, con riserva delle eccezioni di cui al cpv. 2,

qui non applicabili, l’opposizione può essere fatta per scritto o oralmente

durante un colloquio personale.

Secondo

l’art. 10 cpv. 4 OPGA l’opposizione scritta deve portare la firma

dell’opponente o del suo patrocinatore. L’assicuratore mette a verbale

l’opposizione fatta oralmente; il verbale deve essere firmato dall’opponente o

dal suo patrocinatore.

Per

l’art. 10 cpv. 5 OPGA se l’opposizione non soddisfa i requisiti di cui al

capoverso 1 o se manca la firma, l’assicuratore assegna un congruo termine per

rimediarvi, con la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel

merito.

In proposito cfr. STF

8C_775/2016 del 1° febbraio 2017 consid. 2.3.; STF 9C_163/2016 del 1° giugno

2016.

2.4

Nella presente evenienza la

decisione del 15 novembre 2018 con la quale la CO 1 ha stabilito che

l’assicurata non aveva più alcun diritto a delle prestazioni LAINF dal 1°

gennaio 2019 è stata spedita al suo domicilio di __________ (Italia), pervenendole

il 21 novembre 2018 (cfr. doc. 148; 150).

Il

termine di 30 giorni per presentare l’opposizione ha quindi iniziato a

decorrere il 22 novembre 2018 ed è scaduto, considerate le ferie giudiziarie dal

18.

dicembre al 2 gennaio incluso (cfr. art. 38 cpv. 4 LPGA; consid. 2.2.) e ritenuto che l’ultimo giorno del termine,

6.

gennaio 2019, era un giorno

festivo (cfr. art. 38 cpv. 3 LPGA), lunedì 7 gennaio 2019, come del

resto riconosciuto anche dalla parte ricorrente (cfr. doc. 163; I).

L’opposizione

datata 8 gennaio 2019, inviata il medesimo giorno e pervenuta alla CO 1 il 9

gennaio 2019 (cfr. doc. 163; 180), si rivela, perciò, tardiva.

2.5

Occorre ora esaminare se la ricorrente può prevalersi della

restituzione del termine.

Ai

sensi dell'art. 14 Lptca, se il richiedente o il suo rappresentante è stato

impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è

restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30

giorni dalla cessazione dell'impedimento.

Di

analogo tenore è l’art. 41 LPGA relativo alla restituzione in termini.

Prima

dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la

restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria

volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare

sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa

(cfr. STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag.

71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V

123, consid. 3b, pag. 125).

Per

"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità

oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che

risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze

devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente

non deve potere essere rimproverata una negligenza.

L’assenza

di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid.

4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a;

U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999,

pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

La giurisprudenza

federale ammette in particolare che un incidente o una grave malattia contratta

improvvisamente possono costituire un impedimento non colpevole. Non basta,

però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine

stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad

incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF

9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015

consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86,

consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2

luglio 2003).

Tra

gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare

la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente se la

stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017

del 2 giugno 2017 consid. 2.2.).

Per la questione

dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato

oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se integrato in

una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con la

designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa in

modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio

impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).

Non costituiscono, per

contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto,

rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale

(cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000;

DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17,

consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210,

consid. 4, pag. 216).

Con sentenza 8C_910/2008

del 30 gennaio 2009, pubblicata in SVR 2009 UV Nr. 26 pag. 95, citata dalla

parte resistente (cfr. doc. A; V), il TF ha stabilito che errori nell’elenco

elettronico dei termini di un avvocato insorti dopo una panne informatica non

costituiscono un impedimento non colpevole giustificante la restituzione del

termine ex art. 41 LPGA. Dopo una panne informatica deve essere verificata la

completezza dell’elenco e ciò anche quando il PC-Supporter non fornisce alcun

indizio a favore di una possibile perdita di dati.

Deve ancora essere

sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio

di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del

diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e

seguire criteri restrittivi (cfr. STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

2.6

Nel caso di specie questa Corte ritiene che non siano dati i

presupposti per restituire il termine per interporre opposizione contro la

decisione 15 novembre 2018, notificata all’insorgente il 21 novembre 2018.

In

effetti il TCA non ravvede alcun valido motivo che renda scusabile l’invio

tardivo dell’opposizione.

In

particolare la panne informatica al computer della rappresentante

dell’assicurata che avrebbe avuto luogo il 7 gennaio 2019 e ha richiesto

l’intervento di un tecnico, avvenuto il 9 gennaio 2019 (cfr. doc. I; D; E), non può in ogni caso giustificare la tardività

dell’inoltro dell’opposizione.

L’avv. RA 1, alla quale la

ricorrente ha conferito il mandato di rappresentarla già il 4 dicembre 2018

(cfr. doc. 161), visto che il termine per interporre opposizione contro il

provvedimento del 15 novembre 2018 scadeva proprio il 7 gennaio 2019, avrebbe

dovuto e potuto - come precisato anche dall’assicuratore LAINF (cfr. doc. A; V)

- interporre perlomeno un’opposizione cautelativa scritta a mano, precisando

che l’avrebbe completata al più presto (cfr. consid. 2.3.).

Ciò a maggior ragione

considerato che il messaggio di posta elettronica alla __________ con la comunicazione

del sopravvenuto problema informatico è stato scritto dall’avvocato il 7

gennaio 2019 alle 16:50 (cfr. doc. D).

La patrocinatrice

dell’insorgente aveva, perciò, il tempo sufficiente per procedere come

indicato.

Va, infine, rilevato che,

per costante giurisprudenza, gli assicurati devono sopportare le conseguenze

delle azioni od omissioni delle persone alle quali hanno affidato il compito di

fare valere i propri diritti (cfr. STF 8C_126/2019 del 5 marzo 2019; STF

9C_739/2018 del 14 febbraio 2019 consid. 5.3.; STF 8C_431/2018 del 24 gennaio

2019.

consid. 4.3.; STF 8C_787/2018 del 17 dicembre 2018; STF 8C_915/2014 del 26

febbraio 2015 consid. 4.1.; STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2.2.;

STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA 2002 pag. 259; STCA 38.2008.1 dell'8

maggio 2008 confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA

38.2014.42

del 20 novembre 2014 consid. 2.6.; STCA 35.2006.39 del 7 settembre

2006.

consid. 2.7.; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003).

2.7

In simili condizioni, occorre

concludere che l'opposizione inoltrata contro la decisione del 15 novembre 2018

tardivamente l’8 gennaio 2019 (cfr. consid. 2.4.) è irricevibile (cfr. su

questo tema le STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014 in cui l’Alta Corte ha

considerato inammissibile un ricorso depositato il 13 giugno 2014 contro un

giudizio del TCA del 30 aprile 2014, notificato a un assicurato il 9 maggio

2014, ritenuto, da una parte, che il termine di

trenta giorni per impugnare la sentenza cantonale era scaduto il 10 giugno

2014, dall’altra, che l’insorgente non aveva fatto valere elementi suscettibili

di giustificare una restituzione del termine inosservato; STCA

38.2019.48

del 2 ottobre 2019; STCA 38.2019.18 del 1° luglio 2019; STCA

38.2013.22

del 15 luglio 2013; STCA 38.2007.102 del 31 gennaio 2008; STCA

35.2007.58

del 20 giugno 2007; STCA 38.2007.73 del 3 ottobre 2007).

Di conseguenza a ragione

la parte resistente non è entrata nel merito della vertenza.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti