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Decisione

35.2019.76

Caduta dalla bici con contusio capitis. Quadro dei disturbi privo di sostrato organico oggettivabile. Negata adeguatezza del nesso causale, esame effettuato secondo le regole inerenti all'evoluzione p

27 aprile 2020Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

i disturbi privi di sostrato organico oggettivabile (in casu, i

disturbi cervico-cefalici e quelli cognitivi) non vanno considerati nella

valutazione dell’adeguatezza secondo la “psico-prassi” (al

riguardo, si vedano i principi giurisprudenziali che sono stati esposti in

precedenza a titolo di premessa), nella concreta evenienza, possono

essere a priori ritenuti insoddisfatti il criterio dei disturbi somatici

persistenti, quello del decorso sfavorevole della cura e delle complicazioni

rilevanti intervenute, nonché quello del grado e la durata dell'incapacità

lavorativa.

Il TCA può esimersi

dall’approfondire se alla luce di quanto sostenuto in proposito nel ricorso

(cfr. doc. I, p. 28), potrebbe essere soddisfatto il criterio della cura medica

Considerandi

errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio in quanto, anche se

ciò dovesse essere il caso, l’adeguatezza non potrebbe comunque essere ammessa,

dato un infortunio di media gravità in senso stretto.

Sulla scorta di quanto

precede, si deve dunque concludere che i disturbi denunciati da RI 1 a far

tempo dal novembre 2018, non costituiscono una conseguenza

adeguata dell’evento traumatico assicurato.

Facendo difetto

l’adeguatezza, può essere lasciata aperta la questione relativa all’esistenza

del nesso di causalità naturale tra l’infortunio e il danno alla salute (cfr., in proposito, SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 3c; STF U 17/07 del

30.

ottobre 2007, consid. 3, U 606/06 del 23 ottobre 2007, consid. 4 e U 299/05

del 28 maggio 2007, consid. 5.2).

La decisione su

opposizione impugnata, mediante la quale l’istituto assicuratore resistente ha

dichiarato estinto a contare dal 19 novembre 2018 il diritto alle prestazioni

dipendente dal sinistro del 30 aprile 2018, deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti