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Decisione

35.2019.76

Caduta dalla bici con contusio capitis. Quadro dei disturbi privo di sostrato organico oggettivabile. Negata adeguatezza del nesso causale, esame effettuato secondo le regole inerenti all'evoluzione psichica abnorme conseguente ad infortunio (DTF 115 V 133)

27 aprile 2020Italiano40 min

i disturbi privi di sostrato organico oggettivabile (in casu, i

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2019.76

mm

Lugano

27 aprile 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 5 giugno 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 6 maggio 2019 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 30 aprile 2018, RI 1,

a quel momento al beneficio delle prestazioni dell’assicurazione contro la

disoccupazione e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO

1, è caduto mentre era in sella alla propria bicicletta elettrica e si è

procurato, secondo il rapporto 7 maggio 2018 del Servizio di PS dell’Ospedale __________

di __________ (doc. 19), una contusione al ginocchio destro e una contusione

alla testa (contusio capitis).

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 13 novembre 2018, l’amministrazione

ha dichiarato estinto dal 19 novembre 2018 il diritto alle prestazioni dipendente

dall’infortunio dell’aprile 2018, posto che la sintomatologia denunciata

dall’assicurato non costituiva una conseguenza adeguata dell’evento assicurato

(doc. 86).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 108 e 117), in data 6

maggio 2019, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc.

136).

1.3. Con tempestivo ricorso del 5

giugno 2019, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto, in via

principale, che l’assicuratore convenuto venga condannato a ripristinare il

diritto alle prestazioni a contare dal 19 novembre 2018 e, in via

subordinata, il rinvio degli atti all’CO 1 per complemento istruttorio e

nuova decisione, tenuto conto anche “dell’esito dell’istruttoria che sarà

svolta dall’Ufficio AI circa l’assegnazione di provvedimenti professionali, …”

(doc. I, p. 30).

Sul piano formale,

l’insorgente sostiene che l’amministrazione avrebbe violato il suo diritto di

essere sentito per “… non avere indicato nella decisione su opposizione del

6.05.2019 se l’esame dell’adeguatezza del nesso di causalità debba avvenire in

base alla prassi sviluppata nella DTF 117 V 359 relativa ai “colpi di frusta”

(…) oppure secondo i criteri applicabili in caso di evoluzione psichica abnorme

conseguente a infortunio (DTF 115 V 133).” (doc. I, p. 21).

Nel merito, l’assicurato

contesta innanzitutto che la sintomatologia da lui denunciata non correlerebbe

a sufficienza con un danno organico oggettivabile presente a livello cerebrale,

e ciò alla luce di quanto certificato dai medici da lui privatamente consultati

(dott. __________ e dott. __________). In questo senso, egli ritiene che agli

apprezzamenti elaborati dal neurologo di fiducia dell’CO 1 sulla base dei soli

atti, non possa essere attribuito sufficiente valore probatorio (cfr. doc. I,

p. 6-21).

D’altro canto, nell’ipotesi

in cui si volesse riconoscere l’assenza di correlazione tra disturbi e stato di

salute oggettivabile, trattandosi allora di valutare l’esistenza di un legame

causale adeguato con l’evento traumatico assicurato, il ricorrente fa valere in

primo luogo che tale esame avrebbe semmai potuto avere luogo “… dopo il

1.08.2019, ossia alla scadenza dell’obbligo dell’Ufficio AI d’assumere i costi

di un accertamento nell’ambito della scelta professionale tramite il SIL.”

(doc. I, p. 22 s.). Sempre in tale ipotesi, e nel caso in cui questa Corte non

dovesse giudicare prematuro l’esame della causalità adeguata, quest’ultimo

andrebbe effettuato applicando la

prassi elaborata in materia di traumi del tipo “colpo di frusta” (e non in base

ai criteri applicabili in caso di evoluzione psichica abnorme susseguente a

infortunio). L’assicurato sostiene quindi che l’evento traumatico del 30 aprile

2018 vada classificato nella categoria degli infortuni di media gravità in

senso stretto e che sarebbero soddisfatti tutti i criteri di rilievo elaborati

dalla giurisprudenza federale (cfr. doc. I, p. 23 ss.).

1.4. L’CO 1, in risposta, ha

postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. I).

1.5. In data 26 agosto 2019, il

patrocinatore dell’assicurato ha versato agli atti ulteriore documentazione,

segnatamente dei referti allestiti dai dottori __________ e __________, e ha

chiesto la disposizione di una perizia giudiziaria e di una perizia

biomeccanica, come pure di richiamare gli incarti AI e del Sostegno

integrazione lavorativa (SIL) (doc. VII + allegati).

L’amministrazione si è

espressa al riguardo il 9 settembre 2019, versando agli atti un apprezzamento

del PD dott. __________ (doc. XI + allegato).

1.6. Il 26 settembre 2019, l’avv. RA

1 ha trasmesso al Tribunale due ulteriori rapporti dei dottori __________ e __________

e ha in sostanza ribadito le proprie richieste di prova (doc. XIII + allegati).

L’istituto assicuratore ha

prodotto un ulteriore apprezzamento del neurologo dott. __________ e si è

quindi riconfermato nella sua risposta di causa (doc. XV + allegato).

Da parte sua, il

rappresentante del ricorrente ha versato agli atti il referto 24 ottobre 2019

del dott. __________, ha rinviato al contenuto della presa di posizione 24

settembre 2019 del dott. __________ e ha ribadito che, a suo avviso, “la

chiusura della pratica LAINF non poteva comunque avvenire in data 19.11.2018

poiché erano e sono tutt’ora in corso i provvedimenti di reintegrazione

professionale da parte dell’AI (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF; DTF 134 V 109

consid. 3 e 4 pag. 122 e segg.) e pertanto il presente caso non potrà essere

chiuso prima del 29.02.2020, ossia alla conclusione dei provvedimenti

d’integrazione accordati da parte dell’AI all’assicurato.” (doc. XVII +

allegato).

L’CO 1 ha formulato le

proprie osservazioni in merito il 31 ottobre 2019 (doc. XIX).

1.7. In data 13 gennaio 2020,

l’avv. RA 1 ha prodotto la sua nota d’onorario ai fini dell’eventuale

statuizione sulle ripetibili (doc. XXI + allegato).

1.8. Il 26 febbraio 2020, al TCA è

pervenuta copia della comunicazione 17 febbraio 2020, mediante la quale

l’Ufficio AI ha rinnovato la garanzia di assunzione dei costi di potenziamento

della resistenza presso il SIL di __________ (doc. XXII + allegati).

in diritto

2.1. In ordine, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid.

5.2. (si veda anche la STF 8C_14/2018 del 25 aprile 2018), questa Corte rileva

che decide questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul

FUCT N. 043/2018 del 29 maggio 2018). Con scritto del 18 ottobre 2018 l’CO 1 ha

infatti comunicato al TCA che, a partire da quella data, gli incarti affidati

dall’assicuratore ad un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura

giudiziaria non vengono gestiti, in seno alla Direzione, dalla giurista di

lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici.

2.2. Sempre in ordine, il

ricorrente solleva una violazione del proprio diritto di essere sentito legata

al fatto che l’amministrazione non avrebbe precisato nella decisione su opposizione

impugnata se l’esame dell’adeguatezza del nesso di causalità è stato effettuato

in applicazione della prassi relativa all’evoluzione psichica abnorme

susseguente a infortunio oppure di quella relativa ai “colpi di frusta”, ai

traumi equivalenti e a quelli cranio-cerebrali (doc. I, p. 21).

Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto di essere

sentite. Per costante giurisprudenza (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008

consid. 4.2), dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto

il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione

sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti

suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione

dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne

conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V 387, 127 V 219, 127 V 431,

127 I 56, 126 V 130).

Il diritto di essere sentito

comprende pure l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni.

Tale obbligo ha lo scopo, da

un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le

ragioni poste a fondamento del provvedimento e di poterlo impugnare con

cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di

esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che

l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le

argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per

il giudizio, atte a influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007

consid. 3.2 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

Infine, ai

sensi della giurisprudenza, una violazione di tale diritto - nella misura in

cui essa non sia di particolare gravità - è tuttavia da ritenersi sanata

qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi a un'autorità di

ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve

comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa; cfr. pure

la STCA 32.2017.56 del 19 ottobre 2017 consid. 2.2).

Chiamato a pronunciarsi,

il TCA constata, da una parte, che nella decisione formale del 13 novembre

2018, l’amministrazione ha indicato che l’esame della causalità adeguata è

stato effettuato in applicazione della giurisprudenza di cui alla DTF 115 V 133

(doc. 86, p. 1: “Abbiamo verificato se tra l’evento notificato e il danno

insorto esiste una relazione di causalità adeguata. Sulla base della verifica

effettuata e della giurisprudenza vigente (tra cui DTF 115 V 133) non è

stata riscontrata adeguatezza.” – il corsivo è del redattore).

D’altra parte, va

osservato che tale circostanza è stata esplicitamente ricordata anche nei

considerandi di fatto della decisione su opposizione impugnata (doc. 136, p. 2:

“La CO 1 __________, con decisione 13.11.2018, ha sospeso l’erogazione delle

prestazioni assicurative dal 19.11.2018 in quanto, da un lato, le cause

organiche non sono sufficienti per spiegare i disturbi ancora lamentati e,

d’altro lato, la causalità adeguata secondo la giurisprudenza di cui in DTF

115 V 133 non è data.” – il corsivo è del redattore) e che in quelli di

diritto l’assicuratore non ha affermato di volersi scostare da quanto precedentemente

deciso in proposito (cfr. doc. 136, p. 9), nonostante le obiezioni sollevate in

proposito in sede d’opposizione (cfr. doc. 117, p. 9).

Sulla scorta di quanto

precede, questo Tribunale ritiene che per l’avv. RA 1 fosse sufficientemente

chiaro che la valutazione dell’adeguatezza era stata effettuata in applicazione

della giurisprudenza relativa all’evoluzione psichica abnorme di cui alla DTF

115 V 133, ragione per la quale la censura di violazione del diritto di essere

sentito va dunque respinta. Il TCA può pertanto entrare nel

merito del ricorso.

2.3. Nel merito,

litigiosa è la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a dichiarare

estinto il proprio obbligo a prestazioni a contare dal 19 novembre 2018, oppure

no.

2.4. Secondo l’art. 6 cpv. 1

LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni

assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non

professionali e di malattie professionali.

2.5. Il diritto alle prestazioni

risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di

causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa

condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di

fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un

nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si

determinano secondo il principio della probabilità preponderante -

insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile

generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di

assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p.

406).

2.6. Se un infortunio ha

semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza

questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati

dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso

preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status

quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato

anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75

consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von

Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici

svizzeri 71/1990, p. 1093).

Il solo fatto che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un

infortunio, non basta per stabilire un rapporto di causalità naturale con

questo medesimo infortunio (ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”;

cfr. DTF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341s.; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid.

3b). Occorre di principio ricercarne l’eziologia e verificare, su questa base,

l’esistenza del nesso di causalità con l’evento assicurato. Pertanto, in

materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di

trauma equivalente oppure di trauma cranio-cerebrale,

senza dimostrazione di un sostrato organico oggettivabile, l’esistenza di un

legame causale naturale tra l’infortunio e l’incapacità lavorativa o di

guadagno, deve di principio essere ammessa in presenza di un quadro clinico

tipico caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito,

vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile

stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione,

cambiamento della personalità, ecc.. L’esistenza di un infortunio di questo

tipo così come delle sue conseguenze, presuppone delle attendibili

certificazioni medico-specialistiche (cfr. DTF 119 V 335 consid. 1, 117 V 359

consid. 4b; in merito alle misure istruttorie necessarie, si veda la DTF 134 V

109 consid. 9 p. 122s.).

2.7. Il diritto alle prestazioni

assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata

tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute

fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in

cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p.

103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare

l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici

sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli

infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni

insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata banale), gli

infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a tale

classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio è stato

vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un

punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità,

occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più

importanti sono:

- le

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare

spettacolarità dell'infortunio;

- la

gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la

loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

- la durata

eccezionalmente lunga della cura medica;

- i disturbi somatici

persistenti;

- la

cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

- il

decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

- il

grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

Non in ogni caso è

necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di

un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di

causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della

categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si

situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da

considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare

affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF

115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid.

4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).

2.8. In presenza di un infortunio

del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di un trauma equivalente

oppure di un trauma cranio-cerebrale, senza prova di deficit funzionale

organico, i criteri della causalità adeguata devono essere esaminati senza

differenziare le componenti psichiche da quelle somatiche, e ciò contrariamente

a quanto avviene trattandosi di disturbi psichici insorti a seguito di un

infortunio, per i quali vanno considerati unicamente gli aspetti organici (cfr.

DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 e SVR 2007 UV 8 p. 27, consid. 2ss.).

2.9. Nella DTF 134 V 109, già

citata in precedenza, il Tribunale federale ha precisato, da più punti di

vista, la propria giurisprudenza riguardante la valutazione della causalità in

caso di disturbi organici non oggettivabili e, specificatamente, quella

elaborata in materia di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi

equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali.

In quel giudizio, l’Alta

Corte ha innanzitutto confermato la necessità di procedere a un esame

particolare dell’adeguatezza in presenza di infortuni che hanno comportato tali

lesioni (consid. 7-9). Il Tribunale federale ha inoltre stabilito che non vi è

ragione di modificare i principi relativi alla classificazione degli infortuni

a seconda del loro grado di gravità e all’eventuale presa in considerazione di

ulteriori criteri nell’esame dell’adeguatezza a dipendenza della gravità

dell’infortunio (consid. 10.1). La Corte federale ha invece accresciuto le

esigenze relativamente alla prova dell’esistenza di una lesione in relazione di

causalità naturale con l’infortunio (consid. 9) e ha modificato in parte i

criteri di rilievo per l’adeguatezza (consid. 10).

Per quanto riguarda il

nesso di causalità naturale, il TF ha segnatamente ricordato che,

accanto ai casi in cui un chiaro miglioramento dello stato di salute subentra

già dopo breve tempo e che perciò pongono raramente dei problemi

nell’applicazione del diritto, vi sono i casi in cui i disturbi perdurano più a

lungo, sino alla loro cronicizzazione. Per questi ultimi, è indicato disporre

rapidamente - di regola dopo circa sei mesi di persistenza dei disturbi -, una

perizia pluri-/interdisciplinare (di tipo neurologico/ortopedico, psichiatrico

e, eventualmente, neuropsicologico; in caso di questioni specifiche e per

escludere diagnosi differenziali sono pure indicati accertamenti

otoneurologici, oftalmologici, ecc.), allestita da medici specialisti che

godono di un’esperienza specifica con questo genere di lesioni. Relativamente

alla causalità adeguata, l’Alta Corte ha rielaborato i criteri di rilievo,

principalmente quelli che contengono una componente temporale e, in secondo

luogo, quelli che nella pratica si sono dimostrati troppo poco chiari. Il

relativo nuovo elenco si presenta quindi nel modo seguente:

- le circostanze concomitanti particolarmente

drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

- la gravità o particolare caratteristica delle

lesioni lamentate;

- la specifica cura medica protratta e gravosa;

- i notevoli disturbi;

- la cura medica errata che aggrava notevolmente gli

esiti dell'infortunio;

- il decorso sfavorevole della cura e le

complicazioni rilevanti intervenute;

- la rilevante incapacità lavorativa malgrado la

dimostrazione degli sforzi compiuti.

Nonostante ciò che

precede, la giurisprudenza citata al considerando 2.7. (DTF 115 V 133 e 403) si

applica anche in caso di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi

equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali, se i disturbi psichici insorti

dopo l’infortunio appaiono chiaramente come un danno alla salute distinto e

indipendente dal quadro clinico tipico consecutivo a un trauma d’accelerazione

al rachide cervicale, a un trauma equivalente oppure a un trauma

cranio-cerebrale (cfr. RAMI 2001 U 421 p. 79 consid. 2b).

2.10. La più recente giurisprudenza

federale applica la prassi relativa all’evoluzione psichica abnorme conseguente

a infortunio nei casi in cui l’esistenza dei disturbi denunciati

dalla persona assicurata è sì stata attestata da medici specialisti, ma non

oggettivata mediante accertamenti strumentali e radiologici scientificamente

riconosciuti. Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di postumi organici

oggettivabili non esclude a priori l’esistenza di un nesso di causalità

naturale con l’evento traumatico in questione (cfr. SVR 2012 UV n. 5 p. 17ss.

consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati). L’esame della causalità naturale

viene però momentaneamente sospeso, per procedere a un esame particolare

dell’adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il

necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori

indagini sulla questione della causalità naturale tra l’infortunio e i disturbi

lamentati (DTF 135 V 465 consid. 5.1).

Ad esempio,

questo principio è stato applicato dall’Alta Corte in una sentenza 8C_267/2009

del 26 gennaio 2010 consid. 4.3, riguardante dei disturbi visivi denunciati da

un assicurato che era stato spinto contro un muro da una terza persona. Ammessa

l’esistenza del nesso di causalità naturale in quanto attestata da due

neuro-oftalmologi attivi a livello universitario e constatata la mancata

oggettivazione di un danno alla salute organico, il TF ha esaminato il caso dal

profilo della causalità adeguata in applicazione della “psico-prassi” (e non di

quella relativa ai traumi cranio-cerebrali siccome l’assicurato aveva lamentato

una semplice contusione cranica), per giungere alla conclusione che

l’adeguatezza non era data.

In una

sentenza 8C_291/2012 dell’11 giugno 2012, la Massima Istanza ha deciso in

questo stesso modo, a proposito di una fattispecie in cui i disturbi lamentati

dall’assicurato all’arto inferiore sinistro, riferibili secondo gli

specialisti a un dolore neuropatico provocato dall’infortunio, non avevano potuto

essere oggettivati né neurologicamente né mediante esami strumentali per

immagini.

Infine, nella DTF 138 V

248, il Tribunale federale, modificando la propria giurisprudenza, ha stabilito

che in presenza di acufeni non attribuibili a un’affezione organica

oggettivabile, il nesso di causalità adeguata con l’infortunio non può essere

ammessa senza aver fatto l’oggetto di un esame particolare, al pari di quanto

avviene per altri quadri clinici senza prova di deficit organico.

2.11. Nella presente fattispecie,

con la decisione su opposizione impugnata, l’istituto assicuratore resistente

sostiene che i disturbi denunciati da RI 1 non correlerebbero con un danno alla

salute oggettivabile. Di conseguenza, l’CO 1 ha

proceduto a un esame particolare dell’adeguatezza del nesso causale, giungendo

alla conclusione che essa non è data (cfr. doc. 136, p. 9).

Questa Corte ricorda innanzitutto che, secondo un’affermata

giurisprudenza federale, per poter parlare di lesioni

traumatiche oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti

devono essere confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature

diagnostiche o di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente

(STF 8C_421/2009 del 2 ottobre 2009 consid. 3 e sentenze ivi citate; cfr. pure

DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122).

Alla luce di

quanto precede, determinante è pertanto la questione di sapere se, nel caso di

specie, gli accertamenti diagnostici per immagini effettuati hanno

consentito di oggettivare un danno organico cerebrale, imputabile ad

infortunio, suscettibile di giustificare la sintomatologia denunciata

dall’assicurato.

Dalla documentazione agli

atti risulta che RI 1 è stato sottoposto, in data 4 maggio 2018, a una TAC

cerebrale, esame che ha escluso la presenza di “alterazioni tomodensitometriche

del parenchima cerebrale compatibili con lesioni focali.” (doc. 16).

La RMN cerebrale del 5

luglio 2018 (eseguita con e senza mezzo di contrasto) ha escluso l’esistenza di

“apprezzabili alterazioni dell’intensità di segnale nelle sequenze DWI-ADC da

riferire a lesione parenchimale di tipo recente”, rispettivamente di

“apprezzabili aree di impregnazione patologica dopo somministrazione di mezzo

di contrasto a livello del tessuto encefalico”. L’esame in questione ha d’altro

canto mostrato, a livello della sostanza bianca periventricolare in sede

bifrontale, dei “focolai di gliosi di origine aspecifica” (doc. 49).

Infine, la RMN cerebrale

nativa del 3 ottobre 2018, eseguita secondo le indicazioni del neurologo di

fiducia dell’CO 1, non ha evidenziato “alterazioni del segnale parenchimale

riferibili ad edema cerebrale né ematomi intra o sottodurali.”. Essa ha invece

confermato l’esistenza di “puntiformi iperintensità della sostanza bianca

profonda prevalentemente frontale bilaterale del tutto aspecifiche.” (doc. 74).

Interpellato a più riprese

dall’amministrazione sull’aspetto in discussione, il PD dott. __________, spec.

FMH in neurologia, attivo presso il Centro __________ dell’CO 1, ha

costantemente sostenuto che in concreto non è stata dimostrata, con il grado

della verosimiglianza preponderante, la presenza di lesioni cerebrali riconducibili

all’infortunio dell’aprile 2018, né nella forma di depositi emosiderinici

(assenti nelle immagini) né tantomeno in quella di lesioni gliotiche della

sostanza bianca profonda (presenti ma non correlabili con le sequele di una

lesione cerebrale) (cfr., ad esempio, il doc. 129, p. 5: “Die aktuelle

Kernspintomographische Bilddiagnostik vom 03.10.2018 einschliesslich

Hämosiderinsensitiver Sequenzen (1,5 T) blieb erneut ohne

Hämosiderinnachweis und somit überwiegend wahrscheinlich ohne unfallbedingte

Hirnverletzungsfolgen, bei wenigen somit nicht mit Hirnverletzungsfolgen

korrelierenden unspezifischen Hyperintensitäten periventrikulär und subkortikal

im Marklager beidseits sowie aus meiner Einschätzung auch einer beginnenden

frontal-akzentuierte Hirnatrophie, die sich bereits in der initialen kranialen

Computertomographie vom Unfalltag zeigte. Die Bildgebung war zur

diagnostischen Sorgfältigkeit wiederholt worden, da die initiale

Kernspintomografie vom 05.07.2018 im Krakenhaus __________ technisch ohne

spezielle SWI-Sequenzen in Hinblick auf die Sensitivität von

Hirnverletzungsfolgen lediglich mit T2*-Sequenzen als eingeschränkt zu

beurteilen war.” – il corsivo è del redattore).

In TCA constata che dalle

certificazioni agli atti degli specialisti privatamente consultati

dall’insorgente, non emerge nulla di sostanzialmente diverso rispetto a quanto

indicato dal dott. __________.

Con rapporto del 15

gennaio 2019, il dott. __________, spec. FMH in neurologia, ha esplicitamente

ammesso che dai due esami di RMN cerebrale eseguiti è emersa “… l’assenza di

lesioni traumatiche”, precisando però che tale circostanza “… non permette

di confermare ma a mio avviso neppure di escludere l’origine traumatica dei

disturbi riferiti dal P., da una parte per il lasso di tempo trascorso tra

l’infortunio e l’esecuzione della RM per cui ev. microfocolai emorragici

avrebbero potuto regredire spontaneamente nel frattempo, dall’altra perché

sindromi post-traumatiche possono manifestarsi anche in assenza di lesioni

dimostrabili alla RM.” (doc. G – il corsivo è del redattore).

Il dott. __________, spec.

FMH in neurologia, ha anch’egli confermato che “la diagnostica per immagini

eseguita, sia quella tramite risonanza magnetica eseguita a __________ che

quella con risonanza magnetica 3 Tesla eseguita alla Clinica __________ sono

risultate senza immagini specifiche per un traumatismo cranico.”. Analogamente

al suo collega __________, egli ha tuttavia fatto valere che ciò “… non

permette di escludere la presenza di una TBI o concussione, in quanto

soprattutto quest’ultimo tipo di patologia si presenta molto spesso priva di

lesioni strutturali tipiche o univoche rilevabili attraverso la neuro imaging

convenzionale. Inoltre lesioni a carattere emorragico o micro emorragico sono

suscettibili di regredire completamente dopo alcune settimane e nella

fattispecie non essere più visibili ad esami IRM eseguiti a 3 e 5 mesi dopo il

trauma. Alcune lesioni di molto piccole dimensioni o alterazioni assonali

diffuse o malfunzionamenti o ancora lesioni funzionali del tessuto cerebrale non

possono essere messe in evidenza con metodi di risonanza magnetica standard.”

(doc. F – il corsivo è del redattore). Per quanto riguarda le lesioni gliotiche

aspecifiche della sostanza bianca, evidenziate da entrambi gli esami di

risonanza magnetica effettuati, secondo il neurologo curante del ricorrente, potrebbero

essere prese a testimonianza “… di una sofferenza possibilmente causata

dal traumatismo cranico, in assenza di lesioni micro-emorragiche. A proposito è

disponibile numerosa letteratura, che dimostra chiaramente che le lesioni

micro-emorragiche non sono obbligatorie dopo un traumatismo cranico e che,

anche se meno frequenti, le lesioni gliotiche aspecifiche della sostanza bianca

sono possibilmente ugualmente secondarie a lesioni assonali causate da

un traumatismo cranico. Una non esclude l’altra, ribadisco che anche se in modo

meno specifico delle lesioni micro-emorragiche anche le lesioni gliotiche della

sostanza bianca possono essere attribuite al traumatismo cranico.” (doc.

AN, p. 1 – il corsivo è del redattore; in questo senso, si veda anche il suo

rapporto dell’8 gennaio 2019 – doc. F, p. 2: “Entrambi gli esami di risonanza

magnetica mostrano “puntiformi iperintensità della sostanza bianca profonda

prevalentemente frontale bilaterale del tutto aspecifiche” (referto Clinica __________

del 3.10.2018) che potrebbero essere anche interpretati come secondari a

eventi post traumatici …”, come pure quello del 31 maggio 2019 – doc. O, p. 4:

“Spesso gli esami TAC cerebrali in caso di traumatismi cranici minori risultano

nella norma, qualche volta sono presenti anche esami normali di risonanza

magnetica cerebrale, nel caso del signor RI 1 questo esame risulta sub-normale,

in presenza di alcune e sparse lesioni gliotiche aspecifiche, che come già

detto potrebbero anche essere secondarie (ma non in modo assolutamente

specifico ed esclusivo) alle lesioni dovute al traumatismo cranico. In

questo caso le lesioni gliotiche sono talmente poco specifiche che il nesso di

causalità non è così garantito.” – il corsivo è del redattore).

Da parte sua, il dott. __________,

spec. FMH in medicina interna, in considerazione del fatto che i noti esami di

risonanza magnetica sono stati effettuati soltanto a distanza di 3,

rispettivamente 5 mesi dall’evento infortunistico, lasso di tempo durante il

quale le lesioni traumatiche emorragiche potrebbero essersi attenuate e finanche

sparite, ha dichiarato che “la presenza di lesioni strutturali non può

essere dimostrata ma neanche esclusa (…).” (doc. AL, p. 2 e 4 – il corsivo

è del redattore).

Occorre quindi rilevare come

nessuno dei medici curanti dell’insorgente sostenga che il materiale

iconografico a disposizione permetta di dimostrare, perlomeno con il grado

della verosimiglianza preponderante, l’esistenza di lesioni strutturali a

livello cerebrale imputabili all’infortunio assicurato, ragione per la quale,

in concreto, non si può parlare di oggettivazione di un danno organico di

origine infortunistica ai sensi della giurisprudenza federale citata in

precedenza (per un caso in cui il TCA ha rinviato la causa all’assicuratore

LAINF interessato poiché gli esami di RMN cerebrale effettuati non

comprendevano quelle sequenze potenzialmente atte a mettere in luce microlesioni

emorragiche, cosiddette sequenze SWI, si veda la STCA 35.2019.45 del 27 aprile

2020. Nel caso concreto, le sequenze in questione sono invece state eseguite

nel quadro della risonanza magnetica del 3 ottobre 2018).

Per il resto, è utile

segnalare che, in una sentenza pubblicata in SVR 4-5/2009 UV 18, p. 69ss., il

TF ha precisato che reperti clinici quali miogelosi, dolori alla

digitopressione del collo oppure limitazioni nella mobilità del rachide

cervicale, non possono di per sé essere qualificati quale chiaro substrato organico

dei disturbi (si veda pure la STF 8C_416/2010 del 29 novembre 2010 consid. 3.2

e la STF 8C_286/2018 del 7 settembre 2018 consid. 6.2).

L’Alta Corte ha, altresì,

statuito che nemmeno le cefalee costituiscono la prova della presenza di

un danno organico di natura infortunistica, sebbene esse possano essere

classificate secondo la Classificazione Internazionale delle Cefalee (ICHD-II)

della International Headache Society (cfr. SVR 2008 UV 2 p. 3; STF

8C_680/2010 del 4 febbraio 2011 consid. 3.2; in materia di cefalee, si veda

pure la DTF 140 V 290).

In una sentenza U 273/06

del 9 agosto 2006 consid. 3.3, il TFA ha infine confermato che, per costante

giurisprudenza, la neuropsicologia non è di per sé atta a dimostrare

l’esistenza di disfunzioni cerebrali organiche derivanti da un infortunio (cfr.

pure la STF 8C_358/2014 del 14 agosto 2014 consid. 2.3.2 e i riferimenti ivi

citati).

In queste condizioni, il

TCA può esimersi dal disporre ulteriori misure istruttorie, in particolare la

richiesta perizia giudiziaria pluridisciplinare, ritenendo che le circostanze

giuridicamente rilevanti siano già state adeguatamente accertate. In proposito,

va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF

9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che

ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29

cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi

citata).

In merito alla richiesta perizia

biomeccanica, occorre tenere presente che, secondo la giurisprudenza

federale, una perizia biomeccanica può certamente fornire degli elementi di

peso per giudicare della gravità di un evento infortunistico, tuttavia non è

di per sé adeguata a determinare in maniera attendibile l’eziologia dei

disturbi insorti a seguito di un trauma d’accelerazione al rachide cervicale

(o di un trauma cranio-cerebrale) (cfr., fra le tante, STFA 14/05 del 29 maggio

2006, consid. 3.1, STFA U 324/03 dell’8 novembre 2004, consid. 2.2 e STFA U 193/01 del 24 giugno 2003, pubblicata in Plädoyer 6/03, p. 73 ss.: “Soweit

die Beschwerdegegnerin die Zuverlässigkeit der bezüglich der Frage der

natürlichen Kausalität übereinstimmenden Arztberichte mit dem Argument

bestreitet, gestützt auf das verkehrstechnische Gutachten des Unfallanalytikers

Dipl. Ing. B.________ vom 10. Mai 1996, welcher für den Auffahrunfall eine

kollisionsbedingte Geschwindigkeitsänderung (Delta-v) von lediglich 3 bis 7,2

km/h ermittelt hat und entsprechend von einem Bagatellereignis ausgeht, sei

eine für den aktuellen Beschwerdekomplex kausale HWS-Verletzung auszuschliessen,

verkennt sie, dass unfallanalytische und biomechanische Gutachten

gegebenenfalls bei der Adäquanzprüfung zu berücksichtigen sind; dagegen

entspricht es nicht der Rechtsprechung zu Schleudertrauma-Fällen, die - in

erster Linie aufgrund medizinischer Fakten und ärztlicher Einschätzung zu

beurteilende - natürliche Kausalität mit Überlegungen zur

Auffahrgeschwindigkeit und der dabei auf das Auto der versicherten Person

übertragenen Energie in Frage zu stellen (nicht veröffentlichte Erwägung 1 des

Urteils RKUV 1998 Nr. U 297 S. 243 [U 16/97]; ferner Urteile P. vom 14.

März 2001 [U 137/00] Erw. 2b in fine, B. vom 7. August 2002 [U 313/01] Erw.

2.3, B. vom 22. Mai 2002 [U 339/01] Erw. 4b/bb, S. vom 8. April 2002 [U 357/01]

Erw. 3b/bb und B. vom 7. August 2001 [U 33/01] Erw. 3a). Eine unfalltechnische

oder biomechanische Analyse vermag allenfalls gewichtige Anhaltspunkte zur -

einzig mit Blick auf die Adäquanzprüfung relevanten (Urteil W. vom 30. April

2001 [U 396/99] Erw. 2b in fine) - Schwere des Unfallereignisses zu liefern; sie

bildet jedoch in keinem Fall eine hinreichende Grundlage für die

Kausalitätsbeurteilung (Urteile M. vom 26. März 2003 [U 125/01] Erw. 3.1

und Z. vom 18. März 2003 [U 205/02] Erw. 2.1).).” - il corsivo è del

redattore).

2.12. In assenza di un

sufficiente sostrato organico oggettivabile, come è il caso nella presente fattispecie

(si veda il consid. 2.11.), occorre effettuare un esame specifico

dell’adeguatezza.

Secondo la

giurisprudenza federale, l’esame dell’adeguatezza del legame causale può però

avvenire, al più presto, quando l’assicuratore contro gli infortuni, in

virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, è tenuto a chiudere un caso (con interruzione

delle prestazioni di corta durata). Tale momento è dato quando dalla

continuazione della cura medica non vi è più da attendersi dei sensibili

miglioramenti e quando eventuali provvedimenti integrativi dell’assicurazione

per l’invalidità si sono conclusi. L’Alta Corte ha inoltre precisato che la

questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va

valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino

della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata

dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).

Nel caso concreto, il

ricorrente rimprovera all’CO 1 di aver prematuramente proceduto all’esame

dell’adeguatezza del nesso di causalità, ignorando che, nel novembre 2018 (e pure

successivamente), egli era stato posto al beneficio di misure d’integrazione professionale

disposte dall’assicurazione per l’invalidità. Correttamente, egli non pretende

invece che a quel momento vi fossero ancora dei provvedimenti terapeutici

suscettibili di migliorare notevolmente il suo stato di salute infortunistico

(cfr. doc. I, p. 22 s., doc. XIII, p. 2 s., doc. XVII, p. 2 s. e doc. XXII).

Al riguardo, il TCA

constata che, a decorrere dal mese di dicembre 2018, l’assicurazione per

l’invalidità ha inserito RI 1 in un percorso di job coaching in

collaborazione con il SIL di __________, e ciò nell’ambito dei provvedimenti

d’intervento tempestivo (cfr. doc. U). In quel contesto, egli ha lavorato a

tempo parziale quale aiuto-cucina presso alcuni esercizi pubblici del Cantone. Il

22 maggio 2019, l’UAI ha rinnovato la garanzia per l’accertamento della scelta

professionale, sempre per il tramite del __________, per il periodo 1° giugno –

31 luglio 2019 (doc. Z). Quindi, dal 1° settembre 2019 in poi, l’assicurazione

per l’invalidità si è assunta le spese di un periodo di potenziamento della

resistenza (cfr. doc. AS e doc. XXII 2).

Conformemente alla

giurisprudenza federale, la conclusione di eventuali provvedimenti integrativi

dell’assicurazione per l’invalidità riservata dall’art. 19 cpv. 1 LAINF, si

riferisce esclusivamente a quei provvedimenti suscettibili d’influenzare il

grado d’invalidità su cui si fonda la rendita dell’assicurazione contro gli

infortuni (cfr. RAMI 2004 U 508 p. 165; STF 8C_651/2016 del 15 dicembre 2016

consid. 4.3).

Secondo questo Tribunale, i provvedimenti di cui ha

beneficiato (e beneficia) il ricorrente non erano (sono) atti a influenzare il

suo grado d’invalidità, pertanto, non sono d’ostacolo alla chiusura del caso dal 19 novembre 2018 e

al consecutivo esame dell’adeguatezza del nesso causale.

In

una sentenza 8C_350/2018 del 20 agosto 2018 consid. 7, il TF lo ha

esplicitamente ammesso in relazione al provvedimento di riabilitazione

socioprofessionale consistente nel potenziamento della prestazione lavorativa

(qual è quello di cui beneficia il ricorrente a far tempo dal 1°

settembre 2019). D’altro canto, per

quanto riguarda le misure d’intervento tempestivo (art. 7d cpv. 2 LAI),

non si tratta di provvedimenti integrativi veri e propri ai sensi degli artt. 8

ss. LAI (e dell’art. 19 cpv. 1 LAINF; in questo senso, cfr. sentenza del

Tribunale delle assicurazioni del Cantone Zurigo UV.2012.00178 del 21 ottobre

2013 consid. 4).

Assodato

dunque che all’amministrazione non può essere rimproverato di aver prematuramente

chiuso la pratica, si pone la questione di sapere se l’esame

dell’adeguatezza debba avvenire in base alla prassi sviluppata nella DTF

117 V 359 ss. relativamente ai traumi cranio-cerebrali e precisata nella DTF

134 V 109, oppure secondo i criteri applicabili in caso di evoluzione psichica

abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133).

Questa Corte rileva che, in base alla documentazione medica

agli atti, in occasione dell’evento infortunistico dell’aprile 2018,

l’assicurato ha riportato, tutt’al più, una lesione cerebrale traumatica

minore (cfr., in proposito, il referto 8.1.2019 del neurologo dott. __________

– doc. 117, p. 1; secondo il PD dott. __________, invece, il ricorrente avrebbe

lamentato un trauma cranico semplice – cfr. doc. 129, p. 5), di modo che, già

per questa ragione, la valutazione del nesso di causalità adeguata deve avvenire

secondo le regole inerenti all’evoluzione psichica abnorme conseguente a

infortunio ai sensi della DTF 115 V 133 (cfr. STF 8C_75/2016 del 18 aprile 2016

consid. 4.2 e i riferimenti ivi citati; si veda pure la STF 8C_236/2016 dell’11

agosto 2016 consid. 5.2).

2.13. Nel valutare l'adeguatezza del

nesso causale, occorre avantutto procedere alla classificazione dell’infortunio

occorso al ricorrente, la cui descrizione si evince dal verbale d’audizione del

4 giugno 2018:

" (…).

Mentre circolavo a __________, in via __________, con la mia

bicicletta elettrica, ero caduto, andando a procurarmi delle ferite abrase alla

gamba destra, una contusione al ginocchio destro, abrasioni alle mani, una

contusione alla testa (portavo il casco e questo ha subito una importante

ammaccatura e si è pure rotto).

Non credo sia stata allertata la polizia, io non ho avuto contatti

con agenti.

Quando sono caduto ho allertato il __________ ed è giunta sul

posto una vettura con il pattugliatore, che mi ha condotto al PS dell’Ospedale __________

di __________. Il pattugliatore si è poi occupato di recuperare la bicicletta.”

(doc. 24, p. 1)

Chiamato a classificare il sinistro in questione, tenuto

conto della sua dinamica oggettiva, questo Tribunale ritiene che si tratti di

un infortunio di grado medio, all’interno della categoria media (per dei

casi analoghi, cfr. la STFA U 282/02 del 10 febbraio 2004, riguardante un assicurato

caduto dalla propria bicicletta,

la cui ruota anteriore si era improvvisamente bloccata, con la testa in avanti

e la STF 8C_1007/2012 dell’11 dicembre 2013 consid. 5.3.3, concernente un

assicurato che è caduto sulla carreggiata, volando sopra la propria bicicletta,

dopo aver dovuto frenare bruscamente per evitare di collidere con

un’autovettura).

In

tale eventualità, il giudice è tenuto a valutare le circostanze connesse con

l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati

al consid. 2.7. Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, è necessario che

un fattore fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure

l’intervento di più criteri.

In

una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR

2010 UV Nr. 25 p. 100 s., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che

fanno parte della categoria di grado medio vera e propria -, devono essere

adempiuti almeno tre dei criteri di rilievo affinché possa essere

riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.

A titolo di premessa,

occorre osservare che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di

causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi

di natura somatica che si trovano in una relazione di causalità, naturale e

adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI

1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).

Sempre in questo contesto,

va precisato che i disturbi che si impongono come somatici, ma che non

possono però essere spiegati a sufficienza dal profilo organico, non devono

essere presi in considerazione (cfr. STF 8C_1044/2010

del 12 maggio 2011 consid. 4.4.4: “Die als körperlich imponierenden organisch

jedoch nicht hinreichend erklärbaren Beschwerden sind bei einer Prüfung der

Adäquanz nach BGE 115 V 133 nicht in die Beurteilung einzubeziehen (Urteil 8C_825/2008

vom 9. April 2009 E. 4.6).”).

Il sinistro qui in

discussione, secondo il TCA, non si è svolto secondo circostanze concomitanti particolarmente

drammatiche o spettacolari.

Al riguardo, è utile

precisare che, secondo la giurisprudenza, il criterio in questione è da

valutare oggettivamente e non in base alle sensazioni soggettive,

rispettivamente ai sentimenti di paura provati dalla persona assicurata. In

ogni infortunio di media gravità è insita una certa spettacolarità, la quale

non è tuttavia ancora sufficiente per ritenere adempiuto il criterio (consid.

3.5.1 non pubblicato della DTF 137 V 199). Occorre considerare la dinamica

dell’infortunio in quanto tale e non il danno alla salute che ne è conseguito.

Non si tiene conto del successivo processo di guarigione (cfr. STF 8C_738/2011

del 3 febbraio 2012 consid. 7.3.1).

Del resto, la

realizzazione del criterio in questione è stata negata in numerosi casi di

caduta dalla bicicletta consecutiva a una brusca frenata senza collisione con

un altro veicolo (cfr. STF 8C_105/2012

del 23 luglio 2012 consid. 5.4, U 127/03 del 28 dicembre 2004 consid. 4.2.1 e U 282/02 del 10 febbraio 2004 consid, 6.2.4).

Nell’infortunio dell’aprile 2018, l’assicurato ha riportato delle

abrasioni alle mani e all’arto inferiore destro, una contusione al ginocchio

destro e (tutt’al più) una lesione

cerebrale traumatica minore.

Nel

prosieguo, egli ha essenzialmente lamentato cefalee e cervicalgie nonché delle

difficoltà cognitive, disturbi risultati privi di sostrato organico. Le

abrasioni sono presto guarite senza lasciare reliquati. Lo stesso vale per i

disturbi al ginocchio destro, visto che se ne fa menzione soltanto nella

documentazione medica iniziale.

A proposito di questo

criterio, la giurisprudenza ha precisato che il fatto che le conseguenze

infortunistiche abbiano costretto l’assicurato a cambiare professione, non

basta per ritenerlo soddisfatto. Il criterio in questione implica l’esistenza

di lesioni fisiche gravi o, trattandosi della loro particolare natura, di

lesioni interessanti organi ai quali l’uomo attribuisce una particolare

importanza soggettiva come ad esempio la perdita di un occhio oppure la

mutilazione della mano dominante (cfr. STF 8C_566/2013 del 18

agosto 2014, consid. 6.2.2).

Tenuto conto

di quanto precede, secondo questo Tribunale, in concreto non si può

parlare di lesioni gravi o particolarmente caratteristiche (in questo senso, si

vedano la STF 8C_795/2012 del 28 novembre 2012 consid. 5.3.2., riguardante

un’assicurata vittima di un trauma cranio-cerebrale con emorragia subaracnoidea

frontale a sinistra, che aveva reliquato cefalee come pure disturbi

dell’olfatto e del gusto, in cui il TF ha negato che il criterio in discussione

fosse adempiuto, anche soltanto in forma semplice, e la STF 8C_52/2008 del 5

settembre 2008 consid. 8.2, concernente un assicurato che, caduto dopo essere

stato urtato da un’autovettura, aveva accusato una commotio cerebri, una

contusione toracica a destra con una serie di fratture costali, nonché alcune

ferite lacero-contuse alla parte sinistra del volto).

Questo Tribunale ritiene

che non si possa parimenti pretendere che la cura medica dipendente dall'evento

infortunistico sia stata eccezionalmente lunga.

Dagli

atti di causa emerge infatti che, dopo l’iniziale consultazione presso il

Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________, le cure prestate al

ricorrente sono consistite essenzialmente in accertamenti diagnostici (clinici

e strumentali), in visite ambulatoriali di controllo (specialistiche e non),

nell’assunzione di farmaci analgesici/antinfiammatori e miorilassanti, così

come nell’esecuzione, sempre su base ambulatoriale, di alcuni cicli di

fisioterapia.

Ora, conformemente alla

giurisprudenza, provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo (cfr.

STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la

somministrazione di farmaci antidolorifici (cfr. STF 8C_507/2010 del 18

ottobre 2010 consid. 5.3.4), non fanno parte della cura medica ai sensi del

criterio in discussione. Inoltre, provvedimenti quali la fisioterapia, la

chiropratica, l’agopuntura, la terapia cranio-sacrale, l’osteopatia, nonché le

sedute di neuropsicologia/psicoterapia, non possono essere definiti come particolarmente

gravosi (cfr. STF 8C_726/2010 del 19 novembre 2010 consid. 4.1.3 e 8C_655/2010

del 15 novembre 2010 consid. 4.2.4 e riferimenti).

Il

TF ha del resto deciso in questo senso in una sentenza 8C_401/2009 del 10

settembre 2009 consid. 3.4.3, riguardante un assicurato, vittima di un trauma

distorsivo cervicale, che aveva beneficiato, oltre a una terapia antidolorifica

medicamentosa, di una riabilitazione stazionaria e di fisioterapia

ambulatoriale, nonché, in seguito, anche di cure psichiatriche/psicoterapiche,

e in una sentenza 8C_387/2011 del 20 settembre 2011 consid. 3.3.3, concernente

un assicurato, vittima di un incidente stradale con commotio cerebri e

contusione del rachide lombare, il cui trattamento era consistito

essenzialmente in controlli presso il medico curante e in sedute di

fisioterapia. L’Alta Corte ha ritenuto che nemmeno la degenza in clinica nel

periodo 20 novembre 2007-17 gennaio 2008, la seguente ergoterapia ambulatoriale

e l’ulteriore ospedalizzazione dal 20 luglio al 21 agosto 2008, potevano

giustificare la realizzazione di questo criterio, precisato che per la

realizzazione del criterio della specifica cura medica protratta e gravosa, la

prassi pone delle esigenze decisamente pi.elevate.

Ora, posto che

Fatti

i disturbi privi di sostrato organico oggettivabile (in casu, i

disturbi cervico-cefalici e quelli cognitivi) non vanno considerati nella

valutazione dell’adeguatezza secondo la “psico-prassi” (al

riguardo, si vedano i principi giurisprudenziali che sono stati esposti in

precedenza a titolo di premessa), nella concreta evenienza, possono

essere a priori ritenuti insoddisfatti il criterio dei disturbi somatici

persistenti, quello del decorso sfavorevole della cura e delle complicazioni

rilevanti intervenute, nonché quello del grado e la durata dell'incapacità

lavorativa.

Il TCA può esimersi

dall’approfondire se alla luce di quanto sostenuto in proposito nel ricorso

(cfr. doc. I, p. 28), potrebbe essere soddisfatto il criterio della cura medica

Considerandi

errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio in quanto, anche se

ciò dovesse essere il caso, l’adeguatezza non potrebbe comunque essere ammessa,

dato un infortunio di media gravità in senso stretto.

Sulla scorta di quanto

precede, si deve dunque concludere che i disturbi denunciati da RI 1 a far

tempo dal novembre 2018, non costituiscono una conseguenza

adeguata dell’evento traumatico assicurato.

Facendo difetto

l’adeguatezza, può essere lasciata aperta la questione relativa all’esistenza

del nesso di causalità naturale tra l’infortunio e il danno alla salute (cfr., in proposito, SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 3c; STF U 17/07 del

30.

ottobre 2007, consid. 3, U 606/06 del 23 ottobre 2007, consid. 4 e U 299/05

del 28 maggio 2007, consid. 5.2).

La decisione su

opposizione impugnata, mediante la quale l’istituto assicuratore resistente ha

dichiarato estinto a contare dal 19 novembre 2018 il diritto alle prestazioni

dipendente dal sinistro del 30 aprile 2018, deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti