35.2019.76
Caduta dalla bici con contusio capitis. Quadro dei disturbi privo di sostrato organico oggettivabile. Negata adeguatezza del nesso causale, esame effettuato secondo le regole inerenti all'evoluzione psichica abnorme conseguente ad infortunio (DTF 115 V 133)
27 aprile 2020Italiano40 min
i disturbi privi di sostrato organico oggettivabile (in casu, i
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2019.76
mm
Lugano
27 aprile 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 5 giugno 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 6 maggio 2019 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 30 aprile 2018, RI 1,
a quel momento al beneficio delle prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO
1, è caduto mentre era in sella alla propria bicicletta elettrica e si è
procurato, secondo il rapporto 7 maggio 2018 del Servizio di PS dell’Ospedale __________
di __________ (doc. 19), una contusione al ginocchio destro e una contusione
alla testa (contusio capitis).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 13 novembre 2018, l’amministrazione
ha dichiarato estinto dal 19 novembre 2018 il diritto alle prestazioni dipendente
dall’infortunio dell’aprile 2018, posto che la sintomatologia denunciata
dall’assicurato non costituiva una conseguenza adeguata dell’evento assicurato
(doc. 86).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 108 e 117), in data 6
maggio 2019, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc.
136).
1.3. Con tempestivo ricorso del 5
giugno 2019, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto, in via
principale, che l’assicuratore convenuto venga condannato a ripristinare il
diritto alle prestazioni a contare dal 19 novembre 2018 e, in via
subordinata, il rinvio degli atti all’CO 1 per complemento istruttorio e
nuova decisione, tenuto conto anche “dell’esito dell’istruttoria che sarà
svolta dall’Ufficio AI circa l’assegnazione di provvedimenti professionali, …”
(doc. I, p. 30).
Sul piano formale,
l’insorgente sostiene che l’amministrazione avrebbe violato il suo diritto di
essere sentito per “… non avere indicato nella decisione su opposizione del
6.05.2019 se l’esame dell’adeguatezza del nesso di causalità debba avvenire in
base alla prassi sviluppata nella DTF 117 V 359 relativa ai “colpi di frusta”
(…) oppure secondo i criteri applicabili in caso di evoluzione psichica abnorme
conseguente a infortunio (DTF 115 V 133).” (doc. I, p. 21).
Nel merito, l’assicurato
contesta innanzitutto che la sintomatologia da lui denunciata non correlerebbe
a sufficienza con un danno organico oggettivabile presente a livello cerebrale,
e ciò alla luce di quanto certificato dai medici da lui privatamente consultati
(dott. __________ e dott. __________). In questo senso, egli ritiene che agli
apprezzamenti elaborati dal neurologo di fiducia dell’CO 1 sulla base dei soli
atti, non possa essere attribuito sufficiente valore probatorio (cfr. doc. I,
p. 6-21).
D’altro canto, nell’ipotesi
in cui si volesse riconoscere l’assenza di correlazione tra disturbi e stato di
salute oggettivabile, trattandosi allora di valutare l’esistenza di un legame
causale adeguato con l’evento traumatico assicurato, il ricorrente fa valere in
primo luogo che tale esame avrebbe semmai potuto avere luogo “… dopo il
1.08.2019, ossia alla scadenza dell’obbligo dell’Ufficio AI d’assumere i costi
di un accertamento nell’ambito della scelta professionale tramite il SIL.”
(doc. I, p. 22 s.). Sempre in tale ipotesi, e nel caso in cui questa Corte non
dovesse giudicare prematuro l’esame della causalità adeguata, quest’ultimo
andrebbe effettuato applicando la
prassi elaborata in materia di traumi del tipo “colpo di frusta” (e non in base
ai criteri applicabili in caso di evoluzione psichica abnorme susseguente a
infortunio). L’assicurato sostiene quindi che l’evento traumatico del 30 aprile
2018 vada classificato nella categoria degli infortuni di media gravità in
senso stretto e che sarebbero soddisfatti tutti i criteri di rilievo elaborati
dalla giurisprudenza federale (cfr. doc. I, p. 23 ss.).
1.4. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. I).
1.5. In data 26 agosto 2019, il
patrocinatore dell’assicurato ha versato agli atti ulteriore documentazione,
segnatamente dei referti allestiti dai dottori __________ e __________, e ha
chiesto la disposizione di una perizia giudiziaria e di una perizia
biomeccanica, come pure di richiamare gli incarti AI e del Sostegno
integrazione lavorativa (SIL) (doc. VII + allegati).
L’amministrazione si è
espressa al riguardo il 9 settembre 2019, versando agli atti un apprezzamento
del PD dott. __________ (doc. XI + allegato).
1.6. Il 26 settembre 2019, l’avv. RA
1 ha trasmesso al Tribunale due ulteriori rapporti dei dottori __________ e __________
e ha in sostanza ribadito le proprie richieste di prova (doc. XIII + allegati).
L’istituto assicuratore ha
prodotto un ulteriore apprezzamento del neurologo dott. __________ e si è
quindi riconfermato nella sua risposta di causa (doc. XV + allegato).
Da parte sua, il
rappresentante del ricorrente ha versato agli atti il referto 24 ottobre 2019
del dott. __________, ha rinviato al contenuto della presa di posizione 24
settembre 2019 del dott. __________ e ha ribadito che, a suo avviso, “la
chiusura della pratica LAINF non poteva comunque avvenire in data 19.11.2018
poiché erano e sono tutt’ora in corso i provvedimenti di reintegrazione
professionale da parte dell’AI (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF; DTF 134 V 109
consid. 3 e 4 pag. 122 e segg.) e pertanto il presente caso non potrà essere
chiuso prima del 29.02.2020, ossia alla conclusione dei provvedimenti
d’integrazione accordati da parte dell’AI all’assicurato.” (doc. XVII +
allegato).
L’CO 1 ha formulato le
proprie osservazioni in merito il 31 ottobre 2019 (doc. XIX).
1.7. In data 13 gennaio 2020,
l’avv. RA 1 ha prodotto la sua nota d’onorario ai fini dell’eventuale
statuizione sulle ripetibili (doc. XXI + allegato).
1.8. Il 26 febbraio 2020, al TCA è
pervenuta copia della comunicazione 17 febbraio 2020, mediante la quale
l’Ufficio AI ha rinnovato la garanzia di assunzione dei costi di potenziamento
della resistenza presso il SIL di __________ (doc. XXII + allegati).
in diritto
2.1. In ordine, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid.
5.2. (si veda anche la STF 8C_14/2018 del 25 aprile 2018), questa Corte rileva
che decide questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul
FUCT N. 043/2018 del 29 maggio 2018). Con scritto del 18 ottobre 2018 l’CO 1 ha
infatti comunicato al TCA che, a partire da quella data, gli incarti affidati
dall’assicuratore ad un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura
giudiziaria non vengono gestiti, in seno alla Direzione, dalla giurista di
lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici.
2.2. Sempre in ordine, il
ricorrente solleva una violazione del proprio diritto di essere sentito legata
al fatto che l’amministrazione non avrebbe precisato nella decisione su opposizione
impugnata se l’esame dell’adeguatezza del nesso di causalità è stato effettuato
in applicazione della prassi relativa all’evoluzione psichica abnorme
susseguente a infortunio oppure di quella relativa ai “colpi di frusta”, ai
traumi equivalenti e a quelli cranio-cerebrali (doc. I, p. 21).
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto di essere
sentite. Per costante giurisprudenza (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008
consid. 4.2), dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto
il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione
sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti
suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione
dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne
conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V 387, 127 V 219, 127 V 431,
127 I 56, 126 V 130).
Il diritto di essere sentito
comprende pure l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni.
Tale obbligo ha lo scopo, da
un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le
ragioni poste a fondamento del provvedimento e di poterlo impugnare con
cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di
esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che
l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le
argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per
il giudizio, atte a influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007
consid. 3.2 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
Infine, ai
sensi della giurisprudenza, una violazione di tale diritto - nella misura in
cui essa non sia di particolare gravità - è tuttavia da ritenersi sanata
qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi a un'autorità di
ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve
comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa; cfr. pure
la STCA 32.2017.56 del 19 ottobre 2017 consid. 2.2).
Chiamato a pronunciarsi,
il TCA constata, da una parte, che nella decisione formale del 13 novembre
2018, l’amministrazione ha indicato che l’esame della causalità adeguata è
stato effettuato in applicazione della giurisprudenza di cui alla DTF 115 V 133
(doc. 86, p. 1: “Abbiamo verificato se tra l’evento notificato e il danno
insorto esiste una relazione di causalità adeguata. Sulla base della verifica
effettuata e della giurisprudenza vigente (tra cui DTF 115 V 133) non è
stata riscontrata adeguatezza.” – il corsivo è del redattore).
D’altra parte, va
osservato che tale circostanza è stata esplicitamente ricordata anche nei
considerandi di fatto della decisione su opposizione impugnata (doc. 136, p. 2:
“La CO 1 __________, con decisione 13.11.2018, ha sospeso l’erogazione delle
prestazioni assicurative dal 19.11.2018 in quanto, da un lato, le cause
organiche non sono sufficienti per spiegare i disturbi ancora lamentati e,
d’altro lato, la causalità adeguata secondo la giurisprudenza di cui in DTF
115 V 133 non è data.” – il corsivo è del redattore) e che in quelli di
diritto l’assicuratore non ha affermato di volersi scostare da quanto precedentemente
deciso in proposito (cfr. doc. 136, p. 9), nonostante le obiezioni sollevate in
proposito in sede d’opposizione (cfr. doc. 117, p. 9).
Sulla scorta di quanto
precede, questo Tribunale ritiene che per l’avv. RA 1 fosse sufficientemente
chiaro che la valutazione dell’adeguatezza era stata effettuata in applicazione
della giurisprudenza relativa all’evoluzione psichica abnorme di cui alla DTF
115 V 133, ragione per la quale la censura di violazione del diritto di essere
sentito va dunque respinta. Il TCA può pertanto entrare nel
merito del ricorso.
2.3. Nel merito,
litigiosa è la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a dichiarare
estinto il proprio obbligo a prestazioni a contare dal 19 novembre 2018, oppure
no.
2.4. Secondo l’art. 6 cpv. 1
LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni
assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non
professionali e di malattie professionali.
2.5. Il diritto alle prestazioni
risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di
causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa
condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di
fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un
nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si
determinano secondo il principio della probabilità preponderante -
insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile
generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di
assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p.
406).
2.6. Se un infortunio ha
semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza
questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati
dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso
preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status
quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato
anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75
consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Il solo fatto che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un
infortunio, non basta per stabilire un rapporto di causalità naturale con
questo medesimo infortunio (ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”;
cfr. DTF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341s.; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid.
3b). Occorre di principio ricercarne l’eziologia e verificare, su questa base,
l’esistenza del nesso di causalità con l’evento assicurato. Pertanto, in
materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di
trauma equivalente oppure di trauma cranio-cerebrale,
senza dimostrazione di un sostrato organico oggettivabile, l’esistenza di un
legame causale naturale tra l’infortunio e l’incapacità lavorativa o di
guadagno, deve di principio essere ammessa in presenza di un quadro clinico
tipico caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito,
vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile
stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione,
cambiamento della personalità, ecc.. L’esistenza di un infortunio di questo
tipo così come delle sue conseguenze, presuppone delle attendibili
certificazioni medico-specialistiche (cfr. DTF 119 V 335 consid. 1, 117 V 359
consid. 4b; in merito alle misure istruttorie necessarie, si veda la DTF 134 V
109 consid. 9 p. 122s.).
2.7. Il diritto alle prestazioni
assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata
tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute
fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in
cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p.
103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare
l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici
sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli
infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni
insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata banale), gli
infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a tale
classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio è stato
vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un
punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità,
occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più
importanti sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la durata
eccezionalmente lunga della cura medica;
- i disturbi somatici
persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in ogni caso è
necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di
un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di
causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si
situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da
considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare
affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF
115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid.
4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).
2.8. In presenza di un infortunio
del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di un trauma equivalente
oppure di un trauma cranio-cerebrale, senza prova di deficit funzionale
organico, i criteri della causalità adeguata devono essere esaminati senza
differenziare le componenti psichiche da quelle somatiche, e ciò contrariamente
a quanto avviene trattandosi di disturbi psichici insorti a seguito di un
infortunio, per i quali vanno considerati unicamente gli aspetti organici (cfr.
DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 e SVR 2007 UV 8 p. 27, consid. 2ss.).
2.9. Nella DTF 134 V 109, già
citata in precedenza, il Tribunale federale ha precisato, da più punti di
vista, la propria giurisprudenza riguardante la valutazione della causalità in
caso di disturbi organici non oggettivabili e, specificatamente, quella
elaborata in materia di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi
equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali.
In quel giudizio, l’Alta
Corte ha innanzitutto confermato la necessità di procedere a un esame
particolare dell’adeguatezza in presenza di infortuni che hanno comportato tali
lesioni (consid. 7-9). Il Tribunale federale ha inoltre stabilito che non vi è
ragione di modificare i principi relativi alla classificazione degli infortuni
a seconda del loro grado di gravità e all’eventuale presa in considerazione di
ulteriori criteri nell’esame dell’adeguatezza a dipendenza della gravità
dell’infortunio (consid. 10.1). La Corte federale ha invece accresciuto le
esigenze relativamente alla prova dell’esistenza di una lesione in relazione di
causalità naturale con l’infortunio (consid. 9) e ha modificato in parte i
criteri di rilievo per l’adeguatezza (consid. 10).
Per quanto riguarda il
nesso di causalità naturale, il TF ha segnatamente ricordato che,
accanto ai casi in cui un chiaro miglioramento dello stato di salute subentra
già dopo breve tempo e che perciò pongono raramente dei problemi
nell’applicazione del diritto, vi sono i casi in cui i disturbi perdurano più a
lungo, sino alla loro cronicizzazione. Per questi ultimi, è indicato disporre
rapidamente - di regola dopo circa sei mesi di persistenza dei disturbi -, una
perizia pluri-/interdisciplinare (di tipo neurologico/ortopedico, psichiatrico
e, eventualmente, neuropsicologico; in caso di questioni specifiche e per
escludere diagnosi differenziali sono pure indicati accertamenti
otoneurologici, oftalmologici, ecc.), allestita da medici specialisti che
godono di un’esperienza specifica con questo genere di lesioni. Relativamente
alla causalità adeguata, l’Alta Corte ha rielaborato i criteri di rilievo,
principalmente quelli che contengono una componente temporale e, in secondo
luogo, quelli che nella pratica si sono dimostrati troppo poco chiari. Il
relativo nuovo elenco si presenta quindi nel modo seguente:
- le circostanze concomitanti particolarmente
drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
- la gravità o particolare caratteristica delle
lesioni lamentate;
- la specifica cura medica protratta e gravosa;
- i notevoli disturbi;
- la cura medica errata che aggrava notevolmente gli
esiti dell'infortunio;
- il decorso sfavorevole della cura e le
complicazioni rilevanti intervenute;
- la rilevante incapacità lavorativa malgrado la
dimostrazione degli sforzi compiuti.
Nonostante ciò che
precede, la giurisprudenza citata al considerando 2.7. (DTF 115 V 133 e 403) si
applica anche in caso di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi
equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali, se i disturbi psichici insorti
dopo l’infortunio appaiono chiaramente come un danno alla salute distinto e
indipendente dal quadro clinico tipico consecutivo a un trauma d’accelerazione
al rachide cervicale, a un trauma equivalente oppure a un trauma
cranio-cerebrale (cfr. RAMI 2001 U 421 p. 79 consid. 2b).
2.10. La più recente giurisprudenza
federale applica la prassi relativa all’evoluzione psichica abnorme conseguente
a infortunio nei casi in cui l’esistenza dei disturbi denunciati
dalla persona assicurata è sì stata attestata da medici specialisti, ma non
oggettivata mediante accertamenti strumentali e radiologici scientificamente
riconosciuti. Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di postumi organici
oggettivabili non esclude a priori l’esistenza di un nesso di causalità
naturale con l’evento traumatico in questione (cfr. SVR 2012 UV n. 5 p. 17ss.
consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati). L’esame della causalità naturale
viene però momentaneamente sospeso, per procedere a un esame particolare
dell’adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il
necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori
indagini sulla questione della causalità naturale tra l’infortunio e i disturbi
lamentati (DTF 135 V 465 consid. 5.1).
Ad esempio,
questo principio è stato applicato dall’Alta Corte in una sentenza 8C_267/2009
del 26 gennaio 2010 consid. 4.3, riguardante dei disturbi visivi denunciati da
un assicurato che era stato spinto contro un muro da una terza persona. Ammessa
l’esistenza del nesso di causalità naturale in quanto attestata da due
neuro-oftalmologi attivi a livello universitario e constatata la mancata
oggettivazione di un danno alla salute organico, il TF ha esaminato il caso dal
profilo della causalità adeguata in applicazione della “psico-prassi” (e non di
quella relativa ai traumi cranio-cerebrali siccome l’assicurato aveva lamentato
una semplice contusione cranica), per giungere alla conclusione che
l’adeguatezza non era data.
In una
sentenza 8C_291/2012 dell’11 giugno 2012, la Massima Istanza ha deciso in
questo stesso modo, a proposito di una fattispecie in cui i disturbi lamentati
dall’assicurato all’arto inferiore sinistro, riferibili secondo gli
specialisti a un dolore neuropatico provocato dall’infortunio, non avevano potuto
essere oggettivati né neurologicamente né mediante esami strumentali per
immagini.
Infine, nella DTF 138 V
248, il Tribunale federale, modificando la propria giurisprudenza, ha stabilito
che in presenza di acufeni non attribuibili a un’affezione organica
oggettivabile, il nesso di causalità adeguata con l’infortunio non può essere
ammessa senza aver fatto l’oggetto di un esame particolare, al pari di quanto
avviene per altri quadri clinici senza prova di deficit organico.
2.11. Nella presente fattispecie,
con la decisione su opposizione impugnata, l’istituto assicuratore resistente
sostiene che i disturbi denunciati da RI 1 non correlerebbero con un danno alla
salute oggettivabile. Di conseguenza, l’CO 1 ha
proceduto a un esame particolare dell’adeguatezza del nesso causale, giungendo
alla conclusione che essa non è data (cfr. doc. 136, p. 9).
Questa Corte ricorda innanzitutto che, secondo un’affermata
giurisprudenza federale, per poter parlare di lesioni
traumatiche oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti
devono essere confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature
diagnostiche o di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente
(STF 8C_421/2009 del 2 ottobre 2009 consid. 3 e sentenze ivi citate; cfr. pure
DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122).
Alla luce di
quanto precede, determinante è pertanto la questione di sapere se, nel caso di
specie, gli accertamenti diagnostici per immagini effettuati hanno
consentito di oggettivare un danno organico cerebrale, imputabile ad
infortunio, suscettibile di giustificare la sintomatologia denunciata
dall’assicurato.
Dalla documentazione agli
atti risulta che RI 1 è stato sottoposto, in data 4 maggio 2018, a una TAC
cerebrale, esame che ha escluso la presenza di “alterazioni tomodensitometriche
del parenchima cerebrale compatibili con lesioni focali.” (doc. 16).
La RMN cerebrale del 5
luglio 2018 (eseguita con e senza mezzo di contrasto) ha escluso l’esistenza di
“apprezzabili alterazioni dell’intensità di segnale nelle sequenze DWI-ADC da
riferire a lesione parenchimale di tipo recente”, rispettivamente di
“apprezzabili aree di impregnazione patologica dopo somministrazione di mezzo
di contrasto a livello del tessuto encefalico”. L’esame in questione ha d’altro
canto mostrato, a livello della sostanza bianca periventricolare in sede
bifrontale, dei “focolai di gliosi di origine aspecifica” (doc. 49).
Infine, la RMN cerebrale
nativa del 3 ottobre 2018, eseguita secondo le indicazioni del neurologo di
fiducia dell’CO 1, non ha evidenziato “alterazioni del segnale parenchimale
riferibili ad edema cerebrale né ematomi intra o sottodurali.”. Essa ha invece
confermato l’esistenza di “puntiformi iperintensità della sostanza bianca
profonda prevalentemente frontale bilaterale del tutto aspecifiche.” (doc. 74).
Interpellato a più riprese
dall’amministrazione sull’aspetto in discussione, il PD dott. __________, spec.
FMH in neurologia, attivo presso il Centro __________ dell’CO 1, ha
costantemente sostenuto che in concreto non è stata dimostrata, con il grado
della verosimiglianza preponderante, la presenza di lesioni cerebrali riconducibili
all’infortunio dell’aprile 2018, né nella forma di depositi emosiderinici
(assenti nelle immagini) né tantomeno in quella di lesioni gliotiche della
sostanza bianca profonda (presenti ma non correlabili con le sequele di una
lesione cerebrale) (cfr., ad esempio, il doc. 129, p. 5: “Die aktuelle
Kernspintomographische Bilddiagnostik vom 03.10.2018 einschliesslich
Hämosiderinsensitiver Sequenzen (1,5 T) blieb erneut ohne
Hämosiderinnachweis und somit überwiegend wahrscheinlich ohne unfallbedingte
Hirnverletzungsfolgen, bei wenigen somit nicht mit Hirnverletzungsfolgen
korrelierenden unspezifischen Hyperintensitäten periventrikulär und subkortikal
im Marklager beidseits sowie aus meiner Einschätzung auch einer beginnenden
frontal-akzentuierte Hirnatrophie, die sich bereits in der initialen kranialen
Computertomographie vom Unfalltag zeigte. Die Bildgebung war zur
diagnostischen Sorgfältigkeit wiederholt worden, da die initiale
Kernspintomografie vom 05.07.2018 im Krakenhaus __________ technisch ohne
spezielle SWI-Sequenzen in Hinblick auf die Sensitivität von
Hirnverletzungsfolgen lediglich mit T2*-Sequenzen als eingeschränkt zu
beurteilen war.” – il corsivo è del redattore).
In TCA constata che dalle
certificazioni agli atti degli specialisti privatamente consultati
dall’insorgente, non emerge nulla di sostanzialmente diverso rispetto a quanto
indicato dal dott. __________.
Con rapporto del 15
gennaio 2019, il dott. __________, spec. FMH in neurologia, ha esplicitamente
ammesso che dai due esami di RMN cerebrale eseguiti è emersa “… l’assenza di
lesioni traumatiche”, precisando però che tale circostanza “… non permette
di confermare ma a mio avviso neppure di escludere l’origine traumatica dei
disturbi riferiti dal P., da una parte per il lasso di tempo trascorso tra
l’infortunio e l’esecuzione della RM per cui ev. microfocolai emorragici
avrebbero potuto regredire spontaneamente nel frattempo, dall’altra perché
sindromi post-traumatiche possono manifestarsi anche in assenza di lesioni
dimostrabili alla RM.” (doc. G – il corsivo è del redattore).
Il dott. __________, spec.
FMH in neurologia, ha anch’egli confermato che “la diagnostica per immagini
eseguita, sia quella tramite risonanza magnetica eseguita a __________ che
quella con risonanza magnetica 3 Tesla eseguita alla Clinica __________ sono
risultate senza immagini specifiche per un traumatismo cranico.”. Analogamente
al suo collega __________, egli ha tuttavia fatto valere che ciò “… non
permette di escludere la presenza di una TBI o concussione, in quanto
soprattutto quest’ultimo tipo di patologia si presenta molto spesso priva di
lesioni strutturali tipiche o univoche rilevabili attraverso la neuro imaging
convenzionale. Inoltre lesioni a carattere emorragico o micro emorragico sono
suscettibili di regredire completamente dopo alcune settimane e nella
fattispecie non essere più visibili ad esami IRM eseguiti a 3 e 5 mesi dopo il
trauma. Alcune lesioni di molto piccole dimensioni o alterazioni assonali
diffuse o malfunzionamenti o ancora lesioni funzionali del tessuto cerebrale non
possono essere messe in evidenza con metodi di risonanza magnetica standard.”
(doc. F – il corsivo è del redattore). Per quanto riguarda le lesioni gliotiche
aspecifiche della sostanza bianca, evidenziate da entrambi gli esami di
risonanza magnetica effettuati, secondo il neurologo curante del ricorrente, potrebbero
essere prese a testimonianza “… di una sofferenza possibilmente causata
dal traumatismo cranico, in assenza di lesioni micro-emorragiche. A proposito è
disponibile numerosa letteratura, che dimostra chiaramente che le lesioni
micro-emorragiche non sono obbligatorie dopo un traumatismo cranico e che,
anche se meno frequenti, le lesioni gliotiche aspecifiche della sostanza bianca
sono possibilmente ugualmente secondarie a lesioni assonali causate da
un traumatismo cranico. Una non esclude l’altra, ribadisco che anche se in modo
meno specifico delle lesioni micro-emorragiche anche le lesioni gliotiche della
sostanza bianca possono essere attribuite al traumatismo cranico.” (doc.
AN, p. 1 – il corsivo è del redattore; in questo senso, si veda anche il suo
rapporto dell’8 gennaio 2019 – doc. F, p. 2: “Entrambi gli esami di risonanza
magnetica mostrano “puntiformi iperintensità della sostanza bianca profonda
prevalentemente frontale bilaterale del tutto aspecifiche” (referto Clinica __________
del 3.10.2018) che potrebbero essere anche interpretati come secondari a
eventi post traumatici …”, come pure quello del 31 maggio 2019 – doc. O, p. 4:
“Spesso gli esami TAC cerebrali in caso di traumatismi cranici minori risultano
nella norma, qualche volta sono presenti anche esami normali di risonanza
magnetica cerebrale, nel caso del signor RI 1 questo esame risulta sub-normale,
in presenza di alcune e sparse lesioni gliotiche aspecifiche, che come già
detto potrebbero anche essere secondarie (ma non in modo assolutamente
specifico ed esclusivo) alle lesioni dovute al traumatismo cranico. In
questo caso le lesioni gliotiche sono talmente poco specifiche che il nesso di
causalità non è così garantito.” – il corsivo è del redattore).
Da parte sua, il dott. __________,
spec. FMH in medicina interna, in considerazione del fatto che i noti esami di
risonanza magnetica sono stati effettuati soltanto a distanza di 3,
rispettivamente 5 mesi dall’evento infortunistico, lasso di tempo durante il
quale le lesioni traumatiche emorragiche potrebbero essersi attenuate e finanche
sparite, ha dichiarato che “la presenza di lesioni strutturali non può
essere dimostrata ma neanche esclusa (…).” (doc. AL, p. 2 e 4 – il corsivo
è del redattore).
Occorre quindi rilevare come
nessuno dei medici curanti dell’insorgente sostenga che il materiale
iconografico a disposizione permetta di dimostrare, perlomeno con il grado
della verosimiglianza preponderante, l’esistenza di lesioni strutturali a
livello cerebrale imputabili all’infortunio assicurato, ragione per la quale,
in concreto, non si può parlare di oggettivazione di un danno organico di
origine infortunistica ai sensi della giurisprudenza federale citata in
precedenza (per un caso in cui il TCA ha rinviato la causa all’assicuratore
LAINF interessato poiché gli esami di RMN cerebrale effettuati non
comprendevano quelle sequenze potenzialmente atte a mettere in luce microlesioni
emorragiche, cosiddette sequenze SWI, si veda la STCA 35.2019.45 del 27 aprile
2020. Nel caso concreto, le sequenze in questione sono invece state eseguite
nel quadro della risonanza magnetica del 3 ottobre 2018).
Per il resto, è utile
segnalare che, in una sentenza pubblicata in SVR 4-5/2009 UV 18, p. 69ss., il
TF ha precisato che reperti clinici quali miogelosi, dolori alla
digitopressione del collo oppure limitazioni nella mobilità del rachide
cervicale, non possono di per sé essere qualificati quale chiaro substrato organico
dei disturbi (si veda pure la STF 8C_416/2010 del 29 novembre 2010 consid. 3.2
e la STF 8C_286/2018 del 7 settembre 2018 consid. 6.2).
L’Alta Corte ha, altresì,
statuito che nemmeno le cefalee costituiscono la prova della presenza di
un danno organico di natura infortunistica, sebbene esse possano essere
classificate secondo la Classificazione Internazionale delle Cefalee (ICHD-II)
della International Headache Society (cfr. SVR 2008 UV 2 p. 3; STF
8C_680/2010 del 4 febbraio 2011 consid. 3.2; in materia di cefalee, si veda
pure la DTF 140 V 290).
In una sentenza U 273/06
del 9 agosto 2006 consid. 3.3, il TFA ha infine confermato che, per costante
giurisprudenza, la neuropsicologia non è di per sé atta a dimostrare
l’esistenza di disfunzioni cerebrali organiche derivanti da un infortunio (cfr.
pure la STF 8C_358/2014 del 14 agosto 2014 consid. 2.3.2 e i riferimenti ivi
citati).
In queste condizioni, il
TCA può esimersi dal disporre ulteriori misure istruttorie, in particolare la
richiesta perizia giudiziaria pluridisciplinare, ritenendo che le circostanze
giuridicamente rilevanti siano già state adeguatamente accertate. In proposito,
va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da
effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF
9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che
ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29
cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi
citata).
In merito alla richiesta perizia
biomeccanica, occorre tenere presente che, secondo la giurisprudenza
federale, una perizia biomeccanica può certamente fornire degli elementi di
peso per giudicare della gravità di un evento infortunistico, tuttavia non è
di per sé adeguata a determinare in maniera attendibile l’eziologia dei
disturbi insorti a seguito di un trauma d’accelerazione al rachide cervicale
(o di un trauma cranio-cerebrale) (cfr., fra le tante, STFA 14/05 del 29 maggio
2006, consid. 3.1, STFA U 324/03 dell’8 novembre 2004, consid. 2.2 e STFA U 193/01 del 24 giugno 2003, pubblicata in Plädoyer 6/03, p. 73 ss.: “Soweit
die Beschwerdegegnerin die Zuverlässigkeit der bezüglich der Frage der
natürlichen Kausalität übereinstimmenden Arztberichte mit dem Argument
bestreitet, gestützt auf das verkehrstechnische Gutachten des Unfallanalytikers
Dipl. Ing. B.________ vom 10. Mai 1996, welcher für den Auffahrunfall eine
kollisionsbedingte Geschwindigkeitsänderung (Delta-v) von lediglich 3 bis 7,2
km/h ermittelt hat und entsprechend von einem Bagatellereignis ausgeht, sei
eine für den aktuellen Beschwerdekomplex kausale HWS-Verletzung auszuschliessen,
verkennt sie, dass unfallanalytische und biomechanische Gutachten
gegebenenfalls bei der Adäquanzprüfung zu berücksichtigen sind; dagegen
entspricht es nicht der Rechtsprechung zu Schleudertrauma-Fällen, die - in
erster Linie aufgrund medizinischer Fakten und ärztlicher Einschätzung zu
beurteilende - natürliche Kausalität mit Überlegungen zur
Auffahrgeschwindigkeit und der dabei auf das Auto der versicherten Person
übertragenen Energie in Frage zu stellen (nicht veröffentlichte Erwägung 1 des
Urteils RKUV 1998 Nr. U 297 S. 243 [U 16/97]; ferner Urteile P. vom 14.
März 2001 [U 137/00] Erw. 2b in fine, B. vom 7. August 2002 [U 313/01] Erw.
2.3, B. vom 22. Mai 2002 [U 339/01] Erw. 4b/bb, S. vom 8. April 2002 [U 357/01]
Erw. 3b/bb und B. vom 7. August 2001 [U 33/01] Erw. 3a). Eine unfalltechnische
oder biomechanische Analyse vermag allenfalls gewichtige Anhaltspunkte zur -
einzig mit Blick auf die Adäquanzprüfung relevanten (Urteil W. vom 30. April
2001 [U 396/99] Erw. 2b in fine) - Schwere des Unfallereignisses zu liefern; sie
bildet jedoch in keinem Fall eine hinreichende Grundlage für die
Kausalitätsbeurteilung (Urteile M. vom 26. März 2003 [U 125/01] Erw. 3.1
und Z. vom 18. März 2003 [U 205/02] Erw. 2.1).).” - il corsivo è del
redattore).
2.12. In assenza di un
sufficiente sostrato organico oggettivabile, come è il caso nella presente fattispecie
(si veda il consid. 2.11.), occorre effettuare un esame specifico
dell’adeguatezza.
Secondo la
giurisprudenza federale, l’esame dell’adeguatezza del legame causale può però
avvenire, al più presto, quando l’assicuratore contro gli infortuni, in
virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, è tenuto a chiudere un caso (con interruzione
delle prestazioni di corta durata). Tale momento è dato quando dalla
continuazione della cura medica non vi è più da attendersi dei sensibili
miglioramenti e quando eventuali provvedimenti integrativi dell’assicurazione
per l’invalidità si sono conclusi. L’Alta Corte ha inoltre precisato che la
questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va
valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino
della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata
dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).
Nel caso concreto, il
ricorrente rimprovera all’CO 1 di aver prematuramente proceduto all’esame
dell’adeguatezza del nesso di causalità, ignorando che, nel novembre 2018 (e pure
successivamente), egli era stato posto al beneficio di misure d’integrazione professionale
disposte dall’assicurazione per l’invalidità. Correttamente, egli non pretende
invece che a quel momento vi fossero ancora dei provvedimenti terapeutici
suscettibili di migliorare notevolmente il suo stato di salute infortunistico
(cfr. doc. I, p. 22 s., doc. XIII, p. 2 s., doc. XVII, p. 2 s. e doc. XXII).
Al riguardo, il TCA
constata che, a decorrere dal mese di dicembre 2018, l’assicurazione per
l’invalidità ha inserito RI 1 in un percorso di job coaching in
collaborazione con il SIL di __________, e ciò nell’ambito dei provvedimenti
d’intervento tempestivo (cfr. doc. U). In quel contesto, egli ha lavorato a
tempo parziale quale aiuto-cucina presso alcuni esercizi pubblici del Cantone. Il
22 maggio 2019, l’UAI ha rinnovato la garanzia per l’accertamento della scelta
professionale, sempre per il tramite del __________, per il periodo 1° giugno –
31 luglio 2019 (doc. Z). Quindi, dal 1° settembre 2019 in poi, l’assicurazione
per l’invalidità si è assunta le spese di un periodo di potenziamento della
resistenza (cfr. doc. AS e doc. XXII 2).
Conformemente alla
giurisprudenza federale, la conclusione di eventuali provvedimenti integrativi
dell’assicurazione per l’invalidità riservata dall’art. 19 cpv. 1 LAINF, si
riferisce esclusivamente a quei provvedimenti suscettibili d’influenzare il
grado d’invalidità su cui si fonda la rendita dell’assicurazione contro gli
infortuni (cfr. RAMI 2004 U 508 p. 165; STF 8C_651/2016 del 15 dicembre 2016
consid. 4.3).
Secondo questo Tribunale, i provvedimenti di cui ha
beneficiato (e beneficia) il ricorrente non erano (sono) atti a influenzare il
suo grado d’invalidità, pertanto, non sono d’ostacolo alla chiusura del caso dal 19 novembre 2018 e
al consecutivo esame dell’adeguatezza del nesso causale.
In
una sentenza 8C_350/2018 del 20 agosto 2018 consid. 7, il TF lo ha
esplicitamente ammesso in relazione al provvedimento di riabilitazione
socioprofessionale consistente nel potenziamento della prestazione lavorativa
(qual è quello di cui beneficia il ricorrente a far tempo dal 1°
settembre 2019). D’altro canto, per
quanto riguarda le misure d’intervento tempestivo (art. 7d cpv. 2 LAI),
non si tratta di provvedimenti integrativi veri e propri ai sensi degli artt. 8
ss. LAI (e dell’art. 19 cpv. 1 LAINF; in questo senso, cfr. sentenza del
Tribunale delle assicurazioni del Cantone Zurigo UV.2012.00178 del 21 ottobre
2013 consid. 4).
Assodato
dunque che all’amministrazione non può essere rimproverato di aver prematuramente
chiuso la pratica, si pone la questione di sapere se l’esame
dell’adeguatezza debba avvenire in base alla prassi sviluppata nella DTF
117 V 359 ss. relativamente ai traumi cranio-cerebrali e precisata nella DTF
134 V 109, oppure secondo i criteri applicabili in caso di evoluzione psichica
abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133).
Questa Corte rileva che, in base alla documentazione medica
agli atti, in occasione dell’evento infortunistico dell’aprile 2018,
l’assicurato ha riportato, tutt’al più, una lesione cerebrale traumatica
minore (cfr., in proposito, il referto 8.1.2019 del neurologo dott. __________
– doc. 117, p. 1; secondo il PD dott. __________, invece, il ricorrente avrebbe
lamentato un trauma cranico semplice – cfr. doc. 129, p. 5), di modo che, già
per questa ragione, la valutazione del nesso di causalità adeguata deve avvenire
secondo le regole inerenti all’evoluzione psichica abnorme conseguente a
infortunio ai sensi della DTF 115 V 133 (cfr. STF 8C_75/2016 del 18 aprile 2016
consid. 4.2 e i riferimenti ivi citati; si veda pure la STF 8C_236/2016 dell’11
agosto 2016 consid. 5.2).
2.13. Nel valutare l'adeguatezza del
nesso causale, occorre avantutto procedere alla classificazione dell’infortunio
occorso al ricorrente, la cui descrizione si evince dal verbale d’audizione del
4 giugno 2018:
" (…).
Mentre circolavo a __________, in via __________, con la mia
bicicletta elettrica, ero caduto, andando a procurarmi delle ferite abrase alla
gamba destra, una contusione al ginocchio destro, abrasioni alle mani, una
contusione alla testa (portavo il casco e questo ha subito una importante
ammaccatura e si è pure rotto).
Non credo sia stata allertata la polizia, io non ho avuto contatti
con agenti.
Quando sono caduto ho allertato il __________ ed è giunta sul
posto una vettura con il pattugliatore, che mi ha condotto al PS dell’Ospedale __________
di __________. Il pattugliatore si è poi occupato di recuperare la bicicletta.”
(doc. 24, p. 1)
Chiamato a classificare il sinistro in questione, tenuto
conto della sua dinamica oggettiva, questo Tribunale ritiene che si tratti di
un infortunio di grado medio, all’interno della categoria media (per dei
casi analoghi, cfr. la STFA U 282/02 del 10 febbraio 2004, riguardante un assicurato
caduto dalla propria bicicletta,
la cui ruota anteriore si era improvvisamente bloccata, con la testa in avanti
e la STF 8C_1007/2012 dell’11 dicembre 2013 consid. 5.3.3, concernente un
assicurato che è caduto sulla carreggiata, volando sopra la propria bicicletta,
dopo aver dovuto frenare bruscamente per evitare di collidere con
un’autovettura).
In
tale eventualità, il giudice è tenuto a valutare le circostanze connesse con
l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati
al consid. 2.7. Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, è necessario che
un fattore fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure
l’intervento di più criteri.
In
una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR
2010 UV Nr. 25 p. 100 s., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che
fanno parte della categoria di grado medio vera e propria -, devono essere
adempiuti almeno tre dei criteri di rilievo affinché possa essere
riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.
A titolo di premessa,
occorre osservare che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di
causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi
di natura somatica che si trovano in una relazione di causalità, naturale e
adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI
1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).
Sempre in questo contesto,
va precisato che i disturbi che si impongono come somatici, ma che non
possono però essere spiegati a sufficienza dal profilo organico, non devono
essere presi in considerazione (cfr. STF 8C_1044/2010
del 12 maggio 2011 consid. 4.4.4: “Die als körperlich imponierenden organisch
jedoch nicht hinreichend erklärbaren Beschwerden sind bei einer Prüfung der
Adäquanz nach BGE 115 V 133 nicht in die Beurteilung einzubeziehen (Urteil 8C_825/2008
vom 9. April 2009 E. 4.6).”).
Il sinistro qui in
discussione, secondo il TCA, non si è svolto secondo circostanze concomitanti particolarmente
drammatiche o spettacolari.
Al riguardo, è utile
precisare che, secondo la giurisprudenza, il criterio in questione è da
valutare oggettivamente e non in base alle sensazioni soggettive,
rispettivamente ai sentimenti di paura provati dalla persona assicurata. In
ogni infortunio di media gravità è insita una certa spettacolarità, la quale
non è tuttavia ancora sufficiente per ritenere adempiuto il criterio (consid.
3.5.1 non pubblicato della DTF 137 V 199). Occorre considerare la dinamica
dell’infortunio in quanto tale e non il danno alla salute che ne è conseguito.
Non si tiene conto del successivo processo di guarigione (cfr. STF 8C_738/2011
del 3 febbraio 2012 consid. 7.3.1).
Del resto, la
realizzazione del criterio in questione è stata negata in numerosi casi di
caduta dalla bicicletta consecutiva a una brusca frenata senza collisione con
un altro veicolo (cfr. STF 8C_105/2012
del 23 luglio 2012 consid. 5.4, U 127/03 del 28 dicembre 2004 consid. 4.2.1 e U 282/02 del 10 febbraio 2004 consid, 6.2.4).
Nell’infortunio dell’aprile 2018, l’assicurato ha riportato delle
abrasioni alle mani e all’arto inferiore destro, una contusione al ginocchio
destro e (tutt’al più) una lesione
cerebrale traumatica minore.
Nel
prosieguo, egli ha essenzialmente lamentato cefalee e cervicalgie nonché delle
difficoltà cognitive, disturbi risultati privi di sostrato organico. Le
abrasioni sono presto guarite senza lasciare reliquati. Lo stesso vale per i
disturbi al ginocchio destro, visto che se ne fa menzione soltanto nella
documentazione medica iniziale.
A proposito di questo
criterio, la giurisprudenza ha precisato che il fatto che le conseguenze
infortunistiche abbiano costretto l’assicurato a cambiare professione, non
basta per ritenerlo soddisfatto. Il criterio in questione implica l’esistenza
di lesioni fisiche gravi o, trattandosi della loro particolare natura, di
lesioni interessanti organi ai quali l’uomo attribuisce una particolare
importanza soggettiva come ad esempio la perdita di un occhio oppure la
mutilazione della mano dominante (cfr. STF 8C_566/2013 del 18
agosto 2014, consid. 6.2.2).
Tenuto conto
di quanto precede, secondo questo Tribunale, in concreto non si può
parlare di lesioni gravi o particolarmente caratteristiche (in questo senso, si
vedano la STF 8C_795/2012 del 28 novembre 2012 consid. 5.3.2., riguardante
un’assicurata vittima di un trauma cranio-cerebrale con emorragia subaracnoidea
frontale a sinistra, che aveva reliquato cefalee come pure disturbi
dell’olfatto e del gusto, in cui il TF ha negato che il criterio in discussione
fosse adempiuto, anche soltanto in forma semplice, e la STF 8C_52/2008 del 5
settembre 2008 consid. 8.2, concernente un assicurato che, caduto dopo essere
stato urtato da un’autovettura, aveva accusato una commotio cerebri, una
contusione toracica a destra con una serie di fratture costali, nonché alcune
ferite lacero-contuse alla parte sinistra del volto).
Questo Tribunale ritiene
che non si possa parimenti pretendere che la cura medica dipendente dall'evento
infortunistico sia stata eccezionalmente lunga.
Dagli
atti di causa emerge infatti che, dopo l’iniziale consultazione presso il
Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________, le cure prestate al
ricorrente sono consistite essenzialmente in accertamenti diagnostici (clinici
e strumentali), in visite ambulatoriali di controllo (specialistiche e non),
nell’assunzione di farmaci analgesici/antinfiammatori e miorilassanti, così
come nell’esecuzione, sempre su base ambulatoriale, di alcuni cicli di
fisioterapia.
Ora, conformemente alla
giurisprudenza, provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo (cfr.
STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la
somministrazione di farmaci antidolorifici (cfr. STF 8C_507/2010 del 18
ottobre 2010 consid. 5.3.4), non fanno parte della cura medica ai sensi del
criterio in discussione. Inoltre, provvedimenti quali la fisioterapia, la
chiropratica, l’agopuntura, la terapia cranio-sacrale, l’osteopatia, nonché le
sedute di neuropsicologia/psicoterapia, non possono essere definiti come particolarmente
gravosi (cfr. STF 8C_726/2010 del 19 novembre 2010 consid. 4.1.3 e 8C_655/2010
del 15 novembre 2010 consid. 4.2.4 e riferimenti).
Il
TF ha del resto deciso in questo senso in una sentenza 8C_401/2009 del 10
settembre 2009 consid. 3.4.3, riguardante un assicurato, vittima di un trauma
distorsivo cervicale, che aveva beneficiato, oltre a una terapia antidolorifica
medicamentosa, di una riabilitazione stazionaria e di fisioterapia
ambulatoriale, nonché, in seguito, anche di cure psichiatriche/psicoterapiche,
e in una sentenza 8C_387/2011 del 20 settembre 2011 consid. 3.3.3, concernente
un assicurato, vittima di un incidente stradale con commotio cerebri e
contusione del rachide lombare, il cui trattamento era consistito
essenzialmente in controlli presso il medico curante e in sedute di
fisioterapia. L’Alta Corte ha ritenuto che nemmeno la degenza in clinica nel
periodo 20 novembre 2007-17 gennaio 2008, la seguente ergoterapia ambulatoriale
e l’ulteriore ospedalizzazione dal 20 luglio al 21 agosto 2008, potevano
giustificare la realizzazione di questo criterio, precisato che per la
realizzazione del criterio della specifica cura medica protratta e gravosa, la
prassi pone delle esigenze decisamente pi.elevate.
Ora, posto che
Fatti
i disturbi privi di sostrato organico oggettivabile (in casu, i
disturbi cervico-cefalici e quelli cognitivi) non vanno considerati nella
valutazione dell’adeguatezza secondo la “psico-prassi” (al
riguardo, si vedano i principi giurisprudenziali che sono stati esposti in
precedenza a titolo di premessa), nella concreta evenienza, possono
essere a priori ritenuti insoddisfatti il criterio dei disturbi somatici
persistenti, quello del decorso sfavorevole della cura e delle complicazioni
rilevanti intervenute, nonché quello del grado e la durata dell'incapacità
lavorativa.
Il TCA può esimersi
dall’approfondire se alla luce di quanto sostenuto in proposito nel ricorso
(cfr. doc. I, p. 28), potrebbe essere soddisfatto il criterio della cura medica
Considerandi
errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio in quanto, anche se
ciò dovesse essere il caso, l’adeguatezza non potrebbe comunque essere ammessa,
dato un infortunio di media gravità in senso stretto.
Sulla scorta di quanto
precede, si deve dunque concludere che i disturbi denunciati da RI 1 a far
tempo dal novembre 2018, non costituiscono una conseguenza
adeguata dell’evento traumatico assicurato.
Facendo difetto
l’adeguatezza, può essere lasciata aperta la questione relativa all’esistenza
del nesso di causalità naturale tra l’infortunio e il danno alla salute (cfr., in proposito, SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 3c; STF U 17/07 del
30.
ottobre 2007, consid. 3, U 606/06 del 23 ottobre 2007, consid. 4 e U 299/05
del 28 maggio 2007, consid. 5.2).
La decisione su
opposizione impugnata, mediante la quale l’istituto assicuratore resistente ha
dichiarato estinto a contare dal 19 novembre 2018 il diritto alle prestazioni
dipendente dal sinistro del 30 aprile 2018, deve essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti