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Decisione

35.2019.78

Assicurato non ha diritto ad un AGI in ambito infortunistico ex art. 38 OAINF come a ragione deciso dall'amministrazione

2 dicembre 2019Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

I

casi dove la gravità dell’epilessia è stata accertata concernono fattispecie nelle

quali la patologia si manifesta frequentemente, anche più volte al giorno:

sentenza 8C_461/2015 del 2 novembre 2015 (relativa ad un minorenne: consid.

4.1: “[…] Sie leide an starker Epilepsie mit zahlreichen Anfällen pro

Tag.”); sentenza 8C_72/2017 del 23

maggio 2017 (consid. 3.1: “Die Abklärungsperson der IV-Stelle sei

übereinstimmend mit dem Bericht des Kinderspitals B.________ vom 12. Oktober

2015 von bis zu vier Epilepsie-Anfällen täglich von bis zu 90 Sekunden

ausgegangen”).

Del resto, va sottolineato

che nella parallela procedura in materia di assicurazione per l’invalidità

l’assicurato non ha mai sostenuto, né nella domanda di prestazioni, né in sede

ricorsuale e neppure in corso di causa, di necessitare di sorveglianza

personale permanente, ma “solo” di accompagnamento nell’organizzazione della

realtà quotidiana e di aiuto nell’atto di spostarsi (cfr. STCA 32.2018.185 di

data odierna).

Pertanto, stabilito che l’insorgente necessita “unicamente”

dell’aiuto regolare e notevole di terzi per l’atto di spostarsi, condizione di

per sé sola non sufficiente per accordare il diritto ad un assegno per grande

invalido in ambito infortunistico ex art 38 OAINF (al contrario di quanto

previsto in materia di assicurazioni per l’invalidità, cfr. consid. 2.3.1.), è

a giusta ragione che l’assicuratore LAINF ha respinto la domanda di prestazioni.

Il ricorso presentato da RI 1 in tale ambito deve, di conseguenza,

essere respinto.

2.4. Deve, infine, essere

verificato se il ricorrente può essere posto al beneficio dell’assistenza

giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ della RA 1 (cfr.

doc. I).

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve

essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28

cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito

patrocinio è retta della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio

d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011.

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito

positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Per

valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la

giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra

del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13

pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti,

aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20

Considerandi

settembre 2004).

2.5

Nella

fattispecie, dalla documentazione agli atti risulta che il ricorrente, nato il

5.

luglio 1976, coniugato e padre di tre figlie (__________, nata nel 2000; __________,

nata nel 2001 e __________, nata nel 2004, tutte studentesse) senza attività

lucrativa, dispone, quali entrate, dell’indennità giornaliere

CO 1 (pari ad un importo mensile di fr. 1’461.65), della rendita

AI (fr. 933 mensili), della rendita LPP (fr. 530 mensili), di una prestazione

complementare supplementare al pagamento del premio assicurazione malattia (fr.

956.

mensili) e dello stipendio della moglie (fr. 2’390 mensili) (cfr. doc. A5),

per un totale di fr. 6'270.65

L’assicurato non ha dichiarato

di possedere della sostanza.

Per

quanto riguarda il calcolo del fabbisogno, all’assicurato deve essere applicato

l’importo base mensile per coniugi di fr. 1’700.-, cui aggiungere fr. 600 per ogni

figlia convivente agli studi (ritenuto

che ai sensi del diritto esecutivo per i figli maggiorenni “agli studi”

sono riconosciute le spese (di mantenimento e d’istruzio­­ne) fino alla

conclusione della prima formazione scolastica o professionale, oppure fino al

conseguimento della maturità (liceo) o di un diploma equivalente (scuola

professionale), cfr. ad es. 15.2018.44 del 18 settembre 2018), stabilito

per il calcolo del minimo esistenziale LEF.

Tale

importo comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria,

igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas

(cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto

esecutivo in vigore dal 1° settembre 2009).

Bisogna,

poi, computare il canone di locazione di fr. 1’373.-- al mese e il premio

afferente all'assicurazione contro le malattie (pari a fr. 281.80 mensili per l’intera

famiglia, una volta dedotta la riduzione dei premi).

Si

ottiene, quindi, un onere globale di fr. 5’184.80.

Inoltre

va tenuto conto del fatto che all’importo di base determinato in riferimento

alla Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto

esecutivo, va aggiunto un supplemento del 15-25%, ossia di fr. 525.--/875.--

conformemente a quanto stabilito dal TFA nella sentenza U 102/04 del 20

settembre 2004, ciò che porta al sostanziale raggiungimento dell’importo delle

entrate, senza tener conto delle spese necessarie all’istruzione delle figlie

(non quantificate, ma che comunque vanno prese a carico ai sensi del diritto

esecutivo) e alle spese di trasporto della moglie.

Per

tali ragioni, tutto ben considerato, l’indigenza va ammessa.

L’assicurato non possiede

inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un legale

appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva essere privo di

fondamento.

Essendo dunque nella

fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione

dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, il gratuito patrocinio va

quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la

situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61

lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag;

relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art.

152.

cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5;

STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente

pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

è accolta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti