35.2019.83
Discussa la determinazione del diritto a un'IMI
27 aprile 2020Italiano17 min
all’emanazione della decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha ancora interpellato
Source ti.ch
Incarto
n.
35.2019.83
tf/MM/sc
Lugano
27 aprile 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in
sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)
redattore:
Tommaso Ferrari, giurista
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 giugno 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 24 maggio 2019 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Il 4 gennaio 2013 la Cassa __________
ha annunciato all’CO 1 un infortunio occorso a RI 1, che ha causato una
contusione con distorsione/torsione delle dita della mano destra, avvenuto l’11
novembre 2012. L’infortunio è stato preso a carico dall’assicuratore (doc. 8).
1.2. Con decisione formale del 16
gennaio 2015, poi confermata in sede di opposizione, l’CO 1 ha dichiarato
estinto il diritto a prestazioni a decorrere dal 1° settembre 2014. In
particolare, esso ha negato che l’assicurato necessitasse di ulteriori
provvedimenti terapeutici (segnatamente di un nuovo intervento chirurgico).
Con sentenza 35.2015.70 del 19
ottobre 2015, questa Corte ha annullato la decisione su opposizione e rinviato
gli atti all’CO 1, affinché disponesse una perizia esterna volta a chiarire se
da ulteriori provvedimenti
terapeutici ci si potesse attendere un notevole miglioramento delle condizioni
di salute infortunistiche ai sensi della giurisprudenza federale e sulla base
delle relative risultanze, decidesse sull’ulteriore diritto a prestazioni.
Facendo proprie le risultanze
della perizia eseguita dalla dott.ssa __________, spec. FMH in chirurgia della
mano, con decisione formale del 2 marzo 2017, l’CO 1 ha dichiarato la propria
disponibilità ad assumere i costi di un intervento di artrodesi (doc. 363) che
il dott. __________, spec. FMH in chirurgia della mano, consultato da RI 1,
aveva proposto il 23 gennaio 2014 (doc. 168).
1.3. Con scritto del 23 novembre
2018 l’avv. RA 1, patrocinatore di RI 1, ha comunicato all’assicuratore che
l’assicurato aveva deciso di non sottoporsi più a nessun intervento chirurgico,
postulando al contempo il riconoscimento di un’indennità per menomazione
dell’integrità (IMI) (cfr. doc. 385).
1.4. Esperiti gli accertamenti del
caso, con decisione formale del 14 febbraio 2019, l’CO 1 ha dichiarato non
esistere alcuna menomazione importante e durevole all’integrità fisica, mentale
o psichica, rifiutando perciò la pretesa di un’IMI (doc. 394).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto di RI 1, in data 24 maggio 2019,
l’assicuratore ha
confermato la sua prima decisione
(doc. 400).
1.5. Contro
la decisione su opposizione del 24 maggio 2019 RI 1, sempre rappresentato
dall’avv. RA 1, ha presentato tempestivo ricorso il 25 giugno 2019. Il
ricorrente chiede in via principale il riconoscimento di un’IMI del 5 %
(pari a fr. 7410.–) e in via subordinata il rinvio degli
atti all’assicuratore per l’emanazione di una nuova decisione (doc. I).
1.6. L’CO
1, con risposta del 18 luglio 2019, ha postulato il rigetto del ricorso (doc.
III).
Sui
fatti restanti si dirà, per quanto necessario, nel prosieguo.
in diritto
2.1. Oggetto della lite è sapere
se l’CO 1 abbia correttamente negato il diritto all’IMI, oppure no.
2.2. Secondo l'art. 24 cpv. 1
LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio,
accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa
non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.3. L'art. 36 cpv. 1 OAINF
definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24
LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente
sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se
l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione dovrà
essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze
personali dell'assicurato. Secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della
menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza
ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto
privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.
42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione del
torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 121).
2.4. Secondo l'art. 36 cpv. 2
OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3
dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di
indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti
tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2
dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se
più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni
sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo
(art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si
prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile
(art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel
caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi
originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione
è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.5. L’CO 1 ha allestito una serie
di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella
dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377
consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.
221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116 V 157, consid. 3a).
2.6. Nel caso di specie, la
decisione dell’CO 1 di non attribuire all’insorgente un’IMI risulta fondata sull’apprezzamento
del 9 gennaio 2019 del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e
traumatologica, il cui tenore è in particolare il seguente:
" (…) Mi
riferisco alle diverse valutazioni specialistiche dei chirurghi della __________,
faccio riferimento ai diversi rapporti esaustivi della dr.ssa med. Hasenböhler
e altre valutazione degli ultimi anni.
Per quanto riguarda la valutazione del dott. med. __________ in
cui menziona una IMI del 15% non scrive su quale tabella della CO 1 si basa.
Per quanto concerne la tabella 1.2 una limitazione della funzionalità
dell'estremità superiore viene indicata una valutazione IMI per un'artrodesi
radio-carpale del 15% e una artrodesi della radice della mano (Säulenartrodese)
viene valutata con il 10%. Nella tabella 5.2 una rizartrosi viene valutata con
un 5% (grado medio-grave) e una artrodesi dell'articolazione delle dita con 0%.
In assenza di una qualsiasi artrosi con mobilità della base del dito conservata
come pure una mobilità della parte interfalangea libera e in assenza di una
artrosi metacarpofalangea, non sussiste un diritto ad IMI, né secondo la
tabella 5.2, né secondo la tabella 1.2. Il fatto di avere una limitazione e/o
in presenza di una artrodesi funzionale nell’articolazione non entra in
considerazione per la valutazione IMI nelle tabelle della CO 1. In questo senso
faccio anche riferimento al rapporto della dr.ssa med. __________ che esaustivamente
ha descritto anche le possibili limitazioni e il suo influsso sull'attività
lavorativa eseguendo lavori di precisione. Faccio in particolare riferimento
alla valutazione della tabella 5.2, un'artrosi dell'articolazione interfalangea
di grado medio-grave e anche grave viene valutata con uno 0%. Di conseguenza
non posso confermare la valutazione del collega italiano che non si basa sulle
tabelle CO 1 come sopramenzionato.” (cfr. doc. 389)
Da notare che, nel quadro della
procedura amministrativa, l’insorgente aveva prodotto un rapporto, datato 12
novembre 2018, del dott. __________, spec. in ortopedia e traumatologia, il
quale si era così espresso a proposito della menomazione dell’integrità:
" (…) Attualmente
il pollice si presenta marcatamente rigido a livello della MF (ROM di circa
20°) con deficit di opposizione (la punta del pollice raggiunge con fatica la
F2 del 5° dito).
Fatti
I dolori modesti, si accentuano solo sulle prese di forza, che
peraltro appaiono più deboli.
Di fatto il paziente mantiene, nell’utilizzo della mano, una sorta
di esclusione del pollice.
Alcuni anni fa avevo ipotizzato la necessità di eseguire una
artrodesi della MF.
Adesso tale intervento appare un poco pleonastico, in quanto il
dolore è molto ridetto e la rigidità è notevole; di fatto si è giunti ad una
artrodesi funzionale, anche se con discreta limitazione della funzionalità
della mano per la scarsa "collaborazione" del pollice.
In relazione alla funzionalità del pollice della mano dx, secondo
le indicazioni della tabella CO 1 allegata alla ordinanza del 20.12.1982,
constato una menomazione permanente dell'integrità fisica del 15%.” (doc. 385)
Agli atti figura pure il
referto del 21 febbraio 2019 del dott. __________, spec. FMH in chirurgia della
mano, il cui contenuto è il seguente:
" (…) La
domanda che mi pone il paziente è se esiste un danno residuale permanente al
pollice a destra e se è ancora necessaria l'artrodesi della MF 1 a destra.
In risposta alla prima domanda: si, esiste un danno
residuale permanente di minima entità paragonabile al massimo all'amputazione
del pollice all'altezza dell'interfalangea del pollice stesso ma inferiore al
5% (vedi tabella 3.2(1)).
Attualmente la MF1 a destra è limitata nel movimento con una
flesso-estensione di 35-0-0° a destra e 50-0-0° a sinistra.
Il movimento globale sec. Kapandji è di 5/10 a destra e di 10/10 a
sinistra. (…)” (doc. 395)
Prima di procedere
all’emanazione della decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha ancora interpellato
il proprio medico __________, dott. __________, il quale è stato invitato a
prendere posizione sulla valutazione espressa dal dott. __________. Queste le
considerazioni contenute nel suo apprezzamento del 21 maggio 2019:
" (…) Il dr.
med. __________ conferma la mia valutazione di non essere confrontati con una
artrosi dell'articolazione metatarsofalangea con una mobilità di flessione
ridotta di 15°.
Globalmente vi è solo riduzione dell'opposizione all'esame clinico
secondo Kapandji (fino alle falangi distali del IV dito). Quindi, si nota una
mobilità conservata e solo leggermente limitata per le attività della vita
quotidiana.
Chiaramente il fatto di avere un primo dito ed essendo inoltre in grado
di muoverlo fino ad un Kapandji 5, con una forza invariata, non è assolutamente
paragonabile a una amputazione.
Nella valutazione secondo le tabelle CO 1 5.2 e 3.2 si valuta una reale
perdita non solo del movimento a causa di una amputazione, ma in più deve
essere presente una degenerazione/artrosi valutabile che, secondo la tabella
5.2, non è presente, neanche una amputazione reale.
È ovvio che non siamo in presenza di una perdita del I dito
secondo la tabella 3.2 e la funzionalità è ben presente, malgrado sia
leggermente ridotta.
Questa situazione non è assolutamente paragonabile alla perdita di
metà o dell'intero dito I, che rappresenta il dito più importante per la
funzionalità della mano.
Secondo la tabella 3.2 (immagine 1) una amputazione prossimale
dell'articolazione interfalangea indica un 5%. Secondo l'immagine 2
(amputazione metacarpofalangea) viene valutata con un valore del 20%. Pure
secondo la tabella 5.2, manca la reale degenerazione/artrosi che deve essere
presente realmente per esprimersi su una valutazione secondo le tabelle in questione.
Quindi, il rapporto del dr. med. __________ non può cambiare nulla
alla valutazione reale e oggettiva del sottoscritto, secondo la tabella IMI.
Pure un'artrodesi parziale MCF non è paragonabile a una perdita di metà o di un
intero dito I.
La funzionalità è data, come viene confermato nell'esame del dr.
med. __________.” (doc. 399)
2.7. Per costante giurisprudenza,
in un procedimento assicurativo sociale l’amministrazione è parte solo dopo
l’instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell’8
luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1.; U. Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p.30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR
2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale
ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un’assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
Considerandi
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l’assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l’oggettività e l’imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell’apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del
28.
ottobre 2009, pubblicata DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato
che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su
rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il
più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali
rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi
che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,
discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità
dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova
propri. Fra questi mezzi di provano entrano in linea di conto, in particolare, anche
le certificazioni dei medici curanti. Per quel che concerne il valore probante
di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati,
che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate
dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza
dell’anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le
conclusioni dell’esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125
V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V
160ss., consid. 1c e riferimenti).
L’elemento rilevante per
decidere circa il valore probante, non è né l’origine del mezzo di prova né la
sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È, infine, utile osservare che
se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005 consid. 5 in
fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 p. 35 consid. 4b).
2.8
Chiamato a pronunciarsi su
una questione di natura squisitamente medica, il TCA ritiene di poter fondare
il proprio giudizio sulla valutazione espressa dal dott. __________ (cfr. doc.
389.
e doc. 399), specialista proprio nella materia che qui interessa, secondo
la quale la funzionalità del pollice della mano destra di RI 1 è solo
lievemente compromessa, restando possibili tutte le attività della vita
quotidiana, cosicché non si può parlare di una menomazione importante ai
sensi dell’art. 24 cpv. 1 LAINF.
D’altro canto, va
constatato che, interpellato in proposito dall’assicurato stesso, il chirurgo
della mano dott. __________ ha di fatto confermato l’assenza di una menomazione
dell’integrità importante, considerato come egli abbia precisato che il danno
residuale permanente è comparabile a un’amputazione del pollice all’altezza
dell’interfalangea (tabella 3.2, figura 1) ma “inferiore al 5%” (doc.
395.
– il corsivo è del redattore). Ora, è utile ribadire che la cifra 1 dell’Allegato
3.
all’OAINF prevede che le menomazioni dell’integrità che non raggiungono il
tasso del 5%, non danno diritto a un’indennità.
Questa Corte non ignora
che, secondo il parere del dott. __________, l’insorgente presenterebbe una
menomazione dell’integrità fisica del 15% (doc. 385). Per le ragioni che
verranno qui di seguito esposte, esso non è tuttavia atto a generare dei dubbi
- neppure lievi - circa la correttezza della conclusione a cui è pervenuto il
medico __________ (poi avallata dal dott. __________).
Innanzitutto, è
l’assicurato stesso ad essersi discostato dall’apprezzamento del dott. __________,
visto che con il proprio ricorso egli postula l’assegnazione di un’IMI del 5%
(e non del 15% - cfr. doc. I, p. 7).
D’altro canto, la
valutazione della menomazione dell’integrità enunciata dallo specialista
privatamente consultato da RI 1, non risulta sufficientemente motivata, nella
misura in cui si è limitato a un generico rinvio alla “tabella CO 1 allegata
alla ordinanza del 20.12.1982”.
Infine, l’assegnazione in
concreto di un’indennità del 15% non si giustifica nemmeno se paragonata ad
altre, previste per menomazioni dell’integrità decisamente più gravi rispetto a
quella di cui è portatore l’assicurato. Ad esempio, la tabella 3.2 edita dalla
Divisione di medicina assicurativa dell’CO 1 prevede che un’IMI del 20% venga
assegnata in caso di amputazione completa del pollice (figura 3). Un’IMI
del 15% è invece prevista in caso di amputazione del dito indice e medio a livello
dell’articolazione metacarpo-falangea (figura 28).
In
queste condizioni, il TCA può esimersi dal disporre ulteriori misure istruttorie, in particolare una perizia
medica giudiziaria, ritenendo che le circostanze giuridicamente rilevanti siano
già state adeguatamente accertate. In proposito, va ricordato che, per costante
giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce
l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero
modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si
rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013;
STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca una lesione del
diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94
consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
In esito a tutto quanto
precede, il ricorso interposto dall’assicurato deve essere respinto e la
decisione su opposizione impugnata, mediante la quale gli è stato negato il
diritto a un’IMI, confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti