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Decisione

35.2019.83

Discussa la determinazione del diritto a un'IMI

27 aprile 2020Italiano17 min

all’emanazione della decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha ancora interpellato

Source ti.ch

Incarto

n.

35.2019.83

tf/MM/sc

Lugano

27 aprile 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in

sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)

redattore:

Tommaso Ferrari, giurista

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 25 giugno 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 24 maggio 2019 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. Il 4 gennaio 2013 la Cassa __________

ha annunciato all’CO 1 un infortunio occorso a RI 1, che ha causato una

contusione con distorsione/torsione delle dita della mano destra, avvenuto l’11

novembre 2012. L’infortunio è stato preso a carico dall’assicuratore (doc. 8).

1.2. Con decisione formale del 16

gennaio 2015, poi confermata in sede di opposizione, l’CO 1 ha dichiarato

estinto il diritto a prestazioni a decorrere dal 1° settembre 2014. In

particolare, esso ha negato che l’assicurato necessitasse di ulteriori

provvedimenti terapeutici (segnatamente di un nuovo intervento chirurgico).

Con sentenza 35.2015.70 del 19

ottobre 2015, questa Corte ha annullato la decisione su opposizione e rinviato

gli atti all’CO 1, affinché disponesse una perizia esterna volta a chiarire se

da ulteriori provvedimenti

terapeutici ci si potesse attendere un notevole miglioramento delle condizioni

di salute infortunistiche ai sensi della giurisprudenza federale e sulla base

delle relative risultanze, decidesse sull’ulteriore diritto a prestazioni.

Facendo proprie le risultanze

della perizia eseguita dalla dott.ssa __________, spec. FMH in chirurgia della

mano, con decisione formale del 2 marzo 2017, l’CO 1 ha dichiarato la propria

disponibilità ad assumere i costi di un intervento di artrodesi (doc. 363) che

il dott. __________, spec. FMH in chirurgia della mano, consultato da RI 1,

aveva proposto il 23 gennaio 2014 (doc. 168).

1.3. Con scritto del 23 novembre

2018 l’avv. RA 1, patrocinatore di RI 1, ha comunicato all’assicuratore che

l’assicurato aveva deciso di non sottoporsi più a nessun intervento chirurgico,

postulando al contempo il riconoscimento di un’indennità per menomazione

dell’integrità (IMI) (cfr. doc. 385).

1.4. Esperiti gli accertamenti del

caso, con decisione formale del 14 febbraio 2019, l’CO 1 ha dichiarato non

esistere alcuna menomazione importante e durevole all’integrità fisica, mentale

o psichica, rifiutando perciò la pretesa di un’IMI (doc. 394).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’avv. RA 1 per conto di RI 1, in data 24 maggio 2019,

l’assicuratore ha

confermato la sua prima decisione

(doc. 400).

1.5. Contro

la decisione su opposizione del 24 maggio 2019 RI 1, sempre rappresentato

dall’avv. RA 1, ha presentato tempestivo ricorso il 25 giugno 2019. Il

ricorrente chiede in via principale il riconoscimento di un’IMI del 5 %

(pari a fr. 7410.–) e in via subordinata il rinvio degli

atti all’assicuratore per l’emanazione di una nuova decisione (doc. I).

1.6. L’CO

1, con risposta del 18 luglio 2019, ha postulato il rigetto del ricorso (doc.

III).

Sui

fatti restanti si dirà, per quanto necessario, nel prosieguo.

in diritto

2.1. Oggetto della lite è sapere

se l’CO 1 abbia correttamente negato il diritto all’IMI, oppure no.

2.2. Secondo l'art. 24 cpv. 1

LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio,

accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa

non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.3. L'art. 36 cpv. 1 OAINF

definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24

LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente

sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se

l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione dovrà

essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze

personali dell'assicurato. Secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della

menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza

ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto

privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.

42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione del

torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 121).

2.4. Secondo l'art. 36 cpv. 2

OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3

dell'OAINF.

Una

tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di

indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicurato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco

esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;

RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti

tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2

dell'allegato).

La

perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo

stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente

ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione

dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se

più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni

sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo

(art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

Si

prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi

eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile

(art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti

non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel

caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi

originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione

è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.5. L’CO 1 ha allestito una serie

di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella

dell'ordinanza.

Semplici

direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non

vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377

consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.

221ss.).

Tuttavia,

nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire

la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con

l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF

116 V 157, consid. 3a).

2.6. Nel caso di specie, la

decisione dell’CO 1 di non attribuire all’insorgente un’IMI risulta fondata sull’apprezzamento

del 9 gennaio 2019 del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e

traumatologica, il cui tenore è in particolare il seguente:

" (…) Mi

riferisco alle diverse valutazioni specialistiche dei chirurghi della __________,

faccio riferimento ai diversi rapporti esaustivi della dr.ssa med. Hasenböhler

e altre valutazione degli ultimi anni.

Per quanto riguarda la valutazione del dott. med. __________ in

cui menziona una IMI del 15% non scrive su quale tabella della CO 1 si basa.

Per quanto concerne la tabella 1.2 una limitazione della funzionalità

dell'estremità superiore viene indicata una valutazione IMI per un'artrodesi

radio-carpale del 15% e una artrodesi della radice della mano (Säulenartrodese)

viene valutata con il 10%. Nella tabella 5.2 una rizartrosi viene valutata con

un 5% (grado medio-grave) e una artrodesi dell'articolazione delle dita con 0%.

In assenza di una qualsiasi artrosi con mobilità della base del dito conservata

come pure una mobilità della parte interfalangea libera e in assenza di una

artrosi metacarpofalangea, non sussiste un diritto ad IMI, né secondo la

tabella 5.2, né secondo la tabella 1.2. Il fatto di avere una limitazione e/o

in presenza di una artrodesi funzionale nell’articolazione non entra in

considerazione per la valutazione IMI nelle tabelle della CO 1. In questo senso

faccio anche riferimento al rapporto della dr.ssa med. __________ che esaustivamente

ha descritto anche le possibili limitazioni e il suo influsso sull'attività

lavorativa eseguendo lavori di precisione. Faccio in particolare riferimento

alla valutazione della tabella 5.2, un'artrosi dell'articolazione interfalangea

di grado medio-grave e anche grave viene valutata con uno 0%. Di conseguenza

non posso confermare la valutazione del collega italiano che non si basa sulle

tabelle CO 1 come sopramenzionato.” (cfr. doc. 389)

Da notare che, nel quadro della

procedura amministrativa, l’insorgente aveva prodotto un rapporto, datato 12

novembre 2018, del dott. __________, spec. in ortopedia e traumatologia, il

quale si era così espresso a proposito della menomazione dell’integrità:

" (…) Attualmente

il pollice si presenta marcatamente rigido a livello della MF (ROM di circa

20°) con deficit di opposizione (la punta del pollice raggiunge con fatica la

F2 del 5° dito).

Fatti

I dolori modesti, si accentuano solo sulle prese di forza, che

peraltro appaiono più deboli.

Di fatto il paziente mantiene, nell’utilizzo della mano, una sorta

di esclusione del pollice.

Alcuni anni fa avevo ipotizzato la necessità di eseguire una

artrodesi della MF.

Adesso tale intervento appare un poco pleonastico, in quanto il

dolore è molto ridetto e la rigidità è notevole; di fatto si è giunti ad una

artrodesi funzionale, anche se con discreta limitazione della funzionalità

della mano per la scarsa "collaborazione" del pollice.

In relazione alla funzionalità del pollice della mano dx, secondo

le indicazioni della tabella CO 1 allegata alla ordinanza del 20.12.1982,

constato una menomazione permanente dell'integrità fisica del 15%.” (doc. 385)

Agli atti figura pure il

referto del 21 febbraio 2019 del dott. __________, spec. FMH in chirurgia della

mano, il cui contenuto è il seguente:

" (…) La

domanda che mi pone il paziente è se esiste un danno residuale permanente al

pollice a destra e se è ancora necessaria l'artrodesi della MF 1 a destra.

In risposta alla prima domanda: si, esiste un danno

residuale permanente di minima entità paragonabile al massimo all'amputazione

del pollice all'altezza dell'interfalangea del pollice stesso ma inferiore al

5% (vedi tabella 3.2(1)).

Attualmente la MF1 a destra è limitata nel movimento con una

flesso-estensione di 35-0-0° a destra e 50-0-0° a sinistra.

Il movimento globale sec. Kapandji è di 5/10 a destra e di 10/10 a

sinistra. (…)” (doc. 395)

Prima di procedere

all’emanazione della decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha ancora interpellato

il proprio medico __________, dott. __________, il quale è stato invitato a

prendere posizione sulla valutazione espressa dal dott. __________. Queste le

considerazioni contenute nel suo apprezzamento del 21 maggio 2019:

" (…) Il dr.

med. __________ conferma la mia valutazione di non essere confrontati con una

artrosi dell'articolazione metatarsofalangea con una mobilità di flessione

ridotta di 15°.

Globalmente vi è solo riduzione dell'opposizione all'esame clinico

secondo Kapandji (fino alle falangi distali del IV dito). Quindi, si nota una

mobilità conservata e solo leggermente limitata per le attività della vita

quotidiana.

Chiaramente il fatto di avere un primo dito ed essendo inoltre in grado

di muoverlo fino ad un Kapandji 5, con una forza invariata, non è assolutamente

paragonabile a una amputazione.

Nella valutazione secondo le tabelle CO 1 5.2 e 3.2 si valuta una reale

perdita non solo del movimento a causa di una amputazione, ma in più deve

essere presente una degenerazione/artrosi valutabile che, secondo la tabella

5.2, non è presente, neanche una amputazione reale.

È ovvio che non siamo in presenza di una perdita del I dito

secondo la tabella 3.2 e la funzionalità è ben presente, malgrado sia

leggermente ridotta.

Questa situazione non è assolutamente paragonabile alla perdita di

metà o dell'intero dito I, che rappresenta il dito più importante per la

funzionalità della mano.

Secondo la tabella 3.2 (immagine 1) una amputazione prossimale

dell'articolazione interfalangea indica un 5%. Secondo l'immagine 2

(amputazione metacarpofalangea) viene valutata con un valore del 20%. Pure

secondo la tabella 5.2, manca la reale degenerazione/artrosi che deve essere

presente realmente per esprimersi su una valutazione secondo le tabelle in questione.

Quindi, il rapporto del dr. med. __________ non può cambiare nulla

alla valutazione reale e oggettiva del sottoscritto, secondo la tabella IMI.

Pure un'artrodesi parziale MCF non è paragonabile a una perdita di metà o di un

intero dito I.

La funzionalità è data, come viene confermato nell'esame del dr.

med. __________.” (doc. 399)

2.7. Per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l’amministrazione è parte solo dopo

l’instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell’8

luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1.; U. Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p.30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR

2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale

ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un’assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

Considerandi

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l’assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l’oggettività e l’imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell’apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del

28.

ottobre 2009, pubblicata DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato

che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su

rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di provano entrano in linea di conto, in particolare, anche

le certificazioni dei medici curanti. Per quel che concerne il valore probante

di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati,

che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate

dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza

dell’anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le

conclusioni dell’esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125

V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V

160ss., consid. 1c e riferimenti).

L’elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l’origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È, infine, utile osservare che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005 consid. 5 in

fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 p. 35 consid. 4b).

2.8

Chiamato a pronunciarsi su

una questione di natura squisitamente medica, il TCA ritiene di poter fondare

il proprio giudizio sulla valutazione espressa dal dott. __________ (cfr. doc.

389.

e doc. 399), specialista proprio nella materia che qui interessa, secondo

la quale la funzionalità del pollice della mano destra di RI 1 è solo

lievemente compromessa, restando possibili tutte le attività della vita

quotidiana, cosicché non si può parlare di una menomazione importante ai

sensi dell’art. 24 cpv. 1 LAINF.

D’altro canto, va

constatato che, interpellato in proposito dall’assicurato stesso, il chirurgo

della mano dott. __________ ha di fatto confermato l’assenza di una menomazione

dell’integrità importante, considerato come egli abbia precisato che il danno

residuale permanente è comparabile a un’amputazione del pollice all’altezza

dell’interfalangea (tabella 3.2, figura 1) ma “inferiore al 5%” (doc.

395.

– il corsivo è del redattore). Ora, è utile ribadire che la cifra 1 dell’Allegato

3.

all’OAINF prevede che le menomazioni dell’integrità che non raggiungono il

tasso del 5%, non danno diritto a un’indennità.

Questa Corte non ignora

che, secondo il parere del dott. __________, l’insorgente presenterebbe una

menomazione dell’integrità fisica del 15% (doc. 385). Per le ragioni che

verranno qui di seguito esposte, esso non è tuttavia atto a generare dei dubbi

- neppure lievi - circa la correttezza della conclusione a cui è pervenuto il

medico __________ (poi avallata dal dott. __________).

Innanzitutto, è

l’assicurato stesso ad essersi discostato dall’apprezzamento del dott. __________,

visto che con il proprio ricorso egli postula l’assegnazione di un’IMI del 5%

(e non del 15% - cfr. doc. I, p. 7).

D’altro canto, la

valutazione della menomazione dell’integrità enunciata dallo specialista

privatamente consultato da RI 1, non risulta sufficientemente motivata, nella

misura in cui si è limitato a un generico rinvio alla “tabella CO 1 allegata

alla ordinanza del 20.12.1982”.

Infine, l’assegnazione in

concreto di un’indennità del 15% non si giustifica nemmeno se paragonata ad

altre, previste per menomazioni dell’integrità decisamente più gravi rispetto a

quella di cui è portatore l’assicurato. Ad esempio, la tabella 3.2 edita dalla

Divisione di medicina assicurativa dell’CO 1 prevede che un’IMI del 20% venga

assegnata in caso di amputazione completa del pollice (figura 3). Un’IMI

del 15% è invece prevista in caso di amputazione del dito indice e medio a livello

dell’articolazione metacarpo-falangea (figura 28).

In

queste condizioni, il TCA può esimersi dal disporre ulteriori misure istruttorie, in particolare una perizia

medica giudiziaria, ritenendo che le circostanze giuridicamente rilevanti siano

già state adeguatamente accertate. In proposito, va ricordato che, per costante

giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce

l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si

rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013;

STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca una lesione del

diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

In esito a tutto quanto

precede, il ricorso interposto dall’assicurato deve essere respinto e la

decisione su opposizione impugnata, mediante la quale gli è stato negato il

diritto a un’IMI, confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti