35.2019.85
Discusso il rifiuto di assegnare una rendita d'invalidità per pretesa ritrovata piena capacità lavorativa nella professione abituale. Rinvio atti per perizia esterna
30 gennaio 2020Italiano27 min
1.5. In replica, il patrocinatore
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2019.85
mm/DC
Lugano
30 gennaio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 giugno 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 28 maggio 2019 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 14 ottobre 2015, RI 1,
dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di
magazziniera/addetta alle pulizie e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli
infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1, è caduta dalla scala
esterna e ha battuto la spalla destra contro il muro della casa.
A causa di questo evento,
ella ha riportato la frattura pluriframmentaria della testa e del collo
dell’omero destro con distacco parziale del trochite.
Una RMN eseguita nel
novembre 2016 ha poi evidenziato la presenza di una rottura parziale del
tendine del muscolo sovraspinato, di uno spazio sottoacromiale esiguo e di un
sfilacciamento del legamento gleno-omerale medio.
Il 7 giugno 2017, l’assicurata
è quindi stata sottoposta a un intervento artroscopico con decompressione
sottoacromiale e ricostruzione della cuffia dei rotatori (tendini sopra- e
infraspinato) (doc. 105).
L’istituto assicuratore ha
riconosciuto la propria responsabilità e corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 28 maggio 2018,
l’amministrazione ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta
durata, ritenuto che RI 1 avrebbe nel frattempo ritrovato una piena capacità
lavorativa nella sua abituale professione alle dipendenze della ditta __________.
All’assicurata è pure stato negato il diritto a un’indennità per menomazione
dell’integrità (IMI) (doc. 176).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (doc. 180 e 184), in data
28 maggio 2019, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione
(doc. 206).
1.3. Con tempestivo ricorso del 28
giugno 2019, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto, in via
principale, il ripristino delle prestazioni assicurative a contare dal 21
marzo 2018 e, in via subordinata, l’esecuzione di una perizia medica
volta a determinare le patologie di cui soffre e la loro incidenza sulla
capacità lavorativa.
A sostegno delle proprie
pretese, l’insorgente contesta principalmente il fatto di aver ritrovato una
piena abilità lavorativa nella sua abituale professione di magazziniera/addetta
alle pulizie, e ciò soprattutto alla luce di quanto è stato certificato dal
dott. __________ (cfr. doc. I, p. 7: “Ha altresì evidenziato che la signora RI
1 è in grado di svolgere un lavoro per tutto il giorno con un grado
occupazionale al 100% nell’attività di magazziniera. Ciò senza inspiegabilmente
considerare il rapporto medico del PD Dr. med. __________ (cfr. doc. H) che la
dichiara inabile al 100% nell’attività di magazziniera, al 30% nelle attività
più leggere.”).
1.4. L’CO 1, in risposta, ha
chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
Fatti
1.5. In replica, il patrocinatore
dell’assicurata si è in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e
conclusioni ricorsuali (doc. IX).
L’amministrazione si è
pronunciata in proposito il 27 settembre 2019 (doc. XI).
1.6. In data 27 gennaio 2020 al
TCA è pervenuto uno scritto con il quale il rappresentante dell’insorgente ha
chiesto la data approssimativa di emanazione della sentenza (doc. XIII).
in diritto
Considerandi
in ordine
2.1
La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49.
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31.
agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190.
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999.
Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
nel merito
2.2
Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)
a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Il
diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi
un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda
frase LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile
miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione
è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno
stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura
termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che
presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).
Una volta terminata la
cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle
condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al
beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro
le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del
20.
luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).
L’Alta Corte ha inoltre
precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19
cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure
del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è
pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e
riferimenti).
2.3
Secondo il già citato art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o
parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia
professionale ha diritto all'indennità giornaliera.
Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata
incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un
danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro
ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale.
In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo
d’attività.
L’entità
dell’incapacità lavorativa (e, quindi, il diritto all’indennità giornaliera ex
art. 16 LAINF) deve essere valutata considerando le mansioni che l’assicurato è
concretamente chiamato a compiere nell’esercizio della sua abituale
professione.
Nella RAMI 2004 U 529, p.
572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al
lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute
nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione
contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.
La questione di sapere se
l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il
riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei
fatti forniti dal medico.
Spetta al medico fornire una
precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto
quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima
cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali
sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante ai fini della
graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento
medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che
effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27
p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.
2).
L'assicurato che rinuncia a
utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti
da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità
lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe
esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze di
volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione
nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,
considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa è da
ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239
consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2;
1987.
p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire
de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 91).
2.4
Secondo l'art. 18 cpv.
1.
LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Da
parte sua, l'art. 16 LPGA prevede che, per valutare il grado d’invalidità, il
reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
Nella RAMI 2004 U
529.
p. 572 ss., l'Alta Corte ha rilevato che anche l'art.
16.
LPGA non ha modificato le modalità per la fissazione del grado di invalidità
dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2
seconda frase LAINF.
Nella stessa
pronunzia la nostra Corte federale ha quindi concluso che anche in ambito LAINF
la giurisprudenza relativa ai concetti di incapacità lavorativa, incapacità al
guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Due
sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1.
il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);
2.
la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra
il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra
il danno alla salute e l'infortunio.
L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta
al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato
e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra
nell'esplicare determinate funzioni.
Il
medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la
STFA del 18 marzo 2002
nella causa M., I 162/01).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Il
grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra
il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno
ipotetico, conseguibile da invalido.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Ciò nondimeno, se il danno
alla salute non è tale da imporre un cambiamento di professione, il giudizio
sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori superiori all’incapacità
lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto
l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica
ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno
della medesima proporzione (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 100; DTF 114 V 313 consid.
3b).
2.5
In concreto, dalla decisione
su opposizione impugnata si evince che l’CO 1 ha ritenuto che RI 1 fosse in
grado di riprendere, a tempo pieno e con un rendimento completo, l’esercizio
della sua abituale professione di magazziniera/addetta alle pulizie presso la
ditta __________, e ciò facendo capo essenzialmente al parere del proprio
medico __________ (cfr. doc. 206, p. 7: “Raffrontando l’esigibilità ritenuta
dal medico __________ – alla luce anche delle risultanze delle EFL –
risulta che l’assicurata – su basi oggettive e tenuto conto dell’obbligo di diminuire
le ripercussioni economiche di un danno alla salute – è in grado di riprendere
l’attività da ultimo esercitata in misura completa.” – il corsivo è del
redattore).
In effetti, in occasione
della visita di chiusura del 20 febbraio 2018, il dott. __________, spec. FMH
in chirurgia, ha attestato una capacità lavorativa del 100% “per quanto
riguarda l’attività di magazziniera, donna di pulizie presso l’impresa di
famiglia e, per quanto riguarda le altre attività lavorative, da un punto di
vista medico-teorico, sono esigibili attività leggere e mediamente pesanti che
comportino saltuariamente anche compiti pesanti mentre leggermente limitati i
lavori molto ripetitivi con l’arto superiore destro sopra l’altezza delle
spalle …” (doc. 161, p. 6).
Il 14 marzo 2018 ha avuto
luogo una visita di controllo presso il dott. __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica e ortopedia. In quell’occasione, a fronte della
persistenza di dolori alla spalla destra, il medico curante specialista ha
rilevato di non aver ancora escluso la possibile presenza di un low grade
infect e, al riguardo, ha auspicato che l’assicurata potesse essere visitata
dal PD dott. __________ (doc. 163).
Nel quadro della procedura
di opposizione, il patrocinatore della ricorrente ha prodotto ulteriore
documentazione medica.
Con certificazione del 14
giugno 2018, il dott. __________, spec. in ortopedia e traumatologia e
Professore ordinario presso l’Università __________ di __________, ha
diagnosticato una sospetta ri-rottura della cuffia dei rotatori della spalla
destra e consigliato l’esecuzione di un nuovo intervento artroscopico con
eventuale revisione della cuffia e tenotomia del capolungo del bicipite (doc.
180, p. 8).
Con rapporto 24 luglio
2018, il dott. __________, spec. in ortopedia e traumatologia, ha confermato il
sospetto di una ri-rottura della cuffia rotatoria destra e l’indicazione a
sottoporre l’assicurata ad artroscopia diagnostica e, eventualmente,
terapeutica. Lo specialista privatamente consultato dall’insorgente ha inoltre
precisato che quest’ultima avrebbe dovuto “evitare di sollevare pesi superiori
ai 3 kg, di lavorare con gli arti elevati, di eseguire attività lavorative e
ripetitive per gli arti superiori per almeno 1 anno e fino alla risoluzione
completa della sintomatologia. È da preferire una mansione lavorativa
sedentaria ed impiegatizia.” (doc. 184, p. 5).
In data 29 novembre 2018,
l’assicurata è stata visitata dal PD dott. __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica e traumatologia. Dal relativo referto risulta la diagnosi di
dolorosità e limitazione della rotazione esterna a livello della spalla destra.
Lo specialista incaricato dall’amministrazione ha quindi rilevato che,
radiologicamente, la cuffia dei rotatori si presenta in buono stato, sottolineando
la difficoltà a determinare il ruolo giocato dalla rottura parziale del tendine
sottoscapolare. In queste condizioni, entrerebbe in linea di conto l’esecuzione
di un’artroscopia di revisione, il cui esito sarebbe, a suo avviso, comunque
piuttosto sfavorevole. Il PD __________ ha infine dichiarato la ricorrente
completamente inabile nell’attività di magazziniera, mentre in attività leggere
adeguate ella presenterebbe una capacità del 70% (cfr. doc. 190).
Prima di procedere
all’emanazione della decisione su opposizione, l’istituto resistente ha invitato
il proprio medico __________ a prendere posizione sulla documentazione
acquisita nel frattempo. Questo in particolare il tenore dell’apprezzamento da
lui allestito il 12 febbraio 2019:
" (…). Dal
punto di vista anatomico, non vi sono lesioni funzionali oggettivabili
strumentalmente dimostrate che possono spiegare lo stato di inabilità
denunciato dall’assicurata, mentre da un punto di vista funzionale nei referti
espressi dal prof. __________ non si fa alcun accenno alla misurazione
dell’articolarità, mentre lo si ha in quello del dott. __________ che denota
una buona articolarità di ben 150° in elevazione attiva e completa se si
considera l’elevazione passiva. In tale ultima relazione il dott. __________
afferma che deve evitare di sollevare pesi superiori ai 3 kg oltre ad eseguire
attività lavorative ripetitive con gli arti superiori.
Tale affermazione è contraria alle indicazioni della medicina del
lavoro ove a fronte di misurazioni accurate (come per esempio nei test di EFL)
e parametriche il valore di riferimento è di 5 kg, inoltre se la lesione è
accertata non vi è certo un limite temporale per quanto riguarda i limiti funzionali
perché questa sarebbe assolutamente definitiva e non avrebbe senso considerarla
come guaribile o modificabile in un anno.
Solo il PD dr. med. __________ afferma che vi sono limitazioni funzionali
della mobilità dell’arto superiore ma afferma però anche che l’imaging della
cuffia è buono e che non vi è la possibilità di stimare la lesione del
sottoscapolare, pertanto sconsiglia in ogni caso un intervento chirurgico.
Tutti i sanitari che hanno visitato la paziente in Svizzera, tranne il PD dr.
med. __________, e cioè il dr. med. Domenghini e il dott. med. __________,
l’intero staff medico e paramedico della Clinica __________ hanno riscontrato
una articolarità in elevazione anteriore che varia dai 150 ai 170°, compreso
peraltro anche il dott. __________.
Da notare che durante la visita __________, durante il test EFL si
attuano particolari accorgimenti per definire l’attendibilità di quanto
riportato dal paziente (per esempio lo svestirsi senza difficoltà mentre si
evidenzia una difficoltà pressoché totale all’elevazione durante la visita) e
si confrontano tutti questi dati con il dato clinico soprattutto con quello
strumentale.
(…).
Il medico __________ nella sua valutazione circa la capacità
lavorativa si è attenuto quindi scrupolosamente al test EFL, riportando valori
che però egli stesso ha potuto constatare nel corso della visita __________
oltre alle valutazioni degli altri colleghi.
Nella sua valutazione infatti si tiene presente anche a scopo
preventivo la limitazione funzionale che comunque quella spalla avrebbe avuto
nel tempo.
Nella sua relazione afferma:
“esigibilità lavorativa: nessuna
limitazione per sollevare pesi molto leggeri fino a 5-10 kg fino all’altezza
dei fianchi, spesso può sollevare pesi medi di 10-25 kg fino all’altezza dei fianchi,
di rado può sollevare pesi pesanti fino all’altezza dei fianchi, mai può
sollevare pesi molto pesanti superiori ai 45 kg fino all’altezza dei fianchi
(…)”.
Tale valutazione clinica ricalca sostanzialmente il test EFL da
lui stesso prescritto e soddisfa peraltro anche le raccomandazioni del PD dr.
med. __________ con la prescrizione di astenersi dal portare fardelli pesanti. (…).”
(doc. 193)
Dalle carte processuali
emerge che l’amministrazione ha ancora interpellato il PD dott. __________,
invitandolo a precisare la propria valutazione della capacità/esigibilità
lavorativa (doc. 194).
Lo specialista in
questione ha così risposto in data 23 maggio 2019:
" (…). Ich
habe o.g. Patientin am 29.11.2018 in der Sprechstunde gesehen. Sie hat einen
Zustand nach Rotatorenmanschettenrekonstruktion. Sie war schmerzhaft. Sie
konnte den Arm bis etwa zur Horizontalen heben.
Als Magazinerin wird zum Teil Belastungen auf Kopf- oder
Überkopfhöhe verlangt. Schmerzhaftigkeiten nach
Rotatorenmanschettenrekonstruktionen führen deshalb zu einer Einschränkung der
Belastbarkeit. Die Patientin gab an, dass sie dies so nicht machen könne. Sie
könne nicht belasten.
Angesichts der Schmerzen und der Funktionseinschränkung würde
ich Sie als Magazinerin als nicht mehr arbeitsfähig einstufen.
Leichte Tätigkeiten auf Bauchhöhle sollten hingegen teilweise
möglich sein. Administrative Tätigkeiten und repetitive Tätigkeiten führen
häufig in diesen Zuständen zu Schmerzexazerbationen. Deshalb würde ich Sie
etwas als 30% leistungsfähig, respektive arbeitsfähig einzustufen.” (doc. 204 –
il corsivo è dl redattore)
2.6
Per costante
giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è
parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece
nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato
di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209;
STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U.
Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,
p. 30ss.).
Nella DTF
125.
V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto
esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come
oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una
sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno
il più lieve,
a proposito della correttezza delle conclusioni
contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della
parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto
dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere
in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione
mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea
di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Per quel che
concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia
completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311
consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È, infine,
utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice
non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i
motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al
riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che
raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto
di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle
carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio
2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10
pag. 35 consid. 4b).
2.7
Nel caso
sub judice, questa Corte non può confermare la decisione su opposizione
impugnata che ha dichiarato l’insorgente totalmente abile nella sua abituale
professione di magazziniera/addetta alle pulizie con tutto ciò che ne è
conseguito dal profilo del diritto alle prestazioni. In effetti, in merito alla
questione della capacità lavorativa legata ai postumi residuali dell’infortunio
assicurato, agli atti figurano referti contraddittori – da una parte quelli dei
dottori __________ e __________, reumatologo, autore della valutazione EFL agli
atti, dall’altra quelli elaborati dai dottori __________ e __________,
quest’ultimo interpellato dall’assicuratore LAINF stesso, il quale gli ha messo
a disposizione l’intera documentazione, compresa la descrizione delle mansioni
che RI 1 era chiamata a svolgere (cfr. doc. 188) - che non consentono al TCA di
decidere, con la necessaria tranquillità, in un senso oppure nell’altro. In
questo contesto, va pure segnalato che, anche in occasione della degenza 5-30
ottobre 2017 presso la Clinica di riabilitazione di __________, i sanitari non
avevano ritenuto esigibile che l’assicurata riprendesse l’esercizio
dell’attività di magazziniera (cfr. doc. 131, p. 2).
In simili casi, la
giurisprudenza federale prevede che la vertenza non possa essere decisa
basandosi sull’uno o sull’altro dei pareri a disposizione ma che occorre
ordinare una perizia ad opera di un medico indipendente secondo la procedura di
cui all’art. 44 LPGA oppure una perizia giudiziaria (cfr. DTF 135 V 465 e la
STF 8C_247/2018 del 1° aprile 2019 consid. 6.2.2).
Tutto ben considerato,
dalla documentazione a disposizione emergono dunque elementi suscettibili di
generare dei dubbi, perlomeno lievi, circa l’affidabilità dei referti medici
sui quali l’istituto assicuratore ha fondato la propria decisione di ritenere
l’assicurata in grado di riprendere l’esercizio, a tempo pieno e con un
rendimento completo, dell’attività di magazziniera e addetta alle pulizie,
dubbi che inducono questo Tribunale a scostarsene (per un caso in cui il TF ha
annullato il giudizio cantonale e rinviato la causa per nuova decisione,
ritenendo che i referti agli atti dei medici curanti dell’assicurato fossero
atti a suscitare un, almeno minimo, dubbio circa la pertinenza del parere
espresso dal medico CO 1 a proposito della capacità lavorativa, si veda la STF
8C_370/2017 del 15 gennaio 2018 consid. 3.3.3).
2.8
In una sentenza di principio
9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale
federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale
relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico
(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla
Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi
il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in
quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento
istruttorio.
Il TF ha, al riguardo,
sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…).
4.4.1.1
Ist das Gutachten einer
versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene
Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das
Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die
Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit
diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines
Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den
kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61
lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen
auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen
Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung
delegieren dürfen.
4.4.1.2
Die Vorteile von Gerichtsgutachten
(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des
Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte
Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko
von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren
multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick
auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche
funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der
Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,
Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation
schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3
Die Einschränkung der Befugnis der
Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die
Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter
Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im
Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;
vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,
derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine
Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo
dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige
Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,
bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten
(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil
vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4
Freilich ist es weder unter praktischen
noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,
die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts
fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines
Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS
von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.
Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein
Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig
erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich
abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem
rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen
Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende
Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch
entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die
Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie
allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage
begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine
Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar
2011.
E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)
In
una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella
pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli
infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF
135.
V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di
rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero
di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare
gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo
la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein
Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine
Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).” (STF 8C_59/2011,
consid. 5.2)
Nella presente
fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio
degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF
135.
V 465), già per il fatto che essa ha fondato la decisione impugnata essenzialmente
sul parere del proprio medico __________
(per un caso analogo, si
veda la STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2).
Per le ragioni già esposte al considerando 2.8., si
giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e
il rinvio degli atti all’assicuratore resistente affinché disponga un
approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) volto ad accertare la capacità lavorativa della
ricorrente tenuto conto del danno alla salute infortunistico.
Nell’ipotesi
in cui dovesse risultare che l’assicurata non ha una piena capacità lavorativa
nella precedente professione, occorrerebbe ancora appurare, sempre ai fini
dell’eventuale diritto a una rendita d’invalidità, se ella potrebbe meglio
sfruttare la sua capacità lavorativa residua sul mercato generale del lavoro che
si suppone equilibrato.
Simultaneamente al diritto
alla rendita l’amministrazione, alla quale gli atti sono già da retrocedere,
procederà ad approfondire anche quello all’IMI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Per quanto ricevibile, il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli
atti sono retrocessi all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà all’assicurata,
patrocinata da un avvocato, l’importo di fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo
d’indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti