35.2019.86
Discussa la questione di sapere se, al momento del suicidio, assicurato era totalmente privo della capacità di agire ragionevolmente e, pertanto, se i superstiti hanno diritto alle relative prestazioni LAINF. Rinvio degli atti all'assicuratore per esecuzione di una perizia esterna
2 giugno 2020Italiano23 min
1.5. In replica, il rappresentante
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2019.86
mm
Lugano
2 giugno 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’8 luglio 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 4 giugno 2019 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 15 settembre 2017, †__________,
__________ e assicurato contro gli infortuni presso la CO 1, si è tolto la vita
__________.
Il 19 ottobre 2017,
l’istituto ha informato la vedova dell’assicurato che avrebbe rimborsato
unicamente le spese di trasporto della salma al luogo di sepoltura e le spese
di sepoltura, per un ammontare di fr. 4'373.80 (doc. 1 Q).
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 27 marzo 2019,
l’amministrazione ha negato il diritto a (ulteriori) prestazioni assicurative
ritenuto che, al momento dell’atto, †__________ non sarebbe stato completamente
privo della capacità di agire ragionevolmente (doc. 19).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto della vedova (cfr. doc. 18), in data 4
giugno 2019, la CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc.
23).
1.3. Con tempestivo ricorso dell’8
luglio 2019, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto, in via
principale, che l’assicuratore convenuto venga condannato a riconoscerle
“una rendita vedovile e una rendita per orfano a favore dei figli
dell’assicurato deceduto” e, in subordine, l’esecuzione di una perizia
medico-giudiziaria o il rinvio degli atti all’istituto per complemento
istruttorio ed emissione di una nuova decisione.
Sul piano formale, il
patrocinatore fa valere che la ricorrente sarebbe rimasta vittima di una
violazione del diritto di essere sentito per il fatto che l’amministrazione, da
una parte, ha emanato la decisione formale senza preliminarmente concederle il diritto
di prendere posizione sul rapporto allestito dal dott. __________ e,
dall’altra, ha rilasciato la decisione su opposizione impugnata “… senza che
fossero valutate le richieste istruttorie avanzate in sede di opposizione (…),
che non ha avuto la possibilità di vederle chiarite da parte del perito
nominato, magari tramite un complemento peritale.” (doc. I, p. 3 s.).
Nel merito, l’avv. RA 1
contesta che al referto elaborato dallo psichiatra di fiducia dell’assicuratore
possa essere attribuito pieno valore probatorio. In particolare, egli
rimprovera allo specialista di non aver espresso alcuna considerazione “… né in
merito ai farmaci e medicamenti assunti da __________ né in merito ai possibili
effetti collaterali con riguardo ad un paziente affetto dalle patologie
psichiche diagnosticate. … È in effetti notorio che alcuni principi attivi
quali aripiprazolo contenuto nel medicamento Abilify assunto dal paziente
possono essere all’origine di pensieri ed azioni suicidari. Tale circostanza
veniva infatti confermata in data 18 luglio 2018 dal medico legale dr. med. __________
nella risposta formulata dal Procuratore Pubblico __________ nell’ambito del
procedimento apertosi a seguito del decesso che riferiva come “alcuni studi
evidenziano quale effetto collaterale durante trattamento con aripiprazolo un
aumento rischio di idee e di azioni suicide. (…). Inoltre, pur essendo stato
accertato che __________ aveva assunto alcol nei momenti precedenti l’atto, il
medico incaricato non ha minimamente valutato tale circostanza e tanto meno se
tale fatto abbia o meno interagito con lo stato di malattia nel determinare
l’incapacità di comprendere la portata del suo gesto e di determinarsi in tal
senso.” (doc. I, p. 5 ss.).
1.4. La CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
Fatti
1.5. In replica, il rappresentante
della ricorrente si è in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e
conclusioni. Quali nuovi mezzi di prova, l’avv. RA 1 ha chiesto che il TCA
acquisisca agli atti l’incarto del Ministero pubblico, la cartella clinica
originale dello psicologo __________ e della psichiatra __________, che proceda
all’audizione di questi ultimi, del dott. __________ e di RI 1 e che ordini
l’esecuzione di una perizia psichiatrica e di una medico-farmacologica (doc.
V).
L’amministrazione si è
pronunciata in proposito il 5 settembre 2019 (doc. VII).
1.6. In data 16 settembre 2019, il
Tribunale ha chiesto alla rappresentante dell’assicuratore di produrre
l’incarto completo di ogni documento (doc. X), ciò che ella ha fatto il 4
ottobre 2019 (doc. XI).
in diritto
Considerandi
in ordine
2.1
La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49.
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31.
agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190.
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999.
Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
nel merito
2.2
Oggetto della lite è la
questione di sapere se la CO 1 era legittimata a negare il diritto alle
prestazioni ai superstiti di †__________, e ciò in relazione al suo decesso.
Questa Corte può esimersi
dal discutere la censura ricorsuale di violazione del diritto di essere
sentito, in quanto la decisione su opposizione impugnata deve comunque essere
annullata per motivi attinenti al merito della vertenza, per i motivi esposti qui
di seguito.
2.3
In primo luogo, occorre
determinare se l’evento in questione è stato un atto involontario, oppure no.
Qualora si sia trattato di
suicidio, il TCA dovrà ancora stabilire se, al momento del gesto, l’assicurato
era o meno completamente privo della capacità di discernimento.
Giusta l'art. 6 cpv. 1
LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni
assicurative sono concesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non
professionale e di malattie professionali.
L'art. 4 LPGA così
definisce l'infortunio:
" È
considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario,
apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la
salute fisica o psichica o che provochi la morte."
Questa definizione
riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 OAINF -
disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni
dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003.
La precedente
giurisprudenza relativa alla nozione di infortunio e ai singoli elementi
caratteristici della stessa continua a essere valevole (SVR 2005 UV Nr. 2).
Cinque sono dunque gli
elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
" - l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale fattore."
(cfr.
Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA),
Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo
della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.4
L'art. 37 LAINF distingue,
nei tre paragrafi di cui si compone, diverse ipotesi di riduzione,
rispettivamente di diniego, delle prestazioni in contanti.
In particolare, nel cpv.
1, il legislatore ha ancorato il principio secondo cui l'assicurato che ha
provocato intenzionalmente il danno alla salute o la morte non ha
diritto alle prestazioni assicurative, ad eccezione delle spese funerarie.
L'art. 48 cpv. 1 OAINF precisa,
nondimeno, che "anche se é provato che l'assicurato intendeva suicidarsi o
automutilarsi, l'art. 37 capoverso 1 della legge non è applicabile se
l'assicurato, al momento dell'azione e senza propria colpa, era completamente
incapace di agire ragionevolmente, o se il suicidio, il tentativo di suicidio o
l'automutilazione vanno indubbiamente ascritti ad un infortunio
assicurato.".
La
giurisprudenza ha ammesso la legalità di questo disposto (cfr. DTF 129 V 95;
RAMI 2003 p. 197 seg.; J.M. Frésard/M. Moser/Szeless, Refus, réduction et
suspension des prestations de l'assurance-accidents: états des lieux et
nouvautés, in HAVE/REAS 2/2005, p. 127 s.).
Essa
ha inoltre precisato che il suicidio come tale costituisce un infortunio
assicurato soltanto se è stato commesso in uno stato di totale incapacità
di discernimento ai sensi dell'art. 16 CCS. Di conseguenza, affinché la
responsabilità dell'assicuratore contro gli infortuni sia impegnata, è
necessario che, al momento dell'atto e tenuto conto di tutte le circostanze
oggettive e soggettive, in relazione anche all'atto in questione, l'interessato
fosse totalmente privato della facoltà di agire ragionevolmente, a causa,
segnatamente, di infermità o debolezza mentale (cfr. DTF 129 V 95,
in particolare 99; RAMI 1996 U 267, p. 310 consid. 2b, 1989 U
84, p. 449 consid. 2b; DTF 113 V 61 = RAMI 1987 U 22, p. 352; G. Scartazzini,
Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, p. 86).
L’esistenza
di una malattia psichica o di un grave disturbo della coscienza deve essere
stabilita conformemente al principio del grado della verosimiglianza
preponderante (DTF 129 V 177 consid. 3.1, 119 V 335 consid. 1, 118 V 286
consid. 1b). Deve trattarsi di sintomi psicopatologici quali la follia, le
allucinazioni, il raptus, ecc. Il motivo che ha indotto al suicidio o al
tentativo di suicidio deve trovarsi in relazione con i sintomi psicopatologici.
L’atto deve apparire “insensato”. Un semplice gesto sproporzionato, nel corso
del quale il suicida valuta unilateralmente e con precipitazione la sua
situazione in un momento di depressione e di sconforto, non è sufficiente (cfr.
STFA U 25/05 del 21 febbraio 2006 consid. 2.2).
Per
stabilire l’assenza della capacità di discernimento, non è sufficiente
considerare l’atto del suicida e, pertanto, esaminare se tale atto era
irragionevole, inconcepibile oppure insensato.
Occorre
piuttosto esaminare, tenuto conto dell’insieme delle circostanze, in
particolare del comportamento e delle condizioni esistenziali dell’assicurato
prima del suicidio, se egli era ragionevolmente in grado di evitare di mettere
fine o di tentare di mettere fine ai propri giorni. Il fatto che il suicidio si
spieghi unicamente con uno stato psicopatologico escludente la libera
formazione della volontà, costituisce soltanto un indizio di un’incapacità di
discernimento (cfr. STF 8C_936/2010 del 14 giugno 2011 consid. 3.1 e RAMI 1996
U 267 p. 309 consid. 2b e riferimenti ivi citati).
2.5
Quando vi è un
dubbio circa la questione di sapere se la morte è dovuta a un infortunio oppure
a un suicidio, ci si deve fondare sulla forza dell’istinto di conservazione
dell’essere umano e porre la presunzione naturale del carattere involontario
della morte, ciò che comporta il riconoscimento della tesi dell’infortunio. Il
fatto che l’assicurato si è volontariamente tolto la vita sarà considerato
provato soltanto se esistono dei seri indizi che escludono ogni altra
spiegazione conforme alle circostanze. In tali casi, occorre esaminare se le
circostanze sono sufficientemente convincenti per rovesciare la presunzione del
carattere involontario della morte. Qualora gli indizi a favore di un suicidio
non fossero sufficientemente convincenti per rovesciare oggettivamente la
presunzione, l’assicuratore contro gli infortuni deve sopportarne le
conseguenze (STF 8C_550/2010 del 6 settembre 2010 consid. 2.3; RAMI 1996 U 247
p. 172 consid. 2b).
2.6
Nella
concreta evenienza, le parti sono concordi nel ritenere che, quel 15 settembre
2017, †__________ si è suicidato.
A questa tesi il TCA non
può che aderire.
2.7
Ritenuto, dunque, accertato
che il decesso dell'assicurato è conseguente a suicidio, determinante è la
questione di sapere se egli, al momento dell'atto, fosse o meno totalmente
incapace di discernimento.
Con la decisione su
opposizione impugnata, l’istituto assicuratore resistente ha ritenuto
inapplicabile l'art. 48 cpv. 1 OAINF, non potendo ammettere che al momento
dell’atto l’assicurato era completamente privo della capacità di discernimento,
e ciò facendo capo alla valutazione del proprio psichiatra di fiducia, dott. __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.
Con il suo referto dell’11
marzo 2019, il dott. __________ ha dichiarato che, al momento dell’atto,
l’assicurato soffriva di una sindrome affettiva bipolare con fasi maniacali
alternate a fasi depressive, patologia che, con verosimiglianza preponderante,
non l’ha però privato totalmente della capacità di agire ragionevolmente. Al riguardo
egli si è così espresso:
" (…) ___________(…).”
(doc. 16, p. 14 ss. – il corsivo è del redattore)
Da parte sua, il
rappresentante della ricorrente contesta, in più punti, la valutazione espressa
dallo psichiatra di fiducia della CO 1. In particolare, egli ritiene che
debbano essere oggetto di approfondimenti gli aspetti farmacologici della
fattispecie, ciò che il dott. __________ avrebbe completamente omesso di fare
(cfr. doc. I e doc. V).
2.8
Per costante giurisprudenza,
in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02
dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg.
(= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale
ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Nella DTF 135 V 465,
l’Alta Corte ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio
alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni
contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio
della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto
dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere
in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione
mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea
di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di
perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura
amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati
indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano
indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014
del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il
valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui
temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle
censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena
conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto
medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr.
21.
p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p.
191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per
decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la
sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare
che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere
la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in
fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.9
Chiamata a pronunciarsi nella
concreta evenienza, questa Corte non ritiene di poter validamente fondare il
proprio giudizio sulla valutazione agli atti dello psichiatra di fiducia
dell’assicuratore resistente, in base alla quale non sarebbe dimostrato, con il
grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale, che
l’assicurato fosse totalmente privo della capacità d’intendere e di volere al
momento dell’atto (cfr. doc. 16).
Preliminarmente, il TCA rileva che il dott. __________ non ha agito in
qualità di perito amministrativo incaricato in ossequio alla procedura di cui
all’art. 44 LPGA (cfr., al riguardo, il doc. 13, dal quale risulta che alla
ricorrente non è stato concesso né di ricusare l’esperto incaricato né di
esprimersi sul catalogo dei quesiti da sottoporgli). Per questa ragione, può trovare applicazione la giurisprudenza
di cui alla DTF 135 V 465, secondo la quale dei lievi dubbi circa
l’affidabilità di un rapporto medico bastano per potersene discostare (cfr. supra,
consid. 2.8.).
Per quanto concerne
l’analisi psichiatrica formulata dal dott. __________ non convince il fatto che
egli abbia acriticamente fatto propria la diagnosi contenuta nella cartella
clinica della psichiatra curante – sindrome affettiva bipolare, attuale
episodio maniacale senza sintomi psicotici (ICD-10: F31.1) -, quando da
quella dello psicologo __________, terapeuta che ha seguito †__________ durante
il periodo maggio - agosto 2017, risulta invece proprio la presenza di
sintomi psicotici (doc. D).
Dal rapporto peritale emerge
che il fiduciario ha avuto un colloquio con lo psicologo curante, ciò che non
si evince è invece se in quell’occasione è stato affrontato l’aspetto
diagnostico e, nell’affermativa, l’esito della discussione (cfr. doc. 16, p.
1).
Un altro punto che non
convince pienamente nella valutazione del dott. __________, è quello
farmacologico/tossicologico.
In proposito, il TCA ritiene
che lo psichiatra fiduciario non si sia sufficientemente confrontato con le
relative indicazioni contenute nei referti agli atti dalle consulenti in
medicina legale del Ministero Pubblico. Dalla relazione medico-legale e
tossicologica datata 31 ottobre 2017, elaborata dalle dott.sse __________ e __________,
specialista in medicina legale la prima, tossicologa forense la seconda,
risulta che nell’analisi del capello è stata riscontrata la presenza
segnatamente di aripiprazolo, sostanza contenuta nel farmaco Abilify®
prescritto all’assicurato, e che le capacità psico-fisiche di quest’ultimo al
momento del suicidio potevano essere alterate dall’assunzione di alcol etilico
e dalla contemporanea autonoma sospensione della terapia farmacologica
psichiatrica (cfr. allegato al doc. G).
Dalla risposta che la dott.ssa
__________ ha fornito al Procuratore Pubblico il 18 luglio 2018, si evince che
il farmaco Abilify®, contenente il principio attivo aripiprazolo, fa parte
della categoria degli antipsicotici e che da alcuni studi scientifici è
emerso che la sua assunzione aumenta il rischio di idee e di azioni suicide
(cfr. doc. E).
Alla luce di quanto
precede, considerata l’esistenza di dubbi, perlomeno lievi, circa la
correttezza e completezza della valutazione enunciata dal dott. __________,
questa Corte ritiene, per maggiore tranquillità, che non si possa prescindere
dal procedere a un approfondimento peritale della fattispecie, e ciò dal
profilo psichiatrico e farmacologico/tossicologico (in questo senso, si veda la
STF 8C_812/2015 del 20 luglio 2016 e la 8C_783/2018 del 4 aprile 2019).
2.10
In una sentenza di principio
9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale
federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale
relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico
(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla
Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi
il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in
quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento
istruttorio.
Il TF ha, al riguardo,
sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…).
4.4.1.1
Ist das Gutachten einer
versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene
Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das
Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die
Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit
diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines
Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den
kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61
lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen
auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen
Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung
delegieren dürfen.
4.4.1.2
Die Vorteile von Gerichtsgutachten
(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des
Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte
Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko
von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren
multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick
auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche
funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der
Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,
Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation
schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3
Die Einschränkung der Befugnis der
Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die
Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter
Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im
Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;
vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,
derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine
Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo
dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige
Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,
bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten
(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil
vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4
Freilich ist es weder unter praktischen
noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,
die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts
fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines
Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS
von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.
Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein
Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig
erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich
abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem
rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der
bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die
betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend
reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine
Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt
hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher
vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen
Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das
Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S.
151.
E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)
In
una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella
pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli
infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF
135.
V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di
rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero
di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare
gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo
la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein
Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine
Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).” (STF 8C_59/2011,
consid. 5.2)
Nella presente
fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio
degli atti all’assicuratore resistente (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011
e DTF 135 V 465), già per il fatto che esso non ha fondato la decisione
impugnata su una perizia amministrativa ex art. 44 LPGA (per un caso analogo,
si veda la STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2).
Per le ragioni già esposte al considerando 2.9., si
giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché disponga un
approfondimento esterno (art. 44 LPGA), nella forma di una perizia psichiatrica
e farmacologica/tossicologica, volta finalmente a determinare se, al
momento del gesto, l’assicurato fosse, o meno, completamente privo della
capacità di discernimento. In base alle relative risultanze, l’istituto
assicuratore sarà poi di nuovo chiamato a decidere in merito al diritto a
prestazioni dei superstiti.
2.11
L’insorgente,
vincente in lite, è patrocinata dal __________. Si pone dunque la questione di
sapere se le può essere riconosciuto il diritto a ripetibili.
Per
giurisprudenza, un legame di parentela tra la persona assicurata e l'avvocato
che la rappresenta in giudizio non esclude di per sé l'assegnazione di
un'indennità di parte, a meno che il rappresentante legale non abbia lui stesso
un interesse proprio all'esito del processo, segnatamente in virtù di un
obbligo di assistenza, coniugale (art. 159 cpv. 3 CC; v. RCC 1984 p. 287, consid.
4), parentale (art. 296 ss. CC; DTF 129 V 113 consid. 4.1 p. 116) o altrimenti
familiare (art. 328 CC; DTF 129 V 113 consid. 4.1 p. 116 con riferimenti).
Nella
concreta evenienza, l’avv. RA 1 non ha alcun interesse proprio all’esito della
presente procedura ricorsuale, ragione per cui, trattandosi di persona
senz’altro cognita in materia, nulla osta all’assegnazione di un’indennità per
ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione
impugnata è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1 verserà alla
ricorrente, rappresentata da un avvocato, l’importo di fr. 2'800 (IVA inclusa)
a titolo d’indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti