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Decisione

35.2019.88

Negata esistenza nesso causalità naturale tra infortunio e disturbi spalla sx, oggetto di annuncio di ricaduta (assenza di adeguata sintomatologia a ponte)

27 aprile 2020Italiano22 min

svilupparsi e inoltre avrebbe presupposto una frattura articolare o perlomeno un’importante

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2019.88

mm

Lugano

27 aprile 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in

sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 21 luglio 2019 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 17 luglio 2019 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 12 luglio 2018, RI 1,

dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di operatore di

produzione e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie

professionali presso l’CO 1, ha avvertito un forte dolore al braccio sinistro

nel trattenere il pesante sportello in metallo di un macchinario per evitare

che esso sbattesse contro il macchinario stesso (doc. 14, p. 1).

La diagnosi formulata dai

sanitari è stata quella di distorsione dell’articolazione acromio-claveare

della spalla sinistra Tossy II (doc. 3).

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Nel mese di febbraio 2019,

all’assicuratore è stata annunciata una ricaduta dell’evento assicurato con

inabilità lavorativa a contare dal 26 febbraio 2019 (cfr. doc. 5).

L’esame di RMN della

spalla sinistra eseguito il 21 febbraio 2019 ha evidenziato la presenza di una

grave artrosi acromion-claveare, di un’ipertrofia dei capi ossei ed edema dei

capi articolari, nonché di un edema dei tessuti molli peri-articolari e lieve

versamento articolare (doc. 8).

1.3. Esperiti gli accertamenti

medico-assicurativi del caso, con decisione formale del 21 giugno 2019,

l’amministrazione ha negato l’esistenza di un nesso causale naturale tra l’evento

del luglio 2018 e i disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta del febbraio

2019 (doc. 24).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’assicurato personalmente (doc. 36, p. 19), in data 17 luglio

2019, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 38).

1.4. Con tempestivo ricorso del 21

luglio 2019, RI 1 ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione

impugnata, argomentando in particolare quanto segue:

" (…).

Dopodiché (dopo l’evento in questione, n.d.r.) ho consultato il

Dr. __________ come appuntamento provvisorio per vedere se non avevo rotto

qualcosa, il male però insisteva anche dopo una settimana così che ho

contattato il Dr. __________ (il medico che si prende cura del mio infortunio

del ginocchio) il medico mi ha consigliato di applicare dei cerotti dicendo che

il dolore diminuiva in pochi mesi. Durante le visite per il ginocchio mi

lamentavo sempre del dolore così che il Dr. __________ ha deciso di prescrivermi

una RM dopo 7 mesi, durante questi 7 mesi ho avuto molto dolore però ho

continuato a lavorare per non perdere il lavoro perché ho altri 4 membri della

famiglia da mantenere. La RM è stata fatta in data 21.02.2019 alla quale il

dottore ha messo in luce un grave impegno degenerativo acromion-claveare con

ipertrofia dei capi ossei ed edema osseo su entrambi i capi articolari

associato ad un edema dei tessuti molli peri-articolari. Discutendo con il Dr. __________

la decisione della CO 1 gli sembra strana, ovvero essere rifiutato dalla CO 1.”

(doc. I)

1.5. L’CO 1, in risposta, ha

postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

1.6. In data 8 settembre 2019,

l’insorgente si è in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e

conclusioni (doc. V).

1.7. Nel corso del mese di febbraio

2020, questa Corte ha interpellato il medico di circondario dell’CO 1, il quale

è stato invitato a precisare il proprio apprezzamento della fattispecie (doc.

VII).

La sua risposta è

pervenuta in data 9 marzo 2020 (doc. VIII 1).

L’assicurato si è espresso

in merito il 16 marzo 2020 (doc. XI), mentre l’amministrazione lo ha fatto in

data 19 marzo 2020 (doc. X).

in diritto

2.1. L’oggetto della lite è

circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare il

proprio obbligo a prestazioni a proposito dei disturbi alla spalla sinistra,

oggetto dell’annuncio di ricaduta del febbraio 2019, oppure no.

2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1

LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni

assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non

professionali e di malattie professionali.

2.3. Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo

stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di

causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio

2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella

causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;

STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6

aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC

1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;

DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,

DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les

rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea

1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle

attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la

disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;

DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove

l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non

possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato

dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406

consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle

prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando lo stato di

salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima

dell'infortunio (status quo ante);

- quando lo stato di

salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe

prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p.

75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469;

Fatti

U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der

Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza,

qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un

sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio

obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa

naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione

del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni,

l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo

l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità

che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi della

soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati).

2.4. Occorre inoltre rilevare che

il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere

causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario

delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare

un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in

linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e

405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.

4a e sentenze ivi citate).

Comunque, qualora sia

carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare

le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata

(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza ha

inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della

responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un

rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi

fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde

anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si

presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118

V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,

Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS

2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.5. In virtù dell’art. 11 OAINF,

l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni

assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet,

Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,

Berna 1985, p. 277). Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite

temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la

ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o

vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che,

a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante è

soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio

2001).

Nella sentenza pubblicata in

RAMI 1994 U 206 p. 326 ss., il TFA ha precisato che, trattandosi di una

ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non può essere

ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in

occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica le

prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i

“nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di

causalità è provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante,

può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico

dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole

all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità

naturale rimasto indimostrato.

2.6. Nel caso di specie, dalle

carte processuali emerge che l’CO 1 ha negato il proprio obbligo a prestazioni

a proposito dei disturbi alla spalla sinistra, oggetto dell’annuncio di

ricaduta, facendo capo al parere del suo medico __________ (cfr. doc. 24, p.

1).

In effetti, con nota del

10 maggio 2019, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e

traumatologia, preso atto dell’esito della RMN del 21 febbraio 2019, ha

sostenuto che i disturbi alla spalla sinistra non erano imputabili, con un

sufficiente grado di verosimiglianza, all’evento del luglio 2018, in quanto la

diagnosticata grave artrosi acromion-claveare avrebbe necessitato di anni per

svilupparsi e inoltre avrebbe presupposto una frattura articolare o perlomeno un’importante

contusione (doc. 15).

Con certificazione del 4

giugno 2019, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha invece

dichiarato che la problematica alla spalla sinistra “… ha un nesso causale con

l’infortunio che ha subito in luglio dell’anno scorso, visto che prima di

quest’infortunio il paziente non ha avuto nessun problema con la spalla sx e

che alla MRI si vede chiaramente un edema a livello osseo come anche ai tessuti

molli peri-articolari.” (doc. 22).

Chiamato

dall’amministrazione a prendere posizione sulle considerazioni enunciate dal

medico curante specialista, il dott. __________ ha elaborato l’apprezzamento

seguente:

" (…).

Alla RM del 21.02.2019 come segni degenerativi è visibile soltanto

l’artrosi acromioclaveare sviluppatasi a lungo termine. Uno sviluppo di

un’artrosi sette mesi dopo un trauma non è probabile. Oltre a ciò per lo sviluppo

di un’artrosi post-traumatica si necessita almeno una frattura intra-articolare

con un distacco delle facce articolari (in questo caso dell’articolazione AC)

oppure una forte contusione con lesione della cartilagine e della struttura

trabecolare subcartilaginea. In questa fattispecie, l’artrosi post-traumatica

necessita ancora molto tempo per svilupparsi fino allo stato grave come

presente alla RM. Soprattutto, per lo sviluppo di un’artrosi o microfrattura

dell’articolazione AC ci vuole una forte contusione, mentre il dr. med. __________

descrive una distorsione dell’articolazione.

Dal punto di vista della medicina assicurativa, il secondo

argomento menzionato dal dr. med. __________ che l’assicurato non ha mai avuto

disturbi alla spalla prima dell’infortunio, non ha valenza …” (doc. 23, p. 2)

Con la propria

impugnativa, il ricorrente contesta la valutazione del medico di circondario,

facendo valere, da una parte, che prima dell’infortunio non avrebbe mai

denunciato problemi alla spalla sinistra e, dall’altra, che dall’evento in

questione in poi egli avrebbe costantemente sofferto di dolori a quella parte

del corpo (cfr. doc. I e doc. V).

In corso di causa,

questo Tribunale ha interpellato il dott. __________ con uno scritto

del seguente tenore:

" (…).

Fra gli atti di causa figura un referto, datato 4 giugno 2019, del

dott. __________, in cui si sostiene che l’eziologia traumatica del danno alla

spalla sinistra sarebbe dimostrata in particolare dal fatto che la RMN del 21

febbraio 2019 aveva mostrato la presenza di “un edema a livello osseo come

anche ai tessuti molli peri-articolari.” (doc. CO 1 22).

Ai fini dell’istruttoria di causa, la invito a spiegare per quali

motivi medico-scientifici lei esclude, se lo esclude, che l’edema in questione

sia stato causato dal trauma subito dall’assicurato il 12 luglio 2018.

(…).” (doc. VII)

Questa la risposta che il

medico __________ dell’CO 1 ha fornito in data 9 marzo 2020:

" (…).

Un edema osseo come anche ai tessuti molli periarticolari sono i

tipici segni per un’artrosi degenerativa attivata; nella reumatologia questo

edema della capsula corrisponde ad un rigonfiamento capsulare e viene valutato

come un segnale per l’attivazione dell’artrosi per effettuare un trattamento

reumatologico. Per un meccanismo traumatico solo una forte contusione potrebbe

creare un edema di questa intensità. Dopo una contusione forte la RM

presenterebbe comunque anche un ematoma intramuscolare e anche un edema

intraosseo in tutte le regioni della spalla. Nell’anamnesi invece non viene

descritta una contusione della spalla ma unicamente uno stiramento del braccio.

Nel rapporto del 21.02.2019 il dr. med. __________ descrive un trauma

distorsivo Tossy II dell’articolazione acromio-claveare sinistra. Nel suo esame

clinico, nello stesso rapporto, comunque non descrive un’instabilità di una

Considerandi

lesione Tossy II ma solo una dolenzia sopra il livello dell’articolazione AC.

Uno stiramento del braccio comunque non crea una lesione Tossy II." (doc.

VIII 1)

2.7

Per costante giurisprudenza, in

un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02

dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg.

(= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di

perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura

amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati

indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano

indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014

del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il

valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui

temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle

censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza

dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le

conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125

V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160

ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.8

Nel caso concreto,

attentamente valutato l’insieme della documentazione medica a disposizione,

questo Tribunale non vede alcun valido motivo per scostarsi dal parere espresso

dal dott. __________, specialista proprio nella materia che qui interessa,

secondo il quale i reperti messi in luce dalla RMN del febbraio 2019 che

correlano con i disturbi denunciati dall’assicurato a livello della spalla

sinistra, non costituiscono una conseguenza naturale dell’evento occorso in

data 12 luglio 2018 (cfr. doc. 23 e VIII 1).

In particolare, il TCA

ritiene che vada attribuito un significato decisivo all’affermazione secondo la

quale è probabile che l’artrosi presentata dall’insorgente a livello

dell’articolazione acromio-claveare, fosse in realtà preesistente

all’evento in discussione e, dunque, non causata da esso. È in effetti poco

verosimile che delle gravi alterazioni artrosiche, quali quelle

oggettivate in concreto, si siano sviluppate nel breve volgere dei sette mesi

intercorsi tra il sinistro (luglio 2018) e l’esecuzione della RMN della spalla

(febbraio 2019).

Questa Corte non ignora

che, secondo il medico curante specialista, le alterazioni oggettivate

sarebbero invece state causate dall’evento assicurato in quanto, da una parte,

il ricorrente sarebbe sempre stato asintomatico a livello della spalla sinistra

e, dall’altra, la presenza di un edema osseo e dei tessuti molli periarticolari

dimostrerebbe tale circostanza (doc. 22), tuttavia il suo parere non appare

suscettibile di generare dei dubbi, nemmeno lievi, circa la fondatezza della

valutazione enunciata dal medico __________.

In effetti, per quanto

riguarda il primo argomento, va ricordato che la

regola “post hoc, ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di

questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha stabilito che

per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute

non può già essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile

dal profilo della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio

(cfr. STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert weiter, "woher

sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die erwähnten

Beschwerden an der linken oberen Extremität?" Die mit dieser rhetorischen

Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht

haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig, …”).

Per

quanto concerne il secondo, interpellato in corso di causa, il dott. __________

ha spiegato che l’edema osseo e dei tessuti molli periarticolari è tipica

espressione di un’artrosi degenerativa attivata e non conseguenza dello

stiramento del braccio riportato dall’assicurato nell’atto di trattenere il

pesante sportello di un macchinario sul posto di lavoro (cfr. doc. VIII 1; a

proposito dell’affermazione secondo la quale uno stiramento del braccio non è

atto a causare una lussazione Tossy II dell’articolazione AC, si veda J. Krämer/J.

Grifka, Orthopädie - Unfallchirugie, 8. edizione, p. 206, opera da cui risulta in

effetti che lussazioni di questo genere insorgono tipicamente a seguito di

cadute dirette sulla spalla o sul braccio in estensione, ciò che non è stato il

caso nella presente fattispecie).

Accertata la preesistenza

delle alterazioni artrosiche oggettivate, la questione che si pone è semmai quella

di sapere se l’evento del 12 luglio 2018 le ha peggiorate direzionalmente.

In proposito, deve essere

rilevato che il sinistro in questione è stato annunciato a titolo

d’infortunio-bagatella, ciò significa che esso ha comportato soltanto la

necessità di cure mediche (concretamente, la semplice applicazione di Flector

Tissugel – cfr. doc. 3) e non ha invece provocato alcuna incapacità lavorativa

(doc. 1).

D’altro canto, dalle carte processuali si evince che, nel

frattempo (e cioè

sino a fine febbraio 2019), la spalla sinistra non è stata oggetto di specifici

trattamenti, né ha causato incapacità lavorativa (in base all’annuncio di

ricaduta, il lavoro è stato interrotto soltanto dal 26 febbraio 2019 –

cfr. doc. 5).

Non trova quindi riscontro

negli atti quanto sostenuto dal ricorrente, ossia che egli ha costantemente lamentato

dei dolori alla spalla sinistra con limitazioni anche nello svolgimento delle

sue mansioni professionali (doc. I). Del resto, non

può neppure essere ignorato che i disturbi che l’hanno indotto a consultare di nuovo

il dott. __________ nel febbraio 2019, sono stati annunciati

all’amministrazione quale ricaduta ex art. 11 OAINF.

Conformemente alla

giurisprudenza federale, una ricaduta viene assunta da un assicuratore

infortuni, allorché la sintomatologia a ponte fra l’infortunio e i disturbi

accusati è evidente. Disturbi occasionali non sono sufficienti, ad

esempio quando gli stessi non sono così rilevanti da richiedere un trattamento

(cfr. STFA U 344/03 del 9 dicembre 2004 consid. 3.2.2; 3.3).

L’Alta Corte ha ad esempio

deciso in questo stesso senso in una sentenza U 458/00 del 24 ottobre 2001, in

cui l’assicuratore LAINF non è stato giudicato responsabile della ricaduta

fatta valere nel 1995 da un assicurato che nel 1991, in occasione di un

incidente della circolazione, aveva subito una contusione di un ginocchio,

poiché, benché durante i quattro anni intercorsi tra il sinistro e la nuova

problematica, egli avesse avuto dei disturbi, essi non potevano valere quali

sintomi ponte per il riconoscimento di una relazione di causalità naturale. Infatti

tali disturbi non avevano mai necessitato di cure, né condotto a un’inabilità

lavorativa (cfr. anche la STFA U 296/03 del 24 maggio 2004 consid. 2.1.1).

Nel

caso di specie, per i motivi che sono stati diffusamente esposti, non può

essere ammesso che vi sia stata una chiara sintomatologia a ponte ai sensi della

giurisprudenza appena citata, ciò che rende inverosimile che il sinistro del

luglio 2018 abbia aggravato direzionalmente lo stato morboso preesistente.

In esito a tutto quanto

precede, il TCA non ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio della

verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza

sociale, che i disturbi alla spalla sinistra oggetto dell’annuncio di ricaduta

del febbraio 2019, costituissero ancora una conseguenza naturale del sinistro accaduto

in data 12 luglio 2018.

In

queste condizioni, posto che l’CO 1 era legittimato a rifiutare al riguardo il

proprio obbligo a prestazioni, la decisione su opposizione impugnata deve

essere confermata.

Visto l’esito della

vertenza, può essere lasciata aperta la questione di sapere se l’evento del

luglio 2018 è costitutivo di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, ciò che

l’istituto assicuratore resistente ha negato in sede di decisione su

opposizione (cfr. doc. 38, p. 5).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti