35.2019.88
Negata esistenza nesso causalità naturale tra infortunio e disturbi spalla sx, oggetto di annuncio di ricaduta (assenza di adeguata sintomatologia a ponte)
27 aprile 2020Italiano22 min
svilupparsi e inoltre avrebbe presupposto una frattura articolare o perlomeno un’importante
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2019.88
mm
Lugano
27 aprile 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in
sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 luglio 2019 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 17 luglio 2019 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 12 luglio 2018, RI 1,
dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di operatore di
produzione e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie
professionali presso l’CO 1, ha avvertito un forte dolore al braccio sinistro
nel trattenere il pesante sportello in metallo di un macchinario per evitare
che esso sbattesse contro il macchinario stesso (doc. 14, p. 1).
La diagnosi formulata dai
sanitari è stata quella di distorsione dell’articolazione acromio-claveare
della spalla sinistra Tossy II (doc. 3).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Nel mese di febbraio 2019,
all’assicuratore è stata annunciata una ricaduta dell’evento assicurato con
inabilità lavorativa a contare dal 26 febbraio 2019 (cfr. doc. 5).
L’esame di RMN della
spalla sinistra eseguito il 21 febbraio 2019 ha evidenziato la presenza di una
grave artrosi acromion-claveare, di un’ipertrofia dei capi ossei ed edema dei
capi articolari, nonché di un edema dei tessuti molli peri-articolari e lieve
versamento articolare (doc. 8).
1.3. Esperiti gli accertamenti
medico-assicurativi del caso, con decisione formale del 21 giugno 2019,
l’amministrazione ha negato l’esistenza di un nesso causale naturale tra l’evento
del luglio 2018 e i disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta del febbraio
2019 (doc. 24).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’assicurato personalmente (doc. 36, p. 19), in data 17 luglio
2019, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 38).
1.4. Con tempestivo ricorso del 21
luglio 2019, RI 1 ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione
impugnata, argomentando in particolare quanto segue:
" (…).
Dopodiché (dopo l’evento in questione, n.d.r.) ho consultato il
Dr. __________ come appuntamento provvisorio per vedere se non avevo rotto
qualcosa, il male però insisteva anche dopo una settimana così che ho
contattato il Dr. __________ (il medico che si prende cura del mio infortunio
del ginocchio) il medico mi ha consigliato di applicare dei cerotti dicendo che
il dolore diminuiva in pochi mesi. Durante le visite per il ginocchio mi
lamentavo sempre del dolore così che il Dr. __________ ha deciso di prescrivermi
una RM dopo 7 mesi, durante questi 7 mesi ho avuto molto dolore però ho
continuato a lavorare per non perdere il lavoro perché ho altri 4 membri della
famiglia da mantenere. La RM è stata fatta in data 21.02.2019 alla quale il
dottore ha messo in luce un grave impegno degenerativo acromion-claveare con
ipertrofia dei capi ossei ed edema osseo su entrambi i capi articolari
associato ad un edema dei tessuti molli peri-articolari. Discutendo con il Dr. __________
la decisione della CO 1 gli sembra strana, ovvero essere rifiutato dalla CO 1.”
(doc. I)
1.5. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.6. In data 8 settembre 2019,
l’insorgente si è in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e
conclusioni (doc. V).
1.7. Nel corso del mese di febbraio
2020, questa Corte ha interpellato il medico di circondario dell’CO 1, il quale
è stato invitato a precisare il proprio apprezzamento della fattispecie (doc.
VII).
La sua risposta è
pervenuta in data 9 marzo 2020 (doc. VIII 1).
L’assicurato si è espresso
in merito il 16 marzo 2020 (doc. XI), mentre l’amministrazione lo ha fatto in
data 19 marzo 2020 (doc. X).
in diritto
2.1. L’oggetto della lite è
circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare il
proprio obbligo a prestazioni a proposito dei disturbi alla spalla sinistra,
oggetto dell’annuncio di ricaduta del febbraio 2019, oppure no.
2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1
LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni
assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non
professionali e di malattie professionali.
2.3. Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio
2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella
causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;
STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6
aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC
1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;
DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,
DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les
rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea
1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle
attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la
disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;
DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove
l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non
possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406
consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle
prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di
salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante);
- quando lo stato di
salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe
prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p.
75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469;
Fatti
U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der
Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza,
qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un
sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio
obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa
naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione
del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni,
l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo
l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità
che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della
soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.4. Occorre inoltre rilevare che
il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere
causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario
delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare
un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in
linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e
405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.
4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia
carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare
le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata
(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha
inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della
responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un
rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi
fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde
anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si
presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118
V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,
Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS
2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5. In virtù dell’art. 11 OAINF,
l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni
assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet,
Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,
Berna 1985, p. 277). Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite
temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la
ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o
vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che,
a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante è
soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio
2001).
Nella sentenza pubblicata in
RAMI 1994 U 206 p. 326 ss., il TFA ha precisato che, trattandosi di una
ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non può essere
ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in
occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica le
prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i
“nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di
causalità è provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante,
può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico
dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole
all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità
naturale rimasto indimostrato.
2.6. Nel caso di specie, dalle
carte processuali emerge che l’CO 1 ha negato il proprio obbligo a prestazioni
a proposito dei disturbi alla spalla sinistra, oggetto dell’annuncio di
ricaduta, facendo capo al parere del suo medico __________ (cfr. doc. 24, p.
1).
In effetti, con nota del
10 maggio 2019, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e
traumatologia, preso atto dell’esito della RMN del 21 febbraio 2019, ha
sostenuto che i disturbi alla spalla sinistra non erano imputabili, con un
sufficiente grado di verosimiglianza, all’evento del luglio 2018, in quanto la
diagnosticata grave artrosi acromion-claveare avrebbe necessitato di anni per
svilupparsi e inoltre avrebbe presupposto una frattura articolare o perlomeno un’importante
contusione (doc. 15).
Con certificazione del 4
giugno 2019, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha invece
dichiarato che la problematica alla spalla sinistra “… ha un nesso causale con
l’infortunio che ha subito in luglio dell’anno scorso, visto che prima di
quest’infortunio il paziente non ha avuto nessun problema con la spalla sx e
che alla MRI si vede chiaramente un edema a livello osseo come anche ai tessuti
molli peri-articolari.” (doc. 22).
Chiamato
dall’amministrazione a prendere posizione sulle considerazioni enunciate dal
medico curante specialista, il dott. __________ ha elaborato l’apprezzamento
seguente:
" (…).
Alla RM del 21.02.2019 come segni degenerativi è visibile soltanto
l’artrosi acromioclaveare sviluppatasi a lungo termine. Uno sviluppo di
un’artrosi sette mesi dopo un trauma non è probabile. Oltre a ciò per lo sviluppo
di un’artrosi post-traumatica si necessita almeno una frattura intra-articolare
con un distacco delle facce articolari (in questo caso dell’articolazione AC)
oppure una forte contusione con lesione della cartilagine e della struttura
trabecolare subcartilaginea. In questa fattispecie, l’artrosi post-traumatica
necessita ancora molto tempo per svilupparsi fino allo stato grave come
presente alla RM. Soprattutto, per lo sviluppo di un’artrosi o microfrattura
dell’articolazione AC ci vuole una forte contusione, mentre il dr. med. __________
descrive una distorsione dell’articolazione.
Dal punto di vista della medicina assicurativa, il secondo
argomento menzionato dal dr. med. __________ che l’assicurato non ha mai avuto
disturbi alla spalla prima dell’infortunio, non ha valenza …” (doc. 23, p. 2)
Con la propria
impugnativa, il ricorrente contesta la valutazione del medico di circondario,
facendo valere, da una parte, che prima dell’infortunio non avrebbe mai
denunciato problemi alla spalla sinistra e, dall’altra, che dall’evento in
questione in poi egli avrebbe costantemente sofferto di dolori a quella parte
del corpo (cfr. doc. I e doc. V).
In corso di causa,
questo Tribunale ha interpellato il dott. __________ con uno scritto
del seguente tenore:
" (…).
Fra gli atti di causa figura un referto, datato 4 giugno 2019, del
dott. __________, in cui si sostiene che l’eziologia traumatica del danno alla
spalla sinistra sarebbe dimostrata in particolare dal fatto che la RMN del 21
febbraio 2019 aveva mostrato la presenza di “un edema a livello osseo come
anche ai tessuti molli peri-articolari.” (doc. CO 1 22).
Ai fini dell’istruttoria di causa, la invito a spiegare per quali
motivi medico-scientifici lei esclude, se lo esclude, che l’edema in questione
sia stato causato dal trauma subito dall’assicurato il 12 luglio 2018.
(…).” (doc. VII)
Questa la risposta che il
medico __________ dell’CO 1 ha fornito in data 9 marzo 2020:
" (…).
Un edema osseo come anche ai tessuti molli periarticolari sono i
tipici segni per un’artrosi degenerativa attivata; nella reumatologia questo
edema della capsula corrisponde ad un rigonfiamento capsulare e viene valutato
come un segnale per l’attivazione dell’artrosi per effettuare un trattamento
reumatologico. Per un meccanismo traumatico solo una forte contusione potrebbe
creare un edema di questa intensità. Dopo una contusione forte la RM
presenterebbe comunque anche un ematoma intramuscolare e anche un edema
intraosseo in tutte le regioni della spalla. Nell’anamnesi invece non viene
descritta una contusione della spalla ma unicamente uno stiramento del braccio.
Nel rapporto del 21.02.2019 il dr. med. __________ descrive un trauma
distorsivo Tossy II dell’articolazione acromio-claveare sinistra. Nel suo esame
clinico, nello stesso rapporto, comunque non descrive un’instabilità di una
Considerandi
lesione Tossy II ma solo una dolenzia sopra il livello dell’articolazione AC.
Uno stiramento del braccio comunque non crea una lesione Tossy II." (doc.
VIII 1)
2.7
Per costante giurisprudenza, in
un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02
dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg.
(= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale
federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la
propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il
più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali
rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi
che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,
discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità
dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova
propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,
anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di
perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura
amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati
indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano
indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014
del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il
valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui
temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle
censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza
dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le
conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125
V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160
ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per
decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la
sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare
che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere
la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in
fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.8
Nel caso concreto,
attentamente valutato l’insieme della documentazione medica a disposizione,
questo Tribunale non vede alcun valido motivo per scostarsi dal parere espresso
dal dott. __________, specialista proprio nella materia che qui interessa,
secondo il quale i reperti messi in luce dalla RMN del febbraio 2019 che
correlano con i disturbi denunciati dall’assicurato a livello della spalla
sinistra, non costituiscono una conseguenza naturale dell’evento occorso in
data 12 luglio 2018 (cfr. doc. 23 e VIII 1).
In particolare, il TCA
ritiene che vada attribuito un significato decisivo all’affermazione secondo la
quale è probabile che l’artrosi presentata dall’insorgente a livello
dell’articolazione acromio-claveare, fosse in realtà preesistente
all’evento in discussione e, dunque, non causata da esso. È in effetti poco
verosimile che delle gravi alterazioni artrosiche, quali quelle
oggettivate in concreto, si siano sviluppate nel breve volgere dei sette mesi
intercorsi tra il sinistro (luglio 2018) e l’esecuzione della RMN della spalla
(febbraio 2019).
Questa Corte non ignora
che, secondo il medico curante specialista, le alterazioni oggettivate
sarebbero invece state causate dall’evento assicurato in quanto, da una parte,
il ricorrente sarebbe sempre stato asintomatico a livello della spalla sinistra
e, dall’altra, la presenza di un edema osseo e dei tessuti molli periarticolari
dimostrerebbe tale circostanza (doc. 22), tuttavia il suo parere non appare
suscettibile di generare dei dubbi, nemmeno lievi, circa la fondatezza della
valutazione enunciata dal medico __________.
In effetti, per quanto
riguarda il primo argomento, va ricordato che la
regola “post hoc, ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di
questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha stabilito che
per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute
non può già essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile
dal profilo della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio
(cfr. STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert weiter, "woher
sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die erwähnten
Beschwerden an der linken oberen Extremität?" Die mit dieser rhetorischen
Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht
haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig, …”).
Per
quanto concerne il secondo, interpellato in corso di causa, il dott. __________
ha spiegato che l’edema osseo e dei tessuti molli periarticolari è tipica
espressione di un’artrosi degenerativa attivata e non conseguenza dello
stiramento del braccio riportato dall’assicurato nell’atto di trattenere il
pesante sportello di un macchinario sul posto di lavoro (cfr. doc. VIII 1; a
proposito dell’affermazione secondo la quale uno stiramento del braccio non è
atto a causare una lussazione Tossy II dell’articolazione AC, si veda J. Krämer/J.
Grifka, Orthopädie - Unfallchirugie, 8. edizione, p. 206, opera da cui risulta in
effetti che lussazioni di questo genere insorgono tipicamente a seguito di
cadute dirette sulla spalla o sul braccio in estensione, ciò che non è stato il
caso nella presente fattispecie).
Accertata la preesistenza
delle alterazioni artrosiche oggettivate, la questione che si pone è semmai quella
di sapere se l’evento del 12 luglio 2018 le ha peggiorate direzionalmente.
In proposito, deve essere
rilevato che il sinistro in questione è stato annunciato a titolo
d’infortunio-bagatella, ciò significa che esso ha comportato soltanto la
necessità di cure mediche (concretamente, la semplice applicazione di Flector
Tissugel – cfr. doc. 3) e non ha invece provocato alcuna incapacità lavorativa
(doc. 1).
D’altro canto, dalle carte processuali si evince che, nel
frattempo (e cioè
sino a fine febbraio 2019), la spalla sinistra non è stata oggetto di specifici
trattamenti, né ha causato incapacità lavorativa (in base all’annuncio di
ricaduta, il lavoro è stato interrotto soltanto dal 26 febbraio 2019 –
cfr. doc. 5).
Non trova quindi riscontro
negli atti quanto sostenuto dal ricorrente, ossia che egli ha costantemente lamentato
dei dolori alla spalla sinistra con limitazioni anche nello svolgimento delle
sue mansioni professionali (doc. I). Del resto, non
può neppure essere ignorato che i disturbi che l’hanno indotto a consultare di nuovo
il dott. __________ nel febbraio 2019, sono stati annunciati
all’amministrazione quale ricaduta ex art. 11 OAINF.
Conformemente alla
giurisprudenza federale, una ricaduta viene assunta da un assicuratore
infortuni, allorché la sintomatologia a ponte fra l’infortunio e i disturbi
accusati è evidente. Disturbi occasionali non sono sufficienti, ad
esempio quando gli stessi non sono così rilevanti da richiedere un trattamento
(cfr. STFA U 344/03 del 9 dicembre 2004 consid. 3.2.2; 3.3).
L’Alta Corte ha ad esempio
deciso in questo stesso senso in una sentenza U 458/00 del 24 ottobre 2001, in
cui l’assicuratore LAINF non è stato giudicato responsabile della ricaduta
fatta valere nel 1995 da un assicurato che nel 1991, in occasione di un
incidente della circolazione, aveva subito una contusione di un ginocchio,
poiché, benché durante i quattro anni intercorsi tra il sinistro e la nuova
problematica, egli avesse avuto dei disturbi, essi non potevano valere quali
sintomi ponte per il riconoscimento di una relazione di causalità naturale. Infatti
tali disturbi non avevano mai necessitato di cure, né condotto a un’inabilità
lavorativa (cfr. anche la STFA U 296/03 del 24 maggio 2004 consid. 2.1.1).
Nel
caso di specie, per i motivi che sono stati diffusamente esposti, non può
essere ammesso che vi sia stata una chiara sintomatologia a ponte ai sensi della
giurisprudenza appena citata, ciò che rende inverosimile che il sinistro del
luglio 2018 abbia aggravato direzionalmente lo stato morboso preesistente.
In esito a tutto quanto
precede, il TCA non ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio della
verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza
sociale, che i disturbi alla spalla sinistra oggetto dell’annuncio di ricaduta
del febbraio 2019, costituissero ancora una conseguenza naturale del sinistro accaduto
in data 12 luglio 2018.
In
queste condizioni, posto che l’CO 1 era legittimato a rifiutare al riguardo il
proprio obbligo a prestazioni, la decisione su opposizione impugnata deve
essere confermata.
Visto l’esito della
vertenza, può essere lasciata aperta la questione di sapere se l’evento del
luglio 2018 è costitutivo di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, ciò che
l’istituto assicuratore resistente ha negato in sede di decisione su
opposizione (cfr. doc. 38, p. 5).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti