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Decisione

35.2019.9

Nessun diritto a un AGI in applicazione art. 38 OAINF (discussa in particolare distinzione tra aiuto indiretto e accompagnamento nell'org. della realtà quotidiana)

2 dicembre 2019Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i due concetti di bisogno regolare e notevole li si possono rilevare dal fatto

che l’assicurato necessita tutti i giorni di un aiuto indiretto per compiere

l’atto di vestirsi/svestirsi, di mangiare, della cura del corpo e di

alzarsi/coricarsi, in quanto non riesce a svolgere completamente (o con sforzo

non ragionevolmente esigibile o in modo difforme dall’usuale o non svolgerebbe

spontaneamente a causa dello stato psichico) i quattro atti per es.

l’assicurato si sa vestire, ma si veste in modo inadeguato e la moglie deve

preparargli gli indumenti.” (doc. I).

1.6. L’CO 1, in risposta, ha

postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).

1.7. In replica, l’insorgente si è

in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc. VII).

Considerandi

2.1

Preliminarmente, questa Corte

ritiene necessario inquadrare dal profilo procedurale la fattispecie sub

judice.

Dalle carte processuali si

evince che il diritto all’AGI era già stato negato all’assicurato con la

decisione su opposizione del 22 febbraio 2017, nel frattempo cresciuta

incontestata in giudicato.

Giustamente, nessuno

pretende che sarebbero adempiuti i presupposti per revocare la decisione appena

menzionata per la via della riconsiderazione (art. 53 cpv. 2 LPGA)

oppure della revisione processuale (art. 53 cpv. 1 LPGA).

Il ricorrente fa valere

che, rispetto alla situazione esistente al momento in cui è stata emanata la

decisione su opposizione del 22 febbraio 2017, il suo grado di autonomia si

sarebbe ulteriormente ridotto, tanto da giustificare il riconoscimento di un

AGI di grado medio (cfr. doc. I, p. 14).

Da parte sua,

l’amministrazione sostiene invece che “dal rapporto della FSCMA del 9.9.2018

non risulta che la situazione oggi – fermo restando che l’istanza di riesame è

stata inoltrata a distanza di soli nove mesi dal rilascio della pregressa

decisione su opposizione – sia notevolmente modificata.” (doc. 436, p. 4).

In questo contesto, è

utile rilevare che, nel caso di specie, non può tornare applicabile l’art. 17

cpv. 2 LPGA, ricordato che con la pregressa decisione su opposizione

all’assicurato era stato negato il diritto alla prestazione.

D’altro canto, va

segnalato che, secondo la giurisprudenza, il rifiuto cresciuto in giudicato di

riconoscere delle prestazioni da parte dell’assicurazione obbligatoria contro

gli infortuni, non esclude in ogni caso la successiva insorgenza di un diritto

derivante dal medesimo evento assicurato. Una tale decisione è per contro

subordinata a un successivo adeguamento alle mutate circostanze di fatto in

relazione causale con l’infortunio. Questo principio, regolato nell’assicurazione

per l’invalidità con l’istituto della nuova domanda, vale anche nell’ambito

dell’assicurazione contro gli infortuni, potendo la persona assicurata far

valere in ogni tempo una ricaduta o conseguenze tardive di un infortunio

assicurato (cfr. art. 11 OAINF) e pretendere quindi nuovamente delle

prestazioni dall’assicurazione contro gli infortuni (cfr. STF 8C_382/2018 del 6

novembre 2018 consid. 2.2 e riferimento).

Si è in presenza di una

ricaduta quando un danno alla salute, che si presumeva guarito, si riacutizza,

di modo che esso necessita di cura medica e causa incapacità lavorativa. Per

contro, si parla di conseguenze tardive quando un danno alla salute

apparentemente guarito produce, nel corso di un periodo di tempo prolungato,

delle modificazioni organiche o psichiche, comportanti sovente uno stato

patologico differente (cfr. DTF 144

V 245 consid. 6.1).

Nel caso di specie, il TCA

ritiene di potersi esimere dall’approfondire oltre la questione di sapere se,

successivamente all’emanazione della decisione su opposizione del 22 febbraio

2017, sia insorta, oppure no, una ricaduta ex art. 11 OAINF dell’infortunio

assicurato, in quanto, anche se ciò fosse il caso, l’esito della vertenza non

potrebbe comunque essere quello che auspica il ricorrente, così come verrà

meglio dimostrato nei considerandi che seguono.

2.2

Ai sensi dell’art. 26 LAINF,

in caso di grande invalidità (art. 9 LPGA), l'assicurato ha diritto all’assegno

per grandi invalidi.

Secondo l’art. 9 LPGA, è considerato grande invalido colui che, a causa di un

danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi o di una

sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita.

Conformemente alla

giurisprudenza (cfr. DTF 133 V 450 consid. 7.2; 127 V 94 consid. 3c; 125 V 297

consid. 4a e riferimenti) sono determinanti i seguenti atti ordinari della vita:

vestirsi/svestirsi; alzarsi/sedersi/coricarsi;

mangiare; provvedere all'igiene; andare al gabinetto (fare i propri

bisogni); spostarsi all’interno o all'esterno e

stabilire contatti.

Affinché vi sia necessità

di aiuto per compiere un atto ordinario della

vita comportante più funzioni parziali, non è obbligatorio che la persona

assicurata richieda l’aiuto di terzi per tutte o per la più parte delle

funzioni parziali; è per contro sufficiente che essa necessiti dell’aiuto di

terzi per una solta di queste funzioni parziali (DTF 117 V 146 consid. 2). Le

funzioni parziali di un atto ordinario della vita possono tuttavia essere prese

in considerazione soltanto una volta in tutto laddove l’assicurato necessita

dell’aiuto di terzi per compiere queste funzioni in più atti ordinari (cfr. STF

9C_688/2014 del 1. giugno 2015 consid. 3.4;9C_360/2014 del 14 ottobre

2014.

consid. 4.4). Infine, il bisogno di aiuto deve essere ammesso anche se

l’assicurato è ancora in grado di compiere una funzione parziale, allorquando

quest’ultima non gli serve più a nulla (DTF 117 V 146 consid.

3b).

Secondo l'art. 38 cpv. 1

OAINF, l’assegno mensile per grandi invalidi è il sestuplo dell’importo massimo

del guadagno giornaliero assicurato per una grande invalidità di grado elevato,

il quadruplo per una di grado medio e il doppio per una di grado esiguo.

La grande invalidità è

considerata di grado elevato se l’assicurato è totalmente grande

invalido. Ne è il caso se necessita dell’aiuto regolare e notevole di terzi,

per compiere gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure

permanenti o una sorveglianza personale (art. 38 cpv. 2 OAINF).

La grande invalidità è di grado

medio se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita (lett. a) dell’aiuto regolare e notevole di terzi per

compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita, oppure (lett. b) dell’aiuto regolare e considerevole di terzi

per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna di una

sorveglianza personale permanente (art. 38 cpv. 3 OAINF).

La grande invalidità è di grado

esiguo se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari necessita (lett. a) dell’aiuto di terzi in modo regolare

e considerevole per compiere almeno due atti ordinari della vita, oppure (lett.

b) abbisogna di una sorveglianza personale permanente, oppure (lett. c) in modo

durevole, di cure particolarmente impegnative richieste dalla sua infermità,

oppure (lett. d) se a causa di un grave danno agli organi sensori o di una

grave infermità fisica può mantenere i contatti sociali con l’ambiente solo

grazie a servizi regolari e considerevoli di terzi (art. 38 cpv. 4 OAINF).

La giurisprudenza ha

peraltro stabilito che l’aiuto necessario può consistere non soltanto

nell’aiuto diretto di un terzo, ma anche semplicemente nella forma di una

sorveglianza della persona assicurata durante il compimento dei rilevanti atti

della vita, ad esempio quando il terzo lo esorta a compiere un atto della vita

che altrimenti rimarrebbe incompiuto a causa del suo stato di salute psichica

(cosiddetto aiuto indiretto) (cfr. DTF 133 V 450 consid. 7.2 e

riferimenti).

2.3

Nella concreta evenienza, dalla

documentazione agli atti emerge che, a causa dell’infortunio occorsogli

nell’agosto 2013, l’assicurato ha riportato un’emorragia subaracnoidea grafo

Fisher III su rottura di aneurisma dell’arteria cerebrale di destra. Il danno

alla salute appena citato ha reso necessaria, in particolare, l’asportazione

parziale del lobo frontale e temporale da destra (cfr. doc. 47).

L’insorgente lamenta

rilevanti difficoltà cognitive, accertate grazie alle numerose valutazioni

neuropsicologiche che figurano agli atti, l’ultima delle quali è stata eseguita

il 27 luglio 2017.

In quell’occasione, la

moglie dell’assicurato ha fatto stato di un “… peggioramento nelle autonomie,

in particolare nell’organizzazione delle attività quotidiane anche semplici,

come lavarsi, vestirsi e mangiare. Nell’atto pratico e motorio il marito è in

grado di svolgere l’attività ma qualitativamente si verificano costantemente

problemi di ordine più cognitivo-comportamentale: per lavarsi ha bisogno di

ripetuti solleciti, senza i quali non fa di sua iniziativa; sta sotto la doccia

anche per un’ora senza rendersi conto del tempo trascorso e dello spreco di

acqua; nel mangiare è rallentato, distratto e impiega molto tempo; nel vestirsi

non sa scegliere gli abiti adeguati alla situazione. In generale, sul fronte

comportamentale, avrebbe perso le regole sociali, può risultare maleducato ed

inadatto nei commenti verso gli altri, critico, irritabile ed aggressivo,

impulsivo, rigido e poco flessibile. La moglie nota che ha perso interesse per

tutto, è apatico, abulico, frustrato e d’umore deflesso per le difficoltà

residue e l’impossibilità di un impiego.”. (doc. 379, p. 2).

I sanitari dell’Unità di

neuropsicologia e logopedia del Servizio di neurologia dell’Ospedale __________

di __________ hanno quindi refertato una sindrome disesecutivo-frontale con

deficit di attenzione selettiva e di concentrazione, deficit di memoria a breve

termine verbale e prospettica, disordini esecutivi di controllo e inibizione,

sensibilità all’interferenza, ridotta fluenza verbale, nonché disordini

comportamentali, quali impulsività, rigidità cognitiva e scarsa flessibilità,

irritabilità, apatia, scarsa iniziativa e alterazioni dell’umore, precisando

che tutto ciò ha “… ripercussioni qualitative significative nelle attività che

richiedono capacità di integrazione delle informazioni e di argomenti,

pianificazione ed organizzazione in un piano di azione ordinato, ragionamento e

prese di decisione, per le quali il paziente dimostra tuttora di avere bisogno

di supporto, spinta e motivazioni dall’esterno.” (doc. 379, p. 3).

A fronte dell’annuncio di

un intervenuto peggioramento nell’autonomia dell’assicurato e alla conseguente

richiesta di assegnazione di un AGI (doc. 384), l’assicuratore LAINF convenuto

ha disposto un rilevamento a domicilio, incaricando la FSCMA (doc. 400;

concretamente, il rilevamento è stato eseguito dall’infermiera __________, alla

presenza segnatamente della moglie del ricorrente e della di lui

rappresentante, signora __________ della __________ – cfr. doc. 411, p. 1).

L’accertamento in questione

ha avuto luogo il 4 settembre 2018, presso il domicilio dell’assicurato.

Agli atti figura il

rapporto allestito a margine del rilevamento dallo specialista in spese di cura

dell’CO 1, __________, il cui tenore è in particolare il seguente:

" (…).

Durante gli accertamenti interviene spesso la moglie

dell’assicurato, evidenziando i problemi e le difficoltà di memoria di suo

marito. Deve sempre essere motivato a svolgere ogni cosa, durante la giornata

non ha nessun obiettivo e resta in casa per la maggior parte del suo tempo.

Scende in giardino e fissa il vuoto, seduto. A volte va a fare la spesa ma con

grosse difficoltà. La moglie deve fare le foto di tutti i prodotti che deve

acquistare, ma anche con questo aiuto, spesso, compra alimenti differenti

oppure non li trova. Per i pagamenti però non sembra esserci stati dei problemi

(per ora). La moglie dell’assicurato ci comunica che suo marito non ha nessuna

concezione del denaro. Durante la notte fatica a dormire e gironzola per casa

senza scopo.

Spesso accompagna il figlio a scuola e a volte resta in casa

insieme a lui ma solo per poco tempo e sempre con il controllo, anche remoto

della moglie o dei parenti. Il rapporto con suo figlio è molto buono, lo

accompagna anche all’asilo. Di solito va insieme alla mamma di un altro bambino

del palazzo oppure da solo.

L’assicurato non è più seguito dallo Spitex. (…). Per quanto

concerne le diverse attività ci comunica che lui è piuttosto autonomo. Quando

la moglie lavora (turni dalle 11 alle 14 presso il ristorante di sua sorella,

ma solo due giorni alla settimana), rimane a casa da solo. I pasti vengono

preparati dalla moglie e poi lui deve unicamente scaldarli. Non ha nessun

problema a tagliare il cibo. Anche per quanto concerne la pulizia del corpo è

autonomo, fa tutto da solo. A volte capita che deve ricordaglielo e deve sempre

controllare la qualità della pulizia. (…).” (doc. 411, p. 1s.)

Dal rapporto di

rilevamento risulta che, trattandosi dell’atto ordinario di vestirsi/svestirsi,

l’insorgente ha bisogno dell’aiuto di terzi nella misura in cui non è

cognitivamente in grado di scegliere gli indumenti adeguati, motivo per cui gli

stessi devono essergli giornalmente preparati da sua moglie. Egli deve inoltre

essere incitato a cambiarsi quando gli abiti sono sporchi.

A proposito dell’atto

ordinario del mangiare, è stato indicato che l’assicurato non ha lo stimolo della

fame. Egli mangia quando la moglie gli prepara qualcosa o quando ella gli dice

che deve mangiare qualcosa. Non è in grado di regolare autonomamente il proprio

comportamento alimentare e di nutrirsi in maniera equilibrata.

In merito all’atto

ordinario del provvedere all'igiene, è stato segnalato che la moglie deve ricordare al marito

di lavarsi, di radersi e di fare il bagno/la doccia e istruirlo affinché si

lavi a fondo.

Infine, per quanto

riguarda l’atto ordinario dell’alzarsi/sedersi/coricarsi, quello dell’andare al gabinetto e quello dello spostarsi

all’interno o all'esterno e stabilire contatti, nel rapporto è invece stato

negato che l’assicurato necessiti dell’aiuto di terzi.

In relazione all’atto dell’alzarsi/sedersi/coricarsi, è stato precisato che se

l’assicurato non venisse svegliato dalla moglie il suo ritmo sonno-veglia

sarebbe ancor più disturbato. Egli dorme spesso durante il giorno e di

conseguenza rimane sveglio durante la notte.

Riguardo all’atto dello spostarsi all’interno o all'esterno e stabilire

contatti, si apprende che l’assicurato è rallentato, che è in grado di

orientarsi e di utilizzare in autonomia i trasporti pubblici. Ad esempio,

quando deve recarsi presso la __________, fa uso del bus ma, in seguito,

necessita di una pausa siccome affaticato dal viaggio.

Dal documento in questione

risulta inoltre che l’insorgente non potrebbe vivere da solo, in quanto non

sarebbe in grado di strutturare la propria giornata. Egli deve essere motivato.

Senza sostegno il ritmo sonno-veglia verrebbe ancor

più stravolto. Egli non mangerebbe nulla o in maniera molto malsana. Esiste il

rischio di caduta in uno stato di abbandono.

A titolo di osservazioni

finali, l’infermiera __________ ha rilevato che l’assicurato necessita di

motivazione e d’incitamento. Per quanto concerne l’assunzione di medicamenti,

egli deve essere più volte incitato. Nello svolgimento delle attività

quotidiane di norma basta che il ricorrente venga incitato una sola volta e,

trattandosi del lavarsi, è necessaria una breve istruzione (doc. 412).

Agli atti figura inoltre la

nota relativa al colloquio telefonico intercorso l’11 settembre 2018 tra un

funzionario dell’amministrazione e la rappresentante dell’assicurato, il cui

contenuto è segnatamente il seguente:

" (…).

Ci conferma il tenore del rapporto allestito dal nostro

responsabile, __________, in occasione dell’accertamento.

Oltre a spronarlo in alcuni atti della vita l’interessato

necessita, più che di una sorveglianza, un accompagnamento quotidiano per non

rischiare uno stato di abbandono.

L’interessato a volte non è consapevole delle sue limitazioni.

Vuole fare lui, ma proprio mentre svolge l’azione si dimentica cosa voleva fare

e ripete la stessa cosa, fino a quando qualcuno non lo ferma. Un esempio è, la

moglie voleva riempire la bottiglietta d’acqua per suo figlio, mentre

l’interessato dice “lo faccio io”. Durante l’azione però non si ricordava più

cosa fare e continuava a riempire e svuotare l’acqua, fino a quando sua moglie

non è intervenuta.” (doc. 413)

Facendo capo agli esiti

dell’inchiesta domiciliare, con decisione formale del 17 settembre 2018, poi

confermata in sede di opposizione, l’assicuratore LAINF ha dichiarato

inadempiuti i presupposti per ammettere l’esistenza di una grande invalidità,

siccome “l’aiuto accordato dai familiari ha lo scopo di strutturare la sua

giornata e impedire che cada in uno stato di abbandono. Lo stesso può rientrare

nell’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana, prestazione

prevista dall’AI ma non dall’assicuratore infortuni. L’AI, che ci legge in

copia, è invitata ad esprimersi in merito a tale prestazione.” (doc. 414).

Con la propria

impugnativa, fondandosi anch’egli sulle risultanze del rilevamento del 4

settembre 2018, RI 1 pretende invece di aver diritto a un AGI di grado medio, e

ciò a fronte della necessità di un aiuto indiretto da parte di terzi in modo

notevole e regolare per compiere quattro atti ordinari della vita: vestirsi/svestirsi,

alzarsi/sedersi/coricarsi, mangiare e cura del corpo. Al riguardo, egli ha

precisato che, in assenza di aiuto indiretto, “… - non sceglierebbe un

abbigliamento adeguato né al contesto sociale né a quello atmosferico; - non si

cambierebbe se si sporcasse; - non si alimenterebbe in modo regolare e

adeguato; - non si raderebbe la barba e si laverebbe inadeguatamente; - non

saprebbe gestire il ritmo sonno/veglia. Altresì, i due concetti di bisogno

regolare e notevole li si possono rilevare dal fatto che l’assicurato necessita

tutti i giorni di un aiuto indiretto per compiere l’atto ordinario di

vestirsi/svestirsi, di mangiare, della cura del corpo e di

alzarsi/sedersi/coricarsi, in quanto non riesce a svolgere completamente (o con

sforzo non ragionevolmente esigibile o in modo difforme dall’usuale o non svolgerebbe

spontaneamente a causa dello stato psichico) i quattro atti, per es.

l’assicurato si sa vestire, ma si veste in modo inadeguato e la moglie deve

preparargli gli indumenti.” (doc. I).

2.4

Chiamato ora a pronunciarsi,

questo Tribunale constata come nessuno faccia valere che l’insorgente necessiti

di aiuto diretto per compiere gli atti ordinari della vita. Controversa

è invece la questione di sapere se l’aiuto fornito dalla moglie, così come è stato

definito dall’inchiesta a domicilio, debba essere considerato quale aiuto indiretto

(su questo concetto, cfr. supra, consid. 2.2.) oppure, come lo sostiene

l’amministrazione, quale accompagnamento nell’organizzazione della realtà

quotidiana, il quale nell’assicurazione contro gli infortuni -

contrariamente a quanto previsto dall’assicurazione per l’invalidità (art. 42

cpv. 3 LAI e art. 37 s. OAI) - non costituisce un’eventualità fondante il

bisogno di aiuto (art. 26 s. LAINF e art. 37 s. OAINF; in questo senso, cfr. la

STF 8C_994/2010 del 20 giugno 2011 consid. 6.3).

Per derimere la

controversia, è innanzitutto necessario definire il concetto di accompagnamento

nell’organizzazione della realtà quotidiana, introdotto

dalla 4a revisione della legge federale sull’assicurazione per

l’invalidità.

L’accompagnamento

nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’art. 38 OAI, non

comprende né l’aiuto di terzi per compiere i sei atti ordinari della vita né le

cure o la sorveglianza personale. Esso rappresenta piuttosto un aiuto

complementare e autonomo, fornito nella forma di un aiuto diretto o indiretto a

delle persone che presentano un danno alla salute fisica, psichica o mentale

(DTF 133 V 450 consid. 9). Questo aiuto interviene laddove, a causa di un danno

alla salute, l’assicurato non può vivere autonomamente senza l’accompagnamento

di una terza persona (art. 38 cpv. 1 lett. a OAI), non può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere

contatti fuori casa senza l’accompagnamento di una terza persona (lett. b) oppure

rischia seriamente l’isolamento permanente dal mondo esterno (lett. c). Nella

prima eventualità, l’accompagnamento nell’organizzazione della realtà

quotidiana deve permettere alla persona interessata di gestire lei stessa la

sua vita quotidiana. Esso interviene allorquando la persona necessita d’aiuto

per almeno una delle attività seguenti: strutturare la giornata, affrontare le

situazioni della realtà quotidiana (ad esempio, problemi di vicinato, questioni

legate alla salute, all’alimentazione e all’igiene, semplici attività

amministrative), conduzione della propria economia domestica (istruzione e

sorveglianza/controllo), conformemente alla cifra marginale 8050 della Circolare

sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità

(CIGI), la cui conformità alla legge e alla costituzione è stata ammessa dal

Tribunale federale (DTF 133 V 450).

Nella seconda eventualità

(accompagnamento per attività esterne), l’accompagnamento nell’organizzazione della

realtà quotidiana deve consentire alla persona assicurata di lasciare il

proprio domicilio per certe attività o appuntamenti, quali gli acquisti, gli

svaghi o i contatti con gli uffici amministrativi, il personale sanitario, il

parrucchiere, la posta o la banca (STF 9C_28/2008 del 21 luglio 2008 consid.

3).

La CIGI, alla cifra

marginale 8050 e ss., prevede al riguardo quanto segue (stato al 1° gennaio

2018):

" (…).

3.5.2.1

Accompagnamento

finalizzato a rendere possibile una vita autonoma

8050.

L’accompagnamento

nell’organizzazione della realtà quotidiana è necessario affinché le attività

quotidiane possano essere svolte in maniera autonoma. Tale accompagnamento è

dato se la situazione della persona in questione è caratterizzata da almeno uno

dei seguenti bisogni:

- aiuto nella strutturazione

della giornata;

- sostegno

nell’affrontare situazioni della realtà quotidiana (p. es. questioni legate

alla salute, all’alimentazione e all’igiene, semplici attività amministrative

ecc.);

- conduzione

della propria economia domestica.

L’aiuto nella strutturazione della

giornata comprende per esempio l’esortazione ad alzarsi, l’aiuto nel stabilire

e rispettare orari fissi per i pasti, nel rispettare un ritmo giorno/notte, nel

dedicarsi a un’attività ecc. Anche il sostegno nell’affrontare situazioni della

realtà quotidiana comprende aspetti quali l’esortare o l’impartire istruzioni

ecc. Nell’ambito dell’igiene si deve per esempio ricordare all’assicurato di

fare la doccia. Se però egli necessita di aiuto diretto per lavarsi, allora

questa prestazione va considerata come atto ordinario della vita sotto la

categoria «pulizia personale» e non come accompagnamento nell’organizzazione

della realtà quotidiana.

Nella conduzione dell’economia

domestica rientrano compiti quali pulire e riordinare, fare il bucato e

preparare i pasti. Le prestazioni di aiuto necessarie vanno però considerate

nell’ottica di impedire che l’assicurato cada in uno stato di abbandono.

Occorre quindi sempre valutare se, in mancanza dell’aiuto per questi compiti,

l’assicurato dovrebbe essere ricoverato in un istituto o in una clinica (v. N.

8040). Se ad esempio non può stirare, questo non significa che debba andare in

un istituto o in una clinica. In tal caso, dunque, le prestazioni di aiuto non

possono essere riconosciute come accompagnamento nell’organizzazione della

realtà quotidiana.

(…).

8050.2

Per

accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana giusta l’articolo

38.

capoverso 1 lett. a OAI si possono intendere sia l’aiuto indiretto che

quello diretto da parte di terzi. Di conseguenza, l’accompagnatore può svolgere

anche da solo le attività necessarie, se l’assicurato non ne è in grado per

motivi di salute nonostante le istruzioni impartite, la sorveglianza o il

controllo (DTF 133 V 450, I 661/05).

8050.3

L’accompagnamento

nell’organizzazione della realtà quotidiana spetta solo agli assicurati che,

per motivi di salute, possono abitare per conto proprio solo con l’assistenza

di una terza persona (sentenza del TF 9C_28/2008 del 21 luglio 2008).

La

somma di tutte le prestazioni di aiuto necessarie, tenuto conto dell’obbligo di

ridurre il danno, deve far sì che, in mancanza dell’aiuto di terzi,

l’assicurato sarebbe costretto ad andare a vivere in un istituto (v. N. 8040).

(…).

3.5.2.2

Accompagnamento

per compiere attività della vita quotidiana fuori casa

8051.

L’accompagnamento

nell’organizzazione della realtà quotidiana è necessario affinché l’assicurato

sia in grado di uscire di casa per compiere determinate attività della vita

quotidiana e intrattenere contatti (fare acquisti, attività del tempo libero,

contatti con uffici amministrativi o personale medico, recarsi da parrucchiere

ecc.; sentenza del TF 9C_28/2008 del 21 luglio 2008). In caso di limitazioni

prettamente o prevalentemente funzionali, l’aiuto va attribuito all’atto di

spostarsi.

3.5.2.3

Accompagnamento

destinato a evitare un isolamento permanente

8052.

L’accompagnamento

nell’organizzazione della realtà quotidiana è necessario per evitare il rischio

che l’assicurato sia permanentemente isolato dal mondo esterno e che ciò

implichi un considerevole peggioramento del suo stato di salute. Il rischio

puramente ipotetico di un isolamento dal mondo esterno non è sufficiente; l’isolamento

e il conseguente peggioramento dello stato di salute devono piuttosto già

essersi manifestati nell’assicurato (sentenza del TF 9C_543/2007 del 28 aprile

2008). Il necessario accompagnamento nell’organizzazione della realtà

quotidiana consiste in colloqui di consulenza e nell’incitamento a stringere

contatti (p. es. portare l’assicurato a manifestazioni).”

Nella concreta evenienza, giustamente

il ricorrente non pretende di necessitare dell’aiuto di terzi, neppure

indiretto, per compiere gli atti ordinari dell’andare

al gabinetto (fare i propri bisogni) e dello spostarsi all’interno o all'esterno e stabilire

contatti. Questa Corte può pertanto limitare

il proprio esame ai restanti quattro atti ordinari della vita.

Tenuto conto dei principi

giurisprudenziali esposti in precedenza, il TCA ritiene

che l’assicurato abbisogni di aiuto indiretto per compiere l’atto ordinario del

vestirsi/svestirsi, nella misura in cui sua moglie deve giornalmente scegliere

e preparare gli indumenti adeguati alle situazioni (ad esempio, in funzione

delle stagioni – cfr. doc. 412, p. 3). Del resto, in questo senso, cfr. KOSS - Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht,

Bundesgesetz über die Unfallversicherung – Hürzeler/Kieser, art. 26 n.

29: “Hilflosigkeit liegt auch vor, wenn sie sich zwar selber ankleiden kann, ihr

hingegen die Kleider bereitgelegt werden müssen oder kontrolliert werden

muss, ob sich die versicherte Person der Witterung entsprechend gekleidet oder

sie Vorder- und Rückseite der Kleidungsstücke verwechselt hat.” – il corsivo è del

redattore).

Per il resto, dal rapporto

di rilevamento (cfr. doc. 412, p. 3 s.) si evince che l’aiuto fornito dalla

moglie consiste in sostanza nell’incitare/sostenere e nell’impartire istruzioni

all’assicurato in relazione agli atti del mangiare (la moglie gli lascia il

pasto già pronto cosicché l’assicurato lo devo solo riscaldare, rispettivamente

lo rende attento che deve mangiare qualcosa), del provvedere all’igiene

personale (la moglie incita l’assicurato a lavarsi/radersi/fare la doccia, rispettivamente

lo istruisce brevemente affinché si lavi a fondo) e dell’alzarsi (la mattina la

moglie sveglia l’assicurato per preservare il ritmo sonno-veglia). D’altronde,

ciò è quanto sostengono anche i sanitari del Servizio di neurologia

dell’Ospedale __________ di __________, laddove affermano che l’insorgente ha

“… bisogno di supporto, spinta e motivazioni dall’esterno.” (doc. 379, p. 3).

Secondo questa Corte, tali

bisogni rientrano precisamente nel concetto d’accompagnamento

nell’organizzazione della realtà quotidiana finalizzato a rendere possibile una

vita autonoma al domicilio e a impedire che l’interessato debba essere

ricoverato in un istituto, trattandosi di situazioni che, conformemente alla

cifra marginale 8050 della CIGI, necessitano di aiuto nella strutturazione

della giornata e nella conduzione della propria economia domestica (a questo

proposito, va segnalato che la scelta degli alimenti e la preparazione dei

pasti non costituiscono delle funzioni parziali dell’atto della vita

“mangiare”, ma fanno invece parte della gestione generale dell’economia

domestica – cfr., in questo senso, STFA H 299/03 del 7 giugno 2004 consid. 3.4;

I 431/05 del 13 ottobre 2005 consid. 3.5; STF I 652/06 del 25 luglio 2007

consid. 8.3;9C_1056/2009 del 10 maggio 2010 consid. 4.3).

Del resto, nel ricorso

presentato nella causa parallela in materia di assicurazione per l’invalidità

(inc. n. 32.2018.186), è lo stesso assicurato ad aver riconosciuto di

abbisognare di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana,

precisando che la necessità di aiuto “… non riguarda né gli atti ordinari della

vita – (…) -, né riguarda una sorveglianza personale permanente, né riguarda

cure particolarmente impegnative, (…). Ed è questo preciso sostegno che

permette all’assicurato di continuare a vivere a casa come prima

dell’infortunio.” (doc. I, p. 10 – inc. 32.2018.186).

In esito a quanto precede,

posto che il ricorrente necessita dell’aiuto di terzi per compiere soltanto uno

dei sei atti ordinari della vita (vestirsi/svestirsi), non è dato il diritto

all’AGI in applicazione dell’art. 38 OAINF. Il ricorso presentato da RI 1 deve

pertanto essere respinto.

Per concludere, va ancora rilevato

che, con decisione formale del 2 ottobre 2018, l’Ufficio assicurazione

invalidità ha respinto in virtù dell’art. 66 cpv. 3 LPGA la domanda

dell’assicurato tendente all’ottenimento di un AGI dell’AI, per il motivo che

l’eventuale necessità di aiuto di terzi per svolgere gli atti ordinari della

vita e/o d’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana, è di origine

esclusivamente infortunistica (cfr. doc. 418).

Questa Corte non condivide

la posizione dell’UAI, e ciò per le ragioni diffusamente esposte nella sentenza

relativa alla causa parallela in materia di assicurazione per l’invalidità.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti