35.2019.9
Nessun diritto a un AGI in applicazione art. 38 OAINF (discussa in particolare distinzione tra aiuto indiretto e accompagnamento nell'org. della realtà quotidiana)
2 dicembre 2019Italiano27 min
Source ti.ch
__________Raccomandata
Incarto
n.
35.2019.9
mm
Lugano
2 dicembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 gennaio 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 30 novembre 2018 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 10 agosto 2013, RI 1,
dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di autista e,
perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali
presso l’CO 1, ha battuto la testa contro il bordo della porta del camion e ha
riportato un’emorragia subaracnoidea su rottura di aneurisma nell’arteria
cerebrale media di destra.
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
Alla chiusura del caso,
con decisione formale del 21 giugno 2016, l’amministrazione ha assegnato
all’assicurato una rendita d’invalidità del 100% a decorrere dal 1° maggio 2016
e un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 70% (doc. 281).
1.2. Con decisione formale del 18
gennaio 2017, poi confermata in sede di opposizione (doc. 343), l’CO 1 ha
segnatamente negato all’assicurato il diritto all’assegno per grandi invalidi
(AGI), siccome è stato ritenuto “… completamente autonomo ed (…) in grado di
eseguire tutti gli atti ordinari della vita senza particolari problemi.” (doc.
327, p. 1).
La decisione su
opposizione del 22 febbraio 2017 è cresciuta incontestata in giudicato.
1.3. Nel corso del mese di
novembre 2017, RI 1, per il tramite della __________, ha informato
l’assicuratore che l’autonomia dell’assicurato era nel frattempo peggiorata,
ciò che giustificava il riconoscimento del diritto all’AGI (doc. 384).
1.4. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, in particolare un rilevamento a domicilio da
parte della Federazione svizzera di consulenza sui mezzi ausiliari per persone
andicappate e anziane (FSCMA), con decisione formale del 17 settembre 2018, l’CO
1 ha di nuovo rifiutato il diritto all’AGI (doc. 414).
A seguito dell’opposizione
interposta dalla RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 426), l’istituto
assicuratore ha confermato la sua prima decisione. Da un lato, esso ha rilevato
che la situazione non si sarebbe notevolmente modificata rispetto a quella che
nel 2017 aveva giustificato il rifiuto dell’AGI. Dall’altro, l’amministrazione
ha contestato che l’assicurato necessiterebbe di un aiuto indiretto per
compiere gli atti ordinari della vita ai sensi della giurisprudenza federale
(doc. 436).
1.5. Con tempestivo ricorso del 16
gennaio 2019, RI 1, sempre rappresentato dalla RA 1, ha chiesto che, annullata
la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 venga condannato a riconoscergli
un AGI di grado medio con effetto retroattivo dal 1° luglio 2017.
A sostegno
dell’impugnativa, l’insorgente contesta innanzitutto l’affermazione secondo la
quale la situazione non sarebbe mutata rispetto a quella esistente al momento
in cui è stata emanata la decisione su opposizione del 22 febbraio 2017. Al
riguardo, egli segnala che il suo stato di salute in realtà è “… migliorato in
una prima fase e (…) ha dunque portato correttamente a una prima decisione su
opposizione di rifiuto di un AGI da parte della CO 1 e (…) “… è successivamente
peggiorato a livello comportamentale, psichico e autonomia, giustificando non
solo l’inoltro della nuova domanda ma anche il riconoscimento di un AGI AINF.”.
D’altro canto, riferendosi
esplicitamente alle risultanze dell’inchiesta domiciliare svolta dalla FSCMA,
il ricorrente fa valere che il danno alla salute di cui è portatore comporta “…
la necessità permanente di un aiuto indiretto da parte di terzi in modo
notevole e regolare in quattro atti: vestirsi/svestirsi, alzarsi/coricarsi,
mangiare e cura del corpo. Di conseguenza l’assicurato ha diritto a un AGI AINF
di grado medio giusta l’art. 38 cpv. 3 lett. a OAINF.”. In merito alla
necessità di un aiuto indiretto da parte di terzi, RI 1 osserva che, in
assenza, “… non sceglierebbe un abbigliamento adeguato né al contesto sociale
né a quello atmosferico; - non si cambierebbe se si sporcasse; - non si
alimenterebbe in modo regolare e adeguato; - non si raderebbe la barba e si
laverebbe inadeguatamente; - non saprebbe gestire il ritmo sonno/veglia. Altresì,
Fatti
i due concetti di bisogno regolare e notevole li si possono rilevare dal fatto
che l’assicurato necessita tutti i giorni di un aiuto indiretto per compiere
l’atto di vestirsi/svestirsi, di mangiare, della cura del corpo e di
alzarsi/coricarsi, in quanto non riesce a svolgere completamente (o con sforzo
non ragionevolmente esigibile o in modo difforme dall’usuale o non svolgerebbe
spontaneamente a causa dello stato psichico) i quattro atti per es.
l’assicurato si sa vestire, ma si veste in modo inadeguato e la moglie deve
preparargli gli indumenti.” (doc. I).
1.6. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).
1.7. In replica, l’insorgente si è
in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc. VII).
Considerandi
2.1
Preliminarmente, questa Corte
ritiene necessario inquadrare dal profilo procedurale la fattispecie sub
judice.
Dalle carte processuali si
evince che il diritto all’AGI era già stato negato all’assicurato con la
decisione su opposizione del 22 febbraio 2017, nel frattempo cresciuta
incontestata in giudicato.
Giustamente, nessuno
pretende che sarebbero adempiuti i presupposti per revocare la decisione appena
menzionata per la via della riconsiderazione (art. 53 cpv. 2 LPGA)
oppure della revisione processuale (art. 53 cpv. 1 LPGA).
Il ricorrente fa valere
che, rispetto alla situazione esistente al momento in cui è stata emanata la
decisione su opposizione del 22 febbraio 2017, il suo grado di autonomia si
sarebbe ulteriormente ridotto, tanto da giustificare il riconoscimento di un
AGI di grado medio (cfr. doc. I, p. 14).
Da parte sua,
l’amministrazione sostiene invece che “dal rapporto della FSCMA del 9.9.2018
non risulta che la situazione oggi – fermo restando che l’istanza di riesame è
stata inoltrata a distanza di soli nove mesi dal rilascio della pregressa
decisione su opposizione – sia notevolmente modificata.” (doc. 436, p. 4).
In questo contesto, è
utile rilevare che, nel caso di specie, non può tornare applicabile l’art. 17
cpv. 2 LPGA, ricordato che con la pregressa decisione su opposizione
all’assicurato era stato negato il diritto alla prestazione.
D’altro canto, va
segnalato che, secondo la giurisprudenza, il rifiuto cresciuto in giudicato di
riconoscere delle prestazioni da parte dell’assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni, non esclude in ogni caso la successiva insorgenza di un diritto
derivante dal medesimo evento assicurato. Una tale decisione è per contro
subordinata a un successivo adeguamento alle mutate circostanze di fatto in
relazione causale con l’infortunio. Questo principio, regolato nell’assicurazione
per l’invalidità con l’istituto della nuova domanda, vale anche nell’ambito
dell’assicurazione contro gli infortuni, potendo la persona assicurata far
valere in ogni tempo una ricaduta o conseguenze tardive di un infortunio
assicurato (cfr. art. 11 OAINF) e pretendere quindi nuovamente delle
prestazioni dall’assicurazione contro gli infortuni (cfr. STF 8C_382/2018 del 6
novembre 2018 consid. 2.2 e riferimento).
Si è in presenza di una
ricaduta quando un danno alla salute, che si presumeva guarito, si riacutizza,
di modo che esso necessita di cura medica e causa incapacità lavorativa. Per
contro, si parla di conseguenze tardive quando un danno alla salute
apparentemente guarito produce, nel corso di un periodo di tempo prolungato,
delle modificazioni organiche o psichiche, comportanti sovente uno stato
patologico differente (cfr. DTF 144
V 245 consid. 6.1).
Nel caso di specie, il TCA
ritiene di potersi esimere dall’approfondire oltre la questione di sapere se,
successivamente all’emanazione della decisione su opposizione del 22 febbraio
2017, sia insorta, oppure no, una ricaduta ex art. 11 OAINF dell’infortunio
assicurato, in quanto, anche se ciò fosse il caso, l’esito della vertenza non
potrebbe comunque essere quello che auspica il ricorrente, così come verrà
meglio dimostrato nei considerandi che seguono.
2.2
Ai sensi dell’art. 26 LAINF,
in caso di grande invalidità (art. 9 LPGA), l'assicurato ha diritto all’assegno
per grandi invalidi.
Secondo l’art. 9 LPGA, è considerato grande invalido colui che, a causa di un
danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi o di una
sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita.
Conformemente alla
giurisprudenza (cfr. DTF 133 V 450 consid. 7.2; 127 V 94 consid. 3c; 125 V 297
consid. 4a e riferimenti) sono determinanti i seguenti atti ordinari della vita:
vestirsi/svestirsi; alzarsi/sedersi/coricarsi;
mangiare; provvedere all'igiene; andare al gabinetto (fare i propri
bisogni); spostarsi all’interno o all'esterno e
stabilire contatti.
Affinché vi sia necessità
di aiuto per compiere un atto ordinario della
vita comportante più funzioni parziali, non è obbligatorio che la persona
assicurata richieda l’aiuto di terzi per tutte o per la più parte delle
funzioni parziali; è per contro sufficiente che essa necessiti dell’aiuto di
terzi per una solta di queste funzioni parziali (DTF 117 V 146 consid. 2). Le
funzioni parziali di un atto ordinario della vita possono tuttavia essere prese
in considerazione soltanto una volta in tutto laddove l’assicurato necessita
dell’aiuto di terzi per compiere queste funzioni in più atti ordinari (cfr. STF
9C_688/2014 del 1. giugno 2015 consid. 3.4;9C_360/2014 del 14 ottobre
2014.
consid. 4.4). Infine, il bisogno di aiuto deve essere ammesso anche se
l’assicurato è ancora in grado di compiere una funzione parziale, allorquando
quest’ultima non gli serve più a nulla (DTF 117 V 146 consid.
3b).
Secondo l'art. 38 cpv. 1
OAINF, l’assegno mensile per grandi invalidi è il sestuplo dell’importo massimo
del guadagno giornaliero assicurato per una grande invalidità di grado elevato,
il quadruplo per una di grado medio e il doppio per una di grado esiguo.
La grande invalidità è
considerata di grado elevato se l’assicurato è totalmente grande
invalido. Ne è il caso se necessita dell’aiuto regolare e notevole di terzi,
per compiere gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure
permanenti o una sorveglianza personale (art. 38 cpv. 2 OAINF).
La grande invalidità è di grado
medio se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita (lett. a) dell’aiuto regolare e notevole di terzi per
compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita, oppure (lett. b) dell’aiuto regolare e considerevole di terzi
per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna di una
sorveglianza personale permanente (art. 38 cpv. 3 OAINF).
La grande invalidità è di grado
esiguo se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari necessita (lett. a) dell’aiuto di terzi in modo regolare
e considerevole per compiere almeno due atti ordinari della vita, oppure (lett.
b) abbisogna di una sorveglianza personale permanente, oppure (lett. c) in modo
durevole, di cure particolarmente impegnative richieste dalla sua infermità,
oppure (lett. d) se a causa di un grave danno agli organi sensori o di una
grave infermità fisica può mantenere i contatti sociali con l’ambiente solo
grazie a servizi regolari e considerevoli di terzi (art. 38 cpv. 4 OAINF).
La giurisprudenza ha
peraltro stabilito che l’aiuto necessario può consistere non soltanto
nell’aiuto diretto di un terzo, ma anche semplicemente nella forma di una
sorveglianza della persona assicurata durante il compimento dei rilevanti atti
della vita, ad esempio quando il terzo lo esorta a compiere un atto della vita
che altrimenti rimarrebbe incompiuto a causa del suo stato di salute psichica
(cosiddetto aiuto indiretto) (cfr. DTF 133 V 450 consid. 7.2 e
riferimenti).
2.3
Nella concreta evenienza, dalla
documentazione agli atti emerge che, a causa dell’infortunio occorsogli
nell’agosto 2013, l’assicurato ha riportato un’emorragia subaracnoidea grafo
Fisher III su rottura di aneurisma dell’arteria cerebrale di destra. Il danno
alla salute appena citato ha reso necessaria, in particolare, l’asportazione
parziale del lobo frontale e temporale da destra (cfr. doc. 47).
L’insorgente lamenta
rilevanti difficoltà cognitive, accertate grazie alle numerose valutazioni
neuropsicologiche che figurano agli atti, l’ultima delle quali è stata eseguita
il 27 luglio 2017.
In quell’occasione, la
moglie dell’assicurato ha fatto stato di un “… peggioramento nelle autonomie,
in particolare nell’organizzazione delle attività quotidiane anche semplici,
come lavarsi, vestirsi e mangiare. Nell’atto pratico e motorio il marito è in
grado di svolgere l’attività ma qualitativamente si verificano costantemente
problemi di ordine più cognitivo-comportamentale: per lavarsi ha bisogno di
ripetuti solleciti, senza i quali non fa di sua iniziativa; sta sotto la doccia
anche per un’ora senza rendersi conto del tempo trascorso e dello spreco di
acqua; nel mangiare è rallentato, distratto e impiega molto tempo; nel vestirsi
non sa scegliere gli abiti adeguati alla situazione. In generale, sul fronte
comportamentale, avrebbe perso le regole sociali, può risultare maleducato ed
inadatto nei commenti verso gli altri, critico, irritabile ed aggressivo,
impulsivo, rigido e poco flessibile. La moglie nota che ha perso interesse per
tutto, è apatico, abulico, frustrato e d’umore deflesso per le difficoltà
residue e l’impossibilità di un impiego.”. (doc. 379, p. 2).
I sanitari dell’Unità di
neuropsicologia e logopedia del Servizio di neurologia dell’Ospedale __________
di __________ hanno quindi refertato una sindrome disesecutivo-frontale con
deficit di attenzione selettiva e di concentrazione, deficit di memoria a breve
termine verbale e prospettica, disordini esecutivi di controllo e inibizione,
sensibilità all’interferenza, ridotta fluenza verbale, nonché disordini
comportamentali, quali impulsività, rigidità cognitiva e scarsa flessibilità,
irritabilità, apatia, scarsa iniziativa e alterazioni dell’umore, precisando
che tutto ciò ha “… ripercussioni qualitative significative nelle attività che
richiedono capacità di integrazione delle informazioni e di argomenti,
pianificazione ed organizzazione in un piano di azione ordinato, ragionamento e
prese di decisione, per le quali il paziente dimostra tuttora di avere bisogno
di supporto, spinta e motivazioni dall’esterno.” (doc. 379, p. 3).
A fronte dell’annuncio di
un intervenuto peggioramento nell’autonomia dell’assicurato e alla conseguente
richiesta di assegnazione di un AGI (doc. 384), l’assicuratore LAINF convenuto
ha disposto un rilevamento a domicilio, incaricando la FSCMA (doc. 400;
concretamente, il rilevamento è stato eseguito dall’infermiera __________, alla
presenza segnatamente della moglie del ricorrente e della di lui
rappresentante, signora __________ della __________ – cfr. doc. 411, p. 1).
L’accertamento in questione
ha avuto luogo il 4 settembre 2018, presso il domicilio dell’assicurato.
Agli atti figura il
rapporto allestito a margine del rilevamento dallo specialista in spese di cura
dell’CO 1, __________, il cui tenore è in particolare il seguente:
" (…).
Durante gli accertamenti interviene spesso la moglie
dell’assicurato, evidenziando i problemi e le difficoltà di memoria di suo
marito. Deve sempre essere motivato a svolgere ogni cosa, durante la giornata
non ha nessun obiettivo e resta in casa per la maggior parte del suo tempo.
Scende in giardino e fissa il vuoto, seduto. A volte va a fare la spesa ma con
grosse difficoltà. La moglie deve fare le foto di tutti i prodotti che deve
acquistare, ma anche con questo aiuto, spesso, compra alimenti differenti
oppure non li trova. Per i pagamenti però non sembra esserci stati dei problemi
(per ora). La moglie dell’assicurato ci comunica che suo marito non ha nessuna
concezione del denaro. Durante la notte fatica a dormire e gironzola per casa
senza scopo.
Spesso accompagna il figlio a scuola e a volte resta in casa
insieme a lui ma solo per poco tempo e sempre con il controllo, anche remoto
della moglie o dei parenti. Il rapporto con suo figlio è molto buono, lo
accompagna anche all’asilo. Di solito va insieme alla mamma di un altro bambino
del palazzo oppure da solo.
L’assicurato non è più seguito dallo Spitex. (…). Per quanto
concerne le diverse attività ci comunica che lui è piuttosto autonomo. Quando
la moglie lavora (turni dalle 11 alle 14 presso il ristorante di sua sorella,
ma solo due giorni alla settimana), rimane a casa da solo. I pasti vengono
preparati dalla moglie e poi lui deve unicamente scaldarli. Non ha nessun
problema a tagliare il cibo. Anche per quanto concerne la pulizia del corpo è
autonomo, fa tutto da solo. A volte capita che deve ricordaglielo e deve sempre
controllare la qualità della pulizia. (…).” (doc. 411, p. 1s.)
Dal rapporto di
rilevamento risulta che, trattandosi dell’atto ordinario di vestirsi/svestirsi,
l’insorgente ha bisogno dell’aiuto di terzi nella misura in cui non è
cognitivamente in grado di scegliere gli indumenti adeguati, motivo per cui gli
stessi devono essergli giornalmente preparati da sua moglie. Egli deve inoltre
essere incitato a cambiarsi quando gli abiti sono sporchi.
A proposito dell’atto
ordinario del mangiare, è stato indicato che l’assicurato non ha lo stimolo della
fame. Egli mangia quando la moglie gli prepara qualcosa o quando ella gli dice
che deve mangiare qualcosa. Non è in grado di regolare autonomamente il proprio
comportamento alimentare e di nutrirsi in maniera equilibrata.
In merito all’atto
ordinario del provvedere all'igiene, è stato segnalato che la moglie deve ricordare al marito
di lavarsi, di radersi e di fare il bagno/la doccia e istruirlo affinché si
lavi a fondo.
Infine, per quanto
riguarda l’atto ordinario dell’alzarsi/sedersi/coricarsi, quello dell’andare al gabinetto e quello dello spostarsi
all’interno o all'esterno e stabilire contatti, nel rapporto è invece stato
negato che l’assicurato necessiti dell’aiuto di terzi.
In relazione all’atto dell’alzarsi/sedersi/coricarsi, è stato precisato che se
l’assicurato non venisse svegliato dalla moglie il suo ritmo sonno-veglia
sarebbe ancor più disturbato. Egli dorme spesso durante il giorno e di
conseguenza rimane sveglio durante la notte.
Riguardo all’atto dello spostarsi all’interno o all'esterno e stabilire
contatti, si apprende che l’assicurato è rallentato, che è in grado di
orientarsi e di utilizzare in autonomia i trasporti pubblici. Ad esempio,
quando deve recarsi presso la __________, fa uso del bus ma, in seguito,
necessita di una pausa siccome affaticato dal viaggio.
Dal documento in questione
risulta inoltre che l’insorgente non potrebbe vivere da solo, in quanto non
sarebbe in grado di strutturare la propria giornata. Egli deve essere motivato.
Senza sostegno il ritmo sonno-veglia verrebbe ancor
più stravolto. Egli non mangerebbe nulla o in maniera molto malsana. Esiste il
rischio di caduta in uno stato di abbandono.
A titolo di osservazioni
finali, l’infermiera __________ ha rilevato che l’assicurato necessita di
motivazione e d’incitamento. Per quanto concerne l’assunzione di medicamenti,
egli deve essere più volte incitato. Nello svolgimento delle attività
quotidiane di norma basta che il ricorrente venga incitato una sola volta e,
trattandosi del lavarsi, è necessaria una breve istruzione (doc. 412).
Agli atti figura inoltre la
nota relativa al colloquio telefonico intercorso l’11 settembre 2018 tra un
funzionario dell’amministrazione e la rappresentante dell’assicurato, il cui
contenuto è segnatamente il seguente:
" (…).
Ci conferma il tenore del rapporto allestito dal nostro
responsabile, __________, in occasione dell’accertamento.
Oltre a spronarlo in alcuni atti della vita l’interessato
necessita, più che di una sorveglianza, un accompagnamento quotidiano per non
rischiare uno stato di abbandono.
L’interessato a volte non è consapevole delle sue limitazioni.
Vuole fare lui, ma proprio mentre svolge l’azione si dimentica cosa voleva fare
e ripete la stessa cosa, fino a quando qualcuno non lo ferma. Un esempio è, la
moglie voleva riempire la bottiglietta d’acqua per suo figlio, mentre
l’interessato dice “lo faccio io”. Durante l’azione però non si ricordava più
cosa fare e continuava a riempire e svuotare l’acqua, fino a quando sua moglie
non è intervenuta.” (doc. 413)
Facendo capo agli esiti
dell’inchiesta domiciliare, con decisione formale del 17 settembre 2018, poi
confermata in sede di opposizione, l’assicuratore LAINF ha dichiarato
inadempiuti i presupposti per ammettere l’esistenza di una grande invalidità,
siccome “l’aiuto accordato dai familiari ha lo scopo di strutturare la sua
giornata e impedire che cada in uno stato di abbandono. Lo stesso può rientrare
nell’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana, prestazione
prevista dall’AI ma non dall’assicuratore infortuni. L’AI, che ci legge in
copia, è invitata ad esprimersi in merito a tale prestazione.” (doc. 414).
Con la propria
impugnativa, fondandosi anch’egli sulle risultanze del rilevamento del 4
settembre 2018, RI 1 pretende invece di aver diritto a un AGI di grado medio, e
ciò a fronte della necessità di un aiuto indiretto da parte di terzi in modo
notevole e regolare per compiere quattro atti ordinari della vita: vestirsi/svestirsi,
alzarsi/sedersi/coricarsi, mangiare e cura del corpo. Al riguardo, egli ha
precisato che, in assenza di aiuto indiretto, “… - non sceglierebbe un
abbigliamento adeguato né al contesto sociale né a quello atmosferico; - non si
cambierebbe se si sporcasse; - non si alimenterebbe in modo regolare e
adeguato; - non si raderebbe la barba e si laverebbe inadeguatamente; - non
saprebbe gestire il ritmo sonno/veglia. Altresì, i due concetti di bisogno
regolare e notevole li si possono rilevare dal fatto che l’assicurato necessita
tutti i giorni di un aiuto indiretto per compiere l’atto ordinario di
vestirsi/svestirsi, di mangiare, della cura del corpo e di
alzarsi/sedersi/coricarsi, in quanto non riesce a svolgere completamente (o con
sforzo non ragionevolmente esigibile o in modo difforme dall’usuale o non svolgerebbe
spontaneamente a causa dello stato psichico) i quattro atti, per es.
l’assicurato si sa vestire, ma si veste in modo inadeguato e la moglie deve
preparargli gli indumenti.” (doc. I).
2.4
Chiamato ora a pronunciarsi,
questo Tribunale constata come nessuno faccia valere che l’insorgente necessiti
di aiuto diretto per compiere gli atti ordinari della vita. Controversa
è invece la questione di sapere se l’aiuto fornito dalla moglie, così come è stato
definito dall’inchiesta a domicilio, debba essere considerato quale aiuto indiretto
(su questo concetto, cfr. supra, consid. 2.2.) oppure, come lo sostiene
l’amministrazione, quale accompagnamento nell’organizzazione della realtà
quotidiana, il quale nell’assicurazione contro gli infortuni -
contrariamente a quanto previsto dall’assicurazione per l’invalidità (art. 42
cpv. 3 LAI e art. 37 s. OAI) - non costituisce un’eventualità fondante il
bisogno di aiuto (art. 26 s. LAINF e art. 37 s. OAINF; in questo senso, cfr. la
STF 8C_994/2010 del 20 giugno 2011 consid. 6.3).
Per derimere la
controversia, è innanzitutto necessario definire il concetto di accompagnamento
nell’organizzazione della realtà quotidiana, introdotto
dalla 4a revisione della legge federale sull’assicurazione per
l’invalidità.
L’accompagnamento
nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’art. 38 OAI, non
comprende né l’aiuto di terzi per compiere i sei atti ordinari della vita né le
cure o la sorveglianza personale. Esso rappresenta piuttosto un aiuto
complementare e autonomo, fornito nella forma di un aiuto diretto o indiretto a
delle persone che presentano un danno alla salute fisica, psichica o mentale
(DTF 133 V 450 consid. 9). Questo aiuto interviene laddove, a causa di un danno
alla salute, l’assicurato non può vivere autonomamente senza l’accompagnamento
di una terza persona (art. 38 cpv. 1 lett. a OAI), non può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere
contatti fuori casa senza l’accompagnamento di una terza persona (lett. b) oppure
rischia seriamente l’isolamento permanente dal mondo esterno (lett. c). Nella
prima eventualità, l’accompagnamento nell’organizzazione della realtà
quotidiana deve permettere alla persona interessata di gestire lei stessa la
sua vita quotidiana. Esso interviene allorquando la persona necessita d’aiuto
per almeno una delle attività seguenti: strutturare la giornata, affrontare le
situazioni della realtà quotidiana (ad esempio, problemi di vicinato, questioni
legate alla salute, all’alimentazione e all’igiene, semplici attività
amministrative), conduzione della propria economia domestica (istruzione e
sorveglianza/controllo), conformemente alla cifra marginale 8050 della Circolare
sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità
(CIGI), la cui conformità alla legge e alla costituzione è stata ammessa dal
Tribunale federale (DTF 133 V 450).
Nella seconda eventualità
(accompagnamento per attività esterne), l’accompagnamento nell’organizzazione della
realtà quotidiana deve consentire alla persona assicurata di lasciare il
proprio domicilio per certe attività o appuntamenti, quali gli acquisti, gli
svaghi o i contatti con gli uffici amministrativi, il personale sanitario, il
parrucchiere, la posta o la banca (STF 9C_28/2008 del 21 luglio 2008 consid.
3).
La CIGI, alla cifra
marginale 8050 e ss., prevede al riguardo quanto segue (stato al 1° gennaio
2018):
" (…).
3.5.2.1
Accompagnamento
finalizzato a rendere possibile una vita autonoma
8050.
L’accompagnamento
nell’organizzazione della realtà quotidiana è necessario affinché le attività
quotidiane possano essere svolte in maniera autonoma. Tale accompagnamento è
dato se la situazione della persona in questione è caratterizzata da almeno uno
dei seguenti bisogni:
- aiuto nella strutturazione
della giornata;
- sostegno
nell’affrontare situazioni della realtà quotidiana (p. es. questioni legate
alla salute, all’alimentazione e all’igiene, semplici attività amministrative
ecc.);
- conduzione
della propria economia domestica.
L’aiuto nella strutturazione della
giornata comprende per esempio l’esortazione ad alzarsi, l’aiuto nel stabilire
e rispettare orari fissi per i pasti, nel rispettare un ritmo giorno/notte, nel
dedicarsi a un’attività ecc. Anche il sostegno nell’affrontare situazioni della
realtà quotidiana comprende aspetti quali l’esortare o l’impartire istruzioni
ecc. Nell’ambito dell’igiene si deve per esempio ricordare all’assicurato di
fare la doccia. Se però egli necessita di aiuto diretto per lavarsi, allora
questa prestazione va considerata come atto ordinario della vita sotto la
categoria «pulizia personale» e non come accompagnamento nell’organizzazione
della realtà quotidiana.
Nella conduzione dell’economia
domestica rientrano compiti quali pulire e riordinare, fare il bucato e
preparare i pasti. Le prestazioni di aiuto necessarie vanno però considerate
nell’ottica di impedire che l’assicurato cada in uno stato di abbandono.
Occorre quindi sempre valutare se, in mancanza dell’aiuto per questi compiti,
l’assicurato dovrebbe essere ricoverato in un istituto o in una clinica (v. N.
8040). Se ad esempio non può stirare, questo non significa che debba andare in
un istituto o in una clinica. In tal caso, dunque, le prestazioni di aiuto non
possono essere riconosciute come accompagnamento nell’organizzazione della
realtà quotidiana.
(…).
8050.2
Per
accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana giusta l’articolo
38.
capoverso 1 lett. a OAI si possono intendere sia l’aiuto indiretto che
quello diretto da parte di terzi. Di conseguenza, l’accompagnatore può svolgere
anche da solo le attività necessarie, se l’assicurato non ne è in grado per
motivi di salute nonostante le istruzioni impartite, la sorveglianza o il
controllo (DTF 133 V 450, I 661/05).
8050.3
L’accompagnamento
nell’organizzazione della realtà quotidiana spetta solo agli assicurati che,
per motivi di salute, possono abitare per conto proprio solo con l’assistenza
di una terza persona (sentenza del TF 9C_28/2008 del 21 luglio 2008).
La
somma di tutte le prestazioni di aiuto necessarie, tenuto conto dell’obbligo di
ridurre il danno, deve far sì che, in mancanza dell’aiuto di terzi,
l’assicurato sarebbe costretto ad andare a vivere in un istituto (v. N. 8040).
(…).
3.5.2.2
Accompagnamento
per compiere attività della vita quotidiana fuori casa
8051.
L’accompagnamento
nell’organizzazione della realtà quotidiana è necessario affinché l’assicurato
sia in grado di uscire di casa per compiere determinate attività della vita
quotidiana e intrattenere contatti (fare acquisti, attività del tempo libero,
contatti con uffici amministrativi o personale medico, recarsi da parrucchiere
ecc.; sentenza del TF 9C_28/2008 del 21 luglio 2008). In caso di limitazioni
prettamente o prevalentemente funzionali, l’aiuto va attribuito all’atto di
spostarsi.
3.5.2.3
Accompagnamento
destinato a evitare un isolamento permanente
8052.
L’accompagnamento
nell’organizzazione della realtà quotidiana è necessario per evitare il rischio
che l’assicurato sia permanentemente isolato dal mondo esterno e che ciò
implichi un considerevole peggioramento del suo stato di salute. Il rischio
puramente ipotetico di un isolamento dal mondo esterno non è sufficiente; l’isolamento
e il conseguente peggioramento dello stato di salute devono piuttosto già
essersi manifestati nell’assicurato (sentenza del TF 9C_543/2007 del 28 aprile
2008). Il necessario accompagnamento nell’organizzazione della realtà
quotidiana consiste in colloqui di consulenza e nell’incitamento a stringere
contatti (p. es. portare l’assicurato a manifestazioni).”
Nella concreta evenienza, giustamente
il ricorrente non pretende di necessitare dell’aiuto di terzi, neppure
indiretto, per compiere gli atti ordinari dell’andare
al gabinetto (fare i propri bisogni) e dello spostarsi all’interno o all'esterno e stabilire
contatti. Questa Corte può pertanto limitare
il proprio esame ai restanti quattro atti ordinari della vita.
Tenuto conto dei principi
giurisprudenziali esposti in precedenza, il TCA ritiene
che l’assicurato abbisogni di aiuto indiretto per compiere l’atto ordinario del
vestirsi/svestirsi, nella misura in cui sua moglie deve giornalmente scegliere
e preparare gli indumenti adeguati alle situazioni (ad esempio, in funzione
delle stagioni – cfr. doc. 412, p. 3). Del resto, in questo senso, cfr. KOSS - Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht,
Bundesgesetz über die Unfallversicherung – Hürzeler/Kieser, art. 26 n.
29: “Hilflosigkeit liegt auch vor, wenn sie sich zwar selber ankleiden kann, ihr
hingegen die Kleider bereitgelegt werden müssen oder kontrolliert werden
muss, ob sich die versicherte Person der Witterung entsprechend gekleidet oder
sie Vorder- und Rückseite der Kleidungsstücke verwechselt hat.” – il corsivo è del
redattore).
Per il resto, dal rapporto
di rilevamento (cfr. doc. 412, p. 3 s.) si evince che l’aiuto fornito dalla
moglie consiste in sostanza nell’incitare/sostenere e nell’impartire istruzioni
all’assicurato in relazione agli atti del mangiare (la moglie gli lascia il
pasto già pronto cosicché l’assicurato lo devo solo riscaldare, rispettivamente
lo rende attento che deve mangiare qualcosa), del provvedere all’igiene
personale (la moglie incita l’assicurato a lavarsi/radersi/fare la doccia, rispettivamente
lo istruisce brevemente affinché si lavi a fondo) e dell’alzarsi (la mattina la
moglie sveglia l’assicurato per preservare il ritmo sonno-veglia). D’altronde,
ciò è quanto sostengono anche i sanitari del Servizio di neurologia
dell’Ospedale __________ di __________, laddove affermano che l’insorgente ha
“… bisogno di supporto, spinta e motivazioni dall’esterno.” (doc. 379, p. 3).
Secondo questa Corte, tali
bisogni rientrano precisamente nel concetto d’accompagnamento
nell’organizzazione della realtà quotidiana finalizzato a rendere possibile una
vita autonoma al domicilio e a impedire che l’interessato debba essere
ricoverato in un istituto, trattandosi di situazioni che, conformemente alla
cifra marginale 8050 della CIGI, necessitano di aiuto nella strutturazione
della giornata e nella conduzione della propria economia domestica (a questo
proposito, va segnalato che la scelta degli alimenti e la preparazione dei
pasti non costituiscono delle funzioni parziali dell’atto della vita
“mangiare”, ma fanno invece parte della gestione generale dell’economia
domestica – cfr., in questo senso, STFA H 299/03 del 7 giugno 2004 consid. 3.4;
I 431/05 del 13 ottobre 2005 consid. 3.5; STF I 652/06 del 25 luglio 2007
consid. 8.3;9C_1056/2009 del 10 maggio 2010 consid. 4.3).
Del resto, nel ricorso
presentato nella causa parallela in materia di assicurazione per l’invalidità
(inc. n. 32.2018.186), è lo stesso assicurato ad aver riconosciuto di
abbisognare di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana,
precisando che la necessità di aiuto “… non riguarda né gli atti ordinari della
vita – (…) -, né riguarda una sorveglianza personale permanente, né riguarda
cure particolarmente impegnative, (…). Ed è questo preciso sostegno che
permette all’assicurato di continuare a vivere a casa come prima
dell’infortunio.” (doc. I, p. 10 – inc. 32.2018.186).
In esito a quanto precede,
posto che il ricorrente necessita dell’aiuto di terzi per compiere soltanto uno
dei sei atti ordinari della vita (vestirsi/svestirsi), non è dato il diritto
all’AGI in applicazione dell’art. 38 OAINF. Il ricorso presentato da RI 1 deve
pertanto essere respinto.
Per concludere, va ancora rilevato
che, con decisione formale del 2 ottobre 2018, l’Ufficio assicurazione
invalidità ha respinto in virtù dell’art. 66 cpv. 3 LPGA la domanda
dell’assicurato tendente all’ottenimento di un AGI dell’AI, per il motivo che
l’eventuale necessità di aiuto di terzi per svolgere gli atti ordinari della
vita e/o d’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana, è di origine
esclusivamente infortunistica (cfr. doc. 418).
Questa Corte non condivide
la posizione dell’UAI, e ciò per le ragioni diffusamente esposte nella sentenza
relativa alla causa parallela in materia di assicurazione per l’invalidità.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti