35.2019.90
Discussa estinzione del nesso di causalità naturale con l'infortunio. Rinvio atti all'assicuratore per perizia esterna
27 aprile 2020Italiano22 min
mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2019.90
mm
Lugano
27 aprile 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 agosto 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 5 luglio 2019 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 17 giugno 2012, RI
1, nato nel 1986, di professione installatore elettricista presso la ditta __________
di __________ e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le
malattie professionali presso l’CO 1, mentre passeggiava con il proprio cane al
guinzaglio, veniva strattonato dall’animale, ciò che ha comportato un trauma
distrattivo all’artro superiore destro.
L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto
regolarmente le prestazioni di legge.
Dalle
carte processuali emerge che, sebbene lamentasse disturbi residuali alla spalla
destra, l’assicurato ha ripreso il proprio lavoro a contare dal 2 luglio 2013
(doc. 2 e doc. 56, p. 1).
1.2. Nel corso del mese di
settembre 2012, all’assicuratore è pervenuto un annuncio di ricaduta
dell’infortunio del 17 giugno 2012 con inabilità lavorativa attestata a partire
dal 10 settembre 2012 (doc. 9).
Il
24 aprile 2013, l’assicurato è stato sottoposto a un intervento di
ricostruzione della cuffia rotatoria e stabilizzazione anteriore della spalla
destra, a fronte della diagnosi d’instabilità anteriore e rottura del tendine
del muscolo sovraspinato (doc. 51, p. 2).
1.3. Con decisione su opposizione
del 12 novembre 2014 - a parziale modifica di quella formale emanata il 7
dicembre 2012 -, l’assicuratore ha riconosciuto il proprio obbligo a
prestazioni sino al 17 settembre 2012, ovvero sino al momento della pretesa
guarigione degli strappi muscolari. Esso ha tuttavia confermato che le
affezioni che avevano determinato l’indicazione a sottoporre l’assicurato
all’operazione dell’aprile 2013 non lo riguardavano, non essendo state né
causate né aggravate transitoriamente dal sinistro del 17 giugno 2012 (doc.
73).
1.4. Con sentenza 35.2014.113 del
15 giugno 2015, questa Corte ha accolto il ricorso interposto dall’assicurato e
ha rinviato gli atti all’amministrazione affinché disponesse una perizia medica
esterna volta a chiarire l’eziologia dei disturbi interessanti la spalla destra
(cfr. doc. 88).
La
pronunzia appena citata è cresciuta incontestata in giudicato.
1.5. Riprendendo l’istruttoria, l’CO
1 ha ordinato una perizia esterna ex art. 44 LPGA, affidandone l’esecuzione al
dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia (doc. 102).
L’esperto
ha consegnato il proprio referto in data 30 gennaio 2017 (doc. 118; traduzione
in lingua italiana, doc. 125).
1.6. Con decisione formale del 9
marzo 2018, l’assicuratore ha dichiarato estinto il proprio obbligo a
prestazioni a decorrere dal 17 dicembre 2012, data in cui l’assicurato avrebbe
ritrovato lo status quo ante a margine dell’evento infortunistico del
giugno 2012 (doc. 131).
A
seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato
(doc. 146), in data 5 luglio 2019, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua
prima decisione (doc. 147).
1.7. Con tempestivo ricorso del 7
agosto 2019, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che venga
accertato che il nesso causale naturale (e adeguato) tra infortunio e disturbi
alla spalla destra, è sussistito anche dopo il 16 dicembre 2012. A sostegno
della propria pretesa, l’insorgente fa valere che alla perizia amministrativa
non può essere attribuito sufficiente valore probatorio, in particolare poiché
l’esperto si sarebbe fondato su un’errata descrizione dell’infortunio subito e
non avrebbe adeguatamente considerato gli aspetti legati alla sua situazione
concreta, ossia “… la sua giovane età e la sua salute impeccabile prima
dell’infortunio.”. D’altro canto, sempre secondo il ricorrente, le conclusioni
alle quali è pervenuto il dott. __________ non consentirebbero di ritenere
estinto il nesso causale naturale, e ciò tenuto conto che egli “… non ha
affatto accertato che il danno alla salute di cui ha sofferto e soffre il
signor RI 1 è da ricondurre soltanto ed esclusivamente a fattori
extrainfortunistici.”. Infine, l’assicurato ha prodotto un rapporto del suo
medico curante specialista, il quale ha criticamente commentato il contenuto
della perizia amministrativa (cfr. doc. I).
1.8. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VII).
1.9. In corso di causa,
l’amministrazione ha versato agli atti un apprezzamento, datato 11 ottobre
2019, del dott. __________ (doc. X + allegato).
Il
4 novembre 2019, il patrocinatore del ricorrente si è riconfermato nelle
proprie allegazioni e conclusioni (doc. XIV).
in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
nel merito
2.2.
Oggetto della
lite è la questione di sapere se l’istituto assicuratore resistente era
legittimato a dichiarare estinto dal 17 dicembre 2012 in poi il proprio obbligo
a prestazioni dipendente dall’evento infortunistico occorso il 17 giugno 2012, oppure no.
2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1
LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni
assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non
professionali e di malattie professionali.
2.4. Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e
le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio
2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella
causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;
STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6
aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a;
RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid.
2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid.
1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische
Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al
riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non
ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31;
DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF
113 V 46).
Ne discende che ove
l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non
possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406
consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle
prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di
salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status
quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p.
75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p.
469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der
Sozialversicherung, inBollettino dei medici svizzeri 71/1990, p.
1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di
causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di
verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo
soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del
danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità
naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere
causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi
della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe,
non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46
consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.5. Occorre inoltre rilevare che
il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere
causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario
delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare
un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in
linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e
405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.
4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia
carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare
le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata
(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha
inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della
responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un
rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi
fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde
anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si
presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb,
118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,
Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS
2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. Dalla decisione su
opposizione impugnata si evince che l’istituto resistente ha fondato la propria
decisione di negare all’assicurato ulteriori prestazioni assicurative a far
tempo dal 17 dicembre 2012, sulle conclusioni contenute nel rapporto elaborato
dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia (cfr.
doc. 147, p. 3).
Dalle tavole processuali
emerge in effetti che, in esecuzione di quanto ordinato dal TCA con la sentenza
di rinvio 35.2014.113, nel corso del mese di settembre 2016, l’insorgente è
stato visitato personalmente dallo specialista appena citato (cfr. doc. 125, p.
1).
Dopo
aver ricostruito l’anamnesi del ricorrente (cfr. doc. 125, p. 1-2) e averne
descritto lo status clinico e radiologico, il perito ha diagnosticato,
con riferimento agli esiti dell’artro-RMN del 17 settembre 2012 e alla
documentazione video intraoperatoria, un trauma distrattivo della spalla destra
e una lesione parziale del tendine del muscolo infraspinato, di possibile
natura traumatica ma più probabilmente di natura degenerativa (doc. 125, p. 4).
Rispondendo
ai quesiti sottopostigli, il perito ha quindi negato che il ricorrente presenti
e che abbia mai presentato una lesione capsulo-legamentosa con corrispondente
instabilità o iperlassità. Stante ciò, egli ha espresso dei dubbi circa la
terapia posta in atto in occasione dell’operazione dell’aprile 2013. D’altro
canto, il dott. __________ ha ritenuto improbabile che la lesione parziale del
margine superiore dell’infraspinato, oggettivata grazie all’artro-RM del
17.9.2012, sia stata causata dall’evento infortunistico del 17.6.2012. A suo
avviso, si tratta, con probabilità preponderante, di una problematica
degenerativa e, pertanto, preesistente all’infortunio (tendinopatia a livello
del footprint, rispettivamente a livello dell’inserzione al tubercolo
maggiore con cisti ossee, senza componente transmurale). Inoltre, anche la
documentazione intraoperatoria ha mostrato un cavo dei rotatori intatto e soltanto
uno sfilacciamento sul versante articolare dell’inserzione tra la parte
posteriore del tendine sovraspinato e quella craniale dell’infraspinato.
Nemmeno la dinamica dell’evento, con trazione del braccio fino all’altezza
massima del petto, senza una vera lussazione o sublussazione della spalla, era
atta a causare la lesione in questione.
Sempre
secondo il perito amministrativo, all’origine del decorso protratto della
lesione tendinea in questione vi potrebbe essere stata una capsulite
post-traumatica, responsabile di un peggioramento direzionale del preesistente
stato degenerativo, il quale avrebbe potuto essere arrestato con
un’infiltrazione di Kenacort, senza giustificare l’intervento artroscopico a
cui è stato sottoposto l’assicurato. Tuttavia, l’esame delle immagini
intraoperatorie non ha evidenziato né una sostanziale ipervascolarità né
un’infiammazione della capsula. Inoltre, nella distrazione artroscopica della
spalla l’operatore è stato in grado d’introdurre senza problemi la camera nella
fossa articolare.
Per
concludere, il dott. __________ ha sostenuto che, al momento del consulto
peritale, l’insorgente non presentava disturbi residui riguardanti la
funzionalità della cuffia dei rotatori, rispettivamente la stabilità, ciò che
sarebbe stato verosimilmente il caso anche senza il noto intervento
artroscopico. Quindi, in presenza di una distrazione della spalla senza lesione
strutturale a livello dell’apparato capsulo-legamentoso, rispettivamente della
cuffia dei rotatori, lo status quo ante è stato ritrovato, al più tardi,
trascorsi sei mesi dall’evento traumatico.
L’amministrazione
ha fatto proprie le conclusioni contenute nella perizia amministrativa e, con
la decisione formale del 9 marzo 2018, poi confermata in sede di opposizione,
ha ammesso il proprio obbligo a prestazioni sino al 16 dicembre 2012, ossia per
Fatti
i sei mesi susseguenti all’infortunio assicurato (doc. 131, p. 1: “In base alla
valutazione del perito i disturbi presenti non erano più causati
dall’infortunio dopo 6 mesi dall’evento stesso. Secondo la valutazione medica
lo stato presente immediatamente prima dell’infortunio è nuovamente raggiunto
quindi al più tardi con il 17 dicembre 2012. Data la situazione di fatto e di
diritto, per quanto concerne i postumi di infortunio dobbiamo chiudere il caso
al 17 dicembre 2012 e rifiutare il diritto a ulteriori prestazioni
assicurative.”).
Il
ricorrente contesta la fondatezza di quanto deciso dall’CO 1 e chiede che il
nesso di causalità naturale (e adeguata) con l’evento infortunistico
assicurato, venga riconosciuto anche dopo il 16 dicembre 2012 (cfr. doc. I).
2.7. Per costante giurisprudenza,
in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02
dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),
la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,
a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Nella
DTF 135 V 465, l’Alta Corte ha precisato che il giudice delle assicurazioni
sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si
trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista
dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle
conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal
principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha
dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a
mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione
mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea
di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi
invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura
amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati
indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non
esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF
8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per
quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che
esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi,
che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato
redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione
del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR
2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1,
1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È
infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il
giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal
giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente
da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si
evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03
del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR
2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.8. Nella concreta evenienza,
questo Tribunale constata che, unitamente all’impugnativa, il patrocinatore di RI
1 ha prodotto un rapporto, datato 17 luglio 2019, del Prof. dott. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, autore dell’intervento
artroscopico dell’aprile 2013, il cui tenore è segnatamente il seguente:
" (…).
Il Dr. __________ asserisce nella sua perizia che la lesione del
tendine sovraspinato sarebbe di natura degenerativa senza portare alcuna
giustificazione e sono in completo dissenso con la sua valutazione.
Le lesioni della cuffia dei rotatori sono, nella maggioranza dei
casi, di tipo degenerativo e difatti è stato mostrato che pazienti di più di 60
anni presentano a seconda degli studi un’incidenza di rottura della cuffia dei
rotatori tra il 30 e il 50%. Nel paziente giovane le lesioni della cuffia dei
rotatori sono invece prevalentemente di tipo traumatico e ricordo che il signor
RI 1 aveva al momento dell’infortunio 26 anni. Una lesione degenerativa all’età
di 26 anni è a mio avviso assai improbabile.
Gli elementi a favore di una lesione di tipo traumatico sono
innanzitutto, e come già menzionato, l’anamnesi e la storia clinica del caso
(infortunio del 17.06.2012), l’epidemiologia delle rotture della cuffia dei
rotatori e da ultimo l’assenza di segni radiologici a favore di una lesione di
tipo degenerativo alla risonanza magnetica eseguita il 17.09.2012.
In riassunto ribadisco dunque che gli elementi che depongono a
favore di una lesione di tipo traumatico sono:
1. Anamnesi/storia clinica del caso: il paziente non ha mai avuto
problemi alla spalla e solo dopo l’evento infortunistico del 17.06.2012 ha
cominciato ad avvertire dolori alla spalla che in seguito hanno portato
all’intervento in questione. L’evoluzione post-operatoria è stata favorevole
con completa risoluzione della sintomatologia.
Considerandi
2.
Epidemiologia delle rotture della cuffia dei rotatori: le
rotture degenerative della cuffia dei rotatori sono frequenti dopo l’età di 60
anni, relativamente frequenti dai 40 ai 60 anni, ma sicuramente molto rare nei
pazienti di meno di 30 anni.
3.
Assenza di elementi radiologici a favore di una lesione di tipo
degenerativo: la risonanza magnetica eseguita il 17.09.2012 non mostra nessuno
dei segni radiologici che si ritrovano associati alle lesioni degenerative
della cuffia dei rotatori. In particolar modo non vi è presenza di sperone
sottoacromiale, non vi è degenerazione muscolare, non ci sono anomalie della
morfologia dell’acromion, non vi è edema osseo o sclerosi della grande
tuberosità. In riassunto non vi è alcun segno radiologico a favore di una
lesione di tipo degenerativo.” (doc. A 3)
D’altro
canto, va rilevato che, pendente causa, l’amministrazione ha sottoposto
le considerazioni enunciate dal medico curante specialista al dott. __________,
spec. FMH in chirurgia generale e traumatologia, attivo presso il Centro __________,
il quale ha elaborato l’apprezzamento dell’11 ottobre 2019, prodotto sub
doc. X 1.
Chiamata
ora a pronunciarsi, questa Corte ritiene che, anziché interpellare il proprio
medico fiduciario, l’assicuratore convenuto avrebbe dovuto sottoporre il
referto del Prof. __________ al perito amministrativo, affinché prendesse
puntualmente posizione sulle obiezioni ivi contenute.
Tale
modo di procedere si giustifica tanto più se si considera che le considerazioni
espresse dal Prof. __________ non sono per nulla prive di fondamento
scientifico, anche alla luce di quanto indicato dallo stesso dott. __________
nel suo apprezzamento dell’11 ottobre 2019.
In questo senso, il
medico di fiducia dell’assicuratore ha ad esempio dichiarato che “riguardando
allora la letteratura scientifica per la lesione parziale della cuffia,
dobbiamo constatare che l’infortunio subito dall’assicurato avrebbe potuto
probabilmente causare una lesione parziale del tendine sovraspinato” (doc.
X 1, p. 8 – il corsivo è del redattore), quando invece il perito amministrativo
aveva esplicitamente negato l’idoneità dell’evento in discussione a causare il
danno alla salute (doc. 125, p. 5: “Anche il meccanismo dell’infortunio, con
trazione del braccio fino al massimo all’altezza del petto, senza reale
lussazione o sublussazione, non è adeguato a provocare una tale lesione.”).
D’altro canto,
tenuto conto del tenore delle affermazioni del dott. __________ (“L’obiezione
del dott. __________ riguardante le lesioni degenerative alla spalla nella
popolazione giovane (dai 30 anni in giù) deve essere presa sicuramente in
considerazione. In questo contesto troviamo degli indizi importanti riportati
nella letteratura scientifica, come anche la descrizione di una probabile
lesione parziale dei tendini della cuffia dopo un trauma distrattivo al
braccio. Rimane però lo stesso il dubbio di un inizio di degenerazione
tendinea, anche se l’assicurato era di età giovane e non soffriva di disturbi
alla spalla prima dell’infortunio” (doc. X 1, p. 9), nel caso concreto occorre
stabilire se la pretesa estinzione del nesso di causalità naturale con
l’infortunio del giugno 2012, è stata dimostrata con un sufficiente grado di
verosimiglianza.
Siccome l’amministrazione ha riconosciuto la
propria responsabilità in merito ai disturbi oggetto della ricaduta del
settembre 2012 (e ritenuta pertanto dimostrata l’esistenza di un nesso causale
naturale), in ossequio alla giurisprudenza federale, spetta ad essa dimostrare
che, con verosimiglianza preponderante, l’infortunio assicurato ha
cessato di giocare ogni ruolo causale a partire dal 17 dicembre 2012.
In esito a tutto quanto
precede, la decisione su opposizione impugnata va annullata e gli atti rinviati
all’istituto assicuratore resistente affinché sottoponga al perito
amministrativo il referto 17 luglio 2019 del Prof. dott. __________ (doc. A 2)
come pure l’apprezzamento 11 ottobre 2019 del dott. __________ (doc. X 1) e lo
inviti a esaminare se gli argomenti ivi contenuti sono suscettibili di
modificare in qualche modo le sue conclusioni. In ogni caso, il dott. __________
dovrà motivare puntualmente la sua risposta.
In
base alle risultanze dell’atto istruttorio appena citato, l’assicuratore si
pronuncerà di nuovo in merito al proprio obbligo a prestazioni a decorrere dal
17.
dicembre 2012.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La decisione
su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli atti sono
rinviati all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova
decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà
all’assicurato, patrocinato da un avvocato, l’importo
di fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta
invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e
recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti