Lexipedia

Decisione

35.2019.90

Discussa estinzione del nesso di causalità naturale con l'infortunio. Rinvio atti all'assicuratore per perizia esterna

27 aprile 2020Italiano22 min

mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2019.90

mm

Lugano

27 aprile 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 7 agosto 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 5 luglio 2019 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 17 giugno 2012, RI

1, nato nel 1986, di professione installatore elettricista presso la ditta __________

di __________ e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le

malattie professionali presso l’CO 1, mentre passeggiava con il proprio cane al

guinzaglio, veniva strattonato dall’animale, ciò che ha comportato un trauma

distrattivo all’artro superiore destro.

L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto

regolarmente le prestazioni di legge.

Dalle

carte processuali emerge che, sebbene lamentasse disturbi residuali alla spalla

destra, l’assicurato ha ripreso il proprio lavoro a contare dal 2 luglio 2013

(doc. 2 e doc. 56, p. 1).

1.2. Nel corso del mese di

settembre 2012, all’assicuratore è pervenuto un annuncio di ricaduta

dell’infortunio del 17 giugno 2012 con inabilità lavorativa attestata a partire

dal 10 settembre 2012 (doc. 9).

Il

24 aprile 2013, l’assicurato è stato sottoposto a un intervento di

ricostruzione della cuffia rotatoria e stabilizzazione anteriore della spalla

destra, a fronte della diagnosi d’instabilità anteriore e rottura del tendine

del muscolo sovraspinato (doc. 51, p. 2).

1.3. Con decisione su opposizione

del 12 novembre 2014 - a parziale modifica di quella formale emanata il 7

dicembre 2012 -, l’assicuratore ha riconosciuto il proprio obbligo a

prestazioni sino al 17 settembre 2012, ovvero sino al momento della pretesa

guarigione degli strappi muscolari. Esso ha tuttavia confermato che le

affezioni che avevano determinato l’indicazione a sottoporre l’assicurato

all’operazione dell’aprile 2013 non lo riguardavano, non essendo state né

causate né aggravate transitoriamente dal sinistro del 17 giugno 2012 (doc.

73).

1.4. Con sentenza 35.2014.113 del

15 giugno 2015, questa Corte ha accolto il ricorso interposto dall’assicurato e

ha rinviato gli atti all’amministrazione affinché disponesse una perizia medica

esterna volta a chiarire l’eziologia dei disturbi interessanti la spalla destra

(cfr. doc. 88).

La

pronunzia appena citata è cresciuta incontestata in giudicato.

1.5. Riprendendo l’istruttoria, l’CO

1 ha ordinato una perizia esterna ex art. 44 LPGA, affidandone l’esecuzione al

dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia (doc. 102).

L’esperto

ha consegnato il proprio referto in data 30 gennaio 2017 (doc. 118; traduzione

in lingua italiana, doc. 125).

1.6. Con decisione formale del 9

marzo 2018, l’assicuratore ha dichiarato estinto il proprio obbligo a

prestazioni a decorrere dal 17 dicembre 2012, data in cui l’assicurato avrebbe

ritrovato lo status quo ante a margine dell’evento infortunistico del

giugno 2012 (doc. 131).

A

seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato

(doc. 146), in data 5 luglio 2019, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua

prima decisione (doc. 147).

1.7. Con tempestivo ricorso del 7

agosto 2019, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che venga

accertato che il nesso causale naturale (e adeguato) tra infortunio e disturbi

alla spalla destra, è sussistito anche dopo il 16 dicembre 2012. A sostegno

della propria pretesa, l’insorgente fa valere che alla perizia amministrativa

non può essere attribuito sufficiente valore probatorio, in particolare poiché

l’esperto si sarebbe fondato su un’errata descrizione dell’infortunio subito e

non avrebbe adeguatamente considerato gli aspetti legati alla sua situazione

concreta, ossia “… la sua giovane età e la sua salute impeccabile prima

dell’infortunio.”. D’altro canto, sempre secondo il ricorrente, le conclusioni

alle quali è pervenuto il dott. __________ non consentirebbero di ritenere

estinto il nesso causale naturale, e ciò tenuto conto che egli “… non ha

affatto accertato che il danno alla salute di cui ha sofferto e soffre il

signor RI 1 è da ricondurre soltanto ed esclusivamente a fattori

extrainfortunistici.”. Infine, l’assicurato ha prodotto un rapporto del suo

medico curante specialista, il quale ha criticamente commentato il contenuto

della perizia amministrativa (cfr. doc. I).

1.8. L’CO 1, in risposta, ha

postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VII).

1.9. In corso di causa,

l’amministrazione ha versato agli atti un apprezzamento, datato 11 ottobre

2019, del dott. __________ (doc. X + allegato).

Il

4 novembre 2019, il patrocinatore del ricorrente si è riconfermato nelle

proprie allegazioni e conclusioni (doc. XIV).

in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00

del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29

gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre

1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

nel merito

2.2.

Oggetto della

lite è la questione di sapere se l’istituto assicuratore resistente era

legittimato a dichiarare estinto dal 17 dicembre 2012 in poi il proprio obbligo

a prestazioni dipendente dall’evento infortunistico occorso il 17 giugno 2012, oppure no.

2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1

LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni

assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non

professionali e di malattie professionali.

2.4. Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e

le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo

stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di

causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio

2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella

causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;

STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6

aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a;

RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid.

2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid.

1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische

Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité

dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al

riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non

ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31;

DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF

113 V 46).

Ne discende che ove

l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non

possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato

dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406

consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle

prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando lo stato di

salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima

dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status

quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p.

75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p.

469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der

Sozialversicherung, inBollettino dei medici svizzeri 71/1990, p.

1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di

causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di

verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo

soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del

danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità

naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere

causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della

verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non

giochi più un effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi

della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe,

non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46

consid. 2 e riferimenti ivi citati).

2.5. Occorre inoltre rilevare che

il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere

causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario

delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare

un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in

linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e

405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.

4a e sentenze ivi citate).

Comunque, qualora sia

carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare

le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata

(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza ha

inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della

responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un

rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi

fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde

anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si

presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb,

118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,

Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS

2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.6. Dalla decisione su

opposizione impugnata si evince che l’istituto resistente ha fondato la propria

decisione di negare all’assicurato ulteriori prestazioni assicurative a far

tempo dal 17 dicembre 2012, sulle conclusioni contenute nel rapporto elaborato

dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia (cfr.

doc. 147, p. 3).

Dalle tavole processuali

emerge in effetti che, in esecuzione di quanto ordinato dal TCA con la sentenza

di rinvio 35.2014.113, nel corso del mese di settembre 2016, l’insorgente è

stato visitato personalmente dallo specialista appena citato (cfr. doc. 125, p.

1).

Dopo

aver ricostruito l’anamnesi del ricorrente (cfr. doc. 125, p. 1-2) e averne

descritto lo status clinico e radiologico, il perito ha diagnosticato,

con riferimento agli esiti dell’artro-RMN del 17 settembre 2012 e alla

documentazione video intraoperatoria, un trauma distrattivo della spalla destra

e una lesione parziale del tendine del muscolo infraspinato, di possibile

natura traumatica ma più probabilmente di natura degenerativa (doc. 125, p. 4).

Rispondendo

ai quesiti sottopostigli, il perito ha quindi negato che il ricorrente presenti

e che abbia mai presentato una lesione capsulo-legamentosa con corrispondente

instabilità o iperlassità. Stante ciò, egli ha espresso dei dubbi circa la

terapia posta in atto in occasione dell’operazione dell’aprile 2013. D’altro

canto, il dott. __________ ha ritenuto improbabile che la lesione parziale del

margine superiore dell’infraspinato, oggettivata grazie all’artro-RM del

17.9.2012, sia stata causata dall’evento infortunistico del 17.6.2012. A suo

avviso, si tratta, con probabilità preponderante, di una problematica

degenerativa e, pertanto, preesistente all’infortunio (tendinopatia a livello

del footprint, rispettivamente a livello dell’inserzione al tubercolo

maggiore con cisti ossee, senza componente transmurale). Inoltre, anche la

documentazione intraoperatoria ha mostrato un cavo dei rotatori intatto e soltanto

uno sfilacciamento sul versante articolare dell’inserzione tra la parte

posteriore del tendine sovraspinato e quella craniale dell’infraspinato.

Nemmeno la dinamica dell’evento, con trazione del braccio fino all’altezza

massima del petto, senza una vera lussazione o sublussazione della spalla, era

atta a causare la lesione in questione.

Sempre

secondo il perito amministrativo, all’origine del decorso protratto della

lesione tendinea in questione vi potrebbe essere stata una capsulite

post-traumatica, responsabile di un peggioramento direzionale del preesistente

stato degenerativo, il quale avrebbe potuto essere arrestato con

un’infiltrazione di Kenacort, senza giustificare l’intervento artroscopico a

cui è stato sottoposto l’assicurato. Tuttavia, l’esame delle immagini

intraoperatorie non ha evidenziato né una sostanziale ipervascolarità né

un’infiammazione della capsula. Inoltre, nella distrazione artroscopica della

spalla l’operatore è stato in grado d’introdurre senza problemi la camera nella

fossa articolare.

Per

concludere, il dott. __________ ha sostenuto che, al momento del consulto

peritale, l’insorgente non presentava disturbi residui riguardanti la

funzionalità della cuffia dei rotatori, rispettivamente la stabilità, ciò che

sarebbe stato verosimilmente il caso anche senza il noto intervento

artroscopico. Quindi, in presenza di una distrazione della spalla senza lesione

strutturale a livello dell’apparato capsulo-legamentoso, rispettivamente della

cuffia dei rotatori, lo status quo ante è stato ritrovato, al più tardi,

trascorsi sei mesi dall’evento traumatico.

L’amministrazione

ha fatto proprie le conclusioni contenute nella perizia amministrativa e, con

la decisione formale del 9 marzo 2018, poi confermata in sede di opposizione,

ha ammesso il proprio obbligo a prestazioni sino al 16 dicembre 2012, ossia per

Fatti

i sei mesi susseguenti all’infortunio assicurato (doc. 131, p. 1: “In base alla

valutazione del perito i disturbi presenti non erano più causati

dall’infortunio dopo 6 mesi dall’evento stesso. Secondo la valutazione medica

lo stato presente immediatamente prima dell’infortunio è nuovamente raggiunto

quindi al più tardi con il 17 dicembre 2012. Data la situazione di fatto e di

diritto, per quanto concerne i postumi di infortunio dobbiamo chiudere il caso

al 17 dicembre 2012 e rifiutare il diritto a ulteriori prestazioni

assicurative.”).

Il

ricorrente contesta la fondatezza di quanto deciso dall’CO 1 e chiede che il

nesso di causalità naturale (e adeguata) con l’evento infortunistico

assicurato, venga riconosciuto anche dopo il 16 dicembre 2012 (cfr. doc. I).

2.7. Per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02

dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),

la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,

a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Nella

DTF 135 V 465, l’Alta Corte ha precisato che il giudice delle assicurazioni

sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si

trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista

dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle

conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal

principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha

dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a

mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione

mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea

di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi

invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura

amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati

indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non

esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per

quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che

esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi,

che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato

redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione

del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR

2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1,

1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È

infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il

giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal

giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente

da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si

evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03

del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR

2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.8. Nella concreta evenienza,

questo Tribunale constata che, unitamente all’impugnativa, il patrocinatore di RI

1 ha prodotto un rapporto, datato 17 luglio 2019, del Prof. dott. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, autore dell’intervento

artroscopico dell’aprile 2013, il cui tenore è segnatamente il seguente:

" (…).

Il Dr. __________ asserisce nella sua perizia che la lesione del

tendine sovraspinato sarebbe di natura degenerativa senza portare alcuna

giustificazione e sono in completo dissenso con la sua valutazione.

Le lesioni della cuffia dei rotatori sono, nella maggioranza dei

casi, di tipo degenerativo e difatti è stato mostrato che pazienti di più di 60

anni presentano a seconda degli studi un’incidenza di rottura della cuffia dei

rotatori tra il 30 e il 50%. Nel paziente giovane le lesioni della cuffia dei

rotatori sono invece prevalentemente di tipo traumatico e ricordo che il signor

RI 1 aveva al momento dell’infortunio 26 anni. Una lesione degenerativa all’età

di 26 anni è a mio avviso assai improbabile.

Gli elementi a favore di una lesione di tipo traumatico sono

innanzitutto, e come già menzionato, l’anamnesi e la storia clinica del caso

(infortunio del 17.06.2012), l’epidemiologia delle rotture della cuffia dei

rotatori e da ultimo l’assenza di segni radiologici a favore di una lesione di

tipo degenerativo alla risonanza magnetica eseguita il 17.09.2012.

In riassunto ribadisco dunque che gli elementi che depongono a

favore di una lesione di tipo traumatico sono:

1. Anamnesi/storia clinica del caso: il paziente non ha mai avuto

problemi alla spalla e solo dopo l’evento infortunistico del 17.06.2012 ha

cominciato ad avvertire dolori alla spalla che in seguito hanno portato

all’intervento in questione. L’evoluzione post-operatoria è stata favorevole

con completa risoluzione della sintomatologia.

Considerandi

2.

Epidemiologia delle rotture della cuffia dei rotatori: le

rotture degenerative della cuffia dei rotatori sono frequenti dopo l’età di 60

anni, relativamente frequenti dai 40 ai 60 anni, ma sicuramente molto rare nei

pazienti di meno di 30 anni.

3.

Assenza di elementi radiologici a favore di una lesione di tipo

degenerativo: la risonanza magnetica eseguita il 17.09.2012 non mostra nessuno

dei segni radiologici che si ritrovano associati alle lesioni degenerative

della cuffia dei rotatori. In particolar modo non vi è presenza di sperone

sottoacromiale, non vi è degenerazione muscolare, non ci sono anomalie della

morfologia dell’acromion, non vi è edema osseo o sclerosi della grande

tuberosità. In riassunto non vi è alcun segno radiologico a favore di una

lesione di tipo degenerativo.” (doc. A 3)

D’altro

canto, va rilevato che, pendente causa, l’amministrazione ha sottoposto

le considerazioni enunciate dal medico curante specialista al dott. __________,

spec. FMH in chirurgia generale e traumatologia, attivo presso il Centro __________,

il quale ha elaborato l’apprezzamento dell’11 ottobre 2019, prodotto sub

doc. X 1.

Chiamata

ora a pronunciarsi, questa Corte ritiene che, anziché interpellare il proprio

medico fiduciario, l’assicuratore convenuto avrebbe dovuto sottoporre il

referto del Prof. __________ al perito amministrativo, affinché prendesse

puntualmente posizione sulle obiezioni ivi contenute.

Tale

modo di procedere si giustifica tanto più se si considera che le considerazioni

espresse dal Prof. __________ non sono per nulla prive di fondamento

scientifico, anche alla luce di quanto indicato dallo stesso dott. __________

nel suo apprezzamento dell’11 ottobre 2019.

In questo senso, il

medico di fiducia dell’assicuratore ha ad esempio dichiarato che “riguardando

allora la letteratura scientifica per la lesione parziale della cuffia,

dobbiamo constatare che l’infortunio subito dall’assicurato avrebbe potuto

probabilmente causare una lesione parziale del tendine sovraspinato” (doc.

X 1, p. 8 – il corsivo è del redattore), quando invece il perito amministrativo

aveva esplicitamente negato l’idoneità dell’evento in discussione a causare il

danno alla salute (doc. 125, p. 5: “Anche il meccanismo dell’infortunio, con

trazione del braccio fino al massimo all’altezza del petto, senza reale

lussazione o sublussazione, non è adeguato a provocare una tale lesione.”).

D’altro canto,

tenuto conto del tenore delle affermazioni del dott. __________ (“L’obiezione

del dott. __________ riguardante le lesioni degenerative alla spalla nella

popolazione giovane (dai 30 anni in giù) deve essere presa sicuramente in

considerazione. In questo contesto troviamo degli indizi importanti riportati

nella letteratura scientifica, come anche la descrizione di una probabile

lesione parziale dei tendini della cuffia dopo un trauma distrattivo al

braccio. Rimane però lo stesso il dubbio di un inizio di degenerazione

tendinea, anche se l’assicurato era di età giovane e non soffriva di disturbi

alla spalla prima dell’infortunio” (doc. X 1, p. 9), nel caso concreto occorre

stabilire se la pretesa estinzione del nesso di causalità naturale con

l’infortunio del giugno 2012, è stata dimostrata con un sufficiente grado di

verosimiglianza.

Siccome l’amministrazione ha riconosciuto la

propria responsabilità in merito ai disturbi oggetto della ricaduta del

settembre 2012 (e ritenuta pertanto dimostrata l’esistenza di un nesso causale

naturale), in ossequio alla giurisprudenza federale, spetta ad essa dimostrare

che, con verosimiglianza preponderante, l’infortunio assicurato ha

cessato di giocare ogni ruolo causale a partire dal 17 dicembre 2012.

In esito a tutto quanto

precede, la decisione su opposizione impugnata va annullata e gli atti rinviati

all’istituto assicuratore resistente affinché sottoponga al perito

amministrativo il referto 17 luglio 2019 del Prof. dott. __________ (doc. A 2)

come pure l’apprezzamento 11 ottobre 2019 del dott. __________ (doc. X 1) e lo

inviti a esaminare se gli argomenti ivi contenuti sono suscettibili di

modificare in qualche modo le sue conclusioni. In ogni caso, il dott. __________

dovrà motivare puntualmente la sua risposta.

In

base alle risultanze dell’atto istruttorio appena citato, l’assicuratore si

pronuncerà di nuovo in merito al proprio obbligo a prestazioni a decorrere dal

17.

dicembre 2012.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione

su opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli atti sono

rinviati all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova

decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà

all’assicurato, patrocinato da un avvocato, l’importo

di fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta

invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e

recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti