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Decisione

35.2019.91

Sentenza su rinvio del TF e dopo esecuzione di una perizia giudiziaria pluridisciplinare. Discussa la questione di sapere se l'interessato lamentava ancora dei postumi degli infortuni assicurati deter

29 ottobre 2020Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

I dottori __________

e __________, ognuno dal proprio punto di vista (neurologico, rispettivamente

reumatologico/ortopedico), hanno dichiarato che il ricorrente - al momento

della consultazione peritale - presentava una piena capacità nella sua

precedente attività lavorativa, e ciò tenuto conto dei soli postumi residuali

dei due eventi traumatici assicurati (doc. XII, p. 68: “Dal punto di

vista strettamente neurologico, l’A. non presenta attualmente deficit

neurologici determinanti un’incapacità lavorativa. I dolori da lui notati

prossimalmente alla gamba sin. e che lo limitano non sono spiegati da una

patologia neurologica, dal lato reumatologico vengono ritenuti in relazione ad

alterazioni degenerative. Incapacità lavorativa al lavoro dello 0%.”).

Al riguardo,

il dott. __________ ha precisato che il danno riportato in occasione

dell’infortunio del giugno 2015, una lesione del nervo otturatorio sinistro, aveva

un carattere transitorio, con lo status quo ante ritrovato tra il

2018 e il 2019 (cfr. doc. XII 2, p. 6: “Ora, la situazione neurologica

prossimale alla gamba sinistra è sicuramente molto favorevole: non si trovano

deficit motori alla muscolatura della coscia sinistra, compresi i muscoli

adduttori, ed anche l’esame elettromiografico nel muscolo adduttore lungo è

risultato guarito a sinistra. La neuropatia del nervo otturatorio sinistro

può dunque essere considerata ora guarita. Non si trovano altri deficit

motori. Il paziente descrive una vaga ipoestesia lateralmente alla coscia

sinistra che potrebbe far pensare a una meralgia parestetica cioè ad un danno

del nervo cutaneo femorale sinistro: si tratta però di un reperto molto

discreto e non ben delimitabile per cui questa diagnosi rimane dubbia: questa

in tutti i casi non ha conseguenze rilevanti dal punto di vista funzionale.” –

il corsivo è del redattore).

Per quanto

concerne la lesione del nervo peroneo sinistro, imputabile all’infortunio accaduto

negli anni ’80, lo specialista neurologo l’ha definita ormai da tempo stabilizzata,

“… senza che abbia causato deficit funzionali rilevanti, in effetti il paziente

aveva ricominciato a lavorare senza limitazioni fino al 2015.” (doc. XII 2, p.

6).

Da parte

sua, il reumatologo dott. __________ è pervenuto alla conclusione che quanto oggettivato

nel suo campo di specialità, si trova “… in relazione con le alterazioni

degenerative al rachide lombare, i disturbi statici della colonna vertebrale,

il decondizionamento e lo sbilancio della muscolatura presente”, dunque con problematiche

Considerandi

che non costituiscono una conseguenza naturale dell’infortunio degli anni ’80,

né di quello del 12 giugno 2015 (doc. XII 1, p. 19 s.).

Interpellati

dal TCA a titolo di complemento peritale, gli esperti giudiziari hanno poi

sostenuto, fornendo in proposito puntuali e motivate spiegazioni, fondate (anche)

sui dati anamnestici risultanti dalla documentazione medica a loro disposizione,

che il ricorrente aveva ritrovato una completa abilità lavorativa nella sua

abituale professione di pavimentatore stradale, già nell’agosto 2017

(cfr. doc. XIX: “Nell’agosto 2017 l’assicurato ha dunque verosimilmente

ritrovato, per le patologie inerenti al mio campo di specialità [quello

reumatologico, n.d.r.], una piena capacità lavorativa nella sua abituale

professione di pavimentatore stradale, tenendo conto esclusivamente del danno

alla salute che a quel momento si trovava ancora in una relazione causale

naturale con l’infortunio del mese di giugno 2015 e/o con quello occorso negli

anni 80.” e “Si può dunque concludere che nell’agosto 2017 non vi erano danni

neurologici in relazione causale con l’infortunio del giugno 2015

rispettivamente con quello del 1988 determinanti un’incapacità lavorativa.”).

Tutto ben considerato,

questo Tribunale ritiene che le obiezioni sollevate dallo specialista

privatamente interpellato dall’assicurato (cfr. doc. XVII 1 e doc. XXV 1), non siano

suscettibili di sminuire il valore probatorio riconosciuto alla perizia

giudiziaria. In effetti, nessuno contesta il fatto che RI 1 presenti ancora dei

disturbi al rachide lombare e all’arto inferiore sinistro, tuttavia, così come

lo hanno dimostrato gli specialisti del __________ al termine di un’analisi

approfondita della fattispecie, tali disturbi non sono più imputabili agli

eventi assicurati, rispettivamente, nella misura in cui lo sono, non impedirebbero

la ripresa, a tempo pieno e con un rendimento completo, della precedente professione.

Nel caso in cui dovesse in

futuro effettivamente svilupparsi un’artrosi dell’articolazione dell’anca e,

quindi, insorgere un aggravamento dello stato di salute infortunistico, il

ricorrente avrebbe diritto di annunciare una ricaduta ex art. 11 OAINF. Posto

che, secondo costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali

esamina la legalità delle decisioni impugnate in base allo stato di fatto

esistente al momento in cui la decisione litigiosa è stata resa (DTF 132 V 215

consid. 3.1.1), il TCA non può ora tener conto di una circostanza che non si è peraltro

neppure ancora prodotta.

In

base alle risultanze della perizia del __________, il TCA ritiene quindi

dimostrato, perlomeno con il criterio della verosimiglianza preponderante,

caratteristico del settore della sicurezza sociale, che,

al più tardi dal 25 agosto 2017, l’insorgente non

presentava più dei disturbi imputabili all’uno e/o all’altro degli eventi

assicurati causanti inabilità lavorativa.

L’CO 1 era di conseguenza

legittimato a dichiarato estinto da quella medesima data il proprio obbligo di

corrispondere le indennità giornaliere.

La decisione su

opposizione impugnata deve quindi essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti