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Decisione

35.2019.91

Sentenza su rinvio del TF e dopo esecuzione di una perizia giudiziaria pluridisciplinare. Discussa la questione di sapere se l'interessato lamentava ancora dei postumi degli infortuni assicurati determinanti l'incapacità a svolgere la sua abituale professione

29 ottobre 2020Italiano36 min

dell’infortunio del giugno 2015, una lesione del nervo otturatorio sinistro, aveva

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2019.91

mm

Lugano

29 ottobre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Sarah Socchi (in

sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 6 agosto 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 4 giugno 2018 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 12 giugno 2015, RI 1,

alle dipendenze dell’agenzia di lavoro interinale __________ di __________ in

qualità di pavimentatore stradale e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli

infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1, è caduto da un’altezza di

70/80 cm mentre stava caricando un dumper e ha battuto a terra l’emibacino

sinistro. A causa di questo evento, egli ha riportato, secondo il rapporto 18

luglio 2015 del Servizio di chirurgia e ortopedia dell’Ospedale __________ di __________,

una frattura da sfondamento dell’acetabolo a sinistra (doc. 20).

L’assicuratore LAINF ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

L’assicurato ha ritrovato

una piena abilità lavorativa a far tempo dal 1° febbraio 2016 (egli ha

effettivamente ripreso il proprio lavoro dal 20 aprile 2016) (doc. 42, p. 1 e doc.

44).

Da notare che negli anni

’80, RI 1 era stato vittima di un infortunio che aveva interessato l’avampiede

sinistro, con rottura completa del tendine estensore lungo dell’alluce. Nel

settembre 1989, egli era quindi stato sottoposto a un intervento di

ricostruzione. L’assicurato era finalmente stato dichiarato abile al lavoro in

misura completa dall’11 dicembre 1989 (abilità che ha mantenuto sino al 2015).

1.2. Il 26 luglio 2016, il datore

di lavoro dell’assicurato ha annunciato all’amministrazione una ricaduta

dell’evento traumatico del giugno 2015, determinata dall’insorgenza di dolori

alla regione lombare con interessamento dell’arto inferiore sinistro (cfr. doc.

46 e 47).

L’CO

1 ha riconosciuto la propria responsabilità al riguardo.

1.3. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 21 febbraio 2018,

l’assicuratore ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni a contare dal

25 agosto 2017 (doc. 156).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 159 e doc. 163), in

data 4 giugno 2018, l’CO 1 ha confermato nel risultato la sua prima decisione.

Esso ha in effetti precisato di non negare la persistenza di disturbi in nesso

causale naturale (e adeguato) con i sinistri assicurati, i quali non

giustificherebbero però un’incapacità lavorativa superiore a quella già riconosciuta

(doc. 165).

1.4. Con sentenza 35.2018.58 del

27 novembre 2018, questa Corte ha respinto il ricorso interposto nel frattempo

da RI 1, ritenendo dimostrato, con un sufficiente grado di verosimiglianza, “… che

– tenuto conto dei soli postumi residuali degli infortuni assicurati –

l’insorgente ha ritrovato una piena capacità lavorativa nei tempi e nei modi

indicati dall’amministrazione, cosicché essa era ben legittimata a porre

termine alla corresponsione dell’indennità giornaliera a dipendenza della

ricaduta del luglio 2016.” (doc. XXIII, p. 16 – inc. 35.2018.58).

1.5. Con pronunzia 8C_23/2019 del 6

agosto 2019, il Tribunale federale ha, in parziale accoglimento del ricorso

dell’assicurato, annullato il giudizio cantonale e ha rinviato gli atti al TCA

affinché disponesse un “esame medico esterno”, volto a “confermare o no il

nesso causale con l’infortunio del 12 giugno 2015” (doc. XXVII – inc.

35.2018.58).

1.6. Riprendendo l’istruttoria, in

data 2 settembre 2019, questa Corte ha ordinato l’esecuzione di una perizia a

cura del __________ di __________ (doc. II), al quale ha sottoposto i quesiti

presentati dalle parti (doc. VII).

1.7. L’8 luglio 2020, gli esperti

giudiziari hanno consegnato il loro referto peritale (doc. XII+1/5), il quale è

stato intimato alle parti per osservazioni (doc. XIII).

L’istituto convenuto ha

preso posizione il 28 luglio 2020 (doc. XV), mentre il RA 1 in rappresentanza

del ricorrente lo ha fatto in data 18 agosto 2020, producendo una relazione dello

specialista privatamente consultato (doc. XVII+1).

1.8. Il 24 agosto 2020, questo

Tribunale ha di nuovo interpellato il __________, il quale è stato invitato a

rispondere a due quesiti complementari riguardanti il momento del ripristino

della capacità lavorativa (doc. XVIII).

Il complemento peritale

del __________ è pervenuto in data 2 ottobre 2020 (doc. XIX + 1/2).

Le parti hanno formulato

le loro osservazioni, rispettivamente, il 13 (cfr. doc. XXIV) e il 21 ottobre

2020 (doc. XXV + allegato).

in diritto

2.1. Litigiosa è la questione di

sapere se, tenuto conto dei soli postumi residuali degli infortuni assicurati, l’CO

1 era legittimato a dichiarare estinto dal 25 agosto 2017 il diritto alle

indennità giornaliere, oppure no.

2.2. Giusta l'art. 10 LAINF,

l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.

DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)

a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Il

diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi

un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda

frase LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile

miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione

è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno

stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura

termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che

presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).

Una volta terminata la

cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle

condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al

beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro

le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del

20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).

L’Alta Corte ha inoltre stabilito

che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF

va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino

della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata

dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).

2.3. Secondo il già citato art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o

parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia

professionale ha diritto all'indennità giornaliera.

Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata

incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un

danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro

ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale.

In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in

considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo

d’attività.

L’entità

dell’incapacità lavorativa (e, quindi, il diritto all’indennità giornaliera ex

art. 16 LAINF) deve essere valutata considerando le mansioni che l’assicurato è

concretamente chiamato a compiere nell’esercizio della sua abituale

professione.

Nella RAMI 2004 U 529, p.

572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al

lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute

nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione

contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.

La questione di sapere se

l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il

riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei

fatti forniti dal medico.

Spetta al medico fornire una

precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto

quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

Il medico indicherà per prima

cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali

sono le controindicazioni in quell'attività.

Determinante ai fini della

graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento

medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che

effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27

p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.

2).

L'assicurato che rinuncia a

utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti

da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità

lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe

esercitare dimostrando buona volontà.

Carenze di

volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione

nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,

considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa è da

ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239

consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2;

1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op.

cit., p. 91).

2.4. Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra

l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121

V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto

2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999

in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.;

SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC

1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b,

DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler

Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al

riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non

ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31;

DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF

113 V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine);

(cfr.

RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in

Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la

giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato

con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal

proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la

causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla

determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle

prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere

provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La

semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è

sufficiente.

Trattandosi della

soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati).

2.5. Occorre inoltre rilevare che

il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere causa

adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose

e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto

come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea

generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405

consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e

sentenze ivi citate).

Comunque, qualora sia

carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare

le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata

(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza ha

inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della

responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un

rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi

fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde

anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si

presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365

in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem

Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M.

Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.6. In

virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione

delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr.

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).

Né la LAINF né l’OAINF

prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere

fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per

la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò

indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno

ancora assicurato. Rilevante è soltanto l’esistenza di un nesso di causalità

(cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).

2.7. In concreto, con la decisione

su opposizione impugnata, l'assicuratore resistente ha essenzialmente fatto capo

all’apprezzamento espresso dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica, a margine della visita __________ del 9 agosto 2017, in base al

quale il ricorrente avrebbe ritrovato una piena abilità nella sua precedente

attività lavorativa a dipendenza dei postumi residuali degli infortuni

assicurati. A suo avviso, l’infortunio del giugno 2015 ha comportato soltanto

una frattura dell’acetabolo sinistro, senza danno evidente all’articolazione

dell’anca, guarita in modo anatomico e senza spostamento. Il medico ____________

non ha riscontrato alcun danno neurologico in relazione causale con l’evento

traumatico del 2015. I dolori gluteali e femorali sono da imputare a un

disequilibrio dell’anca e alle alterazioni degenerative presenti a livello del

rachide lombare (doc. 165 e doc. 129).

Con la propria pronunzia

35.2018.58 del 27 novembre 2018, il TCA ha stabilito innanzitutto che, a

livello della frattura dell’acetabolo di sinistra e dal profilo ortopedico, non

vi erano reperti patologici atti a giustificare una qualsiasi inabilità

lavorativa. D’altro canto, trattandosi della problematica del nervo

otturatorio, esso ha constatato che l’approfondimento neurologico dell’aprile

2017 aveva evidenziato una situazione nettamente migliorata rispetto a quella riscontrata

nel luglio 2015, la quale non aveva di per sé impedito all’assicurato di

ritrovare una piena capacità lavorativa dal mese di febbraio 2016. Pertanto,

sempre secondo questa Corte, anche da quel profilo nulla contrastava con la

decisione di considerare l’insorgente completamente abile a contare dall’agosto

2017. Inoltre, a proposito dei disturbi interessanti il piede sinistro, il TCA

ha ritenuto verosimile che essi, da ricondurre all’infortunio occorso negli

anni ’80 e non aggravati da quello accaduto il 12 giugno 2015, non fossero

suscettibili di ridurre in maniera apprezzabile l’abilità lavorativa di RI 1. Infine,

questo Tribunale ha negato l’eziologia traumatica all’asimmetria del bacino,

responsabile di un sovraccarico dell’anca sinistra e di un’asimmetria

funzionale dell’articolazione ileo-sacrale e della regione lombare del rachide,

come pure, di conseguenza, ai disturbi interessanti la colonna lombo-sacrale

(doc. XXIII – inc. 35.2018.58).

Con la sentenza 8C_23/2019

del 6 agosto 2019, il Tribunale federale ha ritenuto che il TCA “…, oltre a

dare troppo peso alle considerazioni del medico fiduciario, ha esteso

impropriamente il potere di esame fino a trarre conclusioni di natura

diagnostica e in merito alla capacità lavorativa, che tutt’al più vanno

esaminate in maniera approfondita da un medico esterno (consid. 4.1 e 4.2).”.

L’Alta Corte ha formulato

in particolare le seguenti considerazioni:

" (…) Infatti, da un lato il Dr. med. B.________ nel

rapporto in seguito alla visita del 9 agosto 2017 rileva di non aver trovato

clinicamente alcun disturbo ai nervi dell'anca sinistra. Per quanto attiene ai

dolori della zona gluteale come pure femorali, questi vanno attribuiti in

sostanza al disequilibrio dell'anca. Nella valutazione dell'8 gennaio 2018

contesta le risultanze espressi da altri medici. Da un altro lato però, il Dr.

med. F.________ mette già in luce il 18 luglio 2015 un dolore in regione

lombare e anca sinistra. Il 14 ottobre 2016 il Dr. med. G.________ esclude che

l'origine dei dolori siano lombari, ma piuttosto secondari all'infortunio del

2015. Il 21 ottobre 2016 anche il Dr. med. P. ________ esclude chiaramente una

patologia al rachide lombare, propendendo per un deficit legato al trauma del

2015. Il 17 gennaio 2017 il Dr. med. F.________ ha concordato pienamente con il

collega Dr. med. C.________. Il 18 aprile 2017, pur rilevando dei netti miglioramenti,

anche il Dr. med. H.________ accerta presumibilmente una neuropatia

post-traumatica del nervo. Il 28 settembre 2017 il Dr. med. C.________ auspica

maggiori approfondimenti. Il 9 ottobre 2017 il Dr. med. D.________, incaricato

dall'assicurato, lascia intendere una relazione con l'infortunio. Il 9 novembre

2017 il Dr. med. E.________, dopo un'anamnesi relativamente articolata,

conclude in maniera perentoria che non ci sono cause estranee agli infortuni

all'origine dei dolori, in particolare non ci sono elementi in favore di una

sindrome radicolare o di altre patologie lombosacrali che permettano di

spiegare i disturbi. Tali referti mettono irrimediabilmente in discussione le

considerazioni del Dr. med. B.________, a cui non può essere data quella

sufficiente concludenza, tale da escludere anche il minimo dubbio di una

soluzione differente. Alla luce di tutte queste opinioni, che non possono

essere confinate tutte a semplici pareri espressi dal medico curante, è

necessario provvedere a un approfondimento dei disturbi lamentati

dall'assicurato, al fine di confermare o no il nesso causale con l'infortunio

del 12 giugno 2015. Il ricorrente dovrà pertanto essere sottoposto a un esame

medico esterno.” (doc. XXVII, p. 5 s.)

Dando seguito a quanto

ordinato dal TF, il TCA ha disposto una perizia giudiziaria, affidandone

l’allestimento al __________ di __________ (doc. II e doc. VII).

2.8. A cavallo tra i mesi di

gennaio e febbraio 2020, RI 1 è stato sottoposto ad approfonditi accertamenti

pluridisciplinari.

Dal rapporto del 7 luglio

2020 emerge che i periti del __________ hanno ricostruito, in maniera

minuziosa, i dati anamnestici riguardanti il ricorrente (doc. XII, p. 2-52) e

ne hanno, altrettanto puntualmente, descritto lo status dal punto di

vista internistico (a cura della dott.ssa __________, spec. FMH in medicina

interna generale), psichiatrico (a cura della dott.ssa __________, spec. FMH in

psichiatria e psicoterapia), reumatologico (a cura del dott. __________, spec.

FMH in reumatologia) e, infine, neurologico (a cura del dott. __________, spec.

FMH in neurologia).

Gli esperti designati dal

TCA hanno quindi diagnosticato – diagnosi con ripercussioni sulla capacità

lavorativa – una sindrome lombospondilogena cronica a sinistra in

discopatie lombari plurisegmentali con lievi protusioni discali L2-S1 e

rilevanti disturbi statici del rachide (ipercifosi della colonna dorsale

soprattutto di quella alta con protrazione del capo, iperlordosi prolungata

lombare, scoliosi destroconvessa dorsale, compensata), nonché – diagnosi

senza ripercussioni sulla capacità lavorativa – uno stato da fratture

multiple al bacino a sinistra con neuropatia del nervo otturatorio sinistro,

nel frattempo guarita, stato da lesione del nervo peroneo sinistro alle sue

porzioni distali in seguito a trauma da schiacciamento del piede nel 1988, una

sospetta meralgia parestetica a sinistra (neuropatia del nervo cutaneo femorale

laterale), un decondizionamento e sbilancio muscolare, degli esiti da rottura

della parete anteriore da sfondamento acetabolare all’anca sinistra con

conseguente osteosintesi, nonché degli esiti da rottura completa dell’estensore

lungo dell’alluce sinistro (diagnosi 1988) (doc. XII, p. 66).

Sempre in questo contesto,

deve essere rilevato che, secondo la valutazione della psichiatra dott.ssa __________,

l’assicurato non presenta alcuna patologia di natura psichiatrica (doc.

XII 3, p. 16).

Chiamati a pronunciarsi in

merito all’eziologia dei disturbi diagnosticati, i medici del __________ hanno

dichiarato che - al momento della consultazione peritale - il ricorrente era

portatore, dal profilo neurologico, soltanto di un “deficit relativamente lieve

degli estensori del piede sin.”, imputabile in modo probabile all’infortunio degli

anni ‘80 e, da quello reumatologico/ortopedico, di “alterazioni degenerative al

rachide lombare, disturbi statici alla colonna vertebrale, uno sbilancio e

decondizionamento del corsetto muscolare lomboaddominale”, il tutto non in

relazione causale naturale con l’evento traumatico degli anni ‘80 e/o con

quello occorso in data 12 giugno 2015.

Essi hanno precisato che l’infortunio

del giugno 2015 ha provocato un peggioramento passeggero dello stato

neurologico nella forma di una lesione del nervo otturatorio sinistro, da

considerare nel frattempo ormai guarita, mentre esso non ha interessato la

situazione più distale a livello del nervo peroneo. Interrogati a proposito del

momento in cui l’insorgente avrebbe ritrovato lo status quo ante, i

periti giudiziari hanno affermato che “fino all’aprile 2017 si rilevavano

ancora segni di denervazione nei muscoli adduttori a livello della coscia sin.,

comunque con un deficit minimo, per cui ancora allora il danno era presente.

Non abbiamo ulteriori reperti in seguito, per cui è difficile stabilire quando

lo stato quo ante sia stato ripristinato, si può ipotizzare che questo sia

avvenuto tra il 2018 e il 2019 ma una datazione più precisa non è possibile.”.

A proposito della

stabilizzazione dello stato di salute infortunistico, trattandosi del danno

all’avampiede sinistro (causato dall’infortunio degli anni ’80), da un profilo

neurologico, esso si è stabilizzato da almeno 30 anni, posto che l’assicurato stesso

non aveva più notato disturbi limitanti a quella parte del corpo, rispettivamente,

da quello reumatologico/ortopedico, al più tardi a distanza di tre mesi

dall’intervento chirurgico di ricostruzione, quindi dal dicembre 1989. Per

quanto concerne invece le conseguenze dell’evento infortunistico del giugno

2015, le problematiche neurologiche (lesione del nervo otturatorio sinistro) si

sono stabilizzate probabilmente tra il 2018 e il 2019, mentre per la rottura

della parete anteriore da sfondamento acetabolare all’anca sinistra, la

stabilizzazione ha avuto luogo nell’aprile 2016, con la ripresa in misura

completa dell’attività di pavimentatore stradale.

Infine, sempre tenendo

conto esclusivamente delle sequele degli infortuni assicurati, gli esperti

giudiziari hanno sostenuto che RI 1 non presenta né un’incapacità lavorativa nella

sua abituale professione (così come in attività alternative; doc. XII, p. 68)

né una menomazione dell’integrità tale da fondare il diritto a un’IMI (doc.

XII, p. 69).

2.9. A titolo

d’osservazioni, la rappresentante dell’assicurato ha prodotto delle “note

critiche”, datate 14 agosto 2020, del dott. __________, specialista in medicina

legale e delle assicurazioni a __________.

Trattandosi della valutazione

del reumatologo dott. __________, lo specialista interpellato dal ricorrente

ravvede una contraddizione tra quanto refertato a livello dell’anca sinistra e

l’affermazione secondo la quale la frattura dell’acetabolo si sarebbe

stabilizzata a contare dall’aprile 2016, in coincidenza con la ripresa della

professione di pavimentatore stradale, e ciò poiché “…, da un lato ci descrive

una limitazione funzionale articolare dell’anca sinistra mentre conclude per

una stabilizzazione delle lesioni riportate a seguito del noto infortunio sul

lavoro e il soggetto presenta: “… stato di salute stabilizzato con la ripresa

dell’attività lavorativa come pavimentatore stradale, nella misura del 100% …”.

Ci chiediamo allora come sia possibile che gli esiti di una frattura con

sfondamento di un acetabolo, trattata cruentemente per la sua gravità, per

altro descritti all’esame obiettivo redatto dallo stesso Dr. __________,

possano essere compatibili con una attività lavorativa di pavimentatore

stradale, lavoro particolarmente pesante, usurante e che richiede quantomeno

una sufficiente funzionalità delle articolazioni distali del corpo.”.

Sempre secondo il dott. __________,

anche le considerazioni enunciate dal neurologo __________ sarebbero

contraddittorie. In effetti - così il dott. __________ - “… ci sorprendere come

Egli (il dott. Bernasconi, n.d.r.), pag. 8, in diagnosi riporti: “1 Diagnosi

con ripercussioni sulla capacità lavorativa. Nessuna dal punto di vista

neurologico. 2 Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa. Stato di

fratture multiple al bacino a sinistra con neuropatia del nervo otturatorio

sinistro, nel frattempo guarita …”. Eppure all’esame obiettivo, il Dr. __________

ha descritto una ipotrofia dei muscoli dell’arto inferiore sinistro, rispetto

ai controlaterali, cedimento del muscolo iliopsoas sinistro, …, marcia con

risparmio della gamba sinistra e lieve zoppia a sinistra … il paziente si

solleva da posizione accovacciata tenendo la gamba sinistra leggermente meno

flessa rispetto alla destra, ecc. Ebbene, la descrizione di dati clinici

oggettivi fatta dal sanitario non può che essere naturale conseguenza delle

lesioni iniziali patite dal RI 1 ed in siffatta situazione è incomprensibile

come il sanitario, vedasi punto 2 di pag. 8, possa affermare che non si

rilevano deficit o altri reperti oggettivi riferibili al trauma del giugno 2015

e di seguito, pag. 8 punto 3: dal punto di vista neurologico il paziente

presenta ancora buone risorse.”.

Infine, secondo il medico

legale e delle assicurazioni, le conclusioni a cui sono pervenuti i periti

giudiziari non sarebbero “… condivisibili, sia sotto il profilo medico legale

che sotto quello della medicina del lavoro in quanto le lesioni subite dal Sig.

RI 1, a seguito di infortunio sul lavoro sofferto nel giugno 2015, non hanno

determinato una restitutio ad integrum e, conseguentemente, le sue capacità di

lavoro e di guadagno, in occupazioni confacenti alle sue attitudini non sono

purtroppo quelle prospettate dai Sigg.ri Consulenti tecnici.” (doc. XVII 1).

2.10. In data 24 agosto 2020, il TCA

ha interpellato di nuovo il __________ con uno scritto del seguente tenore:

" (…) nella

procedura ricorsuale citata a margine ho ricevuto il referto peritale elaborato

dal __________ il 7 luglio 2020 e la ringrazio.

Ai fini dell’istruttoria di causa, la invito a sottoporre agli

specialisti interessati, dottori __________ e __________, i seguenti quesiti

complementari:

1. Nell’agosto 2017, assicurato aveva, oppure no,

verosimilmente ritrovato una piena capacità lavorativa nella sua abituale professione

di pavimentatore stradale, e ciò tenuto conto esclusivamente

del danno alla salute che a quel momento si trovava

ancora in una relazione causale naturale con l’infortunio del

mese di giugno 2015 e/o con quello occorso negli anni ‘80? Si prega

di fornire la relativa motivazione.

2. Nella negativa, vogliano i periti precisare sino a quando è verosimilmente

perdurata l’inabilità lavorativa in questione ed il grado della medesima. (…).”

(doc. XVIII)

Queste le risposte che i

dottori __________ e __________ hanno fornito il 2 ottobre 2020:

" (…).

1. Nell’agosto 2017, assicurato aveva, oppure no,

verosimilmente ritrovato una piena capacità lavorativa nella sua abituale professione

di pavimentatore stradale, e ciò tenuto conto esclusivamente

del danno alla salute che a quel momento si trovava

ancora in una relazione causale naturale con l’infortunio del

mese di giugno 2015 e/o con quello occorso negli anni ‘80? Si prega

di fornire la relativa motivazione.

Egregio sig. Giudice, qui di seguito riportiamo le risposte

fornite dai nostri consulenti:

Dr. med. __________

“È noto, per le patologie di stretta competenza reumatologica che

l’assicurato il 12.6.2015 ha subito una frattura da sfondamento acetabolare a

sinistra portante a una osteosintesi con placche e viti il 16.6.2015; il

chirurgo curante lo rivedeva il 21.10.2015, momento in cui descriveva il

decorso come favorevole a livello articolare con una certa rigidità con

deambulazione fluida, buona muscolatura, a tal punto che non prevedeva

controlli di decorso. Il 2.12.2015 lo stesso chirurgo curante incontrava un

assicurato che si presentava deambulante senza mezzi ausiliari, con carico

totale, senza zoppia. In uno scritto del medico curante Dr. __________ di __________,

all’attenzione della __________ del 20.7.2016, leggiamo che l’assicurato aveva

ripreso la sua attività lavorativa originaria a partire dal 20.4.2016 e che da

circa un mese, quindi da giugno 2016, aveva iniziato a lamentare dolori lombari

con interessamento dell’arto inferiore sinistro. Il 29.8.2016 il signor RI 1

veniva rivalutato dal chirurgo operante, il quale diagnosticava uno stato dopo

osteosintesi dell’acetabolo sinistro il 16.6.2015 e di lombalgia a sinistra; il

paziente segnalava al chirurgo di aver ripreso l’attività lavorativa nel mese

di maggio, inizialmente senza problemi, poi con dolori ingravescenti

localizzati piuttosto nella zona lombare alta, non all’inguine; il chirurgo

ortopedico riscontrava all’esame clinico una mobilità dell’anca sinistra

completamente libera, radiologicamente non documentava un’artrosi,

rispettivamente non vedeva una dislocazione secondaria.

In sintesi, l’assicurato ha presentato un decorso molto favorevole

dopo il trattamento di osteosintesi della frattura acetabolare a sinistra, a

tal punto da poter riprendere la sua attività lavorativa abituale con capacità

lavorativa al 100%, dal 20.4.2016; a distanza di circa 1 anno dall’evento

infortunistico ha iniziato a sviluppare dolori lombari irradianti nell’arto

inferiore sinistro su base degenerativa-statica non in nesso di causalità con

l’infortunio del mese di giugno 2015 rispettivamente con quello occorso negli

anni 80. Nell’agosto 2017 l’assicurato ha dunque verosimilmente ritrovato,

per le patologie inerenti al mio campo di specialità, una piena capacità

lavorativa nella sua abituale professione di pavimentatore stradale, tenendo

conto esclusivamente del danno alla salute che a quel momento si trovava ancora

in una relazione causale naturale con l’infortunio del mese di giugno 2015 e/o

con quello occorso negli anni 80.”

Dr. med. __________

“Ricordo brevemente che l’assicurato aveva subito nel 1988 un

trauma da schiacciamento al piede sinistro con una lesione del nervo peroneo

sinistro, della quale si trovano ancora discreti reperti residui ma che non

avevano causato limitazioni funzionali negli anni successivi. Nel giugno 2015

l’assicurato aveva subito un secondo trauma con frattura complessa del bacino

e, per quel che riguarda gli aspetti neurologici, si era verificata una lesione

assonale del nervo otturatorio sinistro: questa era ancora documentabile

nell’aprile 2017 ad un esame elettromiografico, ritenuta allora di minima

entità nel rapporto dr. __________, spec. FMH neurologia a __________, del

18.04.2017. Alla valutazione neurologica del 10.02.2020 si riscontrava una

normalizzazione della funzione del nervo otturatorio sinistro sia dal punto di

vista clinico che elettromiografico. Per quel che riguarda gli aspetti

neurologici si può dunque concludere che nell’agosto 2017 l’assicurato aveva

ritrovato una piena capacità lavorativa nella sua abituale professione di

pavimentatore stradale. Il danno neurologico subito in giugno 2015 aveva avuto

un decorso favorevole, come ci si poteva aspettare con una lesione assonale

parziale del nervo otturatorio, le tempistiche del recupero sono state

complessivamente rispettate, il dr. __________ documentava dell’aprile 2017 a 2

anni e 10 mesi dall’incidente un recupero soddisfacente della funzione motoria,

anche se non ancora del tutto completa. Tra aprile e agosto 2017 si può

ipotizzare che si sia verificato un ulteriore recupero. Inoltre vi era una

funzione normale dei rimanenti gruppi muscolari alla coscia sinistra che di

regola ben compensano un deficit esclusivo dell’adduzione della coscia, almeno

quando questo è di lieve entità. Si può dunque concludere che nell’agosto 2017

non vi erano danni neurologici in relazione causale con l’infortunio del giugno

2015 rispettivamente con quello del 1988 determinanti un’incapacità lavorativa.”

2. Nella negativa, vogliano i periti precisare sino a quando è verosimilmente

perdurata l’inabilità lavorativa in questione ed il grado della medesima.

A questa domanda, il Dr. med. __________ non ha risposto, in

quanto ha risposto positivamente alla precedente.

Dr. med. __________

“La lesione del nervo otturatorio si era verificata nell’ambito

del trauma con frattura dell’emibacino il 15.06.2015. Un deficit del nervo

otturatorio era stato documentato già ad una valutazione neurologica eseguita

nelle fasi immediatamente dopo il trauma e citata nel rapporto del Servizio di

chirurgia e ortopedia dell’Ospedale __________ di __________ il 18.07.2015 con

un deficit motorio parziale. Non abbiamo ulteriori valutazioni specifiche

neurologiche fino al settembre 2016 quando il paziente è stato rivisto a __________

per un esame elettroneurografico concernente però principalmente i nervi

tibiale e peroneo, non è stato esaminato il nervo otturatorio. Abbiamo d’altro

canto alcuni dati riferiti nell’ambito delle valutazioni

chirurgiche-ortopediche, in particolare il 02.12.2015 il dr. __________, spec.

in chirurgia ortopedica, descriveva un decorso molto favorevole, il paziente

camminava deambulando senza mezzi ausiliari con carico totale, era in

miglioramento anche il deficit sensitivo alla coscia sinistra. In maggio 2016

il paziente aveva ripreso a lavorare e, secondo quanto scritto dal dr. __________

nel suo rapporto del 30.08.2016, non aveva avuto inizialmente problemi, si

erano poi verificati dolori ingravescenti al carico. Tenendo presente dunque che

il danno del nervo otturatorio sinistro era fin dall’inizio parziale (era stata

documentata la continuità del nervo agli esami elettromiografici) si può

ipotizzare che il processo di reinnervazione abbia necessitato tra i 6 e i 12

mesi per avere un buon recupero anche dal punto di vista funzionale. Il fatto

che il paziente in dicembre 2015 descrivesse già un certo miglioramento anche

dei deficit sensitivi è un elemento sicuramente indicativo di un progressivo

recupero. Inoltre il paziente già in dicembre 2015 riusciva a camminare

normalmente. Si può d’altro canto ipotizzare che deficit residui fossero ancora

presenti a quel momento e che, nel caso di un carico maggiore, potessero

determinare una certa limitazione. Al più tardi comunque a partire da maggio

2016 le conseguenze neurologiche del trauma sulla base della documentazione

possono essere ritenute estinte, almeno per quel che riguarda le ripercussioni

funzionali sulla capacità lavorativa. Il paziente presentava ancora

verosimilmente lievi deficit neurologici, come era descritto dal dr. __________

in aprile 2017 ma questi erano di entità minima e dunque, tenendo presente

anche che si trattava dei muscoli adduttori della coscia, le conseguenze

funzionali non erano più rilevanti. In effetti vi è sempre stata una funzione

normale del muscolo quadricipite e ciò può compensare minimi deficit residui

degli adduttori. Penso dunque che per quel che riguarda gli aspetti

neurologici al più tardi da maggio 2016 il paziente era da ritenere abile al

lavoro al 100% per quel che riguarda gli aspetti neurologici, fino a quel

momento era giustificata un’incapacità lavorativa del 100%.” (doc. XIX – il

corsivo è del redattore)

2.11. Invitata dal Tribunale a

prendere posizione sul complemento peritale allestito dagli esperti giudiziari,

la patrocinatrice di RI 1 ha di nuovo prodotto un apprezzamento,

datato 12 ottobre 2020, del dott. __________. In quel documento, il medico

legale e delle assicurazioni ha riferito di aver nel frattempo visitato

l’insorgente riscontrando una “… ipotrofia quadricipitale sx con ipoestesia

sup. anteriore omolaterale, limitazione gradi estremi di flessione intra ed extrarotazione

dell’anca sinistra”, cosicché, a suo avviso, non si può negare, “…,

aprioristicamente, che la frattura dell’anca sinistra è guarita senza postumi:

…”. Oltre a ciò, il dott. __________ ha segnalato che “… una frattura

articolare sfocia, inevitabilmente, in una artrosi precoce dell’articolazione e

tale patologia determina un aggravarsi delle limitazioni funzionali, per altro

già presenti.” (doc. XXV 1).

2.12. In caso di

perizia giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza

motivi imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste,

appunto, nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza

medica per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF 135 V 465 consid.

4.4 e il riferimento).

Il giudice può

disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui il rapporto

peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una controperizia

richiesta dal medesimo tribunale, che porti a un diverso risultato. Inoltre,

laddove altri specialisti esprimono dei pareri contrari suscettibili di mettere

seriamente in dubbio la correttezza della valutazione dell’esperto giudiziario,

non si può escludere, a seconda dei casi, un’interpretazione divergente delle

conclusioni di quest’ultimo da parte del giudice oppure, se necessario,

un’istruttoria complementare nella forma di una superperizia (DTF 125 V 351

consid. 3b/aa e riferimenti).

2.13. Chiamata a pronunciarsi circa

la persistenza oltre il 24 agosto 2017 di postumi riconducibili ai sinistri assicurati

determinanti un’incapacità a svolgere l’abituale professione di pavimentatore

stradale - questione che è oggetto della decisione su opposizione del 4 giugno

2018 e che è pertanto la sola alla quale occorre dare una risposta (su questo

aspetto, si veda la DTF 134 V 418 consid. 5.2.1) -, questa Corte

non vede motivi imperativi che le impongano di distanziarsi dalla perizia

giudiziaria.

Fatti

I dottori __________

e __________, ognuno dal proprio punto di vista (neurologico, rispettivamente

reumatologico/ortopedico), hanno dichiarato che il ricorrente - al momento

della consultazione peritale - presentava una piena capacità nella sua

precedente attività lavorativa, e ciò tenuto conto dei soli postumi residuali

dei due eventi traumatici assicurati (doc. XII, p. 68: “Dal punto di

vista strettamente neurologico, l’A. non presenta attualmente deficit

neurologici determinanti un’incapacità lavorativa. I dolori da lui notati

prossimalmente alla gamba sin. e che lo limitano non sono spiegati da una

patologia neurologica, dal lato reumatologico vengono ritenuti in relazione ad

alterazioni degenerative. Incapacità lavorativa al lavoro dello 0%.”).

Al riguardo,

il dott. __________ ha precisato che il danno riportato in occasione

dell’infortunio del giugno 2015, una lesione del nervo otturatorio sinistro, aveva

un carattere transitorio, con lo status quo ante ritrovato tra il

2018 e il 2019 (cfr. doc. XII 2, p. 6: “Ora, la situazione neurologica

prossimale alla gamba sinistra è sicuramente molto favorevole: non si trovano

deficit motori alla muscolatura della coscia sinistra, compresi i muscoli

adduttori, ed anche l’esame elettromiografico nel muscolo adduttore lungo è

risultato guarito a sinistra. La neuropatia del nervo otturatorio sinistro

può dunque essere considerata ora guarita. Non si trovano altri deficit

motori. Il paziente descrive una vaga ipoestesia lateralmente alla coscia

sinistra che potrebbe far pensare a una meralgia parestetica cioè ad un danno

del nervo cutaneo femorale sinistro: si tratta però di un reperto molto

discreto e non ben delimitabile per cui questa diagnosi rimane dubbia: questa

in tutti i casi non ha conseguenze rilevanti dal punto di vista funzionale.” –

il corsivo è del redattore).

Per quanto

concerne la lesione del nervo peroneo sinistro, imputabile all’infortunio accaduto

negli anni ’80, lo specialista neurologo l’ha definita ormai da tempo stabilizzata,

“… senza che abbia causato deficit funzionali rilevanti, in effetti il paziente

aveva ricominciato a lavorare senza limitazioni fino al 2015.” (doc. XII 2, p.

6).

Da parte

sua, il reumatologo dott. __________ è pervenuto alla conclusione che quanto oggettivato

nel suo campo di specialità, si trova “… in relazione con le alterazioni

degenerative al rachide lombare, i disturbi statici della colonna vertebrale,

il decondizionamento e lo sbilancio della muscolatura presente”, dunque con problematiche

Considerandi

che non costituiscono una conseguenza naturale dell’infortunio degli anni ’80,

né di quello del 12 giugno 2015 (doc. XII 1, p. 19 s.).

Interpellati

dal TCA a titolo di complemento peritale, gli esperti giudiziari hanno poi

sostenuto, fornendo in proposito puntuali e motivate spiegazioni, fondate (anche)

sui dati anamnestici risultanti dalla documentazione medica a loro disposizione,

che il ricorrente aveva ritrovato una completa abilità lavorativa nella sua

abituale professione di pavimentatore stradale, già nell’agosto 2017

(cfr. doc. XIX: “Nell’agosto 2017 l’assicurato ha dunque verosimilmente

ritrovato, per le patologie inerenti al mio campo di specialità [quello

reumatologico, n.d.r.], una piena capacità lavorativa nella sua abituale

professione di pavimentatore stradale, tenendo conto esclusivamente del danno

alla salute che a quel momento si trovava ancora in una relazione causale

naturale con l’infortunio del mese di giugno 2015 e/o con quello occorso negli

anni 80.” e “Si può dunque concludere che nell’agosto 2017 non vi erano danni

neurologici in relazione causale con l’infortunio del giugno 2015

rispettivamente con quello del 1988 determinanti un’incapacità lavorativa.”).

Tutto ben considerato,

questo Tribunale ritiene che le obiezioni sollevate dallo specialista

privatamente interpellato dall’assicurato (cfr. doc. XVII 1 e doc. XXV 1), non siano

suscettibili di sminuire il valore probatorio riconosciuto alla perizia

giudiziaria. In effetti, nessuno contesta il fatto che RI 1 presenti ancora dei

disturbi al rachide lombare e all’arto inferiore sinistro, tuttavia, così come

lo hanno dimostrato gli specialisti del __________ al termine di un’analisi

approfondita della fattispecie, tali disturbi non sono più imputabili agli

eventi assicurati, rispettivamente, nella misura in cui lo sono, non impedirebbero

la ripresa, a tempo pieno e con un rendimento completo, della precedente professione.

Nel caso in cui dovesse in

futuro effettivamente svilupparsi un’artrosi dell’articolazione dell’anca e,

quindi, insorgere un aggravamento dello stato di salute infortunistico, il

ricorrente avrebbe diritto di annunciare una ricaduta ex art. 11 OAINF. Posto

che, secondo costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali

esamina la legalità delle decisioni impugnate in base allo stato di fatto

esistente al momento in cui la decisione litigiosa è stata resa (DTF 132 V 215

consid. 3.1.1), il TCA non può ora tener conto di una circostanza che non si è peraltro

neppure ancora prodotta.

In

base alle risultanze della perizia del __________, il TCA ritiene quindi

dimostrato, perlomeno con il criterio della verosimiglianza preponderante,

caratteristico del settore della sicurezza sociale, che,

al più tardi dal 25 agosto 2017, l’insorgente non

presentava più dei disturbi imputabili all’uno e/o all’altro degli eventi

assicurati causanti inabilità lavorativa.

L’CO 1 era di conseguenza

legittimato a dichiarato estinto da quella medesima data il proprio obbligo di

corrispondere le indennità giornaliere.

La decisione su

opposizione impugnata deve quindi essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti