35.2019.91
Sentenza su rinvio del TF e dopo esecuzione di una perizia giudiziaria pluridisciplinare. Discussa la questione di sapere se l'interessato lamentava ancora dei postumi degli infortuni assicurati determinanti l'incapacità a svolgere la sua abituale professione
29 ottobre 2020Italiano36 min
dell’infortunio del giugno 2015, una lesione del nervo otturatorio sinistro, aveva
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2019.91
mm
Lugano
29 ottobre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Sarah Socchi (in
sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 agosto 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 4 giugno 2018 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 12 giugno 2015, RI 1,
alle dipendenze dell’agenzia di lavoro interinale __________ di __________ in
qualità di pavimentatore stradale e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli
infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1, è caduto da un’altezza di
70/80 cm mentre stava caricando un dumper e ha battuto a terra l’emibacino
sinistro. A causa di questo evento, egli ha riportato, secondo il rapporto 18
luglio 2015 del Servizio di chirurgia e ortopedia dell’Ospedale __________ di __________,
una frattura da sfondamento dell’acetabolo a sinistra (doc. 20).
L’assicuratore LAINF ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
L’assicurato ha ritrovato
una piena abilità lavorativa a far tempo dal 1° febbraio 2016 (egli ha
effettivamente ripreso il proprio lavoro dal 20 aprile 2016) (doc. 42, p. 1 e doc.
44).
Da notare che negli anni
’80, RI 1 era stato vittima di un infortunio che aveva interessato l’avampiede
sinistro, con rottura completa del tendine estensore lungo dell’alluce. Nel
settembre 1989, egli era quindi stato sottoposto a un intervento di
ricostruzione. L’assicurato era finalmente stato dichiarato abile al lavoro in
misura completa dall’11 dicembre 1989 (abilità che ha mantenuto sino al 2015).
1.2. Il 26 luglio 2016, il datore
di lavoro dell’assicurato ha annunciato all’amministrazione una ricaduta
dell’evento traumatico del giugno 2015, determinata dall’insorgenza di dolori
alla regione lombare con interessamento dell’arto inferiore sinistro (cfr. doc.
46 e 47).
L’CO
1 ha riconosciuto la propria responsabilità al riguardo.
1.3. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 21 febbraio 2018,
l’assicuratore ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni a contare dal
25 agosto 2017 (doc. 156).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 159 e doc. 163), in
data 4 giugno 2018, l’CO 1 ha confermato nel risultato la sua prima decisione.
Esso ha in effetti precisato di non negare la persistenza di disturbi in nesso
causale naturale (e adeguato) con i sinistri assicurati, i quali non
giustificherebbero però un’incapacità lavorativa superiore a quella già riconosciuta
(doc. 165).
1.4. Con sentenza 35.2018.58 del
27 novembre 2018, questa Corte ha respinto il ricorso interposto nel frattempo
da RI 1, ritenendo dimostrato, con un sufficiente grado di verosimiglianza, “… che
– tenuto conto dei soli postumi residuali degli infortuni assicurati –
l’insorgente ha ritrovato una piena capacità lavorativa nei tempi e nei modi
indicati dall’amministrazione, cosicché essa era ben legittimata a porre
termine alla corresponsione dell’indennità giornaliera a dipendenza della
ricaduta del luglio 2016.” (doc. XXIII, p. 16 – inc. 35.2018.58).
1.5. Con pronunzia 8C_23/2019 del 6
agosto 2019, il Tribunale federale ha, in parziale accoglimento del ricorso
dell’assicurato, annullato il giudizio cantonale e ha rinviato gli atti al TCA
affinché disponesse un “esame medico esterno”, volto a “confermare o no il
nesso causale con l’infortunio del 12 giugno 2015” (doc. XXVII – inc.
35.2018.58).
1.6. Riprendendo l’istruttoria, in
data 2 settembre 2019, questa Corte ha ordinato l’esecuzione di una perizia a
cura del __________ di __________ (doc. II), al quale ha sottoposto i quesiti
presentati dalle parti (doc. VII).
1.7. L’8 luglio 2020, gli esperti
giudiziari hanno consegnato il loro referto peritale (doc. XII+1/5), il quale è
stato intimato alle parti per osservazioni (doc. XIII).
L’istituto convenuto ha
preso posizione il 28 luglio 2020 (doc. XV), mentre il RA 1 in rappresentanza
del ricorrente lo ha fatto in data 18 agosto 2020, producendo una relazione dello
specialista privatamente consultato (doc. XVII+1).
1.8. Il 24 agosto 2020, questo
Tribunale ha di nuovo interpellato il __________, il quale è stato invitato a
rispondere a due quesiti complementari riguardanti il momento del ripristino
della capacità lavorativa (doc. XVIII).
Il complemento peritale
del __________ è pervenuto in data 2 ottobre 2020 (doc. XIX + 1/2).
Le parti hanno formulato
le loro osservazioni, rispettivamente, il 13 (cfr. doc. XXIV) e il 21 ottobre
2020 (doc. XXV + allegato).
in diritto
2.1. Litigiosa è la questione di
sapere se, tenuto conto dei soli postumi residuali degli infortuni assicurati, l’CO
1 era legittimato a dichiarare estinto dal 25 agosto 2017 il diritto alle
indennità giornaliere, oppure no.
2.2. Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)
a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Il
diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi
un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda
frase LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile
miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione
è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno
stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura
termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che
presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).
Una volta terminata la
cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle
condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al
beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro
le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del
20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).
L’Alta Corte ha inoltre stabilito
che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF
va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino
della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata
dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).
2.3. Secondo il già citato art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o
parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia
professionale ha diritto all'indennità giornaliera.
Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata
incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un
danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro
ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale.
In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo
d’attività.
L’entità
dell’incapacità lavorativa (e, quindi, il diritto all’indennità giornaliera ex
art. 16 LAINF) deve essere valutata considerando le mansioni che l’assicurato è
concretamente chiamato a compiere nell’esercizio della sua abituale
professione.
Nella RAMI 2004 U 529, p.
572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al
lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute
nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione
contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.
La questione di sapere se
l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il
riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei
fatti forniti dal medico.
Spetta al medico fornire una
precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto
quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima
cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali
sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante ai fini della
graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento
medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che
effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27
p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.
2).
L'assicurato che rinuncia a
utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti
da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità
lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe
esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze di
volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione
nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,
considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa è da
ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239
consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2;
1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op.
cit., p. 91).
2.4. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999
in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.;
SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC
1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b,
DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler
Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al
riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non
ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31;
DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF
113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine);
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la
giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato
con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal
proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la
causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla
determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle
prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere
provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La
semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è
sufficiente.
Trattandosi della
soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.5. Occorre inoltre rilevare che
il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa
adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose
e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto
come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea
generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405
consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e
sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia
carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare
le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata
(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha
inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della
responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un
rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi
fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde
anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si
presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365
in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem
Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M.
Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. In
virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione
delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr.
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).
Né la LAINF né l’OAINF
prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere
fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per
la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò
indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno
ancora assicurato. Rilevante è soltanto l’esistenza di un nesso di causalità
(cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).
2.7. In concreto, con la decisione
su opposizione impugnata, l'assicuratore resistente ha essenzialmente fatto capo
all’apprezzamento espresso dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica, a margine della visita __________ del 9 agosto 2017, in base al
quale il ricorrente avrebbe ritrovato una piena abilità nella sua precedente
attività lavorativa a dipendenza dei postumi residuali degli infortuni
assicurati. A suo avviso, l’infortunio del giugno 2015 ha comportato soltanto
una frattura dell’acetabolo sinistro, senza danno evidente all’articolazione
dell’anca, guarita in modo anatomico e senza spostamento. Il medico ____________
non ha riscontrato alcun danno neurologico in relazione causale con l’evento
traumatico del 2015. I dolori gluteali e femorali sono da imputare a un
disequilibrio dell’anca e alle alterazioni degenerative presenti a livello del
rachide lombare (doc. 165 e doc. 129).
Con la propria pronunzia
35.2018.58 del 27 novembre 2018, il TCA ha stabilito innanzitutto che, a
livello della frattura dell’acetabolo di sinistra e dal profilo ortopedico, non
vi erano reperti patologici atti a giustificare una qualsiasi inabilità
lavorativa. D’altro canto, trattandosi della problematica del nervo
otturatorio, esso ha constatato che l’approfondimento neurologico dell’aprile
2017 aveva evidenziato una situazione nettamente migliorata rispetto a quella riscontrata
nel luglio 2015, la quale non aveva di per sé impedito all’assicurato di
ritrovare una piena capacità lavorativa dal mese di febbraio 2016. Pertanto,
sempre secondo questa Corte, anche da quel profilo nulla contrastava con la
decisione di considerare l’insorgente completamente abile a contare dall’agosto
2017. Inoltre, a proposito dei disturbi interessanti il piede sinistro, il TCA
ha ritenuto verosimile che essi, da ricondurre all’infortunio occorso negli
anni ’80 e non aggravati da quello accaduto il 12 giugno 2015, non fossero
suscettibili di ridurre in maniera apprezzabile l’abilità lavorativa di RI 1. Infine,
questo Tribunale ha negato l’eziologia traumatica all’asimmetria del bacino,
responsabile di un sovraccarico dell’anca sinistra e di un’asimmetria
funzionale dell’articolazione ileo-sacrale e della regione lombare del rachide,
come pure, di conseguenza, ai disturbi interessanti la colonna lombo-sacrale
(doc. XXIII – inc. 35.2018.58).
Con la sentenza 8C_23/2019
del 6 agosto 2019, il Tribunale federale ha ritenuto che il TCA “…, oltre a
dare troppo peso alle considerazioni del medico fiduciario, ha esteso
impropriamente il potere di esame fino a trarre conclusioni di natura
diagnostica e in merito alla capacità lavorativa, che tutt’al più vanno
esaminate in maniera approfondita da un medico esterno (consid. 4.1 e 4.2).”.
L’Alta Corte ha formulato
in particolare le seguenti considerazioni:
" (…) Infatti, da un lato il Dr. med. B.________ nel
rapporto in seguito alla visita del 9 agosto 2017 rileva di non aver trovato
clinicamente alcun disturbo ai nervi dell'anca sinistra. Per quanto attiene ai
dolori della zona gluteale come pure femorali, questi vanno attribuiti in
sostanza al disequilibrio dell'anca. Nella valutazione dell'8 gennaio 2018
contesta le risultanze espressi da altri medici. Da un altro lato però, il Dr.
med. F.________ mette già in luce il 18 luglio 2015 un dolore in regione
lombare e anca sinistra. Il 14 ottobre 2016 il Dr. med. G.________ esclude che
l'origine dei dolori siano lombari, ma piuttosto secondari all'infortunio del
2015. Il 21 ottobre 2016 anche il Dr. med. P. ________ esclude chiaramente una
patologia al rachide lombare, propendendo per un deficit legato al trauma del
2015. Il 17 gennaio 2017 il Dr. med. F.________ ha concordato pienamente con il
collega Dr. med. C.________. Il 18 aprile 2017, pur rilevando dei netti miglioramenti,
anche il Dr. med. H.________ accerta presumibilmente una neuropatia
post-traumatica del nervo. Il 28 settembre 2017 il Dr. med. C.________ auspica
maggiori approfondimenti. Il 9 ottobre 2017 il Dr. med. D.________, incaricato
dall'assicurato, lascia intendere una relazione con l'infortunio. Il 9 novembre
2017 il Dr. med. E.________, dopo un'anamnesi relativamente articolata,
conclude in maniera perentoria che non ci sono cause estranee agli infortuni
all'origine dei dolori, in particolare non ci sono elementi in favore di una
sindrome radicolare o di altre patologie lombosacrali che permettano di
spiegare i disturbi. Tali referti mettono irrimediabilmente in discussione le
considerazioni del Dr. med. B.________, a cui non può essere data quella
sufficiente concludenza, tale da escludere anche il minimo dubbio di una
soluzione differente. Alla luce di tutte queste opinioni, che non possono
essere confinate tutte a semplici pareri espressi dal medico curante, è
necessario provvedere a un approfondimento dei disturbi lamentati
dall'assicurato, al fine di confermare o no il nesso causale con l'infortunio
del 12 giugno 2015. Il ricorrente dovrà pertanto essere sottoposto a un esame
medico esterno.” (doc. XXVII, p. 5 s.)
Dando seguito a quanto
ordinato dal TF, il TCA ha disposto una perizia giudiziaria, affidandone
l’allestimento al __________ di __________ (doc. II e doc. VII).
2.8. A cavallo tra i mesi di
gennaio e febbraio 2020, RI 1 è stato sottoposto ad approfonditi accertamenti
pluridisciplinari.
Dal rapporto del 7 luglio
2020 emerge che i periti del __________ hanno ricostruito, in maniera
minuziosa, i dati anamnestici riguardanti il ricorrente (doc. XII, p. 2-52) e
ne hanno, altrettanto puntualmente, descritto lo status dal punto di
vista internistico (a cura della dott.ssa __________, spec. FMH in medicina
interna generale), psichiatrico (a cura della dott.ssa __________, spec. FMH in
psichiatria e psicoterapia), reumatologico (a cura del dott. __________, spec.
FMH in reumatologia) e, infine, neurologico (a cura del dott. __________, spec.
FMH in neurologia).
Gli esperti designati dal
TCA hanno quindi diagnosticato – diagnosi con ripercussioni sulla capacità
lavorativa – una sindrome lombospondilogena cronica a sinistra in
discopatie lombari plurisegmentali con lievi protusioni discali L2-S1 e
rilevanti disturbi statici del rachide (ipercifosi della colonna dorsale
soprattutto di quella alta con protrazione del capo, iperlordosi prolungata
lombare, scoliosi destroconvessa dorsale, compensata), nonché – diagnosi
senza ripercussioni sulla capacità lavorativa – uno stato da fratture
multiple al bacino a sinistra con neuropatia del nervo otturatorio sinistro,
nel frattempo guarita, stato da lesione del nervo peroneo sinistro alle sue
porzioni distali in seguito a trauma da schiacciamento del piede nel 1988, una
sospetta meralgia parestetica a sinistra (neuropatia del nervo cutaneo femorale
laterale), un decondizionamento e sbilancio muscolare, degli esiti da rottura
della parete anteriore da sfondamento acetabolare all’anca sinistra con
conseguente osteosintesi, nonché degli esiti da rottura completa dell’estensore
lungo dell’alluce sinistro (diagnosi 1988) (doc. XII, p. 66).
Sempre in questo contesto,
deve essere rilevato che, secondo la valutazione della psichiatra dott.ssa __________,
l’assicurato non presenta alcuna patologia di natura psichiatrica (doc.
XII 3, p. 16).
Chiamati a pronunciarsi in
merito all’eziologia dei disturbi diagnosticati, i medici del __________ hanno
dichiarato che - al momento della consultazione peritale - il ricorrente era
portatore, dal profilo neurologico, soltanto di un “deficit relativamente lieve
degli estensori del piede sin.”, imputabile in modo probabile all’infortunio degli
anni ‘80 e, da quello reumatologico/ortopedico, di “alterazioni degenerative al
rachide lombare, disturbi statici alla colonna vertebrale, uno sbilancio e
decondizionamento del corsetto muscolare lomboaddominale”, il tutto non in
relazione causale naturale con l’evento traumatico degli anni ‘80 e/o con
quello occorso in data 12 giugno 2015.
Essi hanno precisato che l’infortunio
del giugno 2015 ha provocato un peggioramento passeggero dello stato
neurologico nella forma di una lesione del nervo otturatorio sinistro, da
considerare nel frattempo ormai guarita, mentre esso non ha interessato la
situazione più distale a livello del nervo peroneo. Interrogati a proposito del
momento in cui l’insorgente avrebbe ritrovato lo status quo ante, i
periti giudiziari hanno affermato che “fino all’aprile 2017 si rilevavano
ancora segni di denervazione nei muscoli adduttori a livello della coscia sin.,
comunque con un deficit minimo, per cui ancora allora il danno era presente.
Non abbiamo ulteriori reperti in seguito, per cui è difficile stabilire quando
lo stato quo ante sia stato ripristinato, si può ipotizzare che questo sia
avvenuto tra il 2018 e il 2019 ma una datazione più precisa non è possibile.”.
A proposito della
stabilizzazione dello stato di salute infortunistico, trattandosi del danno
all’avampiede sinistro (causato dall’infortunio degli anni ’80), da un profilo
neurologico, esso si è stabilizzato da almeno 30 anni, posto che l’assicurato stesso
non aveva più notato disturbi limitanti a quella parte del corpo, rispettivamente,
da quello reumatologico/ortopedico, al più tardi a distanza di tre mesi
dall’intervento chirurgico di ricostruzione, quindi dal dicembre 1989. Per
quanto concerne invece le conseguenze dell’evento infortunistico del giugno
2015, le problematiche neurologiche (lesione del nervo otturatorio sinistro) si
sono stabilizzate probabilmente tra il 2018 e il 2019, mentre per la rottura
della parete anteriore da sfondamento acetabolare all’anca sinistra, la
stabilizzazione ha avuto luogo nell’aprile 2016, con la ripresa in misura
completa dell’attività di pavimentatore stradale.
Infine, sempre tenendo
conto esclusivamente delle sequele degli infortuni assicurati, gli esperti
giudiziari hanno sostenuto che RI 1 non presenta né un’incapacità lavorativa nella
sua abituale professione (così come in attività alternative; doc. XII, p. 68)
né una menomazione dell’integrità tale da fondare il diritto a un’IMI (doc.
XII, p. 69).
2.9. A titolo
d’osservazioni, la rappresentante dell’assicurato ha prodotto delle “note
critiche”, datate 14 agosto 2020, del dott. __________, specialista in medicina
legale e delle assicurazioni a __________.
Trattandosi della valutazione
del reumatologo dott. __________, lo specialista interpellato dal ricorrente
ravvede una contraddizione tra quanto refertato a livello dell’anca sinistra e
l’affermazione secondo la quale la frattura dell’acetabolo si sarebbe
stabilizzata a contare dall’aprile 2016, in coincidenza con la ripresa della
professione di pavimentatore stradale, e ciò poiché “…, da un lato ci descrive
una limitazione funzionale articolare dell’anca sinistra mentre conclude per
una stabilizzazione delle lesioni riportate a seguito del noto infortunio sul
lavoro e il soggetto presenta: “… stato di salute stabilizzato con la ripresa
dell’attività lavorativa come pavimentatore stradale, nella misura del 100% …”.
Ci chiediamo allora come sia possibile che gli esiti di una frattura con
sfondamento di un acetabolo, trattata cruentemente per la sua gravità, per
altro descritti all’esame obiettivo redatto dallo stesso Dr. __________,
possano essere compatibili con una attività lavorativa di pavimentatore
stradale, lavoro particolarmente pesante, usurante e che richiede quantomeno
una sufficiente funzionalità delle articolazioni distali del corpo.”.
Sempre secondo il dott. __________,
anche le considerazioni enunciate dal neurologo __________ sarebbero
contraddittorie. In effetti - così il dott. __________ - “… ci sorprendere come
Egli (il dott. Bernasconi, n.d.r.), pag. 8, in diagnosi riporti: “1 Diagnosi
con ripercussioni sulla capacità lavorativa. Nessuna dal punto di vista
neurologico. 2 Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa. Stato di
fratture multiple al bacino a sinistra con neuropatia del nervo otturatorio
sinistro, nel frattempo guarita …”. Eppure all’esame obiettivo, il Dr. __________
ha descritto una ipotrofia dei muscoli dell’arto inferiore sinistro, rispetto
ai controlaterali, cedimento del muscolo iliopsoas sinistro, …, marcia con
risparmio della gamba sinistra e lieve zoppia a sinistra … il paziente si
solleva da posizione accovacciata tenendo la gamba sinistra leggermente meno
flessa rispetto alla destra, ecc. Ebbene, la descrizione di dati clinici
oggettivi fatta dal sanitario non può che essere naturale conseguenza delle
lesioni iniziali patite dal RI 1 ed in siffatta situazione è incomprensibile
come il sanitario, vedasi punto 2 di pag. 8, possa affermare che non si
rilevano deficit o altri reperti oggettivi riferibili al trauma del giugno 2015
e di seguito, pag. 8 punto 3: dal punto di vista neurologico il paziente
presenta ancora buone risorse.”.
Infine, secondo il medico
legale e delle assicurazioni, le conclusioni a cui sono pervenuti i periti
giudiziari non sarebbero “… condivisibili, sia sotto il profilo medico legale
che sotto quello della medicina del lavoro in quanto le lesioni subite dal Sig.
RI 1, a seguito di infortunio sul lavoro sofferto nel giugno 2015, non hanno
determinato una restitutio ad integrum e, conseguentemente, le sue capacità di
lavoro e di guadagno, in occupazioni confacenti alle sue attitudini non sono
purtroppo quelle prospettate dai Sigg.ri Consulenti tecnici.” (doc. XVII 1).
2.10. In data 24 agosto 2020, il TCA
ha interpellato di nuovo il __________ con uno scritto del seguente tenore:
" (…) nella
procedura ricorsuale citata a margine ho ricevuto il referto peritale elaborato
dal __________ il 7 luglio 2020 e la ringrazio.
Ai fini dell’istruttoria di causa, la invito a sottoporre agli
specialisti interessati, dottori __________ e __________, i seguenti quesiti
complementari:
1. Nell’agosto 2017, assicurato aveva, oppure no,
verosimilmente ritrovato una piena capacità lavorativa nella sua abituale professione
di pavimentatore stradale, e ciò tenuto conto esclusivamente
del danno alla salute che a quel momento si trovava
ancora in una relazione causale naturale con l’infortunio del
mese di giugno 2015 e/o con quello occorso negli anni ‘80? Si prega
di fornire la relativa motivazione.
2. Nella negativa, vogliano i periti precisare sino a quando è verosimilmente
perdurata l’inabilità lavorativa in questione ed il grado della medesima. (…).”
(doc. XVIII)
Queste le risposte che i
dottori __________ e __________ hanno fornito il 2 ottobre 2020:
" (…).
1. Nell’agosto 2017, assicurato aveva, oppure no,
verosimilmente ritrovato una piena capacità lavorativa nella sua abituale professione
di pavimentatore stradale, e ciò tenuto conto esclusivamente
del danno alla salute che a quel momento si trovava
ancora in una relazione causale naturale con l’infortunio del
mese di giugno 2015 e/o con quello occorso negli anni ‘80? Si prega
di fornire la relativa motivazione.
Egregio sig. Giudice, qui di seguito riportiamo le risposte
fornite dai nostri consulenti:
Dr. med. __________
“È noto, per le patologie di stretta competenza reumatologica che
l’assicurato il 12.6.2015 ha subito una frattura da sfondamento acetabolare a
sinistra portante a una osteosintesi con placche e viti il 16.6.2015; il
chirurgo curante lo rivedeva il 21.10.2015, momento in cui descriveva il
decorso come favorevole a livello articolare con una certa rigidità con
deambulazione fluida, buona muscolatura, a tal punto che non prevedeva
controlli di decorso. Il 2.12.2015 lo stesso chirurgo curante incontrava un
assicurato che si presentava deambulante senza mezzi ausiliari, con carico
totale, senza zoppia. In uno scritto del medico curante Dr. __________ di __________,
all’attenzione della __________ del 20.7.2016, leggiamo che l’assicurato aveva
ripreso la sua attività lavorativa originaria a partire dal 20.4.2016 e che da
circa un mese, quindi da giugno 2016, aveva iniziato a lamentare dolori lombari
con interessamento dell’arto inferiore sinistro. Il 29.8.2016 il signor RI 1
veniva rivalutato dal chirurgo operante, il quale diagnosticava uno stato dopo
osteosintesi dell’acetabolo sinistro il 16.6.2015 e di lombalgia a sinistra; il
paziente segnalava al chirurgo di aver ripreso l’attività lavorativa nel mese
di maggio, inizialmente senza problemi, poi con dolori ingravescenti
localizzati piuttosto nella zona lombare alta, non all’inguine; il chirurgo
ortopedico riscontrava all’esame clinico una mobilità dell’anca sinistra
completamente libera, radiologicamente non documentava un’artrosi,
rispettivamente non vedeva una dislocazione secondaria.
In sintesi, l’assicurato ha presentato un decorso molto favorevole
dopo il trattamento di osteosintesi della frattura acetabolare a sinistra, a
tal punto da poter riprendere la sua attività lavorativa abituale con capacità
lavorativa al 100%, dal 20.4.2016; a distanza di circa 1 anno dall’evento
infortunistico ha iniziato a sviluppare dolori lombari irradianti nell’arto
inferiore sinistro su base degenerativa-statica non in nesso di causalità con
l’infortunio del mese di giugno 2015 rispettivamente con quello occorso negli
anni 80. Nell’agosto 2017 l’assicurato ha dunque verosimilmente ritrovato,
per le patologie inerenti al mio campo di specialità, una piena capacità
lavorativa nella sua abituale professione di pavimentatore stradale, tenendo
conto esclusivamente del danno alla salute che a quel momento si trovava ancora
in una relazione causale naturale con l’infortunio del mese di giugno 2015 e/o
con quello occorso negli anni 80.”
Dr. med. __________
“Ricordo brevemente che l’assicurato aveva subito nel 1988 un
trauma da schiacciamento al piede sinistro con una lesione del nervo peroneo
sinistro, della quale si trovano ancora discreti reperti residui ma che non
avevano causato limitazioni funzionali negli anni successivi. Nel giugno 2015
l’assicurato aveva subito un secondo trauma con frattura complessa del bacino
e, per quel che riguarda gli aspetti neurologici, si era verificata una lesione
assonale del nervo otturatorio sinistro: questa era ancora documentabile
nell’aprile 2017 ad un esame elettromiografico, ritenuta allora di minima
entità nel rapporto dr. __________, spec. FMH neurologia a __________, del
18.04.2017. Alla valutazione neurologica del 10.02.2020 si riscontrava una
normalizzazione della funzione del nervo otturatorio sinistro sia dal punto di
vista clinico che elettromiografico. Per quel che riguarda gli aspetti
neurologici si può dunque concludere che nell’agosto 2017 l’assicurato aveva
ritrovato una piena capacità lavorativa nella sua abituale professione di
pavimentatore stradale. Il danno neurologico subito in giugno 2015 aveva avuto
un decorso favorevole, come ci si poteva aspettare con una lesione assonale
parziale del nervo otturatorio, le tempistiche del recupero sono state
complessivamente rispettate, il dr. __________ documentava dell’aprile 2017 a 2
anni e 10 mesi dall’incidente un recupero soddisfacente della funzione motoria,
anche se non ancora del tutto completa. Tra aprile e agosto 2017 si può
ipotizzare che si sia verificato un ulteriore recupero. Inoltre vi era una
funzione normale dei rimanenti gruppi muscolari alla coscia sinistra che di
regola ben compensano un deficit esclusivo dell’adduzione della coscia, almeno
quando questo è di lieve entità. Si può dunque concludere che nell’agosto 2017
non vi erano danni neurologici in relazione causale con l’infortunio del giugno
2015 rispettivamente con quello del 1988 determinanti un’incapacità lavorativa.”
2. Nella negativa, vogliano i periti precisare sino a quando è verosimilmente
perdurata l’inabilità lavorativa in questione ed il grado della medesima.
A questa domanda, il Dr. med. __________ non ha risposto, in
quanto ha risposto positivamente alla precedente.
Dr. med. __________
“La lesione del nervo otturatorio si era verificata nell’ambito
del trauma con frattura dell’emibacino il 15.06.2015. Un deficit del nervo
otturatorio era stato documentato già ad una valutazione neurologica eseguita
nelle fasi immediatamente dopo il trauma e citata nel rapporto del Servizio di
chirurgia e ortopedia dell’Ospedale __________ di __________ il 18.07.2015 con
un deficit motorio parziale. Non abbiamo ulteriori valutazioni specifiche
neurologiche fino al settembre 2016 quando il paziente è stato rivisto a __________
per un esame elettroneurografico concernente però principalmente i nervi
tibiale e peroneo, non è stato esaminato il nervo otturatorio. Abbiamo d’altro
canto alcuni dati riferiti nell’ambito delle valutazioni
chirurgiche-ortopediche, in particolare il 02.12.2015 il dr. __________, spec.
in chirurgia ortopedica, descriveva un decorso molto favorevole, il paziente
camminava deambulando senza mezzi ausiliari con carico totale, era in
miglioramento anche il deficit sensitivo alla coscia sinistra. In maggio 2016
il paziente aveva ripreso a lavorare e, secondo quanto scritto dal dr. __________
nel suo rapporto del 30.08.2016, non aveva avuto inizialmente problemi, si
erano poi verificati dolori ingravescenti al carico. Tenendo presente dunque che
il danno del nervo otturatorio sinistro era fin dall’inizio parziale (era stata
documentata la continuità del nervo agli esami elettromiografici) si può
ipotizzare che il processo di reinnervazione abbia necessitato tra i 6 e i 12
mesi per avere un buon recupero anche dal punto di vista funzionale. Il fatto
che il paziente in dicembre 2015 descrivesse già un certo miglioramento anche
dei deficit sensitivi è un elemento sicuramente indicativo di un progressivo
recupero. Inoltre il paziente già in dicembre 2015 riusciva a camminare
normalmente. Si può d’altro canto ipotizzare che deficit residui fossero ancora
presenti a quel momento e che, nel caso di un carico maggiore, potessero
determinare una certa limitazione. Al più tardi comunque a partire da maggio
2016 le conseguenze neurologiche del trauma sulla base della documentazione
possono essere ritenute estinte, almeno per quel che riguarda le ripercussioni
funzionali sulla capacità lavorativa. Il paziente presentava ancora
verosimilmente lievi deficit neurologici, come era descritto dal dr. __________
in aprile 2017 ma questi erano di entità minima e dunque, tenendo presente
anche che si trattava dei muscoli adduttori della coscia, le conseguenze
funzionali non erano più rilevanti. In effetti vi è sempre stata una funzione
normale del muscolo quadricipite e ciò può compensare minimi deficit residui
degli adduttori. Penso dunque che per quel che riguarda gli aspetti
neurologici al più tardi da maggio 2016 il paziente era da ritenere abile al
lavoro al 100% per quel che riguarda gli aspetti neurologici, fino a quel
momento era giustificata un’incapacità lavorativa del 100%.” (doc. XIX – il
corsivo è del redattore)
2.11. Invitata dal Tribunale a
prendere posizione sul complemento peritale allestito dagli esperti giudiziari,
la patrocinatrice di RI 1 ha di nuovo prodotto un apprezzamento,
datato 12 ottobre 2020, del dott. __________. In quel documento, il medico
legale e delle assicurazioni ha riferito di aver nel frattempo visitato
l’insorgente riscontrando una “… ipotrofia quadricipitale sx con ipoestesia
sup. anteriore omolaterale, limitazione gradi estremi di flessione intra ed extrarotazione
dell’anca sinistra”, cosicché, a suo avviso, non si può negare, “…,
aprioristicamente, che la frattura dell’anca sinistra è guarita senza postumi:
…”. Oltre a ciò, il dott. __________ ha segnalato che “… una frattura
articolare sfocia, inevitabilmente, in una artrosi precoce dell’articolazione e
tale patologia determina un aggravarsi delle limitazioni funzionali, per altro
già presenti.” (doc. XXV 1).
2.12. In caso di
perizia giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza
motivi imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste,
appunto, nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza
medica per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF 135 V 465 consid.
4.4 e il riferimento).
Il giudice può
disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui il rapporto
peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una controperizia
richiesta dal medesimo tribunale, che porti a un diverso risultato. Inoltre,
laddove altri specialisti esprimono dei pareri contrari suscettibili di mettere
seriamente in dubbio la correttezza della valutazione dell’esperto giudiziario,
non si può escludere, a seconda dei casi, un’interpretazione divergente delle
conclusioni di quest’ultimo da parte del giudice oppure, se necessario,
un’istruttoria complementare nella forma di una superperizia (DTF 125 V 351
consid. 3b/aa e riferimenti).
2.13. Chiamata a pronunciarsi circa
la persistenza oltre il 24 agosto 2017 di postumi riconducibili ai sinistri assicurati
determinanti un’incapacità a svolgere l’abituale professione di pavimentatore
stradale - questione che è oggetto della decisione su opposizione del 4 giugno
2018 e che è pertanto la sola alla quale occorre dare una risposta (su questo
aspetto, si veda la DTF 134 V 418 consid. 5.2.1) -, questa Corte
non vede motivi imperativi che le impongano di distanziarsi dalla perizia
giudiziaria.
Fatti
I dottori __________
e __________, ognuno dal proprio punto di vista (neurologico, rispettivamente
reumatologico/ortopedico), hanno dichiarato che il ricorrente - al momento
della consultazione peritale - presentava una piena capacità nella sua
precedente attività lavorativa, e ciò tenuto conto dei soli postumi residuali
dei due eventi traumatici assicurati (doc. XII, p. 68: “Dal punto di
vista strettamente neurologico, l’A. non presenta attualmente deficit
neurologici determinanti un’incapacità lavorativa. I dolori da lui notati
prossimalmente alla gamba sin. e che lo limitano non sono spiegati da una
patologia neurologica, dal lato reumatologico vengono ritenuti in relazione ad
alterazioni degenerative. Incapacità lavorativa al lavoro dello 0%.”).
Al riguardo,
il dott. __________ ha precisato che il danno riportato in occasione
dell’infortunio del giugno 2015, una lesione del nervo otturatorio sinistro, aveva
un carattere transitorio, con lo status quo ante ritrovato tra il
2018 e il 2019 (cfr. doc. XII 2, p. 6: “Ora, la situazione neurologica
prossimale alla gamba sinistra è sicuramente molto favorevole: non si trovano
deficit motori alla muscolatura della coscia sinistra, compresi i muscoli
adduttori, ed anche l’esame elettromiografico nel muscolo adduttore lungo è
risultato guarito a sinistra. La neuropatia del nervo otturatorio sinistro
può dunque essere considerata ora guarita. Non si trovano altri deficit
motori. Il paziente descrive una vaga ipoestesia lateralmente alla coscia
sinistra che potrebbe far pensare a una meralgia parestetica cioè ad un danno
del nervo cutaneo femorale sinistro: si tratta però di un reperto molto
discreto e non ben delimitabile per cui questa diagnosi rimane dubbia: questa
in tutti i casi non ha conseguenze rilevanti dal punto di vista funzionale.” –
il corsivo è del redattore).
Per quanto
concerne la lesione del nervo peroneo sinistro, imputabile all’infortunio accaduto
negli anni ’80, lo specialista neurologo l’ha definita ormai da tempo stabilizzata,
“… senza che abbia causato deficit funzionali rilevanti, in effetti il paziente
aveva ricominciato a lavorare senza limitazioni fino al 2015.” (doc. XII 2, p.
6).
Da parte
sua, il reumatologo dott. __________ è pervenuto alla conclusione che quanto oggettivato
nel suo campo di specialità, si trova “… in relazione con le alterazioni
degenerative al rachide lombare, i disturbi statici della colonna vertebrale,
il decondizionamento e lo sbilancio della muscolatura presente”, dunque con problematiche
Considerandi
che non costituiscono una conseguenza naturale dell’infortunio degli anni ’80,
né di quello del 12 giugno 2015 (doc. XII 1, p. 19 s.).
Interpellati
dal TCA a titolo di complemento peritale, gli esperti giudiziari hanno poi
sostenuto, fornendo in proposito puntuali e motivate spiegazioni, fondate (anche)
sui dati anamnestici risultanti dalla documentazione medica a loro disposizione,
che il ricorrente aveva ritrovato una completa abilità lavorativa nella sua
abituale professione di pavimentatore stradale, già nell’agosto 2017
(cfr. doc. XIX: “Nell’agosto 2017 l’assicurato ha dunque verosimilmente
ritrovato, per le patologie inerenti al mio campo di specialità [quello
reumatologico, n.d.r.], una piena capacità lavorativa nella sua abituale
professione di pavimentatore stradale, tenendo conto esclusivamente del danno
alla salute che a quel momento si trovava ancora in una relazione causale
naturale con l’infortunio del mese di giugno 2015 e/o con quello occorso negli
anni 80.” e “Si può dunque concludere che nell’agosto 2017 non vi erano danni
neurologici in relazione causale con l’infortunio del giugno 2015
rispettivamente con quello del 1988 determinanti un’incapacità lavorativa.”).
Tutto ben considerato,
questo Tribunale ritiene che le obiezioni sollevate dallo specialista
privatamente interpellato dall’assicurato (cfr. doc. XVII 1 e doc. XXV 1), non siano
suscettibili di sminuire il valore probatorio riconosciuto alla perizia
giudiziaria. In effetti, nessuno contesta il fatto che RI 1 presenti ancora dei
disturbi al rachide lombare e all’arto inferiore sinistro, tuttavia, così come
lo hanno dimostrato gli specialisti del __________ al termine di un’analisi
approfondita della fattispecie, tali disturbi non sono più imputabili agli
eventi assicurati, rispettivamente, nella misura in cui lo sono, non impedirebbero
la ripresa, a tempo pieno e con un rendimento completo, della precedente professione.
Nel caso in cui dovesse in
futuro effettivamente svilupparsi un’artrosi dell’articolazione dell’anca e,
quindi, insorgere un aggravamento dello stato di salute infortunistico, il
ricorrente avrebbe diritto di annunciare una ricaduta ex art. 11 OAINF. Posto
che, secondo costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali
esamina la legalità delle decisioni impugnate in base allo stato di fatto
esistente al momento in cui la decisione litigiosa è stata resa (DTF 132 V 215
consid. 3.1.1), il TCA non può ora tener conto di una circostanza che non si è peraltro
neppure ancora prodotta.
In
base alle risultanze della perizia del __________, il TCA ritiene quindi
dimostrato, perlomeno con il criterio della verosimiglianza preponderante,
caratteristico del settore della sicurezza sociale, che,
al più tardi dal 25 agosto 2017, l’insorgente non
presentava più dei disturbi imputabili all’uno e/o all’altro degli eventi
assicurati causanti inabilità lavorativa.
L’CO 1 era di conseguenza
legittimato a dichiarato estinto da quella medesima data il proprio obbligo di
corrispondere le indennità giornaliere.
La decisione su
opposizione impugnata deve quindi essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti