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Decisione

35.2019.92

Discussa l'entità della menomazione dell'integrità. Rinvio degli atti all'assicuratore per esecuzione di una perizia esterna, data l'esistenza di dubbi - perlomeno lievi - circa la fondatezza del parere del medico fiduciario

9 giugno 2020Italiano23 min

1.6. In data 19 settembre 2019,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2019.92

mm

Lugano

9 giugno 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 21 agosto 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 19 giugno 2019 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 26 aprile 2014, RI 1,

dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di quality

manager e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie

professionali, è rimasto vittima di un incidente aereo, a causa del quale ha

riportato un politrauma (frattura del pavimento dell’orbita destra con

incarceramento del muscolo retto inferiore, frattura instabile di L1 con

frammento endocanalare e compressione del midollo, frattura di Th12 piatto

superiore e di L3 muro anteriore, ustioni di primo grado della regione dorsale

e lombare, della faccia anteriore della coscia destra e sinistra e del

ginocchio destro e sinistro, ferita lacero-contusa frontale destra, della

palpebra destra con perdita di sostanza e ferita lacero-contusa a ipsilon del

mento di circa 8 cm di lunghezza – cfr. doc. 23, p. 2).

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 5 gennaio 2017,

all’assicurato è stata assegnata un’indennità per menomazione dell’integrità

(IMI) del 10% per tenere conto del danno acquisito a livello del rachide

lombare (cfr. doc. 156 e doc. 159).

RI 1, per il tramite

dell’avv. RA 1, si è opposto a questo provvedimento (cfr. doc. 176).

1.3. In data 2 aprile 2019,

l’amministrazione ha emanato una nuova decisione formale - sostitutiva di

quella del gennaio 2017 - mediante la quale ha accordato all’assicurato un’IMI

del 15% (10% per il danno alla colonna lombare + 5% per il danno al

piede sinistro) (doc. 226 e doc. 245).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 248), in data 19

giugno 2019, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc.

254).

1.4. Con tempestivo ricorso del 21

agosto 2019, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che

l’assicuratore convenuto venga condannato a riconoscergli un’IMI del 25%

(15% per la problematica alla schiena e 10% per quella riguardante il piede

sinistro).

A sostegno della propria

pretesa, egli chiede in sostanza che il TCA si discosti dalla valutazione

espressa in proposito dal medico ____________, per fondare il proprio giudizio

sui referti agli atti del Prof. dott. __________, specialista da lui

privatamente consultato (cfr. doc. I).

1.5. L’CO 1, in risposta, ha

postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

Fatti

1.6. In data 19 settembre 2019,

l’avv. RA 1 ha richiamato l’intero incarto CO 1 e ha domandato l’audizione

della ricorrente e quella del dott. __________, come pure l’esecuzione di una

perizia giudiziaria (doc. V).

in diritto

Considerandi

in ordine

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31.

agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00

del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29

gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190.

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre

1999.

Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

nel merito

2.2

L’oggetto litigioso è

circoscritto all’entità della menomazione dell’integrità di cui è portatore

l’assicurato.

2.3

Secondo l'art. 24 cpv. 1

LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito

all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità

fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa

non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.4

L'art. 36 cpv. 1 OAINF

definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24

LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente

sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se

l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione

dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle

circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la

gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici

senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto

privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.

42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione

del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).

2.5

Giusta l'art. 36 cpv. 2

OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3

dell'OAINF.

Una tabella elenca una

serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,

corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno

assicurato.

Questa tabella -

riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.

RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni

extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per

menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso

di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita

parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna

indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al

5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni

all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36.

cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende in

considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione

dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,

ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4

OAINF).

Peggioramenti non

prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un

pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la

revisione dell'indennità per menomazione è, di principio, esclusa. Per contro,

l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una

misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308

ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

2.6

L’INSAI ha allestito una

serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella

dell'ordinanza.

Semplici direttive di

natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il

giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA

del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in

cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di

trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3

all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,

consid. 3a).

2.7

Nel caso di specie, l’assicuratore

LAINF resistente, sentito il parere del proprio medico __________, ha assegnato

al ricorrente un’IMI del 15% (doc. 245).

A margine della visita di

controllo del 15 novembre 2018, il dott. __________, spec. in chirurgia

ortopedica e traumatologia, ha da una parte confermato l’indennità del 10% già

riconosciuta per il danno acquisito a livello del rachide lombare (cfr. doc.

227, p. 7: “… dovendo valutare un disturbo algico presente solo a riposo ed

assente durante la marcia ed in ortostatismo e che permette all’assicurato di

svolgere la sua professione al 100% senza limitazioni, considerando la tabella

7.2

Suva che in merito una frattura vertebrale identica, in un momento algico

“moderato al movimento, raro o assente a riposo con una remissione buona e

rapida (1-2 giorni)”, con una deviazione angolare tra i 10 e i 20°, una

valutazione tra il 5 e il 10% e come già ribadito all’interno

dell’apprezzamento della menomazione all’integrità del 27.12.2016, riteniamo

sempre congruo un valore del 5%, tenendo inoltre presente che il dr. med. __________

non ha ritenuto opportuno prescrivere alcuna terapia farmacologica analgesica o

antinfiammatoria su base programmatica per la questione dei disturbi. Per le

stesse ragioni riteniamo giusta la valutazione del 5% come esiti di

laminectomia e spondilodesiche prevedono un valore tra il 5 e il 15% ove da un

lato riteniamo il riconoscimento dell’assenza di deficit neurologici residui e

dall’altro abbiamo la sola emilaminectomia L1 a sinistra, quindi interessante

una sola vertebra, accompagnata da disturbi minimi che non richiedono alcun

trattamento farmacologico su base programmatica ma gestibili autonomamente

dall’assicurato con n. 3 cicli di 9 sedute di FT annuali.”) e dall’altra ha

valutato in un ulteriore 5% quello interessante il piede sinistro (doc. 227, p.

7: “Per quanto riguarda invece la persistenza del dolore in regione peri-malleolare

interno a sinistra durante la marcia evidenziata dal dr. med. __________ nel

suo rapporto medico del 30.08.2017, l’assicurato è stato valutato nuovamente il

15.11.2018

con visita medico __________, dove l’evidenza clinica è stata

assolutamente negativa per importanti patologie alla tibio-tarsica e piede

sinistro, con una caviglia sinistra assolutamente asciutta e stabile,

palesandosi solo un dolore alla digitopressione a livello del seno del tarso

superiormente, possibile espressione del “dismorfismo del versante laterale

dell’astragalo, su esiti fratturativi”. emerso alla MRI della tibiotarsica

sinistra del 19.10.2018, patologia allo stato attuale delle cose non di

rilevante importanza, gestibile in maniera autonoma dall’assicurato,

assolutamente non valevole di trattamento invasivo: per queste motivazioni

viene recepita solo in parte la richiesta dell’avvocato RA 1 dell’aumento

dell’IMI di un ulteriore 10% per la problematica in questo distretto anatomico

in quanto persistendo un disturbo algico a livello della caviglia sinistra di

tipo intermittente (al mattino diminuisce dopo pochi passi), facilmente

gestibile autonomamente, che non ha mai limitato il signor RI 1 nell’attività

lavorativa di riferimento, ci sembra congruo valutare una IMI del 5% in base alla

tabella Suva 2.2 che prevede un’assegnazione IMI nei disturbi funzionali

dell’articolazione subtalare; …”).

Da parte sua, la

rappresentante dell’assicurato ha prodotto alcuni rapporti del Prof. dott. __________,

spec. FMH in chirurgia e traumatologia - i primi allestiti sulla base degli

atti (cfr. doc. 238 e 248), l’ultimo frutto di una visita personale

dell’assicurato che ha avuto luogo in data 10 agosto 2019 (doc. 257) -, il

quale ha dichiarato che l’indennità per il danno a livello della colonna

toraco-lombare ammonterebbe al 15%, mentre quella per la menomazione al piede

sinistro si eleverebbe al 10%.

Queste, in particolare, le

considerazioni che sono state da lui espresse a margine del consulto

dell’agosto 2019:

" (…) Per la

colonna toraco-lombare: persiste ancora una notevole sintomatologia soggettiva

costituita da dolori notturni e alla levata, dolori che l’hanno costretto ad

abbandonare la sua attività sportiva (vela, sci nautico, quest’ultimo limitato

dall’impossibilità di caricare piede e colonna alzandosi dall’acqua) e a

ricercare un sedile più confacente per la guida. La forte limitazione della

flessione è dovuta alla spondilodesi chirurgica Th11-L4, una lunga spondilodesi

con un irrigidimento totale dei segmenti maggiormente responsabili per la

flessione.

Ho già accennato nel mio rapporto del 03.04.2019 che le importanti

limitazioni della mobilità dei due segmenti toracici caudali e nei tre lombari

craniali portano a un sovraccarico discale e delle piccole articolazioni

vertebrali nei segmenti vicini a quelli fissati. Vi è da aspettarsi

obbligatoriamente l’insorgere con il tempo di una spondilartrosi e discartrosi

L4-L5 e L5-S1 nonché eventuali ripercussioni spondilartrotiche nei segmenti

prossimali a Th11 con insorgenza di discopatie.

Ho citato le informazioni della __________ date ai pazienti che si

sottopongono a “Spinal fusion” nella mia lettera del 03.04.2019, che confermano

l’opinione di esperti sulla impedenza obbligata evolutiva di patologie

artrotiche e dolorose nei segmenti vicini a quelli fissati.

Mantengo pertanto la mia valutazione di una IMI del 15% per

esiti funzionali e dolorosi presenti e futuri delle fratture multiple

toraco-lombari assoggettate a un’estesa spondilodesi di ben 5 segmenti di

movimento.

Per quanto riguarda le lesioni del talo, del calcagno e

dell’articolazione tibio-talare e talo-calcaneare sinistri faccio presente che

nelle immagini del 2014 (TAC 5.7.2014) non si constatava ancora la presenta di

cisti ossee che si osservarono poi alla RM del 2018. Si tratta dunque di cisti

postraumatiche circondate da edema osseo sia al margine mediale sub condrale

del talo prossimale sinistro che nel calcagno nella zona del sustentaculum

tali. Sulla loro origine postraumatica non vi sono dubbi. Cito l’opinione di

esperti podiatri sulla allegata letteratura di Riyan Carter et al: (…).

Le cisti ossee testimoniano dell’impatto assiale importante al

quale è stato sottoposto il piede sinistro, quando vi si associano fratture

compressive di vertebre toraciche e lombari.

La tibio-talare sinistra ha subito verosimilmente un danno

cartilaginare nella sua parte mediale dovuto all’iperflessione subita, alla

componente assiale del trauma e alla forte vagizzazione dovute alla

compressione del paziente tra cruscotto e sedile al momento del trauma. La

talo-calcaneare sinistra ha subito una sconnessione fratturaria che riguardava

sia il talo distale che il calcagno prossimale nella zona dell’articolazione

maggiore. Dalla disconnessione della superficie articolare calcaneare è esitata

la cisti subcondrale calcaneare circondata nell’ultima RM da edema osseo.

Questi danni strutturali, cartilaginari e concernenti la struttura ossea (edema

osseo del talo e del calcagno) hanno il corrispondente clinico nell’abbandono

dello sport, nei persistenti dolori pungenti alle manovre di varo-valgo nella

subtalare sinistra, nell’impossibilità del mantenimento di una stazione

monopodale sinistra, nella limitazione del tragitto di marcia (max un’ora,

terreno solo facile).

Mantengo pertanto la mia valutazione di un’IMI del 10%,

assegnando ai due distretti coinvolti dal trauma assiale l’etichetta di una

moderata panartrosi (tabella Suva 10-30%), tenendo conto solo minimamente del

potenziale evolutivo verso un’artrosi tibio-talare e talo-calcaneare più grave.”

(doc. 257, p. 3-4 – il corsivo è del redattore)

Agli atti figurano le

prese di posizione del dott. __________ riguardanti i rapporti elaborati in

base degli atti dallo specialista consultato dall’assicurato, mediante le quali

egli ha in sostanza ribadito il proprio parere, ossia che quest’ultimo è

portatore di una menomazione dell’integrità del 15% (cfr. doc. 243 e doc. 251).

Non risulta invece che il medico __________ appena citato si sia pronunciato a

proposito della valutazione enunciata dal dott. Martinoli a margine della

consultazione del 10 agosto 2019.

2.8

Per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02

dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg.

(= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale

ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Nella DTF 135 V 465,

l’Alta Corte ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio

alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle

conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal

principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha

dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a

mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni

all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di

prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei

medici curanti.

Trattandosi invece di

perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura

amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati

indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non

esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il

valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui

temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle

censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena

conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto

medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr.

21.

p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p.

191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.9

Nella concreta evenienza, questa Corte non può confermare la decisione su opposizione

impugnata mediante la quale l’assicuratore resistente ha assegnato

all’assicurato un’IMI del 15%. In effetti, in merito all’entità della

menomazione dell’integrità di cui è portatore l’insorgente, agli atti figurano referti

contraddittori – quelli del medico ____________ (menomazione dell’integrità

complessiva del 15%) e quelli elaborati dal Prof. dott. __________ (25%) - che

non consentono al TCA di decidere, con la necessaria tranquillità, in un senso

oppure nell’altro.

In simili casi, la

giurisprudenza federale prevede che la vertenza non possa essere decisa

basandosi sull’uno o sull’altro dei pareri a disposizione ma che occorre

ordinare una perizia ad opera di un medico indipendente secondo la procedura di

cui all’art. 44 LPGA oppure una perizia giudiziaria (cfr. DTF 135 V 465 e la

STF 8C_247/2018 del 1° aprile 2019 consid. 6.2.2).

Tutto ben considerato,

dalla documentazione a disposizione emergono dunque elementi suscettibili di

generare dei dubbi, perlomeno lievi, circa l’affidabilità della documentazione

medica sulla quale l’istituto assicuratore ha fondato la propria decisione di

riconoscere un’IMI del 15% (per un caso in cui la Corte federale ha annullato

il giudizio cantonale ritenendo che, alla luce dei referti agli atti dei medici

consultati dall’assicurato, alle considerazioni espresse dal medico fiduciario

non poteva essere data “quella sufficiente concludenza, tale da escludere anche

il minimo dubbio di una soluzione differente”, si veda la STF 8C_23/2019 del 6

agosto 2019 consid. 4.3).

2.10

In una sentenza di principio

9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi

il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio.

Il TF ha, al riguardo,

sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…).

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer

versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene

Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das

Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die

Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit

diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen

auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies

schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne

Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten

(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der

Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der

hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine

Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen

noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,

die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts

fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der

bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die

betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend

reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine

Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt

hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher

vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen

Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das

Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S.

151.

E. 3.5, 9C_85/2009).”

(DTF 137 V 263-265)

In

una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella

pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli

infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF

135.

V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di

rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero

di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare

gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo

la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein

Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine

Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).” (STF 8C_59/2011,

consid. 5.2)

Nella

presente fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un

rinvio degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e

DTF 135 V 465), già per il fatto che essa ha fondato la decisione impugnata sul

solo parere del medico ___________ (per un caso analogo, si veda la STF

8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2).

Per le ragioni già esposte al considerando 2.9., si

giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e

il rinvio degli atti all’assicuratore resistente affinché disponga un

approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) volto a definire l’entità della

menomazione dell’integrità di cui è portatore l’insorgente. Sulla scorta delle

relative risultanze, l’CO 1 sarà poi chiamato a determinare di nuovo la

relativa indennità.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione

su opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli atti sono

rinviati all’assicuratore resistente per complemento

istruttorio e nuova decisione in relazione all’entità

della menomazione dell’integrità.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà

all’assicurato, patrocinato da un avvocato, l’importo di fr. 2'800 (IVA

inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti