35.2019.92
Discussa l'entità della menomazione dell'integrità. Rinvio degli atti all'assicuratore per esecuzione di una perizia esterna, data l'esistenza di dubbi - perlomeno lievi - circa la fondatezza del parere del medico fiduciario
9 giugno 2020Italiano23 min
1.6. In data 19 settembre 2019,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2019.92
mm
Lugano
9 giugno 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 agosto 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 19 giugno 2019 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 26 aprile 2014, RI 1,
dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di quality
manager e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie
professionali, è rimasto vittima di un incidente aereo, a causa del quale ha
riportato un politrauma (frattura del pavimento dell’orbita destra con
incarceramento del muscolo retto inferiore, frattura instabile di L1 con
frammento endocanalare e compressione del midollo, frattura di Th12 piatto
superiore e di L3 muro anteriore, ustioni di primo grado della regione dorsale
e lombare, della faccia anteriore della coscia destra e sinistra e del
ginocchio destro e sinistro, ferita lacero-contusa frontale destra, della
palpebra destra con perdita di sostanza e ferita lacero-contusa a ipsilon del
mento di circa 8 cm di lunghezza – cfr. doc. 23, p. 2).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 5 gennaio 2017,
all’assicurato è stata assegnata un’indennità per menomazione dell’integrità
(IMI) del 10% per tenere conto del danno acquisito a livello del rachide
lombare (cfr. doc. 156 e doc. 159).
RI 1, per il tramite
dell’avv. RA 1, si è opposto a questo provvedimento (cfr. doc. 176).
1.3. In data 2 aprile 2019,
l’amministrazione ha emanato una nuova decisione formale - sostitutiva di
quella del gennaio 2017 - mediante la quale ha accordato all’assicurato un’IMI
del 15% (10% per il danno alla colonna lombare + 5% per il danno al
piede sinistro) (doc. 226 e doc. 245).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 248), in data 19
giugno 2019, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc.
254).
1.4. Con tempestivo ricorso del 21
agosto 2019, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che
l’assicuratore convenuto venga condannato a riconoscergli un’IMI del 25%
(15% per la problematica alla schiena e 10% per quella riguardante il piede
sinistro).
A sostegno della propria
pretesa, egli chiede in sostanza che il TCA si discosti dalla valutazione
espressa in proposito dal medico ____________, per fondare il proprio giudizio
sui referti agli atti del Prof. dott. __________, specialista da lui
privatamente consultato (cfr. doc. I).
1.5. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
Fatti
1.6. In data 19 settembre 2019,
l’avv. RA 1 ha richiamato l’intero incarto CO 1 e ha domandato l’audizione
della ricorrente e quella del dott. __________, come pure l’esecuzione di una
perizia giudiziaria (doc. V).
in diritto
Considerandi
in ordine
2.1
La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49.
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31.
agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190.
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999.
Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
nel merito
2.2
L’oggetto litigioso è
circoscritto all’entità della menomazione dell’integrità di cui è portatore
l’assicurato.
2.3
Secondo l'art. 24 cpv. 1
LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito
all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità
fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa
non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.4
L'art. 36 cpv. 1 OAINF
definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24
LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente
sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se
l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione
dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle
circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la
gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici
senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto
privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.
42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione
del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).
2.5
Giusta l'art. 36 cpv. 2
OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3
dell'OAINF.
Una tabella elenca una
serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,
corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno
assicurato.
Questa tabella -
riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.
RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni
extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per
menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso
di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita
parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna
indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al
5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni
all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36.
cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende in
considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione
dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,
ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4
OAINF).
Peggioramenti non
prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un
pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la
revisione dell'indennità per menomazione è, di principio, esclusa. Per contro,
l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una
misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308
ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.6
L’INSAI ha allestito una
serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella
dell'ordinanza.
Semplici direttive di
natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il
giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA
del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in
cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di
trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3
all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,
consid. 3a).
2.7
Nel caso di specie, l’assicuratore
LAINF resistente, sentito il parere del proprio medico __________, ha assegnato
al ricorrente un’IMI del 15% (doc. 245).
A margine della visita di
controllo del 15 novembre 2018, il dott. __________, spec. in chirurgia
ortopedica e traumatologia, ha da una parte confermato l’indennità del 10% già
riconosciuta per il danno acquisito a livello del rachide lombare (cfr. doc.
227, p. 7: “… dovendo valutare un disturbo algico presente solo a riposo ed
assente durante la marcia ed in ortostatismo e che permette all’assicurato di
svolgere la sua professione al 100% senza limitazioni, considerando la tabella
7.2
Suva che in merito una frattura vertebrale identica, in un momento algico
“moderato al movimento, raro o assente a riposo con una remissione buona e
rapida (1-2 giorni)”, con una deviazione angolare tra i 10 e i 20°, una
valutazione tra il 5 e il 10% e come già ribadito all’interno
dell’apprezzamento della menomazione all’integrità del 27.12.2016, riteniamo
sempre congruo un valore del 5%, tenendo inoltre presente che il dr. med. __________
non ha ritenuto opportuno prescrivere alcuna terapia farmacologica analgesica o
antinfiammatoria su base programmatica per la questione dei disturbi. Per le
stesse ragioni riteniamo giusta la valutazione del 5% come esiti di
laminectomia e spondilodesiche prevedono un valore tra il 5 e il 15% ove da un
lato riteniamo il riconoscimento dell’assenza di deficit neurologici residui e
dall’altro abbiamo la sola emilaminectomia L1 a sinistra, quindi interessante
una sola vertebra, accompagnata da disturbi minimi che non richiedono alcun
trattamento farmacologico su base programmatica ma gestibili autonomamente
dall’assicurato con n. 3 cicli di 9 sedute di FT annuali.”) e dall’altra ha
valutato in un ulteriore 5% quello interessante il piede sinistro (doc. 227, p.
7: “Per quanto riguarda invece la persistenza del dolore in regione peri-malleolare
interno a sinistra durante la marcia evidenziata dal dr. med. __________ nel
suo rapporto medico del 30.08.2017, l’assicurato è stato valutato nuovamente il
15.11.2018
con visita medico __________, dove l’evidenza clinica è stata
assolutamente negativa per importanti patologie alla tibio-tarsica e piede
sinistro, con una caviglia sinistra assolutamente asciutta e stabile,
palesandosi solo un dolore alla digitopressione a livello del seno del tarso
superiormente, possibile espressione del “dismorfismo del versante laterale
dell’astragalo, su esiti fratturativi”. emerso alla MRI della tibiotarsica
sinistra del 19.10.2018, patologia allo stato attuale delle cose non di
rilevante importanza, gestibile in maniera autonoma dall’assicurato,
assolutamente non valevole di trattamento invasivo: per queste motivazioni
viene recepita solo in parte la richiesta dell’avvocato RA 1 dell’aumento
dell’IMI di un ulteriore 10% per la problematica in questo distretto anatomico
in quanto persistendo un disturbo algico a livello della caviglia sinistra di
tipo intermittente (al mattino diminuisce dopo pochi passi), facilmente
gestibile autonomamente, che non ha mai limitato il signor RI 1 nell’attività
lavorativa di riferimento, ci sembra congruo valutare una IMI del 5% in base alla
tabella Suva 2.2 che prevede un’assegnazione IMI nei disturbi funzionali
dell’articolazione subtalare; …”).
Da parte sua, la
rappresentante dell’assicurato ha prodotto alcuni rapporti del Prof. dott. __________,
spec. FMH in chirurgia e traumatologia - i primi allestiti sulla base degli
atti (cfr. doc. 238 e 248), l’ultimo frutto di una visita personale
dell’assicurato che ha avuto luogo in data 10 agosto 2019 (doc. 257) -, il
quale ha dichiarato che l’indennità per il danno a livello della colonna
toraco-lombare ammonterebbe al 15%, mentre quella per la menomazione al piede
sinistro si eleverebbe al 10%.
Queste, in particolare, le
considerazioni che sono state da lui espresse a margine del consulto
dell’agosto 2019:
" (…) Per la
colonna toraco-lombare: persiste ancora una notevole sintomatologia soggettiva
costituita da dolori notturni e alla levata, dolori che l’hanno costretto ad
abbandonare la sua attività sportiva (vela, sci nautico, quest’ultimo limitato
dall’impossibilità di caricare piede e colonna alzandosi dall’acqua) e a
ricercare un sedile più confacente per la guida. La forte limitazione della
flessione è dovuta alla spondilodesi chirurgica Th11-L4, una lunga spondilodesi
con un irrigidimento totale dei segmenti maggiormente responsabili per la
flessione.
Ho già accennato nel mio rapporto del 03.04.2019 che le importanti
limitazioni della mobilità dei due segmenti toracici caudali e nei tre lombari
craniali portano a un sovraccarico discale e delle piccole articolazioni
vertebrali nei segmenti vicini a quelli fissati. Vi è da aspettarsi
obbligatoriamente l’insorgere con il tempo di una spondilartrosi e discartrosi
L4-L5 e L5-S1 nonché eventuali ripercussioni spondilartrotiche nei segmenti
prossimali a Th11 con insorgenza di discopatie.
Ho citato le informazioni della __________ date ai pazienti che si
sottopongono a “Spinal fusion” nella mia lettera del 03.04.2019, che confermano
l’opinione di esperti sulla impedenza obbligata evolutiva di patologie
artrotiche e dolorose nei segmenti vicini a quelli fissati.
Mantengo pertanto la mia valutazione di una IMI del 15% per
esiti funzionali e dolorosi presenti e futuri delle fratture multiple
toraco-lombari assoggettate a un’estesa spondilodesi di ben 5 segmenti di
movimento.
Per quanto riguarda le lesioni del talo, del calcagno e
dell’articolazione tibio-talare e talo-calcaneare sinistri faccio presente che
nelle immagini del 2014 (TAC 5.7.2014) non si constatava ancora la presenta di
cisti ossee che si osservarono poi alla RM del 2018. Si tratta dunque di cisti
postraumatiche circondate da edema osseo sia al margine mediale sub condrale
del talo prossimale sinistro che nel calcagno nella zona del sustentaculum
tali. Sulla loro origine postraumatica non vi sono dubbi. Cito l’opinione di
esperti podiatri sulla allegata letteratura di Riyan Carter et al: (…).
Le cisti ossee testimoniano dell’impatto assiale importante al
quale è stato sottoposto il piede sinistro, quando vi si associano fratture
compressive di vertebre toraciche e lombari.
La tibio-talare sinistra ha subito verosimilmente un danno
cartilaginare nella sua parte mediale dovuto all’iperflessione subita, alla
componente assiale del trauma e alla forte vagizzazione dovute alla
compressione del paziente tra cruscotto e sedile al momento del trauma. La
talo-calcaneare sinistra ha subito una sconnessione fratturaria che riguardava
sia il talo distale che il calcagno prossimale nella zona dell’articolazione
maggiore. Dalla disconnessione della superficie articolare calcaneare è esitata
la cisti subcondrale calcaneare circondata nell’ultima RM da edema osseo.
Questi danni strutturali, cartilaginari e concernenti la struttura ossea (edema
osseo del talo e del calcagno) hanno il corrispondente clinico nell’abbandono
dello sport, nei persistenti dolori pungenti alle manovre di varo-valgo nella
subtalare sinistra, nell’impossibilità del mantenimento di una stazione
monopodale sinistra, nella limitazione del tragitto di marcia (max un’ora,
terreno solo facile).
Mantengo pertanto la mia valutazione di un’IMI del 10%,
assegnando ai due distretti coinvolti dal trauma assiale l’etichetta di una
moderata panartrosi (tabella Suva 10-30%), tenendo conto solo minimamente del
potenziale evolutivo verso un’artrosi tibio-talare e talo-calcaneare più grave.”
(doc. 257, p. 3-4 – il corsivo è del redattore)
Agli atti figurano le
prese di posizione del dott. __________ riguardanti i rapporti elaborati in
base degli atti dallo specialista consultato dall’assicurato, mediante le quali
egli ha in sostanza ribadito il proprio parere, ossia che quest’ultimo è
portatore di una menomazione dell’integrità del 15% (cfr. doc. 243 e doc. 251).
Non risulta invece che il medico __________ appena citato si sia pronunciato a
proposito della valutazione enunciata dal dott. Martinoli a margine della
consultazione del 10 agosto 2019.
2.8
Per costante giurisprudenza,
in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02
dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg.
(= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale
ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Nella DTF 135 V 465,
l’Alta Corte ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio
alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle
conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal
principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha
dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a
mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni
all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di
prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei
medici curanti.
Trattandosi invece di
perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura
amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati
indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non
esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF
8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il
valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui
temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle
censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena
conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto
medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr.
21.
p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p.
191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per
decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la
sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare
che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere
la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in
fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.9
Nella concreta evenienza, questa Corte non può confermare la decisione su opposizione
impugnata mediante la quale l’assicuratore resistente ha assegnato
all’assicurato un’IMI del 15%. In effetti, in merito all’entità della
menomazione dell’integrità di cui è portatore l’insorgente, agli atti figurano referti
contraddittori – quelli del medico ____________ (menomazione dell’integrità
complessiva del 15%) e quelli elaborati dal Prof. dott. __________ (25%) - che
non consentono al TCA di decidere, con la necessaria tranquillità, in un senso
oppure nell’altro.
In simili casi, la
giurisprudenza federale prevede che la vertenza non possa essere decisa
basandosi sull’uno o sull’altro dei pareri a disposizione ma che occorre
ordinare una perizia ad opera di un medico indipendente secondo la procedura di
cui all’art. 44 LPGA oppure una perizia giudiziaria (cfr. DTF 135 V 465 e la
STF 8C_247/2018 del 1° aprile 2019 consid. 6.2.2).
Tutto ben considerato,
dalla documentazione a disposizione emergono dunque elementi suscettibili di
generare dei dubbi, perlomeno lievi, circa l’affidabilità della documentazione
medica sulla quale l’istituto assicuratore ha fondato la propria decisione di
riconoscere un’IMI del 15% (per un caso in cui la Corte federale ha annullato
il giudizio cantonale ritenendo che, alla luce dei referti agli atti dei medici
consultati dall’assicurato, alle considerazioni espresse dal medico fiduciario
non poteva essere data “quella sufficiente concludenza, tale da escludere anche
il minimo dubbio di una soluzione differente”, si veda la STF 8C_23/2019 del 6
agosto 2019 consid. 4.3).
2.10
In una sentenza di principio
9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale
federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale
relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico
(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla
Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi
il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in
quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento
istruttorio.
Il TF ha, al riguardo,
sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…).
4.4.1.1
Ist das Gutachten einer
versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene
Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das
Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die
Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit
diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines
Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den
kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61
lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen
auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies
schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne
Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.
4.4.1.2
Die Vorteile von Gerichtsgutachten
(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des
Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte
Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko
von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren
multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick
auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche
funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der
Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,
Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der
hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine
Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3
Die Einschränkung der Befugnis der
Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die
Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter
Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im
Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;
vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,
derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine
Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo
dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige
Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,
bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten
(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil
vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4
Freilich ist es weder unter praktischen
noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,
die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts
fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines
Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS
von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.
Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein
Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig
erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich
abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem
rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der
bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die
betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend
reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine
Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt
hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher
vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen
Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das
Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S.
151.
E. 3.5, 9C_85/2009).”
(DTF 137 V 263-265)
In
una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella
pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli
infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF
135.
V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di
rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero
di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare
gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo
la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein
Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine
Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).” (STF 8C_59/2011,
consid. 5.2)
Nella
presente fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un
rinvio degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e
DTF 135 V 465), già per il fatto che essa ha fondato la decisione impugnata sul
solo parere del medico ___________ (per un caso analogo, si veda la STF
8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2).
Per le ragioni già esposte al considerando 2.9., si
giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e
il rinvio degli atti all’assicuratore resistente affinché disponga un
approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) volto a definire l’entità della
menomazione dell’integrità di cui è portatore l’insorgente. Sulla scorta delle
relative risultanze, l’CO 1 sarà poi chiamato a determinare di nuovo la
relativa indennità.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione
su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli atti sono
rinviati all’assicuratore resistente per complemento
istruttorio e nuova decisione in relazione all’entità
della menomazione dell’integrità.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà
all’assicurato, patrocinato da un avvocato, l’importo di fr. 2'800 (IVA
inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti