Lexipedia

Decisione

35.2019.93

Discussa determinazione del grado dell'invalidità

27 aprile 2020Italiano18 min

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre,

Source ti.ch

Incarto

n.

35.2019.93

mm

Lugano

27 aprile 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 agosto 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 1° luglio 2019 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 15 luglio 2006, RI 1,

dipendente dell’omonima impresa di costruzioni di __________ e, perciò,

assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO

1, è rimasto vittima di un incidente della circolazione stradale in sella alla

propria moto e ha riportato la lussazione-frattura pluriframmentaria aperta

dell’olecrano sinistro, la lesione legamentare radio-ulnare distale sinistra e

la lesione legamentare scafo-ulnare destra (doc. 29, p. 1).

L’istituto assicuratore ha

riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le

prestazioni di legge.

1.2. Alla chiusura del caso, con

decisione formale del 6 febbraio 2019, l’amministrazione ha assegnato

all’assicurato una rendita d’invalidità del 13% a contare dal 1° gennaio 2009 e

un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 20% (doc. 223).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 229 e doc. 239,

p. 1), in data 1° luglio 2019, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua

prima decisione (doc. 240).

1.3. Con tempestivo ricorso del 23

agosto 2019, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto, in via

principale, che l’assicuratore convenuto venga condannato a riconoscergli

una rendita d’invalidità del 41% e, in via subordinata, il rinvio degli

atti per nuova decisione ai sensi dei considerandi.

A sostegno delle proprie

pretese, l’insorgente rimprovera all’istituto assicuratore di aver

procrastinato l’emanazione della decisione di rendita sino al febbraio 2019,

ciò che ha comportato, visto l’abbandono del metodo delle DPL a far tempo dal

1° gennaio 2019, l’assegnazione di una rendita del 13% (anziché del 41%).

D’altro canto, egli sostiene che, nella denegata ipotesi in cui il reddito da

invalido fosse da determinare in base ai salari statistici, occorrerebbe

esaminare l’applicazione di una riduzione a titolo di gap salariale (doc.

I).

1.4. L’CO 1, in risposta, ha

postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).

in diritto

in ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata

la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF

8C_14/2018 del 25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide questa vertenza

nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio

2018) poiché, come comunicato dall’CO 1 con scritto del 18 ottobre 2018

(relativo a undici vertenze), l’incarto in esame, affidato dall’assicuratore ad

un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria, non è

stato gestito, in seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia

del Giudice Ivano Ranzanici.

nel merito

2.2. Litigiosa è esclusivamente

l’entità della rendita d’invalidità spettante all’assicurato.

Giusta l'art. 18 cpv. 1

LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito

d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1

LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha

rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv.

1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase

LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti

di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16

LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che

l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella

sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che

anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità

dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2

seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la

nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza

relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e

invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito

all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda

pure la DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma

gli elementi costitutivi dell'invalidità:

1. il danno alla

salute fisica o psichica (fattore medico)

2. la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e

l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato

(fattore causale).

Nell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,

naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.3. L'invalidità, concetto

essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno

e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché

l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un

danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente

adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire

una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un

esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per

prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando

quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente

il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella

professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi

aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo

2002).

L'invalidità, proprio

perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in

un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre,

basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo

la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza

se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o

considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non

considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.

28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado

d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima

di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.4

Nel caso di specie, questo

Tribunale constata innanzitutto che la valutazione dell’esigibilità lavorativa

espressa in occasione della visita di chiusura del 27 gennaio 2016 dal dott. __________,

spec. FMH in chirurgia (cfr. doc. 188, p. 6 e doc. 211, p. 6), non è oggetto di

contestazione da parte dell’insorgente, il quale va dunque ritenuto in grado di

svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, attività lavorative

sostitutive che rispettano i limiti funzionali indicati.

Oggetto di contestazione

sono invece gli aspetti economici legati alla determinazione del grado

dell’invalidità e specificatamente l’entità del reddito da invalido

ritenuto dall’CO 1 (quello da valido, ammontante a fr. 81'002.40, non risulta

invece contestato – cfr. doc. I).

Preliminarmente va

ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato

il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222;

cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3

febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18

ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr.

11.

e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA

del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

Nel caso di specie sono quindi

determinanti i dati del 2009.

2.5

Per quanto riguarda il reddito

da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle

sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,

conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle

statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i

salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme

delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione

addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di

permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione

è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una

deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto

delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima

sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di

principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da

invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL

(“Descrizione dei posti di lavoro”).

In quella sede, la nostra

Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,

l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei

posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta Corte,

relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

In una sentenza

32.2007.165

del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del

20.

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido

conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario

medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va

ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la

valutazione dell’invalidità, in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p.

326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007

del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la

questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore

fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di

regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid.

6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza

pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto

rilevante un gap salariale del 4%).

La questione è stata

definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima

Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di

almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è

considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4

p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un

parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto

per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per

una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e

professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che

incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione

a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e

professionali.

Questa giurisprudenza è

stata confermata dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1 consid. 5.

Con comunicazione del 19

ottobre 2018, l’CO 1 ha informato il Tribunale federale e tutti i Tribunali

cantonali delle assicurazioni che, a partire dal 1° gennaio 2019, avrebbe

cessato di utilizzare le DPL, ritenuto che “nel corso degli ultimi anni, il

mantenimento della banca DPL è infatti divenuto sempre più dispendioso in

termini di tempo e costi ed avrebbe richiesto investimenti considerevoli negli

anni a venire. Inoltre, la collaborazione richiesta da parte della CO 1 per il

mantenimento del sistema è stata percepita dalle imprese come sempre più

gravosa. Per tutte queste ragioni, la CO 1 ha quindi deciso che in futuro

utilizzerà soltanto i dati statistici RSS nel quadro della fissazione delle

rendite di invalidità, e ciò a partire dal 1° gennaio 2019.”

2.6

Nella presente fattispecie,

l’istituto convenuto ha quantificato in fr. 70'076 il reddito da invalido

facendo capo alla tabella RSS TA 1 2008, media totale, livello di

competenze 3, uomini, aggiornato al 2009, applicando poi una riduzione del 5%

a titolo di deduzione sociale ex DTF 126 V 80 (cfr. doc. 221, p. 1).

Da parte sua, l’insorgente

contesta l’applicazione nel caso di specie dei dati salariali statistici, in

luogo di quelli risultanti dalle DPL, sottolineando che l’assicuratore ha

procrastinato l’emanazione della decisione di rendita a dopo il 1° gennaio 2019,

sebbene il suo stato di salute infortunistico fosse già da tempo stabilizzato.

Sempre in questo contesto, egli rileva come, nell’aprile 2018, il funzionario __________

dell’Agenzia di __________, avesse preventivato l’assegnazione di una rendita

del 41%, determinando il reddito da invalido proprio in applicazione delle DPL (doc.

I).

Chiamata ora a

pronunciarsi, questa Corte constata che dalle carte processuali emerge che la

gestione della pratica ha effettivamente presentato dei “tempi morti”. Non è

tuttavia possibile affermare che l’istituto assicuratore abbia deliberatamente

posticipato la definizione del caso a un momento successivo al 1° gennaio 2019,

allo scopo di determinare il reddito da invalido in applicazione dei dati

statistici (anziché delle DPL).

Del resto, l’assicurato

avrebbe potuto in ogni tempo presentare un ricorso per denegata/ritardata

giustizia ex art. 56 cpv. 2 LPGA, ciò che egli ha però omesso di fare.

Infine, così come ha pertinentemente

osservato l’amministrazione, nel calcolo del discapito economico contenuto nel

doc. 239, è stato considerato un reddito da invalido di fr. 47'220.40

risultante dall’applicazione di cinque DPL relative ad attività semplici e

ripetitive (cfr. doc. 242, p. 1-20: aiuto trafilatore, operaio alla

fabbricazione di trapani, operaio di spedizione, incassatore-imballatore e

aiuto operaio nell’industria chimica), facendo quindi astrazione dal fatto che,

tenuto conto della sua formazione ed esperienza professionale (RI 1 è titolare

di un AFC di disegnatore edile nonché di un diploma di assistente tecnico ST, e

ha gestito per anni l’impresa di famiglia – cfr. doc. 218, p. 197 e 198),

l’insorgente potrebbe senz’altro ambire a dei posti di lavoro meglio retribuiti

(in questo senso, l’CO 1 ha giustamente determinato il reddito da invalido

applicando il livello di competenze 3 previsto dalla tabella RSS TA 1

2008.

[“Conoscenze professionali e specializzate”] – cfr. doc. 221, p. 3).

In esito a quanto precede,

occorre quindi concludere che l’assicuratore LAINF convenuto ha validamente stabilito

il reddito da invalido applicando i dati salariali pubblicati periodicamente

dall’Ufficio federale di statistica. Posto che l’insorgente non contesta le

(altre) modalità con le quali il reddito in questione è stato calcolato, esso è

di fr. 73'763.90 (doc. 221, p. 1 - risultato intermedio).

Con la propria

impugnativa, l’assicurato censura poi il fatto che l’amministrazione non abbia neppure

considerato l’applicazione di una decurtazione del reddito statistico da

invalido a titolo di gap salariale, ricordando in proposito che “…

sovente i salari in Ticino sono inferiori alle medie svizzere.” (doc. I, p. 7).

Secondo questo Tribunale,

nella concreta evenienza, non entra in linea di conto una riduzione del reddito

statistico da invalido per gap salariale (cfr. la giurisprudenza citata

al consid. 2.4.6. in fine), vista la particolare posizione

di RI 1 in seno all’omonima impresa di costruzioni (egli è,

di fatto, datore di lavoro di sé stesso, con dunque la facoltà di

determinare l’importo del proprio salario; per un caso analogo, si veda la STCA

35.2011.72

dell’8 agosto 2012 consid. 2.4.7., cresciuta incontestata in

giudicato).

Applicata

una riduzione del 5% a titolo di deduzione sociale, aspetto pure non

contestato, il reddito da invalido ammonta a fr. 70'075.70, così come stabilito

dall’assicuratore resistente (cfr. doc. 221, p. 1).

Ora,

confrontando i fr. 70'075.70 al reddito che l’insorgente avrebbe

potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr. 81'002.40, risulta che

egli subisce una perdita di guadagno del 13.48%, arrotondata all’13%.

In queste condizioni il

ricorso deve essere respinto e la decisione su opposizione impugnata

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti