35.2019.93
Discussa determinazione del grado dell'invalidità
27 aprile 2020Italiano18 min
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre,
Source ti.ch
Incarto
n.
35.2019.93
mm
Lugano
27 aprile 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 agosto 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 1° luglio 2019 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 15 luglio 2006, RI 1,
dipendente dell’omonima impresa di costruzioni di __________ e, perciò,
assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO
1, è rimasto vittima di un incidente della circolazione stradale in sella alla
propria moto e ha riportato la lussazione-frattura pluriframmentaria aperta
dell’olecrano sinistro, la lesione legamentare radio-ulnare distale sinistra e
la lesione legamentare scafo-ulnare destra (doc. 29, p. 1).
L’istituto assicuratore ha
riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
1.2. Alla chiusura del caso, con
decisione formale del 6 febbraio 2019, l’amministrazione ha assegnato
all’assicurato una rendita d’invalidità del 13% a contare dal 1° gennaio 2009 e
un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 20% (doc. 223).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 229 e doc. 239,
p. 1), in data 1° luglio 2019, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua
prima decisione (doc. 240).
1.3. Con tempestivo ricorso del 23
agosto 2019, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto, in via
principale, che l’assicuratore convenuto venga condannato a riconoscergli
una rendita d’invalidità del 41% e, in via subordinata, il rinvio degli
atti per nuova decisione ai sensi dei considerandi.
A sostegno delle proprie
pretese, l’insorgente rimprovera all’istituto assicuratore di aver
procrastinato l’emanazione della decisione di rendita sino al febbraio 2019,
ciò che ha comportato, visto l’abbandono del metodo delle DPL a far tempo dal
1° gennaio 2019, l’assegnazione di una rendita del 13% (anziché del 41%).
D’altro canto, egli sostiene che, nella denegata ipotesi in cui il reddito da
invalido fosse da determinare in base ai salari statistici, occorrerebbe
esaminare l’applicazione di una riduzione a titolo di gap salariale (doc.
I).
1.4. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).
in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata
la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF
8C_14/2018 del 25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide questa vertenza
nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio
2018) poiché, come comunicato dall’CO 1 con scritto del 18 ottobre 2018
(relativo a undici vertenze), l’incarto in esame, affidato dall’assicuratore ad
un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria, non è
stato gestito, in seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia
del Giudice Ivano Ranzanici.
nel merito
2.2. Litigiosa è esclusivamente
l’entità della rendita d’invalidità spettante all’assicurato.
Giusta l'art. 18 cpv. 1
LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha
rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv.
1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase
LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti
di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16
LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che
l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella
sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che
anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità
dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2
seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la
nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza
relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e
invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda
pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla
salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno
e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi
aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo
2002).
L'invalidità, proprio
perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre,
basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di
confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro
stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire
pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua
capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo
la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti
l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza
se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o
considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non
considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,
cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI
1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994
succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.
28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo
l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente
dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado
d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima
di un danno alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze
ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.4
Nel caso di specie, questo
Tribunale constata innanzitutto che la valutazione dell’esigibilità lavorativa
espressa in occasione della visita di chiusura del 27 gennaio 2016 dal dott. __________,
spec. FMH in chirurgia (cfr. doc. 188, p. 6 e doc. 211, p. 6), non è oggetto di
contestazione da parte dell’insorgente, il quale va dunque ritenuto in grado di
svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, attività lavorative
sostitutive che rispettano i limiti funzionali indicati.
Oggetto di contestazione
sono invece gli aspetti economici legati alla determinazione del grado
dell’invalidità e specificatamente l’entità del reddito da invalido
ritenuto dall’CO 1 (quello da valido, ammontante a fr. 81'002.40, non risulta
invece contestato – cfr. doc. I).
Preliminarmente va
ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato
il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222;
cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3
febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18
ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr.
11.
e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA
del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
Nel caso di specie sono quindi
determinanti i dati del 2009.
2.5
Per quanto riguarda il reddito
da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle
sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,
conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle
statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i
salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme
delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione
addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di
permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione
è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una
deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto
delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima
sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di
principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da
invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL
(“Descrizione dei posti di lavoro”).
In quella sede, la nostra
Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,
l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei
posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta Corte,
relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
In una sentenza
32.2007.165
del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del
20.
febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido
conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario
medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va
ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la
valutazione dell’invalidità, in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p.
326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007
del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la
questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore
fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di
regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid.
6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza
pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto
rilevante un gap salariale del 4%).
La questione è stata
definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima
Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di
almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è
considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4
p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un
parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto
per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per
una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e
professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che
incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione
a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e
professionali.
Questa giurisprudenza è
stata confermata dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1 consid. 5.
Con comunicazione del 19
ottobre 2018, l’CO 1 ha informato il Tribunale federale e tutti i Tribunali
cantonali delle assicurazioni che, a partire dal 1° gennaio 2019, avrebbe
cessato di utilizzare le DPL, ritenuto che “nel corso degli ultimi anni, il
mantenimento della banca DPL è infatti divenuto sempre più dispendioso in
termini di tempo e costi ed avrebbe richiesto investimenti considerevoli negli
anni a venire. Inoltre, la collaborazione richiesta da parte della CO 1 per il
mantenimento del sistema è stata percepita dalle imprese come sempre più
gravosa. Per tutte queste ragioni, la CO 1 ha quindi deciso che in futuro
utilizzerà soltanto i dati statistici RSS nel quadro della fissazione delle
rendite di invalidità, e ciò a partire dal 1° gennaio 2019.”
2.6
Nella presente fattispecie,
l’istituto convenuto ha quantificato in fr. 70'076 il reddito da invalido
facendo capo alla tabella RSS TA 1 2008, media totale, livello di
competenze 3, uomini, aggiornato al 2009, applicando poi una riduzione del 5%
a titolo di deduzione sociale ex DTF 126 V 80 (cfr. doc. 221, p. 1).
Da parte sua, l’insorgente
contesta l’applicazione nel caso di specie dei dati salariali statistici, in
luogo di quelli risultanti dalle DPL, sottolineando che l’assicuratore ha
procrastinato l’emanazione della decisione di rendita a dopo il 1° gennaio 2019,
sebbene il suo stato di salute infortunistico fosse già da tempo stabilizzato.
Sempre in questo contesto, egli rileva come, nell’aprile 2018, il funzionario __________
dell’Agenzia di __________, avesse preventivato l’assegnazione di una rendita
del 41%, determinando il reddito da invalido proprio in applicazione delle DPL (doc.
I).
Chiamata ora a
pronunciarsi, questa Corte constata che dalle carte processuali emerge che la
gestione della pratica ha effettivamente presentato dei “tempi morti”. Non è
tuttavia possibile affermare che l’istituto assicuratore abbia deliberatamente
posticipato la definizione del caso a un momento successivo al 1° gennaio 2019,
allo scopo di determinare il reddito da invalido in applicazione dei dati
statistici (anziché delle DPL).
Del resto, l’assicurato
avrebbe potuto in ogni tempo presentare un ricorso per denegata/ritardata
giustizia ex art. 56 cpv. 2 LPGA, ciò che egli ha però omesso di fare.
Infine, così come ha pertinentemente
osservato l’amministrazione, nel calcolo del discapito economico contenuto nel
doc. 239, è stato considerato un reddito da invalido di fr. 47'220.40
risultante dall’applicazione di cinque DPL relative ad attività semplici e
ripetitive (cfr. doc. 242, p. 1-20: aiuto trafilatore, operaio alla
fabbricazione di trapani, operaio di spedizione, incassatore-imballatore e
aiuto operaio nell’industria chimica), facendo quindi astrazione dal fatto che,
tenuto conto della sua formazione ed esperienza professionale (RI 1 è titolare
di un AFC di disegnatore edile nonché di un diploma di assistente tecnico ST, e
ha gestito per anni l’impresa di famiglia – cfr. doc. 218, p. 197 e 198),
l’insorgente potrebbe senz’altro ambire a dei posti di lavoro meglio retribuiti
(in questo senso, l’CO 1 ha giustamente determinato il reddito da invalido
applicando il livello di competenze 3 previsto dalla tabella RSS TA 1
2008.
[“Conoscenze professionali e specializzate”] – cfr. doc. 221, p. 3).
In esito a quanto precede,
occorre quindi concludere che l’assicuratore LAINF convenuto ha validamente stabilito
il reddito da invalido applicando i dati salariali pubblicati periodicamente
dall’Ufficio federale di statistica. Posto che l’insorgente non contesta le
(altre) modalità con le quali il reddito in questione è stato calcolato, esso è
di fr. 73'763.90 (doc. 221, p. 1 - risultato intermedio).
Con la propria
impugnativa, l’assicurato censura poi il fatto che l’amministrazione non abbia neppure
considerato l’applicazione di una decurtazione del reddito statistico da
invalido a titolo di gap salariale, ricordando in proposito che “…
sovente i salari in Ticino sono inferiori alle medie svizzere.” (doc. I, p. 7).
Secondo questo Tribunale,
nella concreta evenienza, non entra in linea di conto una riduzione del reddito
statistico da invalido per gap salariale (cfr. la giurisprudenza citata
al consid. 2.4.6. in fine), vista la particolare posizione
di RI 1 in seno all’omonima impresa di costruzioni (egli è,
di fatto, datore di lavoro di sé stesso, con dunque la facoltà di
determinare l’importo del proprio salario; per un caso analogo, si veda la STCA
35.2011.72
dell’8 agosto 2012 consid. 2.4.7., cresciuta incontestata in
giudicato).
Applicata
una riduzione del 5% a titolo di deduzione sociale, aspetto pure non
contestato, il reddito da invalido ammonta a fr. 70'075.70, così come stabilito
dall’assicuratore resistente (cfr. doc. 221, p. 1).
Ora,
confrontando i fr. 70'075.70 al reddito che l’insorgente avrebbe
potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr. 81'002.40, risulta che
egli subisce una perdita di guadagno del 13.48%, arrotondata all’13%.
In queste condizioni il
ricorso deve essere respinto e la decisione su opposizione impugnata
confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti