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Decisione

35.2019.94

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 aprile 2020Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di confermare

che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può

far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso

la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa

(STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato,

che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di

lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non

riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità

i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno

alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito conseguibile

senza invalidità:

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.5

Nel caso concreto, con la

sentenza 35.2018.54 del 29 novembre 2018, questa Corte ha rilevato che

contestati erano soltanto gli aspetti economici legati alla determinazione del

grado dell’invalidità e, specificatamente, l’entità del reddito da invalido, e

ciò nella misura in cui l’assicuratore non aveva applicato alcuna riduzione del

reddito statistico a titolo di gap salariale (il reddito da valido di

fr. 37'856, riferito all’anno 2018, è invece stato fatto proprio dal

Tribunale). A quest’ultimo riguardo, essa ha precisato come, ai fini di un

eventuale parallelismo dei redditi, “il CCL stipulato tra la ___________ di ___________

e l’RA 1 non sia applicabile al caso di specie, avendo unicamente valenza

aziendale ed essendo quindi riferito esclusivamente al proprio datore di lavoro

che, tuttavia, sulla base degli atti di causa non è una società nazionale o

multinazionale (…) e non ha, pertanto, valenza nazionale (o, per lo meno,

regionale).”. Il TCA ha pertanto rinviato gli atti all’amministrazione affinché

disponesse un complemento istruttorio volto a stabilire se l’assicurato

si fosse o meno accontentato di un reddito modesto e, quindi, se al caso di

specie fosse applicabile il principio del parallelismo dei redditi da

raffrontare per la parte eccedente la soglia del 5% (cfr. doc. 149).

Esperiti gli accertamenti

del caso – concretamente, richiamando l’estratto del conto individuale AVS dell’insorgente

(doc. 156) e procedendo alla sua audizione (doc. 161) -, con decisione formale

dell’8 luglio 2019, l’istituto assicuratore ha confermato il proprio rifiuto di

riconoscere all’assicurato il diritto a una rendita d’invalidità. In

particolare, esso ha negato che fossero date le premesse per procedere al

parallelismo dei redditi, in quanto “…, tenuto conto dei vari cambiamenti di

datori di lavoro e dei salari ottenuti dall’interessato nell’anamnesi

professionale, non sussistono prove per ammettere che l’interessato non si sia

accontentato di quanto guadagnava.” (doc. 165).

Con la decisione su

opposizione impugnata, l’CO 1 ha in subordine fatto valere che, anche

nell’ipotesi in cui si volesse procedere a un parallelismo dei redditi come lo

pretende il ricorrente, l’esito non muterebbe, dato che “giusta la TA1, ramo

24-25, profilo 1, il salario medio ammontava nel 2016, in base alla più recente

tabella a disposizione, a fr. 5.488.--. La tabella TA1-b citata con

l’opposizione non trova applicazione in quanto deve essere fatto capo

unicamente al settore privato. Convertendo il salario su 41.4 ore (così come

risulta dalla tabella e non su 42 come preteso con l’opposizione) si giunge ad

un ammontare di fr. 5'680.08 risp. di fr. 68'160.96 l’anno e, tenuto conto

dell’evoluzione nominale dei salari (indice T1.1.15.C 2016 100.4 e 2018 101.2),

di 68'704.07 nel 2018. Questo significa che il parallelismo è del 44.90% risp.

del 39.90% tenuto conto del 5% di tolleranza. Dal raffronto dei redditi (fr.

34'434.34 [sempre tenuto conto della deduzione sociale del 15% non giustificata

e che non lega la CO1]: fr. 37'856.--) risulta un discapito del 9.04%.” (doc.

171, p. 5).

Con la propria

impugnativa, l’assicurato contesta le argomentazioni dell’assicuratore

resistente, tanto quelle fatte valere a titolo principale, quanto quelle

sviluppate in subordine.

A proposito di queste

ultime, egli sostiene che il reddito mediamente realizzabile (a livello

nazionale) nel settore specifico andrebbe determinato in applicazione della

tabella TA1_b (e non secondo la tabella TA1_tirage_skill_level) e che il

reddito così stabilito andrebbe riportato su 42 ore/settimana (e non su 41.4

ore) visto che quelle erano le ore che egli svolgeva allorquando si trovava

alle dipendenze della ditta ___________. Inoltre, la deduzione sociale del 15% risulterebbe

senz’altro giustificata dalle circostanze personali e professionali e,

pertanto, da confermare (cfr. doc. I, p. 5 s.).

Chiamata ora a

pronunciarsi, questa Corte ritiene di potersi esimere dall’approfondire oltre

la questione di sapere se l’assicurato si sia spontaneamente accontentato o

meno di un salario considerevolmente inferiore alla media in quanto, anche se

ciò fosse il caso, l’esito della vertenza non potrebbe comunque essere quello

da lui auspicato, e ciò per le ragioni che verranno esposte qui di seguito.

Va rilevato che

l’insorgente non contesta né l’entità del reddito da valido (fr. 37'856) né

quella del reddito statistico da invalido prima dell’applicazione di eventuali

decurtazioni (fr. 67'405.97).

Contestate sono

innanzitutto le modalità con le quali l’amministrazione ha proceduto al

parallelismo dei redditi da porre a confronto. Come precedentemente detto,

l’assicurato pretende l’applicazione della tabella TA1_b e che il reddito

determinato in tal modo venga poi riportato su 42 ore settimanali.

Il TCA non può condividere

tali obiezioni.

In effetti, da un canto, il

Tribunale federale ha già avuto modo di chiarire in più occasioni che, laddove

ci si riferisca ai dati statistici della RSS nella versione rivista a partire

dal 2012, occorre applicare la tabella TA1_skill_levels e non la TA1_b

(cfr. STF 8C_46/2018 dell’11 gennaio 2019 consid. 4.4 e riferimenti ivi

menzionati).

Dall’altro, l’insorgente non può essere seguito nemmeno nella misura in cui pretende

che il reddito di riferimento per il calcolo del gap salariale debba

essere riportato su 42 ore settimanali, visto che quelle erano le ore che egli

svolgeva prima d’infortunarsi (cfr. doc. I, p. 11). Infatti, in una sentenza 35.2015.81

del 25 gennaio 2016 consid. 2.6.3 - confermata dal TF con sentenza 8C_155/2016

dell’8 agosto 2016 -, riguardante una fattispecie in cui il patrocinatore

dell’assicurato pretendeva che, ai fini della determinazione del gap

salariale, l’assicuratore convenuto avrebbe dovuto utilizzare lo stesso numero

di ore effettuate in precedenza (42.5 ore), il TCA ha stabilito che, secondo la

giurisprudenza federale, per il calcolo del gap salariale si devono

considerare i dati specifici del settore di riferimento (in quel caso, il ramo

economico 41-43 [costruzioni], donde un orario di lavoro di 41.5

ore/settimana).

Tenuto conto

di quanto precede, il calcolo del gap salariale si presenta nei seguenti

termini.

Secondo la tabella TA1_skill_levels

2016, settore economico 24-25 (“Metallurgia; fabbr. prodotti in metallo”),

livello di competenze 1, il reddito mediamente conseguito in Svizzera da un

uomo, è di fr. 5’488/mese.

Questo

reddito deve essere riportato su 41.5 ore/settimana, dato che corrisponde alla

durata normale del lavoro nel settore 24-25 in base alla relativa tabella

pubblicata sul sito web dell’UFS (“Durée normale du travail dans les

entreprises selon la division économique [NOGA 2008]”), per cui esso si attesta

a fr. 5'693.80/mese oppure a fr. 68'325.60/anno.

Dopo

adeguamento all’indice dei salari nominali conformemente alla tabella T1.1.15

(“Indice dei salari nominali, Uomini, 2016-2018”), si ottiene, per il 2018, un

reddito di fr. 68'870.02.

Posto che,

qualora non fosse insorto il danno alla salute, continuando a lavorare alle

dipendenze della __________, RI 1 avrebbe realizzato nel 2018 un reddito

pari a fr. 37'856, il gap salariale ammonta al 40% (già dedotta la

franchigia del 5%).

Il reddito statistico da invalido,

dopo decurtazione del 40%, è dunque pari a fr. 40'443.58.

Con il proprio ricorso,

l’assicurato fa valere che l’assicuratore convenuto avrebbe erroneamente

rinunciato ad applicare una riduzione a titolo di deduzione sociale, in quanto

“… il 15% di deduzione sociale era già stato valutato dalla CO 1 in sede di

decisione 23 febbraio 2018 e successiva decisione su opposizione 15 maggio

2018, e confermato nuovamente in sede di decisione 8 luglio 2019 e riconfermato

anche in sede di decisione su opposizione 24 luglio 2019. A nostro avviso, di

conseguenza, il salario ipoteticamente conseguibile dal signor da invalido

deve tener conto sia della deduzione per gap salariale (43.36%) che della

deduzione sociale del 15% valutata dalla CO 1 stessa, …” (doc. I, p. 7).

Il TCA constata che, al di

là dei termini utilizzati che possono effettivamente generare dei malintesi, il

grado d’invalidità del 9% determinato dall’amministrazione è in realtà il

risultato di una doppia riduzione, in ragione del gap salariale (del

39.

%) e a titolo di deduzione sociale (del 15%).

La censura sollevata dal

ricorrente si rivela pertanto priva di oggetto.

Ora, confrontando i fr. 34'377.04

(85% di fr. 40'443.58) al reddito che l’insorgente avrebbe potuto conseguire

senza il danno alla salute, e cioè fr. 37’856, risulta in effetti una perdita

di guadagno del 9.18%, arrotondata al 9%, insufficiente per fondare il

diritto a una rendita d’invalidità (cfr. art. 18 cpv. 1 LAINF).

La decisione su

opposizione impugnata mediante la quale all’assicurato è stata negata l’assegnazione

di una rendita d’invalidità, deve dunque essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti