35.2019.94
Discussa la determinazione del diritto a una rendita d'invalidità (trattato in particolare l'aspetto del gap salariale: applicazione della tabella TA1skilllevels e dei dati specifici del settore di riferimento [con riferimento alle ore lavorate])
27 aprile 2020Italiano19 min
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato,
Source ti.ch
Incarto
n.
35.2019.94
mm
Lugano
27 aprile 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 agosto 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 24 luglio 2019 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 1° luglio 2016, RI 1,
nato nel 1977, dipendente a tempo pieno della ditta __________ di __________ in
qualità di operaio/magazziniere e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli
infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1, è rimasto vittima di un
infortunio professionale a causa del quale ha riportato la distorsione del
pollice destro con lesione legamentaria.
L’istituto assicuratore ha
riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
1.2. Con decisione formale del 23
febbraio 2018 - poi confermata in sede di opposizione -, l'CO 1 ha negato
all'assicurato il diritto a una rendita, considerata l’assenza di qualsiasi
discapito economico (ritenuto un reddito da valido di fr. 37'856 e da invalido
di fr. 57'681, determinato in applicazione della RSS TA1 2014, uomini, livello
di competenze 1, aggiornato al 2018, decurtato del 15% a titolo di deduzione
sociale). All’assicurato è pure stata rifiutata l’assegnazione di un'indennità
per menomazione dell’integrità (IMI; doc. 125).
1.3. Con sentenza 35.2018.54 del
29 novembre 2018, questa Corte ha parzialmente accolto ai sensi dei
considerandi il ricorso interposto nel frattempo da RI 1, nel senso che,
annullata la decisione su opposizione impugnata, gli atti sono stati retrocessi
all’amministrazione per complemento istruttorio (doc. 149).
La pronunzia cantonale è
cresciuta incontestata in giudicato.
1.4. Dando seguito a quanto
disposto dal TCA, l’assicuratore ha acquisito agli atti l’estratto del conto
individuale dell’assicurato (doc. 156) e ha proceduto alla sua audizione (doc.
161).
1.5. In data 8 luglio 2019,
l’amministrazione ha emanato una decisione formale mediante la quale ha
confermato il rifiuto di assegnare all’assicurato una rendita d’invalidità. In
particolare, essa ha precisato che “…, tenuto conto dei vari cambiamenti di
datori di lavoro e dei salari ottenuti dall’interessato nell’anamnesi
professionale, non sussistono prove per ammettere che l’interessato non si sia
accontentato di quanto guadagnava." (doc. 165).
A seguito dell’opposizione
interposta dal Sindacato RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 168), in data 24
luglio 2019, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc.
171).
1.6. Con tempestivo ricorso del 26
agosto 2019, RI 1, sempre rappresentato dall’RA 1, ha chiesto che l’istituto
assicuratore convenuto venga condannato a riconoscergli una rendita
d’invalidità del 14%, argomentando in particolare quanto segue:
" (…) Di
fatto, a nostro avviso, la CO 1 ha esperito una valutazione sommaria e
probabilmente non sufficientemente oggettiva, addivenendo a delle conclusioni
parziali e non probanti in merito alla fattispecie che qui ci concerne. È
possibile sostenere che la pratica del signor RI 1 è stata gestita in maniera
semplicistica e troppo celere, e non in maniera sufficientemente approfondita.
Ad ogni modo, come indicato in sede di opposizione 19 luglio 2019,
l’estratto del conto individuale AVS richiesto dalla CO 1, dimostra che il
signor RI 1, in soli 17 anni, ha cambiato datore di lavoro in almeno 10
occasioni, a chiara dimostrazione che quest’ultimo non si è certo accontentato
di percepire un reddito basso, dimostrando dinamicità e intenzione di trovare
un’occupazione meglio retribuita.
(…).
In aggiunta, il signor RI 1 conferma di essersi sempre attivato
per trovare un’occupazione meglio retribuita. In tal senso, il ricorrente
dichiara di essersi presentato di persona presso svariate aziende della
regione, proponendo la propria candidatura oralmente, consegnando brevi manu il
proprio curriculum vitae.
A comprova di quanto appena indicato, si produce la dichiarazione
scritta 26 agosto 2019 dell’assicurato (doc. H).
Conseguentemente, a nostro avviso, la giurisprudenza relativa al
GAP salariale è applicabile al caso del signor RI 1 in quanto i requisiti
necessari sono da ritenersi assolti, primo fra tutti il fatto che il ricorrente
non si è mai accontentato di percepire un salario basso, cercando continuamente
di trovare un impiego meglio retribuito.
Inoltre, come già evidenziato da RA 1 in sede di opposizione 19
luglio 2019, riteniamo molto importante che venga debitamente considerato
l’articolo apparso in forma digitale sul sito del Corriere del Ticino in data
15 luglio 2019 (doc. I).
Come si evince da tale articolo, a seguito di uno studio
dell’Ufficio federale di statistica (UST) per l’anno 2016, il Ticino “presenta
un tasso di dipendenti a basso salario del 26.7%, oltre il doppio della media
nazionale”.
Nell’articolo viene inoltre precisato che “un impiego viene
considerato a salario basso quando la remunerazione, calcolata per un lavoro a
tempo pieno, è inferiore ai due terzi del salario lordo mediano standardizzato,
ovvero a 4335 franchi lordi al mese nel 2016 in Svizzera. (…).” (doc. I)
1.7. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.8. In data 26 settembre 2019, il
ricorrente si è in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e
conclusioni (doc. V).
L’assicuratore convenuto
si è espresso in proposito il 4 ottobre 2019 (doc. VII).
in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata
la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF
8C_14/2018 del 25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide questa vertenza
nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio
2018). Con scritto del 18 ottobre 2018 l’CO 1 ha infatti comunicato al TCA che,
a partire da quella data, gli incarti affidati dall’assicuratore ad un legale
esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria non vengono
gestiti, in seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia del
Giudice Ivano Ranzanici.
nel merito
2.2. Litigiosa è la questione di
sapere se l’CO 1 era legittimato a negare all’assicurato il diritto a una
rendita d’invalidità, oppure no.
2.3. Giusta l'art. 18 cpv. 1
LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004,
pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF
rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,
corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale
occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito
all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16
LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che
l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti
d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del
lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno
2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha
modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai
previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha
quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute
fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale
ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi
aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio
perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,
sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di confermare
che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può
far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso
la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa
(STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti
l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato,
che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di
lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non
riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,
cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI
1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994
succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo
l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente
dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità
i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno
alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito conseguibile
senza invalidità:
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze
ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.5
Nel caso concreto, con la
sentenza 35.2018.54 del 29 novembre 2018, questa Corte ha rilevato che
contestati erano soltanto gli aspetti economici legati alla determinazione del
grado dell’invalidità e, specificatamente, l’entità del reddito da invalido, e
ciò nella misura in cui l’assicuratore non aveva applicato alcuna riduzione del
reddito statistico a titolo di gap salariale (il reddito da valido di
fr. 37'856, riferito all’anno 2018, è invece stato fatto proprio dal
Tribunale). A quest’ultimo riguardo, essa ha precisato come, ai fini di un
eventuale parallelismo dei redditi, “il CCL stipulato tra la ___________ di ___________
e l’RA 1 non sia applicabile al caso di specie, avendo unicamente valenza
aziendale ed essendo quindi riferito esclusivamente al proprio datore di lavoro
che, tuttavia, sulla base degli atti di causa non è una società nazionale o
multinazionale (…) e non ha, pertanto, valenza nazionale (o, per lo meno,
regionale).”. Il TCA ha pertanto rinviato gli atti all’amministrazione affinché
disponesse un complemento istruttorio volto a stabilire se l’assicurato
si fosse o meno accontentato di un reddito modesto e, quindi, se al caso di
specie fosse applicabile il principio del parallelismo dei redditi da
raffrontare per la parte eccedente la soglia del 5% (cfr. doc. 149).
Esperiti gli accertamenti
del caso – concretamente, richiamando l’estratto del conto individuale AVS dell’insorgente
(doc. 156) e procedendo alla sua audizione (doc. 161) -, con decisione formale
dell’8 luglio 2019, l’istituto assicuratore ha confermato il proprio rifiuto di
riconoscere all’assicurato il diritto a una rendita d’invalidità. In
particolare, esso ha negato che fossero date le premesse per procedere al
parallelismo dei redditi, in quanto “…, tenuto conto dei vari cambiamenti di
datori di lavoro e dei salari ottenuti dall’interessato nell’anamnesi
professionale, non sussistono prove per ammettere che l’interessato non si sia
accontentato di quanto guadagnava.” (doc. 165).
Con la decisione su
opposizione impugnata, l’CO 1 ha in subordine fatto valere che, anche
nell’ipotesi in cui si volesse procedere a un parallelismo dei redditi come lo
pretende il ricorrente, l’esito non muterebbe, dato che “giusta la TA1, ramo
24-25, profilo 1, il salario medio ammontava nel 2016, in base alla più recente
tabella a disposizione, a fr. 5.488.--. La tabella TA1-b citata con
l’opposizione non trova applicazione in quanto deve essere fatto capo
unicamente al settore privato. Convertendo il salario su 41.4 ore (così come
risulta dalla tabella e non su 42 come preteso con l’opposizione) si giunge ad
un ammontare di fr. 5'680.08 risp. di fr. 68'160.96 l’anno e, tenuto conto
dell’evoluzione nominale dei salari (indice T1.1.15.C 2016 100.4 e 2018 101.2),
di 68'704.07 nel 2018. Questo significa che il parallelismo è del 44.90% risp.
del 39.90% tenuto conto del 5% di tolleranza. Dal raffronto dei redditi (fr.
34'434.34 [sempre tenuto conto della deduzione sociale del 15% non giustificata
e che non lega la CO1]: fr. 37'856.--) risulta un discapito del 9.04%.” (doc.
171, p. 5).
Con la propria
impugnativa, l’assicurato contesta le argomentazioni dell’assicuratore
resistente, tanto quelle fatte valere a titolo principale, quanto quelle
sviluppate in subordine.
A proposito di queste
ultime, egli sostiene che il reddito mediamente realizzabile (a livello
nazionale) nel settore specifico andrebbe determinato in applicazione della
tabella TA1_b (e non secondo la tabella TA1_tirage_skill_level) e che il
reddito così stabilito andrebbe riportato su 42 ore/settimana (e non su 41.4
ore) visto che quelle erano le ore che egli svolgeva allorquando si trovava
alle dipendenze della ditta ___________. Inoltre, la deduzione sociale del 15% risulterebbe
senz’altro giustificata dalle circostanze personali e professionali e,
pertanto, da confermare (cfr. doc. I, p. 5 s.).
Chiamata ora a
pronunciarsi, questa Corte ritiene di potersi esimere dall’approfondire oltre
la questione di sapere se l’assicurato si sia spontaneamente accontentato o
meno di un salario considerevolmente inferiore alla media in quanto, anche se
ciò fosse il caso, l’esito della vertenza non potrebbe comunque essere quello
da lui auspicato, e ciò per le ragioni che verranno esposte qui di seguito.
Va rilevato che
l’insorgente non contesta né l’entità del reddito da valido (fr. 37'856) né
quella del reddito statistico da invalido prima dell’applicazione di eventuali
decurtazioni (fr. 67'405.97).
Contestate sono
innanzitutto le modalità con le quali l’amministrazione ha proceduto al
parallelismo dei redditi da porre a confronto. Come precedentemente detto,
l’assicurato pretende l’applicazione della tabella TA1_b e che il reddito
determinato in tal modo venga poi riportato su 42 ore settimanali.
Il TCA non può condividere
tali obiezioni.
In effetti, da un canto, il
Tribunale federale ha già avuto modo di chiarire in più occasioni che, laddove
ci si riferisca ai dati statistici della RSS nella versione rivista a partire
dal 2012, occorre applicare la tabella TA1_skill_levels e non la TA1_b
(cfr. STF 8C_46/2018 dell’11 gennaio 2019 consid. 4.4 e riferimenti ivi
menzionati).
Dall’altro, l’insorgente non può essere seguito nemmeno nella misura in cui pretende
che il reddito di riferimento per il calcolo del gap salariale debba
essere riportato su 42 ore settimanali, visto che quelle erano le ore che egli
svolgeva prima d’infortunarsi (cfr. doc. I, p. 11). Infatti, in una sentenza 35.2015.81
del 25 gennaio 2016 consid. 2.6.3 - confermata dal TF con sentenza 8C_155/2016
dell’8 agosto 2016 -, riguardante una fattispecie in cui il patrocinatore
dell’assicurato pretendeva che, ai fini della determinazione del gap
salariale, l’assicuratore convenuto avrebbe dovuto utilizzare lo stesso numero
di ore effettuate in precedenza (42.5 ore), il TCA ha stabilito che, secondo la
giurisprudenza federale, per il calcolo del gap salariale si devono
considerare i dati specifici del settore di riferimento (in quel caso, il ramo
economico 41-43 [costruzioni], donde un orario di lavoro di 41.5
ore/settimana).
Tenuto conto
di quanto precede, il calcolo del gap salariale si presenta nei seguenti
termini.
Secondo la tabella TA1_skill_levels
2016, settore economico 24-25 (“Metallurgia; fabbr. prodotti in metallo”),
livello di competenze 1, il reddito mediamente conseguito in Svizzera da un
uomo, è di fr. 5’488/mese.
Questo
reddito deve essere riportato su 41.5 ore/settimana, dato che corrisponde alla
durata normale del lavoro nel settore 24-25 in base alla relativa tabella
pubblicata sul sito web dell’UFS (“Durée normale du travail dans les
entreprises selon la division économique [NOGA 2008]”), per cui esso si attesta
a fr. 5'693.80/mese oppure a fr. 68'325.60/anno.
Dopo
adeguamento all’indice dei salari nominali conformemente alla tabella T1.1.15
(“Indice dei salari nominali, Uomini, 2016-2018”), si ottiene, per il 2018, un
reddito di fr. 68'870.02.
Posto che,
qualora non fosse insorto il danno alla salute, continuando a lavorare alle
dipendenze della __________, RI 1 avrebbe realizzato nel 2018 un reddito
pari a fr. 37'856, il gap salariale ammonta al 40% (già dedotta la
franchigia del 5%).
Il reddito statistico da invalido,
dopo decurtazione del 40%, è dunque pari a fr. 40'443.58.
Con il proprio ricorso,
l’assicurato fa valere che l’assicuratore convenuto avrebbe erroneamente
rinunciato ad applicare una riduzione a titolo di deduzione sociale, in quanto
“… il 15% di deduzione sociale era già stato valutato dalla CO 1 in sede di
decisione 23 febbraio 2018 e successiva decisione su opposizione 15 maggio
2018, e confermato nuovamente in sede di decisione 8 luglio 2019 e riconfermato
anche in sede di decisione su opposizione 24 luglio 2019. A nostro avviso, di
conseguenza, il salario ipoteticamente conseguibile dal signor da invalido
deve tener conto sia della deduzione per gap salariale (43.36%) che della
deduzione sociale del 15% valutata dalla CO 1 stessa, …” (doc. I, p. 7).
Il TCA constata che, al di
là dei termini utilizzati che possono effettivamente generare dei malintesi, il
grado d’invalidità del 9% determinato dall’amministrazione è in realtà il
risultato di una doppia riduzione, in ragione del gap salariale (del
39.9%) e a titolo di deduzione sociale (del 15%).
La censura sollevata dal
ricorrente si rivela pertanto priva di oggetto.
Ora, confrontando i fr. 34'377.04
(85% di fr. 40'443.58) al reddito che l’insorgente avrebbe potuto conseguire
senza il danno alla salute, e cioè fr. 37’856, risulta in effetti una perdita
di guadagno del 9.18%, arrotondata al 9%, insufficiente per fondare il
diritto a una rendita d’invalidità (cfr. art. 18 cpv. 1 LAINF).
La decisione su
opposizione impugnata mediante la quale all’assicurato è stata negata l’assegnazione
di una rendita d’invalidità, deve dunque essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti