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Decisione

35.2019.94

Discussa la determinazione del diritto a una rendita d'invalidità (trattato in particolare l'aspetto del gap salariale: applicazione della tabella TA1skilllevels e dei dati specifici del settore di riferimento [con riferimento alle ore lavorate])

27 aprile 2020Italiano19 min

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato,

Source ti.ch

Incarto

n.

35.2019.94

mm

Lugano

27 aprile 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 26 agosto 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 24 luglio 2019 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 1° luglio 2016, RI 1,

nato nel 1977, dipendente a tempo pieno della ditta __________ di __________ in

qualità di operaio/magazziniere e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli

infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1, è rimasto vittima di un

infortunio professionale a causa del quale ha riportato la distorsione del

pollice destro con lesione legamentaria.

L’istituto assicuratore ha

riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le

prestazioni di legge.

1.2. Con decisione formale del 23

febbraio 2018 - poi confermata in sede di opposizione -, l'CO 1 ha negato

all'assicurato il diritto a una rendita, considerata l’assenza di qualsiasi

discapito economico (ritenuto un reddito da valido di fr. 37'856 e da invalido

di fr. 57'681, determinato in applicazione della RSS TA1 2014, uomini, livello

di competenze 1, aggiornato al 2018, decurtato del 15% a titolo di deduzione

sociale). All’assicurato è pure stata rifiutata l’assegnazione di un'indennità

per menomazione dell’integrità (IMI; doc. 125).

1.3. Con sentenza 35.2018.54 del

29 novembre 2018, questa Corte ha parzialmente accolto ai sensi dei

considerandi il ricorso interposto nel frattempo da RI 1, nel senso che,

annullata la decisione su opposizione impugnata, gli atti sono stati retrocessi

all’amministrazione per complemento istruttorio (doc. 149).

La pronunzia cantonale è

cresciuta incontestata in giudicato.

1.4. Dando seguito a quanto

disposto dal TCA, l’assicuratore ha acquisito agli atti l’estratto del conto

individuale dell’assicurato (doc. 156) e ha proceduto alla sua audizione (doc.

161).

1.5. In data 8 luglio 2019,

l’amministrazione ha emanato una decisione formale mediante la quale ha

confermato il rifiuto di assegnare all’assicurato una rendita d’invalidità. In

particolare, essa ha precisato che “…, tenuto conto dei vari cambiamenti di

datori di lavoro e dei salari ottenuti dall’interessato nell’anamnesi

professionale, non sussistono prove per ammettere che l’interessato non si sia

accontentato di quanto guadagnava." (doc. 165).

A seguito dell’opposizione

interposta dal Sindacato RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 168), in data 24

luglio 2019, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc.

171).

1.6. Con tempestivo ricorso del 26

agosto 2019, RI 1, sempre rappresentato dall’RA 1, ha chiesto che l’istituto

assicuratore convenuto venga condannato a riconoscergli una rendita

d’invalidità del 14%, argomentando in particolare quanto segue:

" (…) Di

fatto, a nostro avviso, la CO 1 ha esperito una valutazione sommaria e

probabilmente non sufficientemente oggettiva, addivenendo a delle conclusioni

parziali e non probanti in merito alla fattispecie che qui ci concerne. È

possibile sostenere che la pratica del signor RI 1 è stata gestita in maniera

semplicistica e troppo celere, e non in maniera sufficientemente approfondita.

Ad ogni modo, come indicato in sede di opposizione 19 luglio 2019,

l’estratto del conto individuale AVS richiesto dalla CO 1, dimostra che il

signor RI 1, in soli 17 anni, ha cambiato datore di lavoro in almeno 10

occasioni, a chiara dimostrazione che quest’ultimo non si è certo accontentato

di percepire un reddito basso, dimostrando dinamicità e intenzione di trovare

un’occupazione meglio retribuita.

(…).

In aggiunta, il signor RI 1 conferma di essersi sempre attivato

per trovare un’occupazione meglio retribuita. In tal senso, il ricorrente

dichiara di essersi presentato di persona presso svariate aziende della

regione, proponendo la propria candidatura oralmente, consegnando brevi manu il

proprio curriculum vitae.

A comprova di quanto appena indicato, si produce la dichiarazione

scritta 26 agosto 2019 dell’assicurato (doc. H).

Conseguentemente, a nostro avviso, la giurisprudenza relativa al

GAP salariale è applicabile al caso del signor RI 1 in quanto i requisiti

necessari sono da ritenersi assolti, primo fra tutti il fatto che il ricorrente

non si è mai accontentato di percepire un salario basso, cercando continuamente

di trovare un impiego meglio retribuito.

Inoltre, come già evidenziato da RA 1 in sede di opposizione 19

luglio 2019, riteniamo molto importante che venga debitamente considerato

l’articolo apparso in forma digitale sul sito del Corriere del Ticino in data

15 luglio 2019 (doc. I).

Come si evince da tale articolo, a seguito di uno studio

dell’Ufficio federale di statistica (UST) per l’anno 2016, il Ticino “presenta

un tasso di dipendenti a basso salario del 26.7%, oltre il doppio della media

nazionale”.

Nell’articolo viene inoltre precisato che “un impiego viene

considerato a salario basso quando la remunerazione, calcolata per un lavoro a

tempo pieno, è inferiore ai due terzi del salario lordo mediano standardizzato,

ovvero a 4335 franchi lordi al mese nel 2016 in Svizzera. (…).” (doc. I)

1.7. L’CO 1, in risposta, ha

postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

1.8. In data 26 settembre 2019, il

ricorrente si è in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e

conclusioni (doc. V).

L’assicuratore convenuto

si è espresso in proposito il 4 ottobre 2019 (doc. VII).

in diritto

in ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata

la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF

8C_14/2018 del 25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide questa vertenza

nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio

2018). Con scritto del 18 ottobre 2018 l’CO 1 ha infatti comunicato al TCA che,

a partire da quella data, gli incarti affidati dall’assicuratore ad un legale

esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria non vengono

gestiti, in seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia del

Giudice Ivano Ranzanici.

nel merito

2.2. Litigiosa è la questione di

sapere se l’CO 1 era legittimato a negare all’assicurato il diritto a una

rendita d’invalidità, oppure no.

2.3. Giusta l'art. 18 cpv. 1

LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito

d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1

LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004,

pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF

rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,

corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale

occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito

all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16

LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che

l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente

esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti

d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del

lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non

fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno

2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha

modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai

previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha

quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di

inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere

la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma

gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

1. il danno alla salute

fisica o psichica (fattore medico)

2. la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e

l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato

(fattore causale).

Nell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale

ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.4. L'invalidità, concetto

essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di

guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché

l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un

danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente

adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire

una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un

esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per

prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando

quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente

il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella

professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi

aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio

perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in

un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di confermare

che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può

far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso

la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa

(STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato,

che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di

lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non

riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità

i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno

alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito conseguibile

senza invalidità:

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.5

Nel caso concreto, con la

sentenza 35.2018.54 del 29 novembre 2018, questa Corte ha rilevato che

contestati erano soltanto gli aspetti economici legati alla determinazione del

grado dell’invalidità e, specificatamente, l’entità del reddito da invalido, e

ciò nella misura in cui l’assicuratore non aveva applicato alcuna riduzione del

reddito statistico a titolo di gap salariale (il reddito da valido di

fr. 37'856, riferito all’anno 2018, è invece stato fatto proprio dal

Tribunale). A quest’ultimo riguardo, essa ha precisato come, ai fini di un

eventuale parallelismo dei redditi, “il CCL stipulato tra la ___________ di ___________

e l’RA 1 non sia applicabile al caso di specie, avendo unicamente valenza

aziendale ed essendo quindi riferito esclusivamente al proprio datore di lavoro

che, tuttavia, sulla base degli atti di causa non è una società nazionale o

multinazionale (…) e non ha, pertanto, valenza nazionale (o, per lo meno,

regionale).”. Il TCA ha pertanto rinviato gli atti all’amministrazione affinché

disponesse un complemento istruttorio volto a stabilire se l’assicurato

si fosse o meno accontentato di un reddito modesto e, quindi, se al caso di

specie fosse applicabile il principio del parallelismo dei redditi da

raffrontare per la parte eccedente la soglia del 5% (cfr. doc. 149).

Esperiti gli accertamenti

del caso – concretamente, richiamando l’estratto del conto individuale AVS dell’insorgente

(doc. 156) e procedendo alla sua audizione (doc. 161) -, con decisione formale

dell’8 luglio 2019, l’istituto assicuratore ha confermato il proprio rifiuto di

riconoscere all’assicurato il diritto a una rendita d’invalidità. In

particolare, esso ha negato che fossero date le premesse per procedere al

parallelismo dei redditi, in quanto “…, tenuto conto dei vari cambiamenti di

datori di lavoro e dei salari ottenuti dall’interessato nell’anamnesi

professionale, non sussistono prove per ammettere che l’interessato non si sia

accontentato di quanto guadagnava.” (doc. 165).

Con la decisione su

opposizione impugnata, l’CO 1 ha in subordine fatto valere che, anche

nell’ipotesi in cui si volesse procedere a un parallelismo dei redditi come lo

pretende il ricorrente, l’esito non muterebbe, dato che “giusta la TA1, ramo

24-25, profilo 1, il salario medio ammontava nel 2016, in base alla più recente

tabella a disposizione, a fr. 5.488.--. La tabella TA1-b citata con

l’opposizione non trova applicazione in quanto deve essere fatto capo

unicamente al settore privato. Convertendo il salario su 41.4 ore (così come

risulta dalla tabella e non su 42 come preteso con l’opposizione) si giunge ad

un ammontare di fr. 5'680.08 risp. di fr. 68'160.96 l’anno e, tenuto conto

dell’evoluzione nominale dei salari (indice T1.1.15.C 2016 100.4 e 2018 101.2),

di 68'704.07 nel 2018. Questo significa che il parallelismo è del 44.90% risp.

del 39.90% tenuto conto del 5% di tolleranza. Dal raffronto dei redditi (fr.

34'434.34 [sempre tenuto conto della deduzione sociale del 15% non giustificata

e che non lega la CO1]: fr. 37'856.--) risulta un discapito del 9.04%.” (doc.

171, p. 5).

Con la propria

impugnativa, l’assicurato contesta le argomentazioni dell’assicuratore

resistente, tanto quelle fatte valere a titolo principale, quanto quelle

sviluppate in subordine.

A proposito di queste

ultime, egli sostiene che il reddito mediamente realizzabile (a livello

nazionale) nel settore specifico andrebbe determinato in applicazione della

tabella TA1_b (e non secondo la tabella TA1_tirage_skill_level) e che il

reddito così stabilito andrebbe riportato su 42 ore/settimana (e non su 41.4

ore) visto che quelle erano le ore che egli svolgeva allorquando si trovava

alle dipendenze della ditta ___________. Inoltre, la deduzione sociale del 15% risulterebbe

senz’altro giustificata dalle circostanze personali e professionali e,

pertanto, da confermare (cfr. doc. I, p. 5 s.).

Chiamata ora a

pronunciarsi, questa Corte ritiene di potersi esimere dall’approfondire oltre

la questione di sapere se l’assicurato si sia spontaneamente accontentato o

meno di un salario considerevolmente inferiore alla media in quanto, anche se

ciò fosse il caso, l’esito della vertenza non potrebbe comunque essere quello

da lui auspicato, e ciò per le ragioni che verranno esposte qui di seguito.

Va rilevato che

l’insorgente non contesta né l’entità del reddito da valido (fr. 37'856) né

quella del reddito statistico da invalido prima dell’applicazione di eventuali

decurtazioni (fr. 67'405.97).

Contestate sono

innanzitutto le modalità con le quali l’amministrazione ha proceduto al

parallelismo dei redditi da porre a confronto. Come precedentemente detto,

l’assicurato pretende l’applicazione della tabella TA1_b e che il reddito

determinato in tal modo venga poi riportato su 42 ore settimanali.

Il TCA non può condividere

tali obiezioni.

In effetti, da un canto, il

Tribunale federale ha già avuto modo di chiarire in più occasioni che, laddove

ci si riferisca ai dati statistici della RSS nella versione rivista a partire

dal 2012, occorre applicare la tabella TA1_skill_levels e non la TA1_b

(cfr. STF 8C_46/2018 dell’11 gennaio 2019 consid. 4.4 e riferimenti ivi

menzionati).

Dall’altro, l’insorgente non può essere seguito nemmeno nella misura in cui pretende

che il reddito di riferimento per il calcolo del gap salariale debba

essere riportato su 42 ore settimanali, visto che quelle erano le ore che egli

svolgeva prima d’infortunarsi (cfr. doc. I, p. 11). Infatti, in una sentenza 35.2015.81

del 25 gennaio 2016 consid. 2.6.3 - confermata dal TF con sentenza 8C_155/2016

dell’8 agosto 2016 -, riguardante una fattispecie in cui il patrocinatore

dell’assicurato pretendeva che, ai fini della determinazione del gap

salariale, l’assicuratore convenuto avrebbe dovuto utilizzare lo stesso numero

di ore effettuate in precedenza (42.5 ore), il TCA ha stabilito che, secondo la

giurisprudenza federale, per il calcolo del gap salariale si devono

considerare i dati specifici del settore di riferimento (in quel caso, il ramo

economico 41-43 [costruzioni], donde un orario di lavoro di 41.5

ore/settimana).

Tenuto conto

di quanto precede, il calcolo del gap salariale si presenta nei seguenti

termini.

Secondo la tabella TA1_skill_levels

2016, settore economico 24-25 (“Metallurgia; fabbr. prodotti in metallo”),

livello di competenze 1, il reddito mediamente conseguito in Svizzera da un

uomo, è di fr. 5’488/mese.

Questo

reddito deve essere riportato su 41.5 ore/settimana, dato che corrisponde alla

durata normale del lavoro nel settore 24-25 in base alla relativa tabella

pubblicata sul sito web dell’UFS (“Durée normale du travail dans les

entreprises selon la division économique [NOGA 2008]”), per cui esso si attesta

a fr. 5'693.80/mese oppure a fr. 68'325.60/anno.

Dopo

adeguamento all’indice dei salari nominali conformemente alla tabella T1.1.15

(“Indice dei salari nominali, Uomini, 2016-2018”), si ottiene, per il 2018, un

reddito di fr. 68'870.02.

Posto che,

qualora non fosse insorto il danno alla salute, continuando a lavorare alle

dipendenze della __________, RI 1 avrebbe realizzato nel 2018 un reddito

pari a fr. 37'856, il gap salariale ammonta al 40% (già dedotta la

franchigia del 5%).

Il reddito statistico da invalido,

dopo decurtazione del 40%, è dunque pari a fr. 40'443.58.

Con il proprio ricorso,

l’assicurato fa valere che l’assicuratore convenuto avrebbe erroneamente

rinunciato ad applicare una riduzione a titolo di deduzione sociale, in quanto

“… il 15% di deduzione sociale era già stato valutato dalla CO 1 in sede di

decisione 23 febbraio 2018 e successiva decisione su opposizione 15 maggio

2018, e confermato nuovamente in sede di decisione 8 luglio 2019 e riconfermato

anche in sede di decisione su opposizione 24 luglio 2019. A nostro avviso, di

conseguenza, il salario ipoteticamente conseguibile dal signor da invalido

deve tener conto sia della deduzione per gap salariale (43.36%) che della

deduzione sociale del 15% valutata dalla CO 1 stessa, …” (doc. I, p. 7).

Il TCA constata che, al di

là dei termini utilizzati che possono effettivamente generare dei malintesi, il

grado d’invalidità del 9% determinato dall’amministrazione è in realtà il

risultato di una doppia riduzione, in ragione del gap salariale (del

39.9%) e a titolo di deduzione sociale (del 15%).

La censura sollevata dal

ricorrente si rivela pertanto priva di oggetto.

Ora, confrontando i fr. 34'377.04

(85% di fr. 40'443.58) al reddito che l’insorgente avrebbe potuto conseguire

senza il danno alla salute, e cioè fr. 37’856, risulta in effetti una perdita

di guadagno del 9.18%, arrotondata al 9%, insufficiente per fondare il

diritto a una rendita d’invalidità (cfr. art. 18 cpv. 1 LAINF).

La decisione su

opposizione impugnata mediante la quale all’assicurato è stata negata l’assegnazione

di una rendita d’invalidità, deve dunque essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti