Lexipedia

Decisione

35.2019.95

Diritto alla rendita per superstiti da parte di un cittadino portoghese residente in Portogallo. Diritto esaminato (e infine negato) alla luce del diritto svizzero, applicabile via il Reg. (CE) n. 883

27 aprile 2020Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

I figli dell’assicurato defunto hanno diritto alla rendita per orfani.

Se hanno perso uno dei genitori, spetta loro la rendita semplice; hanno diritto

alla rendita doppia se ambedue i genitori sono morti, se il genitore superstite

muore in seguito o se il rapporto di filiazione esisteva soltanto nei confronti

dell’assicurato defunto (art. 30 cpv. 1 LAINF).

Il capoverso 3 dell’art.

30 LAINF prevede che il diritto alla rendita decorre dal mese successivo a

quello della morte dell’assicurato o del genitore superstite. Esso si estingue

al compimento del 18.mo anno d’età, con la morte dell’orfano o col riscatto

della rendita. Per i figli che sono ancora a tirocinio o agli studi il diritto

alla rendita dura sino alla fine degli stessi, ma al massimo sino al compimento

del 25.mo anno d’età.

Da quanto precede risulta

quindi che il coniuge superstite, sia esso vedovo oppure vedova, ha diritto a

una rendita per superstiti se adempie una delle seguenti condizioni alternative:

- ha un figlio proprio

avente diritto alla rendita, oppure

- vive in comunità domestica con altri figli aventi

diritto alla rendita in seguito alla morte del coniuge, oppure

- è invalido

per almeno due terzi o lo diventa nel corso dei due anni successivi la morte

del coniuge

(cfr.

KOSS – Hürzeler/Kieser, art. 29 LAINF, n. 4 s.).

2.4. Nella concreta evenienza, dalle

carte processuali si evince che RI 1 ha tre figli propri, __________ nata nel

1982, __________ nata nel 1984 e __________ nato nel 1996 (cfr., ad esempio, il

doc. 72).

Al momento del decesso

della madre (luglio 2018), __________ e __________ avevano già ampiamente

superato il 25. anno di età, ragione per la quale, in virtù dell’art. 30 cpv. 3

LAINF, un loro diritto alla rendita per orfani era a priori escluso.

La medesima conclusione

s’impone anche il figlio __________ in quanto, nel luglio 2018, egli aveva 22

anni ma, secondo quanto comunicato dalla sorella __________ a precisa domanda

dell’CO 1, non si trovava più agli studi (cfr. doc. 257; in questo senso, si

veda pure il doc. 263, dal quale emerge che, in base alle informazioni fornite

dalla Cassa __________ di __________, “il figlio __________ non risulta agli

studi”).

Anche la seconda condizione

(alternativa) non può essere ritenuta soddisfatta, posto che non risulta e, del

resto, nemmeno viene sostenuto che al momento della morte della moglie, il

ricorrente vivesse in comunità domestica con altri

figli, ossia con figli non propri, rispettivamente non comuni.

Infine, l’insorgente non pretende

di essere invalido per almeno due terzi. Per contro, ancora in sede di ricorso,

egli ha affermato di essere disoccupato e che le prospettive di trovare un

impiego sono minime in ragione della sua età già piuttosto avanzata (cfr. doc.

Considerandi

II 1).

Considerato come nessuna

delle tre condizioni alternative poste dall’art. 29 cpv. 3 LAINF risulti adempiuta

in concreto, occorre concludere che l’istituto assicuratore convenuto era

legittimato a negare al ricorrente il diritto a una rendita per superstiti.

Laddove RI 1 asserisce di

avere diritto alla rendita per superstiti prevista dell’assicurazione per la vecchiaia

e per i superstiti e dalla previdenza professionale (cfr. doc. II 1 e doc. XV

1), questo Tribunale si limita a segnalare che oggetto della presente vertenza

è esclusivamente il diritto a una rendita per superstiti prevista dall’assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti