35.2019.95
Diritto alla rendita per superstiti da parte di un cittadino portoghese residente in Portogallo. Diritto esaminato (e infine negato) alla luce del diritto svizzero, applicabile via il Reg. (CE) n. 883/2004
27 aprile 2020Italiano13 min
una rendita per superstiti se adempie una delle seguenti condizioni alternative:
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2019.95
mm
Lugano
27 aprile 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in
sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 luglio 2019 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 1° luglio 2019 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 22 agosto 1992, __________,
nata nel 1963, all’epoca dipendente della ditta __________ di __________ in
qualità di operaia e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni e le
malattie professionali presso l’CO 1, è caduta all’indietro da una sedia e ha
riportato una tetraplegia incompleta al di sotto di C6 in stato dopo lussazione
a livello di C5/C6 (cfr. doc. 2).
L’istituto assicuratore ha
riconosciuto la propria responsabilità.
L’assicurata è stata posta
al beneficio di una rendita d’invalidità del 100% a contare dal 1° maggio 1994,
di un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 100% e di un assegno
grandi invalidi di grado elevato.
__________ è deceduta il __________
2018.
1.2. Con decisione formale del 22
maggio 2019, l’assicuratore ha negato al marito dell’assicurata, RI 1, il
diritto a una rendita per vedovo “poiché non ha figli minorenni oppure in
formazione con una età inferiore ai 25 anni”, mentre ha riconosciuto il diritto
alla partecipazione alle spese funerarie fino a un importo pari a fr. 2'842
(doc. 268).
A seguito dell’opposizione
interposta da RI 1 personalmente, in data 1° luglio 2019, l’amministrazione ha
confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 274).
1.3. Avverso la decisione su
opposizione del 1° luglio 2019, RI 1 ha interposto tempestivo ricorso al TCA,
argomentando in particolare quanto segue:
" (…).
Mediante la presente rivendico nuovamente un diritto a me
spettante e che – secondo le autorità portoghesi e la commissione europea -
rappresenta un mio diritto nella mia veste di coniuge/vedovo e che cito qui di
seguito:
“Nell’ambito della previdenza professionale, in caso di decesso
del salariato assicurato o del beneficiario di una rendita di vecchiaia o di
invalidità vengono altresì concesse rendite superstiti. È possibile richiedere
una rendita per vedovo nel caso in cui il coniuge o il partner legale
superstite ha a carico uno o più figli, oppure se ha 45 anni ed è stato sposato
o ha vissuto in una coppia di fatto per un periodo minimo di cinque anni.”
Rendite superstiti
In caso di decesso della persona assicurata, ai superstiti spetta
di diritto una rendita superstiti. Tale diritto spetta ai coniugi superstiti
che
al momento del decesso del coniuge
hanno uno o più figli con diritto a una rendita o che sono invalidi per almeno
2/3;
hanno uno o più figli senza diritto a
una rendita o che hanno compiuto il 45° anno di età;
hanno diritto a un’indennità in
capitale se non soddisfano le condizioni che danno diritto a una rendita.”
Ho ricevuto inoltre l’informazione che posso rivolgermi all’AVS o
all’assicuratore di previdenza in seguito a età o decesso.
In conformità a quanto esposto sopra sono disoccupato per via
dell’assistenza che ho dovuto prestare a mia moglie negli ultimi anni. Le
probabilità di trovare un impiego alla mia età sono minime e i miei figli mi
aiutano finanziariamente.
Questa situazione è aggravata dal fatto che mia moglie ha versato
contributi sociali solo al vostro paese ed è stata vittima di un incidente che
le ha impedito di continuare la sua vita professionale e personale per il 99% e
che io non ho alcun diritto di aiuto da parte delle istituzioni nazionali in
tale ambito.” (allegato al doc. II - traduzione in italiano a cura dell’CO 1)
1.4. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IX).
1.5. Il 10 dicembre 2019, il
ricorrente ha prodotto alcuni documenti (doc. A 1-7, allegati al doc. XI), in
parte già presenti agli atti, e si è in sostanza riconfermato nelle proprie
allegazioni e conclusioni. In particolare, egli ha rilevato che “da quando mi
sono recato in Svizzera nel 1985 come operaio dipendente, poiché svolgevo
un’attività retribuita, sono stato costretto a sottoscrivere un’assicurazione vecchiaia
e superstiti (AVS, 1° pilastro, 2° pilastro: cito: “Nell’ambito della
previdenza professionale, in caso di morte di un dipendente che percepisce un
salario o beneficia di una rendita di vecchiaia o invalidità, sono altresì
concesse prestazioni per superstiti. È possibile richiedere una rendita per
vedovo se il coniuge o il partner registrato superstite ha uno o più figli a
carico o se ha 45 anni ed è stato sposato o ha vissuto in un’unione di fatto
per almeno 5 anni.”, fine citazione. Ora, come lei e il gentile tribunale avete
potuto facilmente constatare, il sottoscritto, RI 1, vedovo di __________,
soddisfa tutti i criteri della legislazione, motivo per cui non rinuncio a
nulla di cui ho diritto per legge.” (allegato al doc. XV - traduzione in italiano
a cura dell’CO 1).
L’istituto assicuratore si
è pronunciato in proposito l’11 febbraio 2020 (cfr. doc. XV).
in diritto
2.1. Nel caso di specie, l’oggetto
della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’assicuratore convenuto
era legittimato a negare il diritto a una rendita per superstiti a __________,
vedovo della defunta assicurata, oppure no.
2.2. Il 1° giugno 2002 è entrato
in vigore l'ALC e in particolare il suo Allegato II che disciplina il
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (DTF 130 V 146 consid. 3 p. 147
con riferimenti). Giusta l'art. 1 n. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base
dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in
unione con la sezione A di tale Allegato, le parti contraenti applicano
nell'ambito delle loro relazioni in particolare, al momento dell'entrata in
vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno
1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RU 2004 121; in seguito: Regolamento [CEE] n.
1408/71), come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n.
1408/71 (RU 2005 3909), entrambi in vigore dal 1° giugno 2002 al 31 marzo 2012,
sostituiti in seguito dal Regolamento (CE) n. 883/2004 e le disposizioni
d'applicazione contenute nel Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di
applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.11), entrambi in vigore fino al
31 dicembre 2014, quando il Regolamento (CE) n. 883/2004 è stato in parte
modificato dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 22 maggio 2012 (RU 2015 345; in seguito: Regolamento [UE] n. 465/2012), recepito dalla Svizzera a far tempo dal 1° gennaio 2015.
Dal profilo temporale, al
caso concreto tornerebbe applicabile il Regolamento (CE) n. 883/2004 nella
versione modificata dal Regolamento (UE) n. 465/2012, posto che l’eventuale
diritto a una rendita per superstiti può essere nato non prima della data di
decesso dell’assicurata, dunque non prima del luglio 2018. Al riguardo, occorre
tuttavia precisare che il Regolamento (UE) n. 465/2012 non ha modificato il
precedente Regolamento sui punti rilevanti per l’esito della vertenza.
RI 1, cittadino di uno
Stato membro dell’UE (Portogallo), pretende da parte di un
istituto svizzero una rendita LAINF per superstiti a dipendenza del
decesso di sua moglie, anch'ella cittadina di uno Stato membro dell’UE
(Portogallo), la quale ha a suo tempo esercitato un’attività salariata per una
ditta con sede in Svizzera e, per tale ragione, era assicurata d’obbligo contro
gli infortuni e le malattie professionali conformemente alla LAINF.
In questa situazione, il nesso transfrontaliero è
chiaramente dato.
D’altro
canto, l’insorgente,
vedovo della persona assicurata, rientra pure nel campo di applicazione personale
dell'Allegato II ALC e del Regolamento n. 883/2004 (cfr. art. 2 par. 1 di
questo Regolamento: “Il presente regolamento si applica ai cittadini di uno
Stato membro, agli apolidi e ai rifugiati residenti in uno Stato membro che
sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, nonché
ai loro familiari e superstiti.” – il corsivo è del redattore).
Dal punto di vista
materiale, il Regolamento n. 883/2004 si applica alle prestazioni di sicurezza
sociale menzionate al suo art. 3 par. 1, tra le quali figurano le prestazioni
per infortunio sul lavoro e malattie professionali (lett. f; secondo la
dottrina, anche le prestazioni LAINF in caso d’infortunio non professionale
ricadono sotto il capitolo 2 del titolo III del Regolamento, e non più sotto il
primo capitolo quali prestazioni di malattia – in questo senso, cfr. KOSS –
Hürzeler/Kieser, art. 115a LAINF, n. 20).
Visto quanto precede,
occorre concludere che sono adempiute tutte le condizioni per applicare nel
caso di specie il Regolamento (CE) n. 883/2004.
Ora, secondo l’art. 36
par. 3 in relazione con l’art. 21 par. 1 del Regolamento (CE) n. 883/2004, l’istituzione
d’assicurazione competente (in casu, l’CO 1) corrisponde direttamente le
prestazioni in denaro - tra le quali figurano anche le rendite per
superstiti (in questo senso, cfr. KOSS – Hürzeler/Kieser, art. 115a LAINF,
n. 26) -, in conformità alla propria legislazione (cfr. J.-M. Frésard/M.
Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire, in
SBVR Soziale Sicherheit, Basilea 2016, n. 366, p. 1011 e la Circolare n. 19 del 14 dicembre 2017 dell’Ufficio federale della
sanità pubblica, “Accords sectoriels avec l’Union européenne – Effets de
l’accord sur la libre circulation des personnes au regard de l’assurance-accidents
selon la LAA”, p. 5: “Le prestations en espèces sont dans tous les cas servies
par l’institution del l’Etat membre compétent, selon les dispositions de sa
législation, et exportées dans les autres Etats membres.” – il corsivo è
del redattore).
In queste condizioni, il
TCA può dunque seguire l’istituto assicuratore convenuto laddove sostiene che
“applicabile è unicamente il diritto svizzero” (cfr. doc. 274, p. 2).
2.3. Secondo l’art. 28 LAINF, il coniuge superstite ed i figli hanno diritto a
rendite per i superstiti se l’assicurato muore in seguito ad infortunio.
L’art. 29 cpv. 1 LAINF
prevede che il coniuge superstite ha diritto
alla rendita o all’indennità unica.
Il capoverso 3 recita che il coniuge superstite ha diritto alla rendita
se alla morte dell’altro coniuge ha figli propri o vive in comunità domestica
con altri figli aventi diritto alla rendita in seguito alla morte di costui
ovvero se è invalido per almeno due terzi o lo diventa nel corso dei due anni
successivi. La vedova ha inoltre diritto alla rendita se, alla morte del
marito, ha figli che non hanno più diritto a una rendita o se ha compiuto 45
anni; se non sono adempiute le condizioni per il diritto alla rendita, ha
diritto all’indennità unica.
Giusta il capoverso 6, il
diritto alla rendita nasce il mese successivo a quello della morte
dell’assicurato o qualora il coniuge superstite diventi invalido per almeno due
terzi. Esso si estingue con il passaggio a nuove nozze, con la morte
dell’avente diritto o col riscatto della rendita.
Fatti
I figli dell’assicurato defunto hanno diritto alla rendita per orfani.
Se hanno perso uno dei genitori, spetta loro la rendita semplice; hanno diritto
alla rendita doppia se ambedue i genitori sono morti, se il genitore superstite
muore in seguito o se il rapporto di filiazione esisteva soltanto nei confronti
dell’assicurato defunto (art. 30 cpv. 1 LAINF).
Il capoverso 3 dell’art.
30 LAINF prevede che il diritto alla rendita decorre dal mese successivo a
quello della morte dell’assicurato o del genitore superstite. Esso si estingue
al compimento del 18.mo anno d’età, con la morte dell’orfano o col riscatto
della rendita. Per i figli che sono ancora a tirocinio o agli studi il diritto
alla rendita dura sino alla fine degli stessi, ma al massimo sino al compimento
del 25.mo anno d’età.
Da quanto precede risulta
quindi che il coniuge superstite, sia esso vedovo oppure vedova, ha diritto a
una rendita per superstiti se adempie una delle seguenti condizioni alternative:
- ha un figlio proprio
avente diritto alla rendita, oppure
- vive in comunità domestica con altri figli aventi
diritto alla rendita in seguito alla morte del coniuge, oppure
- è invalido
per almeno due terzi o lo diventa nel corso dei due anni successivi la morte
del coniuge
(cfr.
KOSS – Hürzeler/Kieser, art. 29 LAINF, n. 4 s.).
2.4. Nella concreta evenienza, dalle
carte processuali si evince che RI 1 ha tre figli propri, __________ nata nel
1982, __________ nata nel 1984 e __________ nato nel 1996 (cfr., ad esempio, il
doc. 72).
Al momento del decesso
della madre (luglio 2018), __________ e __________ avevano già ampiamente
superato il 25. anno di età, ragione per la quale, in virtù dell’art. 30 cpv. 3
LAINF, un loro diritto alla rendita per orfani era a priori escluso.
La medesima conclusione
s’impone anche il figlio __________ in quanto, nel luglio 2018, egli aveva 22
anni ma, secondo quanto comunicato dalla sorella __________ a precisa domanda
dell’CO 1, non si trovava più agli studi (cfr. doc. 257; in questo senso, si
veda pure il doc. 263, dal quale emerge che, in base alle informazioni fornite
dalla Cassa __________ di __________, “il figlio __________ non risulta agli
studi”).
Anche la seconda condizione
(alternativa) non può essere ritenuta soddisfatta, posto che non risulta e, del
resto, nemmeno viene sostenuto che al momento della morte della moglie, il
ricorrente vivesse in comunità domestica con altri
figli, ossia con figli non propri, rispettivamente non comuni.
Infine, l’insorgente non pretende
di essere invalido per almeno due terzi. Per contro, ancora in sede di ricorso,
egli ha affermato di essere disoccupato e che le prospettive di trovare un
impiego sono minime in ragione della sua età già piuttosto avanzata (cfr. doc.
Considerandi
II 1).
Considerato come nessuna
delle tre condizioni alternative poste dall’art. 29 cpv. 3 LAINF risulti adempiuta
in concreto, occorre concludere che l’istituto assicuratore convenuto era
legittimato a negare al ricorrente il diritto a una rendita per superstiti.
Laddove RI 1 asserisce di
avere diritto alla rendita per superstiti prevista dell’assicurazione per la vecchiaia
e per i superstiti e dalla previdenza professionale (cfr. doc. II 1 e doc. XV
1), questo Tribunale si limita a segnalare che oggetto della presente vertenza
è esclusivamente il diritto a una rendita per superstiti prevista dall’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti