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Decisione

35.2019.95

Diritto alla rendita per superstiti da parte di un cittadino portoghese residente in Portogallo. Diritto esaminato (e infine negato) alla luce del diritto svizzero, applicabile via il Reg. (CE) n. 883/2004

27 aprile 2020Italiano13 min

una rendita per superstiti se adempie una delle seguenti condizioni alternative:

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2019.95

mm

Lugano

27 aprile 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in

sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 24 luglio 2019 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 1° luglio 2019 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 22 agosto 1992, __________,

nata nel 1963, all’epoca dipendente della ditta __________ di __________ in

qualità di operaia e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni e le

malattie professionali presso l’CO 1, è caduta all’indietro da una sedia e ha

riportato una tetraplegia incompleta al di sotto di C6 in stato dopo lussazione

a livello di C5/C6 (cfr. doc. 2).

L’istituto assicuratore ha

riconosciuto la propria responsabilità.

L’assicurata è stata posta

al beneficio di una rendita d’invalidità del 100% a contare dal 1° maggio 1994,

di un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 100% e di un assegno

grandi invalidi di grado elevato.

__________ è deceduta il __________

2018.

1.2. Con decisione formale del 22

maggio 2019, l’assicuratore ha negato al marito dell’assicurata, RI 1, il

diritto a una rendita per vedovo “poiché non ha figli minorenni oppure in

formazione con una età inferiore ai 25 anni”, mentre ha riconosciuto il diritto

alla partecipazione alle spese funerarie fino a un importo pari a fr. 2'842

(doc. 268).

A seguito dell’opposizione

interposta da RI 1 personalmente, in data 1° luglio 2019, l’amministrazione ha

confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 274).

1.3. Avverso la decisione su

opposizione del 1° luglio 2019, RI 1 ha interposto tempestivo ricorso al TCA,

argomentando in particolare quanto segue:

" (…).

Mediante la presente rivendico nuovamente un diritto a me

spettante e che – secondo le autorità portoghesi e la commissione europea -

rappresenta un mio diritto nella mia veste di coniuge/vedovo e che cito qui di

seguito:

“Nell’ambito della previdenza professionale, in caso di decesso

del salariato assicurato o del beneficiario di una rendita di vecchiaia o di

invalidità vengono altresì concesse rendite superstiti. È possibile richiedere

una rendita per vedovo nel caso in cui il coniuge o il partner legale

superstite ha a carico uno o più figli, oppure se ha 45 anni ed è stato sposato

o ha vissuto in una coppia di fatto per un periodo minimo di cinque anni.”

Rendite superstiti

In caso di decesso della persona assicurata, ai superstiti spetta

di diritto una rendita superstiti. Tale diritto spetta ai coniugi superstiti

che

al momento del decesso del coniuge

hanno uno o più figli con diritto a una rendita o che sono invalidi per almeno

2/3;

hanno uno o più figli senza diritto a

una rendita o che hanno compiuto il 45° anno di età;

hanno diritto a un’indennità in

capitale se non soddisfano le condizioni che danno diritto a una rendita.”

Ho ricevuto inoltre l’informazione che posso rivolgermi all’AVS o

all’assicuratore di previdenza in seguito a età o decesso.

In conformità a quanto esposto sopra sono disoccupato per via

dell’assistenza che ho dovuto prestare a mia moglie negli ultimi anni. Le

probabilità di trovare un impiego alla mia età sono minime e i miei figli mi

aiutano finanziariamente.

Questa situazione è aggravata dal fatto che mia moglie ha versato

contributi sociali solo al vostro paese ed è stata vittima di un incidente che

le ha impedito di continuare la sua vita professionale e personale per il 99% e

che io non ho alcun diritto di aiuto da parte delle istituzioni nazionali in

tale ambito.” (allegato al doc. II - traduzione in italiano a cura dell’CO 1)

1.4. L’CO 1, in risposta, ha

postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IX).

1.5. Il 10 dicembre 2019, il

ricorrente ha prodotto alcuni documenti (doc. A 1-7, allegati al doc. XI), in

parte già presenti agli atti, e si è in sostanza riconfermato nelle proprie

allegazioni e conclusioni. In particolare, egli ha rilevato che “da quando mi

sono recato in Svizzera nel 1985 come operaio dipendente, poiché svolgevo

un’attività retribuita, sono stato costretto a sottoscrivere un’assicurazione vecchiaia

e superstiti (AVS, 1° pilastro, 2° pilastro: cito: “Nell’ambito della

previdenza professionale, in caso di morte di un dipendente che percepisce un

salario o beneficia di una rendita di vecchiaia o invalidità, sono altresì

concesse prestazioni per superstiti. È possibile richiedere una rendita per

vedovo se il coniuge o il partner registrato superstite ha uno o più figli a

carico o se ha 45 anni ed è stato sposato o ha vissuto in un’unione di fatto

per almeno 5 anni.”, fine citazione. Ora, come lei e il gentile tribunale avete

potuto facilmente constatare, il sottoscritto, RI 1, vedovo di __________,

soddisfa tutti i criteri della legislazione, motivo per cui non rinuncio a

nulla di cui ho diritto per legge.” (allegato al doc. XV - traduzione in italiano

a cura dell’CO 1).

L’istituto assicuratore si

è pronunciato in proposito l’11 febbraio 2020 (cfr. doc. XV).

in diritto

2.1. Nel caso di specie, l’oggetto

della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’assicuratore convenuto

era legittimato a negare il diritto a una rendita per superstiti a __________,

vedovo della defunta assicurata, oppure no.

2.2. Il 1° giugno 2002 è entrato

in vigore l'ALC e in particolare il suo Allegato II che disciplina il

coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (DTF 130 V 146 consid. 3 p. 147

con riferimenti). Giusta l'art. 1 n. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base

dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in

unione con la sezione A di tale Allegato, le parti contraenti applicano

nell'ambito delle loro relazioni in particolare, al momento dell'entrata in

vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno

1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori

subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano

all'interno della Comunità (RU 2004 121; in seguito: Regolamento [CEE] n.

1408/71), come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo

1972 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n.

1408/71 (RU 2005 3909), entrambi in vigore dal 1° giugno 2002 al 31 marzo 2012,

sostituiti in seguito dal Regolamento (CE) n. 883/2004 e le disposizioni

d'applicazione contenute nel Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento

europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di

applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei

sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.11), entrambi in vigore fino al

31 dicembre 2014, quando il Regolamento (CE) n. 883/2004 è stato in parte

modificato dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

del 22 maggio 2012 (RU 2015 345; in seguito: Regolamento [UE] n. 465/2012), recepito dalla Svizzera a far tempo dal 1° gennaio 2015.

Dal profilo temporale, al

caso concreto tornerebbe applicabile il Regolamento (CE) n. 883/2004 nella

versione modificata dal Regolamento (UE) n. 465/2012, posto che l’eventuale

diritto a una rendita per superstiti può essere nato non prima della data di

decesso dell’assicurata, dunque non prima del luglio 2018. Al riguardo, occorre

tuttavia precisare che il Regolamento (UE) n. 465/2012 non ha modificato il

precedente Regolamento sui punti rilevanti per l’esito della vertenza.

RI 1, cittadino di uno

Stato membro dell’UE (Portogallo), pretende da parte di un

istituto svizzero una rendita LAINF per superstiti a dipendenza del

decesso di sua moglie, anch'ella cittadina di uno Stato membro dell’UE

(Portogallo), la quale ha a suo tempo esercitato un’attività salariata per una

ditta con sede in Svizzera e, per tale ragione, era assicurata d’obbligo contro

gli infortuni e le malattie professionali conformemente alla LAINF.

In questa situazione, il nesso transfrontaliero è

chiaramente dato.

D’altro

canto, l’insorgente,

vedovo della persona assicurata, rientra pure nel campo di applicazione personale

dell'Allegato II ALC e del Regolamento n. 883/2004 (cfr. art. 2 par. 1 di

questo Regolamento: “Il presente regolamento si applica ai cittadini di uno

Stato membro, agli apolidi e ai rifugiati residenti in uno Stato membro che

sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, nonché

ai loro familiari e superstiti.” – il corsivo è del redattore).

Dal punto di vista

materiale, il Regolamento n. 883/2004 si applica alle prestazioni di sicurezza

sociale menzionate al suo art. 3 par. 1, tra le quali figurano le prestazioni

per infortunio sul lavoro e malattie professionali (lett. f; secondo la

dottrina, anche le prestazioni LAINF in caso d’infortunio non professionale

ricadono sotto il capitolo 2 del titolo III del Regolamento, e non più sotto il

primo capitolo quali prestazioni di malattia – in questo senso, cfr. KOSS –

Hürzeler/Kieser, art. 115a LAINF, n. 20).

Visto quanto precede,

occorre concludere che sono adempiute tutte le condizioni per applicare nel

caso di specie il Regolamento (CE) n. 883/2004.

Ora, secondo l’art. 36

par. 3 in relazione con l’art. 21 par. 1 del Regolamento (CE) n. 883/2004, l’istituzione

d’assicurazione competente (in casu, l’CO 1) corrisponde direttamente le

prestazioni in denaro - tra le quali figurano anche le rendite per

superstiti (in questo senso, cfr. KOSS – Hürzeler/Kieser, art. 115a LAINF,

n. 26) -, in conformità alla propria legislazione (cfr. J.-M. Frésard/M.

Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire, in

SBVR Soziale Sicherheit, Basilea 2016, n. 366, p. 1011 e la Circolare n. 19 del 14 dicembre 2017 dell’Ufficio federale della

sanità pubblica, “Accords sectoriels avec l’Union européenne – Effets de

l’accord sur la libre circulation des personnes au regard de l’assurance-accidents

selon la LAA”, p. 5: “Le prestations en espèces sont dans tous les cas servies

par l’institution del l’Etat membre compétent, selon les dispositions de sa

législation, et exportées dans les autres Etats membres.” – il corsivo è

del redattore).

In queste condizioni, il

TCA può dunque seguire l’istituto assicuratore convenuto laddove sostiene che

“applicabile è unicamente il diritto svizzero” (cfr. doc. 274, p. 2).

2.3. Secondo l’art. 28 LAINF, il coniuge superstite ed i figli hanno diritto a

rendite per i superstiti se l’assicurato muore in seguito ad infortunio.

L’art. 29 cpv. 1 LAINF

prevede che il coniuge superstite ha diritto

alla rendita o all’indennità unica.

Il capoverso 3 recita che il coniuge superstite ha diritto alla rendita

se alla morte dell’altro coniuge ha figli propri o vive in comunità domestica

con altri figli aventi diritto alla rendita in seguito alla morte di costui

ovvero se è invalido per almeno due terzi o lo diventa nel corso dei due anni

successivi. La vedova ha inoltre diritto alla rendita se, alla morte del

marito, ha figli che non hanno più diritto a una rendita o se ha compiuto 45

anni; se non sono adempiute le condizioni per il diritto alla rendita, ha

diritto all’indennità unica.

Giusta il capoverso 6, il

diritto alla rendita nasce il mese successivo a quello della morte

dell’assicurato o qualora il coniuge superstite diventi invalido per almeno due

terzi. Esso si estingue con il passaggio a nuove nozze, con la morte

dell’avente diritto o col riscatto della rendita.

Fatti

I figli dell’assicurato defunto hanno diritto alla rendita per orfani.

Se hanno perso uno dei genitori, spetta loro la rendita semplice; hanno diritto

alla rendita doppia se ambedue i genitori sono morti, se il genitore superstite

muore in seguito o se il rapporto di filiazione esisteva soltanto nei confronti

dell’assicurato defunto (art. 30 cpv. 1 LAINF).

Il capoverso 3 dell’art.

30 LAINF prevede che il diritto alla rendita decorre dal mese successivo a

quello della morte dell’assicurato o del genitore superstite. Esso si estingue

al compimento del 18.mo anno d’età, con la morte dell’orfano o col riscatto

della rendita. Per i figli che sono ancora a tirocinio o agli studi il diritto

alla rendita dura sino alla fine degli stessi, ma al massimo sino al compimento

del 25.mo anno d’età.

Da quanto precede risulta

quindi che il coniuge superstite, sia esso vedovo oppure vedova, ha diritto a

una rendita per superstiti se adempie una delle seguenti condizioni alternative:

- ha un figlio proprio

avente diritto alla rendita, oppure

- vive in comunità domestica con altri figli aventi

diritto alla rendita in seguito alla morte del coniuge, oppure

- è invalido

per almeno due terzi o lo diventa nel corso dei due anni successivi la morte

del coniuge

(cfr.

KOSS – Hürzeler/Kieser, art. 29 LAINF, n. 4 s.).

2.4. Nella concreta evenienza, dalle

carte processuali si evince che RI 1 ha tre figli propri, __________ nata nel

1982, __________ nata nel 1984 e __________ nato nel 1996 (cfr., ad esempio, il

doc. 72).

Al momento del decesso

della madre (luglio 2018), __________ e __________ avevano già ampiamente

superato il 25. anno di età, ragione per la quale, in virtù dell’art. 30 cpv. 3

LAINF, un loro diritto alla rendita per orfani era a priori escluso.

La medesima conclusione

s’impone anche il figlio __________ in quanto, nel luglio 2018, egli aveva 22

anni ma, secondo quanto comunicato dalla sorella __________ a precisa domanda

dell’CO 1, non si trovava più agli studi (cfr. doc. 257; in questo senso, si

veda pure il doc. 263, dal quale emerge che, in base alle informazioni fornite

dalla Cassa __________ di __________, “il figlio __________ non risulta agli

studi”).

Anche la seconda condizione

(alternativa) non può essere ritenuta soddisfatta, posto che non risulta e, del

resto, nemmeno viene sostenuto che al momento della morte della moglie, il

ricorrente vivesse in comunità domestica con altri

figli, ossia con figli non propri, rispettivamente non comuni.

Infine, l’insorgente non pretende

di essere invalido per almeno due terzi. Per contro, ancora in sede di ricorso,

egli ha affermato di essere disoccupato e che le prospettive di trovare un

impiego sono minime in ragione della sua età già piuttosto avanzata (cfr. doc.

Considerandi

II 1).

Considerato come nessuna

delle tre condizioni alternative poste dall’art. 29 cpv. 3 LAINF risulti adempiuta

in concreto, occorre concludere che l’istituto assicuratore convenuto era

legittimato a negare al ricorrente il diritto a una rendita per superstiti.

Laddove RI 1 asserisce di

avere diritto alla rendita per superstiti prevista dell’assicurazione per la vecchiaia

e per i superstiti e dalla previdenza professionale (cfr. doc. II 1 e doc. XV

1), questo Tribunale si limita a segnalare che oggetto della presente vertenza

è esclusivamente il diritto a una rendita per superstiti prevista dall’assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti