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Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 agosto 2020Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi problemi per vicino (prismi o intervento). Sembra quindi che il

peritando non sia disturbato dalla diplopia per vicino, tanto da non utilizzare

neppure un occhiale valido. Il test di Bagolini dimostra una soppressione di un

occhio, perciò il paziente non vede doppio; per non essere disturbato, il

cervello ha imparato ad escludere la seconda immagine che riceve dall'occhio

strabico.

Durante la visita il peritando aveva con sé gli occhiali che dice

di usare per leggere, che però non ha mai indossato. Questo occhiale non è

adatto alle sue esigenze dal momento che non corregge adeguatamente la sua

presbiopia. Questo occhiale è quindi un altro indizio di aggravamento della

patologia in quanto inutilizzabile per vicino.

4. Indichi quali, segnatamente in quale percentuale, siano le

eventuali occupazioni ancora esigibili.

Come già menzionato, il peritando ha una formazione come agente di

sicurezza e come gestore di un centro-fitness, professioni che è abile a

svolgere al 100%, come anche la professione di autista in assenza di diplopia.

5. Indichi il medico peritando se, a data scrivente, un eventuale

ed attuale peggioramento della capacità visiva sia compatibile con le difficoltà

sopravvenute dopo l'incidente del 02.01.2013, considerato che a far data 23.09.2008

(esame patente D) l'assicurato presentava una vista intatta.

Come precedentemente descritto, il 23.09.2008 il peritando aveva

un'exoforia che scompensava in exotropia a 13-14 cm di distanza. Questa

problematica non è una controindicazione alla patente D.

Dopo l'incidente non era presente uno strabismo manifesto ad una

distanza maggiore dei 14 cm, perciò non vi era alcuna nota negativa al possesso

della patente D.

Attualmente sembra che l'exoforia tenda a scompensare ad una

distanza maggiore, ma il peritando è abituato allo strabismo con la

soppressione della seconda immagine, così da non vedere doppio, tant'è che il

peritando non desidera né l'adattamento della correzione prismatica né la

valutazione di un intervento chirurgico.

Il visus è 100%.” (Doc. 412)

Chiamato dall’amministrazione ad esprimersi riguardo agli esiti

peritali, con osservazioni del 18 marzo 2019 l’assicurato ha contestato le

conclusioni della dr.ssa __________, elencando gli errori e le mancanze che, a

suo modo di vedere, ne inficiano la validità. In particolare, l’interessato ha

precisato che non corrisponde al vero che dopo l’infortunio non sia stata

prescritta alcuna terapia domiciliare, essendo stati posti dodici giorni di

prognosi ed essendo stato consegnato un documento con tutte le cautele da

prendere a seguito del trauma cranico subito, evidenziando la possibilità di

potere incorrere, tra l’altro, in un annebbiamento o sdoppiamento della vista.

Pure falso che egli avrebbe rifiutato di sottoporsi all’esame del

campo visivo, essendosi l’interessato rivolto in maniera spontanea ed autonoma

a diversi specialisti, fra i quali il dr. __________, ed avendo ottemperato

alle richieste in tal senso rivoltegli sia dal dr. __________, che dalla dr.ssa

__________, delle quali, tuttavia, il perito non fa cenno alcuno.

Altrettanto contestata la circostanza che la diplopia non si

sarebbe risolta con la chiusura dell’occhio sinistro, ritenuto che “si è sempre

riferito ad ogni oculista (compresa la dottoressa __________ ed il suo staff)

che chiudendo l’occhio sinistro la diplopia cessava”.

Ancora, l’interessato ha evidenziato che la specialista in

oftalmologia, indicando che la diplopia non è d’ostacolo alla guida, confonde

la patente D con altre di categorie diverse: la guida di veicoli della

categoria D è, infatti, esclusa in presenza di diplopia.

Infine e, soprattutto, l’assicurato ha evidenziato che risulta del

tutto privo di fondamento il presunto suo rifiuto di adattare prismi, ripetuto

a più riprese nel referto peritale, rilevando al riguardo quanto segue:

" (…) urge

ora fare notare che durante la visita medica al paziente siano state messe

lenti prismatiche con l’obbligo di tenerle per diversi minuti ma che queste

abbiano causato immediatamente delle pesanti emicranie (durate tre giorni

consecutivi) prontamente rilevate dal paziente: il personale, però, esortava a

“tenere duro”. Dopo poco al paziente sono stati somministrati farmaci

antidolorifici per attenuare il dolore alla testa (con nessun beneficio). Pare

strano che tutto ciò non sia stato menzionato nella perizia, eppure si è

lamentato il fatto anche via e-mail. Perché la dottoressa perito continua ad

accusare il paziente di rifiutarsi di mettere lenti prismatiche anche in

presenza di lamentele? Si ricorda che, per prassi medica, l’uso di lenti è

indicato solo se ben tollerate dal paziente. La mancata richiesta del paziente

di inserire nel rapporto i problemi più sotto descritti dimostrano un

atteggiamento “anomalo” nei confronti del paziente. Dalla mail si legge:

Da: RI 1

inviato: martedì,5giugno2018,11:00

A: __________

Oggetto: Perizia RI 1 04.06.2018

Spettabile studio medico dott.ssa __________ buongiorno.

……faccio nuovamente presente, come già immediatamente fattovi

notare in sede di visita, che nel vostro apprezzabile tentativo di attenuarmi

gli effetti della diplopia attraverso l’applicazione di “prismi” lenticolari,

ho purtroppo riscontrato un notevole e (per il futuro) inaccettabile disagio

doloroso il quale ovviamente non intendo soffrire: a tal proposito vi richiedo

che tale precisazione venga debitamente inserita nella mia cartella medica.

Detto questo è provato che il peritando non si rifiuta di mettere

prismi per capriccio, ma perché gli fanno male! E lo ha anche detto nella mail

sopra riportata!

Perché il perito afferma invece “il peritando si rifiuta di

adattare prismi…”?

Perché il perito non ha inserito queste precisazioni nella sua

perizia?

Ed a precisazione dell’inutilità asserita dal vostro perito

dell’occhiale senza correzione per risolvere la diplopia, valga quanto segue:

il paziente non li usa per la vita quotidiana invero per risolvere il suo

problema di diplopia, ma solo per leggere da vicino con un occhio solo!” (Doc.

418)

Con decisione del 24 aprile 2019 l’Istituto

assicuratore, dopo avere indicato di avere “preso atto delle osservazioni del

18 marzo 2019, le quali non comportano elementi idonei a modificare le

conclusioni della perizia”, ha negato la presa a carico dei

disturbi visivi dell’assicurato, rilevando che “secondo il risultato della

perizia non è stato dimostrato un nesso causale certo o probabile tra l’evento

del 2 gennaio 2013 e i disturbi oftalmologici lamentati” (doc. 421).

Tale decisione è stata contestata dall’assicurato

attraverso l’opposizione del 9 maggio 2019, nella quale ha ribadito le

contestazioni già espresse nello scritto del 18 marzo 2019 a proposito delle

carenze e imprecisioni che inficiano il valore probante della perizia della

dr.ssa __________ (doc. 422).

Nonostante tali critiche, con decisione su

opposizione del 18 giugno 2019 l’CO 1 ha confermato la propria precedente

decisione, osservando che “quanto addotto dall’assicurato il 18.3.2019 e

ribadito con l’opposizione non permette di dubitare del fondamento delle

conclusioni della dottoressa __________” (doc. 424).

2.6. In sede

ricorsuale il patrocinatore dell’assicurato ha nuovamente contestato il valore

probante della perizia della dr.ssa __________ posta a fondamento della

decisione su opposizione impugnata, elencando ancora una volta, come già nelle

osservazioni del 18 marzo 2019, prima, e nell’opposizione, poi, le

imprecisioni, gli errori e le mancanze che la contraddistinguono e la rendono,

di conseguenza, inutilizzabile ai fini del giudizio (doc. I).

Tali censure

sono state respinte dall’amministrazione in sede di risposta di causa, dopo

avere interpellato il perito per dei chiarimenti in merito al referto peritale.

Tramite messaggio di posta elettronica del 2 ottobre 2019, infatti, l’Istituto

assicuratore ha contattato la dr.ssa __________, chiedendole le seguenti

precisazioni:

" Mi sto

occupando, come avvocato esterno della CO 1, dell'assicurato menzionato in

epigrafe, il quale ha interposto ricorso contro la decisione su opposizione

della CO 1.

Lei ha allestito la perizia oftalmologica di data 13 giugno 2018,

come richiesto dal Tribunale cantonale delle assicurazioni con sentenza del 16

ottobre 2017, per un chiarimento.

La risposta alla domanda n. 1 non risulta essere chiara, in

particolare mi riferisco al seguente passaggio: "Nello status neurologico

eseguito in seguito ad una RMN cerebrale blanda e dopo accuse continue del

paziente è stata descritta una diplopia binoculare che però non si risolve con

la chiusura di un occhio, risultato contraddittorio dal momento che una

diplopia binoculare si risolve sempre con la chiusura di un occhio. La diplopia

è stata descritta dal paziente come binoculare, verticale, orizzontale e

monoculare. Visto che non erano presenti difetti oftalmologici oggettivi, la

diplopia monoculare non era spiegabile, e da queste osservazioni si evince che

il peritando aggravava la sua sintomatologia". Innanzitutto occorre

chiarire se l'assicurato si lamentava di soffrire di una diplopia monoculare o

binoculare perché nella diplopia monoculare la visione doppia persiste se si

copre uno dei due occhi, mentre in quella binoculare la visione doppia

diminuisce fino a scomparire se si copre uno dei due occhi. L’assicurato

sostiene che chiudendo l'occhio sinistro la diplopia cessava.

In allegato le trasmetto la procura rilasciata in mio favore, la

decisione su opposizione e l'allegato ricorsuale che mette in discussione la

sua perizia. Se necessita di ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.”

(Doc. VI/2)

Con messaggio di posta elettronica del 2 ottobre

2019, la dr.ssa __________ ha risposto:

" Buongiorno

avvocato

Come descritto il paziente non si esprimeva chiaro lamentava

diplopia binoculare e anche monoculare come si evinceva dai rapporti precedenti…

anche durante le visite da noi accusava ancora diplopia dopo la chiusura di un occhio.

La exophoria scompensante della quale soffre il paziente da

diplopia binoculare.

Diplopia monoculare si trova in seguito a patologie intraoculari o

astigmatismo elevato del quale non soffre il pat.” (Doc. VI/2)

2.7. Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U.

Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,

p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg.

(= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che

essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri

di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si

trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Considerandi

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e

consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle

assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da

medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che

non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della

correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta

Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti

dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono

legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni

all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di

prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei

medici curanti.

Trattandosi invece di

perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni

all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla

procedura di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a

condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio

l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il

valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui

temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle

censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza

dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le

conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125

V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160

ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.8

Chiamato

a pronunciarsi, questo Tribunale non può con la necessaria tranquillità, senza

che prima vengano chiariti determinati aspetti, ritenere pienamente probante la

valutazione peritale della dr.ssa __________, la quale necessita quindi di un

complemento.

Al riguardo, va

innanzitutto rilevato che nella sentenza di rinvio 35.2017.19 del 16 ottobre

2017, questo Tribunale ha dettagliatamente esposto quali fossero i divergenti

pareri specialistici agli atti in merito all’eziologia della diplopia a

sinistra dell’interessato, ritenendo indispensabile la messa in atto di un

approfondimento peritale che chiarisse la situazione. In particolare, il TCA ha

evidenziato come già gli stessi specialisti consultati dall’amministrazione non

avessero espresso un parere unanime circa l’eziologia dei disturbi visivi

dell’interessato, considerata di certa origine traumatica dal dr. __________,

Primario di oftalmologia presso l’Ospedale __________ di __________ (cfr. doc.

120, “Essendosi trattato di un grave trauma, la relazione causale con il

disturbo è certa.” e doc. 306, “personalmente ritengo si tratti sempre di un’insufficienza

di convergenza post traumatica.” – il corsivo è della redattrice), come

pure secondo la dr.ssa __________, spec. FMH in oftalmologia presso il __________

di __________ (cfr. doc. 209), mentre il dr. __________, anch’egli oftalmologo presso

il __________, pur non negando esplicitamente l’esistenza di una relazione

causale con il sinistro assicurato, aveva sviluppato delle considerazioni che

andavano in questo senso (cfr. doc. 311).

Nella sentenza citata il

TCA ha pure rilevato che l’interessato è stato sottoposto dall’Ufficio AI ad

una perizia pluridisciplinare __________, in occasione della quale la dr.ssa __________,

spec. FMH in oftalmologia, ha considerato che l’insorgente “… soffre di una

insufficiente convergenza post-traumatica con diplopie dopo la commozione

cerebrale del 2 gennaio 2013” (cfr. doc. 278, p. 69 s).

Nonostante ciò, nel

proprio elaborato peritale la dr.ssa __________ non si è confrontata con le

contrapposte valutazioni espresse dai diversi specialisti che si sono occupati

del caso, spiegando le ragioni per le quali ella si discostava dal parere di

coloro che ritenevano certa l’origine infortunistica dei disturbi visivi.

L’esperta si è solo limitata ad indicare che “il dr. __________ ha cercato la

causa nel grave trauma con commozione cerebrale del 28.1.2013, come indicato

dal paziente, ma la commozione non è mai stata descritta nel trauma iniziale ed

anche la diplopia non è stata inizialmente indicata dal paziente dopo

l’incidente. Secondo gli atti, il trauma cranico era minore, senza perdita di

conoscenza e senza correlati oggettivabili nella RM” (doc. 421).

Dalla documentazione agli

atti non risulta tuttavia in maniera chiara se l’assicurato, dopo la caduta,

abbia perso conoscenza, oppure no. Nel referto del Pronto soccorso di __________

del 3 gennaio 2013 è stato indicato un trauma cranico minore senza perdita di

conoscenza (doc. 1), mentre nel referto del 18 giugno 2013 il dr. __________

indica che “l’assicurato non avrebbe alcun ricordo dell’accaduto, si sarebbe

“risvegliato sull’ambulanza anche se sembrerebbe che dopo la caduta avrebbe

parlato con i carabinieri, non ricorderebbe però nulla di questo” (doc. 44) e,

nel referto peritale __________ dell’8 marzo 2016, è stata posta, tra le altre

diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa, quella di “insufficienza

della convergenza con diplopie dopo trauma con commotio cerebri,

2.1

” (cfr. doc. 278 p. 28, corsivo della redattrice).

Tale questione riveste

un’importanza cruciale, posto che l’esperta ha ritenuto improbabile

un’eziologia infortunistica dei disturbi visivi dell’interessato basandosi

proprio sul fatto che il trauma subito dall’interessato fosse minore, senza

perdita di conoscenza.

La dr.ssa __________,

inoltre, pur giungendo a conclusioni diametralmente opposte riguardo alla

diagnosi e alle ripercussioni della stessa sulla capacità lavorativa, nel

proprio apprezzamento non cita neppure la valutazione peritale eseguita

nell’ambito della perizia pluridisciplinare __________ dalla dr.ssa __________,

la quale ha posto quale diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa

quella di “insufficienza della convergenza con diplopie dopo trauma con

commozione cerebrale (2 gennaio 2013)”, ritenendo l’assicurato totalmente

inabile al lavoro quale autista (cfr. doc. 278, p. 69 s).

Ora, ritenuto che il TCA

aveva disposto il rinvio degli atti all’amministrazione al fine di eseguire un

accertamento peritale che chiarisse la questione, appare sorprendente la

mancata presa di posizione da parte della dr.ssa __________ in ordine ai

precedenti pareri specialistici contrastanti. La detta omissione dovrà, quindi,

essere colmata nell’ambito di un complemento peritale che si rende indispensabile

ai fini del giudizio.

Tale

soluzione appare tanto più necessaria, alla luce del fatto che la stessa

patrocinatrice dell’Istituto assicuratore ha considerato poco chiare le

risposte fornite dalla dr.ssa __________, ritenendo importante interpellarla

per delle delucidazioni prima di potere redigere la risposta di causa. L’avv. RA

2.

ha, infatti, rilevato che “la risposta alla domanda n. 1 non risulta essere

chiara” (cfr. doc. VI/4).

A

tale riguardo, il TCA, concordando con l’amministrazione, reputa che pure la

risposta fornita in quel frangente dal perito non sia risolutiva, essendo eccessivamente

concisa e non esaustiva (cfr. doc. VI/4), motivo per il quale si impone un

complemento peritale che possa risolvere la questione.

Ciò

appare pure indispensabile, viste le censure ricorsuali con le quali sono state

messe in evidenza delle criticità (riguardo, in particolare, alla possibilità

di ottenere il rinnovo della patente di guida in presenza di una diplopia e al

fatto che l’interessato si sarebbe opposto ad una correzione con lenti

prismatiche) - non tenute in debita considerazione, a parere dell’assicurato,

nel referto peritale - sulle quali si impone che la dr.ssa Naef Maino esprima

il proprio motivato apprezzamento.

E questo, soprattutto, in

considerazione del fatto che la motivazione sulla quale si fonda la decisione

su opposizione impugnata verte proprio su tali aspetti (cfr. doc. 424, nel

quale l’amministrazione ha indicato che “in ogni caso la poco

probabile presenza di una diplopia da vicino non impedisce all’assicurato di

guidare dato che si tratta – soggettivamente – di una diplopia da vicino e non

da lontano. La dott.ssa __________ ha poi rilevato che l’assicurato rifiuta

sistematicamente qualsiasi misura per risolvere i suoi problemi tanto che non

porta nessun occhiale con correzione”).

A tale proposito, il TCA

non può considerare sufficienti le spiegazioni fornite dalla patrocinatrice

dell’amministrazione nella risposta di causa, con le quali ha tentato di

rispondere alle diverse critiche sollevate con il ricorso (cfr. doc. VI, p. 11),

ma in merito alle quali occorreva (e occorre) una motivata presa di posizione

da parte del perito.

Segnatamente, la dr.ssa __________

dovrà confrontarsi con le obiezioni con le quali è stato più volte rilevato

come l’assicurato, contrariamente a quanto indicato in perizia, avrebbe

accettato la correzione con lenti prismatiche, che tuttavia non ha tollerato,

come immediatamente comunicato verbalmente alla dr.ssa __________ e,

successivamente, per iscritto, tramite messaggio di posta elettronica del 5

giugno 2018 inviato allo studio medico del perito.

Tale circostanza stride

con l’osservazione riportata dall’avv. RA 2 in sede di risposta di causa a

proposito del fatto che le critiche sollevate su questo punto dall’assicurato

rappresenterebbero solo “delle semplici affermazioni di parte in alcun modo

comprovate”.

Oltre al messaggio di

posta elettronica citato dall’assicurato, a comprova della propria tesi, il TCA

rileva che anche nel referto peritale del 18 gennaio 2016 la dr.ssa __________

ha osservato che “tali diplopie non sono correggibili con dei prismi”

(cfr. doc. 278, p. 70, corsivo della redattrice).

La questione merita,

quindi, di essere approfondita dal perito, ritenuto che il presunto rifiuto

dell’assicurato di adattare prismi costituirebbe, secondo la dr.ssa __________,

la prova della volontà dell’interessato di aggravare i suoi sintomi, contraddicendo

la presenza di una diplopia.

Inoltre, il perito dovrà pure

prendere posizione a proposito dell’assoluta incompatibilità della diplopia con

la guida professionale, costituendo proprio un motivo di esclusione, così come

più volte indicato dall’assicurato.

Anche tale aspetto

necessita di essere ulteriormente approfondito dalla dr.ssa __________, tenuta

a confrontarsi, oltre che con le obiezioni dell’assicurato, anche con la

valutazione peritale della dr.ssa __________, la quale ha concluso che “il

paziente nell’attività come autista di mezzi pubblici è inabile al 100%, ciò

dovuto alle diplopie che gli impediscono la guida” (cfr. doc. 278, p. 70,

corsivo della redattrice).

Ancora, andrà chiarito se

l’assicurato si sia presentato oppure no alla seconda visita che il perito

aveva ritenuto necessaria (cfr. Messaggio di posta elettronica

del 14 giugno 2018, con il quale lo studio medico chiede all’assicurato la

disponibilità a sottoporsi “il più presto possibile” ad una nuova visita in

quanto “vorremmo rivalutare la sua sintomatologia con l’obiettivo di

risolverla”, doc. 376; vedi anche scritto del 17 luglio 2018 della CO 1

all’interessato, nel quale è stato indicato che “la visita è importante per

valutare l’evoluzione del decorso di guarigione e stabilire il diritto a

prestazioni future”, cfr. doc. 381), ma in merito alla quale nulla

emerge dal referto peritale, il quale si conclude con l’annotazione “p.s.:

aggiungo che il paziente ha disdetto e spostato 4 volte l’appuntamento fissato”

(cfr. doc. C).

Tale aspetto è stato evidenziato anche in sede di risposta di

causa, osservando che “l’assicurato, nonostante sia stato più volte convocato

per una seconda visita, si è rifiutato per ben quattro volte di recarvisi”

(doc. VI).

Eppure il TCA rileva che dagli

atti sembrerebbe che una seconda visita abbia effettivamente avuto luogo (cfr.

notizia telefonica del 6 dicembre 2018, nella quale è stato indicato che “la

segretaria (dello studio della dr.ssa __________, n.d.r.) afferma che il signor

RI 1 si è presentato alla seconda visita del 17 ottobre 2018”, doc. 405,

corsivo della redattrice).

Per tutte le ragioni appena esposte si giustifica, pertanto, a mente del

TCA, l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli

atti all’assicuratore resistente affinché disponga un complemento peritale

volto a chiarire le questioni controverse. Quindi, in base agli esiti di

questo accertamento, l’CO 1 dovrà nuovamente definire il diritto alle

prestazioni a far tempo dal 16 novembre 2014.

2.9

L’assicurato

ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con

gratuito patrocinio (doc. I).

Visto

l'esito del ricorso, l'assicurato, patrocinato da un legale, ha diritto al

versamento da parte dell’Istituto assicuratore di fr. 2’000.-- a titolo di

ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

La domanda di assistenza

giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF

124.

V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014

consid. 5; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16

agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

L’CO

1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 2’000 (IVA inclusa) a titolo

d’indennità per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di

assistenza giudiziaria.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti