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Decisione

35.2019.99

Discussa estinzione del diritto alle prestazioni assicurative in ragione del raggiungimento dello status quo sine a margine dell'infortunio (estinzione del nesso di causalità naturale)

19 dicembre 2019Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i disturbi da lei accusati oltre il 21 ottobre 2018, così come la sua persistente

inabilità lavorativa, sarebbero a tutti gli effetti imputabili all’infortunio

del luglio 2018. A suo avviso, in questo contesto, occorrerebbe anche

considerare il fatto che la ricorrente, prima dell’evento infortunistico, non

aveva mai sofferto di simili disturbi (doc. I).

2.6. Per costante

giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è

parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece

nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato

di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209;

STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U.

Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,

p. 30ss.).

Nella DTF

125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una

sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,

nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni

contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della

parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto

dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere

in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione

mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea

di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Per quel che

concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia

completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311

consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È, infine,

utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice

non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i

motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al

riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che

raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto

di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle

carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio

2005 consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 p.

35 consid. 4b).

2.7. Chiamato

ora a pronunciarsi, il TCA ritiene che il parere espresso in piena conoscenza

di causa dal dott. __________ - secondo il quale a decorrere dal 21 ottobre 2018 RI 1 ha raggiunto lo status quo sine a

margine del sinistro del luglio 2018 -, possa validamente servire da base al

giudizio che è ora chiamato a rendere.

In particolare, questo

Tribunale non ha alcun valido motivo di dubitare che, già prima dell’infortunio

occorso il 21 luglio 2018, l’assicurata presentasse delle alterazioni

degenerative a livello sia della spalla sinistra che del rachide cervicale,

giacché esse risultano documentate da esami radiologici eseguiti antecedentemente

all’evento in discussione.

Nel suo referto peritale,

il dott. __________ ha infatti indicato che l’artro-RMN della spalla sinistra

del 23 aprile 2018 aveva già evidenziato delle “incipienti artropatie degenerative

acromioclavicolari, tendinopatia non fissurativa del sovraspinato in quadro di

impingement subacromiale” (cfr. doc. 39, p. 2). D’altro canto, dal rapporto 25

settembre 2018 del dott. Ciritsis si apprende che la RMN cervicale del 25

maggio 2018 aveva già posto in luce la presenza di “un’ernia discale

mediana a livello C5-C6 e C6-C7” (doc. 9, p. 2).

Non trova pertanto

Considerandi

riscontro l’affermazione ricorsuale secondo la quale, prima dell’evento

traumatico in parola, l’insorgente non avrebbe mai denunciato alcun genere di

disturbo a quelle parti del corpo. Se i sanitari hanno ritenuto necessario disporre

degli approfondimenti, è verosimile che l’assicurata qualche problema l’avesse.

È del resto utile segnalare che

la regola del “post hoc, ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa

di questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha stabilito

che per il solo fatto di essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla

salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è

insostenibile dal profilo della medicina infortunistica e inammissibile da

quello probatorio (cfr., fra le tante, STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013

consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn

nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der

linken oberen Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene

Beweisregel "post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb

S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und

beweisrechtlich nicht zulässig, …”; STF 8C_355/2018 del 29 giugno 2018; STF

8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF 8C_230/2017 del 22 giugno 2017).

Questa Corte sottolinea

inoltre che agli atti non figura alcun referto specialistico suscettibile di

generare dei dubbi, nemmeno lievi, circa la correttezza della valutazione

enunciata dal consulente medico della CO 1.

Da una parte, con le

proprie certificazioni, il dott. __________, medico generalista, si è limitato ad

affermare che i disturbi alla spalla sinistra sono “conseguenti al trauma

subito nell’infortunio”, senza però fornire in proposito alcun tipo di

motivazione, rispettivamente ad attestare l’esistenza di una completa inabilità

lavorativa (cfr. doc. B-B3).

Dall’altra, in occasione

del consulto del 18 gennaio 2019, il Prof. dott. __________ non si è affatto

pronunciato in merito all’eziologia della sintomatologia denunciata dalla

ricorrente. Egli ha comunque sottolineato che i disturbi, segnatamente quelli

interessanti la spalla sinistra, non correlano con un danno morfologico

oggettivabile, sospettando l’esistenza di una fibromialgia (cfr. doc. 46; in

questo senso, si veda pure il rapporto 16 novembre 2018 del neurologo dott. __________

– doc. 35, p. 3). Ora, questa circostanza parla piuttosto a sfavore di

un’eziologia traumatica.

In esito a tutte le

considerazioni che precedono, va ritenuto dimostrato, perlomeno con il grado

della verosimiglianza preponderante, che il nesso di causalità naturale tra i disturbi

accusati dalla ricorrente e l’infortunio assicurato, si è estinto il 21 ottobre

2018.

Di conseguenza, è a giusta ragione che la CO 1 ha posto termine alle proprie

prestazioni a decorrere dal 22 ottobre 2018.

Il TCA può pertanto

esimersi dal disporre ulteriori misure istruttorie (al riguardo, si veda il

doc. VIII), ritenendo che le circostanze giuridicamente rilevanti siano già

state adeguatamente accertate. In proposito, va ricordato che, per costante

giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce

l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si

rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013;

STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca una lesione del

diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.8

Deve

ancora essere verificato se la ricorrente può essere posta al beneficio

dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr.

doc. I e IV + bis).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Il

requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di

vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo

ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese

cui si esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; RAMI 1994 p. 78;

DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).

A

tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole

non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente

che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di

essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un

ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K

75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29

agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF

124.

I 304 consid. 2c).

Inoltre,

quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si

eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le

domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II

275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).

Nel caso concreto, trattandosi

di decidere una questione di natura squisitamente medica, alla luce della

relativa documentazione a disposizione e dei principi che disciplinano

l’apprezzamento delle prove nell’ambito del diritto delle assicurazioni

sociali, sviluppati nelle sentenze consultabili sia nella Raccolta ufficiale

che nel sito web della Confederazione, rispettivamente in quello del Cantone

Ticino, al patrocinatore di RI 1 doveva apparire evidente che il rischio di

perdere il processo era palesemente maggiore rispetto alle prospettive di un

successo, ragione per la quale il requisito della probabilità di esito

favorevole va giudicato inadempiuto.

La domanda di assistenza

giudiziaria deve pertanto essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di

assistenza giudiziaria è respinta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti