35.2019.99
Discussa estinzione del diritto alle prestazioni assicurative in ragione del raggiungimento dello status quo sine a margine dell'infortunio (estinzione del nesso di causalità naturale)
19 dicembre 2019Italiano24 min
Source ti.ch
Incarto
n.
35.2019.99
MM/VF/sc
Lugano
19 dicembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 settembre 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 30 luglio 2019 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Il 21 luglio 2018 RI 1,
gerente d’albergo, nata nel 1971, è caduta e si è procurata una contusione alla
colonna cervicale, alla spalla sinistra, al braccio sinistro e al torace (cfr.
doc. 1 e 9).
La CO 1 (di seguito: CO 1)
ha riconosciuto la propria responsabilità e corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
1.2. Con
decisione formale del 20 dicembre 2018, la CO 1 ha sospeso le prestazioni
(spese di cura e indennità giornaliera) a decorrere dal 22 ottobre 2018, sostenendo
che la totale incapacità lavorativa e i disturbi ancora accusati dalla
ricorrente oltre quella data non erano più causati dall’infortunio del luglio
2018, ma erano invece da imputare esclusivamente a uno stato morboso preesistente
(doc. 38).
A
seguito dell’opposizione interposta il 14 gennaio 2019 dall’avv. RA 1 (doc. 97)
la CO 1, con decisione su opposizione del 30 luglio 2019, si è integralmente
riconfermata nel contenuto della sua prima decisione (doc. 59).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 10 settembre 2019, il patrocinatore dell’assicurata ha
postulato l’annullamento della decisione su opposizione, facendo valere che la CO
1 non avrebbe assunto prove consistenti ed indipendenti a giustificazione della
decisione impugnata. A torto l’amministrazione avrebbe concluso che i disturbi
ancora accusati dalla ricorrente non sarebbero più in relazione causale
naturale con l’infortunio e, al riguardo, si è espresso nei seguenti termini:
" (…) Sta di
fatto, però, che allo stadio attuale, la ricorrente, risulta ancora incapace di
lavorare al 100%, e ciò è attestato dai certificati medici del medico curante
dr. __________, che attribuisce tale incapacità al trauma conseguente
all’infortunio domestico ricordato.
Una condizione di inabilità che, è certo, non sarebbe giustificata
dalle presunte affezioni preesistenti, che non avrebbero certamente comportato
conseguenze del genere. Sempre che esistano davvero, perché l’esistenza di
malattie o affezioni preesistenti e invalidanti è dubbia, non trovando alcun
riscontro negli atti clinici in possesso della ricorrente.
(…).
Vero è che la ricorrente è stata visitata a __________ dal prof. __________,
nella speranza di trovare un rimedio alla sua affezione e soprattutto una
spiegazione della stessa. Il prof. __________, però, non si è pronunciato sulle
stesse, verosimilmente perché non formalmente incaricato di una valutazione
peritale. Resta il fatto che la spiegazione attribuita dalla decisione
impugnata al dr. __________ non trova supporto nella documentazione clinica ed
è contestata dalla ricorrente, che prima dell’infortunio non aveva alcuna
difficoltà lavorativa.
(…).
A mente della medesima, in conclusione, l’unica causa possibile
delle conseguenze invalidanti manifeste nell’opponente è la caduta intervenuta nella
doccia di casa il 21 luglio 2018, nella quale occasione RI 1 ha battuto
violentemente la spalla sinistra e parte del collo. Da allora – e solo da
allora- ha manifestato le note difficoltà nel muovere la spalla sinistra e
presenta dolori costanti. In precedenza, infatti, mai ha avuto disturbi di
qualsiasi genere a questa parte del corpo.
(…).
In esito a quel che precede, il ricorso va accolto e la CO 1, in
via principale, astretta ad erogare le prestazioni del caso. In via
subordinata, si chiede che la decisione sia ritornata all’assicuratrice perché
provveda a far erigere una perizia indipendente che accerti la causalità
dell’infortunio con le conseguenze che hanno condotto all’intervento
chirurgico.” (doc. I)
Tra
gli allegati al ricorso il patrocinatore ha prodotto i certificati medici 20
maggio, 28 giugno, 31 luglio e 28 agosto 2019 del dott. __________, attestanti
un’inabilità lavorativa del 100%.
Egli ha inoltre presentato
anche domanda di assistenza giudiziaria e prodotto il relativo certificato.
1.4. La
CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti
di cui si dirà, per quanto necessario, nei considerandi di diritto (doc. VI).
1.5. Nel termine di 10 giorni
impartito da questa Corte per presentare nuovi mezzi di prova, l’avv. RA 1 ha inviato
uno scritto del seguente tenore:
" (…) I
mezzi di prova da assumere sono i seguenti:
a) Richiamo dal
Dr. __________, della cartella clinica della signora RI 1, comprensiva degli
esami fatti eseguire dopo il 20 dicembre 2018;
b) Richiamo dal
Dr. __________, della cartella clinica completa RI 1;
c) Richiamo dal
Dr. __________, della cartella clinica completa della signora RI 1, in
particolare l’esito della visita programmata per il 14 ottobre 2019;
d) Audizione del
Dr. __________, per farsi spiegare sulla base di quali riscontri radiografici
e/o altro abbia rilasciato il suo parere il 20 dicembre 2018;
e) Audizione del
Dr. G__________, che spieghi perché, nei suoi atti, abbia riferito di un
infortunio sul posto di lavoro, quando la signora RI 1 abbia sempre indicato
che l’infortunio era avvenuto nella doccia del suo domicilio privato;
f) Perizia
indipendente che accerti- alla luce di tutta la documentazione nel frattempo
raccolta e di quella che si andrà a raccogliere, unitamente ai nuovi
accertamenti che si renderanno necessari per effettuare la perizia – sulla
causalità dell’infortunio del 21 luglio 2018 con le affezioni alla spalla
sinistra della signora RI 1, che continuare a perdurare tutt’ora. (…)”. (doc.
VIII)
Il documento appena citato è
stato trasmesso alla CO 1 per conoscenza (cfr. doc. IX).
2.1. L'oggetto della lite è
circoscritto alla questione di sapere se la CO 1 era legittimata, oppure no, a dichiarare
estinto a partire dal 22 ottobre 2018 il proprio obbligo a prestazioni in relazione
all’infortunio avvenuto il 21 luglio 2018.
2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1
LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni
assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non
professionali e di malattie professionali.
2.3. Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C
341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188
consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.
31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,
di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a
giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;
DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la
giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato
con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal
proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la
causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione
del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni,
l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo
l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità
che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della
prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U
363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.4. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un
evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il
corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è
idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo
verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF
129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361
consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in
presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione
risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non
si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U.
Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in
SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5. Nella
concreta evenienza, dalle tavole processuali si evince che la decisione dell’amministrazione
di ritenere estinto dal 22 ottobre 2018 il nesso di causalità naturale con
l’evento traumatico assicurato, trova fondamento essenzialmente nella
valutazione espressa dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica,
in occasione della visita di controllo dell’11 dicembre 2018 (doc. 39).
Preliminarmente, va osservato
che tanto nell’annuncio d’infortunio quanto in sede di opposizione e
ricorsuale, l’insorgente ha dichiarato che il 21 luglio 2018 è inciampata nel
gradino mentre entrava nella doccia (doc. 1, 40 e I), mentre il suo curante,
dott. __________, ha invece indicato che ella è scivolata mentre era al lavoro
(doc. 6).
Determinante è comunque il
fatto che, cadendo, l’assicurata si è procurata una contusione al rachide
cervicale, alla spalla e braccio sinistro e al torace, come così emerge dai vari
certificati medici agli atti.
In data 20
settembre 2018, la ricorrente è stata visitata dal dott. __________, Viceprimario
dell’Unità di traumatologia e ortopedia dell’Ospedale __________ di __________,
il quale ha refertato in particolare che:
" (…)
La risonanza magnetica cervicale del 25.05.2018
mostrava un’ernia discale mediana a livello C5-C6 e C6-C7. Vista la possibilità
e le conseguenze di questa patologia, vorrei prima esplorare con una nuova
risonanza magnetica se ci sono stati cambiamenti a questo livello. Appuntamento
previsto per il 27.09.2018 presso il Servizio di radiologia in sede.
Chiedo un’esplorazione approfondita al collega
Dr. med. __________, neurologo, che ci legge in copia. Dopodiché valuteremo se
vi è la necessità di un esame più approfondito in neurochirurgia.
Se tutti questi esami avranno esito negativo
continueremo l’esplorazione per eventuali lesioni della cuffia dei rotatori a
sinistra e se continuare il trattamento con un’eventuale seconda infiltrazione
del nervo sovra-scapolare a destra. “ (doc. 9 – il corsivo è del redattore)
A margine
della consultazione dell’8 ottobre 2018 e presa conoscenza degli esiti della
RMN alla colonna cervicale eseguita nel frattempo, il dott. __________, Caposervizio
dell’ambulatorio di neurologia dell’Ospedale __________
di __________, ha espresso le considerazioni seguenti:
" (…) Esami
complementari
MRI colonna cervicale (OBRV) del 27.09.2018: discopatia C5-C6 con
piccola ernia posteriore-mediana con consecutiva impronta minima sul contorno
del midollo spinale (non segni di sofferenza intraspinale). Discopatia e
uncartrosi C6-7 senza evidenti focalità spinali/radicolari.
Valutazione
La situazione attuale della signora RI 1 appare
complessa vista la sovrapposizione di caratteristiche ortopediche (e
iatrogene), anastesiologiche, forse di tipo reumatologico (tendenza
fibromialgica?) e ancora sul piano neurologico per quanto riguarda in
particolare la situazione post-traumatica espressa all’arto superiore sx.
La sintomatologia riferita a quest’ultima
topografia potrebbe indicare, in una certa misura, una s. radicolare (di
difficile sistematizzazione) con effetto parestetico e senza evidenti correlati
(specie di tipo lateralizzato) all’attuale risonanza magnetica confrontata ad
un precedente esame del 25.05.2018. In queste situazioni abbastanza variegate,
si sa per esperienza che risulta pagante adottare delle misure conservative se
é il caso, affrontando in maniera pluridisciplinare pazienti che forzatamente
presentano ugualmente dei risvolti psichici (e/o concernenti il sonno) con
consecutiva riduzione delle resistenze e diminuzione della soglia di percezione
del dolore.” (…).
Osservazioni
Ho fornito alla paziente un arresto lavorativo fino al 19.11.2018.”
(doc. 35)
Nel mese di
novembre 2018, l’istituto assicuratore resistente ha interpellato il dott. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, al quale ha sottoposto i
seguenti quesiti:
" (…).
1) Constatazione
2) Diagnosi
3) Gli attuali disturbi accusati dalla signora RI 1 sono ancora
riconducibili, secondo il principio della probabilità preponderante, all’evento
del 21 luglio 2018?
4) Per le sole conseguenze dell’evento del 21 luglio 2018
l’inabilità lavorativa é giustificata? Fino a quando?
5) Provvedimenti terapeutici?
6) Osservazioni?” (doc.
31)
Il consulente
medico della CO 1 ha visitato personalmente l’assicurata l’11 dicembre 2018. Con
rapporto datato 20 dicembre 2018, il dott. __________ è pervenuto alla
conclusione che la sintomatologia denunciata dall’insorgente, così come la sua totale
inabilità lavorativa, non fossero più da mettere in relazione causale naturale
con l’infortunio, e ciò a contare già dal 22 ottobre 2018.
Egli ha così risposto
ai quesiti sottopostigli dall’amministrazione:
" (…).
2. Diagnosi
- Stato da contusione spalla sinistra e
contusione cervicale il 21.07.2018.
- Sindrome
d’attrito subacromiale con tendinopatia non fissurativa del sovraspinato spalla
sx
- Discopatia
C5-C6, C6-C7 con piccola ernia mediana C5-C6.
3. Gli attuali disturbi accusati dalla signora RI 1 sono ancora
riconducibili, secondo il principio della probabilità preponderante, all’evento
del 21.07.2018?
La caduta del 21.07.2018 ha provocato una
contusione cervicale e alla spalla sx. Gli accertamenti effettuati non hanno
riscontrato lesioni traumatiche. Prima di quest’infortunio la signora RI 1
aveva già un problema alla spalla sx, motivo per cui era stata eseguita
un’artroMRI della spalla sx il 23.04.2018 che evidenziava una tendinopatia non
fissurativa del sovraspinato in quadro di impingement subacromiale. La MRI
cervicale ha inoltre evidenziato un quadro degenerativo con discopatia C5-C6,
C6-C7. Quindi l’evento del 21.07.2018 ha peggiorato un quadro degenerativo sia
a livello della spalla sx che a livello cervicale pre-esistente.
4. Per le sole conseguenze dell’evento del 21.07.2018 l’inabilità
lavorativa é giustificata? Fino a quando?
Per le sole conseguenze dell’evento del
21.07.2018 ossia la contusione cervicale e della spalla sx si può
ragionevolmente dichiarare che l’inabilità lavorativa è giustificata per un
periodo di al massimo tre mesi dopodiché è stato raggiunto lo stato quo sine.
Dopo il 21.10.2018 l’ulteriore inabilità lavorativa non è più conseguenza dell’infortunio
del 21.07.2018, ma dovuta a malattia pre-esistente all’infortunio.
5. Provvedimenti terapeutici?
Attualmente la signora RI 1 assume
anti-infiammatori e antalgici e segue un ciclo di fisioterapia.
Inoltre è previsto un consulto specialistico
presso l’__________ di __________ il 18.01.2019.” (doc. 39)
Nel corso del mese di gennaio
2019, ha avuto luogo il consulto specialistico presso il Prof. dott. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia. Dal suo referto risulta la
diagnosi di sindrome dolorosa multifocale complessa interessante il rachide
cervicale, entrambe le spalle e entrambe le estremità superiori senza chiaro
correlato pato-anatomico, diagnosi di lavoro: fibromialgia (doc. 46).
Con la propria impugnativa, il
patrocinatore dell’assicurata in sostanza contesta che alla valutazione del
dott. __________ possa essere attribuito pieno valore probatorio, sostenendo che
Fatti
i disturbi da lei accusati oltre il 21 ottobre 2018, così come la sua persistente
inabilità lavorativa, sarebbero a tutti gli effetti imputabili all’infortunio
del luglio 2018. A suo avviso, in questo contesto, occorrerebbe anche
considerare il fatto che la ricorrente, prima dell’evento infortunistico, non
aveva mai sofferto di simili disturbi (doc. I).
2.6. Per costante
giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è
parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece
nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato
di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209;
STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U.
Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,
p. 30ss.).
Nella DTF
125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una
sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,
nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni
contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della
parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto
dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere
in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione
mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea
di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Per quel che
concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia
completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311
consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È, infine,
utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice
non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i
motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al
riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che
raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto
di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle
carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio
2005 consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 p.
35 consid. 4b).
2.7. Chiamato
ora a pronunciarsi, il TCA ritiene che il parere espresso in piena conoscenza
di causa dal dott. __________ - secondo il quale a decorrere dal 21 ottobre 2018 RI 1 ha raggiunto lo status quo sine a
margine del sinistro del luglio 2018 -, possa validamente servire da base al
giudizio che è ora chiamato a rendere.
In particolare, questo
Tribunale non ha alcun valido motivo di dubitare che, già prima dell’infortunio
occorso il 21 luglio 2018, l’assicurata presentasse delle alterazioni
degenerative a livello sia della spalla sinistra che del rachide cervicale,
giacché esse risultano documentate da esami radiologici eseguiti antecedentemente
all’evento in discussione.
Nel suo referto peritale,
il dott. __________ ha infatti indicato che l’artro-RMN della spalla sinistra
del 23 aprile 2018 aveva già evidenziato delle “incipienti artropatie degenerative
acromioclavicolari, tendinopatia non fissurativa del sovraspinato in quadro di
impingement subacromiale” (cfr. doc. 39, p. 2). D’altro canto, dal rapporto 25
settembre 2018 del dott. Ciritsis si apprende che la RMN cervicale del 25
maggio 2018 aveva già posto in luce la presenza di “un’ernia discale
mediana a livello C5-C6 e C6-C7” (doc. 9, p. 2).
Non trova pertanto
Considerandi
riscontro l’affermazione ricorsuale secondo la quale, prima dell’evento
traumatico in parola, l’insorgente non avrebbe mai denunciato alcun genere di
disturbo a quelle parti del corpo. Se i sanitari hanno ritenuto necessario disporre
degli approfondimenti, è verosimile che l’assicurata qualche problema l’avesse.
È del resto utile segnalare che
la regola del “post hoc, ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa
di questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha stabilito
che per il solo fatto di essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla
salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è
insostenibile dal profilo della medicina infortunistica e inammissibile da
quello probatorio (cfr., fra le tante, STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013
consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn
nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der
linken oberen Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene
Beweisregel "post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb
S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und
beweisrechtlich nicht zulässig, …”; STF 8C_355/2018 del 29 giugno 2018; STF
8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF 8C_230/2017 del 22 giugno 2017).
Questa Corte sottolinea
inoltre che agli atti non figura alcun referto specialistico suscettibile di
generare dei dubbi, nemmeno lievi, circa la correttezza della valutazione
enunciata dal consulente medico della CO 1.
Da una parte, con le
proprie certificazioni, il dott. __________, medico generalista, si è limitato ad
affermare che i disturbi alla spalla sinistra sono “conseguenti al trauma
subito nell’infortunio”, senza però fornire in proposito alcun tipo di
motivazione, rispettivamente ad attestare l’esistenza di una completa inabilità
lavorativa (cfr. doc. B-B3).
Dall’altra, in occasione
del consulto del 18 gennaio 2019, il Prof. dott. __________ non si è affatto
pronunciato in merito all’eziologia della sintomatologia denunciata dalla
ricorrente. Egli ha comunque sottolineato che i disturbi, segnatamente quelli
interessanti la spalla sinistra, non correlano con un danno morfologico
oggettivabile, sospettando l’esistenza di una fibromialgia (cfr. doc. 46; in
questo senso, si veda pure il rapporto 16 novembre 2018 del neurologo dott. __________
– doc. 35, p. 3). Ora, questa circostanza parla piuttosto a sfavore di
un’eziologia traumatica.
In esito a tutte le
considerazioni che precedono, va ritenuto dimostrato, perlomeno con il grado
della verosimiglianza preponderante, che il nesso di causalità naturale tra i disturbi
accusati dalla ricorrente e l’infortunio assicurato, si è estinto il 21 ottobre
2018.
Di conseguenza, è a giusta ragione che la CO 1 ha posto termine alle proprie
prestazioni a decorrere dal 22 ottobre 2018.
Il TCA può pertanto
esimersi dal disporre ulteriori misure istruttorie (al riguardo, si veda il
doc. VIII), ritenendo che le circostanze giuridicamente rilevanti siano già
state adeguatamente accertate. In proposito, va ricordato che, per costante
giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce
l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero
modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si
rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013;
STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca una lesione del
diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94
consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.8
Deve
ancora essere verificato se la ricorrente può essere posta al beneficio
dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr.
doc. I e IV + bis).
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Il
requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di
vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo
ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese
cui si esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; RAMI 1994 p. 78;
DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).
A
tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole
non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente
che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di
essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un
ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K
75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29
agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF
124.
I 304 consid. 2c).
Inoltre,
quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si
eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le
domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II
275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).
Nel caso concreto, trattandosi
di decidere una questione di natura squisitamente medica, alla luce della
relativa documentazione a disposizione e dei principi che disciplinano
l’apprezzamento delle prove nell’ambito del diritto delle assicurazioni
sociali, sviluppati nelle sentenze consultabili sia nella Raccolta ufficiale
che nel sito web della Confederazione, rispettivamente in quello del Cantone
Ticino, al patrocinatore di RI 1 doveva apparire evidente che il rischio di
perdere il processo era palesemente maggiore rispetto alle prospettive di un
successo, ragione per la quale il requisito della probabilità di esito
favorevole va giudicato inadempiuto.
La domanda di assistenza
giudiziaria deve pertanto essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di
assistenza giudiziaria è respinta.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti