Lexipedia

Decisione

35.2020.1

Discussa la questione relativa alla stabilizzazione dello stato di salute infortunistico (con estinzione diritto a prestazioni di corta durata) e quella riguardante il diritto a una rendita d'invalidi

21 dicembre 2020Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

i reperti patologici oggettivati, a fronte di una refertata importante

estensione della sintomatologia. Secondo gli specialisti, da ulteriori cure

mediche, in primo luogo da provvedimenti operatori (quale quello suggerito

dalla dott.ssa __________ nella sua certificazione del 2 settembre 2020 – doc.

XVIII 1), non vi era più da attendersi miglioramenti dello stato della spalla

sinistra. Anzi, in presenza di un’estensione dei sintomi, un approccio

chirurgico si sarebbe potuto persino rivelare controproducente (doc. XXV 1 – il

corsivo è del redattore).

Infine, dal referto

relativo alla visita di controllo 30 settembre 2020 del dott. __________ si

apprende che, a quel momento, l’insorgente presentava un peggioramento della

mobilità articolare e, al riguardo, ha osservato di avere “… già scritto a più

riprese che tutti gli esami che sono stati effettuati per il paziente sono

risultati nella norma e ciò è nuovamente confermato dall’ultima RM che mostra

una cuffia dei rotatori integra senza un minimo segno di infiammazione. Da

parte mia non ho veramente nessuna proposta dal punto di vista chirurgico per

migliorare la situazione. (…). Segnalo che ho ricevuto la lettera della

Dottoressa __________ (con copia a voi) che mi invita ad effettuare un

reintervento alla spalla di sinistra di ri-sutura del sovraspinato con

adesiolisi delle aderenze. Secondo la mia opinione attuale, qualsiasi

intervento è controindicato anche perché non c’è nessuna lesione del tendine

sovraspinato e soprattutto non vi è nessuna tendinopatia in corrispondenza

della cuffia dei rotatori.” (doc. XXV 2 – il corsivo è del redattore).

Non può neppure essere

dimenticato che il peggioramento annunciato nel mese di novembre 2019 è stato

assunto - a torto o a ragione (aspetto che non è oggetto della presente

procedura) -, dall’istituto assicuratore convenuto a titolo di ricaduta ex art.

11 OAINF e, di conseguenza, l’assicurato rimesso al beneficio delle prestazioni

di corta durata (cfr. lo scritto 20 luglio 2020 dell’CO 1 [doc. XI], dal quale

emerge che a RI 1 sono state corrisposte le indennità giornaliere a partire dal

1° aprile 2020, ritenuto che, durante il periodo 1° novembre 2019 – 31 marzo

2020, egli ha beneficiato di quelle dell’assicurazione per l’invalidità; si

veda quanto prevede a quest’ultimo riguardo l’art. 16 cpv. 3 LAINF).

Nemmeno i referti 6 e 12

dicembre 2020 della dott.ssa __________, spec. FMH in medicina interna (doc.

XXXI 1 e doc. XXXI 2), appaiono atti a giustificare una soluzione diversa. In

quei documenti, il medico curante ha in effetti refertato la persistenza di un

quadro clinico ampiamente conosciuto, caratterizzato da dolori e da una

limitata mobilità della spalla sinistra, consigliando di proseguire con una

terapia medicamentosa antidolorifica e con la fisioterapia. Circa l’indicazione

a sottoporre l’insorgente a un nuovo intervento chirurgico alla spalla

sinistra, si sono già chiaramente pronunciati sia il dott. __________ che i

medici della Clinica di __________ (doc. XXV 1 e doc. XXV 2). Le certificazioni

in questione andranno semmai prese in considerazione nel contesto della

ricaduta assunta dall’CO 1.

In conclusione,

attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti, non

ritiene dimostrato, con il grado di verosimiglianza richiesto dalla

giurisprudenza federale, che al momento in cui l’amministrazione ha posto

termine alle prestazioni di corta durata, vi fossero ancora delle misure

terapeutiche suscettibili di migliorare sensibilmente le condizioni di salute

infortunistiche dell’insorgente.

Stante ciò, questa Corte non

può dunque che confermare la decisione su opposizione impugnata, perlomeno

nella misura in cui sancisce che il 1° luglio 2017, lo stato di salute

infortunistico era stabilizzato ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF.

Data la stabilizzazione

delle condizioni di salute infortunistiche, l’assicuratore LAINF convenuto era

legittimato a porre fine alle prestazioni di corta durata (cura medica +

indennità giornaliera) e a valutare il diritto a quelle di lunga durata, in

particolare alla rendita d’invalidità.

2.4. Diritto

a una rendita d’invalidità?

2.4.1. Giusta

l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per

cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1

LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TF, in una

sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss.,

ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8

cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase

LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti

di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

Da

parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il

reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato

che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di

invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18

cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa

pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la

giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al

guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito

all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti

si veda pure la DTF 130 V 343.

Due

sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

1. il

danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

2. la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra

il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un

nesso causale adeguato (fattore causale).

Nell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,

naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.4.2. L'invalidità,

concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della

capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di

salute.

D'altro

canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui

dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone

preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in

questione.

Spetta

al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato

e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra

nell'esplicare determinate funzioni.

Il

medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua

professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in

altre analoghe.

Egli

valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti

provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente

confacenti (cfr., su questi aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo

2002).

L'invalidità,

proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo

l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I

due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve

però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il

TF ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un

rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se

l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo

lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno

1994).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991

U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La

misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va

valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze

personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione

professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due

redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.

97ss., consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si

controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del

30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.

28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità

i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno

alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si

sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella

causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per

modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se

particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr.

RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra

il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno

ipotetico, conseguibile da invalido.

2.4.3

Nel

caso di specie, questa Corte constata come l'esigibilità lavorativa - aspetto

in merito al quale l'assicuratore convenuto ha fatto capo alla valutazione

espressa il 9 maggio 2019 dal suo medico __________, il chirurgo ortopedico

dott. __________ (cfr. doc. 297, p. 6) -, non sia contestata dal ricorrente

(cfr. doc. I).

È

pertanto da ritenere dimostrato, perlomeno con il grado della verosimiglianza

preponderante, che RI 1, da una parte, è definitivamente impedito

nell’esercizio della sua originaria professione di ferraiolo, ma che, d’altra

parte, egli è in grado di svolgere, a tempo

pieno e con un rendimento completo, un'attività lavorativa compatibile con le

limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico interessante

la spalla sinistra.

2.4.4

Si tratta dunque

di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Preliminarmente va

ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato

il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222;

cfr., pure, STF del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3

febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18

ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr.

11.

e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STF

del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

Nel caso di specie sono

quindi determinanti, come correttamente ritenuto dall’amministrazione, i dati

del 2019, essendo stato ritenuto lo stato di salute stabilizzato a

partire dal 1° luglio 2019.

2.4.5

Per quanto concerne il reddito

da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, senza il

danno alla salute infortunistico, RI 1nel 2019, avrebbe realizzato un guadagno

annuo lordo di fr. 65’780, calcolato in base al CCL dell’edilizia, non essendo

disponibili dati salariali più concreti (doc. 353, p. 5 e doc. III, p. 3).

Con la propria impugnativa,

l’insorgente sostiene invece che, in ossequio alla giurisprudenza, il reddito

senza invalidità andrebbe determinato in applicazione dei dati salariali

statistici e ammonterebbe, a suo dire, a fr. 67'743, lo stesso importo del

reddito da invalido (doc. I, p. 5).

Chiamato a pronunciarsi in

proposito, il TCA ritiene di potersi esimere dal decidere se il reddito da

valido vada stabilito in base ai salari minimi previsti dal CCL oppure a quelli

statistici, in quanto, anche in quest’ultima ipotesi - più favorevole

all’assicurato - l’esito non può essere quello auspicato con il ricorso, così

come verrà meglio dimostrato qui di seguito.

Applicando dunque la

tabella RSS TA1 2016, ramo 41-43 ("costruzioni"), livello di

qualifica 1 (“Attività semplici

di tipo fisico o manuale”), uomini, riportato su 41.4 ore e

aggiornato al 2019 (in base alla tabella T1.1.15 - Indice dei salari nominali,

uomini, 2016 - 2019), si ottiene un valore di fr. 69'635.76 (che è

peraltro superiore a quello che postula il ricorrente).

2.4.6

Per quanto riguarda, invece,

il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri

fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,

conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle

statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i

salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme

delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione

addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di

permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione

è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una

deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto

delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima

sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di

principio il TF ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da

invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL

(“Descrizione dei posti di lavoro”).

In quell’occasione, la

nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,

l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei

posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

Il Tribunale federale

relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STF I 222/04 del 5 settembre 2006).

In una sentenza

32.2007.165

del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla STF U 8/07 del 20

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in

Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in

quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella

medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la

valutazione dell’invalidità, in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p.

326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007

del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la

questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore

fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola

stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid. 6.2;

dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata

in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un

gap salariale del 4%).

La questione è stata

definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima

Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di

almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente

inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può

giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei

redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la

parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una

deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali

sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito

non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di

parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

Questa

giurisprudenza è stata confermata ancora dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1

consid. 5.

Da notare che, con

comunicazione del 19 ottobre 2018, l’CO 1 ha informato il Tribunale federale e

tutti i Tribunali cantonali delle assicurazioni che, a partire dal 1° gennaio

2019, avrebbe cessato di utilizzare le DPL, ritenuto che “nel corso degli

ultimi anni, il mantenimento della banca DPL è infatti divenuto sempre più

dispendioso in termini di tempo e costi ed avrebbe richiesto investimenti

considerevoli negli anni a venire. Inoltre, la collaborazione richiesta da

parte della CO 1 per il mantenimento del sistema è stata percepita dalle

imprese come sempre più gravosa. Per tutte queste ragioni, la CO 1 ha quindi

deciso che in futuro utilizzerà soltanto i dati statistici RSS nel quadro della

fissazione delle rendite di invalidità, e ciò a partire dal 1° gennaio 2019”.

2.4.7

In concreto, dalle

tavole processuali si evince che l’CO 1 ha determinato in fr. 67’743 il reddito da invalido, applicando la tabella RSS TA1 2016, media

totale, livello di qualifica 1, uomini, riportato su 41.7 ore e aggiornato al

2019.

Su tale valore l’CO 1

non ha applicato alcuna riduzione, né a titolo di gap salariale né a

titolo di deduzione sociale ex DTF 126 V 75 (doc. 353, p.

5).

L’RA

1.

censura tale valutazione soltanto nella misura in cui rimprovera

all’amministrazione di non aver operato alcuna deduzione sociale. A suo avviso,

a tale titolo andrebbe invece applicata una riduzione di almeno il 15%, in

ragione delle limitazioni legate al danno alla salute infortunistico e del

fatto che l’assicurato beneficia di permesso di dimora (permesso di tipo B -

cfr. doc. I, p. 6).

Innanzitutto, è utile

precisare che, nel caso di specie, l’applicazione di una deduzione a titolo di gap

salariale è a priori esclusa, posto che il reddito da valido è stato

determinato in base ai salari statistici (quindi in base a dei dati nazionali),

così come lo è stato il reddito da invalido.

D’altro canto, limitando

il proprio esame dell’aspetto litigioso, questa Corte rileva che, in ossequio

alla giurisprudenza federale, occorre esaminare le circostanze specifiche del

caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V

80.

consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del

salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%,

percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che

possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid.

5b/cc).

Secondo la più recente

giurisprudenza, una riduzione sociale per le limitazioni dipendenti dal danno

alla salute si giustifica soltanto se, anche su un mercato del lavoro che si

suppone equilibrato, considerati gli impedimenti legati alla persona o al posto

di lavoro, non esiste più un ventaglio sufficientemente ampio di attività

accessibili alla persona assicurata (cfr. STF 8C_174/2019 del 9 luglio 2019

consid. 5.2.2 e i riferimenti ivi citati).

In concreto, dalla

documentazione agli atti emerge che, nonostante il danno all’arto superiore

sinistro, RI 1 sarebbe ancora in grado di esercitare, senza limiti di tempo o

di rendimento, un’attività lavorativa leggera, in cui possa evitare, in

sostanza, di trasportare/sollevare pesi superiori ai 5-10 kg e di svolgere

mansioni sopra il livello delle spalle.

Secondo questo Tribunale,

tenuto conto dell’esigibilità appena descritta, occorre ammettere che il

ricorrente beneficia di un ventaglio di attività sostitutive esigibili ancora

sufficientemente ampio, motivo per il quale non può essere pretesa

l’applicazione di una decurtazione (in questo senso, si veda, ad esempio, la

STF 8C_122/2019 del 10 settembre 2019 consid. 4.3.1.4, concernente un

assicurato i cui limiti funzionali riguardavano i movimenti ripetitivi del

gomito destro e il trasporto di pesi superiori ai 7 kg, precisato che

quest’ultimo costituiva un valore massimo nel senso che il trasporto di pesi,

anche di minore entità, doveva alternarsi a periodi di riposo per il braccio

destro oppure la succitata STF 8C_174/2019 consid. 5.2.2, riguardante

un’assicurata in grado d’impiegare il suo arto superiore sinistro soltanto in attività

leggere e non ripetitive).

In questo contesto, è

utile segnalare che l’incapacità per motivi di salute di continuare a svolgere

lavori pesanti non implica necessariamente una riduzione del reddito ipotetico

da invalido. Il semplice fatto che

siano ormai esigibili soltanto dei lavori leggeri non giustifica l’applicazione

di una riduzione supplementare, siccome il salario statistico comprende, nel livello di qualifica 1, già un gran numero di attività leggere (cfr. STF 8C_841/2017 del 14

maggio 2018 consid. 5.2.2.2 e riferimenti).

Per quanto concerne la

pretesa decurtazione in ragione del tipo di permesso di cui beneficia

l’assicurato (permesso di tipo B), va segnalato come, in più occasioni, l’Alta

Corte federale abbia negato che tale circostanza giustifichi una riduzione dei

salari medi (in questo senso, si veda, ad esempio, la STF 8C_314/2019 del 10

settembre 2019 consid. 6.2 e la STF 8C_773/2017 del 30 luglio 2018 consid.

8.

).

Il reddito da invalido si

eleva dunque a fr. 67’743.

2.4.8

Ora, confrontando i fr. 67'743

al reddito che l’insorgente avrebbe potuto conseguire senza il danno alla

salute, e cioè fr. 69'635.76 (cfr. supra, consid. 2.4.5.),

risulta che la sua perdita di guadagno ammonta al 2.71%, arrotondata al 3%,

insufficiente per fondare il diritto a una rendita d’invalidità a contare dal

1° luglio 2019 (cfr. art. 18 cpv. 1 LAINF).

Visto che con la decisione

su opposizione impugnata all’assicurato è stato negato il diritto a una rendita

di invalidità, essa deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti