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Decisione

35.2020.1

Discussa la questione relativa alla stabilizzazione dello stato di salute infortunistico (con estinzione diritto a prestazioni di corta durata) e quella riguardante il diritto a una rendita d'invalidità

21 dicembre 2020Italiano37 min

sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss.,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2020.1

mm

Lugano

21 dicembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 7 gennaio 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 20 novembre 2019 emanata

da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 27 luglio 2016, RI 1,

nato nel 1972, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di

ferraiolo e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie

professionali presso l’CO 1, è scivolato mentre stava salendo una scala

casserata e, nel tentativo di proteggersi, ha allungato il braccio sinistro,

subendo un trauma in iperestensione.

Dal rapporto 27 luglio

2016 del Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________ emerge la

diagnosi di lussazione antero-inferiore della spalla sinistra con rottura del

margine anteriore della glena (doc. 4). L’artro-RMN della spalla sinistra ha

poi mostrato la presenza di una lesione transmurale della componente anteriore

del tendine del muscolo sovraspinato, di una lesione di Hill-Sachs e di una

lesione del labbro anteriore.

Il decorso

post-infortunistico è stato complicato dall’insorgenza di una capsulite

retrattile (o “spalla congelata”).

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Alla chiusura del caso, con

decisione formale del 18 settembre 2019, l’amministrazione ha negato

l’assegnazione di una rendita d’invalidità a contare dal 1° luglio 2019 e ha

riconosciuto un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 10% (doc.

331).

Il Sindacato RA 1, per

conto dell’assicurato, si è opposto a tale provvedimento (cfr. doc. 346).

1.3. Con certificazione dell’8

novembre 2019, il medico curante specialista dell’assicurato ha informato

l’assicuratore che, nel frattempo, lo stato della spalla sinistra era

peggiorato, a causa dell’insorgenza di una (nuova) capsulite retrattile (doc.

352).

1.4. Il 20 novembre 2019, l’CO 1

ha confermato in sostanza il contenuto della sua prima decisione. Esso ha

precisato che, in separata sede, l’Agenzia di __________ avrebbe esaminato la

postulata riapertura del caso a titolo di ricaduta o di conseguenze tardive

dell’infortunio (cfr. doc. 353; in questo senso, in data 31 dicembre 2019,

l’amministrazione ha interpellato il dott. __________ – doc. 356).

1.5. Con tempestivo ricorso del 7

gennaio 2020, RI 1, sempre rappresentato dall’RA 1, ha chiesto che, annullata

la decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore convenuto venga

condannato a riconoscergli una rendita d’invalidità del 15% e a riesaminare

l’entità dell’indennità giornaliera corrisposta, versando se del caso la

differenza. A sostegno delle proprie pretese, egli ha sviluppato in particolare

le considerazioni seguenti:

" (…)

Controversi nella fattispecie, sono in contenuti della totalità della decisione

su opposizione qui avversata, nella misura in cui l’opposizione del ricorrente

è respinta, concedendo unicamente a latere la valutazione sulla ricaduta, che

peraltro poteva essere oggetto anche di un intervento separato. Dunque, tutta

la decisione, che conferma la stabilizzazione del quadro medico, poi il grado

d’invalidità e non si pronuncia sull’indennità giornaliera (…), è completamente

appellata.

(…).

Nella fattispecie, sia dalla visita di chiusura a cui si è

sottoposto il ricorrente presso il servizio medico, emergono dei dubbi

riguardanti lo stato clinico, benché era una fase di relativo miglioramento (il

ri-peggioramento è avvenuto soprattutto d’estate ma prima che intervenisse la

decisione).

Infatti, è proprio lo stesso Dr. __________ a rilevare una

discrepanza fra le limitazioni riferite ed il quadro anatomico e clinico, oltre

al fatto che egli ha accordato ulteriori due cicli di fisioterapia, smessi i

quali la problematica algica e le limitazioni si sono manifestate con

un’ampiezza persino sconosciuta prima.

D’altro canto, il Dr. __________, sin dal mese di luglio 2019, ha

segnalato il peggioramento in atto, soprattutto della mobilità articolare, e la

persistenza di dolori cronici, per precisarne i contenuti in modo più

dettagliato con il rapporto di novembre 2019. Dunque, siamo confrontati con uno

stato clinico molto labile, mai definitivamente stabilizzato, e peggiorato

soprattutto con la dismissione della fisioterapia, ma non soltanto, che

necessita di ulteriori esami e approfondimento, in una logica di continuità con

il sinistro in corso sin dall’evento traumatico.

In questo senso, non si giustifica affatto l’emissione della

decisione Lainf, giacché l’assicuratore prima di emettere il provvedimento,

deve considerare tutti gli elementi medici e clinici ed assoggettare

l’assicurato alle cure necessarie. Solo in una fase successiva, quando il

quadro medico risulta definito con una certa precisione e con una certa

stabilità duratura (non un miglioramento labile secondo la definizione

concettuale del TF), la CO 1 si potrà determinare sulle prestazioni di lunga

durata. Dapprima però deve valutare le cure di corta durata, quindi in primo

luogo quali cure mettere in atto ed esaminare il diritto all’indennità

giornaliera.

(…).

Per contro, subordinatamente, qualora sia negata la riammissione

delle cure e delle prestazioni, rimangono valide le obiezioni relative al

confronto dei redditi, di cui al nostro atto del 25 ottobre 2019, a cui

rinviamo per economia processuale e che riproponiamo allo stesso modo.

Con riguardo ai parametri economici utilizzati per il confronto

dei redditi e quindi per stabilire se vi sia un grado d’invalidità

pensionabile, entrambi i valori presi a riferimento sono contestabili; sia il

reddito da valido sia quello da invalido.

L’assicurato esercitava l’attività lavorativa alle dipendenze di

un’agenzia interinale ed il rapporto di lavoro, al momento in cui si sono

create le condizioni per valutare il grado d’invalidità, nella denegata ipotesi

che tale periodo vada individuato al 1° luglio 2019, era già cessato con

effetto al 27 maggio 2017 (cfr. disdetta agli atti). In questi casi, il TF ha

sancito che per il salario da valido occorra riferirsi al reddito desunto dalle

statistiche, praticando per quanto possibile il confronto più realmente

possibile. Dunque, l’importo da prendere in considerazione, si eleva alla

medesima cifra del salario da invalido al 100%, vale a dire CHF 67'743.

Per contro, non è condivisa per nulla la circostanza che non sia

giustificabile una deduzione sociale ai sensi della giurisprudenza. Nel caso

del signor RI 1, tale decisione va identificata almeno nella misura del 15%,

sia per il danno medico rilevante (doppio intervento chirurgico con forti

limitazioni, dolori pronunciati, ecc.), sia il permesso di lavoro di tipo B.

(…).” (doc. I)

1.6. L’CO 1, in risposta, ha

postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

1.7. In data 1° aprile 2020, il

patrocinatore dell’assicurato ha prodotto ulteriore documentazione medica,

segnatamente la risposta 28 gennaio 2020 fornita all’CO 1 dal dott. __________,

e si è riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc. V +

allegati).

L’istituto resistente si è

pronunciato in merito il 1° maggio 2020 (doc. VII).

1.8. Nuovi documenti medici sono

stati versati agli atti in data 10 luglio 2020 da parte del rappresentante di RI

1 (doc. IX + allegati).

Il 20 luglio 2020, l’CO 1

ha comunicato a questa Corte l’avvenuta assunzione della nota ricaduta con

conseguente ripristino del diritto alle prestazioni di corta durata (la

corresponsione dell’indennità giornaliera è di fatto ripresa a contare dal 1°

aprile 2020, ritenuto che, durante il periodo 1° novembre 2019 – 31 marzo 2020,

l’assicurato aveva beneficiato delle indennità dell’assicurazione per

l’invalidità). In quella sede, l’amministrazione ha pure precisato che la

questione dell’entità dell’indennità giornaliera era stata liquidata (doc. XI +

allegato).

1.9. In data 11 settembre 2020, il

patrocinatore del ricorrente, oltre ad aver prodotto nuova documentazione

medica, ha in particolare osservato che “dal profilo medico/sintomatologico, la

condizione dell’assicurato, durante tutta la fase della cura, ha conosciuto

degli alti e dei bassi; dapprima la fase acuta, poi un certo miglioramento e

infine un nuovo peggioramento vieppiù costante, con una sindrome algica mai

scomparsa. Nel rapporto del 17 luglio, il Dr. __________ riferisce la

persistenza dei dolori ed afferma di non avere più niente da offrire al

paziente. Senonché, quest’affermazione non sta a significare che il paziente

non abbia più nulla e sia guarito, ma piuttosto che lo specialista non ha

ulteriori strumenti e/o terapie, dal suo punto di vista, per agire ancora. Il

13 agosto, sempre __________ indica che la mobilità della spalla sinistra si è

ridotta con un aumento dei dolori. Poi in novembre, il quadro diagnostico

sembrerebbe completato da una capsulite retrattile. Ma questa capsulite

rappresenta la spiegazione dei dolori già in essere dalla primavera/estate

2019? Non lo sappiamo non essendo medici, ma sta di fatto che dei problemi

c’erano eccome e c’erano anche prima e dunque non si può giungere alla

conclusione che il quadro clinico era stabilizzato.” (doc. XVI + allegati).

Il 28 settembre 2020, al

TCA è ancora pervenuta una certificazione, datata 2 settembre 2020, del medico

curante dell’assicurato (doc. XVIII + allegato).

Le osservazioni presentate

al riguardo dall’amministrazione sono datate 25 settembre, 8 e 26 ottobre 2020

(doc. XIX + allegato, doc. XXII + allegato e doc. XXV + allegati).

1.10. Il 20 novembre 2020, il

rappresentante dell’insorgente ha inviato nuova documentazione e ha formulato

alcune sue ulteriori considerazioni (cfr. doc. XXVII + allegati).

L’istituto resistente ha

preso posizione in proposito in data 30 novembre 2020 (doc. XXIX).

1.11. In data 21 dicembre 2020,

questo Tribunale ha ricevuto due ulteriori rapporti della dott.ssa __________,

medico curante dell’assicurato (doc. XXXI + allegati), i quali sono stati

trasmessi all’CO 1 per conoscenza.

in diritto

in

ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile

2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato affidato

dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della

procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio

2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella

sua composizione ordinaria

(pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato

dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub

judice è stato trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione

degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di

lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo

occupata.

nel merito

2.2. Litigiosa è innanzitutto la

questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a ritenere stabilizzato lo stato

di salute infortunistico a decorrere dal 1° luglio 2019 e, di conseguenza, a

porre fine da quella medesima data, alle prestazioni di corta durata (cura

medica + indennità giornaliera), oppure no.

Nell’affermativa, questo

Tribunale sarà chiamato a esaminare il diritto a una rendita d’invalidità.

2.3. Stato di salute

infortunistico stabilizzato a far tempo dal 1° luglio 2019?

2.3.1. Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione

dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare

(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Il diritto alle cure cessa

qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile

miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase

LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile

miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione

è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno

stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura

termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che

presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).

Una volta terminata la

cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle

condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al

beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro

le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del

20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).

È utile precisare che,

secondo la giurisprudenza federale, occorre procedere a una valutazione prospettica

della questione della stabilizzazione, ponendosi al momento in cui le

prestazioni sono state interrotte (cfr. RAMI 2005 U 557 pag. 388; STF

8C_289/2018 del 15 marzo 2019 consid. 3.6.; STF 8C_651/2016 del 15 dicembre

2016 consid. 4.1, 8C_184/2017 del 13 luglio 2017 consid. 2.2, 8C_303/2017 del 5

settembre 2017 consid. 6.3.1; STCA 35.2017.68 del 27 novembre 2017, consid.

2.3.3; STCA 35.2017.76 del 4 ottobre 2018, consid. 2.2.2; STCA 35.2018.114 del

18 marzo 2019, consid. 2.2.2).

2.3.2. Con la decisione su

opposizione impugnata, facendo capo alle certificazioni agli atti del medico

curante specialista dell’assicurato e sentito il parere del proprio medico __________,

l’CO 1 ha dichiarato che, a contare dal luglio 2019, non vi erano più provvedimenti

terapeutici suscettibili di migliorare notevolmente le condizioni di salute

infortunistiche dell’insorgente e, pertanto, ha posto termine alle prestazioni

di corta durata. In quella sede, esso ha inoltre precisato che avrebbe

esaminato se il peggioramento annunciato dal dott. __________ con rapporto

dell’8 novembre 2019 era costitutivo di una ricaduta (o di postumi tardivi) e,

perciò, fondare il diritto a (nuove) prestazioni di corta durata (cfr. doc.

353).

Dalle carte processuali si

evince, segnatamente, che a margine della consultazione del 27 marzo 2019 – a

distanza di quattro mesi circa dall’intervento di artroscopia diagnostica e

adesiolisi sottoacromiale della spalla sinistra (13 novembre 2018) -, il dott. __________,

Caposervizio sostituto presso l’Unità di ortopedia e traumatologia

dell’Ospedale __________ di __________, ha refertato un’assenza di

miglioramento delle ampiezze articolari, ridotte probabilmente dalla presenza

di algie. In proposito, egli ha rilevato che “nonostante che la scopia

diagnostica abbia mostrato un tendine regolarmente inserito con una buona

vascolarizzazione, non riesco a darmi una spiegazione di questi dolori che il

paziente presenta. Sono dolori che dal punto di vista clinico possono essere

dovuti ad uno stato infiammatorio del sovraspinato. Ho prescritto, discutendo

con il nostro radiologo, Dr. __________, che ci legge in copia, di effettuare

una power doppler che permetterebbe, nel limite del possibile, di valutare un

eventuale stato infiammatorio della cuffia dei rotatori e in particolare del

sovraspinato.” (doc. 279, p. 2).

L’accertamento in

questione è stato effettuato l’8 aprile 2019 (doc. 283).

In data 17 aprile 2019

l’insorgente si è tenuta una nuova visita di controllo presso il dott. __________.

In quell’occasione, preso atto dell’esito della power doppler, il medico

curante specialista ha ribadito che “… nonostante che l’artroscopia diagnostica

abbia mostrato un tendine regolarmente inserito con una buona vascolarizzazione

e che oltre tutto questa sonografia non mostra segni d’infiammazione del

tendine, non riesco a dare una spiegazione a questi dolori cronici con

questa ridotta mobilità articolare. Ho spiegato nei dettagli al paziente che

dietro questa ridotta mobilità articolare non vi è alcuna patologia di rilievo.

Bisogna assolutamente continuare con le sedute di fisioterapia.” (doc. 290 – il

corsivo è del redattore).

Il 9 maggio 2019 ha avuto

luogo la visita medica di chiusura a cura del dott. __________, spec. FMH in

chirurgia ortopedica e traumatologia. Per quanto qui d’interesse, il medico __________

ha evidenziato che, a quel momento, non erano stati “… proposti ulteriori

trattamenti in grado di migliorare in modo apprezzabile la situazione di questo

assicurato. Si ritiene opportuno che l’assicurato prosegua con esercizi di

mantenimento autogestiti a domicilio ed eventualmente con 1-2 cicli di

fisioterapia annua a scopo di mantenimento per i primi 2 anni e da rivalutare

in seguito alla risposta clinica.”. Egli ha quindi proceduto a valutare

l’esigibilità lavorativa (doc. 297, p. 5).

In occasione della

consultazione del 12 agosto 2019, il dott. Marbach ha riferito che, secondo il

paziente, lo stato della spalla sinistra era nel frattempo peggiorato in

ragione della sospensione delle sedute di fisioterapia. Egli ha pertanto

postulato che l’amministrazione concedesse il proprio benestare per ulteriori

18 cicli di fisioterapia “esclusivamente a scopo profilattico”. Il curante

specialista ha peraltro confermato, una volta ancora, di non avere “… alcuna

spiegazione a questi dolori che il paziente presenta alla spalla di destra (recte:

sinistra, n.d.r) con questa ridotta mobilità articolare. Ci siamo

concordati per il momento di non più vederci …” (doc. 326, p. 2 – il corsivo è

del redattore).

Alla luce di quanto

precede, la decisione dell’amministrazione di ritenere che, a contare dal mese

di luglio 2019, non vi fossero più provvedimenti terapeutici in grado di

migliorare notevolmente lo stato di salute infortunistico del ricorrente, non presta

il fianco a critiche di sorta. La circostanza che RI 1 denunciasse ancora

disturbi alla spalla sinistra, rispettivamente necessitasse di misure

fisioterapiche volte a evitare un loro aggravamento (“esclusivamente a scopo

profilattico”, secondo il dott. __________), è irrilevante. Decisivo ai fini

del giudizio è soltanto che, secondo il parere unanime del medico curante

specialista e di quello __________ dell’CO 1, a quel momento lo stato della

spalla sinistra non poteva più essere sensibilmente migliorato grazie a

ulteriori terapie.

Questo Tribunale non

ignora che, a margine del consulto avvenuto il 7 novembre 2019, lo stesso dott.

__________ ha fatto stato di un “peggioramento della mobilità articolare”

imputabile, a suo dire, a una probabile recrudescenza della capsulite

retrattile (in questo senso, si veda pure il suo rapporto del 28 gennaio 2020 –

doc. B 3), pur precisando di non essere in grado di “… dare una spiegazione a

questi dolori con ridotta mobilità articolare.” (doc. 352). Occorre tuttavia

considerare come, nel prosieguo, gli accertamenti disposti non abbiamo

consentito d’individuare l’origine del preteso aggravamento, in particolare di

confermare la presenza della supposta capsulite retrattile, né tanto meno di

formulare delle proposte terapeutiche tali da rimettere in discussione la

chiusura del caso a decorrere dal 1° luglio 2019.

Il dott. __________,

specialista in medicina del lavoro, consultato dall’assicurato il 19 giugno

2020, ha interpretato il quadro clinico quale disturbo misto, “da una

parte i medici coinvolti hanno rilevato uno stato di artropatia o capsulite

retrattile. Dall’altra parte i movimenti attivi sono caratterizzati pure da un

risparmio e da una anticipazione antalgica notevole. Mi sembra che l’inattività

persistente da anni abbia contribuito a un disturbo dell’immagine interna del

corpo (Körperschema-Störung).”. Per quanto concerne l’ulteriore procedere

terapeutico, il medico in questione ha proposto di valutare la possibilità

d’introdurre un’ergoterapia per aumentare il raggio dei movimenti attivi (doc.

IX 5).

Con referto del 26 giugno

2020, riferendosi a quanto attestato dal dott. __________, il dott. __________

ha dichiarato di continuare “… a non capire lo stato clinico che il paziente

presenta alla spalla di sinistra in quanto un’ennesima immagine, questa

volta un’artro risonanza magnetica (quella eseguita il 24 giugno 2020 – doc. IX

4, n.d.r.), ha mostrato che la cuffia dei rotatori è nella norma e che non vi

sono segni radiologici di una capsulite retrattile. Quindi dal mio punto di

vista qualsiasi intervento chirurgico non è proponibile per migliorare lo stato

clinico del paziente. Secondo il Dr. __________, questa diminuzione dei

movimenti attivi può essere dovuta ad un risparmio e a un’anticipazione antalgica

notevole e che questa inattività persistente da anni possa aver contribuito ad

un disturbo dell’immagine all’interno del corpo. Onestamente da parte mia

non ho più proposte terapeutiche per migliorare lo stato clinico del paziente.

Lascio decidere a voi se si vuole intraprendere ancora le sedute di ergoterapia

come consigliato dal Dr. __________.” (doc. XIX 1 – il corsivo è del

redattore).

Dal rapporto di uscita 8

settembre 2020 della Clinica di riabilitazione di __________, dove l’assicurato

è rimasto degente dal 29 luglio al 19 agosto 2020, si evince che l’entità delle

limitazioni fisiche denunciate dal ricorrente non correlavano a sufficienza con

Fatti

i reperti patologici oggettivati, a fronte di una refertata importante

estensione della sintomatologia. Secondo gli specialisti, da ulteriori cure

mediche, in primo luogo da provvedimenti operatori (quale quello suggerito

dalla dott.ssa __________ nella sua certificazione del 2 settembre 2020 – doc.

XVIII 1), non vi era più da attendersi miglioramenti dello stato della spalla

sinistra. Anzi, in presenza di un’estensione dei sintomi, un approccio

chirurgico si sarebbe potuto persino rivelare controproducente (doc. XXV 1 – il

corsivo è del redattore).

Infine, dal referto

relativo alla visita di controllo 30 settembre 2020 del dott. __________ si

apprende che, a quel momento, l’insorgente presentava un peggioramento della

mobilità articolare e, al riguardo, ha osservato di avere “… già scritto a più

riprese che tutti gli esami che sono stati effettuati per il paziente sono

risultati nella norma e ciò è nuovamente confermato dall’ultima RM che mostra

una cuffia dei rotatori integra senza un minimo segno di infiammazione. Da

parte mia non ho veramente nessuna proposta dal punto di vista chirurgico per

migliorare la situazione. (…). Segnalo che ho ricevuto la lettera della

Dottoressa __________ (con copia a voi) che mi invita ad effettuare un

reintervento alla spalla di sinistra di ri-sutura del sovraspinato con

adesiolisi delle aderenze. Secondo la mia opinione attuale, qualsiasi

intervento è controindicato anche perché non c’è nessuna lesione del tendine

sovraspinato e soprattutto non vi è nessuna tendinopatia in corrispondenza

della cuffia dei rotatori.” (doc. XXV 2 – il corsivo è del redattore).

Non può neppure essere

dimenticato che il peggioramento annunciato nel mese di novembre 2019 è stato

assunto - a torto o a ragione (aspetto che non è oggetto della presente

procedura) -, dall’istituto assicuratore convenuto a titolo di ricaduta ex art.

11 OAINF e, di conseguenza, l’assicurato rimesso al beneficio delle prestazioni

di corta durata (cfr. lo scritto 20 luglio 2020 dell’CO 1 [doc. XI], dal quale

emerge che a RI 1 sono state corrisposte le indennità giornaliere a partire dal

1° aprile 2020, ritenuto che, durante il periodo 1° novembre 2019 – 31 marzo

2020, egli ha beneficiato di quelle dell’assicurazione per l’invalidità; si

veda quanto prevede a quest’ultimo riguardo l’art. 16 cpv. 3 LAINF).

Nemmeno i referti 6 e 12

dicembre 2020 della dott.ssa __________, spec. FMH in medicina interna (doc.

XXXI 1 e doc. XXXI 2), appaiono atti a giustificare una soluzione diversa. In

quei documenti, il medico curante ha in effetti refertato la persistenza di un

quadro clinico ampiamente conosciuto, caratterizzato da dolori e da una

limitata mobilità della spalla sinistra, consigliando di proseguire con una

terapia medicamentosa antidolorifica e con la fisioterapia. Circa l’indicazione

a sottoporre l’insorgente a un nuovo intervento chirurgico alla spalla

sinistra, si sono già chiaramente pronunciati sia il dott. __________ che i

medici della Clinica di __________ (doc. XXV 1 e doc. XXV 2). Le certificazioni

in questione andranno semmai prese in considerazione nel contesto della

ricaduta assunta dall’CO 1.

In conclusione,

attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti, non

ritiene dimostrato, con il grado di verosimiglianza richiesto dalla

giurisprudenza federale, che al momento in cui l’amministrazione ha posto

termine alle prestazioni di corta durata, vi fossero ancora delle misure

terapeutiche suscettibili di migliorare sensibilmente le condizioni di salute

infortunistiche dell’insorgente.

Stante ciò, questa Corte non

può dunque che confermare la decisione su opposizione impugnata, perlomeno

nella misura in cui sancisce che il 1° luglio 2017, lo stato di salute

infortunistico era stabilizzato ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF.

Data la stabilizzazione

delle condizioni di salute infortunistiche, l’assicuratore LAINF convenuto era

legittimato a porre fine alle prestazioni di corta durata (cura medica +

indennità giornaliera) e a valutare il diritto a quelle di lunga durata, in

particolare alla rendita d’invalidità.

2.4. Diritto

a una rendita d’invalidità?

2.4.1. Giusta

l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per

cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1

LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TF, in una

sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss.,

ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8

cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase

LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti

di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

Da

parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il

reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato

che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di

invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18

cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa

pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la

giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al

guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito

all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti

si veda pure la DTF 130 V 343.

Due

sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

1. il

danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

2. la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra

il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un

nesso causale adeguato (fattore causale).

Nell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,

naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.4.2. L'invalidità,

concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della

capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di

salute.

D'altro

canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui

dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone

preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in

questione.

Spetta

al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato

e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra

nell'esplicare determinate funzioni.

Il

medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua

professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in

altre analoghe.

Egli

valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti

provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente

confacenti (cfr., su questi aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo

2002).

L'invalidità,

proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo

l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I

due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve

però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il

TF ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un

rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se

l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo

lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno

1994).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991

U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La

misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va

valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze

personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione

professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due

redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.

97ss., consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si

controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del

30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.

28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità

i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno

alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si

sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella

causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per

modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se

particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr.

RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra

il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno

ipotetico, conseguibile da invalido.

2.4.3

Nel

caso di specie, questa Corte constata come l'esigibilità lavorativa - aspetto

in merito al quale l'assicuratore convenuto ha fatto capo alla valutazione

espressa il 9 maggio 2019 dal suo medico __________, il chirurgo ortopedico

dott. __________ (cfr. doc. 297, p. 6) -, non sia contestata dal ricorrente

(cfr. doc. I).

È

pertanto da ritenere dimostrato, perlomeno con il grado della verosimiglianza

preponderante, che RI 1, da una parte, è definitivamente impedito

nell’esercizio della sua originaria professione di ferraiolo, ma che, d’altra

parte, egli è in grado di svolgere, a tempo

pieno e con un rendimento completo, un'attività lavorativa compatibile con le

limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico interessante

la spalla sinistra.

2.4.4

Si tratta dunque

di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Preliminarmente va

ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato

il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222;

cfr., pure, STF del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3

febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18

ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr.

11.

e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STF

del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

Nel caso di specie sono

quindi determinanti, come correttamente ritenuto dall’amministrazione, i dati

del 2019, essendo stato ritenuto lo stato di salute stabilizzato a

partire dal 1° luglio 2019.

2.4.5

Per quanto concerne il reddito

da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, senza il

danno alla salute infortunistico, RI 1nel 2019, avrebbe realizzato un guadagno

annuo lordo di fr. 65’780, calcolato in base al CCL dell’edilizia, non essendo

disponibili dati salariali più concreti (doc. 353, p. 5 e doc. III, p. 3).

Con la propria impugnativa,

l’insorgente sostiene invece che, in ossequio alla giurisprudenza, il reddito

senza invalidità andrebbe determinato in applicazione dei dati salariali

statistici e ammonterebbe, a suo dire, a fr. 67'743, lo stesso importo del

reddito da invalido (doc. I, p. 5).

Chiamato a pronunciarsi in

proposito, il TCA ritiene di potersi esimere dal decidere se il reddito da

valido vada stabilito in base ai salari minimi previsti dal CCL oppure a quelli

statistici, in quanto, anche in quest’ultima ipotesi - più favorevole

all’assicurato - l’esito non può essere quello auspicato con il ricorso, così

come verrà meglio dimostrato qui di seguito.

Applicando dunque la

tabella RSS TA1 2016, ramo 41-43 ("costruzioni"), livello di

qualifica 1 (“Attività semplici

di tipo fisico o manuale”), uomini, riportato su 41.4 ore e

aggiornato al 2019 (in base alla tabella T1.1.15 - Indice dei salari nominali,

uomini, 2016 - 2019), si ottiene un valore di fr. 69'635.76 (che è

peraltro superiore a quello che postula il ricorrente).

2.4.6

Per quanto riguarda, invece,

il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri

fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,

conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle

statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i

salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme

delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione

addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di

permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione

è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una

deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto

delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima

sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di

principio il TF ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da

invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL

(“Descrizione dei posti di lavoro”).

In quell’occasione, la

nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,

l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei

posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

Il Tribunale federale

relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STF I 222/04 del 5 settembre 2006).

In una sentenza

32.2007.165

del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla STF U 8/07 del 20

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in

Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in

quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella

medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la

valutazione dell’invalidità, in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p.

326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007

del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la

questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore

fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola

stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid. 6.2;

dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata

in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un

gap salariale del 4%).

La questione è stata

definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima

Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di

almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente

inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può

giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei

redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la

parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una

deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali

sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito

non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di

parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

Questa

giurisprudenza è stata confermata ancora dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1

consid. 5.

Da notare che, con

comunicazione del 19 ottobre 2018, l’CO 1 ha informato il Tribunale federale e

tutti i Tribunali cantonali delle assicurazioni che, a partire dal 1° gennaio

2019, avrebbe cessato di utilizzare le DPL, ritenuto che “nel corso degli

ultimi anni, il mantenimento della banca DPL è infatti divenuto sempre più

dispendioso in termini di tempo e costi ed avrebbe richiesto investimenti

considerevoli negli anni a venire. Inoltre, la collaborazione richiesta da

parte della CO 1 per il mantenimento del sistema è stata percepita dalle

imprese come sempre più gravosa. Per tutte queste ragioni, la CO 1 ha quindi

deciso che in futuro utilizzerà soltanto i dati statistici RSS nel quadro della

fissazione delle rendite di invalidità, e ciò a partire dal 1° gennaio 2019”.

2.4.7

In concreto, dalle

tavole processuali si evince che l’CO 1 ha determinato in fr. 67’743 il reddito da invalido, applicando la tabella RSS TA1 2016, media

totale, livello di qualifica 1, uomini, riportato su 41.7 ore e aggiornato al

2019.

Su tale valore l’CO 1

non ha applicato alcuna riduzione, né a titolo di gap salariale né a

titolo di deduzione sociale ex DTF 126 V 75 (doc. 353, p.

5).

L’RA

1.

censura tale valutazione soltanto nella misura in cui rimprovera

all’amministrazione di non aver operato alcuna deduzione sociale. A suo avviso,

a tale titolo andrebbe invece applicata una riduzione di almeno il 15%, in

ragione delle limitazioni legate al danno alla salute infortunistico e del

fatto che l’assicurato beneficia di permesso di dimora (permesso di tipo B -

cfr. doc. I, p. 6).

Innanzitutto, è utile

precisare che, nel caso di specie, l’applicazione di una deduzione a titolo di gap

salariale è a priori esclusa, posto che il reddito da valido è stato

determinato in base ai salari statistici (quindi in base a dei dati nazionali),

così come lo è stato il reddito da invalido.

D’altro canto, limitando

il proprio esame dell’aspetto litigioso, questa Corte rileva che, in ossequio

alla giurisprudenza federale, occorre esaminare le circostanze specifiche del

caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V

80.

consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del

salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%,

percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che

possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid.

5b/cc).

Secondo la più recente

giurisprudenza, una riduzione sociale per le limitazioni dipendenti dal danno

alla salute si giustifica soltanto se, anche su un mercato del lavoro che si

suppone equilibrato, considerati gli impedimenti legati alla persona o al posto

di lavoro, non esiste più un ventaglio sufficientemente ampio di attività

accessibili alla persona assicurata (cfr. STF 8C_174/2019 del 9 luglio 2019

consid. 5.2.2 e i riferimenti ivi citati).

In concreto, dalla

documentazione agli atti emerge che, nonostante il danno all’arto superiore

sinistro, RI 1 sarebbe ancora in grado di esercitare, senza limiti di tempo o

di rendimento, un’attività lavorativa leggera, in cui possa evitare, in

sostanza, di trasportare/sollevare pesi superiori ai 5-10 kg e di svolgere

mansioni sopra il livello delle spalle.

Secondo questo Tribunale,

tenuto conto dell’esigibilità appena descritta, occorre ammettere che il

ricorrente beneficia di un ventaglio di attività sostitutive esigibili ancora

sufficientemente ampio, motivo per il quale non può essere pretesa

l’applicazione di una decurtazione (in questo senso, si veda, ad esempio, la

STF 8C_122/2019 del 10 settembre 2019 consid. 4.3.1.4, concernente un

assicurato i cui limiti funzionali riguardavano i movimenti ripetitivi del

gomito destro e il trasporto di pesi superiori ai 7 kg, precisato che

quest’ultimo costituiva un valore massimo nel senso che il trasporto di pesi,

anche di minore entità, doveva alternarsi a periodi di riposo per il braccio

destro oppure la succitata STF 8C_174/2019 consid. 5.2.2, riguardante

un’assicurata in grado d’impiegare il suo arto superiore sinistro soltanto in attività

leggere e non ripetitive).

In questo contesto, è

utile segnalare che l’incapacità per motivi di salute di continuare a svolgere

lavori pesanti non implica necessariamente una riduzione del reddito ipotetico

da invalido. Il semplice fatto che

siano ormai esigibili soltanto dei lavori leggeri non giustifica l’applicazione

di una riduzione supplementare, siccome il salario statistico comprende, nel livello di qualifica 1, già un gran numero di attività leggere (cfr. STF 8C_841/2017 del 14

maggio 2018 consid. 5.2.2.2 e riferimenti).

Per quanto concerne la

pretesa decurtazione in ragione del tipo di permesso di cui beneficia

l’assicurato (permesso di tipo B), va segnalato come, in più occasioni, l’Alta

Corte federale abbia negato che tale circostanza giustifichi una riduzione dei

salari medi (in questo senso, si veda, ad esempio, la STF 8C_314/2019 del 10

settembre 2019 consid. 6.2 e la STF 8C_773/2017 del 30 luglio 2018 consid.

8.6).

Il reddito da invalido si

eleva dunque a fr. 67’743.

2.4.8

Ora, confrontando i fr. 67'743

al reddito che l’insorgente avrebbe potuto conseguire senza il danno alla

salute, e cioè fr. 69'635.76 (cfr. supra, consid. 2.4.5.),

risulta che la sua perdita di guadagno ammonta al 2.71%, arrotondata al 3%,

insufficiente per fondare il diritto a una rendita d’invalidità a contare dal

1° luglio 2019 (cfr. art. 18 cpv. 1 LAINF).

Visto che con la decisione

su opposizione impugnata all’assicurato è stato negato il diritto a una rendita

di invalidità, essa deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti