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Decisione

35.2020.100

Nel caso di specie, litigiosa è la questione di sapere se l'istituto assicuratore era legittimato a sospendere a partire dal 23.10.2019 il proprio obbligo a prestazioni in relazione all’infortunio dell’11.09.2019. Rinvio per approfondimento peritale (art. 44 LPGA)

22 marzo 2021Italiano38 min

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette

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Raccomandata

Incarto

n.

35.2020.100

PC/sc

Lugano

22 marzo 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 30 ottobre 2020 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 26 ottobre 2020 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 11 settembre 2019 RI

1, nato il __________, di professione impiegato (__________) presso la __________

di __________ al 100% dal 1° luglio 2009 e, perciò, assicurato d’obbligo contro

gli infortuni presso la CO 1 (di seguito: CO 1), verso le 21.00, mentre stava

partecipando ad una partita di calcio a __________, “in uno scontro di gioco”

ha “preso un colpo al dito mignolo della mano destra”, riportando una “contusione”

(cfr. notifica infortunio-bagatella del 22 ottobre 2019: pag. 1 incarto LAINF).

L’Istituto assicuratore ha assunto il caso (cfr. scritto del 24 ottobre 2019:

pag. 2 incarto LAINF) e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. In seguito, il 23 ottobre

2019, l’assicurato si è sottoposto ad una radiografia del V dito della mano

destra che ha messo in evidenza una “Irregolarità della testa della falange

prossimale del V raggio con parti molli tumefatte, da raffrontare con il dato

clinico-amnestico” (pag. 32 incarto LAINF). In medesima data è stato

visitato dal PD dr. med. __________, specialista in Chirurgia della mano e in

Chirurgia Ortopedica e Traumatologica presso la Clinica __________ di __________,

che ha posto la diagnosi di “D5 a collo di cigno mano destra in - e/d

lussazione interfalangea prossimale D5 mano destra di 20 anni fa - nuovo

intervento distorsivo (08/2019; recte 09/2019)” (pag. 34 incarto LAINF). In

tale occasione l’assicurato ha firmato il consenso a sottoporsi ad

un’operazione correttiva (della iniziale forma di deformità a collo di cigno al

D5, causa dello scatto doloroso - “slow finger” - che alla lunga avrebbe

danneggiato l’articolazione) che, per motivi personali e lavorativi, è stata

prevista per il mese di febbraio 2020 (pag. 33 incarto LAINF).

1.3. In data 8 gennaio 2020 la CO

1 ha informato la Clinica __________ che non poteva assumere la garanzia dei

costi dell’intervento del 4 febbraio 2020 poichè “al momento non disponiamo

della documentazione medica sufficiente per verificare la posizione

dell’assicurato” (pag. 31 incarto LAINF).

1.4. In data 4 febbraio 2020

l’assicurato si è sottoposto all’intervento di “Correzione collo del cigno

con transfer del tendine flessore superficiale del D5 mano destra alla puleggia

A1 (lazo inverso)” ad opera del PD dr. med. __________ presso la __________

di Gravesano (pag. 38 incarto LAINF).

1.5. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso (in particolare, dopo aver acquisito il parere

del 6 febbraio 2020 del proprio medico di fiducia, PD. dr. med. __________, specialista

FMH in chirurgia e medicina intensiva: pag. 40 e 41 incarto LAINF), in data 12

febbraio 2020 la CO 1 ha rifiutato la garanzia dei costi dell’intervento del 4

febbraio 2020 “in quanto il nostro obbligo di prestazione termina a partire

dal 23.10.2019.” (pag. 46 incarto LAINF).

1.6. Con scritto del 13 febbraio

2020 la CO 1 ha comunicato all’assicurato, che, fondandosi sulla valutazione

del proprio medico consulente, poneva termine al proprio obbligo a prestazioni

al 23 ottobre 2019, rinunciando al rimborso delle prestazioni erogate dopo tale

data (pag. 50 incarto LAINF).

1.7. Su richiesta dell’assicurato

(pag. 63 incarto LAINF), la CO 1 ha emesso la decisione del 19 giugno 2020,

statuendo quanto segue: “(…) Secondo la valutazione del nostro medico

consulente, il Dottor __________ emerge che i disturbi da Lei lamentati a

partire dal 23.10.2019 non sono riconducibili con verosimiglianza preponderante

all’evento dell’11.09.2019, ma piuttosto, da uno stato pregresso da ricondurre

ad una lussazione subita vent’anni prima (cfr. referto del Dottor __________

del 23.10.2019) e che lo status quo sine per l’evento dell’11.09.2019 può considerassi

raggiunto con la visita del Dottor __________. Di conseguenza nel presente caso

il nesso causale naturale non è più dato, motivo per cui le prestazioni vengono

interrotte dal 23.10.2019. Troverà qui di seguito l’argomentazione tradotta del

Dottor __________ e di seguito il rapporto originale. In caso di dubbi relativi

alla traduzione italiana, prevarrà solo la versione tedesca. Per l’ulteriore

assunzione dei costi Le raccomandiamo di rivolgersi alla Sua assicurazione

malattie. Rinunciamo, inoltre, al rimborso delle prestazioni erogate dopo il

23.10.2019”. (pag. 67 e 68 incarto LAINF).

1.8. La CO 1 ha trasmesso la

citata decisione anche all’Istituto assicuratore malattia __________ (pag. 67 e

69 incarto LAINF).

1.9. Dopo avere ricevuto

l’opposizione del 1° luglio 2020 dell’assi-curato (con allegati i certificati

medici dell’11 marzo e del 22 giugno 2020 del PD dr. med. __________: pag.

77-81 incarto LAINF) e avere acquisito il parere del 27 agosto 2020 del proprio

medico di fiducia, PD dr. med. __________ (pag. 82-85 incarto LAINF) e avere

ricevuto lo scritto del 9 ottobre 2020 dell’assicurato (con cui chiedeva una

“risposta” alla sua opposizione entro il 31 ottobre seguente, altrimenti si

sarebbe rivolto direttamente al Tribunale delle Assicurazioni per

denegata/ritardata giustizia: pag. 88 incarto LAINF), con decisione su

opposizione del 26 ottobre 2020 (pag. 89-93 incarto LAINF) la CO 1 ha statuito

quanto segue:

" “6. Le

valutazioni del Dott. __________ del 06.02.2020 e del 27.08.2020 soddisfano

tutti i criteri stabiliti dalla giurisprudenza per quanto riguarda il valore

probatorio di un referto medico. Sono esaurienti per le questioni controverse,

tengono conto di tutti i fascicoli esistenti, sono state redatte essendo a

conoscenza dei fascicoli precedenti (anamnesi) e dopo aver esaminato le

immagini radiologiche del 23.10.2019 e sono illuminanti per la valutazione dei

nessi me-dici e per la valutazione della situazione medica. Infine, essendo le

conclusioni del Dott. __________ motivate in modo dettagliato, esse hanno pieno

valore probatorio.

Dalle immagini radiologiche del 23.10.2019 non si sono evidenziati segni

morfologici, né ingrossamento né ispessimento, al mignolo destro di un trauma

recente, ma sono emersi soltanto referti di un processo patologico di una

lussazione interfalangea prossimale di 20 anni fa. Le prese di posizione del

Dott. __________ del 11.03.2020 e del 22.06.2020, basandosi sulla motivazione

temporale ai sensi della regola della prova «post hoc, ergo propter hoc», non

sono abbastanza motivate per dimostrare con verosimiglianza preponderante un

nesso causale tra i disturbi rivendicati dall'assicurato al dito mignolo destro

e l'evento del 11.09.2019. Di più, Il Dott. __________ non si riferisce alle

immagini radiologiche del 23.10.2019 all'opposto del Dott. __________. Il Dott.

__________ conclude che da queste immagini non si sono evidenziati segni

patologici infortunistici recenti. Le prese di posizione del Dott. __________

del 11.03.2020 e del 22.06.2020 non si prestano, quindi, a destare il benché

minimo dubbio sulle valutazioni probative del Dott. __________ del 06.02.2020 e

del 27.08.2020.

Sulla base delle valutazioni conclusive del Dott. __________ del 06.02.2020 e

del 27.08.2020, il nesso causale tra i disturbi rivendicati dall'assicurato al

dito mignolo della mano destra e l'evento del 11.09.2029 deve essere negata a

partire dal 23.10.2019. I disturbi rivendicati dall'assicurato al dito mignolo destro

a partire dal 24.10.2019 sono con verosimiglianza preponderante in nesso

causale con la lussazione interfalangea prossimale di 20 anni fa.

7. Dato che nella fattispecie i referti sono completi e la valutazione del

nesso causale tra i disturbi rivendicati dall'assicurato al dito mignolo destro

e l'evento del 11.09.2019, rappresenta soltanto una valutazione medica di uno

stato dei fatti medico di per sé accertato, si pub fare pieno affidamento sulle

valutazioni del Dott. __________ del 06.02.2020 e del 27.08.2020.

Lo stato dei fatti deve quindi essere considerato sufficientemente chiaro. Dal

momento che da ulteriori misure di chiarimento non ci si pub attendere nuove

scoperte rilevanti per la decisione nel caso in esame, si rinuncia

all'assunzione di ulteriori prove mediche (valutazione anticipata delle prove:

cfr. decisione 8C_112/2017 del 13.03.2017 consid. 4.1; decisione 8C_28/2012 del

29.05.2012 consid. 4.2).

8. Considerato lo stato di fatto e di diritto suddetto, non ä da contestare che

CO 1, con la decisione del 19.06.2020, abbia interrotto le prestazioni LAINF in

merito all'evento del 11.09.2019 dal 23.10.2019. Quindi, l'opposizione

presentata dall'assicurato il 30.06.2020 deve essere respinta.” (pag. 90

incarto LAINF).

La citata decisione è stata

notificata l’assicurato e comunicata all’Istituto assicuratore malattia __________

(pag. 89 incarto LAINF).

1.10. Con tempestivo ricorso del 30

ottobre 2020 RI 1, personalmente, ha postulato l’annullamento della decisione

impugnata e il riconoscimento delle prestazioni LAINF a seguito dell’evento dell’11

settembre 2019, dato che fino al momento dell’infortunio non aveva mai avuto

disturbi simili. Il ricorrente ha criticato l’operato dell’amministrazione

anche per le tempistiche con cui ha evaso la sua procedura. (cfr. doc. I, pag.

1 e 2).

A suffragio delle proprie argomentazioni l’assicurato ha prodotto, tra l’altro,

il certificato medico dell’11 novembre 2020 del PD dr. med. __________ (doc.

A2), puntualizzando di avere dovuto correggere a mano le date indicate, in

quanto invertite a causa di una svista dello specialista (cfr. doc. I, pag.

1).

1.11. In data 28 dicembre 2020

l’assicurato ha versato agli atti la “lettera corretta dal medico con

finalmente le date giuste” (doc. V e doc. B).

1.12. Nella risposta del 20 gennaio

2021, la CO 1, dopo aver versato agli atti l'incarto LAINF completo (incluso

dei pareri del 3 dicembre 2020 e del 7 gennaio 2021 del medico di fiducia, PD dr.

med. __________: pag. 98 e 99 incarto LAINF), ha chiesto che l’impugnativa

venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei

considerandi di diritto (doc. VII).

1.13. Il 23 gennaio 2021 l’assicurato

si è riconfermato nelle proprie tesi e domande (in particolare, puntualizzando

quanto segue: “L'Assicurazione CO 1 afferma che il parere del medico curante

non sarebbe degno di fede perché lo stesso tenderebbe come sempre in questi

casi, a favorire il paziente. Ma lo stesso non si può dire anche del parere

espresso dal medico di fiducia della CO 1, che per le sue consulenze è

rimunerato dalla stessa?” rispettivamente “La riparazione del danno

subito nell'infortunio di cui sopra è stata effettuata con l'intervento

chirurgico del 4 febbraio 2020 e lo stato antecedente raggiunto qualche mese

dopo. Nello stesso punto 4 CO 1 inoltre dicendo "anche qualora l'evento

dell'11 settembre 2019 avesse riattivato temporaneamente lo stato pregresso già

esistente..." lascia intendere la probabilità che il nuovo infortunio

abbia potuto in qualche modo aggravare la situazione. In questo caso farebbe

stato l'articolo 36 LAINF che mi darebbe in ogni caso diritto alle prestazioni”)

con argomentazioni di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di

diritto (doc. IX).

1.14. Il 4 febbraio 2021 la CO 1 si

è riconfermata nelle proprie tesi e domande, con argomentazioni di cui si dirà,

per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. XI).

1.15. L’11 febbraio 2021

l’assicurato si è riconfermato nelle proprie tesi e domande (in particolare,

puntualizzando quanto segue: “Desta tuttavia qualche perplessità

l'accanimento con cui CO 1 contesta a più riprese la presenza di gonfiore,

secondo lei, non suffragata da prove concrete (giacche la radiografia non

sarebbe indicata per valutare un gonfiore). Da profano dico semplicemente che

per determinare un gonfiore basta l'esame clinico.”) con argomentazioni di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. XIII).

1.16. Il 12 febbraio 2021 il doc.

XIII è stato trasmesso alla CO 1 per conoscenza (doc. XIV).

in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00

del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio

2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190

seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi

pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre

2015).

nel merito

2.2. Nel caso di specie, litigiosa

è la questione di sapere se la CO 1 era legittimata a sospendere a partire dal

23 ottobre 2019 il proprio obbligo a prestazioni in relazione all’infortunio

dell’11 settembre 2019, in particolare in relazione ai disturbi del mignolo

della mano destra oggetto dell’intervento operatorio di correzione del 4 febbraio

2020, oppure no.

2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1

LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni

assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non

professionali e di malattie professionali.

2.4. Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo

stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di

causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio

2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella

causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;

STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6

aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC

1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;

DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,

DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les

rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea

1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle

attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la

disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;

DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove

l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non

possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato

dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406

consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle

prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status

quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p.

75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469;

Fatti

U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der

Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza,

qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un

sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio

obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa

naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione

del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni,

l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo

l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità

che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi della

soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati).

2.5. Occorre inoltre rilevare che

il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere

causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario

delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare

un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in

linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e

405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.

4a e sentenze ivi citate).

Comunque, qualora sia

carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare

le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata

(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza ha

inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della

responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un

rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi

fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde

anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si

presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118

V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus

dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,

L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht

[SBVR], n. 39).

2.6. Nella concreta evenienza,

dalla decisione su opposizione impugnata si evince che l’amministrazione ha

sospeso a partire dal 23 ottobre 2019 la propria responsabilità a proposito dei

disturbi al mignolo della mano destra dell’assicurato, considerandoli, a

partire da detta data, estranei all’infortunio del settembre 2019, facendo capo

al parere del suo chirurgo di fiducia (cfr. pag. 90 incarto LAINF).

Da parte sua, l’assicurato

fa valere, fondandosi, in particolare, sui rapporti del proprio specialista

operatore e curante, PD dr. med. __________, che i disturbi al mignolo destro

sarebbero conseguenti all’evento dell’11 settembre 2019. Ciò anche in ragione

del fatto che prima non ne aveva mai sofferto.

A proposito di

quest'ultima affermazione giova innanzitutto qui ricordare che la regola “post

hoc, ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha

valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo

fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già

essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo

della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF

8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte

argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre

1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?"

Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo

propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch

praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht

zulässig, …”; STF 8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF 8C_230/2017 del 22 giugno

2017; sul tema vedi pure Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24

und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30,

nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

1995, p. 41).

2.7. Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U.

Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p.

30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg.

(= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette

già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009

del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha

precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in

tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di

perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura

amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati

indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non

esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il

valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui

temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle

censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena

conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto

medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr.

21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p.

191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine;

STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.8. Il TCA constata,

innanzitutto, che l’11 settembre 2019 l’assi-curato mentre stava partecipando

ad una partita di calcio “in uno scontro di gioco” ha “preso un colpo

al dito mignolo della mano destra”, riportando una “contusione”

(cfr. notifica infortunio-bagatella del 22 ottobre 2019: pag. 1 incarto LAINF).

In data 23 ottobre 2019 egli si è sottoposto ad una radiografia che ha messo in

evidenza una “Irregolarità della testa della falange prossimale del V raggio

con parti molli tumefatte, da raffrontare con il dato clinico-amnestico”

(pag. 32 incarto LAINF). In medesima data è stato visitato dal PD dr. med. __________,

che ha posto la diagnosi di “D5 a collo di cigno mano destra in - e/d

lussazione interfalangea prossimale D5 mano destra di 20 anni fa - nuovo

intervento distorsivo (08/2019; recte 09/2019)” (pag. 34 incarto LAINF) e

lo ha operato (intervento di “Correzione collo del cigno con transfer del

tendine flessore superficiale del D5 mano destra alla puleggia A1 (lazo

inverso)” il 4 febbraio 2020 (pag. 38 incarto LAINF).

Il 6 febbraio 2020 il medico di fiducia della CO 1, PD dr. med. __________,

specialista FMH in chirurgia e medicina intensiva, ha rilevato che “Contestualmente

a una consultazione presso il chirurgo della mano effettuata il 23 ottobre

2019, si presentava uno stato sulla base di uno stato pregresso da ricondurre a

una lussazione subita una ventina d’anni fa (cfr. referto del PD Dott. med. __________)”

e che lo status quo sine era stato raggiunto “Con la visita presso il

PD Dott. med. __________ del 23 ottobre 2019” (pag. 40 e 41 incarto).

L’11 marzo 2020 (pag. 79 incarto LAINF) il PD dr. med. __________, specialista

in Chirurgia della mano e in Chirurgia Ortopedica e Traumatologica presso la

Clinica __________ di __________, ha attestato quanto segue:

" leggo con

sorpresa la vostra interruzione di prestazioni alle cure per il signor RI 1. La

motivazione sarebbe un pregresso trauma allo stesso dito del paziente.

Il concetto mi pare questionabile: se per esempio un paziente cadesse e si

rompesse la tibia e il mese dopo ricadesse e si rompesse la stessa tibia,

immagino che anche il secondo trauma sia da considerare trauma e non una

malattia. Allo stesso modo per il Sig. RI 1 un pregresso trauma allo stesso

dito non esclude il fatto che quello avvenuto nel 2019 sia effettivamente un

trauma che ha causato un problema nuovo, con comparsa di dolori nuovi, non

presenti prima e nel complesso di una sintomatologia nuova sicuramente

riconducibile al trauma del 11.09.2019.”.

Il 22 giugno 2020 (pag. 74 incarto LAINF) il PD dr. med. __________ ha

attestato quanto segue:

" (…) a

completamento della mia lettera del 11.03.2020, preciso che l'intervento da me

eseguito il 04.02.2020 di correzione collo di cigno con transfer del tendine

flessore superficiale del D5 mano destra alla puleggia Al, è stato eseguito a

causa dell'evento traumatico subito dal paziente il giorno 11.09.2019. In

nessun modo il paziente prima dell'evento traumatico dell'11.09.2019, ha mai

avuto un problema al 'dito di tipo doloroso o funzionale o neuro-vascolare. Da

ciò ne consegue che la nuova sintomatologia è riconducibile unicamente al

trauma del 11.09.2019.”

Interpellato

dall’amministrazione in merito ai precitati certificati medici dello

specialista curante ed operatore, il 27 agosto 2020 (pag. 82 e 83 incarto

LAINF) il PD dr. med. __________ ha osservato quanto segue:

" Sulle

radiografie allegate e riportate qui sotto, risalenti al 23 ottobre 2019 e

realizzate su due piani, non è visibile alcuna lesione o variazione

post-traumatica recente dell'articolazione falangea prossimale del mignolo

destro. Inoltre, non sono presenti gonfiori né un ingrossamento del mignolo

destro. La presenza di un gonfiore o di un ingrossamento a un dito (qui

assente) sarebbe un chiaro indizio della presenza di una lesione dovuta

all'infortunio.

Nel suo rapporto di consultazione del 23 ottobre 2019, il Dott. Med. __________

descrive espressamente una condizione preesistente. L'intervento chirurgico del

4 febbraio 2020 serviva a trattare tale condizione preesistente. Pertanto,

occorre attenersi alla valutazione del 6 febbraio 2020. Lo status quo sine è

stato dunque raggiunto il 23 ottobre 2019. L'evento dell'11 settembre 2019 non

ha portato a un peggioramento determinante della condizione preesistente.”

L’11 novembre 2020 (doc.

B, corrispondente alla versione corretta del doc. A2 che presentava le date

invertite) il PD dr. med. __________ ha attestato quanto segue:

" (…) con la

presente ribadisco, come richiesto dal paziente, la mia posizione riguardo

all'infortunio sostenuto al D5 della mano destra del 22.10.2019. Ribadisco come

già effettuato in precedenza, come intervento da me eseguito il 04.02.2020

decorazione del collo di cigno e dovuto al trauma sostenuto dal paziente il

22.10.2019 valutato da me per la prima volta 1'11.09.2019. Ritengo che

l'argomento che alle lastre dell'11.09.2019 non fosse visibile un gonfiore dei

tessuti molli, non sia valido come argomento per negare la consequenzialità del

trauma del 22.10.2019 con la deformità e quindi il successivo intervento. Le

lastre, infatti, non sono lo strumento diagnostico adeguato per valutare un

gonfiore, ma in campo medico vale innanzitutto la valutazione clinica e poi

Considerandi

eventualmente gli esami, come ad esempio un'ecografia o una risonanza.”

Interpellato

dall’amministrazione in merito ai precitati certificati medici dello

specialista curante ed operatore, il PD dr. med. __________ ha osservato il 3

dicembre 2020 che “Der Brief vom Dr. __________ vom 11.11.2020 wurde

gelesen. Die Stellungnahme ändert nichts an der Beurteilung vom 27.08.2020”

(pag. 98 incarto LAINF) e il 7 gennaio 2021 che “Es spielt keine Rolle für

den Sachvehalt, ob PD Dr. __________ den Versicherten

am 22.10.2019 oder am 23.10.2019 das erste Mal gesehen hat. An den

Beurteilungen vom 27.08.2020 und 03.12.2020 ändern sich nicht.” (pag. 99 incarto LAINF).

2.9

Chiamato

a pronunciarsi nel caso di specie, il TCA rileva innanzitutto che il solo fatto

che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con

l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e

l'imparzialità (cfr. consid. 2.7). Pertanto, la censura sollevata (tra l’altro,

per la prima volta il 23 gennaio 2021) dall’assicurato (ovvero “L'Assicurazione

CO 1 afferma che il parere del medico curante non sarebbe degno di fede perché

lo stesso tenderebbe come sempre in questi casi, a favorire il paziente. Ma lo

stesso non si può dire anche del parere espresso dal medico di fiducia della CO

1, che per le sue consulenze è rimunerato dalla stessa?”: doc. IX), qualora

tempestiva, andrebbe comunque respinta.

Ciò premesso, il TCA non

può confermare la decisione su opposizione impugnata che ha negato il diritto a

prestazioni dipendente dall’evento infortunistico dell’11 settembre 2019 a far

tempo dal 23 ottobre 2019 e, in ultima analisi, l’assunzione dell’intervento

chirurgico eseguito il 4 febbraio 2020.

In effetti, dalle tavole processuali emerge che, in seguito all’infortunio dell’11

settembre 2019 ed al persistere dei disturbi al mignolo destro, l’assicurato ha

consultato il 23 ottobre 2019 il PD. Dr. med. __________, che, nel relativo

referto (pag. 33 e 34 incarto LAINF) ha rilevato quanto segue:

" Diagnosi

• D5 a collo di cigno mano destra in

- e/d lussazione interfalangea

prossimale D5 mano destra di 20

anni fa

- nuovo intervento distorsivo (08.2019)

Anamnesi

Il paziente riferisce circa 20 anni fa di

aver avuto una lussazione dell'AIFP D5 mano destra, che era poi stata riposta.

Circa due mesi fa, giocando a calcio, si procurava una nuova distorsione con

una sub-lussazione del D5 mano destra, esattamente alla stessa articolazione.

Non si recava presso il pronto soccorso ma riferisce che il dito é diventato di

colore viola e di essere riuscito in seguito a mobilizzarlo autonomamente

praticamente subito. Il dito é rimasto dolente per qualche settimana per poi il

dolore migliorare. Ad oggi permane un’iperestensione dell'AIFP con uno scatto

doloroso quando flette il dito. Il paziente è mancino, lavora come elettronico,

non ha allergie e non prende farmaci.

Esame clinico

Mano destra: subito ravvisabile l'iperestensione dell'AIFP di

circa 100 con il dito a riposo. La contro-flessione dell'AIFD non é così

accentuata. Non deficit in flessione ma all'esecuzione della flessione è

avvertibile un piccolo scatto all'AlFP. Non altri deficit funzionali. Non

deficit neurologici. Dolore alla digitopressione e al Grinding test all'AIFP.

Esame radiologico

D5 mano destra al/lat: le lastre confermano l'iperestensione

dell'AIFP con una lieve flessione dell'ATFD D5 mano destra.

Valutazione e proposta

Ho spiegato al paziente che ha un'iniziale forma di deformità a collo di cipo

al D5. Gli ho spiegato che lo scatto doloroso in letteratura inglese viene

chiamato "slow finger". Questo scatto a lungo andare danneggia

l'articolazione, per questo necessita di essere corretto. Ho spiegato al

paziente che è possibile avere dei piccoli tutori a forma di doppio anello con

configurazione a 8 per correggere la deformità ma ovviamente questo tutori

andrebbero portati a vita, anche se vengono confezionati sotto forma di anelli

metallici esteticamente accettabili. Altrimenti si può pensare ad una

correzione della deformità utilizzando una tenodesi del flessore superficiale

del D5, facendo la tenodesi a livello della puleggia Al. Questo impedisce

l'iperestensione della falange. Il paziente dice che vuole l'intervento però a

partire da febbraio perché in questo momento, per motivi personali e

lavorativi, non può sottoporsi ad un intervento chirurgico. Ho spiegato al

paziente i dettagli dell'intervento così come i rischi ed i benefici. Il

paziente fuma oggi il consenso all'intervento che è previsto per febbraio 2020.

(…)”.

Nella medesima occasione

l’assicurato è stato pure sottoposto ad una radiografia, che ha messo in

evidenza una “Irregolarità della testa della falange prossimale del V raggio

con parti molli tumefatte, da raffrontare con il dato clinico-amnestico”

(pag. 32 incarto LAINF; n.d.r.: il grassetto è della redattrice).

Stante quanto precede, questa Corte ritiene di non potere fondare il proprio

giudizio sui pareri espressi il 6 febbraio 2020 (pag. 40 e 41 incarto LAINF),

il 27 agosto 2020 (pag. 82-85 incarto LAINF), il 3 dicembre 2020 (pag. 98

incarto LAINF) e il 7 gennaio 2021 (pag. 99 incarto LAINF) del PD. dr. med. __________.

In essi infatti, il chirurgo fiduciario si è sostanzialmente limitato a negare

l’esistenza di un nesso causale naturale oltre il 23 ottobre 2019 (status

quo sine raggiunto), in quanto lo stato che presentava in quel momento, in

assenza di gonfiore o ingrossamento ad un dito sulla base della radiografia del

23.

ottobre 2019, andava ricondotto ad un pregresso stato post-lussazione subita

vent’anni prima e l’operazione del 4 febbraio 2020 era servita per trattare

tale condizione preesistente. Nel parere del 27 agosto 2020 ha pure indicato -

invero in modo alquanto stringato e senza addure quali considerazioni lo

avessero portato a concludere in tal senso - che l’evento dell’11 settembre non

aveva portato un peggioramento determinante della condizione preesistente.

Infine, dopo avere preso atto del certificato dell’11 novembre 2020 del PD dr.

med. __________, il chirurgo fiduciario si è limitato ad osservare - nuovamente

in modo stringato e senza addure alcuna motivazione al riguardo - che le

considerazioni dello specialista curante - e, giova qui ricordare, operante -

non modificava la sua precedente valutazione del 27 agosto 2020.

Giova qui ricordare che, conformemente alla giurisprudenza, l’esigenza di un

nesso di causalità naturale è adempiuta quando si può ammettere che, senza

l’evento infortunistico, il danno non si sarebbe prodotto oppure non sarebbe

insorto allo stesso modo. Non è comunque necessario che l’infortunio

rappresenti la causa unica o immediata del danno: è sufficiente che il

sinistro, associato eventualmente ad altri fattori, abbia provocato il danno -

fisico o psichico - alla salute, ovvero che si presenti come la conditio sine

qua non di quest’ultimo (cfr. J.-M. Frésard/M. Moser-Szeless,

L'assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht

[SBVR], 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2007, p. 865 nota 79; Ghélew, Ramelet,

Ritter, op. cit., p. 51; cfr. altresì STCA 35.2018.55 del 14 febbraio 2019,

consid. 2.11).

Questo Tribunale non è quindi in grado di dirimere, con la necessaria

tranquillità, la presente vertenza sulla base della documentazione agli atti,

ragione per la quale si impone un approfondimento peritale.

Tanto più che, in merito

alla questione riguardante l’eziologia dei disturbi al mignolo destro oggetto

dell’operazione di correzione del 4 febbraio 2020, agli atti figurano pure

referti contraddittori: da una parte, gli apprezzamenti del chirurgo PD dr. med.

__________ e dall’altra, quelli elaborati dal PD dr. med. __________ che, oltre

ad essere specialista curante dell’assicuratore, è stato pure colui che lo ha

operato il 4 febbraio 2020 per l’intervento di correzione.

In simili casi, la giurisprudenza federale prevede che la vertenza non possa

essere decisa basandosi sull’uno o sull’altro dei pareri a disposizione ma che

occorre ordinare una perizia ad opera di un medico indipendente secondo la

procedura di cui all’art. 44 LPGA oppure una perizia giudiziaria (cfr. DTF 135

V 465 e la STF 8C_247/2018 del 1° aprile 2019 consid. 6.2.2).

2.10

In una sentenza di principio

9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi

il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio.

Il TF ha, al riguardo,

sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…).

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle

nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel

geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache

befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung

der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise

veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat

dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur

vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung

gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies

schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not

durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die

IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und in einer

beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der Beweismassnahme

durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die öffentliche Hand

und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt

die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben und

die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle

Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz

als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen

(BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation

schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte, eine

Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält

sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden

partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der

Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4).

Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im

Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise

einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der

konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung,

wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei

festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl.

statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11.

April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen

Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten

auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht,

in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen.

Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert

werden, kein genügendes Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die

Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen

(im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen) medizinischen Sachverhalt

überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält oder wenn eine

Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist

(vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O.,

S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der -

anschliessend reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt

über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle

bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer

bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem

kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine

Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder

Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise

das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch

SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)

In una sentenza 8C_59/2011

del 10 agosto 2011 consid. 5.2 - dunque successiva a quella pubblicata

in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni,

il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in

particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti

allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di

scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli

atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la

procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche

Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen

oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im

Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6

S. 471).”

In una sentenza

8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha rinviato la

causa all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale che aveva respinto

il ricorso della persona assicurata) affinché disponesse l’esecuzione di una

perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove esistano dubbi circa

l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del medico fiduciario, spetta

in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni procedere a ulteriori atti

istruttori per determinare d’ufficio i fatti determinanti e, se del caso,

assumere le prove necessarie prima di emanare la decisione (art. 43 LPGA):

" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de

l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à l’assureur-accidents

de procéder à des instructions complémentaires pour établir d’office l’ensemble

des faits déterminants et, le cas échéant, d’administrer les preuves

nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al. 1 LPGA; ATF 132 V 368

consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020 consid. 5.3.3. et ses

références).” (STF 8C_412/2019, consid. 5.4.)

(si veda pure la STF

8C_697/2019, 8C_698/2019 del 9 novembre 2020 consid. 4.1; STCA 35.2020.88

dell’8 febbraio 2021, consid. 2.10; STCA 35.2020.70 del 1° marzo 2021, consid.

2.10).

Nella presente fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti

per un rinvio degli atti all’istituto convenuto (cfr. STF 8C_59/2011 del 10

agosto 2011 e DTF 135 V 465), già per il solo fatto che esso ha fondato la

decisione su opposizione impugnata sul parere del proprio medico fiduciario.

Per le ragioni già esposte

al considerando 2.9., si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su

opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’assicuratore resistente

affinché disponga celermente un approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA)

volto ad accertare l’eziologia dei disturbi interessanti il mignolo destro

dell’assicurato, che sono stati oggetto dell’intervento chirurgico del 4

febbraio 2020. Sulla scorta delle relative risultanze, la CO 1 sarà poi

chiamata a definire il proprio obbligo a prestazioni e, quindi, a emanare una

nuova decisione formale.

2.11

Alla luce di quanto appena

esposto (cfr., in particolare, consid. 2.10), il TCA rinuncia anche

all'assunzione di ulteriori prove.

Va ricordato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un

tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente

all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e

sentenza ivi citata; STCA 32.2019.48 del 14 ottobre 2019, consid. 2.7; STCA

32.2018.216

del 25 ottobre 2019, consid. 2.10).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione su

opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli atti sono

retrocessi alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti