35.2020.100
Nel caso di specie, litigiosa è la questione di sapere se l'istituto assicuratore era legittimato a sospendere a partire dal 23.10.2019 il proprio obbligo a prestazioni in relazione all’infortunio dell’11.09.2019. Rinvio per approfondimento peritale (art. 44 LPGA)
22 marzo 2021Italiano38 min
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2020.100
PC/sc
Lugano
22 marzo 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 ottobre 2020 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 26 ottobre 2020 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 11 settembre 2019 RI
1, nato il __________, di professione impiegato (__________) presso la __________
di __________ al 100% dal 1° luglio 2009 e, perciò, assicurato d’obbligo contro
gli infortuni presso la CO 1 (di seguito: CO 1), verso le 21.00, mentre stava
partecipando ad una partita di calcio a __________, “in uno scontro di gioco”
ha “preso un colpo al dito mignolo della mano destra”, riportando una “contusione”
(cfr. notifica infortunio-bagatella del 22 ottobre 2019: pag. 1 incarto LAINF).
L’Istituto assicuratore ha assunto il caso (cfr. scritto del 24 ottobre 2019:
pag. 2 incarto LAINF) e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. In seguito, il 23 ottobre
2019, l’assicurato si è sottoposto ad una radiografia del V dito della mano
destra che ha messo in evidenza una “Irregolarità della testa della falange
prossimale del V raggio con parti molli tumefatte, da raffrontare con il dato
clinico-amnestico” (pag. 32 incarto LAINF). In medesima data è stato
visitato dal PD dr. med. __________, specialista in Chirurgia della mano e in
Chirurgia Ortopedica e Traumatologica presso la Clinica __________ di __________,
che ha posto la diagnosi di “D5 a collo di cigno mano destra in - e/d
lussazione interfalangea prossimale D5 mano destra di 20 anni fa - nuovo
intervento distorsivo (08/2019; recte 09/2019)” (pag. 34 incarto LAINF). In
tale occasione l’assicurato ha firmato il consenso a sottoporsi ad
un’operazione correttiva (della iniziale forma di deformità a collo di cigno al
D5, causa dello scatto doloroso - “slow finger” - che alla lunga avrebbe
danneggiato l’articolazione) che, per motivi personali e lavorativi, è stata
prevista per il mese di febbraio 2020 (pag. 33 incarto LAINF).
1.3. In data 8 gennaio 2020 la CO
1 ha informato la Clinica __________ che non poteva assumere la garanzia dei
costi dell’intervento del 4 febbraio 2020 poichè “al momento non disponiamo
della documentazione medica sufficiente per verificare la posizione
dell’assicurato” (pag. 31 incarto LAINF).
1.4. In data 4 febbraio 2020
l’assicurato si è sottoposto all’intervento di “Correzione collo del cigno
con transfer del tendine flessore superficiale del D5 mano destra alla puleggia
A1 (lazo inverso)” ad opera del PD dr. med. __________ presso la __________
di Gravesano (pag. 38 incarto LAINF).
1.5. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso (in particolare, dopo aver acquisito il parere
del 6 febbraio 2020 del proprio medico di fiducia, PD. dr. med. __________, specialista
FMH in chirurgia e medicina intensiva: pag. 40 e 41 incarto LAINF), in data 12
febbraio 2020 la CO 1 ha rifiutato la garanzia dei costi dell’intervento del 4
febbraio 2020 “in quanto il nostro obbligo di prestazione termina a partire
dal 23.10.2019.” (pag. 46 incarto LAINF).
1.6. Con scritto del 13 febbraio
2020 la CO 1 ha comunicato all’assicurato, che, fondandosi sulla valutazione
del proprio medico consulente, poneva termine al proprio obbligo a prestazioni
al 23 ottobre 2019, rinunciando al rimborso delle prestazioni erogate dopo tale
data (pag. 50 incarto LAINF).
1.7. Su richiesta dell’assicurato
(pag. 63 incarto LAINF), la CO 1 ha emesso la decisione del 19 giugno 2020,
statuendo quanto segue: “(…) Secondo la valutazione del nostro medico
consulente, il Dottor __________ emerge che i disturbi da Lei lamentati a
partire dal 23.10.2019 non sono riconducibili con verosimiglianza preponderante
all’evento dell’11.09.2019, ma piuttosto, da uno stato pregresso da ricondurre
ad una lussazione subita vent’anni prima (cfr. referto del Dottor __________
del 23.10.2019) e che lo status quo sine per l’evento dell’11.09.2019 può considerassi
raggiunto con la visita del Dottor __________. Di conseguenza nel presente caso
il nesso causale naturale non è più dato, motivo per cui le prestazioni vengono
interrotte dal 23.10.2019. Troverà qui di seguito l’argomentazione tradotta del
Dottor __________ e di seguito il rapporto originale. In caso di dubbi relativi
alla traduzione italiana, prevarrà solo la versione tedesca. Per l’ulteriore
assunzione dei costi Le raccomandiamo di rivolgersi alla Sua assicurazione
malattie. Rinunciamo, inoltre, al rimborso delle prestazioni erogate dopo il
23.10.2019”. (pag. 67 e 68 incarto LAINF).
1.8. La CO 1 ha trasmesso la
citata decisione anche all’Istituto assicuratore malattia __________ (pag. 67 e
69 incarto LAINF).
1.9. Dopo avere ricevuto
l’opposizione del 1° luglio 2020 dell’assi-curato (con allegati i certificati
medici dell’11 marzo e del 22 giugno 2020 del PD dr. med. __________: pag.
77-81 incarto LAINF) e avere acquisito il parere del 27 agosto 2020 del proprio
medico di fiducia, PD dr. med. __________ (pag. 82-85 incarto LAINF) e avere
ricevuto lo scritto del 9 ottobre 2020 dell’assicurato (con cui chiedeva una
“risposta” alla sua opposizione entro il 31 ottobre seguente, altrimenti si
sarebbe rivolto direttamente al Tribunale delle Assicurazioni per
denegata/ritardata giustizia: pag. 88 incarto LAINF), con decisione su
opposizione del 26 ottobre 2020 (pag. 89-93 incarto LAINF) la CO 1 ha statuito
quanto segue:
" “6. Le
valutazioni del Dott. __________ del 06.02.2020 e del 27.08.2020 soddisfano
tutti i criteri stabiliti dalla giurisprudenza per quanto riguarda il valore
probatorio di un referto medico. Sono esaurienti per le questioni controverse,
tengono conto di tutti i fascicoli esistenti, sono state redatte essendo a
conoscenza dei fascicoli precedenti (anamnesi) e dopo aver esaminato le
immagini radiologiche del 23.10.2019 e sono illuminanti per la valutazione dei
nessi me-dici e per la valutazione della situazione medica. Infine, essendo le
conclusioni del Dott. __________ motivate in modo dettagliato, esse hanno pieno
valore probatorio.
Dalle immagini radiologiche del 23.10.2019 non si sono evidenziati segni
morfologici, né ingrossamento né ispessimento, al mignolo destro di un trauma
recente, ma sono emersi soltanto referti di un processo patologico di una
lussazione interfalangea prossimale di 20 anni fa. Le prese di posizione del
Dott. __________ del 11.03.2020 e del 22.06.2020, basandosi sulla motivazione
temporale ai sensi della regola della prova «post hoc, ergo propter hoc», non
sono abbastanza motivate per dimostrare con verosimiglianza preponderante un
nesso causale tra i disturbi rivendicati dall'assicurato al dito mignolo destro
e l'evento del 11.09.2019. Di più, Il Dott. __________ non si riferisce alle
immagini radiologiche del 23.10.2019 all'opposto del Dott. __________. Il Dott.
__________ conclude che da queste immagini non si sono evidenziati segni
patologici infortunistici recenti. Le prese di posizione del Dott. __________
del 11.03.2020 e del 22.06.2020 non si prestano, quindi, a destare il benché
minimo dubbio sulle valutazioni probative del Dott. __________ del 06.02.2020 e
del 27.08.2020.
Sulla base delle valutazioni conclusive del Dott. __________ del 06.02.2020 e
del 27.08.2020, il nesso causale tra i disturbi rivendicati dall'assicurato al
dito mignolo della mano destra e l'evento del 11.09.2029 deve essere negata a
partire dal 23.10.2019. I disturbi rivendicati dall'assicurato al dito mignolo destro
a partire dal 24.10.2019 sono con verosimiglianza preponderante in nesso
causale con la lussazione interfalangea prossimale di 20 anni fa.
7. Dato che nella fattispecie i referti sono completi e la valutazione del
nesso causale tra i disturbi rivendicati dall'assicurato al dito mignolo destro
e l'evento del 11.09.2019, rappresenta soltanto una valutazione medica di uno
stato dei fatti medico di per sé accertato, si pub fare pieno affidamento sulle
valutazioni del Dott. __________ del 06.02.2020 e del 27.08.2020.
Lo stato dei fatti deve quindi essere considerato sufficientemente chiaro. Dal
momento che da ulteriori misure di chiarimento non ci si pub attendere nuove
scoperte rilevanti per la decisione nel caso in esame, si rinuncia
all'assunzione di ulteriori prove mediche (valutazione anticipata delle prove:
cfr. decisione 8C_112/2017 del 13.03.2017 consid. 4.1; decisione 8C_28/2012 del
29.05.2012 consid. 4.2).
8. Considerato lo stato di fatto e di diritto suddetto, non ä da contestare che
CO 1, con la decisione del 19.06.2020, abbia interrotto le prestazioni LAINF in
merito all'evento del 11.09.2019 dal 23.10.2019. Quindi, l'opposizione
presentata dall'assicurato il 30.06.2020 deve essere respinta.” (pag. 90
incarto LAINF).
La citata decisione è stata
notificata l’assicurato e comunicata all’Istituto assicuratore malattia __________
(pag. 89 incarto LAINF).
1.10. Con tempestivo ricorso del 30
ottobre 2020 RI 1, personalmente, ha postulato l’annullamento della decisione
impugnata e il riconoscimento delle prestazioni LAINF a seguito dell’evento dell’11
settembre 2019, dato che fino al momento dell’infortunio non aveva mai avuto
disturbi simili. Il ricorrente ha criticato l’operato dell’amministrazione
anche per le tempistiche con cui ha evaso la sua procedura. (cfr. doc. I, pag.
1 e 2).
A suffragio delle proprie argomentazioni l’assicurato ha prodotto, tra l’altro,
il certificato medico dell’11 novembre 2020 del PD dr. med. __________ (doc.
A2), puntualizzando di avere dovuto correggere a mano le date indicate, in
quanto invertite a causa di una svista dello specialista (cfr. doc. I, pag.
1).
1.11. In data 28 dicembre 2020
l’assicurato ha versato agli atti la “lettera corretta dal medico con
finalmente le date giuste” (doc. V e doc. B).
1.12. Nella risposta del 20 gennaio
2021, la CO 1, dopo aver versato agli atti l'incarto LAINF completo (incluso
dei pareri del 3 dicembre 2020 e del 7 gennaio 2021 del medico di fiducia, PD dr.
med. __________: pag. 98 e 99 incarto LAINF), ha chiesto che l’impugnativa
venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (doc. VII).
1.13. Il 23 gennaio 2021 l’assicurato
si è riconfermato nelle proprie tesi e domande (in particolare, puntualizzando
quanto segue: “L'Assicurazione CO 1 afferma che il parere del medico curante
non sarebbe degno di fede perché lo stesso tenderebbe come sempre in questi
casi, a favorire il paziente. Ma lo stesso non si può dire anche del parere
espresso dal medico di fiducia della CO 1, che per le sue consulenze è
rimunerato dalla stessa?” rispettivamente “La riparazione del danno
subito nell'infortunio di cui sopra è stata effettuata con l'intervento
chirurgico del 4 febbraio 2020 e lo stato antecedente raggiunto qualche mese
dopo. Nello stesso punto 4 CO 1 inoltre dicendo "anche qualora l'evento
dell'11 settembre 2019 avesse riattivato temporaneamente lo stato pregresso già
esistente..." lascia intendere la probabilità che il nuovo infortunio
abbia potuto in qualche modo aggravare la situazione. In questo caso farebbe
stato l'articolo 36 LAINF che mi darebbe in ogni caso diritto alle prestazioni”)
con argomentazioni di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di
diritto (doc. IX).
1.14. Il 4 febbraio 2021 la CO 1 si
è riconfermata nelle proprie tesi e domande, con argomentazioni di cui si dirà,
per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. XI).
1.15. L’11 febbraio 2021
l’assicurato si è riconfermato nelle proprie tesi e domande (in particolare,
puntualizzando quanto segue: “Desta tuttavia qualche perplessità
l'accanimento con cui CO 1 contesta a più riprese la presenza di gonfiore,
secondo lei, non suffragata da prove concrete (giacche la radiografia non
sarebbe indicata per valutare un gonfiore). Da profano dico semplicemente che
per determinare un gonfiore basta l'esame clinico.”) con argomentazioni di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. XIII).
1.16. Il 12 febbraio 2021 il doc.
XIII è stato trasmesso alla CO 1 per conoscenza (doc. XIV).
in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00
del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio
2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi
pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre
2015).
nel merito
2.2. Nel caso di specie, litigiosa
è la questione di sapere se la CO 1 era legittimata a sospendere a partire dal
23 ottobre 2019 il proprio obbligo a prestazioni in relazione all’infortunio
dell’11 settembre 2019, in particolare in relazione ai disturbi del mignolo
della mano destra oggetto dell’intervento operatorio di correzione del 4 febbraio
2020, oppure no.
2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1
LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni
assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non
professionali e di malattie professionali.
2.4. Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio
2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella
causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;
STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6
aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC
1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;
DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,
DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les
rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea
1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle
attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la
disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;
DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove
l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non
possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406
consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle
prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status
quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p.
75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469;
Fatti
U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der
Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza,
qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un
sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio
obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa
naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione
del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni,
l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo
l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità
che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della
soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.5. Occorre inoltre rilevare che
il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere
causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario
delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare
un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in
linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e
405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.
4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia
carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare
le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata
(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha
inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della
responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un
rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi
fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde
anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si
presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118
V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus
dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], n. 39).
2.6. Nella concreta evenienza,
dalla decisione su opposizione impugnata si evince che l’amministrazione ha
sospeso a partire dal 23 ottobre 2019 la propria responsabilità a proposito dei
disturbi al mignolo della mano destra dell’assicurato, considerandoli, a
partire da detta data, estranei all’infortunio del settembre 2019, facendo capo
al parere del suo chirurgo di fiducia (cfr. pag. 90 incarto LAINF).
Da parte sua, l’assicurato
fa valere, fondandosi, in particolare, sui rapporti del proprio specialista
operatore e curante, PD dr. med. __________, che i disturbi al mignolo destro
sarebbero conseguenti all’evento dell’11 settembre 2019. Ciò anche in ragione
del fatto che prima non ne aveva mai sofferto.
A proposito di
quest'ultima affermazione giova innanzitutto qui ricordare che la regola “post
hoc, ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha
valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo
fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già
essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo
della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF
8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte
argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre
1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?"
Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo
propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch
praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht
zulässig, …”; STF 8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF 8C_230/2017 del 22 giugno
2017; sul tema vedi pure Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24
und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30,
nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo
1995, p. 41).
2.7. Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale
l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U
281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U.
Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p.
30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg.
(= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette
già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009
del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha
precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria
sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno
il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in
tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle
armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1
CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio
l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei
mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in
particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di
perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura
amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati
indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non
esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF
8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il
valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui
temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle
censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena
conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto
medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr.
21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p.
191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per
decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la
sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare
che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere
la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine;
STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.8. Il TCA constata,
innanzitutto, che l’11 settembre 2019 l’assi-curato mentre stava partecipando
ad una partita di calcio “in uno scontro di gioco” ha “preso un colpo
al dito mignolo della mano destra”, riportando una “contusione”
(cfr. notifica infortunio-bagatella del 22 ottobre 2019: pag. 1 incarto LAINF).
In data 23 ottobre 2019 egli si è sottoposto ad una radiografia che ha messo in
evidenza una “Irregolarità della testa della falange prossimale del V raggio
con parti molli tumefatte, da raffrontare con il dato clinico-amnestico”
(pag. 32 incarto LAINF). In medesima data è stato visitato dal PD dr. med. __________,
che ha posto la diagnosi di “D5 a collo di cigno mano destra in - e/d
lussazione interfalangea prossimale D5 mano destra di 20 anni fa - nuovo
intervento distorsivo (08/2019; recte 09/2019)” (pag. 34 incarto LAINF) e
lo ha operato (intervento di “Correzione collo del cigno con transfer del
tendine flessore superficiale del D5 mano destra alla puleggia A1 (lazo
inverso)” il 4 febbraio 2020 (pag. 38 incarto LAINF).
Il 6 febbraio 2020 il medico di fiducia della CO 1, PD dr. med. __________,
specialista FMH in chirurgia e medicina intensiva, ha rilevato che “Contestualmente
a una consultazione presso il chirurgo della mano effettuata il 23 ottobre
2019, si presentava uno stato sulla base di uno stato pregresso da ricondurre a
una lussazione subita una ventina d’anni fa (cfr. referto del PD Dott. med. __________)”
e che lo status quo sine era stato raggiunto “Con la visita presso il
PD Dott. med. __________ del 23 ottobre 2019” (pag. 40 e 41 incarto).
L’11 marzo 2020 (pag. 79 incarto LAINF) il PD dr. med. __________, specialista
in Chirurgia della mano e in Chirurgia Ortopedica e Traumatologica presso la
Clinica __________ di __________, ha attestato quanto segue:
" leggo con
sorpresa la vostra interruzione di prestazioni alle cure per il signor RI 1. La
motivazione sarebbe un pregresso trauma allo stesso dito del paziente.
Il concetto mi pare questionabile: se per esempio un paziente cadesse e si
rompesse la tibia e il mese dopo ricadesse e si rompesse la stessa tibia,
immagino che anche il secondo trauma sia da considerare trauma e non una
malattia. Allo stesso modo per il Sig. RI 1 un pregresso trauma allo stesso
dito non esclude il fatto che quello avvenuto nel 2019 sia effettivamente un
trauma che ha causato un problema nuovo, con comparsa di dolori nuovi, non
presenti prima e nel complesso di una sintomatologia nuova sicuramente
riconducibile al trauma del 11.09.2019.”.
Il 22 giugno 2020 (pag. 74 incarto LAINF) il PD dr. med. __________ ha
attestato quanto segue:
" (…) a
completamento della mia lettera del 11.03.2020, preciso che l'intervento da me
eseguito il 04.02.2020 di correzione collo di cigno con transfer del tendine
flessore superficiale del D5 mano destra alla puleggia Al, è stato eseguito a
causa dell'evento traumatico subito dal paziente il giorno 11.09.2019. In
nessun modo il paziente prima dell'evento traumatico dell'11.09.2019, ha mai
avuto un problema al 'dito di tipo doloroso o funzionale o neuro-vascolare. Da
ciò ne consegue che la nuova sintomatologia è riconducibile unicamente al
trauma del 11.09.2019.”
Interpellato
dall’amministrazione in merito ai precitati certificati medici dello
specialista curante ed operatore, il 27 agosto 2020 (pag. 82 e 83 incarto
LAINF) il PD dr. med. __________ ha osservato quanto segue:
" Sulle
radiografie allegate e riportate qui sotto, risalenti al 23 ottobre 2019 e
realizzate su due piani, non è visibile alcuna lesione o variazione
post-traumatica recente dell'articolazione falangea prossimale del mignolo
destro. Inoltre, non sono presenti gonfiori né un ingrossamento del mignolo
destro. La presenza di un gonfiore o di un ingrossamento a un dito (qui
assente) sarebbe un chiaro indizio della presenza di una lesione dovuta
all'infortunio.
Nel suo rapporto di consultazione del 23 ottobre 2019, il Dott. Med. __________
descrive espressamente una condizione preesistente. L'intervento chirurgico del
4 febbraio 2020 serviva a trattare tale condizione preesistente. Pertanto,
occorre attenersi alla valutazione del 6 febbraio 2020. Lo status quo sine è
stato dunque raggiunto il 23 ottobre 2019. L'evento dell'11 settembre 2019 non
ha portato a un peggioramento determinante della condizione preesistente.”
L’11 novembre 2020 (doc.
B, corrispondente alla versione corretta del doc. A2 che presentava le date
invertite) il PD dr. med. __________ ha attestato quanto segue:
" (…) con la
presente ribadisco, come richiesto dal paziente, la mia posizione riguardo
all'infortunio sostenuto al D5 della mano destra del 22.10.2019. Ribadisco come
già effettuato in precedenza, come intervento da me eseguito il 04.02.2020
decorazione del collo di cigno e dovuto al trauma sostenuto dal paziente il
22.10.2019 valutato da me per la prima volta 1'11.09.2019. Ritengo che
l'argomento che alle lastre dell'11.09.2019 non fosse visibile un gonfiore dei
tessuti molli, non sia valido come argomento per negare la consequenzialità del
trauma del 22.10.2019 con la deformità e quindi il successivo intervento. Le
lastre, infatti, non sono lo strumento diagnostico adeguato per valutare un
gonfiore, ma in campo medico vale innanzitutto la valutazione clinica e poi
Considerandi
eventualmente gli esami, come ad esempio un'ecografia o una risonanza.”
Interpellato
dall’amministrazione in merito ai precitati certificati medici dello
specialista curante ed operatore, il PD dr. med. __________ ha osservato il 3
dicembre 2020 che “Der Brief vom Dr. __________ vom 11.11.2020 wurde
gelesen. Die Stellungnahme ändert nichts an der Beurteilung vom 27.08.2020”
(pag. 98 incarto LAINF) e il 7 gennaio 2021 che “Es spielt keine Rolle für
den Sachvehalt, ob PD Dr. __________ den Versicherten
am 22.10.2019 oder am 23.10.2019 das erste Mal gesehen hat. An den
Beurteilungen vom 27.08.2020 und 03.12.2020 ändern sich nicht.” (pag. 99 incarto LAINF).
2.9
Chiamato
a pronunciarsi nel caso di specie, il TCA rileva innanzitutto che il solo fatto
che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con
l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e
l'imparzialità (cfr. consid. 2.7). Pertanto, la censura sollevata (tra l’altro,
per la prima volta il 23 gennaio 2021) dall’assicurato (ovvero “L'Assicurazione
CO 1 afferma che il parere del medico curante non sarebbe degno di fede perché
lo stesso tenderebbe come sempre in questi casi, a favorire il paziente. Ma lo
stesso non si può dire anche del parere espresso dal medico di fiducia della CO
1, che per le sue consulenze è rimunerato dalla stessa?”: doc. IX), qualora
tempestiva, andrebbe comunque respinta.
Ciò premesso, il TCA non
può confermare la decisione su opposizione impugnata che ha negato il diritto a
prestazioni dipendente dall’evento infortunistico dell’11 settembre 2019 a far
tempo dal 23 ottobre 2019 e, in ultima analisi, l’assunzione dell’intervento
chirurgico eseguito il 4 febbraio 2020.
In effetti, dalle tavole processuali emerge che, in seguito all’infortunio dell’11
settembre 2019 ed al persistere dei disturbi al mignolo destro, l’assicurato ha
consultato il 23 ottobre 2019 il PD. Dr. med. __________, che, nel relativo
referto (pag. 33 e 34 incarto LAINF) ha rilevato quanto segue:
" Diagnosi
• D5 a collo di cigno mano destra in
- e/d lussazione interfalangea
prossimale D5 mano destra di 20
anni fa
- nuovo intervento distorsivo (08.2019)
Anamnesi
Il paziente riferisce circa 20 anni fa di
aver avuto una lussazione dell'AIFP D5 mano destra, che era poi stata riposta.
Circa due mesi fa, giocando a calcio, si procurava una nuova distorsione con
una sub-lussazione del D5 mano destra, esattamente alla stessa articolazione.
Non si recava presso il pronto soccorso ma riferisce che il dito é diventato di
colore viola e di essere riuscito in seguito a mobilizzarlo autonomamente
praticamente subito. Il dito é rimasto dolente per qualche settimana per poi il
dolore migliorare. Ad oggi permane un’iperestensione dell'AIFP con uno scatto
doloroso quando flette il dito. Il paziente è mancino, lavora come elettronico,
non ha allergie e non prende farmaci.
Esame clinico
Mano destra: subito ravvisabile l'iperestensione dell'AIFP di
circa 100 con il dito a riposo. La contro-flessione dell'AIFD non é così
accentuata. Non deficit in flessione ma all'esecuzione della flessione è
avvertibile un piccolo scatto all'AlFP. Non altri deficit funzionali. Non
deficit neurologici. Dolore alla digitopressione e al Grinding test all'AIFP.
Esame radiologico
D5 mano destra al/lat: le lastre confermano l'iperestensione
dell'AIFP con una lieve flessione dell'ATFD D5 mano destra.
Valutazione e proposta
Ho spiegato al paziente che ha un'iniziale forma di deformità a collo di cipo
al D5. Gli ho spiegato che lo scatto doloroso in letteratura inglese viene
chiamato "slow finger". Questo scatto a lungo andare danneggia
l'articolazione, per questo necessita di essere corretto. Ho spiegato al
paziente che è possibile avere dei piccoli tutori a forma di doppio anello con
configurazione a 8 per correggere la deformità ma ovviamente questo tutori
andrebbero portati a vita, anche se vengono confezionati sotto forma di anelli
metallici esteticamente accettabili. Altrimenti si può pensare ad una
correzione della deformità utilizzando una tenodesi del flessore superficiale
del D5, facendo la tenodesi a livello della puleggia Al. Questo impedisce
l'iperestensione della falange. Il paziente dice che vuole l'intervento però a
partire da febbraio perché in questo momento, per motivi personali e
lavorativi, non può sottoporsi ad un intervento chirurgico. Ho spiegato al
paziente i dettagli dell'intervento così come i rischi ed i benefici. Il
paziente fuma oggi il consenso all'intervento che è previsto per febbraio 2020.
(…)”.
Nella medesima occasione
l’assicurato è stato pure sottoposto ad una radiografia, che ha messo in
evidenza una “Irregolarità della testa della falange prossimale del V raggio
con parti molli tumefatte, da raffrontare con il dato clinico-amnestico”
(pag. 32 incarto LAINF; n.d.r.: il grassetto è della redattrice).
Stante quanto precede, questa Corte ritiene di non potere fondare il proprio
giudizio sui pareri espressi il 6 febbraio 2020 (pag. 40 e 41 incarto LAINF),
il 27 agosto 2020 (pag. 82-85 incarto LAINF), il 3 dicembre 2020 (pag. 98
incarto LAINF) e il 7 gennaio 2021 (pag. 99 incarto LAINF) del PD. dr. med. __________.
In essi infatti, il chirurgo fiduciario si è sostanzialmente limitato a negare
l’esistenza di un nesso causale naturale oltre il 23 ottobre 2019 (status
quo sine raggiunto), in quanto lo stato che presentava in quel momento, in
assenza di gonfiore o ingrossamento ad un dito sulla base della radiografia del
23.
ottobre 2019, andava ricondotto ad un pregresso stato post-lussazione subita
vent’anni prima e l’operazione del 4 febbraio 2020 era servita per trattare
tale condizione preesistente. Nel parere del 27 agosto 2020 ha pure indicato -
invero in modo alquanto stringato e senza addure quali considerazioni lo
avessero portato a concludere in tal senso - che l’evento dell’11 settembre non
aveva portato un peggioramento determinante della condizione preesistente.
Infine, dopo avere preso atto del certificato dell’11 novembre 2020 del PD dr.
med. __________, il chirurgo fiduciario si è limitato ad osservare - nuovamente
in modo stringato e senza addure alcuna motivazione al riguardo - che le
considerazioni dello specialista curante - e, giova qui ricordare, operante -
non modificava la sua precedente valutazione del 27 agosto 2020.
Giova qui ricordare che, conformemente alla giurisprudenza, l’esigenza di un
nesso di causalità naturale è adempiuta quando si può ammettere che, senza
l’evento infortunistico, il danno non si sarebbe prodotto oppure non sarebbe
insorto allo stesso modo. Non è comunque necessario che l’infortunio
rappresenti la causa unica o immediata del danno: è sufficiente che il
sinistro, associato eventualmente ad altri fattori, abbia provocato il danno -
fisico o psichico - alla salute, ovvero che si presenti come la conditio sine
qua non di quest’ultimo (cfr. J.-M. Frésard/M. Moser-Szeless,
L'assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2007, p. 865 nota 79; Ghélew, Ramelet,
Ritter, op. cit., p. 51; cfr. altresì STCA 35.2018.55 del 14 febbraio 2019,
consid. 2.11).
Questo Tribunale non è quindi in grado di dirimere, con la necessaria
tranquillità, la presente vertenza sulla base della documentazione agli atti,
ragione per la quale si impone un approfondimento peritale.
Tanto più che, in merito
alla questione riguardante l’eziologia dei disturbi al mignolo destro oggetto
dell’operazione di correzione del 4 febbraio 2020, agli atti figurano pure
referti contraddittori: da una parte, gli apprezzamenti del chirurgo PD dr. med.
__________ e dall’altra, quelli elaborati dal PD dr. med. __________ che, oltre
ad essere specialista curante dell’assicuratore, è stato pure colui che lo ha
operato il 4 febbraio 2020 per l’intervento di correzione.
In simili casi, la giurisprudenza federale prevede che la vertenza non possa
essere decisa basandosi sull’uno o sull’altro dei pareri a disposizione ma che
occorre ordinare una perizia ad opera di un medico indipendente secondo la
procedura di cui all’art. 44 LPGA oppure una perizia giudiziaria (cfr. DTF 135
V 465 e la STF 8C_247/2018 del 1° aprile 2019 consid. 6.2.2).
2.10
In una sentenza di principio
9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale
federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale
relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico
(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla
Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi
il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in
quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento
istruttorio.
Il TF ha, al riguardo,
sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…).
4.4.1.1
Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle
nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel
geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache
befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung
der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise
veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat
dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur
vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung
gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies
schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not
durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.
4.4.1.2
Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die
IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und in einer
beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der Beweismassnahme
durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die öffentliche Hand
und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt
die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben und
die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle
Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz
als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen
(BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation
schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3
Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte, eine
Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält
sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden
partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der
Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4).
Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im
Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise
einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der
konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung,
wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei
festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl.
statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11.
April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4
Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen
Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten
auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht,
in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen.
Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert
werden, kein genügendes Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die
Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen
(im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen) medizinischen Sachverhalt
überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält oder wenn eine
Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist
(vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O.,
S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der -
anschliessend reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt
über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle
bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer
bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem
kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine
Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder
Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise
das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch
SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)
In una sentenza 8C_59/2011
del 10 agosto 2011 consid. 5.2 - dunque successiva a quella pubblicata
in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni,
il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in
particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti
allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di
scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli
atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la
procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche
Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen
oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im
Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6
S. 471).”
In una sentenza
8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha rinviato la
causa all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale che aveva respinto
il ricorso della persona assicurata) affinché disponesse l’esecuzione di una
perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove esistano dubbi circa
l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del medico fiduciario, spetta
in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni procedere a ulteriori atti
istruttori per determinare d’ufficio i fatti determinanti e, se del caso,
assumere le prove necessarie prima di emanare la decisione (art. 43 LPGA):
" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de
l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à l’assureur-accidents
de procéder à des instructions complémentaires pour établir d’office l’ensemble
des faits déterminants et, le cas échéant, d’administrer les preuves
nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al. 1 LPGA; ATF 132 V 368
consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020 consid. 5.3.3. et ses
références).” (STF 8C_412/2019, consid. 5.4.)
(si veda pure la STF
8C_697/2019, 8C_698/2019 del 9 novembre 2020 consid. 4.1; STCA 35.2020.88
dell’8 febbraio 2021, consid. 2.10; STCA 35.2020.70 del 1° marzo 2021, consid.
2.10).
Nella presente fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti
per un rinvio degli atti all’istituto convenuto (cfr. STF 8C_59/2011 del 10
agosto 2011 e DTF 135 V 465), già per il solo fatto che esso ha fondato la
decisione su opposizione impugnata sul parere del proprio medico fiduciario.
Per le ragioni già esposte
al considerando 2.9., si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su
opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’assicuratore resistente
affinché disponga celermente un approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA)
volto ad accertare l’eziologia dei disturbi interessanti il mignolo destro
dell’assicurato, che sono stati oggetto dell’intervento chirurgico del 4
febbraio 2020. Sulla scorta delle relative risultanze, la CO 1 sarà poi
chiamata a definire il proprio obbligo a prestazioni e, quindi, a emanare una
nuova decisione formale.
2.11
Alla luce di quanto appena
esposto (cfr., in particolare, consid. 2.10), il TCA rinuncia anche
all'assunzione di ulteriori prove.
Va ricordato che, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un
tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente
all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e
sentenza ivi citata; STCA 32.2019.48 del 14 ottobre 2019, consid. 2.7; STCA
32.2018.216
del 25 ottobre 2019, consid. 2.10).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La decisione su
opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli atti sono
retrocessi alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti