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Decisione

35.2020.11

A ragione l'assicuratore LAINF ha negato la presenza di un infortunio in ragione dell'assenza del carattere straordinario del fattore esterno. Rinvio all'amministrazione per l'esperimento di una periz

7 ottobre 2020Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

1.2. Dopo aver informalmente

rifiutato il riconoscimento delle prestazioni assicurative, ritenendo che

quando avvenuto l’11 dicembre 2018 non costituisce un infortunio, con decisione

formale del 24 settembre 2019 l’amministrazione ha negato il proprio obbligo a

prestazioni sostenendo, da un lato, che i disturbi all’arto superiore sinistro

non erano da porre in relazione con un infortunio ai sensi di legge e,

dall’altro, che essi non costituivano una lesione parificata ad un infortunio

(doc. 40).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’assicurato, rappresentato dall’RA 1 (in seguito: RA 1) in data

14 ottobre 2019 (doc. 49), l’assicuratore LAINF ha confermato il contenuto

della sua prima decisione, salvo precisare che, sebbene quella patita

dall’assicurato rientri tra le lesioni corporali parificate ex art. 6 cpv. 2

lett. g (recte: lett. f) LAINF, è da ricondurre in maniera preponderante

all’usura o a malattia (doc. 53).

1.3. Con tempestivo ricorso del 31

gennaio 2020, RI 1, sempre rappresentato dall’RA 1, ha chiesto, in via

principale, che la decisione su opposizione venga annullata e che l’CO 1

venga condannato a riconoscere il proprio obbligo alle prestazioni assicurative

in relazione al danno alla salute insorto in occasione del sinistro dell’11

dicembre 2018 e, in via subordinata, il rinvio degli atti all’amministrazione

per nuova decisione.

A sostegno delle proprie

pretese ricorsuali, l’insorgente fa valere, innanzitutto, che l’Istituto

assicuratore avrebbe erroneamente negato l’intervento di un infortunio ai sensi

di legge, ritenuto che:

" Se il signor

RI 1 non avesse reagito al fattore esterno straordinario (caduta sedie),

fattore imprevisto, repentino e appunto straordinario, le conseguenze sarebbero

state anche peggiori. La caduta delle sedie c’è stata, perché queste hanno

urtato un ostacolo che le ha fatte sbilanciare, addosso al signor RI 1. La

giurisprudenza citata da CO 1 descrive casi in cui, giustamente, non vi era un

fattore esterno straordinario, ma bensì in cui nello svolgimento del proprio

lavoro “normale” i soggetti improvvisamente e praticamente dal nulla, hanno

risentito dolori o subito lesioni (…). Pertanto, a torto a CO 1 considera la

presente fattispecie come un movimento non programmato a causa di uno sforzo

fisico (sollevamento, spostamento di oggetti pesanti e via dicendo).

Il caso in esame, alla luce della dinamica,

è palesemente diverso. Il signor RI 1 non stava svolgendo un lavoro abituale

per la sua categoria professionale. Egli ha bloccato/tenuto la pesante pila di

sedie che, dopo aver urtato contro un ostacolo, gli stavano rovinando addosso,

proprio per evitare conseguenze ben peggiori. Si sta praticamente rimproverando

al signor RI 1 di non esser rimasto inerme, lasciando che il tutto gli cadesse

addosso(!).” (doc. I, pag. 4).

D’altro canto, a proposito

dell’esistenza di una lesione parificata e, specificatamente, di una delle

diagnosi enumerate all’art. 6 cpv. 2 LAINF, l’assicurato, fondandosi sui

diversi rapporti medici agli atti, ritiene, in particolare, che:

" Come

rettamente riconosciuto da CO 1, RI 1 ha subito una lesione corporale ai sensi

della norma sopraccitata, segnatamente art. 6 cpv. 2 lett. G. Ciò che invece, CO

1, sostiene a torto, è che tale lesione sia riconducibile ad uno stato

degenerativo (usura) e che pertanto non si tratta di un infortunio.” (doc. I,

pag. 5).

1.4. L’CO 1, con risposta del 24

febbraio 2020, trasmessa al ricorrente il giorno stesso (doc. IV), ha chiesto

che il ricorso venga respinto con argomenti di cui, per quanto occorra, si dirà

nel prosieguo (cfr. doc. III).

Considerandi

in ordine

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del

12.

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del

21.

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18

febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio

2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

nel merito

2.2

Litigiosa è la questione di

sapere se l’assicuratore resistente era legittimato a negare la propria

responsabilità a proposito dell’evento occorso l’11 dicembre 2018 a RI 1,

oppure no.

2.3

Secondo l’art. 6 cpv. 1

LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni

assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non

professionali e di malattie professionali.

Il Consiglio federale può

includere nell’assicurazione le lesioni corporali parificabili ai postumi

d’infortunio (cpv. 2).

2.4

L'art. 4 LPGA così definisce

l'infortunio:

" È

considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario,

apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la

salute fisica o psichica o che provochi la morte."

Questa definizione

riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF -

disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni

dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -, di modo

che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

Cinque sono dunque gli

elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

" - l'involontarietà

- la repentinità

- il danno alla salute (fisica o psichica)

- un fattore causale esterno

- la straordinarietà di tale fattore"

(cfr.

Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA),

Losanna 1992, p. 44-51)

Scopo

della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

2.5

Si evince dalla nozione

stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti

del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale

(cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).

Pertanto, è irrilevante il

fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.

Il fattore esterno è

considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro

degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire

quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61

consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).

Vi è infortunio unicamente

se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento

deve accadere nel mondo esterno.

Quando il processo lesivo

si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni,

l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo

eccessivo o di movimenti scoordinati.

La giurisprudenza esige,

perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi

superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente

esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è

abitualmente in grado di resistere.

Da un altro lato, per

poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti

scombinati o incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in circostanze

esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è

altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza

che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V

232.

consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V

138.

consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).

2.6

Giusta l’art. 6 cpv. 2 LAINF,

introdotto nel quadro della revisione della Legge federale sull’assicurazione

contro gli infortuni, entrata in vigore il 1° gennaio 2017, applicabile al caso

di specie visto che l’evento annunciato

dall’interessato è accaduto l’11 dicembre 2018, l’assicurazione effettua

le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti – fratture (lett. a),

lussazioni di articolazioni (lett. b), lacerazioni del menisco (lett. c),

lacerazioni muscolari (lett. d), stiramenti muscolari (lett. e), lacerazioni

dei tendini (lett. f), lesioni dei legamenti (lett. g) e lesioni del timpano

(lett. h) - a condizione che non siano dovute prevalentemente all’usura o a una

malattia.

Al riguardo, è utile sottolineare

che, rispetto al diritto previgente (cfr. art. 9 cpv. 2 v.OAINF), con il nuovo

art. 6 cpv. 2 LAINF il legislatore federale ha rinunciato al criterio del

fattore esterno.

In una sentenza di

principio 8C_22/2019 del 24 settembre 2019, pubblicata in DTF 146 V 51, il Tribunale

federale, avuto riguardo all’applicazione dell’art. 6 cpv. 2 LAINF, ha innanzitutto

stabilito che se vi è stato un infortunio ex art. 4 LPGA e l’assicurato ha

riportato una lesione corporale figurante nell’elenco, l’assicuratore è tenuto

a corrispondere le prestazioni assicurative in base all’art. 6 cpv. 1 LAINF.

Nel caso in cui, invece, non è accaduto un infortunio ai sensi di legge, ma

l’assicurato presenta, comunque, una lesione corporale giusta l’art. 6 cpv. 2

LAINF, il caso deve essere esaminato dal profilo di quest’ultima disposizione

(consid. 9.1).

In presenza di una lesione

corporale figurante nell’elenco, l'assicuratore è di principio tenuto a corrispondere

le prestazioni assicurative, fintanto che non dimostra, con il grado della

verosimiglianza preponderante, che la lesione in questione è da ricondurre prevalentemente

- ossia in misura maggiore al 50% (consid. 8.2.2.1) - a usura o malattia (consid.

8.2.2

e 9.1).

Tale onere probatorio rende,

comunque, necessario distinguere tra una lesione corporale parificata di tipo

infortunistico (che deve essere assunta dall'assicurazione contro gli infortuni)

ed una lesione corporale figurante nella lista, ma causata da usura e malattia (a

carico dell’assicuratore contro le malattie). L’apporto della prova liberatoria

presuppone che, nell’ambito dell’obbligo di accertamento ex art. 43 cpv. 1

LPGA, ricevuta la notifica relativa ad una lesione parificata ad un infortunio

(art. 6 cpv. 2 lett. a-h LAINF), l’assicuratore chiarisca le circostanze in cui

essa si è verificata. Occorre dunque accertare i dettagli relativi sia alla

situazione anteriore, che alla prima comparsa dei disturbi lamentati

dall’assicurato e ponderare, dal punto di vista medico, gli elementi che

depongono in favore, o a sfavore, di un’origine della lesione dovuta all’usura

o alla malattia ed è in tal senso che la questione a sapere se ha avuto luogo

un evento iniziale riconoscibile e identificabile continua ad essere

determinante al fine di circoscrivere l'obbligo prestativo dell'assicuratore

contro gli infortuni rispetto a quello dell'assicuratore contro le malattie. Se

lo spettro delle possibili cause è costituito esclusivamente da elementi che

parlano a favore di un’usura o di una malattia, ne consegue inevitabilmente che

è stata fornita la prova a discarico dell'assicuratore infortuni e non sono

necessari ulteriori chiarimenti (consid. 8.6).

La prova che una lesione

corporale figurante nella lista è dovuta in maniera prevalente all'usura o a

una malattia deve essere considerata fornita anche quando un assicuratore

contro gli infortuni dimostra che un infortunio secondo l'art. 4 LPGA non è in

nesso di causalità, nemmeno in minima misura, con la lesione in questione e non

esistono indizi che una circostanza avvenuta dopo l'evento potrebbe costituirne

una causa possibile (consid. 9.2).

Sul

tema cfr. pure STF 8C_267/2019 del 30 ottobre 2019 consid. 6 e STF 8C_169/2019

del 10 marzo 2020 consid. 5.4 e 5.5.

2.7

Conformemente alla

giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in

concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.

Quando l'istruttoria non

permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della

verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali

elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi,

l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86,

p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.),

Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).

Gli

stessi principi sono applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione

parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).

2.8

Nella concreta evenienza, la

dinamica dell’evento dell’11 dicembre 2018 non è oggetto di discussione tra le

parti. In sede di decisione su opposizione, l’assicuratore ha del resto

esplicitamente ripreso le dichiarazioni rese dall’assicurato in occasione del

colloquio dell’11 settembre 2019, e meglio:

" In data 11

dicembre 2018 mi trovavo al __________ di __________. Stavo partecipando ad un

programma occupazionale tramite la cassa disoccupazione. Stavo caricando sul

furgone delle sedie di plastica con il telaio in ferro che erano stato

utilizzate per una manifestazione. Aiutato da un’altra persona avevamo

appoggiato una decina di sedie accatastate sul pianale. Spostando per meglio

posizionarle con la mano destra le stesse avevano urtato contro un ostacolo e

si erano sbilanciate verso di me. Per evitare che mi cascassero addosso avevo

allungato repentinamente il braccio sinistro e le avevo afferrate su una gamba

anteriore bloccando la caduta. In quel frangente avevo sentito una fitta

dolente alla spalla sinistra. Dopo quanto capitato avevo dovuto interrompere

l’attività svolta.” (doc. 56, pag. 4)

Alla luce di quanto

precede, il TCA può quindi ritenere accertato che, quell’11 dicembre 2018,

mentre l’assicurato era intento a caricare su un furgone delle sedie con il

telaio in metallo, per evitare che una pila degli oggetti in questione gli

cascasse addosso, ha fatto un movimento con il braccio sinistro e, afferrando

la gamba di una sedia, ne ha bloccato la caduta, avvertendo, però, una fitta

dolente alla spalla sinistra.

2.9

Chiamata ora a pronunciarsi,

questa Corte rileva che, in una sentenza 8C_407/2013 dell’8 novembre 2013, il

Tribunale federale ha trattato una fattispecie analoga a quella sub judice.

In quel caso, si trattava

di un assicurato che ha lamentato un trauma distorsivo nel tentativo di

appoggiare sulla sua spalla destra un rotolo del peso di 22-30

kg, il quale gli è però scivolato di mano “spostando” la spalla di lato e

all’indietro. In tal modo, l’assicurato ha riportato la rottura del tendine del

sovraspinato con lesione parziale del capo lungo del bicipite.

Nella pronunzia succitata

- dopo aver constatato che le parti erano concordi nel ritenere che l’evento in

questione non configurava un infortunio ex art. 4 LPGA (consid. 2.1: “Die Parteien sind sich darüber einig,

dass das Ereignis vom 13. Oktober 2011 nicht als Unfall zu qualifizieren

ist.“; in questo senso, si veda la casistica riportata nella STFA U 44/06 del

23.

maggio 2006 consid. 2.2) -, l’Alta Corte ha ammesso l’intervento di un

fattore esterno ai sensi della sua giurisprudenza, osservando che nel repentino

“spostamento” della spalla di lato e all’indietro originato dallo scivolamento

di mano del rotolo, è ravvisabile un evento assimilabile a infortunio,

oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al

corpo (consid. 3.3.2: „Ein in den

Bewegungsablauf hineinspielendes äusseres Moment und damit ein ausserhalb des

Körpers liegendes, objektiv feststellbares, sinnfälliges, unfallähnliches

Ereignis ist hier jedoch durch das plötzliche "Verreissen" der

Schulter seitlich/nach hinten aufgrund des Entgleitens der Folie zu bejahen. Es

liegt ein äusserer Faktor vor, weshalb die Vorinstanz zu Recht die

grundsätzliche Leistungspflicht der Beschwerdeführerin aufgrund einer

unfallähnlichen Körperschädigung gemäss Art. 9 Abs. 2 UVV bejahte.“) (si

veda pure la STCA 35.2015.25 del 25 agosto 2014 consid. 2.7., cresciuta

incontestata in giudicato, in cui questa Corte ha negato il carattere

straordinario del fattore esterno, trattandosi di un assicurato che aveva

lamentato uno strappo alla spalla sinistra nel

tentativo di trattenere un rotolo di carta, alto 1.2 metri e pesante circa 30

kg, che stava improvvisamente per cadere a terra).

Tutto ben considerato, il

TCA ritiene che le medesime conclusioni debbano valere anche nella presente

fattispecie.

In esito a quanto precede,

occorre dunque concludere all’assenza del carattere straordinario del fattore

esterno e, dunque, all’inesistenza di un infortunio ex art. 4 LPGA.

2.10

Resta, quindi, da stabilire se

il caso debba eventualmente essere assunto dall’assicuratore contro gli

infortuni in base all’art. 6 cpv. 2 LAINF.

Dagli atti emerge che l’assicurato ha subito la rottura della cuffia dei

rotatori. Trattasi di una lesione che ricade

sotto la lett. f dell’art. 6 cpv. 2 LAINF, aspetto che non è oggetto di

contestazione.

In concreto, però,

l’assicuratore convenuto ha sostenuto che l’art. 6 cpv. 2 LAINF non troverebbe

applicazione - ed ha quindi negato l’erogazione delle prestazioni assicurative –

per il motivo che “la lesione corporale è dovuta prevalentemente

all’usura o alla malattia” (doc. 56, pag. 8).

In particolare, l’istituto assicuratore ha fondato

tale conclusione basandosi sui rapporti del proprio medico di fiducia.

Il dr. med. __________ - specialista FMH in chirurgia

-, nella nota dell’11 marzo 2019 ha indicato che la lesione corporale

diagnosticata, “artrosi acromion claveare, rottura tendine sovraspinato con

retrazione dell’inserzione” era da ricondurre in misura preponderante

prevalentemente a usura o malattia e, in concreto, “fa pensare ad una netta

preesistenza, inoltre soprattutto la dinamica riferito non è compatibile con la

rottura” (doc. 16).

Dal rapporto del dr. __________ di data 27 marzo 2019

risulta che:

" (…) il

paziente ha subito un evento traumatico che giustifica la presenza di una

rottura del sovraspinato. Le caratteristiche anche radiologiche ala risonanza

magnetica fanno presupporre che la rottura è avvenuta per il trauma. Non vi è

alcuna degenerazione, lo spazio sottoacromiale è solo lievemente diminuito non

è un grande effetto di impingement.” (doc. 19)

Nel rapporto del 16 maggio 2019 il dr. med. __________

ha aggiunto che:

" Da una

parte esistono le rotture che avvengono per un motivo degenerativo, determinato

soprattutto dall’importante ingrandimento con tumefazione che caratterizza

un’artrosi acromion clavicolare con un effetto di impronta sull’inserzione del

sovraspinato ed una usura progressiva e continua.

In questi casi l’effetto di impronta dell’acromion clavicolare

risulterebbe evidente alla risonanza magnetica, nello specifico in quella del

paziente non è il caso.

Quindi questa alterazione di tipo degenerativo riguardando

l’acromion clavicolare, risultando altresì asintomatica, non è assolutamente in

relazione alla patologia presentata dal paziente.

Punto fondamentale della questione risulta il fatto che se

un’alterazione degenerativa porta ad una rottura del tendine sovraspinato o

relativa retrazione, questo avviene in modo progressivo nel tempo e

progressivamente ci si ritrova un ventre muscolare del sovraspinato (tendine

interessato dalla rottura) diminuir di volume e andare incontro ad una

degenerazione di tipo grassa, per il non utilizzo.

Nel caso specifico del paziente il ventre muscolare è ben

mantenuto, mantiene ancora un buon trofismo e non vi è alcuna regressione

artrofica.

Questo fa pensare che vi sia stato un evento esterno improvviso

che ha determinato l’interruzione delle fibre del sovraspinato ma non è un

evento degenerativo evolutivo.

Questi dati, associati alla valutazione anamnestica, mi portano a

pensare che vi sia una netta predominanza dell’evento infortunistico piuttosto

che considerarlo degenerativo.” (doc. 26, pag. 1-2)

Invitato

a prendere posizione sui rapporti del dr. med. __________, il dr. med. __________,

nell’attesa dell’esito della visita ispettiva, ha confermato la propria

precedente valutazione, ritenendo che “l’evento come tale non sembra

compatibile con la rottura” (doc. 28).

In data 17 settembre 2019,

il dr. med. __________ ha nuovamente confermato che, a suo avviso, la lesione

corporale diagnosticata è da ricondurre in misura preponderante prevalentemente

a usura o malattia (doc. 38).

Invitato ad esprimersi a

seguito dell’opposizione interposta dal ricorrente avverso la decisione formale

del 24 settembre 2019 (con la quale l’amministrazione ha negato il diritto alle

prestazioni assicurative), in data 23 dicembre 2019 il dr. med. __________ ha

osservato che:

" (…) è

opportuno ricordare quelle che sono le linee guida della Società Europea di

medicina della spalla e della Società Europea di medicina legale alla quale

aderisce anche la Svizzera.

Indipendentemente, infatti, dal sistema di tabellazione di ogni

paese, esiste una refertazione di tipo anatomo-patologico sulla tipologia di

lesioni che ben distingue le lesioni acute da quelle degenerative e su questa

base e solo su questa base ci si può orientare nella valutazione.”

Dopo aver considerato che

la lesione della cuffia dei rotatori è una patologia con riscontro assai comune

ed è, per tale motivo, stata ampiamente ed esaurientemente studiata, il medico

fiduciario ha precisato che:

" Vi è

un'associazione altamente significativa tra la presenza di artrosi

acromion-claveare e la rottura della cuffia dei rotatori. Nel caso in esame,

era stata già evidenziata alla RM una artrosi acromion-claveare e una

diminuzione dello spazio subacromiale. Tali dati appaiono estremamente probatori,

anche perché proprio all'atto chirurgico del caso in esame, viene descritta la

pratica dell'acromion-plastica apposta perché vi è un restringimento di questo

spazio, altrimenti non avrebbe avuto alcun senso effettuarla. Tra l'altro non è

neanche vero che non si siano riscontrate alterazioni di tipo tendinosico, in

quanto già visibili alla RM e tra l'altro confermate proprio dal dr. med. __________

nel débridement dei due capi del sovraspinato e dell'infraspinato, dove egli

stesso reperta tale lesione, affermando: "(…) sono parzialmente

tendinosici i tendini (…)”.

(…).

Va altresì detto che la rottura avviene parzialmente nel tempo,

come giustamente fa osservare il dr. med. __________, ma tale rottura è molto

spesso esente da dolore, tranne quando vi sia una rottura completa come ultimo

atto di una preesistente artrosi acromion-claveare. Quando questo avviene con

un traumatismo violento, in genere il dolore è elevato e si ha subito

un'impotenza funzionale.

Per quanto riguarda, quindi, la degenerazione del sovraspinato, va

anche detto che una prova della patologia cronica viene certamente data da un

infarcimento grasso del muscolo il quale però si verifica dopo molti mesi se

non addirittura qualche anno dalla rottura e non in breve tempo.

(…).

Nel caso in esame, la degenerazione dei tendini della cuffia come

già detto è indubbiamente presente. Circa lo spazio acromion-claveare di 7 mm

vi sono state molte argomentazioni riguardo alla misurazione di tale spazio, se

questo potesse avvenire in condizioni di normalità oppure se si evidenziava una

misurazione fatta con l'arto in elevazione.

La RM viene fatta in posizione generalmente supina e quindi sono

visibili soltanto gli effetti dell'impingement senza di fatto provocarlo,

infatti nelle sonografie funzionali fatte esclusivamente per motivi

medico-legali si nota la alterazione della spalla in elevazione, quindi il

contatto con evidenza della zona critica sopraccitata.

Appare invece verosimile, che la rottura della cuffia dei rotatori

si sia verificata antecedentemente all'evento, mentre invece la dolenzia

riportata a livello dell'acromion-claveare può essere attribuita proprio alla

riattivazione di un'artrosi acromion-claveare preesistente anche perché dalla

stessa RM peraltro effettuata a poca distanza dall'evento, non vi è la presenza

neanche minima di un versa-mento articolare, magari ematico, che si sarebbe

dovuto rilevare se la alterazione della cuffia fosse stata repentina. Se

infatti guardiamo la differenza tra l'acuto e il cronico, nel cronico lo

slaminamento avviene lentamente nel tempo, nell'acuto invece vi è sempre un

versamento articolare per quanto minimo, il quale permane per alcune settimane

ed è la riprova effettiva della lesione di tipo acuto. Questo, non viene

assolutamente citato nella RM né viene descritto durante l'intervento.

Nel caso in esame, la presenza di un'artrosi acromion-claveare,

l'assenza di versamento articolare conseguente alla rottura dei ventri

muscolari, che avrebbe dovuto essere presente visto che lo stato di

sanguificazione dei tendini, che, secondo il dr. med. __________ era adeguata,

la riduzione dello spazio acromion-claveare, la tendinosi comunque visualizzata

proprio dal dr. med. __________ dei capi dei tendini del sovraspinato e

dell'infraspinato durante l'intervento, depongono per una conseguenza di una

alterazione cronica.

Concludendo in generale, si fa presente anche che molto spesso si

effettuano degli apprezzamenti dettagliati e non si effettua la visita medica

non perché il medico non abbia voglia o tempo di farla, ma semplicemente perché

nessuno disquisisce sulla lesione e sul livello di articolarità limitato che ci

possa essere, bensì la documentazione dei fatti in tempo reale e gli

accertamenti strumentali valgono molto di più di una semplice visita la quale

non può fare altro che determinare gli archi di movimento e la funzionalità

dell'articolazione lesa.

Invece, per esempio, quando si deve giudicare la capacità

lavorativa dell'assicurato o per esempio la valutazione della IMI in quel caso

si fa spesso una visita ___________ che si effettua a conclusione dell'iter

diagnostico e terapeutico.

Non siamo quindi qui in presenza di una valutazione clinica a cui

consegue una terapia, bensì si tratta di una valutazione di uno stato

degenerativo dovuto prevalentemente dall'usura nel tempo.” (doc. 52, pag. 4-6).

2.11

Per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02

dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In

una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465

consid. 4.4 e consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice

delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti

allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a

condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito

della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo

l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei

diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli

assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei

medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra

questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le

certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi

invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni

all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla

procedura di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a

condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio

l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per

quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che

esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi,

che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato

redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione

del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR

2002.

IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U

252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È

infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il

giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal

giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente

da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si

evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03

del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR

2000.

UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.12

È

alla luce di quanto in precedenza esposto (cfr. consid. 2.10.) che questa Corte

non può confermare la decisione dell’amministrazione che ha negato il diritto

alle prestazioni dell’assicurato sulla base del fatto che la lesione corporale

diagnosticata – rientrante tra quelle esaustivamente enumerate dall’art. 6 cpv.

2.

LAINF, in particolare lett. g – sarebbe dovuta prevalentemente all’usura o

alla malattia.

In

effetti, su questo aspetto, agli atti figurano valutazioni di medici

specialisti tra loro contraddittorie, che non consentono a questo Tribunale di

decidere, con tranquillità, in un senso, oppure nell’altro (per un caso analogo

cfr. STF 8C_169/2019 del 10 marzo 2020, consid. 5.4-5.5). I referti del dr.

med. __________ appaiono, infatti, atti a generare dubbi più che lievi circa la

correttezza della valutazione del medico fiduciario.

In simili casi, la

giurisprudenza federale prevede che la vertenza non può essere decisa basandosi

sull’uno o sull’altro dei pareri a disposizione ma che occorre ordinare una

perizia ad opera di un medico indipendente secondo la procedura di cui all’art.

44.

LPGA oppure una perizia giudiziaria (cfr. STF 8C_456/2010 del 19 aprile 2011

consid. 3; in questo senso, si veda pure la STF 8C_943/2010 del 9 novembre

2011, consid. 3.2.).

2.13

In una sentenza di principio

9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi

il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio. In una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva

a quella pubblicata in DTF 137 V 210 - emanata in materia di assicurazione

contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati

nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa

l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice

(cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia

giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa

stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein

Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine

Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).” (STF 8C_59/2011

consid. 5.2)

In una recente sentenza

8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha rinviato la

causa all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale che aveva respinto il

ricorso della persona assicurata) affinché disponesse l’esecuzione di una

perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove esistano dubbi circa

l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del medico fiduciario, spetta

in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni procedere a ulteriori atti

istruttori per determinare d’ufficio i fatti determinanti e, se del caso,

assumere le prove necessarie prima di emanare la decisione (art. 43 LPGA):

" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de

l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à

l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour

établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant,

d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al.

1.

LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020 consid.

5.3.3

et ses références).” (STF 8C_412/2019, consid. 5.4.).

Nella presente

fattispecie, l’CO 1 ha fondato la decisione su opposizione impugnata

esclusivamente sul parere del proprio medico fiduciario.

In un caso del genere, per

costante prassi, il TCA, anziché ordinare esso stesso una perizia giudiziaria,

rinvia gli atti all’amministrazione affinché disponga una perizia esterna ai

sensi dell’art. 44 LPGA (cfr., in questo senso, STF 8C_757/2014 del 16 gennaio

2015.

consid. 3.2., STCA 35.2014.103 dell’11 marzo 2015 consid. 2.9., STCA

35.2014.96

del 25 febbraio 2015 consid. 2.9., STCA 35.2014.47 del 2 febbraio

2015.

consid. 2.8., STCA 35.2014.66 del 22 dicembre 2014 consid.

2.9

e 35.2014.50 del 10 novembre 2014 consid. 2.13; D. Cattaneo "Les

erreurs les plus fréquentes des expertises medicales dans les assurances

sociales" in CGRSS n. 50 – 2014 pag. 137 seg. n. 15 pag. 140).

Per

le ragioni esposte al considerando 2.10., si giustifica l’annullamento della decisione

su opposizione impugnata. L’istituto assicuratore resistente, a cui gli atti

vengono retrocessi, dovrà disporre un approfondimento peritale esterno (art. 44

LPGA) volto a definire se i disturbi interessanti la spalla sinistra sono

dovuti prevalentemente all’usura o alla malattia, oppure no.

Esperiti questi

accertamenti medici, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul diritto

alle prestazioni dell’assicurato, sia dal punto di vista materiale, che

temporale.

2.14

Visto l’esito del ricorso (il

rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, la STF

8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid.

7.1

pag. 271 e riferimento), l’CO 1 verserà al ricorrente l’importo fr. 2'500.-

(IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione

impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché

proceda come indicato ai considerandi.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà

all’assicurato fr. 2'500.- (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti