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Decisione

35.2020.12

Discussa eziologia di un'ernia inguinale e di una tendinite della muscolatura adduttoria dell'anca destra

2 giugno 2020Italiano21 min

il dott. __________, spec. FMH in chirurgia, privatamente consultato dall’assicurato

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2020.12

TF/mm

Lugano

2 giugno 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Tommaso Ferrari, giurista

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 31 gennaio 2020 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 18 dicembre 2019 emanata

da

CO 1

rappr. da: RA 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 2 aprile 2019, RI 1,

dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di portiere

d’albergo e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie

professionali presso l’CO 1, è stato vittima di un infortunio, cadendo mentre

cercava di spostare da solo una lavatrice (cfr. doc. A 13).

A seguito di questo

evento, egli ha lamentato dolore alla spalla destra e al fianco destro, nonché

all’inguine destro (cfr. doc. M 5).

Il caso è stato annunciato

all’assicuratore LAINF il 5 aprile 2019 (cfr. doc. A 1).

1.2. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, il 9 agosto 2019, l’assicuratore LAINF ha emanato

una decisione formale mediante la quale ha dichiarato estinto a far tempo dal

1° agosto 2019 il diritto a prestazioni dipendente dall’evento infortunistico

dell’aprile 2019 (doc. A 32).

A seguito dell’opposizione

interposta dal sindacato __________ per conto dell’assicurato (cfr. doc. A 39),

in data 18 dicembre 2019, l’amministrazione ha confermato la sua prima

decisione nel senso che non sussiste più alcun diritto alle prestazioni a partire

dal 1° agosto 2019 (doc. A 1).

1.3. Contro la decisione su

opposizione è stato interposto tempestivo ricorso in data 31 gennaio 2020.

All’impugnativa è stato allegato, segnatamente, una certificazione del dott. __________,

datata 13 gennaio 2020, da cui si evince che il dolore alla spalla destra è

dovuto a una borsite subacromiale in incipiente artrosi acromion-claveare, che

il dolore al fianco destro è provocato da una tendinite della muscolatura

adduttoria dell’anca destra e, infine, che il dolore all’inguine destro è

sintomo di una - già diagnosticata - ernia inguinale (cfr. allegato al doc. I).

RI 1 ha postulato

l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e la condanna

dell’assicuratore convenuto al versamento di prestazioni di cura e d’indennità

giornaliera a contare dal 1° agosto 2019. Egli ritiene che l’assicuratore,

prima di emanare la decisione su opposizione, non abbia adeguatamente

considerato la documentazione medica da lui prodotta, né disposto una sua

visita specialistica. Egli sostiene, inoltre, di aver diritto a prestazioni

assicurative, siccome il danno alla salute sarebbe insorto soltanto dopo

l’infortunio e di averne diritto sino al raggiungimento, dal profilo medico,

dello status quo sine vel ante. L’insorgente fa infine valere che, in

difetto di prova contraria da fornire da parte dell’assicuratore resistente,

quest’ultimo è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni (doc. I).

1.4. L’CO 1, in risposta, postula

che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

in diritto

2.1. L’oggetto litigioso è

circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimata, oppure no, a

negare ab initio l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’infortunio

del 2 aprile 2019 e l’ernia inguinale destra, rispettivamente la tendinite

della muscolatura adduttoria dell’anca destra, nonché a ritenere estinto dal 1°

agosto 2019 il legame causale con i disturbi interessanti la spalla destra.

2.2. Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze

(danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo

stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di

causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio

2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella

causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;

STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6

aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a;

RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid.

2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid.

1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische

Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité

dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al

riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non

ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31;

DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF

113 V 46).

Ne discende che ove

l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non

possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato

dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406

consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle

prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando lo stato di

salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima

dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status

quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p.

75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469;

U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der

Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di

causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di

verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo

soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del

danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità

naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere

causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della

verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non

giochi più un effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi della soppressione

del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati).

2.3. Occorre inoltre rilevare che

il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere

causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario

delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare

un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in

linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e

405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.

4a e sentenze ivi citate).

Comunque, qualora sia

carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare

le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata

(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza ha

inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della

responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un

rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi

fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde

anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si

presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118

V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,

Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS

2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.4. Per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02

dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR

2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

Fatti

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del

28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e consid. 4.7, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio

alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle

conclusioni contenute in tali rapporti (in questo senso, si veda pure la STF

8C_329/2017 del 5 settembre 2018 consid. 5.3). Sempre secondo l’Alta Corte, dal

principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha

dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a

mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni

all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di

prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei

medici curanti.

Trattandosi invece di perizie

affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni all’amministrazione o a

servizi specializzati indipendenti in ossequio alla procedura di cui all’art.

44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non

esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF

8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e 8C_862/2014 del 2 aprile 2015

consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore

probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi

sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure

sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza

dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le

conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125

V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160

ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.5. Ernia inguinale destra:

causalità con l’infortunio dell’aprile 2019?

2.5.1. A proposito dell’ernia

inguinale destra, e al relativo diniego di prestazioni per assenza di causalità

naturale, dagli atti risulta in particolare quanto segue.

I dottori __________ e __________,

entrambi specialisti in chirurgia ortopedia e traumatologia, nel loro rapporto

dell. luglio 2019, hanno refertato una tumefazione locale all’inguine destro

(cfr. doc. M 13).

L’ecografia inguinale

dell’11 luglio 2019 ha evidenziato “… plurime formazioni linfonoidali con

caratteristiche morfostrutturali di significato reattivo. Durante manovra di

Valsava si osserva iniziale impegno di un’ansa intestinale a livello del canale

inguinale, spontaneamente riducibile.” (doc. M 18).

In data 15 luglio 2019, i dott.

__________ e __________ hanno quindi formulato la diagnosi di “sospetta ernia

inguinale” (doc. M 13)

Con referto del 13 agosto 2019,

il dott. __________, spec. FMH in chirurgia, privatamente consultato dall’assicurato

subito dopo l’emanazione della decisione formale, ha segnatamente rilevato che

“(…) un’esplorazione del canale inguinale di destra mostra un anello inguinale

interno leggermente aumentato di dimensione (appena sopra il cm) con al

Valsalva un iniziale impegno di ernia inguinale. (…). Un esame obbiettivo e

un’ecografia confermano la problematica erniaria (…). Allo stato attuale delle

cose è difficile discriminare se la clinica lamentata dal signor RI 1 è da

imputare nei reperti evidenziati nella RM oppure alla problematica erniaria. Al

momento attenderei con una proposta chirurgica di risoluzione della

problematica della parete, ma rivaluterei la precoce chiusura del caso da parte

dell’assicurazione.” (doc. M 22).

Con apprezzamento del 19 novembre

2019, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia, interpellato dall’assicuratore

convenuto nel quadro della procedura di opposizione, ha precisato che “le ernie

inguinali non risultano mai da eventi traumatici. La parete addominale della

zona dell’inguine è sottile e per dinamiche proprie porta spesso a una

debolezza con deiscenza della muscolatura e conseguente protrusione di parti

molli dell’addome” (doc. M 27).

2.5.2. Chiamato a pronunciarsi nel

caso di specie, il TCA osserva che la giurisprudenza federale ha precisato che

di regola un’ernia inguinale non è praticamente mai causata da un infortunio. Per

poter eccezionalmente parlare di ernia inguinale di origine traumatica, è

necessario che immediatamente dopo l’infortunio compaiano, nella regione

inguinale, ematomi oppure lesioni della muscolatura o legamentari oggettivabili

(cfr. STF 8C_601/2007 del 10 gennaio 2008 consid. 2.1 e 3; STFA U 157/04 dell’8

novembre 2004 consid. 3.2.2; U 133/02 del 4 luglio 2003 consid. 2.1; U 84/01 del

22 novembre 2001 consid. 4).

Ora, nella concreta evenienza,

dalla documentazione medica agli atti risulta che RI 1 non ha mostrato nessuno

dei predetti reperti (neppure a distanza di mesi dall’infortunio), cosicché, in

base ai dettami giurisprudenziali appena citati e alle considerazioni espresse dal

dott. __________ (che peraltro si rifanno proprio alla precitata giurisprudenza),

l’ernia inguinale di cui soffre l’assicurato non può essere considerata una conseguenza

naturale dell’infortunio da lui subito.

In queste condizioni, la

decisione su opposizione impugnata deve essere confermata, perlomeno nella

misura in cui l’CO 1 ha negato la propria responsabilità a proposito dell’ernia

inguinale.

2.6. Sospetta tendinite

della muscolatura adduttoria dell’anca destra: causalità con l’infortunio dell’aprile

2019?

2.6.1. Per quanto concerne il

sospetto di tendinite della muscolatura adduttoria dell’anca destra, dal

referto relativo alla RMN nativa del bacino del 30 luglio 2019 risulta un “minimo

edema a livello dell’origine dell’adduttore a destra come per tendinite lieve,

DD sovraccarico meccanico (anamnesi?). Segni suggestivi di possibile tendinite

a livello prossimale del capo breve del bicipite femorale destro prossimalmente.”

Considerandi

(doc. M 19)

Nel suo apprezzamento del

7.

agosto 2019, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha dichiarato

in particolare che:

" Sulla base

del referto della risonanza magnetica del 30.07.2019, possiamo rivedere la

nostra comunicazione di estinzione del nesso causale dal 1.08.2019?

No, assenza di una lesione traumatica e assenza di postumi traumatici

oggettivabili tramite la RM bacino del 30.07.2019.” (doc. M 20 – il corsivo

è del redattore)

Con il già citato rapporto del

13.

agosto 2019, il dott. __________ ha segnatamente affermato quanto segue:

" (…) Una RM

eseguita alla fine di luglio ha mostrato anche un minimo edema a livello

dell’origine dell’adduttore breve, come da tendinite lieve, che va in diagnosi

differenziale con un sovraccarico meccanico dei segni suggestivi di possibile

tendinite a livello prossimale del capo breve del bicipite femorale destro

prossimalmente.

Allo stato attuale delle cose è difficile discriminare se la

clinica lamentata dal signor RI 1 è da imputare nei reperti evidenziati nella

RM oppure alla problematica erniaria. Al momento attenderei con una proposta

chirurgica di risoluzione della problematica della parete, ma rivaluterei la

precoce chiusura del caso da parte dell’assicurazione.” (doc. M 22)

Con il loro rapporto del 27

settembre 2019, i dottori __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e

traumatologia, e _________, si sono espressi nei seguenti termini:

" (…)

Apprezzabile tumefazione in regione inguinale (…).

RM del bacino del 30.07.2019: minimo edema a livello

dell’adduttore breve a destra come da tendinite versus sovraccarico meccanico,

possibile tendinite del capo breve del bicipite femorale destro prossimale.

(…). Per quanto concerne l’anca destra è difficile discriminare se

il disturbo lamentato dal Signor RI 1 dipenda dalla problematica erniaria

oppure dalla problematica di tendinopatia inserzionale adduttoria.” (doc. M 24)

Con l’apprezzamento del 19

novembre 2019, già citato in precedenza (cfr. supra, consid. 2.5.1.), il

dott. __________ ha sostenuto che i reperti oggettivati grazie alla risonanza

del 30 luglio 2019 “… sono di tipo patologico-degenerativo e non sono in

relazione con l’evento del 2 aprile 2019, nemmeno presupponendo una caduta.” (doc.

M 27).

2.6.2

Tutto ben considerato, posto

che l’esistenza di una tendinite della muscolatura adduttoria dell’anca destra

è stata ritenuta soltanto possibile dai medici consultati dal ricorrente e che

questi ultimi non sono stati neppure in grado di discernere se la

sintomatologia denunciata dall’assicurato sia imputabile alla (sospetta)

tendinite oppure all’ernia inguinale (relativamente alla quale è stata negata

l’eziologia traumatica, cfr. supra, consid. 2.5.2.), ritenuto inoltre che

agli atti non figurano certificazioni specialistiche suscettibili di generare

dei dubbi, nemmeno lievi, a proposito della fondatezza del parere espresso dai

dottori __________ e __________, questo Tribunale non può che concludere

all’assenza di un nesso di causalità naturale con l’evento infortunistico del

mese di aprile 2019, così come ha stabilito l’amministrazione.

2.7

Disturbi alla spalla

destra: nesso causale naturale con infortunio assicurato estinto a contare dal

1° agosto 2019?

2.7.1

In merito alla problematica

interessante la spalla destra, relativamente alla quale l’CO 1 ha riconosciuto

il proprio obbligo a prestazioni fino al raggiungimento dello status quo

sine (a distanza di tre mesi dall’infortunio), dalle carte processuali

emerge in particolare quanto segue.

Il referto all’artro-RMN della

spalla destra, eseguita l’11 luglio 2019, prevede:

" Conclusioni

Ipertrofia della capsula acromio-claveare su base degenerativa che

può predisporre ad un impingement sottoacromiale.” (doc. M 17)

In data 15 luglio 2019, i

dottori __________ e __________ si sono così espressi a proposito degli esiti dell’accertamento

diagnostico appena menzionato:

" Artro-RM

spalla destra dell’11.07.2019:

borsite sub-acromiale indenne la cuffia dei rotatori.” (doc. M 13)

Con apprezzamento del 23 luglio

2019, richiesto dall’assicuratore prima di emanare la decisione formale, il

dott. __________ ha enunciato le considerazioni seguenti:

" I disturbi

lamentati dall’assicurato sono in relazione di causalità naturale ed adeguata

con l’evento in questione?

No, non più.

(…).

L’infortunio del 02.04.2019 non ha causato una lesione

traumatica strutturale, ma ha reso manifesta una sintomatologia dolorosa

temporanea.

In caso affermativo quando è stato/sarà raggiunto lo stato

quo/ante rispettivamente quo/sine?

Stato quo sine raggiunto dopo 8-10 settimane post trauma.

(…) Causalità estinta.” (doc. M 14 – il corsivo è del

redattore)

Da parte sua, con

l’apprezzamento del 19 novembre 2019, il dott. __________ si è così espresso:

" (…) Alla

spalla destra si evidenzia una marcata artrosi dell’articolazione AC con

conseguente restringimento dello spazio subacromiale e conseguente compressione

del tendine sovraspinato, che evidenzia alterazioni tendinosiniche

degenerative. Tra l’infortunio e l’esame RMI intercorre un periodo di 3 mesi.

In questo periodo di tempo non può essersi creata la situazione riscontrata

nell’RMI. Si tratta dunque sicuramente di uno stato preesistente.

3.

Sulla base degli atti, quali sono con maggiore probabilità le

conseguenze della caduta? (…).

Presupponendo una caduta, si dovrebbe riscontrare una

contusione alla spalla destra che per esperienza guarisce entro circa 3 mesi.

In seguito si presuppone uno status quo sine. Non sono oggettivamente

riscontrabili danni strutturali causati da infortunio riconducibili all’evento

del 2 aprile 2019.

4.

Quando le conseguenze sarebbero guarite con preponderante probabilità?

Secondo il dott. med. __________ dopo 8 - 10 settimane. Condivide questo

avviso?

In relazione alla spalla destra presumo un tempo di guarigione

di al massimo 3 mesi. In seguito si presuppone uno status quo sine.” (doc.

M 27)

Agli atti figura infine il

parere 13 gennaio 2020 del dott. __________, il cui tenore è in particolare il

seguente:

" quadro

dell’artrosi acromion-claveare a seguito della caduta accidentale (che) può

determinare una riattivazione della sintomatologia dolorosa locale. (…) chiedo

all’Assicurazione del paziente, che ci legge in copia, di rivalutare il caso

del Signor RI 1, se è possibile trovare una correlazione con l’evento

scatenante.” (allegato al doc. I)

2.7.2

Secondo il TCA, alla luce delle

motivate e convincenti considerazioni espresse dagli specialisti interpellati

dall’assicuratore convenuto, può essere ammesso, perlomeno con il grado della

verosimiglianza preponderante, che l’evento traumatico in discussione ha

peggiorato soltanto transitoriamente lo stato morboso preesistente a

livello della spalla destra, con il raggiungimento dello status quo sine

a distanza di, al massimo, tre mesi dall’infortunio medesimo.

Del resto, in una sentenza

STF 8C_485/2014 del 24 giugno 2015, il Tribunale federale ha confermato la

decisione mediante la quale l’amministrazione, fondandosi sul parere del

proprio medico di fiducia, ha considerato raggiunto lo status quo sine a

distanza di tre mesi dalla contusione alla spalla, contusione che aveva

scompensato un’alterazione preesistente e rimasta fino a quel momento

asintomatica (in questo senso si veda pure la STF 8C_594/2016 consid. 3.1.: “Wenn

Dispositivo

der Versicherte demnach keine Rotatorenmanschettenruptur zugezogen habe, müsse

mit den schlüssigen Auskünften des Dr. med. __ eine vorübergehende

Verschlimmerung eines Vorzustandes angenommen werden, die nach vier bis

sechs Wochen ausgeheilt sei.” - il corsivo è del redattore).

La certificazione del

dott. ___________ non consente a questa Corte di discostarsi dal parere dei

dottori __________ e __________, posto che il medico curante specialista

dell’assicurato ha semplicemente postulato che l’infortunio del 2 aprile 2019

possa aver giocato un ruolo scatenante per rapporto ai disturbi

denunciati dal ricorrente alla spalla destra, così come è stato ammesso anche

dai fiduciari dell’amministrazione.

2.8. In esito a tutto quanto

precede, l’CO 1 ha quindi correttamente negato ab initio la propria

responsabilità in relazione ai disturbi all’inguine e all’anca destra,

rispettivamente dichiarato estinto il legame causale naturale a distanza di tre

mesi dall’infortunio per quanto riguarda i disturbi alla spalla destra.

La decisione su

opposizione merita pertanto conferma.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti