35.2020.12
Discussa eziologia di un'ernia inguinale e di una tendinite della muscolatura adduttoria dell'anca destra
2 giugno 2020Italiano21 min
il dott. __________, spec. FMH in chirurgia, privatamente consultato dall’assicurato
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2020.12
TF/mm
Lugano
2 giugno 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Tommaso Ferrari, giurista
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 31 gennaio 2020 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 18 dicembre 2019 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 2 aprile 2019, RI 1,
dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di portiere
d’albergo e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie
professionali presso l’CO 1, è stato vittima di un infortunio, cadendo mentre
cercava di spostare da solo una lavatrice (cfr. doc. A 13).
A seguito di questo
evento, egli ha lamentato dolore alla spalla destra e al fianco destro, nonché
all’inguine destro (cfr. doc. M 5).
Il caso è stato annunciato
all’assicuratore LAINF il 5 aprile 2019 (cfr. doc. A 1).
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, il 9 agosto 2019, l’assicuratore LAINF ha emanato
una decisione formale mediante la quale ha dichiarato estinto a far tempo dal
1° agosto 2019 il diritto a prestazioni dipendente dall’evento infortunistico
dell’aprile 2019 (doc. A 32).
A seguito dell’opposizione
interposta dal sindacato __________ per conto dell’assicurato (cfr. doc. A 39),
in data 18 dicembre 2019, l’amministrazione ha confermato la sua prima
decisione nel senso che non sussiste più alcun diritto alle prestazioni a partire
dal 1° agosto 2019 (doc. A 1).
1.3. Contro la decisione su
opposizione è stato interposto tempestivo ricorso in data 31 gennaio 2020.
All’impugnativa è stato allegato, segnatamente, una certificazione del dott. __________,
datata 13 gennaio 2020, da cui si evince che il dolore alla spalla destra è
dovuto a una borsite subacromiale in incipiente artrosi acromion-claveare, che
il dolore al fianco destro è provocato da una tendinite della muscolatura
adduttoria dell’anca destra e, infine, che il dolore all’inguine destro è
sintomo di una - già diagnosticata - ernia inguinale (cfr. allegato al doc. I).
RI 1 ha postulato
l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e la condanna
dell’assicuratore convenuto al versamento di prestazioni di cura e d’indennità
giornaliera a contare dal 1° agosto 2019. Egli ritiene che l’assicuratore,
prima di emanare la decisione su opposizione, non abbia adeguatamente
considerato la documentazione medica da lui prodotta, né disposto una sua
visita specialistica. Egli sostiene, inoltre, di aver diritto a prestazioni
assicurative, siccome il danno alla salute sarebbe insorto soltanto dopo
l’infortunio e di averne diritto sino al raggiungimento, dal profilo medico,
dello status quo sine vel ante. L’insorgente fa infine valere che, in
difetto di prova contraria da fornire da parte dell’assicuratore resistente,
quest’ultimo è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni (doc. I).
1.4. L’CO 1, in risposta, postula
che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
in diritto
2.1. L’oggetto litigioso è
circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimata, oppure no, a
negare ab initio l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’infortunio
del 2 aprile 2019 e l’ernia inguinale destra, rispettivamente la tendinite
della muscolatura adduttoria dell’anca destra, nonché a ritenere estinto dal 1°
agosto 2019 il legame causale con i disturbi interessanti la spalla destra.
2.2. Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze
(danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio
2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella
causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;
STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6
aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a;
RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid.
2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid.
1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische
Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al
riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non
ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31;
DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF
113 V 46).
Ne discende che ove
l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non
possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406
consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle
prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di
salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status
quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p.
75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469;
U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der
Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di
causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di
verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo
soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del
danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità
naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere
causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della soppressione
del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.3. Occorre inoltre rilevare che
il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere
causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario
delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare
un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in
linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e
405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.
4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia
carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare
le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata
(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha
inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della
responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un
rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi
fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde
anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si
presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118
V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,
Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS
2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.4. Per costante giurisprudenza,
in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02
dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR
2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
Fatti
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del
28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e consid. 4.7, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio
alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle
conclusioni contenute in tali rapporti (in questo senso, si veda pure la STF
8C_329/2017 del 5 settembre 2018 consid. 5.3). Sempre secondo l’Alta Corte, dal
principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha
dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a
mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni
all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di
prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei
medici curanti.
Trattandosi invece di perizie
affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni all’amministrazione o a
servizi specializzati indipendenti in ossequio alla procedura di cui all’art.
44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non
esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF
8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e 8C_862/2014 del 2 aprile 2015
consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore
probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi
sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure
sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza
dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le
conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125
V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160
ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per
decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la
sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in
fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.5. Ernia inguinale destra:
causalità con l’infortunio dell’aprile 2019?
2.5.1. A proposito dell’ernia
inguinale destra, e al relativo diniego di prestazioni per assenza di causalità
naturale, dagli atti risulta in particolare quanto segue.
I dottori __________ e __________,
entrambi specialisti in chirurgia ortopedia e traumatologia, nel loro rapporto
dell. luglio 2019, hanno refertato una tumefazione locale all’inguine destro
(cfr. doc. M 13).
L’ecografia inguinale
dell’11 luglio 2019 ha evidenziato “… plurime formazioni linfonoidali con
caratteristiche morfostrutturali di significato reattivo. Durante manovra di
Valsava si osserva iniziale impegno di un’ansa intestinale a livello del canale
inguinale, spontaneamente riducibile.” (doc. M 18).
In data 15 luglio 2019, i dott.
__________ e __________ hanno quindi formulato la diagnosi di “sospetta ernia
inguinale” (doc. M 13)
Con referto del 13 agosto 2019,
il dott. __________, spec. FMH in chirurgia, privatamente consultato dall’assicurato
subito dopo l’emanazione della decisione formale, ha segnatamente rilevato che
“(…) un’esplorazione del canale inguinale di destra mostra un anello inguinale
interno leggermente aumentato di dimensione (appena sopra il cm) con al
Valsalva un iniziale impegno di ernia inguinale. (…). Un esame obbiettivo e
un’ecografia confermano la problematica erniaria (…). Allo stato attuale delle
cose è difficile discriminare se la clinica lamentata dal signor RI 1 è da
imputare nei reperti evidenziati nella RM oppure alla problematica erniaria. Al
momento attenderei con una proposta chirurgica di risoluzione della
problematica della parete, ma rivaluterei la precoce chiusura del caso da parte
dell’assicurazione.” (doc. M 22).
Con apprezzamento del 19 novembre
2019, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia, interpellato dall’assicuratore
convenuto nel quadro della procedura di opposizione, ha precisato che “le ernie
inguinali non risultano mai da eventi traumatici. La parete addominale della
zona dell’inguine è sottile e per dinamiche proprie porta spesso a una
debolezza con deiscenza della muscolatura e conseguente protrusione di parti
molli dell’addome” (doc. M 27).
2.5.2. Chiamato a pronunciarsi nel
caso di specie, il TCA osserva che la giurisprudenza federale ha precisato che
di regola un’ernia inguinale non è praticamente mai causata da un infortunio. Per
poter eccezionalmente parlare di ernia inguinale di origine traumatica, è
necessario che immediatamente dopo l’infortunio compaiano, nella regione
inguinale, ematomi oppure lesioni della muscolatura o legamentari oggettivabili
(cfr. STF 8C_601/2007 del 10 gennaio 2008 consid. 2.1 e 3; STFA U 157/04 dell’8
novembre 2004 consid. 3.2.2; U 133/02 del 4 luglio 2003 consid. 2.1; U 84/01 del
22 novembre 2001 consid. 4).
Ora, nella concreta evenienza,
dalla documentazione medica agli atti risulta che RI 1 non ha mostrato nessuno
dei predetti reperti (neppure a distanza di mesi dall’infortunio), cosicché, in
base ai dettami giurisprudenziali appena citati e alle considerazioni espresse dal
dott. __________ (che peraltro si rifanno proprio alla precitata giurisprudenza),
l’ernia inguinale di cui soffre l’assicurato non può essere considerata una conseguenza
naturale dell’infortunio da lui subito.
In queste condizioni, la
decisione su opposizione impugnata deve essere confermata, perlomeno nella
misura in cui l’CO 1 ha negato la propria responsabilità a proposito dell’ernia
inguinale.
2.6. Sospetta tendinite
della muscolatura adduttoria dell’anca destra: causalità con l’infortunio dell’aprile
2019?
2.6.1. Per quanto concerne il
sospetto di tendinite della muscolatura adduttoria dell’anca destra, dal
referto relativo alla RMN nativa del bacino del 30 luglio 2019 risulta un “minimo
edema a livello dell’origine dell’adduttore a destra come per tendinite lieve,
DD sovraccarico meccanico (anamnesi?). Segni suggestivi di possibile tendinite
a livello prossimale del capo breve del bicipite femorale destro prossimalmente.”
Considerandi
(doc. M 19)
Nel suo apprezzamento del
7.
agosto 2019, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha dichiarato
in particolare che:
" Sulla base
del referto della risonanza magnetica del 30.07.2019, possiamo rivedere la
nostra comunicazione di estinzione del nesso causale dal 1.08.2019?
No, assenza di una lesione traumatica e assenza di postumi traumatici
oggettivabili tramite la RM bacino del 30.07.2019.” (doc. M 20 – il corsivo
è del redattore)
Con il già citato rapporto del
13.
agosto 2019, il dott. __________ ha segnatamente affermato quanto segue:
" (…) Una RM
eseguita alla fine di luglio ha mostrato anche un minimo edema a livello
dell’origine dell’adduttore breve, come da tendinite lieve, che va in diagnosi
differenziale con un sovraccarico meccanico dei segni suggestivi di possibile
tendinite a livello prossimale del capo breve del bicipite femorale destro
prossimalmente.
Allo stato attuale delle cose è difficile discriminare se la
clinica lamentata dal signor RI 1 è da imputare nei reperti evidenziati nella
RM oppure alla problematica erniaria. Al momento attenderei con una proposta
chirurgica di risoluzione della problematica della parete, ma rivaluterei la
precoce chiusura del caso da parte dell’assicurazione.” (doc. M 22)
Con il loro rapporto del 27
settembre 2019, i dottori __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e
traumatologia, e _________, si sono espressi nei seguenti termini:
" (…)
Apprezzabile tumefazione in regione inguinale (…).
RM del bacino del 30.07.2019: minimo edema a livello
dell’adduttore breve a destra come da tendinite versus sovraccarico meccanico,
possibile tendinite del capo breve del bicipite femorale destro prossimale.
(…). Per quanto concerne l’anca destra è difficile discriminare se
il disturbo lamentato dal Signor RI 1 dipenda dalla problematica erniaria
oppure dalla problematica di tendinopatia inserzionale adduttoria.” (doc. M 24)
Con l’apprezzamento del 19
novembre 2019, già citato in precedenza (cfr. supra, consid. 2.5.1.), il
dott. __________ ha sostenuto che i reperti oggettivati grazie alla risonanza
del 30 luglio 2019 “… sono di tipo patologico-degenerativo e non sono in
relazione con l’evento del 2 aprile 2019, nemmeno presupponendo una caduta.” (doc.
M 27).
2.6.2
Tutto ben considerato, posto
che l’esistenza di una tendinite della muscolatura adduttoria dell’anca destra
è stata ritenuta soltanto possibile dai medici consultati dal ricorrente e che
questi ultimi non sono stati neppure in grado di discernere se la
sintomatologia denunciata dall’assicurato sia imputabile alla (sospetta)
tendinite oppure all’ernia inguinale (relativamente alla quale è stata negata
l’eziologia traumatica, cfr. supra, consid. 2.5.2.), ritenuto inoltre che
agli atti non figurano certificazioni specialistiche suscettibili di generare
dei dubbi, nemmeno lievi, a proposito della fondatezza del parere espresso dai
dottori __________ e __________, questo Tribunale non può che concludere
all’assenza di un nesso di causalità naturale con l’evento infortunistico del
mese di aprile 2019, così come ha stabilito l’amministrazione.
2.7
Disturbi alla spalla
destra: nesso causale naturale con infortunio assicurato estinto a contare dal
1° agosto 2019?
2.7.1
In merito alla problematica
interessante la spalla destra, relativamente alla quale l’CO 1 ha riconosciuto
il proprio obbligo a prestazioni fino al raggiungimento dello status quo
sine (a distanza di tre mesi dall’infortunio), dalle carte processuali
emerge in particolare quanto segue.
Il referto all’artro-RMN della
spalla destra, eseguita l’11 luglio 2019, prevede:
" Conclusioni
Ipertrofia della capsula acromio-claveare su base degenerativa che
può predisporre ad un impingement sottoacromiale.” (doc. M 17)
In data 15 luglio 2019, i
dottori __________ e __________ si sono così espressi a proposito degli esiti dell’accertamento
diagnostico appena menzionato:
" Artro-RM
spalla destra dell’11.07.2019:
borsite sub-acromiale indenne la cuffia dei rotatori.” (doc. M 13)
Con apprezzamento del 23 luglio
2019, richiesto dall’assicuratore prima di emanare la decisione formale, il
dott. __________ ha enunciato le considerazioni seguenti:
" I disturbi
lamentati dall’assicurato sono in relazione di causalità naturale ed adeguata
con l’evento in questione?
No, non più.
(…).
L’infortunio del 02.04.2019 non ha causato una lesione
traumatica strutturale, ma ha reso manifesta una sintomatologia dolorosa
temporanea.
In caso affermativo quando è stato/sarà raggiunto lo stato
quo/ante rispettivamente quo/sine?
Stato quo sine raggiunto dopo 8-10 settimane post trauma.
(…) Causalità estinta.” (doc. M 14 – il corsivo è del
redattore)
Da parte sua, con
l’apprezzamento del 19 novembre 2019, il dott. __________ si è così espresso:
" (…) Alla
spalla destra si evidenzia una marcata artrosi dell’articolazione AC con
conseguente restringimento dello spazio subacromiale e conseguente compressione
del tendine sovraspinato, che evidenzia alterazioni tendinosiniche
degenerative. Tra l’infortunio e l’esame RMI intercorre un periodo di 3 mesi.
In questo periodo di tempo non può essersi creata la situazione riscontrata
nell’RMI. Si tratta dunque sicuramente di uno stato preesistente.
3.
Sulla base degli atti, quali sono con maggiore probabilità le
conseguenze della caduta? (…).
Presupponendo una caduta, si dovrebbe riscontrare una
contusione alla spalla destra che per esperienza guarisce entro circa 3 mesi.
In seguito si presuppone uno status quo sine. Non sono oggettivamente
riscontrabili danni strutturali causati da infortunio riconducibili all’evento
del 2 aprile 2019.
4.
Quando le conseguenze sarebbero guarite con preponderante probabilità?
Secondo il dott. med. __________ dopo 8 - 10 settimane. Condivide questo
avviso?
In relazione alla spalla destra presumo un tempo di guarigione
di al massimo 3 mesi. In seguito si presuppone uno status quo sine.” (doc.
M 27)
Agli atti figura infine il
parere 13 gennaio 2020 del dott. __________, il cui tenore è in particolare il
seguente:
" quadro
dell’artrosi acromion-claveare a seguito della caduta accidentale (che) può
determinare una riattivazione della sintomatologia dolorosa locale. (…) chiedo
all’Assicurazione del paziente, che ci legge in copia, di rivalutare il caso
del Signor RI 1, se è possibile trovare una correlazione con l’evento
scatenante.” (allegato al doc. I)
2.7.2
Secondo il TCA, alla luce delle
motivate e convincenti considerazioni espresse dagli specialisti interpellati
dall’assicuratore convenuto, può essere ammesso, perlomeno con il grado della
verosimiglianza preponderante, che l’evento traumatico in discussione ha
peggiorato soltanto transitoriamente lo stato morboso preesistente a
livello della spalla destra, con il raggiungimento dello status quo sine
a distanza di, al massimo, tre mesi dall’infortunio medesimo.
Del resto, in una sentenza
STF 8C_485/2014 del 24 giugno 2015, il Tribunale federale ha confermato la
decisione mediante la quale l’amministrazione, fondandosi sul parere del
proprio medico di fiducia, ha considerato raggiunto lo status quo sine a
distanza di tre mesi dalla contusione alla spalla, contusione che aveva
scompensato un’alterazione preesistente e rimasta fino a quel momento
asintomatica (in questo senso si veda pure la STF 8C_594/2016 consid. 3.1.: “Wenn
Dispositivo
der Versicherte demnach keine Rotatorenmanschettenruptur zugezogen habe, müsse
mit den schlüssigen Auskünften des Dr. med. __ eine vorübergehende
Verschlimmerung eines Vorzustandes angenommen werden, die nach vier bis
sechs Wochen ausgeheilt sei.” - il corsivo è del redattore).
La certificazione del
dott. ___________ non consente a questa Corte di discostarsi dal parere dei
dottori __________ e __________, posto che il medico curante specialista
dell’assicurato ha semplicemente postulato che l’infortunio del 2 aprile 2019
possa aver giocato un ruolo scatenante per rapporto ai disturbi
denunciati dal ricorrente alla spalla destra, così come è stato ammesso anche
dai fiduciari dell’amministrazione.
2.8. In esito a tutto quanto
precede, l’CO 1 ha quindi correttamente negato ab initio la propria
responsabilità in relazione ai disturbi all’inguine e all’anca destra,
rispettivamente dichiarato estinto il legame causale naturale a distanza di tre
mesi dall’infortunio per quanto riguarda i disturbi alla spalla destra.
La decisione su
opposizione merita pertanto conferma.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti