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Decisione

35.2020.17

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

2 giugno 2020Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le

informazioni date oralmente devono essere messe per scritto.

Il

cpv. 2 della disposizione appena citata prevede che se sono necessari e

ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per la valutazione del

caso, l'assicurato deve sottoporvisi.

L’art. 44 LPGA stabilisce

che se per chiarire i fatti l'assicuratore deve far

ricorso ai servizi di un perito indipendente, ne comunica il nome alla parte.

Essa può ricusare il perito per motivi fondati e presentare controproposte.

Con la DTF 137 V 210

consid. 3.4.2.6 e 3.4.2.7, il Tribunale federale ha modificato la sua

precedente giurisprudenza concernente la disposizione di perizie amministrative

e giudiziarie presso i Centri d’osservazione medica dell’assicurazione per

l’invalidità (SAM), secondo la quale la disposizione di una perizia da parte

dell’assicuratore sociale non ha carattere di decisione (DTF 132 V 93), e ha

stabilito che tale atto deve rivestire, in caso di disaccordo, la forma di una

decisione incidentale corrispondente alla nozione di decisione giusta l’art. 5

PA, impugnabile dinanzi ai tribunali cantonali delle assicurazioni,

rispettivamente al Tribunale amministrativo federale. Esso ha

inoltre definito i diritti di partecipazione delle parti in occasione della

disposizione di una perizia amministrativa, rafforzandoli.

Questi principi si

applicano anche nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni (DTF 138 V

317 consid. 6; STF 8C_305/2013 del 2 settembre 2013 consid. 3.2)

L’assicurato

può fare valere contro la decisione incidentale mediante la quale viene

ordinata una perizia medica, dei motivi formali di ricusa dei periti,

come pure dei motivi di natura materiale contro la perizia in quanto

tale (ad esempio, poiché si tratta di una “seconda opinione”), contro il tipo e

l’estensione della perizia (ad esempio, trattandosi della scelta delle

discipline) o ancora contro la persona dell’esperto designato (segnatamente per

quanto riguarda le sue competenze professionali) (cfr. Commentaire Romand

LPGA-J.O. Piguet, art. 44 LPGA n. 24; DTF 137 V 210 consid. 3.4.2.7; 138 V 271

consid. 1.1).

L’Alta Corte ha pure

considerato che occorre riconoscere una più grande importanza all’attuazione

consensuale di una perizia, ispirandosi segnatamente all’art. 93 LAM, secondo

il quale l’assicurazione militare è tenuta a emanare una decisione incidentale

suscettibile di ricorso (soltanto) se vi è disaccordo con il richiedente o i

suoi congiunti sulla scelta del perito. Secondo il TF, è responsabilità sia

dell’assicuratore sociale che dell’assicurato ovviare ad appesantimenti della

procedura che potrebbero essere evitati. Non si deve inoltre dimenticare che

una perizia fondata su un accordo comune fornisce dei risultati più concludenti

e meglio accettati dall’assicurato (DTF 137 V 210 consid. 3.4.2.6).

Nella DTF 139

V 349 consid. 5.4, il TF ha infine stabilito che le esigenze a cui

devono sottostare le perizie mediche, così come sono state descritte nella DTF

137 V 210 per quanto riguarda le perizie pluridisciplinari SAM, sono di

principio applicabili per analogia alle perizie mono- e bidisciplinari.

2.3. Nel caso di specie, dando

seguito a quanto ordinato da questa Corte con la sentenza 35.2019.102 del 6

novembre 2019, l’CO 1 ha disposto l’esecuzione di una perizia a cura del Prof.

dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, in

particolare nella chirurgia della colonna vertebrale (cfr. doc. B e C).

Da parte sua, l’avv. RA 1 ha

ricusato l’esperto proposto dall’amministrazione per il motivo che, avendo egli

già espresso il proprio parere in merito agli effetti di una deambulazione

viziata sulla colonna vertebrale, nel quadro di una perizia commissionata a suo

tempo proprio dal TCA, l’esito della valutazione nel caso di specie sarebbe “scontato

e a sfavore dell’assicurata” (doc. I).

In proposito, è utile

segnalare che, in una sentenza pubblicata in SVR 2001 UV Nr. 2 p. 7 ss., riguardante

una fattispecie in cui l’autorità giudiziaria di prima istanza aveva ammesso la

prevenzione del perito amministrativo per il motivo che quest’ultimo, in un

articolo scientifico apparso sulla rivista SZS/RSAS, aveva sostenuto che nel

caso dei traumi cranio-cerebrali lievi, la durata della perdita di coscienza,

rispettivamente l’esistenza di un annebbiamento della coscienza, giocano un

ruolo importante, allorquando ciò era stato essenzialmente negato,

rispettivamente relativizzato dalla giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 378

consid. 3 d, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) è pervenuto alla conclusione

contraria. In effetti, secondo la Corte federale, anche se si volesse ammettere

che il fatto per un perito di pubblicare un avviso scientifico in materia di

traumi d’accelerazione, costituisca un valido motivo di ricusa, si sarebbe

comunque dovuta negare la sua prevenzione nel caso concreto. In effetti,

l’esperto non conosceva personalmente l’assicurata e sino a quel momento non si

era alcun modo occupato della fattispecie. A suo avviso, il semplice fatto che,

in assenza di un disturbo della coscienza e/o di un’amnesia posttraumatica,

come pure in assenza di reperti oggettivi di una lesione cerebrale, il perito

neghi in genere la verosimiglianza preponderante di un nesso di causalità e,

Considerandi

con ciò, sostenga una tesi divergente rispetto alla giurisprudenza, non è atto

a fondare l’esistenza di una prevenzione. Spetta piuttosto al giudice decidere se,

alla luce delle circostanze del caso concreto e tenuto conto degli avvisi

scientifici, fondarsi sulle risultanze peritali, in quanto lo convincono e

consentono una valutazione affidabile dei diritti contestati.

In un’altra sentenza U

305/05 del 26 maggio 2006 consid. 5.1, il TFA ha pure negato la presenza di un sospetto

di prevenzione trattandosi di un medico, giudice laico in seno al Tribunale

amministrativo del Canton Lucerna, “accusato” di esigere nei processi in

materia di causalità l’esistenza di reperti oggettivabili e di porsi

criticamente nei confronti della giurisprudenza di cui alle DTF 117 V 359 e

369.

In quella pronunzia, la Corte federale ha inoltre precisato che un tale

sospetto non può essere dedotto neppure dalla manifestazione di un’opinione, ad

esempio nell’ambito di una pubblicazione scientifica, fatta al di fuori della

procedura sub judice.

Infine, in una sentenza

8C_548/2016 del 4 gennaio 2017 consid. 4.2, il TF ha ribadito che il fatto che

un perito abbia reso pubblica la propria opinione personale a proposito

dell’evitabilità di prestazioni assicurative ingiustificate oppure abbia

espresso un parere divergente rispetto alla giurisprudenza nel quadro di una

pubblicazione, non consente di per sé ancora di ritenerlo prevenuto in un caso di

specie.

Chiamato ora a

pronunciarsi nella concreta evenienza, alla luce dei principi giurisprudenziali

appena esposti, il TCA non ritiene che i motivi addotti dalla rappresentante

della ricorrente siano atti a fondare la ricusa del perito proposto

dall’amministrazione.

È vero che il Prof. __________

ha funto da perito giudiziario, unitamente al dott. __________, in una

procedura pendente in passato dinanzi a questa Corte (causa n. 35.1999.92-93),

in cui si era trattato di stabilire se il danno localizzato al rachide lombare,

delle alterazioni degenerative, costituiva una conseguenza (indiretta)

dell’infortunio che aveva riguardato il piede destro (frattura del pilon

tibiale con successivo sviluppo di artrosi), e meglio della deambulazione

viziata che ne era conseguita. L’esperto aveva finalmente negato che ciò fosse

il caso, spiegando che l’assicurato in questione presentava una deambulazione solo

moderatamente viziata, che la sintomatologia lombare era apparsa troppo presto

e, infine, che le alterazioni evidenziate alla colonna lombare correlavano con

l’età del paziente. Egli aveva peraltro precisato che presupposto per ammettere

un sovraccarico della colonna vertebrale, è l’esistenza di gravi deformazioni,

ovvero di una dismetria degli arti interiori superiore ai 5 cm, di una

situazione consecutiva a un’artrodesi dell’anca oppure di una debolezza

muscolare (quale quella che si osserva dopo una poliomielite). Questo Tribunale

non vede però come ciò possa bastare per dichiarare prevenuto il Prof. __________

nella causa sub judice. Dagli atti di causa non risulta infatti che lo

specialista conosca personalmente , né che si sia in qualche modo già occupato del

caso qui in esame. Il solo fatto che in passato, nell’ambito di una perizia

giudiziaria riguardante tutt’altra fattispecie, egli si sia pronunciato sulla

medesima tematica che si pone in concreto, non fa del dott. Heine un perito

prevenuto. In questo senso, l’insorgente non può essere seguita laddove

sostiene che l’esito della perizia amministrativa risulterebbe già sin d’ora scontato,

e ciò nella misura in cui tale esito dipende ancora dalla realizzazione, nel

caso di specie, di determinate condizioni (presenza di una grave

deformazione, lungo tempo trascorso prima che le alterazioni diventino

sintomatiche, adeguato quadro radiologico).

Del resto, visto il lungo

tempo trascorso (i dottori __________ e __________ hanno elaborato la loro

perizia nel 2000, quindi un ventennio fa), non può neppure essere escluso che,

nel frattempo, l’esperto proposto dall’assicuratore abbia modificato il proprio

approccio al problema, ricordato che la medicina è una scienza in continua

evoluzione.

Non può inoltre neppure

essere ignorato che, nel rispondere ai quesiti postigli dalle parti, il Prof. __________

sarà tenuto a confrontarsi con le valutazioni enunciate da altri specialisti

(in primo luogo con quelle dei dottori __________ e __________) e, qualora non

dovesse condividerle, dovrà fornire le relative motivazioni scientifiche.

Infine, e in termini più

generali, questa Corte rileva che seguire la tesi della ricorrente

significherebbe considerare prevenuti tutti quei medici che nella loro pratica

clinica hanno già avuto modo di pronunciarsi su una determinata problematica.

Ora, visto che gli incarichi peritali vengono di regola attribuiti a

specialisti e che, proprio in quanto specialisti, il loro campo di attività è

piuttosto circoscritto, ciò si tradurrebbe di fatto nell’impossibilità di reperire

il perito.

In esito a tutto quanto

precede, il TCA non può che respingere la domanda di ricusazione formulata

dall’assicurata e, pertanto, confermare il perito proposto dall’amministrazione

(Prof. dott. __________).

2.4

Con il proprio ricorso,

l’assicurata contesta la decisione incidentale impugnata anche per quanto

attiene al catalogo delle domande da porre al perito amministrativo e, più

precisamente, postulando che quest’ultimo si pronunci in merito (anche) all’eziologia

della polineuropatia (cfr. supra, consid. 1.7.).

Al riguardo, questo

Tribunale si limita a ricordare che, nella sua sentenza 35.2017.113 del 10

settembre 2018 consid. 2.8., cresciuta incontestata in giudicato, esso aveva

escluso che la polineuropatia assonale costituisse una conseguenza

naturale degli infortuni accaduti nel 1985 e 2004, aspetto che era stato d’altronde

sottolineato anche nel successivo giudizio 35.2019.102 del 6 novembre 2019

consid. 2.3. (“Nella pronunzia in questione, il TCA ha peraltro già esplicitamente

negato che la polineuropatia assonale di cui è affetta RI 1, costituisce una

conseguenza naturale degli infortuni occorsi nel 1985 e 2004 (doc. 568, p. 17

s.). L’CO 1 è invitato a tenere conto di tale aspetto nella formulazione dei

quesiti da sottoporre al perito amministrativo (cfr. il tenore del quesito n.

1).” – il corsivo è del redattore).

Sulla scorta di quanto

precede, il TCA può dunque confermare il quesito n. 2 nel tenore proposto

dall’assicuratore LAINF resistente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti