35.2020.17
Ricorso contro decisione incidentale. Discussa la ricusa del perito designato dall'amministrazione, "reo" di avere in passato già eseguito una perizia giudiziaria sulla medesima tematica in oggetto. Discusso pure il catalogo dei quesiti da sottoporre al perito amministrativo
2 giugno 2020Italiano18 min
tempo proprio dal TCA, l’esito della valutazione nel caso di specie sarebbe “scontato
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2020.17
mm
Lugano
2 giugno 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 febbraio 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione incidentale del 16 gennaio 2020 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Il 6 luglio 1985, RI 1 è
caduta uscendo dalla vasca da bagno e ha battuto il ginocchio sinistro,
riportando la rottura parziale del menisco mediale posteriore. Il caso è stato
assunto dall’CO 1.
Il 2 agosto 2004,
l’assicurata è rimasta vittima di un secondo evento infortunistico: giocando
con il cane, ella ha subito un trauma distorsivo in valgo al ginocchio destro.
Anche per questo sinistro l’istituto assicuratore ha riconosciuto la propria
responsabilità.
1.2. RI 1 è stata degente presso
la Clinica di neurologia dell’Ospedale universitario di __________ dal 27 al 30
luglio 2016 e presso la Clinica __________ di __________ dal 18 ottobre al 5
novembre 2016.
1.3. Con decisione formale del 6
marzo 2017, poi confermata in sede di opposizione, l’assicuratore ha negato il
proprio obbligo a prestazioni in relazione alle degenze appena citate, in
quanto si sarebbero rese necessarie per dei disturbi che non si trovano in nesso
di causalità naturale con i sinistri assicurati.
1.4. Con sentenza 35.2017.113 del
10 settembre 2018, questa Corte ha condannato l’CO 1 ad assumere i costi
generati dalla degenza 18 ottobre – 5 novembre 2016 presso la Clinica __________
di __________ e gli ha retrocesso gli atti per complemento istruttorio e nuova
decisione circa il proprio obbligo a prestazioni in relazione alla degenza 27 -
30 luglio 2016 presso l’__________.
La
succitata pronunzia è cresciuta incontestata in giudicato.
1.5. Con sentenza 35.2019.102 del
6 novembre 2019, il TCA ha annullato la decisione incidentale mediante la quale
l’CO 1 aveva conferito il mandato peritale a uno specialista in neurologia e ha
rinviato gli atti all’assicuratore affinché incaricasse un perito specializzato
in chirurgia ortopedica e traumatologia, in particolare in quella vertebrale.
D’altra parte, facendo difetto l’esigenza di un pregiudizio
irreparabile, l’impugnativa interposta dall’assicurata è stata
dichiarata irricevibile nella misura in cui ella chiedeva che
al perito amministrativo venisse sottoposto un quesito complementare.
Anche
questo giudizio è cresciuto in giudicato.
1.6. Con
decisione incidentale del 16 gennaio 2020, l’amministrazione ha confermato la
propria intenzione di conferire l’incarico peritale al Prof. dott. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, in particolare in chirurgia
della colonna vertebrale, chiamato a rispondere alle seguenti domande:
" (…).
1. Precisi il perito a quando risalgono la documentazione e gli
atti medici sui quali fonda la propria valutazione. Valuti il perito se ritiene
opportuno e/o necessario visitare personalmente l’assicurata
nel suo stato di salute attuale ai fini della valutazione peritale.
2. Dica il perito- avendo il Tribunale esplicitamente negato che
la polineuropatia assonale costituisce una conseguenza degli infortuni
– se le alterazioni riscontrate a livello dei dischi intervertebrali
lombari e la radicolopatia sono – secondo il criterio della
probabilità preponderante almeno – da ricondurre alla prolungata
deambulazione viziata.
3. Motivi il perito la sua risposta, in particolare con
riferimento
alla conclusione della Klinik für Neurologie
dell’Universitätsspital __________ (doc. F, p. 7: “In
Zusammenschau der erhobenen Befunde ist der progredienten Gangstörung mit
ungerichtetem Schwindel am ehesten von einer multifaktoriellen Genese im Rahmen
der Polyneuropathie in Kombination mit einer L5-Radikulopathie und
Peronaeusläsion links sowie assoziiertem ängstlichvermeidendem Verhalten und
Schmerzen auszugehen.”),
alla valutazione del dr. med. __________ del 20.05.2015 (doc. Q)
Themen der Untersuchung, quesiti 1 e 2: “Die Rückenproblematik sind indirekte
Folgen der Teillähmung im linken Bein (Hinken) … Die Periarthropathie wäre
überwiegend wahrscheinlich ohne Eingriff nicht in dieser Form aufgetreten … Die
Teillähmung wäre mit Sicherheit ohne Operation nicht eingetreten.”),
alla valutazione del dr. med. __________ del 06.04.2018 con
relativi allegati (doc. AA: “Somit kann ein Zusammenhang
zwischen der Knieproblematik links und der progredienten
Bandscheibendegeneration im Lendenwirbelsäulenbereich attestiert werden.”),
alle valutazioni dei medici della CO 1
(apprezzamenti 2.9.2017 dott. __________ e med. pract. __________, 4.9.2017
dott. __________ e 22.1.2018 med. pract. __________).” (doc. B)
1.7. Con tempestivo ricorso del 17
febbraio 2020, RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto che, annullata la
decisione incidentale impugnata, l’incarico peritale venga conferito “agli
specialisti in chirurgia ortopedia e traumatologia vertebrale attivi sul suolo
ticinese proposti da codesto lod. Tribunale cantonale delle assicurazioni”, in
base ai seguenti quesiti:
" (…).
1. Precisi il perito a quando risalgono la documentazione e gli
atti medici sui quali fonda la propria valutazione. Valuti il perito se ritiene
opportuno e/o necessario visitare personalmente la paziente ai fini della
valutazione peritale.
2. Sulla scorta della documentazione integrale agli atti dica il
perito se - secondo il criterio della probabilità preponderante – la polineuropatia
combinata con una radicolopatia L4/L5 a sinistra diagnosticata nel corso
del soggiorno ospedaliero all’__________ dal 27 al 30.07.2016 può essere posta
in relazione causale – quale conseguenza
indiretta – degli infortuni del 06.07.1985 e del 02.08.2004,
rispettivamente degli interventi chirurgici presi a carico dalla
CO 1.
3. Motivi il perito la sua risposta, in particolare con
riferimento
alla conclusione della Klinik für Neurologie
dell’Universitätsspital __________ (doc. F, p. 7: “In
Zusammenschau der erhobenen Befunde ist der progredienten Gangstörung mit
ungerichtetem Schwindel am ehesten von einer multifaktoriellen Genese im Rahmen
der Polyneuropathie in Kombination mit einer L5-Radikulopathie und
Peronaeusläsion links sowie assoziiertem ängstlichvermeidendem Verhalten und
Schmerzen auszugehen.”),
alla valutazione del dr. med. M__________ del 20.05.2015 (doc. Q)
Themen der Untersuchung, quesiti 1 e 2: “Die Rückenproblematik sind indirekte
Folgen der Teillähmung im linken Bein (Hinken) … Die Periarthropathie wäre
überwiegend wahrscheinlich ohne Eingriff nicht in dieser Form aufgetreten … Die
Teillähmung wäre mit Sicherheit ohne Operation nicht eingetreten.”),
alla valutazione del dr. med. __________ del 06.04.2018 con
relativi allegati (doc. AA: “Somit kann ein Zusammenhang
zwischen der Knieproblematik links und der progredienten
Bandscheibendegeneration im Lendenwirbelsäulenbereich attestiert werden.”),
alle valutazioni dei medici della CO 1
(apprezzamenti 2.9.2017 dott. __________ e med. pract. __________, 4.9.2017
dott. __________ e 22.1.2018 med. pract. __________).”
A proposito della ricusa
del perito proposto dall’amministrazione, la rappresentante dell’assicurata
ritiene in particolare che “… il Prof. dr. med. __________ sia prevenuto, nella
misura in cui – come peraltro indicato da CO 1 medesima – “ha una chiara linea”
circa le possibili conseguenze di una deambulazione viziata sulla colonna
vertebrale. Si contesta pertanto che la parità di trattamento possa essere
garantita. Essendo l’opinione del Prof. dr. med. __________ notoria,
l’affidamento dell’incarico peritale a questo specialista lascia piuttosto
presagire che l’esito della valutazione sarà scontato ed a sfavore
dell’assicurata. (…). In sostanza, RI 1 ha camminato una decina d’anni con
un’inclinazione di oltre 13 gradi della gamba sinistra. La colonna vertebrale
dell’assicurata è quindi degenerata a tal punto che appare oggi chiaramente
visibile non solo la differenza di lunghezza degli arti inferiori, ma anche la
posizione completamente storta delle spalle. Stante la necessità di ottenere un
rapporto specialistico dotato di sufficiente valore probante, fondato su esami
approfonditi, redatto in piena conoscenza dell’anamnesi, con conclusioni
motivate che considerino le opinioni già espresse dai dr. med. __________, dr.
med. __________ e dr. med. __________, si chiede che venga nominato quale
perito uno specialista in ortopedia e traumatologia che non sia già prevenuto
sul tema oggetto di valutazione. A questo punto, visti i ricorsi ad oggi già
inoltrati e il conseguente dilatarsi delle tempistiche di evasione della
pratica nonché l’insorgere di continui costi, l’assicurata chiede che sia
codesto lod. Tribunale a nominare un perito competente e indipendente, capace
di stabilire con un rapporto motivato, concludente e imparziale se “la
diagnosticata radicolopatia L5 a sinistra sia la conseguenza indiretta del
danno infortunistico agli arti inferiori” e – in caso negativo – di “chiarire
l’eziologia della problematica lombare citata in precedenza” (cfr. doc. F, ad
2.8, p. 19 i.f.)” (doc. I).
1.8. Con la risposta di causa, l’CO
1 ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà,
per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.9. In replica, la patrocinatrice
di RI 1 si è in sostanza riconfermata nelle proprie allegazioni e conclusioni
(cfr. doc. V).
L’assicuratore convenuto
si è pronunciato al riguardo in data 30 aprile 2020 (doc. VII).
in diritto
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6; STF 80_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 80_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 90211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 90_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT-2002 pag.
190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA1623/98 del 26 ottobre 1999.
Vedi pure: STF 90_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 90_585/2014 dell'8
settembre 2015).
2.2. Secondo
l'art. 43 cpv. 1 LPGA, l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio
Fatti
i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le
informazioni date oralmente devono essere messe per scritto.
Il
cpv. 2 della disposizione appena citata prevede che se sono necessari e
ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per la valutazione del
caso, l'assicurato deve sottoporvisi.
L’art. 44 LPGA stabilisce
che se per chiarire i fatti l'assicuratore deve far
ricorso ai servizi di un perito indipendente, ne comunica il nome alla parte.
Essa può ricusare il perito per motivi fondati e presentare controproposte.
Con la DTF 137 V 210
consid. 3.4.2.6 e 3.4.2.7, il Tribunale federale ha modificato la sua
precedente giurisprudenza concernente la disposizione di perizie amministrative
e giudiziarie presso i Centri d’osservazione medica dell’assicurazione per
l’invalidità (SAM), secondo la quale la disposizione di una perizia da parte
dell’assicuratore sociale non ha carattere di decisione (DTF 132 V 93), e ha
stabilito che tale atto deve rivestire, in caso di disaccordo, la forma di una
decisione incidentale corrispondente alla nozione di decisione giusta l’art. 5
PA, impugnabile dinanzi ai tribunali cantonali delle assicurazioni,
rispettivamente al Tribunale amministrativo federale. Esso ha
inoltre definito i diritti di partecipazione delle parti in occasione della
disposizione di una perizia amministrativa, rafforzandoli.
Questi principi si
applicano anche nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni (DTF 138 V
317 consid. 6; STF 8C_305/2013 del 2 settembre 2013 consid. 3.2)
L’assicurato
può fare valere contro la decisione incidentale mediante la quale viene
ordinata una perizia medica, dei motivi formali di ricusa dei periti,
come pure dei motivi di natura materiale contro la perizia in quanto
tale (ad esempio, poiché si tratta di una “seconda opinione”), contro il tipo e
l’estensione della perizia (ad esempio, trattandosi della scelta delle
discipline) o ancora contro la persona dell’esperto designato (segnatamente per
quanto riguarda le sue competenze professionali) (cfr. Commentaire Romand
LPGA-J.O. Piguet, art. 44 LPGA n. 24; DTF 137 V 210 consid. 3.4.2.7; 138 V 271
consid. 1.1).
L’Alta Corte ha pure
considerato che occorre riconoscere una più grande importanza all’attuazione
consensuale di una perizia, ispirandosi segnatamente all’art. 93 LAM, secondo
il quale l’assicurazione militare è tenuta a emanare una decisione incidentale
suscettibile di ricorso (soltanto) se vi è disaccordo con il richiedente o i
suoi congiunti sulla scelta del perito. Secondo il TF, è responsabilità sia
dell’assicuratore sociale che dell’assicurato ovviare ad appesantimenti della
procedura che potrebbero essere evitati. Non si deve inoltre dimenticare che
una perizia fondata su un accordo comune fornisce dei risultati più concludenti
e meglio accettati dall’assicurato (DTF 137 V 210 consid. 3.4.2.6).
Nella DTF 139
V 349 consid. 5.4, il TF ha infine stabilito che le esigenze a cui
devono sottostare le perizie mediche, così come sono state descritte nella DTF
137 V 210 per quanto riguarda le perizie pluridisciplinari SAM, sono di
principio applicabili per analogia alle perizie mono- e bidisciplinari.
2.3. Nel caso di specie, dando
seguito a quanto ordinato da questa Corte con la sentenza 35.2019.102 del 6
novembre 2019, l’CO 1 ha disposto l’esecuzione di una perizia a cura del Prof.
dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, in
particolare nella chirurgia della colonna vertebrale (cfr. doc. B e C).
Da parte sua, l’avv. RA 1 ha
ricusato l’esperto proposto dall’amministrazione per il motivo che, avendo egli
già espresso il proprio parere in merito agli effetti di una deambulazione
viziata sulla colonna vertebrale, nel quadro di una perizia commissionata a suo
tempo proprio dal TCA, l’esito della valutazione nel caso di specie sarebbe “scontato
e a sfavore dell’assicurata” (doc. I).
In proposito, è utile
segnalare che, in una sentenza pubblicata in SVR 2001 UV Nr. 2 p. 7 ss., riguardante
una fattispecie in cui l’autorità giudiziaria di prima istanza aveva ammesso la
prevenzione del perito amministrativo per il motivo che quest’ultimo, in un
articolo scientifico apparso sulla rivista SZS/RSAS, aveva sostenuto che nel
caso dei traumi cranio-cerebrali lievi, la durata della perdita di coscienza,
rispettivamente l’esistenza di un annebbiamento della coscienza, giocano un
ruolo importante, allorquando ciò era stato essenzialmente negato,
rispettivamente relativizzato dalla giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 378
consid. 3 d, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) è pervenuto alla conclusione
contraria. In effetti, secondo la Corte federale, anche se si volesse ammettere
che il fatto per un perito di pubblicare un avviso scientifico in materia di
traumi d’accelerazione, costituisca un valido motivo di ricusa, si sarebbe
comunque dovuta negare la sua prevenzione nel caso concreto. In effetti,
l’esperto non conosceva personalmente l’assicurata e sino a quel momento non si
era alcun modo occupato della fattispecie. A suo avviso, il semplice fatto che,
in assenza di un disturbo della coscienza e/o di un’amnesia posttraumatica,
come pure in assenza di reperti oggettivi di una lesione cerebrale, il perito
Considerandi
neghi in genere la verosimiglianza preponderante di un nesso di causalità e,
con ciò, sostenga una tesi divergente rispetto alla giurisprudenza, non è atto
a fondare l’esistenza di una prevenzione. Spetta piuttosto al giudice decidere se,
alla luce delle circostanze del caso concreto e tenuto conto degli avvisi
scientifici, fondarsi sulle risultanze peritali, in quanto lo convincono e
consentono una valutazione affidabile dei diritti contestati.
In un’altra sentenza U 305/05 del 26 maggio 2006 consid. 5.1, il TFA ha pure negato la presenza di un sospetto
di prevenzione trattandosi di un medico, giudice laico in seno al Tribunale
amministrativo del Canton Lucerna, “accusato” di esigere nei processi in
materia di causalità l’esistenza di reperti oggettivabili e di porsi
criticamente nei confronti della giurisprudenza di cui alle DTF 117 V 359 e
369.
In quella pronunzia, la Corte federale ha inoltre precisato che un tale
sospetto non può essere dedotto neppure dalla manifestazione di un’opinione, ad
esempio nell’ambito di una pubblicazione scientifica, fatta al di fuori della
procedura sub judice.
Infine, in una sentenza
8C_548/2016 del 4 gennaio 2017 consid. 4.2, il TF ha ribadito che il fatto che
un perito abbia reso pubblica la propria opinione personale a proposito
dell’evitabilità di prestazioni assicurative ingiustificate oppure abbia
espresso un parere divergente rispetto alla giurisprudenza nel quadro di una
pubblicazione, non consente di per sé ancora di ritenerlo prevenuto in un caso di
specie.
Chiamato ora a
pronunciarsi nella concreta evenienza, alla luce dei principi giurisprudenziali
appena esposti, il TCA non ritiene che i motivi addotti dalla rappresentante
della ricorrente siano atti a fondare la ricusa del perito proposto
dall’amministrazione.
È vero che il Prof. __________
ha funto da perito giudiziario, unitamente al dott. __________, in una
procedura pendente in passato dinanzi a questa Corte (causa n. 35.1999.92-93),
in cui si era trattato di stabilire se il danno localizzato al rachide lombare,
delle alterazioni degenerative, costituiva una conseguenza (indiretta)
dell’infortunio che aveva riguardato il piede destro (frattura del pilon
tibiale con successivo sviluppo di artrosi), e meglio della deambulazione
viziata che ne era conseguita. L’esperto aveva finalmente negato che ciò fosse
il caso, spiegando che l’assicurato in questione presentava una deambulazione solo
moderatamente viziata, che la sintomatologia lombare era apparsa troppo presto
e, infine, che le alterazioni evidenziate alla colonna lombare correlavano con
l’età del paziente. Egli aveva peraltro precisato che presupposto per ammettere
un sovraccarico della colonna vertebrale, è l’esistenza di gravi deformazioni,
ovvero di una dismetria degli arti interiori superiore ai 5 cm, di una
situazione consecutiva a un’artrodesi dell’anca oppure di una debolezza
muscolare (quale quella che si osserva dopo una poliomielite). Questo Tribunale
non vede però come ciò possa bastare per dichiarare prevenuto il Prof. __________
nella causa sub judice. Dagli atti di causa non risulta infatti che lo
specialista conosca personalmente , né che si sia in qualche modo già occupato del
caso qui in esame. Il solo fatto che in passato, nell’ambito di una perizia
giudiziaria riguardante tutt’altra fattispecie, egli si sia pronunciato sulla
medesima tematica che si pone in concreto, non fa del dott. Heine un perito
prevenuto. In questo senso, l’insorgente non può essere seguita laddove
sostiene che l’esito della perizia amministrativa risulterebbe già sin d’ora scontato,
e ciò nella misura in cui tale esito dipende ancora dalla realizzazione, nel
caso di specie, di determinate condizioni (presenza di una grave
deformazione, lungo tempo trascorso prima che le alterazioni diventino
sintomatiche, adeguato quadro radiologico).
Del resto, visto il lungo
tempo trascorso (i dottori __________ e __________ hanno elaborato la loro
perizia nel 2000, quindi un ventennio fa), non può neppure essere escluso che,
nel frattempo, l’esperto proposto dall’assicuratore abbia modificato il proprio
approccio al problema, ricordato che la medicina è una scienza in continua
evoluzione.
Non può inoltre neppure
essere ignorato che, nel rispondere ai quesiti postigli dalle parti, il Prof. __________
sarà tenuto a confrontarsi con le valutazioni enunciate da altri specialisti
(in primo luogo con quelle dei dottori __________ e __________) e, qualora non
dovesse condividerle, dovrà fornire le relative motivazioni scientifiche.
Infine, e in termini più
generali, questa Corte rileva che seguire la tesi della ricorrente
significherebbe considerare prevenuti tutti quei medici che nella loro pratica
clinica hanno già avuto modo di pronunciarsi su una determinata problematica.
Ora, visto che gli incarichi peritali vengono di regola attribuiti a
specialisti e che, proprio in quanto specialisti, il loro campo di attività è
piuttosto circoscritto, ciò si tradurrebbe di fatto nell’impossibilità di reperire
il perito.
In esito a tutto quanto
precede, il TCA non può che respingere la domanda di ricusazione formulata
dall’assicurata e, pertanto, confermare il perito proposto dall’amministrazione
(Prof. dott. __________).
2.4
Con il proprio ricorso,
l’assicurata contesta la decisione incidentale impugnata anche per quanto
attiene al catalogo delle domande da porre al perito amministrativo e, più
precisamente, postulando che quest’ultimo si pronunci in merito (anche) all’eziologia
della polineuropatia (cfr. supra, consid. 1.7.).
Al riguardo, questo
Tribunale si limita a ricordare che, nella sua sentenza 35.2017.113 del 10
settembre 2018 consid. 2.8., cresciuta incontestata in giudicato, esso aveva
escluso che la polineuropatia assonale costituisse una conseguenza
naturale degli infortuni accaduti nel 1985 e 2004, aspetto che era stato d’altronde
sottolineato anche nel successivo giudizio 35.2019.102 del 6 novembre 2019
consid. 2.3. (“Nella pronunzia in questione, il TCA ha peraltro già esplicitamente
negato che la polineuropatia assonale di cui è affetta RI 1, costituisce una
conseguenza naturale degli infortuni occorsi nel 1985 e 2004 (doc. 568, p. 17
s.). L’CO 1 è invitato a tenere conto di tale aspetto nella formulazione dei
quesiti da sottoporre al perito amministrativo (cfr. il tenore del quesito n.
1).” – il corsivo è del redattore).
Sulla scorta di quanto
precede, il TCA può dunque confermare il quesito n. 2 nel tenore proposto
dall’assicuratore LAINF resistente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti