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Decisione

35.2020.17

Ricorso contro decisione incidentale. Discussa la ricusa del perito designato dall'amministrazione, "reo" di avere in passato già eseguito una perizia giudiziaria sulla medesima tematica in oggetto. Discusso pure il catalogo dei quesiti da sottoporre al perito amministrativo

2 giugno 2020Italiano18 min

tempo proprio dal TCA, l’esito della valutazione nel caso di specie sarebbe “scontato

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2020.17

mm

Lugano

2 giugno 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 17 febbraio 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione incidentale del 16 gennaio 2020 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. Il 6 luglio 1985, RI 1 è

caduta uscendo dalla vasca da bagno e ha battuto il ginocchio sinistro,

riportando la rottura parziale del menisco mediale posteriore. Il caso è stato

assunto dall’CO 1.

Il 2 agosto 2004,

l’assicurata è rimasta vittima di un secondo evento infortunistico: giocando

con il cane, ella ha subito un trauma distorsivo in valgo al ginocchio destro.

Anche per questo sinistro l’istituto assicuratore ha riconosciuto la propria

responsabilità.

1.2. RI 1 è stata degente presso

la Clinica di neurologia dell’Ospedale universitario di __________ dal 27 al 30

luglio 2016 e presso la Clinica __________ di __________ dal 18 ottobre al 5

novembre 2016.

1.3. Con decisione formale del 6

marzo 2017, poi confermata in sede di opposizione, l’assicuratore ha negato il

proprio obbligo a prestazioni in relazione alle degenze appena citate, in

quanto si sarebbero rese necessarie per dei disturbi che non si trovano in nesso

di causalità naturale con i sinistri assicurati.

1.4. Con sentenza 35.2017.113 del

10 settembre 2018, questa Corte ha condannato l’CO 1 ad assumere i costi

generati dalla degenza 18 ottobre – 5 novembre 2016 presso la Clinica __________

di __________ e gli ha retrocesso gli atti per complemento istruttorio e nuova

decisione circa il proprio obbligo a prestazioni in relazione alla degenza 27 -

30 luglio 2016 presso l’__________.

La

succitata pronunzia è cresciuta incontestata in giudicato.

1.5. Con sentenza 35.2019.102 del

6 novembre 2019, il TCA ha annullato la decisione incidentale mediante la quale

l’CO 1 aveva conferito il mandato peritale a uno specialista in neurologia e ha

rinviato gli atti all’assicuratore affinché incaricasse un perito specializzato

in chirurgia ortopedica e traumatologia, in particolare in quella vertebrale.

D’altra parte, facendo difetto l’esigenza di un pregiudizio

irreparabile, l’impugnativa interposta dall’assicurata è stata

dichiarata irricevibile nella misura in cui ella chiedeva che

al perito amministrativo venisse sottoposto un quesito complementare.

Anche

questo giudizio è cresciuto in giudicato.

1.6. Con

decisione incidentale del 16 gennaio 2020, l’amministrazione ha confermato la

propria intenzione di conferire l’incarico peritale al Prof. dott. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, in particolare in chirurgia

della colonna vertebrale, chiamato a rispondere alle seguenti domande:

" (…).

1. Precisi il perito a quando risalgono la documentazione e gli

atti medici sui quali fonda la propria valutazione. Valuti il perito se ritiene

opportuno e/o necessario visitare personalmente l’assicurata

nel suo stato di salute attuale ai fini della valutazione peritale.

2. Dica il perito- avendo il Tribunale esplicitamente negato che

la polineuropatia assonale costituisce una conseguenza degli infortuni

– se le alterazioni riscontrate a livello dei dischi intervertebrali

lombari e la radicolopatia sono – secondo il criterio della

probabilità preponderante almeno – da ricondurre alla prolungata

deambulazione viziata.

3. Motivi il perito la sua risposta, in particolare con

riferimento

alla conclusione della Klinik für Neurologie

dell’Universitätsspital __________ (doc. F, p. 7: “In

Zusammenschau der erhobenen Befunde ist der progredienten Gangstörung mit

ungerichtetem Schwindel am ehesten von einer multifaktoriellen Genese im Rahmen

der Polyneuropathie in Kombination mit einer L5-Radikulopathie und

Peronaeusläsion links sowie assoziiertem ängstlichvermeidendem Verhalten und

Schmerzen auszugehen.”),

alla valutazione del dr. med. __________ del 20.05.2015 (doc. Q)

Themen der Untersuchung, quesiti 1 e 2: “Die Rückenproblematik sind indirekte

Folgen der Teillähmung im linken Bein (Hinken) … Die Periarthropathie wäre

überwiegend wahrscheinlich ohne Eingriff nicht in dieser Form aufgetreten … Die

Teillähmung wäre mit Sicherheit ohne Operation nicht eingetreten.”),

alla valutazione del dr. med. __________ del 06.04.2018 con

relativi allegati (doc. AA: “Somit kann ein Zusammenhang

zwischen der Knieproblematik links und der progredienten

Bandscheibendegeneration im Lendenwirbelsäulenbereich attestiert werden.”),

alle valutazioni dei medici della CO 1

(apprezzamenti 2.9.2017 dott. __________ e med. pract. __________, 4.9.2017

dott. __________ e 22.1.2018 med. pract. __________).” (doc. B)

1.7. Con tempestivo ricorso del 17

febbraio 2020, RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto che, annullata la

decisione incidentale impugnata, l’incarico peritale venga conferito “agli

specialisti in chirurgia ortopedia e traumatologia vertebrale attivi sul suolo

ticinese proposti da codesto lod. Tribunale cantonale delle assicurazioni”, in

base ai seguenti quesiti:

" (…).

1. Precisi il perito a quando risalgono la documentazione e gli

atti medici sui quali fonda la propria valutazione. Valuti il perito se ritiene

opportuno e/o necessario visitare personalmente la paziente ai fini della

valutazione peritale.

2. Sulla scorta della documentazione integrale agli atti dica il

perito se - secondo il criterio della probabilità preponderante – la polineuropatia

combinata con una radicolopatia L4/L5 a sinistra diagnosticata nel corso

del soggiorno ospedaliero all’__________ dal 27 al 30.07.2016 può essere posta

in relazione causale – quale conseguenza

indiretta – degli infortuni del 06.07.1985 e del 02.08.2004,

rispettivamente degli interventi chirurgici presi a carico dalla

CO 1.

3. Motivi il perito la sua risposta, in particolare con

riferimento

alla conclusione della Klinik für Neurologie

dell’Universitätsspital __________ (doc. F, p. 7: “In

Zusammenschau der erhobenen Befunde ist der progredienten Gangstörung mit

ungerichtetem Schwindel am ehesten von einer multifaktoriellen Genese im Rahmen

der Polyneuropathie in Kombination mit einer L5-Radikulopathie und

Peronaeusläsion links sowie assoziiertem ängstlichvermeidendem Verhalten und

Schmerzen auszugehen.”),

alla valutazione del dr. med. M__________ del 20.05.2015 (doc. Q)

Themen der Untersuchung, quesiti 1 e 2: “Die Rückenproblematik sind indirekte

Folgen der Teillähmung im linken Bein (Hinken) … Die Periarthropathie wäre

überwiegend wahrscheinlich ohne Eingriff nicht in dieser Form aufgetreten … Die

Teillähmung wäre mit Sicherheit ohne Operation nicht eingetreten.”),

alla valutazione del dr. med. __________ del 06.04.2018 con

relativi allegati (doc. AA: “Somit kann ein Zusammenhang

zwischen der Knieproblematik links und der progredienten

Bandscheibendegeneration im Lendenwirbelsäulenbereich attestiert werden.”),

alle valutazioni dei medici della CO 1

(apprezzamenti 2.9.2017 dott. __________ e med. pract. __________, 4.9.2017

dott. __________ e 22.1.2018 med. pract. __________).”

A proposito della ricusa

del perito proposto dall’amministrazione, la rappresentante dell’assicurata

ritiene in particolare che “… il Prof. dr. med. __________ sia prevenuto, nella

misura in cui – come peraltro indicato da CO 1 medesima – “ha una chiara linea”

circa le possibili conseguenze di una deambulazione viziata sulla colonna

vertebrale. Si contesta pertanto che la parità di trattamento possa essere

garantita. Essendo l’opinione del Prof. dr. med. __________ notoria,

l’affidamento dell’incarico peritale a questo specialista lascia piuttosto

presagire che l’esito della valutazione sarà scontato ed a sfavore

dell’assicurata. (…). In sostanza, RI 1 ha camminato una decina d’anni con

un’inclinazione di oltre 13 gradi della gamba sinistra. La colonna vertebrale

dell’assicurata è quindi degenerata a tal punto che appare oggi chiaramente

visibile non solo la differenza di lunghezza degli arti inferiori, ma anche la

posizione completamente storta delle spalle. Stante la necessità di ottenere un

rapporto specialistico dotato di sufficiente valore probante, fondato su esami

approfonditi, redatto in piena conoscenza dell’anamnesi, con conclusioni

motivate che considerino le opinioni già espresse dai dr. med. __________, dr.

med. __________ e dr. med. __________, si chiede che venga nominato quale

perito uno specialista in ortopedia e traumatologia che non sia già prevenuto

sul tema oggetto di valutazione. A questo punto, visti i ricorsi ad oggi già

inoltrati e il conseguente dilatarsi delle tempistiche di evasione della

pratica nonché l’insorgere di continui costi, l’assicurata chiede che sia

codesto lod. Tribunale a nominare un perito competente e indipendente, capace

di stabilire con un rapporto motivato, concludente e imparziale se “la

diagnosticata radicolopatia L5 a sinistra sia la conseguenza indiretta del

danno infortunistico agli arti inferiori” e – in caso negativo – di “chiarire

l’eziologia della problematica lombare citata in precedenza” (cfr. doc. F, ad

2.8, p. 19 i.f.)” (doc. I).

1.8. Con la risposta di causa, l’CO

1 ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà,

per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

1.9. In replica, la patrocinatrice

di RI 1 si è in sostanza riconfermata nelle proprie allegazioni e conclusioni

(cfr. doc. V).

L’assicuratore convenuto

si è pronunciato al riguardo in data 30 aprile 2020 (doc. VII).

in diritto

2.1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6; STF 80_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 80_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 90211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 90_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00

del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29

gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT-2002 pag.

190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA1623/98 del 26 ottobre 1999.

Vedi pure: STF 90_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 90_585/2014 dell'8

settembre 2015).

2.2. Secondo

l'art. 43 cpv. 1 LPGA, l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio

Fatti

i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le

informazioni date oralmente devono essere messe per scritto.

Il

cpv. 2 della disposizione appena citata prevede che se sono necessari e

ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per la valutazione del

caso, l'assicurato deve sottoporvisi.

L’art. 44 LPGA stabilisce

che se per chiarire i fatti l'assicuratore deve far

ricorso ai servizi di un perito indipendente, ne comunica il nome alla parte.

Essa può ricusare il perito per motivi fondati e presentare controproposte.

Con la DTF 137 V 210

consid. 3.4.2.6 e 3.4.2.7, il Tribunale federale ha modificato la sua

precedente giurisprudenza concernente la disposizione di perizie amministrative

e giudiziarie presso i Centri d’osservazione medica dell’assicurazione per

l’invalidità (SAM), secondo la quale la disposizione di una perizia da parte

dell’assicuratore sociale non ha carattere di decisione (DTF 132 V 93), e ha

stabilito che tale atto deve rivestire, in caso di disaccordo, la forma di una

decisione incidentale corrispondente alla nozione di decisione giusta l’art. 5

PA, impugnabile dinanzi ai tribunali cantonali delle assicurazioni,

rispettivamente al Tribunale amministrativo federale. Esso ha

inoltre definito i diritti di partecipazione delle parti in occasione della

disposizione di una perizia amministrativa, rafforzandoli.

Questi principi si

applicano anche nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni (DTF 138 V

317 consid. 6; STF 8C_305/2013 del 2 settembre 2013 consid. 3.2)

L’assicurato

può fare valere contro la decisione incidentale mediante la quale viene

ordinata una perizia medica, dei motivi formali di ricusa dei periti,

come pure dei motivi di natura materiale contro la perizia in quanto

tale (ad esempio, poiché si tratta di una “seconda opinione”), contro il tipo e

l’estensione della perizia (ad esempio, trattandosi della scelta delle

discipline) o ancora contro la persona dell’esperto designato (segnatamente per

quanto riguarda le sue competenze professionali) (cfr. Commentaire Romand

LPGA-J.O. Piguet, art. 44 LPGA n. 24; DTF 137 V 210 consid. 3.4.2.7; 138 V 271

consid. 1.1).

L’Alta Corte ha pure

considerato che occorre riconoscere una più grande importanza all’attuazione

consensuale di una perizia, ispirandosi segnatamente all’art. 93 LAM, secondo

il quale l’assicurazione militare è tenuta a emanare una decisione incidentale

suscettibile di ricorso (soltanto) se vi è disaccordo con il richiedente o i

suoi congiunti sulla scelta del perito. Secondo il TF, è responsabilità sia

dell’assicuratore sociale che dell’assicurato ovviare ad appesantimenti della

procedura che potrebbero essere evitati. Non si deve inoltre dimenticare che

una perizia fondata su un accordo comune fornisce dei risultati più concludenti

e meglio accettati dall’assicurato (DTF 137 V 210 consid. 3.4.2.6).

Nella DTF 139

V 349 consid. 5.4, il TF ha infine stabilito che le esigenze a cui

devono sottostare le perizie mediche, così come sono state descritte nella DTF

137 V 210 per quanto riguarda le perizie pluridisciplinari SAM, sono di

principio applicabili per analogia alle perizie mono- e bidisciplinari.

2.3. Nel caso di specie, dando

seguito a quanto ordinato da questa Corte con la sentenza 35.2019.102 del 6

novembre 2019, l’CO 1 ha disposto l’esecuzione di una perizia a cura del Prof.

dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, in

particolare nella chirurgia della colonna vertebrale (cfr. doc. B e C).

Da parte sua, l’avv. RA 1 ha

ricusato l’esperto proposto dall’amministrazione per il motivo che, avendo egli

già espresso il proprio parere in merito agli effetti di una deambulazione

viziata sulla colonna vertebrale, nel quadro di una perizia commissionata a suo

tempo proprio dal TCA, l’esito della valutazione nel caso di specie sarebbe “scontato

e a sfavore dell’assicurata” (doc. I).

In proposito, è utile

segnalare che, in una sentenza pubblicata in SVR 2001 UV Nr. 2 p. 7 ss., riguardante

una fattispecie in cui l’autorità giudiziaria di prima istanza aveva ammesso la

prevenzione del perito amministrativo per il motivo che quest’ultimo, in un

articolo scientifico apparso sulla rivista SZS/RSAS, aveva sostenuto che nel

caso dei traumi cranio-cerebrali lievi, la durata della perdita di coscienza,

rispettivamente l’esistenza di un annebbiamento della coscienza, giocano un

ruolo importante, allorquando ciò era stato essenzialmente negato,

rispettivamente relativizzato dalla giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 378

consid. 3 d, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) è pervenuto alla conclusione

contraria. In effetti, secondo la Corte federale, anche se si volesse ammettere

che il fatto per un perito di pubblicare un avviso scientifico in materia di

traumi d’accelerazione, costituisca un valido motivo di ricusa, si sarebbe

comunque dovuta negare la sua prevenzione nel caso concreto. In effetti,

l’esperto non conosceva personalmente l’assicurata e sino a quel momento non si

era alcun modo occupato della fattispecie. A suo avviso, il semplice fatto che,

in assenza di un disturbo della coscienza e/o di un’amnesia posttraumatica,

come pure in assenza di reperti oggettivi di una lesione cerebrale, il perito

Considerandi

neghi in genere la verosimiglianza preponderante di un nesso di causalità e,

con ciò, sostenga una tesi divergente rispetto alla giurisprudenza, non è atto

a fondare l’esistenza di una prevenzione. Spetta piuttosto al giudice decidere se,

alla luce delle circostanze del caso concreto e tenuto conto degli avvisi

scientifici, fondarsi sulle risultanze peritali, in quanto lo convincono e

consentono una valutazione affidabile dei diritti contestati.

In un’altra sentenza U 305/05 del 26 maggio 2006 consid. 5.1, il TFA ha pure negato la presenza di un sospetto

di prevenzione trattandosi di un medico, giudice laico in seno al Tribunale

amministrativo del Canton Lucerna, “accusato” di esigere nei processi in

materia di causalità l’esistenza di reperti oggettivabili e di porsi

criticamente nei confronti della giurisprudenza di cui alle DTF 117 V 359 e

369.

In quella pronunzia, la Corte federale ha inoltre precisato che un tale

sospetto non può essere dedotto neppure dalla manifestazione di un’opinione, ad

esempio nell’ambito di una pubblicazione scientifica, fatta al di fuori della

procedura sub judice.

Infine, in una sentenza

8C_548/2016 del 4 gennaio 2017 consid. 4.2, il TF ha ribadito che il fatto che

un perito abbia reso pubblica la propria opinione personale a proposito

dell’evitabilità di prestazioni assicurative ingiustificate oppure abbia

espresso un parere divergente rispetto alla giurisprudenza nel quadro di una

pubblicazione, non consente di per sé ancora di ritenerlo prevenuto in un caso di

specie.

Chiamato ora a

pronunciarsi nella concreta evenienza, alla luce dei principi giurisprudenziali

appena esposti, il TCA non ritiene che i motivi addotti dalla rappresentante

della ricorrente siano atti a fondare la ricusa del perito proposto

dall’amministrazione.

È vero che il Prof. __________

ha funto da perito giudiziario, unitamente al dott. __________, in una

procedura pendente in passato dinanzi a questa Corte (causa n. 35.1999.92-93),

in cui si era trattato di stabilire se il danno localizzato al rachide lombare,

delle alterazioni degenerative, costituiva una conseguenza (indiretta)

dell’infortunio che aveva riguardato il piede destro (frattura del pilon

tibiale con successivo sviluppo di artrosi), e meglio della deambulazione

viziata che ne era conseguita. L’esperto aveva finalmente negato che ciò fosse

il caso, spiegando che l’assicurato in questione presentava una deambulazione solo

moderatamente viziata, che la sintomatologia lombare era apparsa troppo presto

e, infine, che le alterazioni evidenziate alla colonna lombare correlavano con

l’età del paziente. Egli aveva peraltro precisato che presupposto per ammettere

un sovraccarico della colonna vertebrale, è l’esistenza di gravi deformazioni,

ovvero di una dismetria degli arti interiori superiore ai 5 cm, di una

situazione consecutiva a un’artrodesi dell’anca oppure di una debolezza

muscolare (quale quella che si osserva dopo una poliomielite). Questo Tribunale

non vede però come ciò possa bastare per dichiarare prevenuto il Prof. __________

nella causa sub judice. Dagli atti di causa non risulta infatti che lo

specialista conosca personalmente , né che si sia in qualche modo già occupato del

caso qui in esame. Il solo fatto che in passato, nell’ambito di una perizia

giudiziaria riguardante tutt’altra fattispecie, egli si sia pronunciato sulla

medesima tematica che si pone in concreto, non fa del dott. Heine un perito

prevenuto. In questo senso, l’insorgente non può essere seguita laddove

sostiene che l’esito della perizia amministrativa risulterebbe già sin d’ora scontato,

e ciò nella misura in cui tale esito dipende ancora dalla realizzazione, nel

caso di specie, di determinate condizioni (presenza di una grave

deformazione, lungo tempo trascorso prima che le alterazioni diventino

sintomatiche, adeguato quadro radiologico).

Del resto, visto il lungo

tempo trascorso (i dottori __________ e __________ hanno elaborato la loro

perizia nel 2000, quindi un ventennio fa), non può neppure essere escluso che,

nel frattempo, l’esperto proposto dall’assicuratore abbia modificato il proprio

approccio al problema, ricordato che la medicina è una scienza in continua

evoluzione.

Non può inoltre neppure

essere ignorato che, nel rispondere ai quesiti postigli dalle parti, il Prof. __________

sarà tenuto a confrontarsi con le valutazioni enunciate da altri specialisti

(in primo luogo con quelle dei dottori __________ e __________) e, qualora non

dovesse condividerle, dovrà fornire le relative motivazioni scientifiche.

Infine, e in termini più

generali, questa Corte rileva che seguire la tesi della ricorrente

significherebbe considerare prevenuti tutti quei medici che nella loro pratica

clinica hanno già avuto modo di pronunciarsi su una determinata problematica.

Ora, visto che gli incarichi peritali vengono di regola attribuiti a

specialisti e che, proprio in quanto specialisti, il loro campo di attività è

piuttosto circoscritto, ciò si tradurrebbe di fatto nell’impossibilità di reperire

il perito.

In esito a tutto quanto

precede, il TCA non può che respingere la domanda di ricusazione formulata

dall’assicurata e, pertanto, confermare il perito proposto dall’amministrazione

(Prof. dott. __________).

2.4

Con il proprio ricorso,

l’assicurata contesta la decisione incidentale impugnata anche per quanto

attiene al catalogo delle domande da porre al perito amministrativo e, più

precisamente, postulando che quest’ultimo si pronunci in merito (anche) all’eziologia

della polineuropatia (cfr. supra, consid. 1.7.).

Al riguardo, questo

Tribunale si limita a ricordare che, nella sua sentenza 35.2017.113 del 10

settembre 2018 consid. 2.8., cresciuta incontestata in giudicato, esso aveva

escluso che la polineuropatia assonale costituisse una conseguenza

naturale degli infortuni accaduti nel 1985 e 2004, aspetto che era stato d’altronde

sottolineato anche nel successivo giudizio 35.2019.102 del 6 novembre 2019

consid. 2.3. (“Nella pronunzia in questione, il TCA ha peraltro già esplicitamente

negato che la polineuropatia assonale di cui è affetta RI 1, costituisce una

conseguenza naturale degli infortuni occorsi nel 1985 e 2004 (doc. 568, p. 17

s.). L’CO 1 è invitato a tenere conto di tale aspetto nella formulazione dei

quesiti da sottoporre al perito amministrativo (cfr. il tenore del quesito n.

1).” – il corsivo è del redattore).

Sulla scorta di quanto

precede, il TCA può dunque confermare il quesito n. 2 nel tenore proposto

dall’assicuratore LAINF resistente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti