35.2020.19
Discussa la questione di sapere se una lesione della lingua riportata durante l'otturazione di un dente da parte di un medico dentista costituisce un infortunio
7 dicembre 2020Italiano21 min
1.5. Il 5 maggio 2020, l’avv. RA 1
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2020.19
mm
Lugano
7 dicembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 febbraio 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 24 gennaio 2020 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 17 maggio 2018, RI 1,
dipendente della __________ di __________ in qualità di procuratrice e, perciò,
assicurata d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso CO
1 (di seguito: CO 1), ha subito due tagli profondi sul lato sinistro della
lingua durante l’otturazione di un dente, suturati mediante l’applicazione di
otto punti.
Nel decorso, ella ha
lamentato soprattutto dei disturbi della sensibilità.
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 9 agosto 2019,
l’assicuratore ha negato la propria responsabilità in relazione al sinistro del
maggio 2018, in quanto non si sarebbe in presenza né di un infortunio ex art. 4
LPGA né di una lesione parificata ai postumi d’infortunio ex art. 6 cpv. 2
LAINF (doc. 1.9).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (doc. 1.10), in data 24
gennaio 2020, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima
decisione (allegato al doc. 1.16).
1.3. Con tempestivo ricorso del 21
febbraio 2020, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto che,
annullata la decisione su opposizione impugnata, le venga riconosciuta la
copertura delle spese conseguenti a quello che lei ritiene essere un
infortunio, occorsole il 17 maggio 2018, argomentando in particolare quanto
segue:
" (…)
L’esposizione teorica del concetto d’infortunio, come tale, non è contestata.
Il punto su cui invece la ricorrente insiste, è che il medico ha operato in
modo grossolano, compiendo un errore, riconosciuto anche dall’assicuratore
LAINF, nell’ambito di un intervento di otturazione, ovvero assai banale,
omettendo di compiere gli atti necessari per un’adeguata sicurezza della
paziente. Lesione importante, tanto più se si pensa alla grandezza dell’organo
lingua e al fatto che è stata danneggiata su una superficie che ha necessitato
l’impiego di ben otto punti di sutura. In fondo, poco importa che la paziente
abbia o non abbia mosso la lingua, in quanto era compito del dentista prendere
le misure tali per cui ciò non succedesse.
(…).
Se già l’assicuratore LAINF si appoggia su un referto (quello del
dentista fiduciario, n.d.r.) e ne trae delle conclusioni, il parere dev’essere
messo agli atti e reso noto alla parte interessata. Viceversa, viene a mancare
un elemento essenziale per poter prendere posizione con cognizione di causa e
dunque una violazione del principio di essere sentito (che contempla l’accesso
completo agli atti su cui una decisione viene emanata). Oltre a ciò il fatto
che il rischio sarebbe stato “conosciuto”, non significa ancora che un
infortunio non possa conseguirne. Se così fosse, ad esempio, nessuno più
praticherebbe uno sport, poiché vi è il rischio di cadere e le lesioni
conseguenti non sarebbero infortunio. Oppure nessuno più condurrebbe una
vettura, poiché vi è il rischio di incorrere in un incidente e dunque le
conseguenze non sarebbero infortunio. E via di questo passo.
(…).
La ricorrente ha già indicato negli interventi precedenti e ai
punti di cui sopra, la sua tesi, secondo cui ha subito una lesione, non frutto
di una malattia ma di un infortunio, a seguito di un errore medico, che non ha
saputo evitare l’elemento straordinario (mobilità improvvisa della lingua) e
limitarne le conseguenze.” (doc. I)
1.4. CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VI).
Fatti
1.5. Il 5 maggio 2020, l’avv. RA 1
ha chiesto che venga ordinata una perizia sull’intervento di sutura eseguito
sulla lingua, nonché sullo stato di salute fisica e psichica della sua
patrocinata (doc. X).
1.6. In data 25 settembre 2020, il
TCA ha interpellato il dott. med. dent. __________, fiduciario
dell’amministrazione, il quale è stato invitato a produrre letteratura medica
riguardante l’incidenza relativa di lesioni di parti molli della cavità orale
durante un trattamento odontoiatrico (doc. XII).
La sua risposta è
pervenuta il 16 ottobre 2020 (doc. XV).
L’assicuratore convenuto
si è espresso in proposito il 28 ottobre 2020 (doc. XVII), mentre la
rappresentante dell’insorgente è rimasta silente.
in diritto
Considerandi
2.1
Sul piano formale,
l’insorgente ravvede una violazione del proprio diritto di essere sentito nel
fatto che CO 1 abbia interpellato il dott. med. dent. __________ senza
concederle il diritto di formulare delle osservazioni sull’apprezzamento da lui
enunciato (doc. I, p. 6).
Giusta l’art. 44 LPGA, se
per chiarire i fatti l’assicuratore deve far ricorso ai servizi di un perito
indipendente, ne comunica il nome alla parte. Essa può ricusare il perito per
motivi fondati e presentare controproposte (a proposito dei diritti di
partecipazione, si veda la DTF 137 V 210).
Dalle tavole processuali
emerge che il dott. med. dent. Ferretti è stato incaricato direttamente, senza
seguire la procedura prevista dall’art. 44 LPGA, ovvero senza preliminarmente
concedere all’assicurata il diritto di ricusa del perito e quello di
pronunciarsi sul catalogo dei quesiti (cfr. doc. 3.4). Egli va dunque trattato
alla stregua di un consulente medico interno all’amministrazione.
Il rapporto elaborato dal
dott. med. dent. __________ non può dunque essere qualificato quale perizia
allestita da un esperto indipendente. L’art. 44 LPGA non può qui
trovare applicazione e un obbligo a garantire il diritto di essere sentito non
può pertanto risultare da questa disposizione di legge (cfr., in
proposito, DTF 136 V 117 consid. 3.4).
Visto quanto
precede, non rimane che da chiedersi se il diritto di essere sentito
dell’assicurata, sia stato violato in altro modo.
L'art. 29
cpv. 2 Cost. e l’art. 42 LPGA garantiscono alle parti il diritto di essere
sentite. Giusta la seconda frase dell’art. 42 LPGA, le parti non devono
obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione.
Secondo la
giurisprudenza, la limitazione del diritto di essere sentito prevista dalla
LPGA consiste soltanto nel fatto che, trattandosi di decisioni che possono
essere oggetto di opposizione, la persona assicurata non può pronunciarsi
preliminarmente sulla decisione prevista; i restanti aspetti del diritto
costituzionale non sono interessati dalla limitazione (DTF 132 V 368 consid.
4). Nelle procedure che si concludono con decisioni suscettibili d’opposizione,
l’assicuratore non è tenuto a notificare una perizia alla persona assicurata
prima di procedere all’emanazione della decisione (DTF 132 V 368 consid.
7).
È utile segnalare che una violazione del diritto di essere sentito è
sanabile se l'interessato ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità
di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1; DTF 124 V 180 consid. 4a). Ciò è
il caso del TCA, il quale dispone di un pieno potere di esame in tal senso (STF
8C_923/ 2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio
inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento
della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).
Pertanto,
nel caso di specie, l'eventuale violazione del diritto di essere sentito per
non avere potuto prendere posizione sul parere del dott. med. dent. __________
- il cui contenuto è stato riportato, in maniera praticamente integrale,
nella decisione su opposizione intimata -, sarebbe
comunque sanata in questa sede, dove la patrocinatrice dell'insorgente ha potuto
far valere ampiamente le proprie
ragioni con l’impugnativa (sentenza
9C_738/2007 del 29 agosto 2008; DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 127 V 431).
2.2
Nel merito, il TCA è
chiamato a stabilire se l’CO 1 era legittimata a negare l’esistenza di un
infortunio ai sensi di legge, oppure no.
Giustamente nessuno pretende
che la responsabilità di CO 1 potrebbe essere impegnata a titolo di lesione
parificata ai postumi di un infortunio, in quanto il danno alla salute
diagnosticato in concreto non rientra fra le diagnosi esaustivamente elencate
all’art. 6 cpv. 2 LAINF.
2.3
L’art. 6 cpv. 1 LAINF prevede
che, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni
assicurative sono concesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non
professionale e di malattie professionali.
2.4
L'art. 4 LPGA così definisce
l'infortunio:
" È considerato
infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al
corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute
fisica o psichica o che provochi la morte".
Questa definizione
riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF -
disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni
dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 - di modo
che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque sono dunque gli
elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
" - l'involontarietà
- la
repentinità
- il danno alla salute (fisica o psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale fattore"
(cfr. Ghélew,
Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna
1992, p. 44-51).
Scopo
della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.5
Si evince dalla nozione
stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti
del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI
2000.
U 374, p. 176).
Pertanto, è irrilevante il
fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.
Il fattore esterno è
considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro
degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire
quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61
consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).
2.6
La questione a sapere se un atto
medico costituisce, come tale, un fattore esterno straordinario ai sensi
dell’art. 4 LPGA deve essere risolta sulla base di criteri medici oggettivi.
Secondo la giurisprudenza
federale, il carattere straordinario di un atto medico è un presupposto la cui
realizzazione può essere ammessa soltanto in maniera restrittiva. È necessario
che, tenuto conto delle circostanze del caso di specie, l’atto medico si scosti
considerevolmente dalla pratica corrente in medicina e che implichi così
oggettivamente dei grossi rischi (SVR 1999 UV 9, p. 29 consid. 4a; DTF 121 V 38, consid. 1b; DTF 118 V 61 consid. 2b, 284 consid. 2b).
La cura di una malattia
non dà diritto, di per sé, al versamento di prestazioni da parte
dell’assicuratore infortuni, tuttavia un errore di trattamento può - a titolo
eccezionale - costituire un infortunio nel caso in cui ci si trovi confrontati
a confusioni o a grossolani atti di imperizia o, ancora, a un pregiudizio
intenzionale, sul quale nessuno contava né doveva contare (cfr. SVR 2016 UV Nr.
32.
consid. 3.2 e i riferimenti ivi menzionati). D’altro canto, l’indicazione
per un intervento chirurgico non è criterio giuridico determinante per stabilire
se un determinato atto medico risponda alla definizione legale d’infortunio
(cfr. DTF 118 V 283).
Per rispondere alla
domanda riguardante l’esistenza di un infortunio, ai sensi del diritto
assicurativo, è irrilevante sapere se la violazione delle regole dell’arte di
cui risponde il medico implichi una responsabilità (civile o di diritto
pubblico). Analogo discorso vale nei confronti di una eventuale sentenza penale
che sanziona il comportamento del medico (RAMI 1993 U 159 p. 33, consid. 2b).
In ossequio a questi
principi, la giurisprudenza ha, ad esempio, ammesso l’esistenza di un
infortunio in caso di confusione in materia di gruppi sanguigni o in materia
d’agenti anestetici (DTFA 1961, p. 206, consid. 2a), in caso di un cumulo di
errori durante un’angiografia (consid. 4 e 5 non pubblicati della DTF 118 V
283) o durante un’anestesia (iniezione troppo rapida di due sostanze; RAMI 1993
U 176, p. 201), se nel togliere un catetere introdotto nella vescica, il medico
non verifica se esso è completo, di modo che un pezzo di notevole lunghezza è
rimasto nel corpo del paziente (RAMI 2003 U 492, p. 371ss.) oppure ancora nel
caso di una lesione del nervo mediano in occasione di una presa di sangue (cfr.
STF 8C_526/2007 del 29 aprile 2008).
Per contro, l’Alta Corte
ne ha negato l’esistenza riguardo alla perforazione della sclerotica in
occasione di un’iniezione subcorticale parabulbare (Estr. INSAI 1990, n. 1),
trattandosi della scelta, assai discutibile, di una tecnica operatoria (RAMI
1988, U 36, p. 42), in caso di lesione della base cranica anteriore, ciò che ha provocato
un'emorragia a livello del cervello frontale, in occasione di un intervento
operatorio nelle cavità nasali laterali (SVR 1999 UV 9, p. 27 ss.), nel caso di lesione del nervo della mano nel corso
di un’operazione specialmente difficile e delicata, su un terreno di cicatrici
la cui anatomia era modificata da multiple operazioni precedenti (DTF 121 V
35), in caso di lesione del nervo alveolare provocata dall’estrazione di un
dente del giudizio inferiore incluso, senza formulazione di una diagnosi
pre-operatoria (RDAT 2002 II n. 90 p. 336), nel caso della lesione da taglio di
un nervo spinale durante l’intervento operatorio di asportazione di un’ernia
discale (STF 8C_947/2012 del 13 febbraio 2013 consid. 4.3), trattandosi della
lesione dell’uretere sinistro durante un parto eseguito con taglio cesareo (STF
8C_3/2014 del 4 aprile 2014 consid. 4.3), in una fattispecie in cui, in corso
d’operazione, il medico aveva esteso la procedura d’intervento, prevista e
approvata dall’assicurata, a un ulteriore segmento della colonna vertebrale
(SVR 2015 UV Nr. 17 consid. 3.4), oppure ancora in un caso in cui a
un’assicurata erano state praticate due iniezioni di Kenacort-A40 nel cuoio
capelluto, sebbene non fossero indicate per il trattamento delle cefalee (STF
8C_656/2016 del 2 agosto 2017 consid. 4.2).
Per una panoramica dei
casi in cui l’Alta Corte ha ammesso, rispettivamente negato, l’esistenza di un
fattore esterno straordinario, si veda pure la SVR 2009 UV Nr. 47 p. 166 ss.
In una sentenza 35.2004.41
dell’8 marzo 2005, cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte ha negato
l’esistenza di un infortunio ai sensi di legge, nel caso di un’assicurata che,
nell’ambito di un intervento di varicectomia alla gamba sinistra, aveva
lamentato una lesione della radice S1 a seguito di un’imperizia compiuta
dall’anestesista, che aveva colpito con l’ago la radice nervosa
in questione.
Il TCA è
pervenuto a questa medesima conclusione in una sentenza 35.2016.87 dell’8
settembre 2017, cresciuta in giudicato, concernente un’assicurata che, a causa
di un suo errato posizionamento allorquando si trovava sotto anestesia
generale, ha lamentato una plessopatia brachiale a sinistra. Il TCA ha ritenuto
che l’aver posizionato in modo non appropriato l’assicurata, non fosse
costitutivo di un’imperizia grossolana e straordinaria. In effetti, con la
lesione in discussione nel corso di un intervento operatorio praticato in
anestesia generale, si era realizzato un rischio ben conosciuto, anche se non
particolarmente frequente, in caso d’esecuzione di questo atto medico (dalla
letteratura medica consultata era emerso che l’incidenza relativa di plessopatie
brachiali durante interventi in anestesia generale, si attestava all’incirca
all’1%).
2.7
Nel caso di specie, è
accertato che RI 1, nel quadro di un trattamento odontoiatrico, ha lamentato
due profonde ferite da taglio sul lato sinistro della lingua, che hanno
finalmente residuato dei disturbi della sensibilità, inquadrati nella diagnosi
di lieve neuropatia interessante i rami terminali del nervo linguale (cfr. doc.
3.2
e allegato al doc. 1.10).
D’altro canto, va pure
ritenuto assodato che la problematica in discussione si è prodotta poiché la
lingua è entrata in contatto con il dischetto abrasivo dello strumento
utilizzato in quel momento dal dentista curante.
Tale circostanza trova
conferma nella documentazione medica agli atti, specificatamente nel rapporto 4
ottobre 2018 del dott. med. dent. __________, dentista curante (doc. 3.2: “Il
16.
maggio 2018 [RI 1, n.d.r.] è stata dall’igienista per la seduta annuale e
dalle radiografie eseguite risultava esserci una carie sotto l’otturazione
esistente sul dente 36, 1 molare inferiore sinistro. La paziente non voleva
attendere un mese per eseguire l’otturazione (…) e per questo motivo giovedì 17
maggio è venuta nel mio studio per eseguire l’otturazione. Le ho fatto
un’anestesia, la paziente è molto timorosa e sensibile, ed ho eseguito
l’otturazione. Al momento della lucidatura, utilizzavo un dischetto
abrasivo, la paziente ha mosso improvvisamente la lingua e con il dischetto le
ho fatto 2 tagli profondi sul lato sinistro della lingua. La lingua è molto
irrorata e sanguinava moltissimo. Ho eseguito 8 punti di sutura per saldare i
lembi di lingua e fermare l’emorragia, ho congedato la paziente e le ho dato il
mio numero di cellulare per qualsiasi evenienza.”).
Sentito il parere del
proprio dentista fiduciario, l’istituto convenuto ha negato che fossero dati
gli elementi costitutivi di un infortunio ai sensi di legge, in particolare
quello della straordinarietà del fattore esterno, posto che “…, non vi è alcuna
evidenza che l’intervento del Dr. med. dent. __________ costituisca
un’imperizia grossolana e straordinaria. Non si ravvisano neppure confusioni di
qualsiasi genere o pregiudizi intenzionali, sul quale nessuno contava né doveva
contare. L’assicurata non motiva né espone alcun elemento a comprova della sua
tesi ossia dell’esistenza di un fattore esterno straordinario.” (allegato al
doc. 1.16, p. 8).
Dalle carte processuali
emerge in effetti che prima di procedere all’emanazione della decisione su
opposizione, l’amministrazione ha consultato il dott. med. dent. __________,
chiedendogli se ritenesse che l’otturazione fosse stata eseguita secondo le
consuete modalità e nel normale rispetto dell’obbligo di diligenza e che il
danno alla salute rappresentasse un rischio ben conosciuto nei casi di otturazioni
dentarie (doc. 3.4).
Queste le considerazioni
contenute nel rapporto 4 dicembre 2018 del dentista di fiducia:
" (…) per
poter rispondere alla sua prima domanda mi posso unicamente basare sulla presa
di posizione del medico dentista curante Dr. __________ che oltretutto non
contiene molte informazioni in proposito. Per evitare problemi del genere che,
va detto, possono succedere, si cerca di proteggere la lingua, le guance e le
gengive applicando la diga, una sorta di diaframma in gomma, che lascia uscire
unicamente i denti che si devono curare. Tutto il resto rimane protetto dalla
diga. Tuttavia, durante la modellazione terminale e la lucidatura
dell’otturazione, di solito, si toglie la diga per poter valutare la forma del
dente otturato nel suo rapporto rispetto ai denti adiacenti ed agli antagonisti
(occlusione). Ed è proprio durante questa operazione che è successo il fatto in
oggetto. In questa fase, non essendoci più la protezione della diga, si cerca
con l’aiuto dell’assistente di proteggere le parti molli con gli specchietti ma
un movimento improvviso e imprevedibile della lingua dovuto ad un
incontrollabile riflesso di deglutizione o di vomito può fare in modo che la
stessa eluda la sorveglianza e tocchi lo strumento rotante.
Si tratta dunque di un evento possibile e non è una mancanza
gravissima da parte dell’operatore. Il danno subito fa parte, a mio avviso, di
un rischio conosciuto, specialmente durante la levigatura finale delle
otturazioni.
Alla luce dunque delle sentenze del Tribunale federale e di quanto
sopra esposto, ritengo che quanto successo non possa essere definito
infortunio.” (doc. 3.5)
In corso di causa, questo
Tribunale ha interpellato il dott. __________, il quale è stato invitato a
comunicare se “… esiste letteratura medica che quantifichi l’incidenza relativa
di lesioni delle parti molli della cavità orale durante simili trattamenti.
Nell’affermativa, voglia produrre la relativa documentazione.” (doc. XII).
Questo il tenore della sua
risposta:
" (…) con
l’aiuto di un collega accademico, più giovane e più esperto del sottoscritto in
fatto di letteratura medica, ho fatto una ricerca in PubMed e Researchgate. Si
tratta di 2 importanti motori di ricerca che permettono di accedere a tutti gli
studi scientifici pubblicati a livello mondiale. Purtroppo non ho trovato nulla
sull’argomento.
Mi spiace di non poterla aiutare.” (doc. XV)
2.8
Chiamato a pronunciarsi nella
concreta evenienza, il TCA constata che dall’apprezzamento del dott. __________
emerge come l’accaduto, ossia la lesione della lingua da parte di uno strumento
con testina rotante, sia essenzialmente imputabile all’assenza, perlomeno nella
fase in cui il dott. __________ ha proceduto alla lucidatura dell’otturazione,
di una cosiddetta diga. La sua presenza avrebbe in effetti garantito la
protezione della lingua e, pertanto, avrebbe impedito l’insorgenza del
pregiudizio alla salute.
Le linee direttive
relative alla qualità della Società svizzera odontoiatri (SSO), in materia di
medicina dentaria conservativa (consultabili sul sito web della SSO), prevedono
che l’utilizzo della diga corrisponde allo standard tecnico attuale. Al
momento in cui vengono rimosse le otturazioni in amalgama, il paziente sarà in
tal modo protetto in larga misura contro un’eventuale sensibilizzazione o
allergizzazione da contatto con l’amalgama. Inoltre, una contaminazione della
dentina esposta sarà praticamente esclusa. La vista d’insieme dei provvedimenti
operatori è facilitata, come lo è pure la precisione dei gesti tecnici. Durante
l’esecuzione e la finitura del restauro, la gengiva, la lingua e la mucosa
orale sono protette.
Decisivo è pertanto sapere
se le modalità con le quali il dott. __________ ha eseguito il noto trattamento
odontoiatrico, specificatamente la circostanza di non aver affatto applicato
una diga, rispettivamente di averla rimossa per compiere i lavori di
rifinitura, si discostano considerevolmente dalla pratica corrente in medicina
e, di per sé, implicano oggettivamente dei grossi rischi (cfr. supra,
consid. 2.6.).
L’avv. RA 1 lo sostiene
rimproverando al dentista curante di aver omesso di “… compiere gli atti
necessari per un’adeguata sicurezza della paziente.” (doc. I, p. 5).
Questa Corte segnala che,
in una sentenza UV.2003.00245 del 28 ottobre 2004, cresciuta incontestata in
giudicato, riguardante una fattispecie del tutto analoga a quella sub judice,
il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Zurigo ha negato l’esistenza di un
infortunio ai sensi di legge. In quel caso, l’assicurato in questione aveva
lamentato un danno alla gengiva durante l’otturazione di un dente.
Secondo il professore
interpellato dall’assicuratore, il fatto che l’otturazione fosse stata eseguita
senza la protezione di una diga, aveva reso possibile un’ustione chimica da
parte di un acido o primer. Di conseguenza, non poteva essere ammesso che il
trattamento era stato al 100% conforme alle regole dell’arte.
Il Tribunale delle
assicurazioni è pervenuto alla conclusione che il mancato uso della diga si
discostava certo dalla pratica medica ma non con la necessaria rilevanza.
D’altro canto, era da escludere a priori l’intervento di confusioni e di
grossolani atti di imperizia, come pure di un danno intenzionale. I giudici
zurighesi hanno in particolare rilevato che, anche ammettendo che nel caso in
esame ci si fosse trovati in una di quelle situazioni in cui era possibile
applicare una diga, la perizia amministrativa non consentiva di concludere che
la cura di un dente senza l’utilizzo di una diga costituisce un provvedimento
medico che si discosta considerevolmente da ciò che è usuale in
medicina. Non a caso l’esperto aveva parlato di un trattamento non conforme al
100% alle regole dell’arte (“nicht 100%ig lege artis”), nonché sostenuto
che il rischio avrebbe potuto essere ridotto grazie all’impiego di una diga.
Tutto ben considerato,
questa Corte non ha validi motivi per scostarsi dalla soluzione che è stata
ritenuta dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Zurigo, ragione per la
quale si deve ammettere che, omettendo di applicare una diga (rispettivamente
rimuovendola al momento in cui ha effettuato la rifinitura dell’otturazione),
il dott. med. dent. __________ si è sì allontanato dalle regole dell’arte
medica (in questo senso, si veda quanto prevedono in proposito le succitate
linee direttive della SSO) ma non nella misura richiesta dalla giurisprudenza
federale (“considerevolmente”).
Inoltre, anche nella
concreta evenienza può essere escluso a priori l’intervento di confusioni e di
grossolani atti di imperizia, come pure di un danno alla salute cagionato
intenzionalmente.
In esito a quanto precede,
ricordato che secondo l’Alta Corte è soltanto eccezionalmente che un
errore di trattamento può impegnare la responsabilità dell’assicuratore LAINF,
occorre concludere all’inesistenza di un fattore esterno straordinario e,
quindi, di un infortunio ai sensi di legge.
La decisione su
opposizione impugnata deve essere confermata e il ricorso presentato da RI 1
respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti