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Decisione

35.2020.26

Discussa questione relativa all'entità della menomazione per l'integrità (cicatrici), come pure quella del rimborso dei costi legati all'allestimento di un rapporto da parte del medico curante special

22 ottobre 2020Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i disturbi e per una lesione nervosa, e ciò dopo la completa regressione dei

segni elettrofisiologici inizialmente patologici. Conformemente alle linee

guida elaborate con la partecipazione della Società svizzera di neurologia, per

porre la diagnosi di sindrome algica neuropatica, la presenza di una rilevante

lesione o patologia del sistema somatosensitivo periferico o centrale deve essere

dimostrata grazie perlomeno a una procedura d’indagine, ciò che nella concreta

evenienza non è (più) il caso. I dolori nocicettivi sono invece quelli che

insorgono attraverso l’attivazione dei nocicettori quale causa dei dolori, in

particolare mediante sollecitazione in assenza di una lesione del sistema

somatosensitivo (doc. XIII 1).

2.8. Per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02

dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In

una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465

consid. 4.4 e consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice

delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti

allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a

condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito

della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo

l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei

diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli

assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei

medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra

questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni

dei medici curanti.

Trattandosi

invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni

all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla

procedura di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a

condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio

l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per

quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che

esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi,

che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato

redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione

del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR

2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U

252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È

infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il

giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal

giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente

Considerandi

da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si

evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03

del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR

2000.

UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.9

Chiamato a pronunciarsi nel

caso di specie - precisato che litigiosa è soltanto la questione di sapere se

all’insorgente debba essere assegnata un’IMI aggiuntiva del 5% in ragione della

(pretesa) presenza di una lesione neuropatica (così come lo fa valere il dott. __________)

-, il TCA ritiene di poter validamente far capo alla valutazione dei medici

fiduciari dell’CO 1, in particolare a quella enunciata dal PD dott. __________,

specialista proprio nella materia che qui interessa.

Secondo questa Corte, il

parere espresso dal neurologo interpellato dall’assicuratore convenuto, in base

al quale non è (più) dimostrabile l’esistenza di una sindrome algica

neuropatica né di una lesione nervosa a livello dell’arto inferiore destro,

appare convincente, nella misura in cui si fonda essenzialmente sugli esiti

degli esami elettrofisiologici eseguiti, nel novembre 2019, presso la Clinica

di neurologia del __________ (cfr. doc. 491, p. 2), i quali non hanno in

effetti consentito di oggettivare una causa neurologica alla base della

sintomatologia denunciata dal ricorrente.

Quanto sostenuto dallo

specialista privatamente consultato dall’assicurato non è atto a generare dei

dubbi, nemmeno lievi, circa la fondatezza dell’apprezzamento espresso dal dott.

__________, considerato come egli non possa aver tenuto conto di quanto è stato

refertato dalla PD dott.ssa __________ a margine della visita del 12 novembre

2019.

(il suo rapporto data in effetti dell’ottobre 2019 – cfr. doc.

493). Un’analoga conclusione s’impone anche per i referti agli atti del Centro __________,

risultando essi fondati su una semplice “ipotesi diagnostica” (cfr., da ultimo,

il doc. VIII 1, p. 1), ciò che non basta dal profilo probatorio.

In esito a tutto quanto

precede, la decisione su opposizione impugnata mediante la quale all’assicurato

è stata assegnata un’IMI del 25%, deve pertanto essere confermata.

2.10

RI 1 pretende inoltre il

rimborso dei costi legati all’allestimento del rapporto agli atti del dott. __________

(cfr. doc. I, p. 5).

Secondo la giurisprudenza,

i costi peritali fanno parte delle spese di procedura (cfr. SVR 2013 IV Nr. 1

p. 1; consid. 3, non pubblicato nella DTF 139 V 225, della STF 8C_984/2012 del

6.

giugno 2013). Ai sensi dell’art. 45 cpv. 1 LPGA, l'assicuratore assume le

spese per l'accertamento, sempre che abbia ordinato i provvedimenti. Se non ha

ordinato alcun provvedimento, ne assume ugualmente le spese se i provvedimenti

erano indispensabili per la valutazione del caso oppure se fanno parte di

prestazioni accordate successivamente.

Nella DTF 137 V 210, il

Tribunale federale ha ritenuto che allorquando il tribunale cantonale delle

assicurazioni constata che la fattispecie necessita d’istruttoria, deve di

principio disporre esso stesso una perizia (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4). In

questo caso, i costi della perizia ordinata dal tribunale possono essere posti

a carico dell’assicurazione per l’invalidità (consid. 4.4.2).

Nella DTF 139 V 496

consid. 4.4, la Corte federale ha stabilito ulteriori criteri che devono essere

presi in considerazione nell’ambito della questione di sapere se i costi di una

perizia giudiziaria possono essere addossati all’amministrazione. Il TF ha

stabilito che tra l’istruttoria amministrativa viziata e la necessità di

procedere a ulteriori accertamenti, deve esistere un nesso di causalità. Ciò è

segnatamente il caso se esiste una manifesta contraddizione tra i diversi

pareri medici presenti agli atti, senza che l’amministrazione sia riuscita a

confutarla con argomenti oggettivamente fondati (DTF 135 V 465 consid. 4.4;

cfr. pure DTF 139 V 225 consid. 4 e STF 8C_71/2013 del 17 giugno 2013 consid.

2); allorquando l’amministrazione lascia senza risposta degli aspetti necessari

a chiarire la situazione medica oppure si fonda su una perizia alla quale non

può essere attribuito pieno valore probatorio. Per contro, se l’amministrazione

rispetta il principio inquisitorio e fonda la propria posizione su basi

oggettivamente convergenti oppure sulle risultanze di una perizia valida dal

profilo giuridico, non si giustifica addossarle i costi della perizia

giudiziaria, indipendentemente dai motivi per i quali è stata ordinata (ad

esempio, in ragione della presentazione di nuovi rapporti medici oppure di una

perizia di parte).

Ciò vale anche per quanto

riguarda una perizia presentata da una parte: i costi che ne risultano devono

essere posti a carico dell’assicuratore sociale allorquando la perizia era

indispensabile per giudicare la vertenza (DTF 115 V 62 consid. 5c; SVR 2016 UV

Nr. 24 p. 75 consid. 6.1, in cui il TF non ha ritenuto adempiuti i presupposti

per addossare all’assicuratore LAINF convenuti i costi di una perizia privata,

la quale non si era rivelata necessaria per l’adozione della decisione. In

particolare, l’Alta Corte ha rilevato che le inconsistenze, rispettivamente i

lievi dubbi che hanno determinato la necessita di disporre una perizia

giudiziaria, non trovavano origine nel contenuto della perizia privata; STF

8C_61/2016 del 19 dicembre 2016 consid. 6.1).

Nella concreta evenienza,

il TCA ritiene inadempiuti i presupposti per addossare all’amministrazione i

costi generati dall’intervento del dott. __________, le cui considerazioni

risultano superate dalle risultanze degli accertamenti elettrofisiologici a cui

il ricorrente è stato sottoposto nel corso del mese di novembre 2019.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti